Cassazione Penale, Sez. 4, 18 dicembre 2024, n. 46575 - Infortuni mortali e responsabilità in una grande azienda. Responsabilità amministrativa delle imprese



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Relatore

Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti da:

A.A., nato a S il (omissis),

B.B., nato il (omissis),

PROFILGLASS Spa;

avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. FRANCESCA COSTANTINI che si è riportata alla memoria scritta e ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionarono e il rigetto del ricorso nel resto per quanto riguarda la posizione di A.A.; per il rigetto del ricorso per quanto riguarda la posizione di PROFILGLASS S.p.A; per l'inammissibilità del ricorso per quanto riguarda la posizione di B.B.

Uditi i Difensori:

- avvocato MARRA GABRIELE del foro di URBINO in difesa di PROFILGLASS Spa il quale si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento;

- avvocato CASSIANI MARCO del foro di ROMA in difesa di B.B. il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata riportandosi ai motivi di ricorso;

- avvocato MONACO LUCIO del foro di NAPOLI in difesa di A.A. si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

 

Fatto


1. Con sentenza del 10 settembre 2021, il GUP del Tribunale di Pesaro, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava gli odierni ricorrenti responsabili:

A.A.:

1) del reato p. e p. dall'art. 589 commi 1 e 2 cod. pen. perché, in qualità di legale rappresentante delta società "PROFILGLASS Spa", sita in F (PU) via (omissis), e datore di lavoro, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per la violazione:

a) dell'art. 29 comma 3 in relazione agli artt. 17 e 28 comma 2 lett. b) e ci) del D.L.gs. n. 81/2008, omettendo di valutare e attuare misure organizzative adeguate e le procedure aziendali per l'attuazione delle misure di prevenzione, nonché le figure e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, in particolare omettendo di valutare e realizzare misure di prevenzione e protezione idonee a prevenire il rischio di caduta dall'alto e verso il vuoto nei fabbricati dell'area identificata (omissis);

b) dell'art. 111 del D.Lgs. n. 81/2008, omettendo di individuare misure di protezione collettive ed individuali adeguate ai lavori in quota, nello specifico per i lavori di manutenzione sulle coperture non calpestagli e pedonabili;

c) dell'art. 71 comma 1 e 2 del D.Lgs. n 81/2008, omettendo di fornire ai lavoratori attrezzature di lavoro idonee ed adeguate al lavoro da svolgere, nello specifico una piattaforma elevabile idonea a raggiungere la copertura che necessitava di manutenzione nell'area indentificata (omissis);

d) dell'art. 37 comma 7 dei D.Lgs. n. 81/2008, omettendo dì fornire una adeguata e sufficiente formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro al dipendente C.C., individuato quale dirigente/preposto di fatto ai sensi dell'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008;

cagionava la morte di D.D., operaio carpentiere, dipendente della "PROFILGLASS S.p.A" addetto alle manutenzioni; in particolare, in occasione di lavori di sigillatura con silicone delle parti danneggiate del tetto del reparto denominato (omissis), commissionati senza fornire indicazioni sulle modalità da adottare per l'esecuzione, dovendo provvedere al lavori su una parte di copertura in corrispondenza del laminatoio, non raggiungibile dalla piattaforma Genie Mod. Z60/34 - a sua disposizione per sistemare le fessurazioni che causavano infiltrazioni nel locale quadri elettrici -, D.D. saliva e iniziava ad operare sulla copertura non calpestabile e, mentre eseguiva i lavori sul tetto del capannone denominato (omissis) dei reparto (omissis), a causa dello sfondamento di una lastra in fibrocemento, precipitava all'interno del capannone da un'altezza di 12 metri, cadendo nel punto più basso del laminatoio e riportando un politrauma da precipitazione,, con frattura cranica in regione orbitaria, frontale, parietale sinistra, a seguito del quale moriva nell'immediatezza dei fatti. In F, il 09/03/2017.

A.A. (in concorso con B.B. (e con E.E.).

2) del reato p. e p. dall'art. 589, 1 e 2 comma, c.p. perché

- A.A. in qualità di legale rappresentante della società "PROFILGLASS Spa", sita in F (PU) via (omissis), e in qualità di datore di lavoro e di committente dei lavori in corso all'interno del magazzino edile della società - denominato (omissis) - aventi ad oggetto la movimentazione del materiale che ivi era stivato (pacchi di lana di roccia a forma di parallelepipedo, ciascuno dei quali dei peso di 400 kg circa, composti da 20 confezioni di lana di roccia, riposti su bancali in legno, alcuni dei quali appoggiati direttamente sul pavimento industriale, altri impilati uno sull'altro);

- E.E. in qualità di legale rappresentante della società GINDOR Serv Srl con sede in C (Romania), Strada (omissis) n. (omissis), appaltatrice ed esecutrice dei lavori, unitamente ai dipendenti della società "PROFILGLASS Spa" dei lavori di movimentazione sopra descritti; B.B. quale dipendente della, società GINDOR Serv Srl, con sede in Romania, incaricato dell'esecuzione dei lavori di movimentazione;

per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme per la prevenzione degli Infortuni sul lavoro; in particolare, A.A. per la violazione:

e) dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, nella qualità di committente dei lavori, omettendo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, nonché omettendo di coordinare le attività di sgombero del magazzino edile (omissis), al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva ossia la PROFILGLASS Spa e la GINDOR Serv Srl;

f) degli artt. 63 comma 1, come da Allegato IV 1.8.1. e 1.8,3. e 64 comma 1 lett. c) e d) del D.Lgs. n. 81/2008, omettendo di organizzare in sicurezza i luoghi di lavoro e di passaggio, al fine di evitare la caduta e l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa e garantire la circolazione dei pedoni e dei veicoli in modo sicuro; omettendo, inoltre, di provvedere ad un idoneo immagazzinamento di materiale instabile, come i pacchi di lana di roccia conservati all'interno del magazzino edile (omissis), mediante scaffalature che evitassero la sistemazione dei bancali l'uno sull'altro, posti su più file affiancate;

g) dell'art. 71 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, omettendo altresì di dotare I lavoratori, ai fini della sicurezza, di attrezzature idonee e conformi all'attività concretamente svolta, in particolare per lo stoccaggio di materiale edile di notevoli dimensioni ed ingente peso, omettendo di mettere a disposizione idonee scaffalature tali da rendere sicuro l'impilamento in sovrapposizione dei materiali esistenti all'interno del (omissis),

- E.E. per la violazione: (omissis, assolto)

- B.B., infine, per la violazione:

k) dell'art. 20 comma 2 lett. c) e g) del D.Lgs. n. 81/2008, omettendo di adoperare le cautele richieste nell'utilizzo corretto dei mezzi di trasporto, compiendo pertanto manovre che compromettevano la sicurezza di altri lavoratori; in particolare, mentre era alla guida del muletto marca HYSTER, modello E5, 50XL anno 2007 matricola (omissis), omettendo di osservare le distanze di sicurezza necessarie in caso di movimentazione meccanica dei carichi, per evitare lo schiacciamento di chi transitava o si trovava ad operare nell'area interessata dai lavori e, intento a movimentare un pacco di confezioni di lana di roccia posizionato sul pavimento, determinando lo sbilanciamento di un pacco sovrastante del peso di 400 kg circa parzialmente appoggiato a quello movimentato, fino a provocarne la caduta sulla persona di F.F., che si trovava nel raggio d'azione del muletto medesimo;

cagionavano la morte di F.F. il quale, operaio specializzato di 3 livello addetto all'esecuzione di lavori edili, si trovava presso il magazzino edile (omissis), intento ad operare lo sgombero del magazzino, insieme a B.B. e G.G., operai dipendenti della società appaltatrice GINDOR Serv. Srl, prelevando e trasportando il materiale che ivi era stoccato (composto da confezioni di lana di roccia a forma di parallelepipedo, stoccate in pacchi composti da n. 20 confezioni ciascuno, del peso complessivo dì 400 kg circa per pacco, avvolti esternamente da cellophane trasparente, riposti su bancali in legno, alcuni appoggiati direttamente sul pavimento industriale, altri impilati l'uno sull'altro; su più file affiancate e sistemate in modo da costituire un appoggio reciproco fino ad un'altezza di oltre cinque metri), in particolare B.B., alla guida del muletto marca HYSTER, modello E5, 50X1 anno 2007 matricola (omissis), impegnato nello spostamento di un pacco di lana di roccia, determinava lo sbilanciamento del pacco che era parzialmente appoggiato su quello spostato, al punto da provocarne il rovesciamento, così attingendo F.F. il quale riportava un "politrauma (del capo, del torace e dell'arto inferiore destro" a seguito del quale moriva nell'immediatezza dei fatti.

In F il 05/06/2017.

A.A.

3) del reato p. e p. dall'art. 437 commi 1 e 2 c.p. perché, in qualità di legale rappresentante della società "PROFILGLASS Spa", sita in F (PU) via (omissis), ometteva di collocare, sulle coperture del capannoni e degli edifici esistenti nell'area aziendale, sistemi di accesso alla sommità e misure di protezione collettive e individuali, come parapetti perimetrali, sistemi anticaduta quali linea vita centrali in prossimità dei travi ad Y, camminamenti, passarelle, pedane o andatoie pedonabili poste a ponte sulle cappelle che permettessero di attraversare trasversalmente senza calpestare i pannelli e i punti di ancoraggio perimetrali per garantire un accesso e una discesa sicura su e dal lastrico solare, impianti ed apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro per i lavoratori che dovevano accedere alle coperture per eseguire operazioni di manutenzione o lavori pertinenti l'attività di produzione. Dall'omissione derivava l'infortunio mortale di cui al capo 1) dell'imputazione. In F, condotta in corso al 09/03/2017.

Per l'effetto A.A., ritenuti i fatti sub. 1) e 3) avvinti dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato sub. 1), concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la diminuente del rito, veniva per quelli condannato alla pena di mesi nove di reclusione; e per il reato sub. 2), concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, con la diminuente del rito, veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione. La pena veniva condizionalmente sospesa.

B.B. veniva altresì ritenuto responsabile il solo reato sub 2), veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con il beneficio della pena sospesa subordinata al risarcimento dei danni ove non già provveduto.

E.E. veniva assolto dal reato imputatogli (sub 2) per non aver commesso il fatto.

A.A. veniva a sua volta assolto per non aver commesso il fatto dal reato sub 4 (art. 437 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'infortunio mortale di cui al capo 2).

La PROFILGLASS Spa veniva ritenuta responsabile degli illeciti amministrativi di cui ai capi:

5) art. 25-septies del D.Lvo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione all'art. 589 c.p. commesso con violazione del le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, perché il reato di cui al capo 1) dell'imputazione, che cagionava la morte di D.D., veniva consumato da A.A., legale responsabile della società 'PROFILGLASS Spa", e pertanto da soggetto con responsabilità apicali nella gestione dell'impresa, nell'interesse e a vantaggio della società stessa, dal momento che le condotte accertate e dettagliatamente descritte nel capo 1) dell'imputazione, in rapporto di causalità con l'evento infortunistico, comportavano un evidente risparmio di risorse economiche per la società PROFILGLASS Spa; in assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In F, il 09/03/2017.

6) art. 25-septies del D.Lvo 8 giugno 2001 n. 231 ed art. 30 del D.Lgs. n. 81 del 2008, in relazione all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, perché il reato di cui al capo 2) dell'imputazione, che cagionava la morte di F.F., veniva consumato da A.A., amministratore unico della società "PROFILGLASS Spa", sita in F (PU) via (omissis), e pertanto da soggetto con responsabilità apicali nella gestione dell'impresa, nell'interesse ed a vantaggio della società stessa, dal momento che le condotte accertate e dettagliatamente descritte nel capo 2) dell'imputazione, in rapporto dì causalità con l'evento infortunistico, comportavano un evidente risparmio di risorse economiche per la società PROFILGLASS Spa; in assenza di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In F, il 05/06/2017.

La PROFILGLASS Spa, concessa l'attenuante di cui all'art. 12 comma 2 D.Lvo 231/2001 con l'aumento ex art. 21 e la riduzione del rito, veniva condannata alla sanzione pecuniaria pari ad 800 quote del valore di Euro 1000 ciascuno.

Veniva altresì disposta la confisca del profitto per i reati sub 5) e 6) anche per equivalente per curo 340.125 ed Euro 308.468.

Nei confronti della GINDOR Serv Srl, società di cui era legale rappresentante l'imputato E.E. veniva separatamente pronunciata sentenza di non luogo a procedere).

2. La Corte di Appello di Ancona, pronunciando sul gravame nel merito proposto dagli imputati e dall'ente, con sentenza del 23 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto A.A. dal reato ascrittogli al capo 3) perché il fatto non sussiste, confermandone l'affermazione di responsabilità per i reati sub 1) e sub 2) e per l'effetto ha rideterminato la pena per il reato sub 1), concessagli l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante in mesi sei di reclusione. Ha altresì revocato la confisca e confermato nel resto le statuizioni di primo grado.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

A.A. e la PROFILGLASS. Spa in persona del l.r.p.t. per mezzo dei comuni difensori Avv. Lucio Monaco ed avv. Gabriele Marra.

