Tipologia: CIPL
Data firma: 28 ottobre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.207
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Gorizia e Trieste
Sommario:
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Art. 1 Oggetto del contratto (art. 1 CCNL) |
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Art. 23 Contrasto e prevenzione molestie e violenze nei luoghi di lavoro (art. 70 CCNL) |
Contratto provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle Province di Gorizia e Trieste
Il giorno 28 ottobre 2024, tra Confagricoltura di Gorizia e Trieste, Federazione Provinciale Coldiretti di Gorizia e Trieste, Agricoltori Italiani FVG/Cia e Flai-Cgil di Gorizia e Trieste, Fai-Cisl FVG di Gorizia e Trieste, Uila-Uil FVG di Gorizia e Trieste, si è stipulato il presente Contratto provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle Province di Gorizia e Trieste.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Con il recepimento dell’accordo Regionale siglato in data 19 settembre 2024, per il rinnovo dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli Operai agricoli e florovivaisti del Friuli Venezia Giulia, nel ratificarne e farne propri i contenuti, convengono di rinnovare il Contratto Provinciale per gli Operai Agricoli e Florovivaisti delle Province di Gorizia e Trieste, nel testo di seguito sottoscritto.
Con il rinnovo di questo Contratto provinciale, le Parti intendono affermare un nuovo modo nei rapporti sindacali, teso al rispetto totale delle norme contrattuali, nell’intenzione di rilanciare l’agricoltura provinciale per un’occupazione stabile e soddisfacente degli addetti.
Esse pertanto si impegnano a trovarsi in ogni occasione, su richiesta di una delle parti, al massimo livello di responsabilità, affinché si operi ad intese comuni su ogni aspetto dell’Agricoltura provinciale, volte al suo miglioramento, da tradursi in istanze verso le pubbliche autorità ad ogni livello.
In questo contesto di serietà e reciproco impegno affrontano il rinnovo del contratto Provinciale di Lavoro.
Art. 1 Oggetto del contratto (art. 1 CCNL)
La disciplina del presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro agricolo e in tutte le imprese agricole a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forme esercitate, aventi ad oggetto l’esercizio di attività agricole, come previsto dall’art. 1 del CCNL, oltre che forestali, orto-florovivaistiche, di allevamento di qualsiasi specie, dì produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti; nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Si applica altresì a tutti i datori di lavoro, ivi comprese le pubbliche amministrazioni, che esercitano le attività di cui alla Legge 31 marzo 1979, n.92.
Art. 4 Ente Bilaterale (art. 6 CCNL)
Le parti in ottemperanza al contenuto del contratto regionale degli operai agricoli e florovivaisti firmato in data 28 novembre 2024, hanno costituito l’Entente Bilaterale agricolo della Provincia di Gorizia e Trieste, denominato EBAT VG, in data 17 dicembre 2018.
[...]
Le parti concordano di attivare un tavolo di confronto, in sede di Osservatorio Regionale, al fine di valutare la costituzione di un ente bilaterale agricolo regionale in sostituzione degli attuali enti bilaterali provinciali.
- Nota a verbale -
Nell’ottica di una uniforme gestione sul territorio regionale, le parti si impegnano entro tre mesi dalla stipula ad uniformare le prestazioni erogate dagli enti bilaterali presenti nelle province.
Art. 5 Osservatorio regionale (art. 9 CCNL)
Le Parti concordano sull’attivazione dell’Osservatorio regionale di monitoraggio dell’agricoltura, di analisi e confronto sui problemi dell’occupazione e di approfondimento delle materie indicate dall’artt. 6 e 7 del CCNL; compiti dell’Osservatorio, inoltre, potranno essere quelli di studiare le problematiche inerenti la formazione dei Lavoratori, le trattative di secondo livello, la ricerca di parametri idonei per eventuali premi di produzione, le modalità di riassunzione per i lavoratori a tempo determinato.
Nell’ambito dell’Osservatorio, mediante un’attenta analisi, saranno trattati anche il tema relativo agli appalti sul territorio regionale e l’ipotesi di stipula del contratto regionale operai agricoli e florovivaisti.
L’Osservatorio potrà procedere, altresì, alla verifica complessiva dei contratti provinciali con l’obiettivo di addivenire ad una auspicabile uniformità delle materie trattate.
Con riferimento ai compiti ed alle iniziative previste, le parti concordano di incontrarsi almeno una volta l’anno.
Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo parziale (art 17 CCNL)
[…]
Si stabilisce la possibilità, qualora sussistano le condizioni e le esigenze organizzative aziendali lo consentano, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con diritto alla reversibilità per le Lavoratrici/Lavoratori, nei seguenti casi:
- gravi e documentati motivi di salute (malattie oncologiche, uremia cronica, talassemia ed emopatie sistematiche o gravi patologie croniche - degenerative);
- assistenza ai genitori, coniugi o conviventi, figli e altri familiari conviventi, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenza e/o alcolismo;
- accudimento dei figli fino a tre anni;
- frequentazione corsi di studio, connessi al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di secondo grado e del diploma universitario o di laurea.
Tale possibilità riguarda le lavoratrici ed i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
[…]
Art. 8 Appalti (art. 30 CCNL)
In applicazione dell'art. 30 del CCNL del 19 giugno 2018, le Aziende Agricole che intendano esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a comunicarlo, per il tramite delle Associazioni professionali agricole, all'Ente bilaterale agricolo del rispettivo territorio a mezzo email, entro e non oltre 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso; ciò al fine di monitorare il fenomeno e permetterne un'approfondita analisi all'interno dell'Osservatorio regionale.
Non si darà luogo alla concessione in appalto di lavori ove nell’azienda stessa o in lista di collocamento esista personale esperto in grado di eseguire i suddetti lavori.
- Nota a verbale -
Le parti stipulanti il Contratto Regionale, recepiscono quanto previsto nel DL 2 marzo 2024. n. 19 e si impegnano entro 2 mesi dalla sottoscrizione del rinnovo a chiedere la convocazione di un tavolo di lavoro tecnico regionale coinvolgendo le Istituzioni e gli organi di vigilanza, al fine di monitorare e denunciare fenomeni di lavoro irregolare, per la creazione e definizione di un albo regionale delle Aziende Agricole senza terra.
Art. 10 Orario di lavoro (art 34 e 35 CCNL)
L'orario di lavoro è stabilito nella misura di 39 ore settimanali, pari a ore 6,30 giornaliere.
L'orario di lavoro ha inizio all'atto della presentazione sul luogo di lavoro precedentemente indicato e termina sullo stesso. L'inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell'azienda e sentito il delegato aziendale o i lavoratori tutti.
L’orario straordinario potrà essere compensato, su accordo tra le parti, con pari ore di riposo salva la maggiorazione dovuta.
Al sabato, escluso il personale fisso di stalla, l’orario di lavoro potrà essere ridotto a metà giornata o in caso di accordo anche totalmente eliminato, e le ore non lavorate in detta giornata verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Il personale addetto alla cura, alla custodia, al governo ed all'allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo o intermittente, è tenuto anche prima e dopo l'orario di lavoro normale di campagna, al governo del bestiame.
Fermo restando il limite di orario, le aziende ed i Lavoratori potranno prevedere anche per le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni.
L'orario di lavoro, ove la durata giornaliera non sia costante nell'arco dell'anno, potrà essere distribuito nei mesi invernali (a titolo di esempio nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio) con una diminuzione da recuperare negli altri mesi, nel rispetto del totale di ore lavorative annue pari a 2028. Tale riduzione sarà riferita a 35 ore settimanali mei mesi ad orario ridotto ed a 40 ore settimanali nei restanti mesi.
Sono considerati lavori nocivi la preparazione ed irrorazione di miscele. L’orario giornaliero viene ridotto di 2 ore e 20 minuti opportunamente ripartite nella giornata, ciascuna sosta non può essere inferiore alla mezz’ora, a parità di salario.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare il delegato d’azienda (od eccezionalmente in sua assenza i lavoratori interessati) sulla qualità e sulla classe di appartenenza del prodotto antiparassitario che dovrà essere usato. Il lavoratore potrà rifiutarsi di usare il prodotto, senza peraltro incorrere in sanzioni, qualora gli fosse tenuta ignota la velenosità del presidio sanitario o qualora mostrasse allergia al prodotto.
Art. 11 Ferie (art. 36 CCNL)
[…]
Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL e dal DLgs n. 66/2003 circa il godimento delle ferie, le Parti concordano che parte delle stesse potranno essere usufruite entro il mese di agosto dell’anno successivo alla loro maturazione.
