Cassazione Penale, Sez. 4, 20 dicembre 2024, n. 47028 - Caduta del preposto di cantiere durante la posa di lastre di cemento armato. Mancata valutazione dei rischi di caduta dall'alto e mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. ARENA Maria Teresa - Relatore

Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a P il (Omissis)

avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto


1. In data 14 marzo 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Pavia nei confronti di A.A., nella qualità di datore di lavoro, di B.B., dipendente della ditta P.S.R. Srl, subappaltatrice di lavori di montaggio di strutture prefabbricate per la ditta MC E.E. Prefabbricati Spa, per avere, per colpa generica e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 96 comma 1 lett. g e 115, commi 1 e 3, 122 D.Lgs. n. 81/2008), cagionato lesioni personali all'B.B. che, durante la posa di lastre di cemento armato, costituenti solaio di copertura del primo piano di un'opera in costruzione, perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, riportando lesioni personali guarite in un tempo superiore a 40 giorni.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del A.A., affidandolo a due motivi.

2.1 Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità', essendo stato affermato in sentenza un fatto che sarebbe stato smentito dalle risultanze probatorie emerse in dibattimento. La Corte territoriale avrebbe ricondotto l'evento lesivo alla condotta omissiva del datore di lavoro consistita nella mancata valutazione del rischio di caduta dall'alto dei lavoratori che si trovavano in quota e nella inadeguatezza del piano operativo di sicurezza predisposto da P.S.R., in conformità all'art. 89, co. 1 lett. h), D.Lgs. 81/2008. Nella stessa sentenza si fa rilevare che, in cantiere, al momento dell'infortunio era presente il POS ma non il manuale di montaggio della ditta E.E. Prefabbricati, fornitrice dei materiali che venivano montati. Tale mancanza avrebbe impedito al dipendente, secondo il Tribunale, di applicare correttamente le disposizioni del POS. Resta fermo, secondo il giudice di primo grado, che il POS prevedeva che i lavoratori durante il montaggio dei solai, se non usavano la piattaforma, dovevano, comunque, assicurarsi alla linea vita Rurefast. Tuttavia, al primo piano dell'impalcato, la detta linea non era presente e non poteva essere montata stante la mancanza di "boccole" ossia di fori all'interno dei quali andavano inserite le aste a cui fissare la fune della linea vita, alla quale si agganciano i lavoratori. Prosegue la sentenza affermando che, secondo il manuale della M.C. E.E. Prefabbricati, la linea Rurefast non doveva essere installata dato che al primo piano non c'era altezza sufficiente per montarla. In sostanza, secondo il primo giudice, il POS ometteva di prevedere idonei sistemi di protezione atti ad evitare le cadute dall'alto dei lavoratori. La Corte, condividendo le conclusioni del primo giudice non ha tenuto conto di quanto previsto dal manuale di montaggio di MC E.E. che ha escluso che la linea Rurefast fosse agganciabile alle travi del primo piano posto ad una quota di 340 cm. evidenziando che, per garantire la sicurezza del lavoratore a quel livello, bisognasse installare una linea provvisoria costituita da un "tassello meccanico a prigioniero e golfare". Tale conclusione sarebbe frutto di un evidente travisamento perché se è vero che nel manuale di istruzioni non è prevista l'installazione della linea Rurefast al primo piano, a pag. 77 è riportata la foto con la linea Rurefast installata sia alla trave del primo piano che del secondo e a pag. 78 vi sono le istruzioni relative ai sistemi anticaduta. Lo stesso manuale prevede che ove la ditta non intenda avvalersi di uno dei sistemi anticaduta Rurefast, qualunque lavorazione effettuata a terra superiore a 2 mt. dovrà essere effettuata tramite piattaforma aerea mobile. Come dire che il POS non poteva che prevedere la linea vita come sistema anticaduta per tutti i piani. Vero è che nel manuale di sicurezza trasmesso dal MS E.E. del 16.12.2018, dopo l'infortunio, come riportato nel verbale di vigilanza del 16.2.2018, viene riportata la linea vita provvisoria (non Rurefast) con tasselli fissati ai pilastri anziché ancoraggi fissi nelle boccole ma tale sistema è stato previsto dopo l'infortunio.