Con il primo motivo i difensori ricorrenti lamentano mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale di PROFILGLASS Spa

Rammentano i difensori ricorrenti di avere sottoposto ai giudici del gravame del merito l'oggettiva circostanza che l'azienda in questione consta di ben 300.000 metri quadrati di opifici industriali, con più di mille tra dipendenti ed indotto, con un'organizzazione aziendale particolarmente complessa come descritta in maniera chiara dal teste dottor H.H., responsabile del servizio di protezione e prevenzione della società. Tale complessità aziendale, per costante giurisprudenza di questa Corte, comporta che non può attribuirsi in via automatica all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni in cui detto organo ha dovuto operare (il richiamo dei ricorrenti è a Sez. 4 n. 13858 dell'01/04/2015, Rv. 263286).

Ebbene, in relazione al caso specifico, per i ricorrenti occorre partire dal presupposto che nel DVR di PROFILGLASS del 15/06/2016 è stato previsto dal datore di lavoro A.A. che l'accesso ai tetti non fosse consentito a personale PROFILGLASS, ma solo a ditte esterne, con personale qualificato e addestrato, come ricorda peraltro a pag. 23 la sentenza impugnata, e che con tutte le ditte esterne venivano redatti e sottoscritti DUVRI che ribadivano il divieto assoluto di calpestare il tetto e la necessità di usare piattaforme elevabili mobili (PLE) in caso di lavori sul tetto senza scendere dal cestello.

Si lamenta sul punto la scarna motivazione di pag. 27 della sentenza impugnata e si ribadisce che il datore di lavoro, inserendo nel DVR il divieto assoluto per i dipendenti PROFILGLASS di accedere sui tetti, divieto portato a conoscenza degli stessi, aveva inteso eliminare in radice il rischio di caduta per sfondamento del tetto, rischio che, pertanto, non era stato trascurato ma riconosciuto, valutato e affrontato nel modo più radicale possibile.

Si sottolinea che il A.A. non si era limitato a prevedere nel DVR il divieto assoluto per i dipendenti di scendere sui tetti degli opifici aziendali, ma tale impegno cautelare era stato sostenuto da un'imponente architettura organizzativa, essendo stato previsto l'obbligo di utilizzare le piattaforme mobili elevabili, di operare senza sbarcare dal cestello e di utilizzare un'imbragatura dotata di cordino di trattenuta con un dissipatore, che il D.D. indossava correttamente il giorno dell'infortunio, seppure ha poi ritenuto di sganciarla dal cestello della piattaforma. Inoltre, era previsto che i lavori si svolgessero sempre in coppia, per garantire un maggior rispetto delle cautele. Qualora il braccio delle PIE aziendali non fosse risultato idoneo a una specifica lavorazione in sicurezza, c'era poi l'obbligo da parte dell'ingegner C.C. di provvedere al noleggio di piattaforme idonee.

Si trattava - prosegue il ricorso - di obblighi conosciuti a tutti i lavoratori, compreso il D.D. che, come è stato accertato nel corso del processo, era lavoratore perfettamente formato ed informato e aveva ricevuto l'addestramento operativo da parte di I.I., oltre ad essere abilitato all'uso della piattaforma elevabile. Non può sostenersi, pertanto, di fronte a un soggetto che riveste un ruolo apicale, che l'incidente sia derivato da scelte gestionali di fondo (il richiamo è al dictum di Sez. 3 n. 39324/2018).

I difensori ricorrenti tornano sulla tesi che l'incidente si è verificato in un'area di rischio, qual è il cantiere, affidata alla vigilanza del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Nello specifico dell'infortunio mortale occorso a D.D. si ricordano e riassumono in ricorso il contenuto della pronuncia di primo grado (pag. 12), i motivi di appello (pag. 15) e, in particolare, quanto a questi ultimi, si ricorda che si era insistito sul tema che l'incidente si era verificato non sul luogo di lavoro ma in un'area di cantiere, sul fatto che il A.A. avesse previsto nel DVR il divieto assoluto di salire sui tetti con eventuali lavorazioni in quota da eseguirsi esclusivamente lizzando piattaforme elevate mobili (PLE) e, quindi, su come l'amministratore unico A.A. avesse puntualmente adempiuto a Lutti gli obblighi che su di lui che gravavano per garantire la sicurezza del lavoro in quel cantiere. Assolutamente irrilevante a modificare il perimetro degli obblighi giuridici gravanti sul datore di lavoro committente sarebbe per il ricorrente l'evidente corto circuito intervenuto tra il coordinatore per la sicurezza del cantiere (omissis), Ingegner J.J., il responsabile del reparto laminazione (omissis), K.K., e il responsabile delle manutenzioni Ingegner C.C. Soprattutto quest'ultimo ha riferito alla p.g. di non essere stato avvertito dei lavori di sigillatura del tetto per piccole infiltrazioni d'acqua.

Quanto alla responsabilità del A.A. in ricorso si richiama la giurisprudenza di questa Corte, in particolar modo Sez. 4 n. 32899/2021 sull'incidente ferroviario di V, ricordando la teoria della competenza per il rischio, che impone di individuare il soggetto titolare dei compiti di gestione di quel rischio che si è concretizzato nell'evento. Si ricorda anche il dictum di Sez. U. n. 38343/2014, che ha posto l'accento sulla necessità di individuare i singoli ruoli gestionali nei contesti lavorativi più complessi.

I difensori ricorrenti ricordano ancora come, quanto alla ritenuta insufficienza delle misure generali di tutela adottate dall'amministratore unico A.A., che ad avviso del giudice di prime cure supporterebbero la sua responsabilità per l'infortunio mortale del D.D., che si era evidenziato con l'atte di appello come il A.A. non si fosse certo limitato a prevedere del DVR il divieto assoluto per i dipendenti Profilglass di scendere sui tetti, ma aveva altresì previsto la procedura da seguire in caso di lavorazioni in quota con l'utilizzo della piattaforma, il divieto di scendere dal cestello e l'utilizzo di una imbragatura. Si ricorda anche di avere sottolineato la necessità di un corretto giudizio controfattuale e come in realtà l'infortunio si era verificato in quanto il D.D. aveva scientemente disatteso le plurime disposizioni aziendali a lui ben note.

Si sottolinea, ancora, come da parte dell'ingegner J.J., che aveva assolto il compito di coordinatore per l'esecuzione e la sicurezza dei lavori, fossero stati apprestati tutti i presidi di sicurezza per il caso concreto e ci si sofferma, in particolare, su quello che sarebbe stato il comportamento esorbitante del lavoratore nel caso specifico.

I difensori ricorrenti lamentano un'interpretazione del dovere cautelare ritagliata sulle irripetibili caratteristiche dell'evento storicamente verificatosi piuttosto che sull'evento descritto secondo criteri categoriali e un silenzio del provvedimento impugnato sull'analisi del momento cosiddetto soggettivo della colpa, momento che la giurisprudenza ritiene ormai pacificamente essenziale ai fini dell'accertamento colposo.

Ci si duole dell'erronea interpretazione della legge penale e il difetto di motivazione, in particolar modo in relazione all'identificazione dei doveri cautelari ritenuti inadempiuto dal A.A., consistenti, a parere della Corte territoriale, nella difettosa organizzazione dell'effettività del prescritto divieto di salire sulle coperture. In particolare, si sottolinea ancora una volta che erano stati adempiuti i due generali e fondamentali doveri cautelari prescritti dall'articolo 15 lett. b) e c) D.Lgs. 81/08.

Si sottolinea in ricorso, con ampi richiami giurisprudenziali, che l'evento realizzatosi non era prevedibile, in quanto non vi era alcun elemento per poter ritenere che un soggetto pienamente formato come D.D. decidesse di abbandonare il mezzo sopraelevato e di calpestare il lastrico, violando il preciso divieto di calpestare i tetti.

I difensori ricorrenti si soffermano su un'analisi logico giuridica del riferimento agli impianti fotovoltaici, la cui esigenza di manutenzione viene considerata dalla Corte territoriale come prova della necessità di svolgere lavori in quota senza poter esclusivamente usufruire a tal fine di PLE, argomento che il collegio dell'appello ritiene significativo al fine di giudicare non esaustive le cautele approntate dal A.A. in relazione all'infortunio D.D.

I difensori ricorrenti evidenziano come, in senso contrario, militerebbero plurimi argomenti, a cominciare dal fatto che l'argomento in questione risulterebbe eccessivo rispetto al thema probandum, limitato ad una vicenda che nulla ha a che vedere con la manutenzione degli impianti fotovoltaici.

Si sottolinea, peraltro, che la manutenzione degli impianti fotovoltaici (che insiste su capannoni di proprietà diversa da PROFILGLASS) è a carico di altra ditta, che gestisce lo stesso impianto, e quindi rappresenta un rischio specifico che trascende la posizione di garanzia del A.A.

Ancora, si lamentano l'erronea interpretazione della legge penale e il difetto di motivazione, in particolare laddove non si è tenuto conto che l'aggiramento delle cautele da parte dei D.D. esclude la responsabilità del A.A. sia sul piano oggettivo che soggettivo. Si richiamano in proposito i precedenti costituiti da Sez. 4 nn. 49885/2018, 41486/2015, 43846/2014, 20833/del 2019.

Inoltre, sotto il duplice profilo dell'errore interpretazione della norma penale sostanziale e del difetto di motivazione, i difensori ricorrenti censurano il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta sussistenza di un obbligo di sicurezza in capo al A.A. in presenza di un cantiere, della cui sicurezza risultava responsabile un coordinatore validamente nominato dallo stesso imputato. Lamentano sul punto il cattivo governo che la sentenza impugnata avrebbe operato del dictum di Sez. 4 n. 3228/2016. Si ricorda che perché l'evento infortunistico sia ascrivibile ad un rischio presidiato dai doveri datoriali di diligenza non è sufficiente, come invece sembra ritenere la Corte territoriale, accertare l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra l'infortunato e il datore di lavoro, in questo caso fuori discussione, né ricostruire soggettivamente la dinamica della lavorazione che ha portato all'evento, ma è necessaria l'esclusione della lavorazione dall'area del cantiere, dalla sua organizzazione e dalle lavorazioni in atto in quello. Diversamente, la responsabilità del datore di lavoro A.A. risulterebbe affermata in violazione della legge, in particolare delle disposizioni che nel decreto legislativo 81/08 regolano meticolosamente la competenza del coordinatore per la sicurezza del cantiere e l'esecuzione dei lavori.

I ricorrenti lamentano, ancora, violazione della legge penale sostanziale e, in particolare, erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 40 cod. pen. laddove è stato ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta negligente e l'evento. In particolare, la Corte territoriale non si sarebbe posta il problema di ritenere raggiunta la certezza processuale che il lavoratore, avendo la disponibilità della cautela che si assume omessa, ne avrebbe usufruito, evitando la caduta. Ancora una volta si torna sul tema che la motivazione sarebbe lacunosa perché non si sarebbe confrontata con la scelta volontaria del D.D. di abbandonare la PLE, nella consapevolezza del divieto di calpestio dei tetti, scelta che non avrebbe nemmeno tenuto conto della contraria e ferma volontà manifestati dal collega I.I.

Con un ulteriore motivo si lamenta violazione della legge penale e sostanziale in particolar modo degli articoli 27 Cost., 40 e 41 e 589 cod. pen. in relazione all'esclusione della valenza esimente della condotta esorbitante del D.D., avendo questi agito con consapevole violazione delle regole di sicurezza aziendale.

Si lamenta poi la violazione dell'articolo 521 cod. proc. pen. laddove si sarebbe introdotto un tema, quale quello della inadeguata formazione, che non faceva parte dell'editto accusatorio. Per questa ragione i difensori ricorrenti ritengono che l'analisi critica della sentenza debba essere limitata al solo assunto a tenore del quale l'infortunato sarebbe stato privo di informazioni circa le modalità del lavoro da svolgere. Ed evidenziano in ogni caso, richiamando il dictum di Sez. 4 n. 32507/2019, che si trattava di rischi immediatamente percepibili.

Con il motivo seguente i difensori ricorrenti lamentano violazione della legge penale sostanziale e, in particolar modo, dell'articolo 43 cod. pen. nella parte in cui prevede, come momento essenziale dell'imputazione della responsabilità colposa, l'accertamento del suo momento soggettivo.

Ricordando come la sentenza si fondi sono affermazione di una prassi contra legem instauratasi con il consenso del preposto si lamenta che mai risulta che il datore di lavoro sia stato posto a conoscenza da chicchessia del sistematico aggiramento del divieto stabilito nel DVR.

Quanto all'infortunio mortale occorso a F.F., ricordati i contenuti della sentenza di primo grado (pagg. 60 - 62 del ricorso), ripercorsi analiticamente i motivi di appello (pagg. 63 - 65) e la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 66 - 67) i difensori ricorrenti lamentano, in primis, sotto i: duplice profilo della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e della mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, il cattivo governo dell'art. 589 cod. pen. sul piano obiettivo della causalità.