[…]
Art. 13 Lavoro straordinario, festivo, notturno (artt. 43 e 44 CCNL)
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidenti necessità e non dovranno essere perciò di carattere sistematico salvo in caso di regolari turni periodici di lavoro notturno.
[…]
- Nota a verbale -
Le problematiche del lavoro collegate a specificità locali saranno trattate ai tavoli provinciali o con accordi aziendali.
Art. 14 Interruzioni - Recuperi (artt. 45-46 CCNL)
Per l’operaio assunto con contratto a tempo indeterminato ove non fosse possibile effettuare causa intemperie l’intero orario di lavoro giornaliero, è ammesso il recupero delle ore non lavorate: un'ora al giorno entro le sei giornate lavorative successive all’avvenuta sospensione od interruzione, senza corresponsione di maggiorazione straordinaria.
Art. 17 Casa, Orto e Allevamenti Familiari
Ai lavoratori a tempo indeterminato, previi accordi registrati sul libretto sindacale, l’Azienda assegnerà l’uso dell’alloggio, rustico ed orto.
L’alloggio, dovrà essere proporzionato alla composizione della famiglia ed in condizioni di abitabilità secondo le buone norme igieniche.
[…]
All’atto della consegna della casa e degli annessi al lavoratore, questa dovrà risultare imbiancata a nuovo in ogni sua parte, specie per quanto riguarda serramenti, vetri zanzariere nelle zone malariche, apparecchi di chiusura nei serramenti, impianti igienici ecc.
Tale stato dell’abitazione sarà fatto constatare da apposito verbale scritto e firmato dalle due parti, tanto sull’esemplare consegnato al lavoratore che su quello trattenuto dal datore di lavoro.
Quest’ultimo ha l’obbligo di fare imbiancare l’abitazione ogni qualvolta lo stato della pittura lo richieda e compiere in essa tutti i normali lavori di manutenzione.
Il lavoratore consegnatario ha, a sua volta, l’obbligo di conservare l’abitazione ed annessi con ogni cura avvertendo tempestivamente la direzione dell’azienda dei guasti provocati da cause indipendenti dalla sua volontà.
I guasti ed i danni provocati da incuria del consegnatario e dalla sua famiglia dovranno essere riparati a spese del consegnatario stesso.
[…]
Art. 21 Lavori Speciali, pesanti e nocivi (art. 68 CCNL) da rivedere
Sono da considerarsi lavori pesanti per disagio, e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine:
a) tagli in acqua delle erbe palustri: la retribuzione dovuta sarà pari alla retribuzione di qualifica dell’operaio maggiorata del 30%;
b) irrigazione: i lavoratori addetti all’irrigazione per la posa di ali mobili o espurgo ugelli durante l’irrigazione soprachioma percepiranno una maggiorazione del 25%;
c) espurgo manuale canali ed altri lavori in presenza di acqua o melma: retribuzione di qualifica dell’operaio maggiorata al 25%;
d) svuotatura a mano dei pozzi neri: retribuzione del lavoratore comune maggiorata del 25%;
e) abbattimento piante d’alto fusto e relativo sbracamento: retribuzione del lavoratore maggiorata del 20%;
f) i lavori svolti all’interno della cella frigorifera: retribuzione maggiorata del 25%;
g) per il lavoro che richiede la permanenza abituale in acqua delle mani o dei piedi nelle aziende ittiche sarà concessa una maggiorazione del 30% per la durata dello stesso;
h) spargimento a mano dei concimi pulverulenti (scorie thomas e calciocianamide): retribuzione maggiorata del 25%;
i) abbicamento del foraggio in biche o mede superiori a metri cinque in altezza: retribuzione del lavoratore maggiorata del 25%.
Le ore di presenza in acqua dovranno essere regolarmente registrate giornalmente su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro, entro il giorno successivo a quello di effettuazione deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.
Le parti convengono che a partire dal 1° settembre 2024 agli addetti al banco alla eviscerazione a mano, alla lavorazione dei filetti e trasformazione dei prodotti ittici, tenuto conto delle condizioni di lavoro nelle quali gli stessi operano, venga riconosciuta una maggiorazione del 3% sul salario in vigore.
Per i lavori di cui al punto a), b), c), e) f) e g) del precedente paragrafo, la maggiorazione sarà corrisposta sul salario di qualifica percepito per le ore effettivamente prestate.
