Memoria per la Commissione Lavoro
In merito al DDL n. 1264 - Anno 2024
Spettabile Commissione
sottopongo alla Vostra attenzione un'analisi del disegno di legge in materia di lavoro, premettendo alcune considerazioni metodologiche che hanno condizionato l'impostazione del presente contributo.
Premessa metodologica
L'articolato, particolarmente complesso e ricco di interconnessioni con l'ordinamento vigente e con gli obiettivi del PNRR, meriterebbe un'analisi sistematica e approfondita di ciascuna disposizione, anche alla luce dell'impatto che le modifiche proposte potrebbero avere sul tessuto normativo esistente e sugli assetti organizzativi dei soggetti coinvolti.
I vincoli temporali imposti dall'urgenza della richiesta mi hanno indotto a concentrare l'analisi su alcuni aspetti di particolare criticità, tralasciando - non certo per minore rilevanza - altri profili che meriterebbero approfondimento.
Analisi trasversale: l'indebolimento della contrattazione collettiva
La lettura complessiva del disegno di legge rivela una scelta sistemica di progressivo svuotamento del ruolo del CCNL come fonte di regolazione dei rapporti di lavoro, in controtendenza rispetto alla tradizione giuslavoristica italiana che, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale (ex multis, Corte Cost. n. 51/2015), ha sempre valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva come strumento di attuazione del principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 Cost.) e di regolazione delle condizioni di lavoro.
Per esempio, nelle norme sulla somministrazione di lavoro, attraverso l'eliminazione dei limiti quantitativi e l'ampliamento delle ipotesi di esclusione dalle causali, si sottrae alla contrattazione collettiva il suo tradizionale ruolo di governo della flessibilità. Il CCNL viene relegato a fonte sussidiaria ("fatte salve le disposizioni...") perdendo quella centralità che gli era stata riconosciuta dal d.lgs. 81/2015.
Non meno significativo l'intervento sul lavoro stagionale, dove, attraverso un'interpretazione autentica (che tale certamente non è) si amplia per legge la nozione di stagionalità, includendo in essa le "intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno" e le "esigenze tecnico-produttive". In questo modo, si sottrae alla contrattazione collettiva il compito di definire, settore per settore, cosa debba intendersi per attività stagionale, introducendo una definizione legale che bypassa il ruolo regolatorio delle parti sociali.
Questa tendenza si manifesta anche in materia di lavoro agile, dove la possibilità di comunicazioni tardive e l'assenza di un ruolo significativo della contrattazione nella definizione delle tutele (disconnessione, formazione, sicurezza) segna un arretramento rispetto ad un modello partecipato che aveva caratterizzato la prima fase di regolazione dell'istituto.
La scelta di sistema che emerge è quella di una progressiva "statualizzazione" della regolazione del lavoro, dove la fonte legislativa non si limita più a definire le tutele minime ma pretende di regolare direttamente e nel dettaglio gli istituti, lasciando alla contrattazione collettiva un ruolo meramente residuale o attuativo.
Questa inversione del tradizionale rapporto tra legge e contrattazione collettiva presenta profili di criticità sia sul piano costituzionale che su quello dell'efficacia pratica:
1. Sul piano costituzionale, si pone in tensione con l'art. 39 Cost. che, nel riconoscere la libertà sindacale, presuppone un sistema di relazioni industriali dove la contrattazione collettiva mantiene un ruolo centrale nella regolazione del lavoro.
2. Sul piano pratico, rischia di irrigidire eccessivamente il sistema, privandolo di quella capacità di adattamento alle specificità settoriali e territoriali che solo la contrattazione collettiva può garantire.
3. Sul piano delle tutele, l'indebolimento della contrattazione rischia di tradursi in un abbassamento generalizzato dei livelli di protezione, poiché viene meno quello strumento di integrazione e miglioramento delle tutele legali che caratterizza il sistema di relazioni industriali.
La conseguenza più grave di questa scelta potrebbe essere una spinta verso l'individualizzazione dei rapporti di lavoro, con un inevitabile indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori e un rischio di dumping sociale tra imprese.
A ciò si aggiunga che gli interventi proposti mancano dell’obiettivo, avvertito come prioritario, di riordino di una materia caratterizzata da una legislazione alluvionale estremamente confusa e stratificata.
Analisi specifica delle criticità esaminate
Nella cornice offerta ho focalizzato l'attenzione su:
sicurezza
lavoro somministrato
lavoro stagionale
lavoro agile
Nessuna pretesa di esaustività, ovviamente, soltanto alcune evidenze impossibili da ignorare.
Sicurezza: modifiche al d.lgs. 81/2008
Commissione Interpelli (Art. 12)
Criticità:
• La presenza di quattro rappresentanti regionali appare sproporzionata rispetto all'effettivo ambito di competenza delle regioni e non trova giustificazione nel riparto costituzionale delle competenze e rischia di rallentare i processi decisionali
• Manca un meccanismo di rotazione dei membri
• Non sono specificati i criteri di selezione dei rappresentanti
• Assenza di tempistiche per le risposte agli interpelli
Relazione annuale (art. 14-bis)
Criticità:
• Mancano indicatori specifici da monitorare
• Non sono previste sanzioni per il mancato rispetto della scadenza
Controllo medici competenti (Art. 38)
Criticità:
• Non specifica la periodicità dei controlli
• Manca un sistema di alert preventivo
• Non definisce le conseguenze del mancato aggiornamento
Sorveglianza sanitaria (art. 41)
Criticità:
• Rischio di eccessiva discrezionalità del medico competente
• Potenziale conflitto con il principio di massima tutela
• Manca una definizione chiara dei criteri per la non necessità della visita
Locali sotterranei (art. 65)
Criticità:
• E’ tra le previsioni più pericolose: non si può consegnare all’inerzia la sicurezza del lavoratore. Troppo alti i rischi per la salute e certamente non negoziabili.