Si evidenzia in ricorso che, come è facile rilevare dalla mera lettura della sentenza impugnata, agli atti esistono due diverse ricostruzioni tecnico scientifiche dell'accaduto, completamente diverse: quella del CT del PM Ing. L.L. e quella del CT della difesa Ing. M.M.. Ebbene, secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare attendibile la ricostruzione tecnica operata dal CT della difesa laddove, invece, doveva tenersi conto che, secondo le tempistiche dell'arrivo dei soccorsi e dell'arrivo degli operai di PROFILGLASS, non troverebbe riscontro la tesi della Corte territoriale secondo cui questi ultimi avrebbero avuto il tempo di approntare una loro versione dei fatti. Inoltre la circostanza che alla guida del muletto c.d. "b" ci fosse il F.F. (ricostruzione del CT della difesa sulla base degli atti) così come riferito da B.B., ha trovato conferma - diversamente da quello che dice la Corte territoriale - nelle dichiarazioni di G.G., che stava lavorando a terra.

Per i ricorrenti rimarrebbe prima di motivazione la scelta da parte della Corte territoriale di privilegiare la tesi del CT del PM a discapito di quella che ha portato nel processo il CT della difesa. Si sostiene che entrambe le ricostruzioni sono delle mere ipotesi, quantomeno di pari rango. La verità è che il processo non avrebbe consentito di ricostruire la dinamica dell'infortunio in termini di elevata probabilità. E, al di là delle plurime ragioni tecniche che rendono ad avviso dei difensori ricorrenti assai più plausibile la ricostruzione operata dall'Ingegner M.M. ciò che per i ricorrenti colpisce di più nella motivazione della Corte dorica, e ne sancirebbe l'illogicità, sarebbe il fatto che resterebbero del tutto in ombra gli aspetti centrali del fatto e cioè l'incredibile concatenazione di errori comportamentali ed operativi compiuti da soggetti esperti e professionalmente abilitati, nel corso di un'operazione di sgombero di un magazzino.

I difensori ricorrenti ripercorrono e riassumono tutti gli errori che sono stati compiuti in fase esecutiva, da quello preliminare di valutazione del corretto ordine di estrazione dei pacchi, a quello comportamentale per violazione della regola per cui nessuno doveva sostare nell'area di lavoro dei muletti, alla violazione dell'obbligo di non avvicinarsi ai carrelli elevatori e sostare vicino le cataste di materiale, all'errore di valutazione dell'incidenza dell'intervento in corso sulla stabilità del pacco 2 bis, stabilità visibilmente alterata da parte del F.F. stesso. Nell'ipotesi dell'Ingegner L.L., inoltre, l'errore gravissimo di manovra sarebbe stato invece compiuto da B.B. nell'estrarre i pacchi a forza, come documentano le prove tecniche effettuate in loco, letteralmente strappando un pacco di sotto a un altro, provocando la caduta del pacco di sopra.

Per i ricorrenti sarebbe evidente come l'insieme di tali circostanze sia idonea ad escludere la responsabilità del A.A., in primo luogo sul piano obiettivo della causalità, non essendovi stato alcun effettivo contributo causale della ritenuta violazione cautelare nella realizzazione degli infortuni così come richiesto dalla giurisprudenza (si richiama in proposito il dictum di Sez. 4 n. 5946/2019).

Nel caso di specie massima sarebbe l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale ed ancor meno sarebbe stata esclusa in motivazione l'interferenza di decorsi causali alternativi.

Con un ulteriore motivo si lamentano l'erronea interpretazione della legge penale e il difetto di motivazione in particolare in relazione alla insussistenza della violazione cautelare, con specifico riguardo alla mancanza di scaffalatura.

Si ricorda come l'evento di cui è stato vittima il F.F. sia stato ricostruito dalla Corte territoriale distinguendo nettamente la fase statica dell'impilamento dei pacchi di lana di roccia da quella dinamica relativa allo sgombero degli stessi involucri. Ebbene, dal complesso motivazionale ripercorso in ricorso, emergerebbe che il rischio di caduta concretizzatosi nell'evento avrebbe cause indipendenti rispetto all'assetto statico originario dei pacchi e promanerebbe, invece, da dinamiche cinetiche intervenute successivamente rispetto all'impilamento iniziale. In altre parole, il rischio concretizzatosi poi nell'evento infortunio sarebbe da imputare soltanto ad interventi di alterazione meccanica dell'equilibrio dei pacchi.

Con il successivo motivo si lamentano l'erronea interpretazione della legge penale e il difetto di motivazione con riguardo agli articoli 40 cod. pen. e al giudizio controfattuale, che sarebbe stato omesso o comunque sarebbe erroneo.

Per i difensori ricorrenti, ipotizzata controfattualmente l'avvenuta predisposizione di idonea scaffalatura, non si potrebbe certo escludere che l'evento non si sarebbe verificato lo stesso. Ciò, in particolare, se si ritiene acquisita, come fatto storico accertato, l'operatività gravemente anomala de! collega dell'infortunato, ben potendo ipotizzarsi, in considerazione di essa, un'eguale caduta del pacco stivato nella parte superiore della scaffalatura.

La Corte dorica avrebbe omesso di valutare la responsabilità dell'imputato sotto il profilo della cosiddetta causalità della colpa.

Ancora, si lamentano illogicità della motivazione ed errori di diritto nella comparazione tra la prassi di impilamento adottata presso la ditta produttrice dei pacchi di lana di vetro e quella seguita in PROFILGLASS Spa

Si sottolinea, in particolare, che la prima è stata giudicata conforme a diligenza, nonostante l'assenza di scaffalature e di altri presidi di sicurezza, mentre la seconda è stata stigmatizzata come imperita per l'assenza di scaffalature.

I difensori ricorrenti evidenziano ulteriori ragioni logiche o giuridiche per escludere profili di rimproverabilità per colpa nella fase esecutiva e dello sgombero del magazzino. Ricordano che in merito all'esecuzione dei lavori, ovvero alla fase dinamica della vicenda considerata, la Corte territoriale ritiene provata la contestazione mossa al A.A. di avere provveduto in autonomia ad organizzare l'esecuzione dei lavori di sgombero, impartendo le indicazioni necessarie, e di avere dato incarico ad una squadra composta da lavoratori che, escluso pacificamente il F.F., non assicurava sufficiente esperienza.

Ebbene, quanto al primo punto viene osservato che la contestazione è rimasta nella peggiore delle ipotesi generica, in quanto dall'esame del corpo motivazionale non risultano valutazioni negative specifiche sull'insicurezza per i lavoratori determinata dalle indicazioni dagli stessi ricevute dal A.A. Anzi l'imputato attribuì la qualifica di preposto al F.F., lavoratore tra i più esperti in PROFILGLASS Spa, formato e informato, senza alcuna necessità di addestramento, così che quest'ultimo provvedesse a organizzare in sicurezza la concreta esecuzione di quanto richiesto. Si contesta poi anche l'affermazione operata dai giudici del gravame del merito circa la scarsa esperienza dei lavoratori di GINDOR, che sarebbe stata mutuata acriticamente aderendo a quanto ritenuto dal CT del PM.

I medesimi ricorrenti, alle pagine 82 e seguenti del ricorso, si soffermano poi sui profili di responsabilità ex art. 25-septies D.Lgs. 231/01 in capo alla PROFILGLASS Spa

Anche in questo caso i difensori ricorrenti riassumono in ricorso i contenuti della sentenza di primo grado, i motivi di appello e il decisum della sentenza impugnata, quindi censurano quest'ultima, in primis, sotto il profilo della violazione della legge penale sostanziale, lamentando l'erronea interpretazione degli articoli 5, 6, 34 D.Lgs. 231/01 e 533 cod. proc. pen. nonché difetto di motivazione.

Si ricorda che la responsabilità amministrativa dell'ente non può essere affermata come effetto "di rimbalzo" della responsabilità della persona fisica imputata per la violazione della legge penale che vieta il cosiddetto reato presupposto (Sez. 4 n. 570/2023). E si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione di tale principio di diritto estromettendo ogni riferimento al necessario "modo d'essere colposo" dell'organizzazione aziendale (Sez. 4, n. 1814/2022).

Si lamenta che la Corte territoriale, in particolar modo, nulla dica, con ciò operando un'erronea interpretazione dell'articolo 5 D.Lgs. 231/01, sull'interesse e sul vantaggio che la società avrebbe conseguito con la commissione del delitto presupposto.

Si tratterebbe di un vulnus che renderebbe erronea la decisione, a fronte peraltro di una società che ha sostenuto nel corso del tempo, come evidenziato dal CTP N.N., ingenti costi per far fronte al generale problema della sicurezza dei mezzi, dei macchinari e degli ambienti di lavoro e ha sempre impegnato cospicue somme per il noleggio di PLE, come documentato dalle fatture in atti.

Non si comprenderebbe per i difensori ricorrenti, stante il silenzio sul punto della sentenza impugnata, come l'articolata organizzazione societaria, che per giudizio della stessa Corte territoriale non ha certo esentato PROFILGLASS Spa da notevoli impegni di spesa possa essere giudicata sintomatica, sul piano qualitativo, di una politica di impresa orientata al profitto e disinteressata alla sicurezza dei lavoratori.

La procedura che è stata accertata come esistente ed effettiva, ovvero quella dell'utilizzo dei PLE, non era certamente improntata ad accelerare i tempi della produzione a discapito della sicurezza.

Si lamenta inoltre che la sentenza impugnata nulla dica in merito alla quantificazione del risparmio di spesa che PROFILGLASS Spa avrebbe ottenuto in conseguenza dell'omessa adozione della specifica cautela, ovvero la scaffalatura prescritta.

Con un ulteriore motivo si lamenta la mancata verifica della causalità della colpa di organizzazione per erronea interpretazione dell'art. 6 D.Lgs. 231/01.

I difensori ricorrenti ricordano gi arresti giurisprudenziali (Sez. 5 n. 570/2023 e Sez. 4 n. 23401/2021) che imponevano di valutare, oltre all'accertamento di una politica d'impresa non consentita, secondo il criterio della prognosi postuma, la corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare organizzativa che si sarebbe dovuta adottare e la produzione del risultato offensivo (reato presupposto).

Tale errore di diritto si riscontrerebbe in relazione ad entrambi gli infortuni sul lavoro di cui alla imputazione.

Con riferimento al primo caso, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non motiva sul come una diversa organizzazione aziendale delle manutenzioni in quota avrebbe potuto scongiurare un infortunio il cui nucleo causale è da ricondurre alla trasgressione volontaria da parte dell'infortunato del divieto generale di scendere di persona sulle tettoie e di fuoriuscire dal castello.

In egual misura si lamenta che nulla venga detto con riguardo all'infortunio F.F., lavoratore esperto e sempre attento alla sicurezza, in ordine alla possibilità di prevenire, per organizzazione generale della sicurezza dell'ente, condotte estemporanee di autoesposizione al pericolo.

Con un ulteriore motivo si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in punto di erronea determinazione della sanzione base nella misura di 1000 quote e, più in generale, erronea quantificazione del numero delle quote.

Ancora, si lamenta erronea determinazione della pena base nella misura di 1000 quote in violazione dell'articolo 25-septies D.Lgs. 231/01. Si sottolinea che il caso di specie esula, al di là di ogni dubbio, dal perimetro degli articoli 25-septies comma 1 e 55, comma 2, del decreto legislativo 81/08. Ciò perché la PROFILGLASS Spa non appartiene al numero delle imprese alle quali viene circoscritta l'aggravante e perché non sussiste alcuna omessa valutazione del rischio e mancata elaborazione del DVR.

Con il successivo motivo si lamenta l'erronea quantificazione del numero delle quote in violazione dell'articolo 12, comma 3, e 21 D.Lgs. 231/01. Si sottolinea che il numero delle quote non poteva che essere contenuto nel minimo in ragione dei criteri di cui all'articolo 11, che consentono di valorizzare il grado di responsabilità minimale della società e le condotte post factum realizzate dall'ente. Ciò in ragione, soprattutto, del fatto che, alla luce della documentazione in atti, nella fase successiva alla verificazione degli infortuni la società ha adempiuto a tutte le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza, adottato un idoneo ed efficace modello organizzativo per la prevenzione del rischio e ha ottenuto la certificazione OHSAS. Inoltre, ha provveduto all'integrale tempestivo risarcimento del danno.

Senza alcuna motivazione il collegio di appello avrebbe riformato, oltretutto in peius, la sentenza di primo grado, quantificando l'aumento di cui all'articolo 21 in misura ben maggiore di quanto era stato fatto dal giudice di prime cure.

Con un ulteriore motivo si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a) in quanto PROFILGLASS Spa non ha ricavato alcun vantaggio dai reati o ne ha comunque ricavato un vantaggio minimo. E l'illecito non è teleologicamente orientato verso l'interesse della società.

