CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
(AS 1264)
 

SENATO DELLA REPUBBLICA
10ª Commissione (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

 

Roma, 6 novembre 2024


1. Premessa
Il disegno di legge in esame interviene su molteplici aspetti riguardanti il mondo del lavoro, la sicurezza sociale, la previdenza e la formazione. Occorre sin da subito sottolineare il lungo iter che il provvedimento ha attraversato dal giorno in cui è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio 2023. Abbiamo apprezzato, infatti, l’utilizzo del disegno di legge come veicolo normativo per intervenire su tematiche delicate come quelle lavoristiche, al fine di rendere più partecipato il confronto con le rappresentanze e i corpi intermedi.
Ciò premesso, illustriamo di seguito alcune nostre riflessioni sul provvedimento.
 

2. Considerazioni generali sul provvedimento
2.1 Disposizioni in materia di lavoro

In tema di fruizione di ammortizzatori sociali e relativa compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, l’art. 6, introducendo un principio omogeneo secondo cui il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato o di natura autonoma durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate, corregge una distonia che si era venuta a creare a seguito della riforma del 2021 operata abrogando, dunque, la precedente distinzione di trattamento sulla base della durata del rapporto di lavoro.
Il venir meno di tale condizione rappresenta, pertanto, un importante intervento che uniforma i trattamenti e semplifica le procedure.
Sorgono lievi perplessità, invece, rispetto alla norma prevista all’art. 8 che interviene sui fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente alla data del 1° maggio 2023 stabilendo una disciplina apposita sul trasferimento di una quota parte di risorse accumulate dalle imprese presso il Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS). L’obiettivo dell’intervento è quello di facilitare i neocostituiti fondi di solidarietà bilaterali facendo affidamento sulle risorse accumulate presso il FIS senza dover così attendere il tempo necessario per la fase di accumulo delle risorse.
Da parte nostra, riterremmo più utili iniziative che, da un lato, non pregiudichino l’erogazione delle prestazioni assicurate dal FIS e, dall’altro, non permettano una proliferazione indiscriminata di fondi di solidarietà bilaterali costituiti da soggetti poco o per nulla rappresentativi. Crediamo sia fondamentale mantenere un assetto degli ammortizzatori sociali basato su fondi di solidarietà bilaterali con un elevato numero di soggetti aderenti per fare massa critica e permettere ai fondi di assorbire endogenamente eventuali shock di settore. Piuttosto, occorrerebbe rendere più agibile il ricorso al FIS con causali maggiormente applicabili e con aliquote più basse delle attuali in quanto per queste due ragioni si è creata una giacenza che ammonta, al 31 dicembre 2023, a circa € 5 mld.
In tema di somministrazione, la disposizione contenuta all’art. 10 che esclude dal computo dei limiti quantitativi le assunzioni dei lavoratori somministrati a tempo determinato qualora assunti dall’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, trova la nostra condivisione 1
in quanto questo tipo di intervento, oltre ad ampliare le opportunità occupazionali per i lavoratori a termine, consente maggiore flessibilità alle imprese che ricorrano a forme contrattuali diverse.
Non di minore rilevanza l’art. 11, come norma di interpretazione autentica dell’art. 21, co. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, in materia di attività stagionali e relativa delega alla contrattazione collettiva, che consideriamo estremamente positiva poiché rafforza quanto storicamente contenuto sul tema nei CCNL sottoscritti dai soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, in particolare, del Terziario e del Turismo.
La disposizione, infatti, stabilisce che debbano rientrare nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1525/1963, anche quelle organizzate per far fronte a intensificazioni lavorative in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai suddetti CCNL. Occorre anche precisare come la suddetta disposizione sia dotata di natura retroattiva dando valore, dunque, alle negoziazioni intervenute sul tema anche prima della sua entrata in vigore.
Apprezziamo, altresì, la disposizione di cui all’art. 13 che definisce matematicamente la durata del periodo di prova per i contratti a termine, atteso che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto c.d. Trasparenza (D.L. n. 104/2022), sono emersi significativi margini di incertezza interpretativa riguardo alla modalità di adattamento dei periodi di prova previsti dalla contrattazione collettiva e su come riproporzionarli in ragione della durata.
Da rivedere però la congruità di un periodo minimo di 2 giorni rispetto alla funzione dell’istituto, magari salvaguardando ogni diversa disposizione prevista dalla contrattazione collettiva, anziché solo quella più favorevole. Pertanto, sarebbe opportuno rinviare la materia ai contratti collettivi sottoscritti ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 e, in assenza di una specifica previsione, si propone un periodo minimo di almeno 15 giorni per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e di almeno 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e fino a 24 mesi.
In tema di lavoro agile (cd. smart working), l’intervento che all’art. 14 fissa un termine per le comunicazioni obbligatorie per l’attivazione di tale modalità riteniamo sia utile poiché nella prassi tale termine veniva già disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite apposite FAQ. Pertanto, bene averlo fissato una volta per tutte nella fonte normativa.
Ottima la disposizione all’art. 19 sulle cd. “dimissioni per fatti concludenti”, istanza avanzata periodicamente dalla nostra Confederazione. Stabilire che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, consente maggiore certezza nei rapporti di lavoro, evitando al contempo richieste di Naspi non giustificabili e gravanti sulla collettività.
Analogamente, valutiamo in modo favorevole la norma contenuta nell’art. 20 che prevede la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, atteso che il nostro CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi già consente tale possibilità, con il consenso di tutte le parti coinvolte nella controversia stessa, rendendosi strutturale quanto sperimentato durante la pandemia.