Inoltre il POS redatto da PSR, seguendo il manuale trasmesso dopo l'infortunio, non poteva che prevedere come sistema anticaduta la linea vita Rurefast né è vero quanto affermato dal giudice di primo grado che tale sistema può essere utilizzato per il montaggio dei solai del primo piano stante l'altezza inferiore a 3,44. Nel caso in esame, nel POS a pag. 17 è previsto il calcolo della luce di caduta e si legge che il cordino non dovrà avere lunghezza superiore a 1,5 metri e non dovrà essere dotato di dissipatore di sicurezza, proprio in quanto la luce di caduta "è corta". Il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall'art. 100 D.Lgs. 81/2008, che nella sentenza viene definito come manuale di montaggio, è documento ben diverso e con altra funzione rispetto al POS che ha funzione di valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori delle imprese e descrive le misure di prevenzione e protezione cui devono attenersi. Il PSC è costituito da una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative e deve essere allegato al contratto di appalto e coinvolge il coordinatore dei lavori in fase di progettazione e il coordinatore dei lavori in fase di esecuzione. Si tratta di un documento tecnico che deve essere trasmesso all'impresa esecutrice che predisporrà il POS sulla base dei contenuti del PSC. Il che è avvenuto nel caso di specie. Il POS prevedeva dettagliatamente le operazioni che i lavoratori dovevano eseguire nel montaggio delle travi e dei solai. L'infortunato B.B., contrariamente a quanto sostenuto dall'accusa, non necessitava del manuale di montaggio per applicare correttamente le disposizioni del POS.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale nel punto in cui viene esclusa la responsabilità esclusiva dell'infortunato per comportamento abnorme. L'argomento era stato posto alla Corte di appello che lo ha respinto, ritenendo che a pag. 21 il POS prevede che, in caso di difficoltà ad allestire o spostarsi dalla linea guida a cui imbragare la fune della cintura di sicurezza, gli operai in quota dovranno essere dotati di idonei avvolgitori con frizione di arresto, previsione che non è prevista per il montaggio di solai come quello in esame, essendo prevista solo la linea vita Rurefast. Si assume in sentenza che la condotta della vittima si ascriverebbe all'area di rischio tipico che il datore di lavoro non aveva compiutamente previsto (Omissis) aveva messo a punto alcun presidio. L'infortunato ha ammesso di essere consapevole di agire in violazione delle norme di sicurezza, che veniva sempre installata la linea vita per il montaggio dei solai e di essere non solo preposto ma anche adeguatamente istruito. Pertanto, non potendo installare la linea vita Rurefast, -era tenuto a chiedere istruzioni al coordinatore della sicurezza, che è il primo responsabile, ovvero al datore di lavoro.

La scelta di procedere egualmente in violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro in quota va ascritta a sua esclusiva responsabilità. L'infortunato ha operato in maniera abnorme poiché, salendo in quota senza le prescritte protezioni, ha creato le condizioni del rischio poi concretizzatosi. L'impossibilità di allestire la linea vita perché mancavano le boccole non è dipesa dal datore di lavoro perché il preposto aveva l'obbligo di rispettare le direttive del POS che a pag. 20 prevede che la scelta del personale può essere fatta solo tra le procedure descritte e indicate dal responsabile di cantiere. Ogni altra soluzione dovrà essere valutata con il coordinatore per la sicurezza e i tecnici dell'appaltatrice. Alla luce di quanto detto, i giudici di merito, non facendo corretta applicazione della giurisprudenza iri materia, hanno concluso nel senso che l'infortunato, nella fase di montaggio, non disponesse di alcun presidio tecnico adeguato.

3. Il P.G., in persona del sostituto Francesca Costantini, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato.

2. Dai conformi giudizi di merito è emersa la seguente situazione di contesto del sinistro. Il 15.2.2018 operai della ditta PSR Srl, rispetto alla quale l'imputato rivestiva la qualità di datore di lavoro, che dovevano montare un prefabbricato presso la sede della Fedegari Autoclavi Spa, in forza di contratto di subappalto concluso con la società MC E.E. Prefabbricati, stavano ultimando la posa delle lastre di solaio poste al primo piano, ad una quota di 3,70 metri. Tra costoro vi era B.B., preposto del cantiere.

Le lastre venivano sollevate con una pinza per essere alleggerite e poi avvicinate, a filo, a quelle già posate, usando un palanchino.

Durante una di queste operazioni una delle lastre si rompeva e B.B., che aveva un piede sulla lastra retrostante già posata e l'altra, in fase di posa che si rompeva, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo, riportando la frattura esposta di tibia e perone all'arto sinistro oltre che la lussazione della spalla destra.

A fronte delle sentenze di merito che rispondono in maniera affatto illogica, coerente con le emergenze processuali, aderente ai principi sanciti da questa Corte di legittimità, viene riproposto dalla difesa un vizio travisamento di prova che, come osservato dal PG può essere dedotto solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti "con specifica deduzione che il dato probatorio, asseritamente travisato, è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado" (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022 Rv. 283777 -01).