Sono da considerarsi lavori nocivi la preparazione, irrigazione e trattamenti comportanti l’impiego dei principi attivi di cui al DLgs 194/1995 che disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal DPR 3 agosto 1968 n. 1225 e dal DPR 223/1988 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti molto tossici, tossici, nocivi e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.
Tali lavori comportano una riduzione dell’orario giornaliero di due ore e venti minuti opportunamente ripartito nella giornata: ciascuna sosta non può essere inferiore alla mezz’ora; la riduzione dell’orario di cui sopra per questi lavori non comporta diminuzione di retribuzione giornaliera.
Infine, i lavori propri del lavoratore specializzato, qualificato e comune saranno retribuiti con tariffe corrispondenti per il periodo in cui vengono effettuati, fatto salvo naturalmente quanto previsto.
Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori (art. 69 CCNL)
Al lavoratore soggetto a visita medica periodica e/o accertamenti sanitari legati all’attività lavorativa, come previsto dalle norme di legge, dovrà essere corrisposta la normale retribuzione indipendentemente se gli accertamenti vengono effettuati in orario di lavoro o al di fuori dell’attività lavorativa.
Qualora le visite mediche e/o gli accertamenti sanitari, vengano svolti in luogo diverso dalla sede aziendale, al lavoratore dovranno essere rimborsate le spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno, dalla sede aziendale al luogo destinato.
Le parti inoltre convengono sull’opportunità che le aziende agricole con più di dieci operai no residenti nei luoghi ove ha sede l’azienda, mettano a disposizione degli stessi adeguati locali per uso spogliatoio, provvisti di lavandini, docce e servizi sanitari.
Per i lavori disagiati e nocivi a seconda della natura dei lavori stessi le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori: maschere, guanti, occhiali, tute o grembiuli o quanto altro previsto dalla legge.
Ai lavoratori di cui al comma precedente viene istituita una scheda sanitaria che verrà conservata in azienda e che verrà aggiornata in occasione della visita medica periodica alla quale i lavoratori saranno sottoposti almeno 2 volte all’anno, nel periodo immediatamente successivo all’effettuazione dei trattamenti velenosi.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione del sindacato, in situazione di reale precarietà od anche per prevenire tale situazione in ordine alla salute dei lavoratori è consentita la possibilità di interventi dell’Istituto di Medicina del Lavoro.
- Nota a verbale -
Viene istituita la “Giornata sulla sicurezza in agricoltura” nella quale saranno effettuati momenti di informazione e confronto tra Parti Sociali, RLS, RLST, RSPP ed Enti preposti. La giornata viene stabilita in occasione della giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, le iniziative previste potranno essere organizzate in collaborazione con gli enti bilaterali agricoli territoriali.
- Nota a verbale -
Elezione RLS
Le parti firmatarie si impegnano a favorire la verifica ed il rispetto di quanto previsto all’all. 6 del CCNL Operai Agricoli e florovivaisti. Il compito sarà demandato all’osservatorio regionale che ne verificherà la corretta applicazione.
- Dichiarazione a verbale -
Le Organizzazioni sindacali demandano alle proprie organizzazioni regionali il compito di costruire una Commissione a tale livello per la promozione nelle singole province di indagini conoscitive sui fattori di nocività per meglio salvaguardare la salute delle maestranze agricole, con la collaborazione di Enti pubblici e privati operanti nel settore sanitario.
Art. 23 Contrasto e prevenzione molestie e violenze nei luoghi di lavoro (art. 70 CCNL)
All’atto dell’assunzione, le Aziende forniranno specifica informativa sull’Accordo Quadro per il contrasto alle molestie e alle violenze nei luoghi di lavoro, sottoscritto in data 12 gennaio 2018 a livello regionale e in data 19 giugno 2018 a livello nazionale (all. 4).
Art. 24 Indennità di reperibilità, chiamata ed intervento
Al personale che opera negli impianti tecnologici di biogas e/o biomasse, ovvero in aziende che hanno adottato misure di sicurezza e di controllo degli impianti a distanza, potrà essere richiesta la reperibilità, attraverso comunicazione scritta, nelle fasce orarie non comprese nel normale orario di lavoro.