Infine, i difensori ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio riservato al A.A., lamentando in primo luogo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il giudice di primo grado aveva concesso al A.A. le circostanze attenuanti generiche in relazione ad entrambi gli infortuni mortali ritenute equivalenti alla contestata aggravante. Nell'atto di appello veniva lamentato l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., pur essendo presenti in atti le definizioni intervenute con gli eredi del D.D. e con gli eredi del F.F.; e veniva richiesto il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di Appello di Ancona, dopo avere assolto l'imputato dal reato di cui all'articolo 437 cod. pen. e, dunque, avere eliminato la pena di tre mesi applicati per la continuazione con tale reato, ha rideterminato la pena per il reato di cui al capo 1 dell'imputazione (infortunio mortale di D.D.) in mesi sei di reclusione, partendo da una pena base di mesi 9 di reclusione previa concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod. pen. in regime di equivalenza diminuita a mesi sei di reclusione quale riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

Si lamenta, perciò, che su tale punto vi ci sia stata una reformatio in peius nella determinazione della pena base, in quanto la Corte territoriale sembrerebbe avere dimenticato di valutare le circostanze attenuanti generiche già concesse dai giudice di prime cure.

Anche per quanto concerne il capo 2 dell'imputazione (infortunio occorso al F.F.) la Corte territoriale pare avere omesso di considerare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. pur essendo presente in atti la definizione con gli eredi.

B.B. (Avv. Marco Cassiani).

Il ricorrente premette di censurare la sentenza impugnata laddove: a) diversamente dalle prove orali e documentali versati in atti ha ritenuto il B.B. responsabile della morte di F.F., per aver effettuato una manovra molto pericolosa con il muletto, all'uso del quale non era stato adeguatamente addestrato, "estraendo a forza il pacco 5 nonostante fosse sormontato da un pacco che poggiava sullo stesso ma solo in parte, così facendo rovinare il pacco sovrastante (2 bis) nella zona dove sì trovava il F.F. che stava lavorando a terra" (pag. 46 della motivazione); b) ha aderito acriticamente alla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal CT della Procura, Ing. L.L. avallata dal giudice di prime cure, ripercorsa da pag. 28 a pag. 39 della motivazione in relazione alla posizione del coimputato A.A., ritenendo destituita di qualsiasi fondamento ed ancoraggio a dati oggettivi l'ipotesi alternativa fornita dal CT della difesa A.A., Ing. M.M., maggiormente coerente e fedele alle risultanze istruttorie rispetto a quella dell'Ing. L.L.; c) ha condiviso le conclusioni del G.U.P. di Pesaro seppure in presenza di numerosi elementi di dubbio e contraddittorietà probatorie, non confutati in modo dirimente dallo stesso CT della Procura Ing. L.L. circa l'originaria posizione del muletto (che venne trovato in posizione defilata rispetto al luogo del sinistro), il fatto che sia stata modificata la scena dell'infortunio e il fatto che a movimentare il muletto b) fosse stato proprio l'infortunato;

ciò premesso, il ricorrente, con un primo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art 589 cod. pen. sul piano obiettivo della causalità nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione delle prove orali e documentali e di conseguente attribuzione della condotta contestata all'imputato B.B.

Il ricorrente, dato atto di quanto contestato al proprio assistito, della decisione di primo grado e dei motivi di appello ed evidenziata l'esperienza e professionalità del lavoratore infortunato, lamenta che elemento principale che entrambi i giudici di merito avrebbero dovuto utilizzare per la ricostruzione del sinistro e che, al contrario, è stato considerato irrilevante è rappresentato dalla testimonianza di G.G., lavoratore rumeno che all'epoca difatti si trovava all'interno del capannone potendo così assistere visivamente all'evento. Sulla stessa si sostiene che sì sarebbe dovuto operare un maggiore affidamento, piuttosto che affidarsi alle prove cosiddette scientifiche fornite dalle parti.

Si lamenta come, sin dalla sentenza di primo grado, la deposizione del lavoratore rumeno sia stata velocemente liquidata con il marchio di inattendibilità laddove tale deposizione, osserva il ricorrente, coincide pienamente non solo con la situazione di fatto osservata dai primi soccorritori, ma avvalora anche appieno le risultanze ricavabili dall'elaborato peritale redatto dalla difesa dell'imputato A.A.

Sottolinea, peraltro, che le minime discrepanze tra le dichiarazioni del G.G. e quelle dell'imputato B.B., alcuni stralci delle quali vengono trascritte in ricorso, sono certamente dovuto al fatto che i due lavoratori rumeni, che non parlano quasi per nulla all'italiano, sono stati inizialmente interrogati senza l'ausilio di un interprete.

Esaminando comparativamente le due testimonianze, ad avviso del ricorrente, si potrà ricavare che l'infortunato era alla guida dell'altro muletto e anche lui caricava la lana di roccia. E che la posizione del bancale era laterale rispetto alla posizione del muletto. Insomma, al momento dell'infortunio G.G. era intento ad imballare dei pacchi a terra, mentre B.B. guidava il secondo muletto. Ed è stato proprio quest'ultimo ad allertare l'infortunato gridandogli di stare attento.

Orbene si lamenta che tale ricostruzione, senz'altro convincente e conforme alle deposizioni rese in sede di s.i.t. dalle parti interrogate, è stata sconfessata da entrambi i giudici di merito senza adeguata motivazione, pervenendo ad un'errata ricostruzione della dinamica dell'infortunio che lasciando margini di dubbio ancora irrisolti avrebbe dovuto quantomeno condurre ad una pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Per il ricorrente non possono condividersi i rilievi in ordine alle posizioni dei muletti e va respinta la tesi che i due operai GINDOR abbiano avuto il tempo per apprestare una loro versione dei fatti e modificare di conseguenza la scena dell'infortunio. Sì tratterebbe di una mera supposizione, che cede di fronte all'analisi dei dati temporali a disposizione. Si ripercorrono in ricorso, in tal senso quelle che sono le cadenze temporali del lavoro che avrebbero preceduto l'incidente secondo le deposizioni rese dagli operai. Si ribadisce, in particolare che tra l'infortunio è avvenuto alle 13:30 e che l'arrivo degli operai PROFILGLASS è stato qualche minuto prima delle 13:39, orario in cui O.O. chiama P.P., dopo avere collaborato nelle operazioni di liberazione del F.F. dai pacchi di lana di roccia. Non c'è stato, dunque, il tempo necessario per consentire agli operai di concordare una loro versione dei fatti e modificare la scena del sinistro.

Analogamente il ricorrente ritiene che non possa condividersi l'assunto secondo cui il F.F. non fosse alla guida del muletto b) in quanto plurimi elementi, trascurati in sentenza, inducono a ritenere che il mezzo fosse movimentato dall'infortunato. Innanzitutto, militerebbero in tal senso argomenti di carattere logico. F.F. era un mulettista esperto che vantava un'esperienza professionale quasi trentennale, chiamato a dirigere i lavori di sgombero e, dunque, pare assurdo che nell'attività di direzione abbia delegato al B.B. e/o al G.G. il compito di prelevare i pacchi con il muletto, mentre lui sia messo a svolgere mansioni più semplici e faticose, quali quelle di sistemazione dei materiali a terra.

Considerato, inoltre, che i pacchi prelevati con il muletto andavano caricati sul camion che guidava il F.F. stesso, e dunque presupponevano la sua supervisione in ordine al corretto impilaggio sul rimorchio, non convincerebbe l'ipotesi secondo cui egli sia rimasto estraneo alle attività di prelievo in movimentazione dei carichi. Inoltre, in nessun passo motivazionale viene mai messo in dubbio che G.G. stesse operando a terra, mentre è dato acquisito che il B.B. movimentare il muletto c) e dunque non potesse utilizzare anche l'altro mezzo. Se poi ad utilizzare il muletto tosse stato solo il ricorrente allora non si comprenderebbero secondo il difensore le ragioni per cui fosse presente in magazzino un altro muletto utilizzabile e idoneo al lavoro.

Per il difensore ricorrente non pare, dunque, sostenibile l'ipotesi secondo cui il F.F. non fosse alla guida del muletto b), rinvenuto accanto al suo corpo.

Si sottolinea come, del resto, la stessa sentenza non sia in grado di formulare una ricostruzione alternativa rispetto a quella prospettata da non solo dal ricorrente ma anche dagli operai escussi.

Il F.F., dunque, era alla guida del muletto b), il muletto c) si trovava a circa 2 metri dal posteriore del muletto b9 con le forche rivolte verso la porta di uscita dalla parte opposta del capannone ed è stato spostato per consentire l'ingresso dell'ambulanza. Se così è, la ricostruzione accolta nella sentenza impugnata si scontrerebbe, innanzitutto, con il rilievo in ordine all'impossibilità di manovra del muletto c). E difatti se il muletto b) è stato condotto nella posizione poi ritrovata immediatamente dopo l'infortunio, tale manovra non poteva essere stata effettuata prima o in concomitanza con la movimentazione del pacco 5 effettuata dal B.B. con il muletto c).

In ricorso si sottolinea che, se i due muletti avessero dovuto operare nella ricostruzione accolta in sentenza, ci sarebbero stati interferenze tali da non consentire la manovra così come ipotizzata. E, soprattutto, non sarebbe stato possibile per il muletto c) trovarsi nella posizione in cui era al momento dell'arrivo dei soccorsi. Né può davvero sostenersi - prosegue il ricorro - che il muletto c) non fosse nella posizione in cui è stato rinvenuto.

Il ricorrente richiama l'attenzione sulle prove numero 5.5. e 6.2. La prima dimostrerebbe l'impossibilità di estrarre il pacco in tali condizioni, tant'è che la simulazione viene interrotta. La seconda, il cui video è allegato alla consulenza tecnica dell'ingegner L.L. ed è stato proiettato in udienza al processo di primo grado, mostra come il mulettista sia riuscito a estrarre il pacco 5, ma la simulazione è stata condotta dopo aver indietreggiato il pacco 2 bis verso il pacco 1 bis, modificando così il vincolo esercitato sul pacco sottostante.

La prova è stata dunque condotta in condizioni di fatto diverse rispetto a quelle sussistenti al momento dell'infortunio.

Il ricorrente sottopone in ricorso, ai fini di agevolare il confronto, varie foto scattate sul luogo dei fatti che sconfesserebbe l'ipotesi ricostruttiva accolta in sentenza.

Si sottolineano vari aspetti di inverosimiglianza della ricostruzione fatta proprio dai giudici del merito, tra cui quello che sarebbe davvero improbabile che l'infortunato, nonostante stesse vedendo la manovra azzardata che si assume essere stata compiuta dal ricorrente, sia rimasto inerte e abbia proseguito nelle lavorazioni a terra, accanto allo stivaggio e sotto il raggio di azione di un pacco in caduta. Soprattutto alla luce della sua esperienza e formazione per il ricorrente appare poi difficile immaginare che l'infortunato non si sia attenuto alla regola che nessuno doveva sostare nell'area di lavoro dei muletti.

In conclusione la ricostruzione secondo cui il pacco 2 bis sarebbe caduto a causa della repentina e forzosa estrazione del pacco 5 si scontrerebbe per il ricorrenti con vari rilievi oggettivi: a. la prova 5.5 dimostrerebbe l'impossibilità dell'estrazione forzata del pacco 5 con il vincolo del pacco 2 bis per 20 cm; b. laddove volesse ritenersi l'estrazione possibile questa avrebbe dovuto comportare la distruzione del pacco 5; c. la prova numero 6.2 dimostrerebbe che il pacco 2 bis avrebbe fatto una capriola sul sottostante pacco 5, schiantandosi al suolo in una posizione esattamente opposta a quella in cui è stato rinvenuto, d. l'estrazione forzata del parco 5 avrebbe sicuramente prodotto la rottura del cellophane sulla faccia superiore; e. l'operazione si sarebbe svolta nel campo visivo del F.F. ed è improbabile che questi sia rimasto nell'area della manovra; f. la manovra del muletto c) non poteva avvenire né prima, né in concomitanza con l'arrivo del muletto b); g. l'estrazione forzata avrebbe provocato l'immediato ribaltamento del pacco 2 bis, non consentendo al muletto c) dì indietreggiare e al muletto b) di giungere nella posizione in cui è stato rinvenuto; h. la ricostruzione contrasterebbe con le dichiarazioni rese dagli operai GINDOR presenti.

Si riportano nuovamente in ricorso le considerazioni svolte dal CT della difesa che troverebbero conforto anche nella prova 10.1 effettuata in sede di operazioni peritali dall'ingegnere L.L.

Sarebbe pertanto ragionevole ritenere che l'infortunio sia causalmente riconducibile ad un errore di valutazione dell'infortunato stesso che, dopo aver coadiuvato il B.B. nell'estrarre il pacco 5 sollevando con le forche il pacco 2 bis, ha riappoggiato quest'ultimo sul pacco 2, e nell'onestà convinzione che il pacco 2 bis - nonostante la sopravvenuta mancanza della base di appoggio di 20 cm costituita dal pacco 5 - potesse permanere in equilibrio, è sceso dal muletto nella zona adiacente allo stivaggio, compiendo un errore che si è per lui rivelato fatale.

I ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Il PG presso questa Corte in data 6 novembre 2024 ha anticipato con una memoria scritta, comunicata alle parti, le proprie conclusioni.