2.2 Disposizioni in materia di formazione
Riteniamo positivo quanto previsto dall’art. 9 che consente che le risorse del Fondo bilaterale dei lavoratori somministrati siano utilizzate senza applicazione di vincoli di riparto per la formazione dei candidati a una missione e dei lavoratori, assunti a tempo determinato o indeterminato, nonché delle professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e l'attuazione del PNRR.
Si esprimono perplessità rispetto alla previsione di cui all’art. 15 di estendere a tutte le tipologie di apprendistato, a decorrere dal 2024, le risorse del fondo sociale per occupazione e formazione destinate annualmente al finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio del solo apprendistato professionalizzante, mantenendo però invariato l’ammontare dei fondi stanziati.
Considerando che fra le diverse tipologie di apprendistato quello professionalizzante è di gran lunga il più diffuso - come dimostrano i dati annualmente diffusi dall’INAPP - e rappresenta il principale canale di ingresso nel mondo del lavoro, la previsione non appare giustificata, anche perché le risorse stanziate per la formazione per l’apprendistato professionalizzante si sono progressivamente ridotte negli anni in favore del finanziamento dell’apprendistato duale.
Bene invece la disposizione di cui all’art. 18, introdotta alla Camera dei Deputati, che rende possibile, una volta conseguito il titolo di studio, la trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) non solo, come finora previsto, in apprendistato professionalizzante, ma anche in apprendistato di alta formazione e ricerca, previo aggiornamento del piano formativo individuale.
Questa previsione semplifica il processo, permettendo la prosecuzione del rapporto fra azienda e studenti assunti con contratto di apprendistato in modalità duale, dando la possibilità a questi ultimi di proseguire gli studi, mantenendo comunque il lavoro.
Valutiamo positivamente le integrazioni alla normativa vigente in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di cui all’art. 32, che riguardano l’istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito dell'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento adottate dalle istituzioni scolastiche nonché dell'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di monitoraggio e valutazione. Mettere in evidenza le buone pratiche e garantire un costante monitoraggio dei percorsi può contribuire a valorizzare gli aspetti positivi di questi percorsi, la cui efficacia è stata da noi sempre sostenuta.


2.3 Disposizioni in materia di previdenza e welfare
Valutiamo con favore le disposizioni di cui all’art. 23 riguardanti la possibilità, accordabile da INPS e INAIL, anche in base ad attuazioni da definirsi con successiva decretazione, di pagamento rateale in caso di debiti contributivi fino al numero massimo di sessanta rate mensili (rispetto alle precedenti 24) auspicando che l’applicazione sia massimamente estesa.
 