3. Hanno concluso i giudici di merito, alla luce delle emergenze dibattimentali (esame dei testi, dell'imputato, produzioni documentali, verbale di accertamenti urgenti e di vigilanza e ispezione, documentazione medica, verbale di visita in cantiere del CSE del 13.2.2018; specifiche tecniche travi, POS PSR Srl, istruzioni e montaggio trasporti manufatti in c.a.; istruzioni Rurefast 3, certificazioni anticaduta retrattile uso PLE, estratto PSC, verbali di accertamento e contravvenzioni a carico di A.A. e C.C., originario coimputato, e relativi adempimenti) che l'evento lesivo deve essere ricondotto causalmente alla condotta omissiva del datore di lavoro A.A.

In particolare, la Corte territoriale ha ricondotto l'evento lesivo occorso al lavoratore ad una condotta omissiva del datore di lavoro, consistita nella mancata valutazione dei rischi di caduta dall'alto dei lavoratori che svolgevano attività in quota nonché nella mancata predisposizione di idonee misure di prevenzione e di protezione nell'ambito del POS della società PSR Srl

I profili di colpa, in specie, sono stati individuati principalmente nella inadeguatezza del Piano Operativo di sicurezza che, al pari del Documento di Valutazione rischi, deve essere elaborato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. a) del T.U. e deve avere lo stesso contenuto previsto dall'art. 28 del T.U. ossia la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa e deve, altresì, indicare le misure di prevenzione e protezione attuale nonché dei dispostivi di protezione individuali adottati.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, i giudici di merito hanno mostrato di sapere bene che il POS deve essere distinto dal PSC che è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori e deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori. Hanno, però, spiegato i giudici di merito, confutando gli argomenti spesi dalla difesa, che una prima questione attiene all'assenza in cantiere del manuale di montaggio della MC E.E. Prefabbricati cui fa riferimento il piano operativo di sicurezza della PSR. Ed è stato evidenziato che il POS della PSR rinvia al manuale di montaggio, così, ad esempio, per l'imbraco del materiale prefabbricato e per l'eventuale apprestamento di un sistema con linee anticaduta.

È stato posto l'accento sulla circostanza che la prova che il documento non fosse presente in cantiere è desunta da quanto affermato dal tecnico ATS, D.D., il quale ha precisato che detto documento, non presente in cantiere il giorno del sinistro, "ci è stato prodotto successivamente".

All'assenza del manuale di montaggio in cantiere cui il POS faceva rinvio si è coerentemente dedotto che lo stesso non poteva essere conosciuto dai lavoratori i quali, all'evidenza, non potevano riempire di contenuti le misure di prevenzione e protezione genericamente previste il POS.

A titolo esemplificativo, la Corte ha evidenziato che all'interno del piano operativo per la sicurezza sottoscritto dal A.A. si legge "si provvederà all'imbraco del materiale prefabbricato in conformità alle indicazioni tecniche fornite dal produttore"; ancora nella parte del montaggio delle travi orizzontali, "eventuale apprestamento del sistema con linee anticaduta previste dal produttore (E.E.) dei manufatti da installare dove ritenuto necessario, al fine di ottenere l'imbracatura continua nel prosieguo del montaggio" e poi, ancora, nella parte dedicata al montaggio dei solai "montaggio tegoli con addetto imbracato in modo costante alle funi anticaduta installate sulle travi prima del sollevamento".

Lo stesso imputato ha dichiarato che il manuale era presente in cantiere perché era stato tramesso via mail e in forza di un tacito accordo la MC E.E. avrebbe dovuto portarlo in cantiere. È evidente che non vi è alcuna prova che detto documento, inviato per mail, sia mai stato stampato e portato a conoscenza dei lavoratori né portato in cantiere. Al contrario, è stato posto in evidenza, come dalle dichiarazioni del D.D. è risultato che detto manuale non fosse presente sul cantiere. È, dunque, corretta e logica l'affermazione secondo la quale B.B. non conosceva il contenuto del manuale cui il POS rinviava.

4. Come è stato evidenziato dai giudici di merito, la linea Rurefast, prescritta dal POS della PSR. non era presente sul piano in cui stava operando l'operatore né poteva essere installata) stante la mancanza dei fori nei quali andavano inserite le aste che mettono in tensione le funi cui si agganciano i lavoratori in quota.

La linea vita era stata, peraltro, esclusa dal primo livello dei solai poiché, come spiegato dal tecnico ATS, al primo livello di posa, non vi era altezza sufficiente per installarla. Tale affermazione era riscontrata dalla scheda tecnica della trave, oltre che dal manuale della MC E.E. Prefabbricati laddove si legge che detta linea non poteva essere montata alle travi del primo piano poste a quota 3,40 cm e sulle quali doveva essere montata una linea vita provvisoria, costituita da tassello meccanico e golfare (motivo per il quale le travi del primo piano non avevano i fori necessari per l'installazione).