In data 19 novembre 2024 è stata depositata memoria di replica a firma dell'Avv. Gabriele Marra per la PROFILGLASS Spa con cui si insiste nei motivi di ricorso.

In data 21 novembre 2024 è stata depositata memoria di replica, con allegata documentazione fotografica, a firma dell'Avv. Lucio Monaco nell'interesse del ricorrente A.A. e dell'Avv. Marco Cassiani per B.B. con cui si insiste nei rispettivi motivi di ricorso.

Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.

 

Diritto


1. I motivi sopra illustrati in punto di responsabilità, tanto degli imputati che dell'ente, appaiono infondati quanto a quelli del A.A. e della PROFILGLASS Spa E manifestamente infondati quelli del B.B.

Le censure dei ricorrenti, invero, si sostanziano, per io più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Fondate, come si dirà, sono invece le doglianze proposte dal A.A. quanto al trattamento sanzionatorio, per cui la sentenza impugnata, quanto a tale imputato, va annullata limitatamente ai trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia (in quanto la Corte di Appello di Ancona consta di un'unica sezione penale) rigettandosene il ricorso nel resto.

Il ricorso di Profilgrass Spa va parimenti rigettato mentre quello di B.B. va dichiarato inammissibile.

2. Il processo riguarda due infortuni mortali occorsi in F rispettivamente a D.D. (operaio carpentiere) in data 9 marzo 2017 e a F.F. (operaio edile) in data 5 giugno 2017, entrambi alle dipendenze della PROFILGLASS, azienda operante nel settore della produzione di profilati in alluminio.

I fatti, per quanto rileva in questa sede di legittimità, sono stati così ricostruiti sin dalla sentenza di primo grado.

2.1. Quanto all'infortunio mortale occorso a D.D., la ricostruzione dei fatti è sostanzialmente incontestata. L'operaio è precipitato dalla copertura di un capannone dove stava svolgendo lavori di riparazione su disposizione del responsabile del servizio manutenzione della PROFILGLASS, C.C. Al momento dell'infortunio il D.D. si trovava a lavorare insieme ad un altro operaio, dipendente della Metalgamma Srl , tale I.I.

I due operai dovevano effettuare lavori di manutenzione che consistevano nel siliconare alcune parti del capannone denominato (omissis), reparto (omissis), all'interno del quale si erano verificate delle infiltrazioni di acqua.

I due manutentori si sarebbero recati sul posto - secondo la prospettazione accusatoria avallata dai giudici di merito - su indicazione del C.C., senza tuttavia ricevere da questi specifiche indicazioni su come svolgere il lavoro, né su quali fossero le zone interessate, pur avendo il C.C. eseguito un sopralluogo il giorno prima. I due avrebbero quindi preso contatto cori i capi reparto K.K. e Q.Q. circa il lavoro da svolgere ed avrebbero stabilito in modo autonomo come procedere, dopo aver chiesto al K.K. una piattaforma per i lavori in quota. La piattaforma fornita, nella disponibilità dell'azienda, era quella dotata del braccio più lungo.

Le infiltrazioni riguardavano sia i quadri elettrici che la copertura del capannone adiacente, di talché sarebbe stato chiaro sin da subito che le operazioni di manutenzione andavano svolte in doppia postazione. Dopo aver effettuato il lavoro nel primo punto più basso, i due manutentori decidevano di riparare l'apertura sulla copertura, raggiungendola dall'esterno mediante la piattaforma fornita dal K.K. Una volta giunti all'altezza della copertura, tuttavia, i due si accorgevano di non poter raggiungere mediante il braccio della piattaforma il punto da riparare.

A quel punto, contro il parere del collega I.I., D.D. decideva di scendere e di calpestare la copertura, staccandosi dall'ancoraggio; I.I., restando sulla piattaforma, lo perdeva di vista mentre il capo reparto K.K., dall'interno del capannone, sentiva un primo rumore e poi un secondo. Il corpo del D.D. precipitava da un'altezza di 12 metri, andando incontro a morte immediata.

Emergeva che D.D., percorrendo la copertura, aveva iniziato a riparare una lastra (come attestato dalla lastra spezzata che presentava una evidente striscia di silicone).

La copertura del reparto (omissis) era costituita da travi in cemento armato della larghezza di 100 cm sulle quali erano fissate lastre curve in fibrocemento, non pedonabili, che si sovrapponevano alla trave per circa 20 cm per lato, lasciando uno spazio per il camminamento di circa 60 cm.

Nel manuale d'uso e manutenzione delle lastre era prescritto di "evitare accuratamente di appoggiarsi direttamente sulle lastre - fare uso di parapetti ... di piattaforme, di pedane, ... di cinture di sicurezza con bretelle collegate a funi di trattenuta...".

Nessuno di tali presidi era stato posto in essere; l'unica prescrizione era il divieto assoluto di salire sulle coperture, prescrizione presente nel DVR e fatto conoscere oralmente agli operai. Tuttavia, a detta dei numerosi operai escussi, tale divieto non veniva sistematicamente rispettato.

2.2. Quanto all'infortunio occorso a F.F. il 5 giugno 2017, invece, la dinamica dei fatti è stato oggetto di contestazione da parte delle Difese.

Il F.F., operaio edile specializzato, addetto all'esecuzione di lavori edili che necessitavano particolare competenza pratica, lavorava presso il lotto (omissis) denominato (omissis) per lo sgombero del magazzino, insieme ad altri due operai (B.B. e G.G.), dipendenti della terzista GINDOR Serv Srl (il cui legale rappresentante era E.E.), società presente all'interno della PROFILGLASS.

Tale operazione sarebbe stata disposta e organizzata direttamente dal A.A.

Il lavoro consisteva appunto nello svuotamento del magazzino dal materiale ivi presente (pile contenenti 20 confezioni di lana di roccia del peso ognuna di 19,20 chili posizionate su bancali di legno; ciascun pacco pesava 400 chili per un'altezza di 2,62 metri).

I giudici di merito, come si dirà più ampiamente in seguito, hanno fatto propria la dinamica del sinistro come ricostruita dal CTU del PM nel seguente modo. B.B. era alla guida del muletto c), inforcava il pacco n. 5 nel tentativo di rimuoverlo, senza accorgersi che il pacco 2 bis sovrastante era imbalancato in maniera diversa dagli altri e che in parte appoggiava sul pacco S.

Cercando di movimentare il pacco 5 per liberarlo, il B.B. riusciva effettivamente ad estrarlo inforcandolo con forza, tanto da rompere il bancale in legno che lo sosteneva. A quel punto il bancale 2 bis, senza il sostegno del pacco 5 sottostante, perdeva immediatamente l'equilibrio e cadeva a terra travolgendo il F.F.

Il pacco 2 bis cadeva anche spinto lateralmente dal pacco 1 bis, anch'esso in condizione di equilibrio precario. Il movimento dei pacco 5, effettuato con forza dal B.B. tanto da rompere il bancale, aggravava la instabilità dei pacchi 2 bis e 1 bis dovuta alla loro posizione e provocava la caduta del pacco 2 bis.

Al momento della caduta del pacco il F.F. si trovava nella zona di azione del muletto e quindi non rispettava la distanza di sicurezza.

Con certezza, dunque, era emerso che il pacco 2 bis era caduto sul F.F. mentre questi si trovava in piedi all'interno del magazzino e vicino al muro in cui si trovano stuccati i pacchi di lana di roccia.

Il pacco de quo era appunto il 2 bis indicato dal G.G. e posizionatosi disassato in parte sul muletto b), recante forche parzialmente rialzate (forche certamente rialzate dal O.O., altro dipendente, che ha dichiarato di averle trovate alte circa 20 cm e di averle alzate per sollevare il carico dal corpo dell'infortunato).

Non era noto chi fosse alla guida del muletto b); tuttavia il pacco 5 che B.B. aveva estratto e stava trasportando all'esterno era incastrato sotto il pacco 2 bis poi caduto addosso al F.F.

Inoltre, dalle prove dinamiche effettuate era emerso che il pacco 2 bis cadde subito dopo l'estrazione del pacco 5.

Hanno ritenuto i giudici di merito che è stata l'estrazione del pacco 5 a cagionare la caduta dopo pochi secondi del pacco 2 bis, così ravvisando la responsabilità dell'imputato B.B., mulettista esperto, per aver effettuato una manovra altamente pericolosa, cioè l'aver estratto a forza il pacco 5 pur trovandosi a terra e vicino a lui il F.F.

3. Orbene, partendo dai motivi di ricorso proposti nell'interesse di A.A., avuto riguardo ad entrambi gli infortuni per i quali è intervenuta condanna, le censure relative alla affermazione di responsabilità del ricorrente non si presentano fondate in quanto non si misurano adeguatamente con le corrette e sostanzialmente conformi considerazioni dei giudici di merito e risultano in larga parte tese ad ottenere una rilettura degli elementi di prova, che non è consentita in questa sede.

3.1. Quanto all'infortunio mortale che ha portato alla morte di D.D., la Corte dorica, dopo avere chiarito, in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, la non idoneità della nomina del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del cantiere ad escludere la responsabilità del A.A. quale datore di lavoro in quanto, nel caso di specie, il lavoro commissionato alla persona offesa rientrava nella competenza propria della Profilgrass e, dunque, nell'area di rischio propria dei datore di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 14179 del 10/12/2020, dep. 2021, Rv. 281014 - 01), ha ricostruito la dinamica degli eventi sulla scorta di una analitica valutazione delle emergenze probatorie evidenziando come, alla luce delle plurime deposizioni testimoniali acquisite, non potesse dubitarsi circa l'esistenza di una prassi contra legem tra i lavoratori di accedere ai tetti del capannone. Prassi rispetto alla quale non erano state adottate idonee misure impeditive essendosi il datore di lavoro limitato a prevedere un generico divieto di accesso.

Come si legge in sentenza (pag. 17) è pacifica la sussistenza, nel luogo del sinistro, di un "cantiere" dove era stato regolarmente nominato il coordinatore della sicurezza nella persona dell'Ing. J.J. e che si trattava di una parte dell'opificio non attiva a fini produttivi.

Tale circostanza - su cui insiste l'odierno ricorso - è stata confermata da entrambi i giudici di merito con la precisazione che, all'interno dello stesso, operavano sia personale della PROFILGLASS che di altre imprese (quali Metalgamma o Elettrotime).

Dunque, come rileva la Corte dorica, l'area dell'infortunio era cantierata, ma all'interno vi lavoravano varie ditte. Ed era stata la PROFILGLASS a mandarvi una squadra di manutentori (l'uno dipendente, l'altro di altra ditta esterna) per eseguire i suddetti lavori. Coerente con tali premesse in fatto è la conclusione che non possa dubitarsi che l'intervento prescritto al D.D. fosse stato prescritto dal C.C. quale capo manutentore PROFILGLASS e che non vi fosse stato alcun coordinamento con il Omissis.

Come ricorda la sentenza impugnata a pag. 20, quest'ultimo (coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al cantiere nell'area (omissis) interessato dall'incendio del luglio 2016), ha infatti dichiarato di non essere stato avvertito che il 9 marzo 2017 vi fossero lavori di manutenzione per infiltrazioni dì acqua, precisando che "questo tipo di intervento manutentivo non rientra nei lavori di cantiere". E dal canto suo C.C. (responsabile manutenzione) ha precisato che il suo diretto referente apicale era il A.A. e che lui gestiva le squadre di manutenzione meccanica, elettrica e di carpenteria ("Gli elettrici sono un'azienda esterna mentre i meccanici sono della Metalgamma Srl che è un'azienda del gruppo e il titolare credo sia sempre il A.A...i carpentieri sono squadre promiscue perché formate da operai PROFILGLASS e Metalgamma...a me hanno dato il personale da utilizzare e non mi sono chiesto contrattualmente come siano inquadrati., in base alla necessità aziendale e delle problematiche contingenti alla manutenzione dell'azienda sono io che decido che squadra mandare").

Era il C.C., dunque, per sua stessa ammissione, che decideva la squadra da mandare a seconda delle esigenze, utilizzando anche i dipendenti delle altre aziende presenti all'interno della Profilgass. E fu lui stesso, una volta appreso dal K.K. delle infiltrazioni, a mandare la squadra composta dal D.D. e dal I.I. Si è quindi trattato di una iniziativa presa all'interno della PROFILGLASS da parte dei responsabili del reparto dove si trovava la copertura da riparare (Q.Q. e K.K.), i quali indicarono a I.I. e a D.D. i punti dove c'erano le infiltrazioni.

Poiché i lavori di manutenzione per cui è processo non rientravano tra i lavori di cantiere, priva di aporie logiche è la motivazione con cui la Corte territoriale ha confutato l'assunto difensivo secondo cui il A.A., avendo pienamente ottemperato alla normativa di cui al titolo IV del D.Lgs. 81/08 sia con la nomina del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, sia con la redazione del DUVRI con l'impresa GINDOR (che avrebbe provveduto alle lavorazioni di ripristino del (omissis)), poteva ritenersi esente da responsabilità quale committente dei lavori di cantiere.

