Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2024, n. 46567 - Operaio travolto da una scaffalatura in metallo. Obblighi di protezione in caso di distacco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. MICCICHÈ Loredana - Relatore
Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere
Dott. ANTEZZA Fabio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A., nato a S il (omissis),
B.B., nato a B il (omissis);
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHÈ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Fatto
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza appellata, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di A.A. e B.B. per tutti i reati loro ascritti, compresi gli illeciti contravvenzionali di cui ai capi B) e C), in quanto estinti per prescrizione, confermando quanto alle statuizioni civili la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale aveva riconosciuto i due imputati colpevoli del reato di cui agli artt. 40, 41, 590, co. 1, 2 e 3, 113 cod. pen. poiché, per negligenza, imprudenza e imperizia e violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano a C.C. lesioni personali gravissime con perdita del secondo, terzo, quarto e quinto dito della mano sinistra.
I fatti erano stati così ricostruiti dai giudici di merito. C.C., dipendente della ditta "MCFI s.r.l", operante nel montaggio di celle frigorifere industriali, distaccato presso la ditta CMI, riportava le lesioni indicate poiché, mentre si trovava all'interno del cantiere per effettuare lavori di preparazione dei pannelli che avrebbero costituito il soffitto della cella frigorifera, veniva travolto da una scaffalatura in metallo già presente all'interno della cella (alta circa dieci metri e profonda 6 cm) urtati da D.D., il quale, manovrando una piattaforma aerea per procedere al fissaggio dei pannelli, urtava con uno dei pannelli la struttura, non correttamente ancorata al suolo. La persona offesa, pur riuscendo a ripararsi, veniva colpita alla mano dal palo della poderosa struttura in ferro, riportando le lesioni sopra descritte.
2. All'imputato A.A., in qualità di amministratore della "CMI", ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori, era stato contestato di non aver fornito adeguata formazione ai lavoratori impiegati nell'attività di montaggio dei pannelli mediante piattaforme aeree, di non aver provveduto affinché ciascun lavoratore distaccato da altra ditta fosse a conoscenza dei rischi connessi all'attività in svolgimento e delle procedure da seguire in caso di emergenza, di non aver organizzato per tali lavoratori una mirata attività formativa, di non aver valutato se le capacità e le condizioni dei lavoratori distaccati consentissero lo svolgimento dei compiti loro assegnati, di non aver verificato al momento dei lavori l'applicazione delle prescrizioni e il rispetto delle condizioni di sicurezza.
All'imputato B.B., in qualità di legale rappresentante della "MCFI s.r.l", datrice di lavoro della persona offesa, veniva contestato di non aver valutato e di non aver informato i lavoratori riguardo ai rischi lavorativi nonché di non aver fornito loro adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. La MCFI Srl aveva distaccato i propri dipendenti C.C. e E.E. per l'esecuzione della attività di montaggio in favore della appaltatrice CMI.
La Corte d'Appello dichiarava, per entrambi gli imputati, l'estinzione per prescrizione del reato di lesioni colpose con violazione della normativa antinfortunistica, esaminando i motivi di appello agli effetti di cui all'art. 578 cod. proc. pen. secondo i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021.
In particolare, quanto al B.B., la Corte territoriale, concordando con la ricostruzione operata da primo giudice, ha ravvisato i profili di colpa nel mancato controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza nel luogo in cui l'operaio avrebbe dovuto lavorare, dopo avere autorizzato il suo distacco, confermando le statuizioni civili.
3. Hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo dei loro difensori di fiducia.
3.1. Con il primo motivo, entrambi lamentano violazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. per non aver la Corte d'Appello dichiarato il reato estinto per prescrizione in data anteriore alla sentenza di primo grado. La Corte, infatti, era incorsa in un errore nel calcolo della prescrizione considerando la sospensione dal 21 ottobre 2015 al 27 gennaio 2016 imputabile ad astensione dei difensori nonostante il rinvio fosse stato disposto anche per esigenze istruttorie (escussione del teste F.F., regolarmente citato, ma non comparso per legittimo impedimento). Da ciò deriverebbe la non operatività della sospensione dei termini di prescrizione per il periodo citato, con la conseguenza che il reato risulterebbe prescritto prima della sentenza di primo grado.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, il solo B.B. lamenta vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per non aver la Corte di appello tenuto conto delle argomentazioni sviluppate nella memoria difensiva depositata nel giudizio di appello. La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su una erronea valutazione del materiale probatorio (essendo l'incidente verificatosi per cause imputabili alla ditta che aveva provveduto al montaggio della scaffalatura). Al B.B. era stato attribuito un profilo di colpa non contestato, ossia non aver verificato le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro della impresa distaccataria, profilo che non era neppure stato dimostrato. Invero, non si poteva escludere che, al momento in cui il C.C. aveva iniziato a lavorare presso il cantiere CMI, le scaffalature non fossero ancora state montate. Inoltre, doveva ricordarsi che, secondo la disciplina regolatrice della materia, (art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008) tutti gli obblighi di prevenzione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali era stato distaccato. La Corte d'Appello aveva omesso di considerare globalmente l'impianto probatorio agli atti, tra cui la testimonianza del teste E.E., non interessato all'esito del procedimento, circa la formazione ricevuta al momento dell'assunzione, da cui si sarebbe dovuta ricavare la prova dell'assolvimento del medesimo obbligo di formazione a favore della persona offesa. La responsabilità a titolo di colpa era stata attribuita all'imputato facendo unicamente riferimento alla posizione di garanzia da egli rivestita, senza alcuna indagine sulla concreta efficienza causale che le norme asseritamente violate avrebbero avuto sulla verificazione dell'evento, dovuto certamente al difettoso aggancio della scaffalatura al suolo, a fronte del quale la formazione del lavoratore, peraltro impartita, non sarebbe stata idonea ad evitare il sinistro. La pronuncia di merito non aveva indagato il profilo del nesso causale, né sotto il profilo della causalità materiale né, come detto, sotto il profilo della causalità della colpa. Non era stato neppure indagato e chiarito se era occorso, nel caso di specie, un fattore causale alternativo: nella specie, l'evento era accaduto in dipendenza di fattori del tutto estranei alla sfera di azione del B.B., in particolare per la difettosa bullonatura degli scaffali e per l'urto degli scaffali con la piattaforma dell'elevatore, evento del tutto fortuito. Non poteva affermarsi dunque la responsabilità secondo la regola dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio.
Diritto
1. Il primo motivo, comune ai ricorrenti B.B. e A.A., è infondato.
2. Come considerato dalla Corte territoriale, secondo quanto emerge dai verbali del processo di merito, oltre al periodo segnalato dai ricorrenti (dal 21 ottobre 2015 al 27 gennaio 2016) risultano altri rinvii con sospensione dei termini di prescrizione, neppure messi in discussione dai ricorrenti. Precisamente risulta un rinvio dal 18 gennaio 2017 al 20 marzo 2017 su richiesta dei difensori; un ulteriore rinvio dal 20 marzo 2017 al 19 giugno 2017 per adesione dei difensori allo sciopero; ed un terzo rinvio dal 19 giugno 2017 al 13 settembre 2017 per legittimo impedimento del difensore avv. Barletta. Pertanto, poiché il termine di prescrizione del reato risulterebbe spirato il 4 maggio 2017 (il fatto è accaduto il 4 novembre 2009), va rilevato che, anteriormente a quella data, il termine di prescrizione era stato già sospeso per effetto dei rinvii disposti a partire dal 18 gennaio 2017. Detti periodi di sospensione sono computabili per l'intero periodo quanto al rinvio su richiesta dei difensori e per l'adesione allo sciopero (ex multis, Sez. 3 - n. 8171 del 07/02/2023 , Rv. 284154 -01; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, Rv. 256067 - 01), e quindi 62 giorni per il periodo 18 gennaio - 20 marzo 2017 e gg. 90 per il periodo 20 marzo - 19 giugno 2017, cui va aggiunta la sospensione relativa all'ulteriore rinvio per legittimo impedimento documentato dal difensore avv. Barletta (19 giugno - 13 settembre 2017). Ne deriva che la prescrizione, complessivamente sospesa per oltre 180 gg, non era certamente maturata al momento della emissione della sentenza di primo grado, avvenuta il 25 ottobre 2017.
3. Venendo all'esame del ricorso B.B., va premesso che di recente le sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U., n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01). Va comunque osservato che la sentenza impugnata, al di là della formale enunciazione della applicazione della regola del " più probabile che non", in realtà compie (cfr. pag. 36) una esaustiva valutazione dei profili di responsabilità colposa del ricorrente, richiamando le considerazioni del primo giudice e i principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità, attinenti ad una valutazione in stretti termini penalistici e conducenti alla netta esclusione dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di assoluzione in ragione della chiara forza dimostrativa delle prove raccolte in giudizio circa la colpevolezza del B.B.
