CONFESERCENTI
SENATO DELLA REPUBBLICA
10a Commissione
Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale
Contributo scritto sul disegno di legge n. 1264
(Disposizioni in materia di lavoro)

 

Roma, 5 novembre 2024
 

Nel presente documento Confesercenti evidenzia sinteticamente gli elementi più importanti e le criticità maggiori riscontrate sul disegno di legge n. 1264, noto come “Collegato lavoro”.
 

Elementi positivi
 

Digitalizzazione: Il piano di digitalizzazione del contenzioso amministrativo INAIL (Art. 2) e la possibilità di svolgere le conciliazioni in modalità telematica (Art. 20) sono apprezzati per la loro efficienza e modernità.
 

Flessibilità: La possibilità di utilizzo congiunto delle risorse per la formazione e l'integrazione del reddito dei lavoratori in somministrazione (Art. 9) è vista come un'opportunità interessante.
Chiarezza normativa: L'interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Art. 11), riguardante le attività stagionali, fornisce maggiore chiarezza e si adatta alla realtà del settore del turismo e del terziario consentendo anche una migliore articolazione delle norme dei CCNL.
Uguale apprezzamento per le disposizioni in materia di lavoro agile (Art 14).
 

Apprendistato: L'introduzione dell'unico contratto di apprendistato duale (Art. 18) consente un percorso formativo più lungo e completo per lo studente lavoratore. Il contratto di apprendistato potrà così accompagnare lo studente lavoratore in un percorso formativo lungo comprendente anche più cicli di istruzione, dalla scuola secondaria fino all’università e questo è positivo.
 

Assenza ingiustificata: La norma che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata protratta (Art. 19) è vista positivamente, in quanto solleva le PMI dai costi del licenziamento. Purtroppo, l’assenza ingiustificata protratta che costringe l’azienda al licenziamento e relativi costi è molto diffusa soprattutto nei pubblici esercizi.
 

Rateizzazione debiti contributivi: La possibilità di rateizzare i debiti contributivi fino a 60 rate mensili (Art. 23) è apprezzata per la sua flessibilità.


Orientamento al lavoro: L'istituzione dell'Albo delle buone pratiche e dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Art. 32) è considerata utile per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.


Criticità


Sicurezza sul lavoro
: L'articolo 1, pur condivisibile nell'impostazione generale, necessita di una revisione che tenga conto delle peculiarità delle PMI e microimprese italiane. Si propone un riorientamento dell'apparato sanzionatorio, passando da una logica repressiva ad una di supporto e sostegno. È necessaria, in questa materia riferita alla vita e alla salute delle persone, una legislazione che, tenendo conto anche della realtà delle PMI e microimprese italiane, adotti le soluzioni più semplici ed efficaci al fine di garantire realmente (e non solo sulla carta) la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro.
Vanno attuate scelte di fondo scelte di fondo quali:
- la graduazione delle tutele rispetto all’evoluzione del mondo del lavoro e alla presenza di oggettivi e misurabili indici di rischio infortunistico e tenuto conto delle peculiarità dei settori e della dimensione aziendale;
- la semplificazione e la chiarezza delle norme e delle procedure e l’univocità delle interpretazioni;
- un approccio consulenziale delle pubbliche amministrazioni;
- lo sviluppo di "best practices”;
- la rinuncia al primato dell’azione repressiva e della sanzione penale, da ricondurre al rango effettivo di estrema “ratio”;
- l’eliminazione di competenze istituzionali sovrapposte e confliggenti.
 

Integrazione salariale: L'articolo 6, che introduce la decadenza dal diritto all'integrazione salariale per chi non comunica lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di integrazione, è ritenuto insufficiente per contrastare le prassi elusive. Si propone la creazione del libretto digitale del lavoratore.
 

Fondi di solidarietà bilaterali: L'articolo 8, che prevede il trasferimento di risorse dal FIS ai nuovi fondi di solidarietà bilaterali, è fortemente criticato, in quanto indebolirebbe il FIS e le relative tutele.
Con l’occasione riguardo al FIS rappresentiamo alcune considerazioni. Il Fondo di Integrazione salariale – lo strumento principalmente utilizzato per gli ammortizzatori sociali nei settori del terziario di mercato – presenta, al 31dicembre 2023, un saldo patrimoniale prossimo ai 4,9 miliardi di euro. Vi è, dunque, ampia agibilità sia per ampliare la casistica delle causali di accesso al Fondo, sia per riconsiderare l’entità delle vigenti aliquote contributive.
L’applicazione delle aliquote previste a regime determina un incremento complessivo strutturale dei costi a carico delle imprese del Terziario di mercato. È dunque necessario compensare l’incremento del costo del lavoro con una riduzione strutturale delle aliquote contributive. Si pensi che nel quadriennio 2016/2020, pur con aliquote più basse (0,45%-0,65%) rispetto a quelle attuali, il FIS ha presentato un attivo di € 2 MLD, ridotti a poco più di 330 milioni per effetto degli interventi in corso di pandemia.
Pertanto, si rende auspicabile una nuova stima degli oneri connessi al trattamento del FIS ed una revisione delle relative aliquote di finanziamento, al fine di consentire un maggiore utilizzo della misura e, contestualmente, l’abbattimento della crescita dell’avanzo economico.
Sulla base delle evidenze fin qui fornite la possibile soluzione poterebbe riguardare o l’applicazione delle aliquote previste nel periodo transitorio o ancor più auspicabilmente quelle del periodo anteriforma.
 

Periodo di prova: L'articolo 13, che modifica la durata del periodo di prova, necessita di un periodo transitorio per salvaguardare i regimi previsti dalla contrattazione collettiva.


fonte: https://www.senato.it