Alle pagg. 21 - 22 della sentenza impugnata la Corte dorica dà conto in maniera appropriata e conferente con il caso in esame della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha individuato il confine tra rischi propri del datore di lavoro e area di rischio di competenza del coordinatore, dando conto dell'ampio compendio probatorio da cui è emerso che, nel caso di specie, il lavoro commissionato all'infortunato (andare a controllare le infiltrazioni presenti sia nella struttura nuova della sala quadri che nel reparto laminatoio (omissis), come precisato dal C.C., ed eliminarle siliconando i punti interessati, su ordine impartito dallo stesso C.C.), non rientrava tra i compiti affidati alla GINDOR bensì nella competenza propria della PROFILGLASS che aveva un apposito settore addetto alla manutenzione (del quale il C.C. era responsabile) e che aveva inviato proprio due suoi dipendenti, tra cui l'operaio deceduto.

Sul punto viene ricordato in sentenza quanto dichiarato da R.R. (operaio addetto alla finitura nastri, come meglio in seguito), a proposito del fatto che la proceduta aziendale prevedeva che per gli interventi di manutenzione il preposto al reparto richiedesse l'intervento della squadra a ciò preposta. E si dà conto che, come precisato da H.H., Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della PROFILGLASS), il C.C. (responsabile della gestione operativa e organizzativa del personale addetto alla manutenzione), non aveva qualifica dirigenziale, non aveva formazione quale preposto e non risultavano deleghe a suo favore da parte del A.A. Derivandone, quindi che la natura del rischio era propria del datore di lavoro, non del coordinatore.

Chiarito ciò, la sentenza dà ampiamente conto, quanto all'infortunio del D.D., che dall'indagine del Servizio prevenzione e sicurezza Ambienti di lavoro era emersa la completa mancanza di misure e apprestamenti di sicurezza in riferimento al rischio di caduta nel vuoto. Nello specifico la copertura era sprovvista di sistemi di accesso alla sommità e, una volta in quota, non erano installati misure di protezione collettiva tipo parapetti o parabordi ovvero camminamenti, passerelle, andatoie pedonabili al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori che vi dovevano accedere. Erano altresì assenti sistemi anticaduta per dispositivi di protezione individuale quali linea vite o analoghi sistemi di ancoraggio idonei al mantenimento in quota del lavoratore.

Eppure, si fa notare, vi erano sulle coperture impianti fotovoltaici e camini per emissioni in atmosfera che necessitavano, così come le lastre di fibrocemento, di manutenzione e che non erano raggiungibili con le piattaforme (il richiamo in sentenza è alla relazione Spresal del 19.1.2018).

Incontestata la dinamica per cui è stato il D.D., per sua autonoma scelta, una volta constatata l'impossibilità di raggiungere la superficie da siliconare con la piattaforma a disposizione, a "sganciarsi" e a fuoriuscirne salendo sul tetto, decisiva ai fini dell'affermazione di penale responsabilità è stata la riscontrata non estemporaneità di un siffatto comportamento violativo del pur esistente divieto.

Come ricorda la sentenza impugnata, ripercorrendo analiticamente le testimonianze di S.S. (titolare della ditta Elettrotime Srl che operò all'interno della PROFILGLASS quale manutentore elettrico - il cui narrato per la Corte dorica è "indicativo del fatto che l'accesso al tetto del capannone era possibile tramite la scala dell'impianto fotovoltaico che si presentava con l'accesso aperto, senza alcun presidio", che " fu possibile svolgere il lavoro "da sopra la copertura" e che non era la prima volta"), di R.R. (operaio PROFILGLASS addetto alla finitura nastri da 12 anni e che aveva lavorato anche un anno presso il reparto (omissis)) e di T.T. (i ripiegato tecnico PROFILGLASS dal 1999 con qualifica di responsabilità qualità aziendale) già in passato c'erano state persone che avevano lavorato sopra le coperture. E anche altri testi (U.U., V.V., W.W., addetti al laboratorio esterno di analisi chimiche Arca Srl che effettuavano a chiamata i relativi controlli) avevano confermato tali circostanze e il fatto che nessuno della PROFILGLASS aveva mai avvertito che era vietato salire sulle coperture.

La Corte territoriale dà conto che la Difesa afferma che sia il R.R. che il T.T., responsabili entrambi dei lavoratori per la sicurezza, non avrebbero mai riferito o comunicato a taluno, tantomeno al A.A., il sistematico aggiramento del divieto stabilito nei DVR e che le loro generiche affermazioni sarebbero state smentite dalle dichiarazioni rese dal E.E., titolare della GINDOR il quale ha dichiarato dì essere stato informato dalla PROFILGLASS del divieto di salire sulle coperture. Tuttavia, con motivazione del tutto logica i giudici del gravame del merito evidenziano che tale circostanza non appare idonea ad inficiare quanto riferito dai due operai che avevano vissuto già da parecchi anni la vita aziendale e che hanno in realtà riferito i fatti in modo abbastanza circostanziato. E dunque, se è vero che, nel documento di valutazione dei rischi della PROFILGLASS Spa del 15.6.2016 , come fattore di pericolo, erano indicati "sopraelevati, tetti a strutture" ed era stato stabilito che "l'accesso ai tetti non era consentito a personale PROFILGLASS ma solo a ditte esterne con personale qualificato e addestrato", è parimenti risultato accertato che: a. a fronte di tale prescrizione, non erano state elaborate soluzioni alternative da attuare quando vi fosse la necessità, come nel caso di specie, di salire sulle coperture (come da relazione Spresal del 19.1.2018); b. tale divieto veniva regolarmente disatteso, come riferito da alcuni testi (S.S., R.R., T.T.).

Corretto appare il rilievo della inidoneità di un mero divieto di salire sulla copertura in assenza di soluzioni alternative quando, invece, era necessario farlo (si pensi, ad esempio, alla necessità di raggiungere i punti di prelievo che si trovavano al centro delle coperture, raggiungibili solo a piedi, per i tecnici del laboratorio analisi Arca Srl (il richiamo in sentenza è alle s.i.t. rese da W.W.).

Deve, dunque, rilevarsi la correttezza delle determinazioni della Corte territoriale in quanto in linea con il principio - che va qui ribadito - per cui in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi "contra legem" foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, ove si verifichi un incidente in conseguenza di una tale prassi instauratasi con il consenso o la tolleranza del preposto, l'ignoranza del datore di lavoro non vale ad escluderne la colpa, integrando essa stessa la colpa per l'omessa vigilanza sul comportamento del preposto" (Sez. 4, n. 20092 del 19/01/2021, Zanetti, Rv. 281174 - 01; conf. Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, Chironna, Rv. 278608 - 01 in una fattispecie, relativa a! decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell'art. 12, comma 3, D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l'obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge).

Già in precedenza, peraltro, era stato condivisibilmente affermato che, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero, Rv. 272960 - 01; conf. Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Rv. 228344 - 01).

Ininfluente appare il richiamo che la Corte territoriale opera alla mancanza di formazione del C.C., va detto che con motivazione del tutto congrua, la Corte di appello ha altresì escluso profili di abnormità nella condotta del lavoratore che si era recato sulla copertura del capannone al fine di effettuare il lavoro prescrittogli e nel tentativo di raggiungere il punto in cui doveva svolgere la mansione, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione ed in assenza di presidi idonei ad impedire cadute dall'alto. Devono escludersi quindi evenienze esorbitanti rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata si presenta il linea con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (cfr. ex multis la recente Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022 dep. 2023, Rv. 284237 - 01).

Si è in più occasioni ribadito che, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un rischio eccentrico, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242).

Conclusivamente, va rilevato che la Corte territoriale si confronta esaustivamente anche con la tesi difensiva, riproposta in questa sede, sui limiti della responsabilità penale del A.A. quale legale rappresentante di società di grandi dimensioni e con l'affermazione che, in base al giudizio controfattuale, la presenza di parapetti e scale sarebbe stata del tutto ininfluente,, mentre la ASUR non ha ritenuto di prescrivere altro che degli anelli di ancoraggio alle travi in cemento sulle quali poggiavano le lastre di fibrocemento, la cui rottura ha causato la caduta dell'operaio nel vuoto.

Ebbene, quanto alle dimensioni dell'azienda rileva correttamente la Corte territoriale che possono ribadirsi le medesime argomentazioni in tema di inidoneità del divieto, di natura del rischio (proprio del datore di lavoro e non del coordinatore), di assenza di delega al preposto, di tolleranza di una pratica contra legem, di assenza delle necessarie misure di prevenzione del rischio di caduta dall'alto. E altrettanto logicamente si rileva che "appare agevole affermare che se il lavoratore avesse potuto assicurarsi ad un adeguato punto di ancoraggio, con alta probabilità logica e sulla base di un giudizio controfattuale dotato di elevata credibilità razionale, l'evento non si sarebbe verificato" (il riferimento è a Sez. 4 n. 30229 del 11/05/2021 Rv. 282378 - 01). Tale presidio appariva infatti idoneo ad evitare l'evento in tutti i casi in cui si fosse dovuta raggiungere la sommità o il centro della copertura dove non era appunto possibile arrivare, ad esempio, con una PLE, come nel caso di specie.

3.2. Analoghe considerazioni valgono ad avviso del Collegio avuto riguardo all'infortunio occorso a F.F.

I motivi proposti integrano censure rivalutative dei fatti - inammissibili in questa sede per tale loro ontologica essenza (sul punto cfr. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 dei 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507) - e ripropongono i medesimi motivi di impugnazione su cui la Corte di appello si è già ampiamente espressa, validamente respingendoli.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

Con motivazione logica e congrua la Corte dorica si è confrontata, confutandola con idonea ricostruzione cronologica dei fatti attraverso le dichiarazioni dei testi (cfr. pag. 29) con la contestata ricostruzione dell'infortunio da parte della Difesa quanto alla posizione dei muletti e cioè che il muletto c), che recava ancora sulle forche il pacco 5 e che si presentava in posizione un po' defilata rispetto a luogo del sinistro, potesse essere stato spostato e, in linea con quanto affermato dal CTP Ing. M.M., con la contestazione che gli operai potessero aver avuto il tempo di apprestare una loro versione dei fatti e di aver potuto modificare la scena dell'infortunio, dato che l'evento sarebbe avvenuto alle 13.30 e gli altri operai PROFILGLASS arrivarono alle 13.39.

Più in generale, tutte le questioni relative alla ricostruzione dei fatti sono state esaminate in modo analitico dalla Corte di appello (pagg. 28 - 36 della sentenza) che ha chiarito, in modo non illogico, le ragioni della privilegiata considerazione della valutazione resa dal consulente dell'accusa in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'infortunio, non trascurando l'apprezzamento delle deduzioni del CT di parte.

La sentenza impugnata opera un buon governo del principio costantemente affermato da questa Corte secondo cui in tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dal perito o dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia motivatamente conto delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435 - 01).

Il giudice del gravame del merito ha aderito alle valutazioni operate dal primo giudice anche in ordine alla valenza da attribuire alle difformi dichiarazioni rese dal teste G.G. e dal coimputato B.B. ed ha respinto con motivazione priva di aporie logiche la tesi difensiva per cui dovesse ritenersi che il F.F. fosse a bordo del muletto b) ed avesse effettuato la manovra pericolosa, individuando poi i profili di responsabilità a carico del ricorrente che aveva provveduto personalmente a formare la squadra di lavoro, aveva dato le direttive e non aveva dotato i lavoratori di attrezzature idonee in violazione dell'art. 71 comma 1 D.Lgs. 81 del 2008.

Come ricorda la sentenza impugnata, la circostanza che alla guida del muletto b) vi fosse l'infortunate, è riferita solo dal B.B. e non dal G.G., il quale si è limitato a riferire che mentre stava lavorando a terra (ad imballare un bancale di pannelli in lana di roccia con il cellophane), udì B.B. (B.B.) che gridava ad alta voce "(omissis) attento" e, giratosi, vide un bancale di pannelli che gli stava cadendo addosso.

Il G.G., pertanto, come si rileva in sentenza, non ha mai dichiarato di aver visto il F.F. alla guida di un muletto, mentre la ricostruzione fornita dal B.B. è stata ritenuta non attendibile dallo stesso CTU alla luce delle simulazioni effettuate, come meglio in seguito. È inoltre emerso con certezza che il F.F. si trovava a terra, in posizione eretta, quando il pacco 2 bis lo travolse (pacco indicato anche dal G.G.), subito dopo l'estrazione del pacco 5 pacificamente effettuata dal B.B. alla guida del muletto c.

Certo - si legge in sentenza - è che la posizione del muletto b) era rimasta cristallizzata dalla caduta del pacco 2 bis anche sulle sue forche, oltre che sul F.F., mentre il muletto e (guidato dal B.B. per sua stessa ammissione e certamente spostato all'arrivo dell'ambulanza) si trovava appunto in posizione defilata.