Somministrazione di lavoro (Art. 10)
a) Profili di potenziale contrasto con la Direttiva 2008/104/CE
La disciplina della somministrazione nel DDL presenta criticità significative. Il testo interviene sull'art. 31 del d.lgs. n. 81/2015 con le due modifiche rilevanti:
• L'eliminazione del quinto e sesto periodo del comma 1, che riguardava la somministrazione a tempo indeterminato
• L'ampliamento, al comma 2, delle ipotesi di esclusione dai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo determinato, includendovi anche i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore.
Quest'ultima modifica appare particolarmente problematica per due ordini di ragioni:
• Sul piano del diritto UE, l'estensione delle esclusioni dai limiti quantitativi per il lavoro a termine rischia di confliggere con l'art. 4 della Direttiva 2008/104/CE, che ammette restrizioni o deroghe solo se giustificate da ragioni di interesse generale, in particolare la tutela dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro e il buon funzionamento del mercato del lavoro.
• Sul piano sistematico, la combinazione tra eliminazione dei riferimenti al tempo indeterminato e ampliamento delle esclusioni per il determinato crea un sistema sostanzialmente privo di controlli efficaci, con evidenti rischi di elusione della disciplina limitativa del contratto a termine.
A ciò si aggiunge che l'esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore potrebbe incentivare forme di intermediazione permanente di manodopera, in contrasto con il carattere tendenzialmente temporaneo che dovrebbe caratterizzare la somministrazione secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
Il combinato disposto delle modifiche rischia quindi di alterare profondamente la natura dell'istituto, trasformandolo da strumento di flessibilità controllata a canale parallelo di reclutamento essenzialmente privo di vincoli effettivi.
La rimozione dei limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato potrebbe confliggere con l'art. 4, par. 1 della Direttiva, che richiede che le restrizioni all'utilizzo della somministrazione siano giustificate solo da "ragioni d'interesse generale"
L'assenza di limiti compromette il principio di "temporaneità" che caratterizza l'istituto secondo la giurisprudenza UE
b) Problemi di coerenza interna
• La norma crea un sistema a doppio binario tra somministrazione a termine e tempo indeterminato, con rischi di elusione della disciplina più restrittiva del lavoro a termine
• L'esclusione delle causali per determinate categorie (disoccupati e svantaggiati) determina una discriminazione indiretta
Lavoro stagionale (Art. 11)
Criticità
a) Eccesso di delega interpretativa
• La norma non si limita a chiarire ma amplia sostanzialmente il concetto di stagionalità
• Rischio di contrasto con l'art. 76 Cost.
b) Conflitto con fonti sovranazionali
• Contrasto con la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine per l'eccessiva estensione delle eccezioni
• La norma non rispetta il principio di prevenzione degli abusi nella successione di contratti
c) Problemi sistematici
• Rischio di sovrapposizione con altre tipologie contrattuali flessibili
• Manca di criteri oggettivi per identificare le "intensificazioni dell'attività"
Lavoro Agile (Art. 14)
Elementi critici
1. Tempistica delle comunicazioni
o Il termine di 5 giorni offre il fianco alle elusioni. Il termine di 5 giorni "dalla data di avvio" consente di fatto un utilizzo del lavoro agile prima della comunicazione
o Incertezza sulla copertura assicurativa in caso di infortunio ante comunicazione
o Non sono previste sanzioni per il mancato rispetto dei termini
2. Carenze nella tutela del lavoratore
o Mancata previsione di un diritto di recesso dal lavoro agile
o Assenza di garanzie sulla reversibilità dell'accordo
o Nessun riferimento al diritto alla disconnessione
3. Vuoti normativi
o Non affronta il tema della sicurezza sul lavoro nel lavoro agile
o Manca una regolamentazione degli strumenti di lavoro
4. Salute e sicurezza
o Zona grigia sulla valutazione dei rischi
o Incertezza sulle misure di prevenzione
o Dubbi sulla formazione obbligatoria
5. Privacy e protezione dei dati
o Rischi sulla sicurezza dei dati nei primi giorni
o Incertezza sulle misure tecniche da adottare
o Problemi di conformità GDPR
o Non viene valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva
o Manca un rinvio espresso agli accordi aziendali
o Non è previsto un sistema di monitoraggio contrattuale
6. Criticità
o Rischio di proliferazione di accordi individuali non standardizzati
o Possibile indebolimento delle tutele collettive
o Mancanza di governance partecipata
7. Tutela collettiva
o Impossibilità di verifica preventiva da parte dei sindacati
o Elusione dei sistemi di controllo collettivo
o Indebolimento della contrazione
Il disegno di legge configura un significativo mutamento di paradigma nel diritto del lavoro italiano, caratterizzato da:
1. Un indebolimento sistematico della contrattazione collettiva
2. Una deregolamentazione di istituti fondamentali
3. Una riduzione dei meccanismi di controllo preventivo
Tale impostazione segna una discontinuità con la tradizione giuslavoristica italiana e presenta significative criticità sul piano della compatibilità costituzionale e comunitaria.
Resto a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Roma, 5 novembre 2024
Avv. Stefania Ciaschi1
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- 1 Componente della Commissione Lavoro COA Roma
- Componente del CEN, Comitato Esecutivo Nazionale di AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani
- Componente della Commissione Studi COA di Roma sulla Crisi di Impresa
- Componente Ufficio Studi AGI, Avvocati Giuslavoristi Italiani
fonte: https://www.senato.it