4. Ciò posto, l'esame del tessuto motivazionale delle due sentenze di merito, secondo lo schema della c.d. "doppia conforme", resiste ampiamente alle censure formulate circa il giudizio di responsabilità ascrivibile all'imputato. Sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno ravvisato il profilo di responsabilità del B.B. nel non aver vigilato sull'ambiente di lavoro ove il lavoratore avrebbe dovuto essere distaccato. Sul punto, il primo motivo di ricorso contesta (seppur genericamente) la violazione del diritto di difesa, in quanto si tratta di condotta omissiva non specificamente contestata nella imputazione. In proposito, va ribadito che secondo il costante insegnamento di questa Corte, la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 4497 del 16 dicembre 2015, Addio ed altri, Rv. 265946; Sez. 1, n. 28877 del 4 giugno 2013, Colletti, Rv. 256785), ovvero quando il capo d'imputazione non contiene l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consente di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 54457 del 17 novembre 2016, Marchiafava ed altro, Rv. 268957; Sez. 6, n. 10140 del 18 febbraio 2015, Bossi ed altro, Rv. 262802). Tale principio trova la propria ratio nella necessità di garantire il diritto di difesa dell'imputato (ex multis, Sez. 6, n. 899 del 11 novembre 2014, Isolan, Rv. 261925), conseguendone che la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un., n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051). Ciò chiarito in generale, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato, con specifico riguardo alle contestazioni relative a delitti colposi, che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4 - , n. 7940 del 25/11/2020 , Chiappatone, Rv. 280950 - 01; Sez. 4, n. 27389 del 08/03/2018, Siani, Rv. 273588 - 01; Sez. 4, n. 35943 del 7 marzo 2014, Denaro ed altro, Rv. 260161; Sez. 4, n. 51516 del 21 giugno 2013, Miniscalco ed altro, Rv. 257902). E, nel caso in esame, non vi è dubbio alcuno che la carenza di sicurezza nel luogo di lavoro in cui operava la persona offesa, consistente nel difettoso aggancio delle scaffalature, sia elemento ampiamente emerso nel dibattimento e che il ricorrente abbia potuto, senza limitazione alcuna, esercitare tutte le proprie difese nel contradditorio processuale. E ciò è talmente vero che il predetto ricorrente afferma (pag. 12 del ricorso) che, pur avendo effettuato le verifiche ad inizio distacco, si trattava di obblighi di verifica incombenti sul A.A., titolare dell'impresa CMI (distaccataria).
5. Orbene, secondo il disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003, il distacco di un lavoratore da un'impresa ad un'altra si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco non comporta mutamento della titolarità del rapporto di lavoro e il requisito della temporaneità e della soddisfazione di un interesse proprio dell'impresa distaccante sono gli elementi che distinguono il distacco (lecito) dalla somministrazione illecita di lavoro, che legittima la possibilità di richiedere giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro in capo al distaccatario (art. 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276 del 2003). Ciò premesso sulle linee generali dell'istituto, va precisato che, quanto agli obblighi di prevenzione e sicurezza, in base alla espressa disposizione di cui all'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono trasferiti a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, obbligo che resta a carico del datore di lavoro distaccante. La giurisprudenza di questa sezione (Sez. 4, n. 31300 del 19/04/2013, Farinotti, Rv. 256397 - 01) ha in proposito affermato che sussiste la responsabilità del datore di lavoro distaccante se quest'ultimo dispone il distacco presso altra impresa senza il previo controllo delle condizioni di sicurezza del luogo ove il dipendente è incaricato a svolgere la propria attività lavorativa: ciò in quanto il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario attiene alla sola fase esecutiva della prestazione. Con altra successiva pronuncia (Sez. 4 - , n. 4480 del 17/11/2020, Tremacchi, Rv. 280392 - 01), in applicazione del predetto principio, si è poi specificato che il datore di lavoro mantiene un obbligo di controllo circa la perdurante funzionalità e idoneità dei dispositivi da lui stesso forniti al lavoratore prima del distacco, strumentali alla lavorazione.
6. Tanto chiarito, si intende nuovamente ribadire che il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario, previsto dall'art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 riguarda la fase esecutiva della prestazione del lavoratore presso l'impresa di quest'ultimo. Prima che il distacco si realizzi, il datore di lavoro distaccante mantiene, secondo i principi generali, la piena titolarità degli obblighi di prevenzione e protezione. Ne consegue che rientra certamente tra detti obblighi quello di dar corso al distacco soltanto ove si accerti che presso la impresa distaccatala sussistano le condizioni di garanzia per la sicurezza e la salute dei lavoratori. E ciò non solo in quanto, fino a tale momento, la fase esecutiva del distacco (ossia lo svolgimento della prestazione presso l'impresa distaccataria) non si è ancora realizzata, ma anche perché il datore di lavoro, titolare del potere di disporre il distacco dei lavoratori per soddisfare un proprio interesse, deve conseguentemente mantenere l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente lavorativo ove egli, con decisione assunta nell'interesse della propria impresa, decide di destinare i lavoratori per eseguire una determinata prestazione.