La Corte territoriale, alle pagg. 32 e s.s., si confronta una per una con tutte le emergenze probatorie riproposte con l'odierno ricorso, tra cui il rilievo che il muletto b) sarebbe stato condotto nella posizione poi constatata solo dopo l'infortunio, perché tale manovra non poteva essere stata effettuata prima o in concomitanza con la movimentazione del pacco 5 effettuata dal B.B. con il muletto e perché la presenza del muletto b) avrebbe ostacolato la manovra di retromarcia del muletto c). Tali argomentazioni vengono logicamente confutate sul rilievo che, mentre la posizione del muletto b) è rimasta bloccata dalla caduta del pacco 2 bis sulle sue forche, non vi è certezza circa la originaria posizione del muletto c) che venne trovato in posizione defilata rispetto al luogo del sinistro, ben potendo essere stato spostato anche per facilitare l'intervento dei soccorritori (come osservato anche dal CTP M.M.).

La Corte territoriale, ancora, si è già compiutamente confrontata con l'ipotesi difensiva che la caduta del pacco 2 bis fosse derivata dall'estrazione forzosa del sottostante pacco 5 da parte del B.B., rilevando come tale ricostruzione sia sconfessata dalle stesse prove dinamiche effettuate dal CTU. Ciò perché, in primo luogo la prova 5.5 dimostrerebbe l'impossibilità della manovra di estrazione del pacco sovrastato per circa 20 cm dal pacco 2 bis a causa del vincolo esercitato dalle forze in gioco nel punto di contatto tra la superficie superiore del pacco 5 e la porzione inferiore del sovrastante bancale. Inoltre, perché il pacco stava subendo una tale torsione che la continuazione della prova lo avrebbe rotto, mentre invece il pacco 5 è stato rinvenuto integro. La prova 6.2., a sua volta, aveva invece dimostrato la riuscita estrazione del pacco 5 ma solo dopo aver indietreggiato il pacco 2 bis verso il pacco 1 bis, quindi in condizioni di fatto diverse.

Tuttavia, si rileva come il CTU ing. L.L. ha puntualmente fornito risposte ai singoli rilievi formulari dal CTP ing. M.M. sulla base d; un'analisi approfondita e rigorosa, nonché sulla base delle simulazioni effettuate.

Tanto premesso, tutte le censure in ordine alla ricostruzione dei fatti, in quanto involgenti questioni di merito, sono inammissibili poiché eccedenti dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01; Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203 - 01).

In merito alla responsabilità del A.A. per tale secondo infortunio mortale, per la Corte dorica decisiva è la circostanza emersa pacificamente che a formare la squadra di lavoro (praticamente unica, composta da soli tre operai), presso il magazzino era stato direttamente l'imputato (il quale, aveva chiamato direttamente i due lavoratori dipendenti della GINDOR e il suo dipendente F.F.). Era lui che aveva dato le direttive, come riferito da tutti gli altri soggetti escussi a s.i.t., in totale autonomia, senza nemmeno informare E.E., il responsabile della GINDOR, tanto da far ipotizzare all'Ispettorato territoriale del lavoro una forma di interposizione fittizia (come da accertamento del 6.12.2017).

Con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto entrambi i giudici di merito hanno ravvisato in capo al A.A., la violazione della regola cautelare sancita dall'art. 71 comma 1 D.Lgs. 81/08 per non aver dotato i lavoratori di attrezzature idonee e conformi all'attività concretamente esercitata in particolare per lo stoccaggio del materiale edile, omettendo di mettere a disposizione idonee scaffalature tali da rendere sicuro l'impilamento in sovrapposizione dei materiali esistenti all'interno dei (omissis).

Infondata è anche l'argomentazione, oggi meramente riproposta, relativa alle analoghe modalità di stoccaggio adottate dalla ditta produttrice in quanto non si confronta la sentenza impugnata che ne ha comunque evidenziato le rilevanti differenze (pag. 43).

La Corte dorica si è anche argomentatamente confutata con la tesi difensiva, oggi riproposta, in relazione alla circostanza che l'azienda produttrice delle confezioni di lana di roccia non vietava lo stoccaggio del mattinale secondo le modalità utilizzate dalla PROFILGLASS, cioè un bancale sopra l'altro.

Si rileva in sentenza che anche il CTU ha dato atto che l'azienda costruttrice non forniva indicazioni sulle modalità dì immagazzinamento (pur essendo stata richiesta dal CTU durante le operazioni) e che in nessuna confezione era presente la segnaletica "vietato e/o pericolo impilare il pacco" o simile. Alcune informazioni dalla casa costruttrice pervenivano solo all'Ing. X.X. (CTP della parte offesa F.F.):"come produttori; sconsigliamo di stoccare i bancali l'uno sopra l'altro anche per prevenire lo schiacciamento dei bancali inferiori".

In ogni caso decisivo e corretto è il rilievo che la valutazione del rischio spetta sempre al datore di lavoro della ditta utilizzatrice.

Sul rilievo difensivo che comunque le modalità di impilamento erano lecite perché prive di sostanziali profili di rischio di caduta dei pacchi per instabilità ed in linea con le modalità di stoccaggio proprie della stessa casa costruttrice (come emerso dall'indagine del CTU, pag. 189 della relazione) i giudici del gravame del merito richiamano adesivamente il decisum sul punto del giudice di prime cure che ha, invece, evidenziato l'alta pericolosità delle operazioni di sgombero dovuta proprio alle modalità di stoccaggio, essendo i pacchi, così pesanti e alti, accatastati contro il muro l'uno sopra l'altro, rispetto ad un diverso stoccaggio mediante, ad esempio, idonee scaffalature in modo che la stabilità dell'uno non incidesse su quella dell'altro. Sul punto, si ricorda in sentenza che il CTU ha chiarito che, sulla base delle dichiarazioni agli atti e di quanto potuto verificare dall'esecuzione delle prove dinamiche di possibile caduta dei pacchi, per l'immagazzinamento iniziale non sarebbe stato seguito alcun criterio di sicurezza. Tuttavia, l'imbalcamento iniziale dei pacchi nel magazzino potrebbe essere avvenuto in modo empirico cercando di bilanciare i pacchi del secondo ordine, mantenendo il baricentro all'interno della pianta del pacco sottostante. Tale condizione - si legge nella sentenza impugnata - poteva dunque essere definita di equilibrio precario; dal momento in cui questo equilibrio veniva alterato (ad esempio con lo spostamento del pacco 5), si entrava in uno stato di non equilibrio del pacco fino alla caduta, come nel caso del pacco 2 bis. Quindi la pericolosità era ravvisabile non tanto nella fase di quiete dei pacchi (fase statica) bensì nella fase di movimentazione degli stessi, come del resto riconosciuto dallo stesso G.G. (che si ricorda aver dichiarato che" ...il bancale posto al secondo piano dietro a quello che è caduto risulta essere inclinato e posizionato in modo poco sicuro, posso dedurre che anche quello che è caduto potesse essere posizionato in moda instabile").

Il provvedimento impugnato si confronta anche con la tesi difensiva per cui, data la manovra estremamente imprudente del B.B. in ragione della forza eccessiva per estrarre il pacco 5, l'approntamento di una scaffalatura non avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, ritenendo logicamente tale affermazione non condivisibile, atteso che la scaffalatura avrebbe comunque impedito che ogni pacco gravasse sull'altro e che la precarietà dell'uno (per le più disparate ragioni, tra cui un'eventuale manovra di estrazione impropria) si riverberasse sull'altro.

In sentenza si ricorda anche che per la Difesa il A.A. avrebbe compiutamente organizzato i lavori di sgombero, individuando una squadra specifica ed omogena, dotata delle necessarie competenze e abilità. Sul punto, tuttavia, viene osservato che, a differenza del F.F., gli altri due operai non avevano ricevuto il necessario addestramento in merito all'uso del muletto. Come infatti accertato dal CTU, il B.B. aveva sostenuto un corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo dato 31.5.2017 (5 giorni prima dell'infortunio), ma non risultava agli atti la documentazione relativa all'addestramento, sicché non avrebbe potute condurre tali mezzi, cosi come l'altro operaio GINDOR. Inoltre, osservava il CTU, la scarsa esperienza nell'uso del muletto emergeva anche dalle condizioni in cui vennero ritrovate le forche del muletto c), con il bancale del pacco 5 incastrato nelle forche del muletto e parzialmente rotto.

Da ultimo, la sentenza impugnata dà argomentatamente conto che non può affermarsi che l'evento sia dipeso dalla condotta imprudente del lavoratore tale da interrompere il nesso di causalità. Ciò perché il F.F. era intento alle operazioni di sgombero del magazzino su disposizioni impartite direttamente dal A.A. che, all'uopo, aveva anche formato la squadra di lavoro e fornito i muletti. E che non è dimostrata l'ipotesi difensiva che l'infortunato fosse alla guida del muletto b9 e avesse effettuato lui, mulettista esperto, la manovra pericolosa di aver lasciato appoggiato il pacco 2 bis sul sottostante pacco 2 in equilibrio precario perché nel frattempo il pacco 5 era stato sfilato.

Coerente e logica appare, pertanto, la conclusione in punto di ritenuta penale responsabilità del A.A. quale datore di lavoro per non aver valutato il rischio e garantito la sicurezza dei lavoratori mediante attrezzature idonee a sostenere tali pesi e volumi.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, infine, anche per tale secondo infortunio, i giudici di merito non si sono sottratti all'obbligo di formulare un giudizio controfattuale chiarendo come l'organizzazione di una squadra competente e adeguatamente formata all'uso del muletto nonché l'approntamento di una idonea scaffalatura avrebbe certamente impedito l'evento.

3.3. Fondate, invece, sono le doglianze afferenti al trattamento sanzionatorio riservato al A.A. in quanto la Corte distrettuale, all'esito dell'impugnazione del solo imputato, prosciogliendo lo stesso dal reato-satellite di cui al capo 3), non ha dato conto delle circostanze attenuanti generiche già riconosciute in primo grado quanto al reato sub 1) e non ha risposto al motivo tendente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 2) dell'imputazione.

4. Infondati sono anche i motivi proposto nell'interesse di PROFILGLASS Spa, in quanto non sono ravvisabili le carenze motivazionali denunciate nel ricorso.

La linea difensiva dell'ente è stata orientata ad affermare che la decisione in punto di responsabilità della PROFILGLASS Spa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sarebbe erronea in primo luogo perché, non essendovi state omissioni imputabili a condotte colpose del A.A., non vi sarebbe stato nemmeno alcun vantaggio rilevante in termini di risparmio di spesa. Si è sottolineato, in merito all'infortunio D.D., che il A.A. ha sostenuto ingenti costi per far fronte al generale problema della sicurezza dei mezzi, dei macchinari e degli ambienti di lavoro (come da CTP N.N.), come dimostrano anche le somme impegnate per il noleggiò di PLE (come da fatture in atti) ed ha presidiato il rischio di caduta dall'alto mediante la predisposizione del documento di valutazione dei rischi con la previsione di un divieto assoluto di salire sui tetti, con la valutazione dei rischi interferenziali, con la formazione impartita al personale PROFILGLASS, con la fornitura di idonei DPI, con la previsione di una procedura aziendale concernente il noleggio , se necessario, di PLE con capacità d'azione maggiore rispetto a quelle già in possesso. Dunque, per le difesa dell'ente, l'infortunio non sarebbe riconducibile a cautele omesse, ma al fallimento dei presidi, anche organizzativi, che PROFILGLASS aveva comunque predisposto.

Quanto all'infortunio occorso al F.F. e in merito al profilo di colpa del datore di lavoro per non aver previsto lo stoccaggio dei pacchi in attrezzature idonee, la Difesa aveva proposto ai giudici del gravame del merito la tesi - sostanzialmente riproposta in questa sede dei legittimità - che la ditta produttrice non aveva previsto nessun obbligo in tal senso, talché la scelta di impilare i pacchi sovrapponendoli l'uno all'altro (come del resto faceva la casa produttrice) sarebbe ben lontana dal poter esprimere una politica aziendale favorevole al profitto ad ogni costo foriero di responsabilità per l'Ente.

Ebbene, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità, i giudici di appello hanno ritenuto tali doglianze non accoglibili.

La Corte dorica, richiamando le valutazioni del primo giudice ha, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia che viene richiamata in maniera conferente alle pagg. 40 - 42 della sentenza impugnata, evidenziato le gravi carenze organizzative della società consistite nella totale assenza di presidi di sicurezza in essere da parecchi anni.

Congrua appare quindi la valutazione in ordine al risparmio di spesa ottenuto dalla ricorrente, in quanto, come già si leggeva nella sentenza primo grado "nella gestione della società prima degli infortuni mortali di cui trattasi, A.A. non aveva riguardo ai profili di sicurezza dei lavoratori e sostanzialmente non si occupava degli stessi, non ponendo in essere tutte le attività necessarie a garantire che le prestazioni di lavoro si svolgessero senza arrecare danno all'incolumità fisica degli operai. Le coperture dei capannoni del reparto in cui è caduto il D.D. sono rimaste per anni prive di qualsivoglia apparato di sicurezza, pur necessario in relazione alla incolumità delle tante persone che vi lavoravano, e lo stoccaggio del materiale all'interno del magazzino in cui è deceduto il F.F. è avvenuto in modo approssimativo e senza dotare il magazzino stesso di apposite scaffalature. Emerge pertanto con chiarezza dai fatti di questo processo che A.A. ha sistematicamente omesso di rispettare la normativa antinfortunistica proprio in tal modo consentendo alla società di acquisire un vantaggio complessivo consistente nel mancato esborso degli importi via via necessari per svolgere le attività in sicurezza".