2.4 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
2.4.1 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Articolo 1

L’articolo 1 del disegno di legge in esame apporta numerose modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con l’obiettivo prioritario di armonizzare la disciplina legislativa vigente rendendola più coordinata e facilmente applicabile. Si prosegue, inoltre, sulla linea degli interventi effettuati negli ultimi mesi nel settore della salute e sicurezza sul lavoro al fine di rafforzare ulteriormente l'efficacia del quadro normativo esistente.
Con riferimento alla lettera a) del comma 1, si condivide la revisione della composizione della Commissione per gli interpelli ed, in specie, l’introduzione di nuove figure con competenze giuridiche.
Tale impostazione è valutata positivamente, poiché una Commissione arricchita di competenze tecnico-giuridiche potrebbe rispondere in modo più efficace alle esigenze di chi propone gli interpelli, offrendo chiarimenti interpretativi e, se possibile, prevenendo il ricorso ai contenziosi. Si ritiene tuttavia opportuno attribuire alle risposte della Commissione un'efficacia paragonabile a quella delle risposte fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previsto dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 124/2004. Questa equiparazione, in luogo del semplice “criterio interpretativo e direttivo”, garantirebbe maggiore certezza del diritto e uniformità interpretativa su tutto il territorio nazionale.
Con riferimento alla lettera c) del comma 1, si accoglie positivamente la modifica all’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che affida al Ministero della Salute il compito di verificare periodicamente il mantenimento dei requisiti specifici inerenti l’educazione continua in medicina per i medici competenti in materia di salute e sicurezza. Si prefigura, pertanto, un’azione migliorativa in termini di sorveglianza sanitaria, tanto sotto il profilo dell’investimento nella qualità delle competenze quanto a titolo di beneficio per aziende e lavoratori nell’ambito della sicurezza.
In relazione poi alla lettera d) del comma 1, che introduce numerose modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sorveglianza sanitaria, il punto 1.3) specifica che la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, debba essere effettuata, qualora ritenuta necessaria, dal medico competente.
A tal proposito, si concorda con l'orientamento per cui spetti al medico decidere in piena autonomia se effettuare o meno la visita medica per l'idoneità al lavoro, procedendo, nel caso non ne ravvisi la necessità, ad esprimere comunque un giudizio di idoneità alla mansione dando pertanto un nulla osta alla ripresa del le mansioni lavorative.
 

2.4.2 Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Articolo 2
Riteniamo positivo l’avvio del processo di semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Decentrare, infatti, i ricorsi permette di alleggerire il carico di lavoro della sede centrale, permettendo una gestione più fluida sia a livello centrale che regionale, evitando perciò i lunghi tempi di attesa e sovraccarichi che possono rallentare tutto il sistema. Questa decentralizzazione rappresenta quindi un passo verso un approccio più vicino alle esigenze pratiche delle imprese e un sistema più agile e accessibile per tutti i datori di lavoro.
 

2.5 Disposizioni in materia di lavoro autonomo
L’art. 7 del disegno di legge modifica la previsione introdotta con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 estendendo la possibilità della sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista anche ai casi di ricovero ospedaliero d’urgenza, infortunio o malattia grave, intervento chirurgico del proprio figlio minorenne, e al caso di parto della libera professionista sospendendo la decorrenza dei termini dall’ottavo mese di gestazione al trentesimo giorno successivo al parto. Pur condividendo la norma già vigente in materia e le modifiche introdotte, riteniamo necessario che la sospensione della decorrenza dei termini che ora vale solo per il libero professionista iscritto agli albi professionali sia estesa anche ai professionisti non iscritti ad ordini o collegi, in quanto essa rappresenta, soprattutto, una forma di garanzia per il cliente nei confronti della Pubblica Amministrazione.
L’art. 17, novellato nel corso dell’iter parlamentare, introduce deroghe alla disciplina fiscale applicabile ai c.d. contratti misti in cui vi è la coesistenza di un contratto di lavoro autonomo e di un contratto di lavoro subordinato. Pur non normando una nuova tipologia contrattuale esprimiamo qualche perplessità sul distinto trattamento riservato ai professionisti non iscritti ad albi od ordini professionali poiché la causa ostativa di accesso al regime forfettario non si applica nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo nei casi e nelle condizioni previste dagli accordi di prossimità ex art. 8 del decreto legge 13 agosto 2011, 5
n. 138. Segnaliamo inoltre l’assenza di ogni riferimento normativo alla legge n. 4 del 2013 per quanto riguarda le professioni non organizzate in ordini o collegi e auspichiamo che nel corso dell’iter parlamentare venga introdotto. Da valutare inoltre possibili effetti ai fini contributivi e previdenziali per coloro che si trovano in questa posizione ibrida, oltreché la coerenza con il nostro consolidato sistema di welfare contrattuale.


fonte: senato.it