La reperibilità di cui al comma precedente verrà remunerata:
[…]
Agli addetti sarà inoltre corrisposta, nel caso di chiamata che comporta un successivo intervento in azienda:
- un’indennità di € 12,00 lordi per ogni singolo intervento;
In caso di intervento in azienda, le ore prestate saranno retribuite in regime di lavoro straordinario.
I lavoratori posti in reperibilità dovranno essere forniti di dispositivo aziendale. Eventuali accordi aziendali in essere saranno assorbiti dal presente accordo, fatte salve condizioni di miglior favore.
Art. 27 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli a tempo indeterminato (art. 75 CCNL)
Sono, tra l’altro motivi di giusta causa:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o suoi rappresentanti nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi dovuti a grave trascuratezza agli attrezzi, alle coltivazioni, al bestiame, agli stabili;
c) assenza ingiustificata dal lavoro per oltre tre giorni consecutivi oppure assenze ingiustificate con notevole frequenza;
[…]
f) tutti i casi di gravità tali da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Sono considerati, fra gli altri giustificati motivi i seguenti:
[…]
h) recidiva di una delle mancanze che abbiano dato luogo alla sospensione di cui all’articolo “Multe e sospensioni”.
Art. 29 - Norme disciplinari (artt. 78 e 79 CCNL)
Qualsiasi infrazione alla disciplina del rapporto di lavoro da parte dell’operaio dà luogo a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino all'importo di due ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fin ad un massimo di giorni sei.
Il datore di lavoro nell'applicare i provvedimenti disciplinari di cui sopra deve attenersi alle disposizioni stabilite dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Multe e sospensioni
Multe:
il datore di lavoro ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a. quando senza un giustificato motivo l'operaio si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b. quando, per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c. quando non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
[…]
Sospensione:
- la sospensione viene applicata nei casi di maggiore gravità.
[…]
Allegato 4 Informativa su accordo contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro
Desideriamo con la presente informarvi, come previsto dall'accordo regionale per il rinnovo dei Contratti Provinciali di lavoro per gli Operai agricoli e Florovivaisti del Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 31 marzo 2021, che le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto con le Organizzazioni Imprenditoriali agricole l'impegno a contrastare ogni forma di violenza o molestie nei luoghi di lavoro.
L'intesa prevede che presso ogni azienda agricola:
- si adottino comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, non escludendo la possibilità di adottare misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti molesti tra le quali anche il trasferimento in via temporanea, tra reparti e/o uffici o in altre unità produttive, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali nel rispetto delle disposizioni contrattuali. Tali misure, come l'individuazione delle esigenze organizzative aziendali, saranno comunque oggetto di intese tra le Rappresentanze territoriali delle parti sottoscrittrici i CCNL di riferimento.
- si responsabilizzino le aziende affinché provvedano a tutelare le lavoratrici/i lavoratori da qualsiasi forma indiretta di ritorsione o penalizzazione oltre a vigilare sulla effettiva cessazione di eventuali comportamenti molesti.
Le Parti sottoscrittici dell'intesa potranno, nell'ambito della contrattazione aziendale, definire codici di condotta, linee guida e buone prassi atte a prevenire e contrastare le molestie e/o violenze nel luogo di lavoro.
Sotto il profilo della prevenzione e della formazione le Parti hanno convenuto altresì che:
- la formazione aziendale potrà essere l'occasione per promuovere e diffondere tra i dipendenti ed i dirigenti la cultura del rispetto della persona;
- di dare ampia diffusione dell'intesa, tra le lavoratrici/lavoratori;
- al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro, sereno e rispettoso della dignità di ciascuno debba essere centrale il ruolo del sistema di prevenzione e protezione e conseguentemente il ruolo centrale del RSPP, del Medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS);
- la figura del RLS sia coinvolto in momenti di formazione specifici sul tema del contrasto alle violenze e molestie nei luoghi di lavoro;
- le Organizzazioni Sindacali promuovano l'intesa regionale e nazionale tra le lavoratrici e lavoratori all'interno delle Aziende agricole e florovivaiste, nell'ambito delle assemblee sindacali.
La presente informativa dovrà essere consegnata dall’Azienda, all’atto dell’assunzione, a ciascun Lavoratore e Lavoratrice ed esposta in bacheca.
- Nota a verbale -
Le aziende agricole potranno recepire tramite accordo aziendale il protocollo già allegato ai testi vigenti, potranno essere attivati, inoltre, momenti informativi e di confronto, con associazioni ed esperti in materia, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere.