Tale condizione avrebbe dovuto essere indicata nel POS di PSR e il datore di lavoro avrebbe dovuto individuare in tale documento le misure di sicurezza che i lavoratori avrebbero dovuto utilizzare per il montaggio del solaio posto al primo piano. Le sentenze di merito evidenziavano la circostanza che proprio dopo l'infortunio veniva montata la linea Tractel con tasselli e golfare in adempimento delle prescrizioni di ATS.

Dunque, condividendo il ragionamento del primo giudice laddove si evidenzia che non vi era alcuna responsabilità della MC E.E. nel fornire travi prive di fori né del dipendente, che pur essendo preposto di cantiere, aveva proseguito nella lavorazione, omettendo di informare il datore di lavoro, la Corte territoriale ha respinto le doglianze difensive sul punto.

Non ha mancato, poi, la Corte, di evidenziare, che al netto delle dichiarazioni rese dall'imputato, secondo cui il manuale E.E. sarebbe stato noto a lui e ai dipendenti ab initio nonché di quanto riferito dalla teste a discarico, E., la quale ha riferito che tra i documenti trasmessi per la redazione del POS figuravano anche le schede tecniche annesse ai manufatti da posare, "il POS della PSR contiene solo un generico riferimento all'utilizzo della linea vita Rurefast per tutte le lavorazioni da eseguire in cantiere, non prendendo dunque in alcuna considerazione le incompatibilità segnalate, con riguardo alla posatura delle lastre all'altezza del primo piano, sia dal manuale di montaggio sia dalle schede tecniche delle travi, realizzate in concreto senza i fori per l'inserimento della linea".

Quanto al preposto, la Corte territoriale ha, altresì, posto l'accento sulla circostanza che l'imputato non aveva predisposto ab initio misure di sicurezza adeguate alla salvaguardia dei dipendenti, in concreto fruibili nell'esecuzione delle specifiche lavorazioni. Al contrario, era risultato provato che gli ulteriori sistemi previsti dal POS non erano né funzionali né adeguati. In specie, con un percorso logico motivazionale perfettamente coerente con le risultanze dell'istruttoria dibattimentale è stato evidenziato dai giudici di merito che l'unico dispositivo anticaduta rinvenuto in cantiere al momento del sopralluogo da parte di ATS era un arrotolatore privo di etichetta e di certificazione CE; che detto arrotolatore non era posizionato correttamente perché agganciato orizzontalmente alla superficie delle lastre in fase di montaggio mentre avrebbe dovuto essere collocato in uri punto elevato, ossia sulla testa dell'operaio per funzionare sulla linea verticale; che gli operai non erano neppure dotati del doppio cordino, pure previsto dal POS, e che persino la cintura di sicurezza era stata ritrovata del tutto integra all'interno di un camion in cantiere, riprova del fatto che neppure detto strumento era stato impiegato al momento della caduta.

Nel quadro decritto dai giudici di merito di totale carenza di cautele antiinfortunistiche l'apprestamento della linea a tasselli e golfare messa a punto dalla PSR dopo l'infortunio di B.B., si confermava l'unico presidio idoneo ai scongiurare il rischio di caduta.

5. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. È noto che il datore di lavoro, alla stregua degli altri destinatari delle norme antinfortunistiche è esonerato da responsabilità solo allorquando il comportamento del dipendente possa qualificarsi come abnorme. Come è noto, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di prevenzione antinfortunistica affinché la condotta del lavoratore possa qualificarsi come abnorme, e come tale idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386; 10 Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237).

In altri termini, la condotta del lavoratore, per essere ritenuta interruttiva del nesso causale, deve collocarsi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio della lavorazione in corso. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che non è dato discutere di responsabilità del lavoratore allorquando il sistema della sicurezza approntata dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (Sez.4, n. 16888 del 07/02/2012, Pugliese, Rv.252373, nonché, in senso coerente, anche Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Ciò per l'evidente ragione che le disposizioni antinfortunistiche perseguono, il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, ragione per la quale l'area di rischio da gestire include il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e per tale ragione foriere di pericoli (Sez.4, n.4114 del 13/01/2011, n.4114, Galante, n.m.; Sez. F, n. 32357 del 12/08/2010, Mazzei, Rv. 247996).

Gli argomenti spesi dalle conformi decisioni si sono mossi nel solco tracciato dai principi sopra enunciati, con motivazione immune dal vizio denunciato.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2024.