Più specificamente, la Corte territoriale, quanto all'infortunio D.D., con motivazione priva di aporie logiche, si confronta criticamente con la linea difensiva tesa ad affermare che, nel caso concreto, la presenza di presidi quali parapetti e/o cornicioni sarebbe stata del tutto ininfluente dato che l'operaio non si era limitato a camminare perimetralmente, ma aveva calpestato la copertura, tanto che la Asur aveva ritenuto di prescrivere solo degli anelli di ancoraggio alle travi in cemento sulle quali poggiavano le lastre di fibrocemento. E lo ha fatto dando logicamente pregnante rilievo alla totale e risalente assenza (e notorietà) della minima misura di prevenzione, pur essendo noto che era necessario recarsi periodicamente sulle coperture per gli interventi di manutenzione (o per ragioni anche non prevedibili) e che l'accesso alle coperture non era in alcun modo vigilato o controllato. Pertanto, il mero divieto di salire sulle coperture, peraltro frequentemente disatteso, non poteva ritenersi misura organizzativa idonea atteso che, di fatto, era necessario in determinati casi calpestarle (ad esempio, per raggiungere un pannello fotovoltaico).

Quanto all'infortunio F.F., la Corte dorica dà atto che l'Asur ha constatato il non corretto stoccaggio dei pacchi di lana di notevoli dimensioni e la totale mancanza di apprestamenti di sicurezza necessari e indispensabili per lo stoccaggio di materiale instabile (come, ad esempio, idonee scaffalature).

Sul punto viene motivatamente ritenuto non fondato il rilievo difensivo secondo cui la casa produttrice non aveva prescritto alcunché in merito alle modalità di stoccaggio ed anzi, era solita impilare i pacchi nel medesimo modo, cioè uno sopra l'altro. Come infatti emerge dalla CTU dell'Ina. L.L., lo stoccaggio effettuato dalla Rockwool, in amplissimo piazzale, all'aperto, in file ordinate e distanti l'una dall'altra, verosimilmente per il tempo strettamente necessario alla consegna del prodotto (il richiamo della sentenza è a pag. 189 della relazione), appare ben diverso da quello effettuato dalla PROFILGLASS, all'interno di un magazzino, con pacchi addossati ad un'unica parete in pile molto alte (come da foto 102, pag. 151).

Si sottolinea in sentenza anche come il CTU abbia, inoltre, evidenziato "una evidente lacuna organizzativa aziendale in materia di sicurezza e salute dai lavoratori, che trae probabilmente origine dalla mancata formalizzazione di una procedura esecutiva e di controllo nell'operatività quotidiana, organizzata dai vertici dell'azienda". Si ricorda, infatti, che fu direttamente il A.A. a organizzare la squadra limitandosi a prescrivere lo sgombero del magazzino e affidando il lavoro non ad una squadra caratterizzata da "composizione omogenea", come ritenuto dall'appellante, ma utilizzando, oltre che il F.F. (mulettista esperto), operai di altra azienda (cioè della GINDOR che aveva in appalto I lavori edili) privi del necessario addestramento per l'uso dei muletti (il richiamo è pag. 179 della CTU).

Sul punto in sentenza si richiamano le dichiarazioni rese da Y.Y. (assistente al responsabile della manutenzione, dipendente della PROFILGLASS sin dal 2016) che ebbe a riferire a s.i.t. il 6/6/2017: "... per quanto ne so li A.A. ha organizzato questo lavoro in modo autonomo, senza interfacciarsi con C.C.... le uniche informazioni che ho dato a (omissis) e agli lavoratori erano di dove dovessero posizionare il materiale ma non sulle modalità operative".

Inoltre, che si trattava di una "operazione di magazzino e movimentazione merci, non di una lavorazione edile", come precisato da H.H. (addetto alla sicurezza RSPP della Profilgass).

A dimostrazione dell'assenza di una qualche procedura esecutiva in merito, evidenzia la Corte territoriale che nessuno era al corrente di tali attività di sgombero, né di come venissero assegnati i muletti, né di come venissero impilati i pacchi e da quanto tempo fossero all'interno del magazzino come dichiarato, oltre che dal H.H., anche da P.P., capo cantiere edile, da Z.Z. operaio edile, Y.Y., A.A.A., direttore generale PROFILGLASS).

In entrambi i casi, pertanto, sono state ritenute logicamente evidenti gravi carenze organizzative.

In proposito, ad avviso del Collegio, risulta correttamente applicato il principio per cui non rileva che il risparmio di spesa, sicuramente giuridicamente apprezzabile, possa non essere stato ingente, atteso che la responsabilità dell'ente, non può essere esclusa in considerazione dell'esiguità del vantaggio perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.

Ciò nel solco del consolidato dictum della giurisprudenza di questa Corte che, al fine di adeguare la nozione di interesse e vantaggio ai reati di natura colposa come quello oggetto del presente procedimento, ha chiarito che in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, sussiste l'interesse dell'ente nel caso in cui l'omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza determini un risparmio di spesa, mentre si configura il requisito del vantaggio qualora la mancata osservanza della normativa cautelare consenta un aumento della produttività (Sez. 4, n. 24697 del 20/4/2016, Mazzotti ed altro, Rv. 268066; Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep.2016, Gastoldi, Rv. 268065).

In punto di trattamento sanzionatorio, corrette si presentano le determinazioni della Corte di appello che ha dato conto della inefficacia sostanziale del documento di valutazione dei rischi e della operatività nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Anche la doglianza relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) non merita accoglimento avendo i giudici del merito, come sopra esposto, ampiamente argomentato in merito al vantaggio dell'ente.

Come ricorda la sentenza impugnata, in merito alla sanzione pecuniaria, l'odierno ente ricorrente ne aveva chiesto la rideterminazione al minimo, facendo presente che la stessa dovrebbe essere ricompresa tra 250 e 500 quote perché, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna violazione dell'art. 55 comma 2 D.Lgs. 81/08 con riguardo alla mancata elaborazione del DVR. E che la PROFILGLASS aveva adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dopo l'infortunio. Infine, la riduzione ex art. 12 comma 2 D.Lgs. 231/2001 non doveva essere compresa da un terzo alla metà bensì dalla metà a due terzi.

Tale doglianza, tuttavia, è stata motivatamente confutata sul rilievo che nel caso di specie, essendosi verificati più reati nello svolgimento della medesima attività (due omicidi colposi), la norma di riferimento è appunto l'art. 21 (tenuto conto della sostanziale inefficacia del DVR) che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001), aumentata fino al triplo. Da ciò è conseguita l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura pari a 1000 quote.

Il rilievo difensivo secondo cui la riduzione ex art. 12 D.Lgs. 231/2001 doveva essere fatta ai sensi del comma 3 (tenuto conto che risultano sussistenti, come eccepito dall'appellante e riconosciuto già in sentenza, entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) della norma citata), è stata correttamente ritenuta non incidere, di fatto nel calcolo finale della sanzione. Pertanto, operata la riduzione della metà (500 quote), applicato l'aumento ex art. 21 sino a 1200 quote (come operato in primo grado), diminuita per il rito sino ad 800 quote, la sanzione finale è rimasta invariata.

5. I motivi proposti nell'interesse di B.B. sono manifestamente infondati, per cui il ricorso proposto nell'interesse dello stesso va dichiarato inammissibile.

Con gli stessi si operano contestazioni generiche alla sentenza impugnata a fronte del carattere di impugnazione a critica vincolata del ricorso per cassazione. Inoltre, la censura avanzata, oltre ad essere fortemente orientata verso un non consentito riesame nel merito, finisce per essere in larga misura meramente reiterativa delle stesse questioni agitate in appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di un'autonoma e articolata critica impugnatoria, in tal modo finendo per incorrere nel vizio di aspecificità.

Il ricorso, limitandosi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale, proponendo una diversa versione più favorevole all'imputato è alla luce di quanto sopra già considerato inammissibile.

Le doglianze omettono di misurarsi con la complessiva motivazione delle conformi sentenze di merito che si fondono in unico tessuto motivazionale e dalle quali risulta compiutamente ricostruita la dinamica del sinistro alla luce delle risultanze istruttorie e i profili di responsabilità dell'imputato in applicazione della normativa vigente.

Come si ricorda a pag. 45 della sentenza impugnata, la difesa del B.B. contesta, in primo luogo, la ricostruzione della dinamica del sinistro come operata in sentenza, con particolare riguardo al rilievo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto attribuire alle s.i.t. rese dall'unico teste oculare G.G.

Sarebbe poi una mera illazione ritenere che il G.G. e l'imputato abbiano potuto concordare una versione dì comodo, perché allora avrebbero potuto spostare completamente il mulatto c) rimasto invece all'ingresso del capannone posizionandolo dalla parte opposta, salvo poi sostenere che ivi sì trovano entrambi, così ascrivendo l'intera responsabilità dell'evento all'operaio deceduto.

La questione è già stata affrontata sopra in relazione al ricorso proposto nell'interesse del A.A. al par. 3, pag. 31 e ss. cui di rimanda.

In sentenza si ricorda come non possa dubitarsi del fatto che, prima ancora di chiamare i soccorsi, uno dei due operai GINDOR stesse parlando al telefono in rumeno, come chiaramente dichiarato da un altro operaio (Z.Z.) che, del tutto casualmente, si era recato con il collega O.O. in magazzino perché doveva prelevare del materiale.

All'arrivo del Z.Z. i soccorsi non erano stati ancora chiamati e sul posto erano presenti solo l'imputato e il G.G. O.O. (escusso a s.i.t. il 6.6.2017 prima del Z.Z.) ha precisato di essersi recato nel magazzino alle ore 13.30 con il Z.Z., talché a quell'ora l'infortunio era già avvenute e ha dichiarato di aver visto "un lavoratore di E.E. (E.E., responsabile della GINDOR), il più giovane, che stava chiamando il datore di lavoro e mi ha detto che (omissis) stava sotto un pacco di lana di roccia... abbiamo tutti insieme cominciato a liberarlo dai pacchi....quando siamo arrivati il giovane era al telefono con il capo suo e l'altro operaio anziano ..stava vicino a (omissis) che lo chiamava.... solo al nostro arrivo abbiamo cominciato a liberare Dodo da sotto il pacco perché non respirava più .... non so dire da quanto tempo stesse in quella posizione... abbiamo dato priorità alla liberazione di (omissis) e subito dopo io ho chiamato P.P.... alle 13.39".

Aderente a quanto riferito dai presenti, dunque, è la considerazione operata dalla Corte territoriale secondo cui certamente, quindi, prima dell'arrivo degli altri operai passarono almeno dei minuti, intervallo durante il quale i due operai erano soli; infine P.P. venne avvertito solo alle 13.39 e il 118 alle ore 13,42, laddove è pacifico che alle 13.30 l'infortunio si era già verificato).

La sentenza si confronta anche con la tesi difensiva oggi riproposta secondo cui le dichiarazioni del B.B. e del G.G. convergerebbero e le minime discrepanze dipenderebbero dal fatto che i due lavoratori rumeni sono stati interrogati dapprima senza interprete e poi con l'interprete. Ed evidenzia, invece, come il G.G. abbia sempre riferito la medesima versione, mente l'imputato due versioni abbastanza difformi che non appaiono frutto di mera difficoltà linguistica.

Anche in merito alla assenta errata ricostruzione della dinamica e della posizione dei muletti, essendo sostanzialmente analoghe le doglianze, ci si riporta a quanto già detto in precedenza in riferimento alla posizione del A.A.

Pertanto, con motivazione che si palesa priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, la Corte dorica ha ritenuto corretta la decisione dei giudice di prime cure in ordine alla responsabilità del B.B., essendo emerso che questi, non adeguatamente addestrato per lavorare con il muletto, ha effettuato una manovra molto pericolosa, estraendo a forza il pacco 5 nonostante fosse sormontato da un pacco che poggiava sullo stesso ma solo in parte, così facendo rovinare il pacco sovrastante (il 2 bis) nella zona dove si trovava il F.F. che stava lavorando a terra.

A tali conclusioni si oppongono in questa sede censure meramente ripropositiva e che non si presentano idonee a disarticolare il complessivo ragionamento sviluppato nelle sentenze di merito mirando, piuttosto, a contestare le unanimi conclusioni cui sono pervenuti i giudici, sollecitando una diversa valutazione del compendio probatorio, che è inammissibile in questa sede.

6. Al rigetto del ricorso della PROFILGLASS consegue, ex lege, la condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento.

Essendo il ricorso di B.B. inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.
 

Annulla la sentenza imputata nei confronti di A.A. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta il ricorso del A.A. nel resto.

Dichiara inammissibile il ricorso di B.B. e condanna il predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso della PROFILGLASS Spa e condanna la stessa ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2024.