7. Orbene, è stato dimostrato nel corso del giudizio di merito che la persona offesa è stata investita dalla caduta della scaffalatura metallica, montata dagli operai della impresa di G.G. (BFTM Srl) che costituiva l'armatura della cella frigorifera, sulla quale poi la persona offesa e il collega montavano i pannelli di copertura, costruendo così la cella predetta. La scaffalatura metallica non era stata ben agganciata a terra mediante gli appositi bulloni e quindi era improvvisamente rovinata al suolo in conseguenza dell'urto di un pannello che era stato alzato tramite piattaforma aerea da un operaio dipendente della CMI, società distaccataria (pag. 23 sentenza primo grado). Effettivamente, dunque, l'ambiente di lavoro era insicuro atteso il difettoso aggancio al suolo delle scaffalature metalliche che costituivano l'impianto portante della cella.
8. Ciò posto, è stato altresì pacificamente accertato nei gradi di merito (cfr. descrizione della lavorazione contenuta nella sentenza di primo grado, alle pag. 23 e segg.) che, nelle fasi della costruzione della cella frigorifera, il montaggio dei pannelli segue al montaggio della scaffalatura: i pannelli vengono infatti inseriti sulle armature costituite dalle scaffalature. Emerge invero dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito attraverso l'esame delle deposizioni acquisite al giudizio (cfr. pag. 6 e segg. della sentenza di primo grado) che "gli scaffali erano collocati al centro del capannone e perpendicolarmente al suolo, al quale non erano fissati, e, man mano che proseguivano i lavori, venivano agganciati nella parte superiore ai pannelli che perpendicolarmente montavano gli operai della MCFI". È dunque evidente, come ritenuto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) che gli operai distaccati dalla impresa del B.B. (MCFI), addetti, secondo il contenuto dell'appalto, alla preparazione e al montaggio dei pannelli da usare per la copertura della cella, dovevano intervenire su scaffalature già presenti al momento del distacco. Non può dunque sostenersi, come dedotto nei motivi di ricorso, che, alla data di ingresso dei dipendenti del B.B. sul cantiere (2 novembre 2009) non vi fosse certezza dell'esistenza in loco delle scaffalature, con conseguente impossibilità per il B.B. di effettuare il dovuto controllo. La censura, peraltro generica, avulsa dai dati processuali e inammissibilmente articolata in fatto, non è in grado di stravolgere l'impianto logico delle sentenze di condanna sul punto in questione, proprio in considerazione della incontestata descrizione delle lavorazioni. E a tanto va aggiunto che lo stesso ricorrente, nel corpo del ricorso (pag. 12) ha dedotto di aver " effettuato le necessarie verifiche a inizio distacco", così ammettendo di aver preso visione dell'ambiente di lavoro in cui avrebbero dovuto eseguire la prestazione i propri dipendenti.
9. Non può dunque essere scalfita la tenuta logica della motivazione dei giudici di merito, secondo cui l'omesso controllo sul corretto aggancio al suolo delle scaffalature mediante gli appositi sistemi di bullonaggio, e quindi sulla sicurezza del luogo di lavoro ove i lavoratori erano destinati, aveva certamente costituito antecedente causale dell'evento occorso alla persona offesa: non è revocabile in dubbio che la caduta rovinosa delle scaffalature a causa dell'urto si è verificata proprio perché dette scaffalature non erano fissate con gli appositi dispositivi. Pertanto, un controllo sul corretto ancoraggio delle scaffalature, prima dell'inizio della esecuzione della prestazione presso il distaccata rio, avrebbe certamente evitato l'infortunio occorso al lavoratore. Tali considerazioni consentono di ritenere superati i profili di doglianza relativi alla causalità della colpa con riferimento alla omessa formazione del lavoratore, avendo i giudici di merito correttamente individuato l'omissione colposa comunque idonea, sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo, a configurare la penale responsabilità del ricorrente.
10. In proposito, non coglie nel senso la doglianza relativa alla insussistenza del nesso causale tra l'omissione rilevata in capo al B.B. e il sinistro occorso al lavoratore, per essere stato l'infortunio dovuto ad un evento " accidentale e fortuito", ossia l'urto della scaffalatura con la piattaforma manovrata dall'operaio D.D., dipendente della ditta CMI. È infatti principio consolidato che l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento è configurabile quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta (Sez. 4, n. 25689 del 03/05/2016, Rv. 267374, Sez. 4, n. 3312 del 02/12/2016, Rv. 269001; Sez. 4 - n. 123 del 11/12/2018, Rv. 274829 - 01; Sez. 4 - , n. 22691 del 25/02/2020, Rv. 279513 - 01). È invece evidente che il mancato controllo sul corretto aggancio delle scaffalature ha innescato proprio il rischio di caduta, puntualmente verificatosi, rispetto al quale l'urto della piattaforma in manovra non si pone affatto quale evento che produce un rischio nuovo, ma, al contrario, come evento che concretizza proprio quel rischio che la regola cautelare (ossia il dovere di controllare la sicurezza dell'ambiente lavorativo) mirava ad evitare.
11. Si impone conclusivamente il rigetto dei ricorsi. Segue per legge la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52, D.Lgs. n. 196/03, in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.
