CAMERA DEI DEPUTATI
XIX LEGISLATURA
N. 1855
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei Deputati
ZANELLA, ZARATTI
Estensione dell'applicazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del medesimo personale
Presentata il 9 maggio 2024
Onorevoli Colleghe e Colleghi! – Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è la struttura dello Stato preposta ad assicurare, in tutto il territorio nazionale (ad eccezione del territorio del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta dove sono presenti servizi equivalenti gestiti a livello provinciale o regionale), il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione e di estinzione degli incendi, compresi quelli dei boschi. Inoltre, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile.
Si tratta di una struttura ad ordinamento civile incardinata nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che ha la responsabilità dello svolgimento delle funzioni e delle attività del Corpo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
L'attività di prevenzione degli incendi costituisce una delle principali funzioni svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definita dall'articolo 13, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 139 del 2006 quale «funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di interventi finalizzati ad evitare l'insorgenza di un incendio o a limitarne le conseguenze».
Tale funzione si esplica in ogni situazione caratterizzata dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. In questo ambito rilevano innanzitutto i compiti di tipo operativo, che intervengono direttamente sullo svolgimento delle attività economiche e industriali a rischio di incendio.
Gli altri compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione attengono all'elaborazione di norme e alle attività di studio. Inoltre, il Corpo svolge, con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, l'attività di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione degli incendi nonché il servizio di soccorso pubblico, che si sostanzia in interventi tecnici necessari al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, garantendo il soccorso non solo in occasione di incendi, ma anche in altre situazioni di emergenza quali crolli, frane, piene, alluvioni o altre calamità. Per gli interventi effettuati dal Corpo, caratterizzati dall'immediatezza della prestazione, sono richieste professionalità tecniche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006.
Nel caso di calamità naturali, il Corpo esercita funzioni di soccorso quale componente fondamentale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 139 del 2006. In tali occasioni, il Corpo assicura gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti e quelli di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.
Il Corpo, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolge anche funzioni in materia di difesa civile, ossia nell'attività di salvaguardia svolta da parte dello Stato nei confronti della popolazione civile e delle infrastrutture nazionali in caso di minaccia alla sicurezza nazionale. In tale ambito il Corpo dei vigili del fuoco svolge diversi compiti, tra cui quelli di garantire il soccorso specializzato con appositi nuclei, in caso di pericolo nucleare, batteriologico, chimico e radioattivo, di concorrere alla preparazione di unità antincendio per le Forze armate, di addestrare specifiche unità preposte alla protezione della popolazione civile in caso di eventi bellici.
Inoltre, il Corpo coordina e sviluppa l'attività di prevenzione degli incendi nei suoi aspetti interdisciplinari attraverso la promozione e lo svolgimento di studi, ricerche, sperimentazioni, anche in collaborazione con altre amministrazioni, istituti e aziende, la formazione nei luoghi di lavoro nelle materie della prevenzione degli incendi e del soccorso pubblico, anche diffondendo la cultura della sicurezza antincendio, attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica. L'attuazione dei compiti sopra descritti è demandata alla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. In questo contesto appare opportuno consentire al Corpo di migliorare, negli ambiti di propria competenza, le attività volte a garantire la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, in un quadro di misure che rafforzino la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il personale operativo del Corpo permane in servizio fino a 62 anni prima della quiescenza, senza un registro delle malattie professionali, non essendo riconosciuto come categoria altamente usurante, senza assicurazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e senza tutela legale; tutto ciò nonostante il personale continui a svolgere giornalmente ed egregiamente il lavoro, anche in situazioni di grave pericolo. In più non esiste un adeguato sistema di monitoraggio, nonostante l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro abbia da tempo segnalato che la loro professione li espone al rischio di cancro e di altre patologie correlate. Da tempo si segnala la necessità di nuovi e approfonditi studi, oltre che di sistemi di decontaminazione obbligatoria da applicare dopo ogni intervento ai loro dispositivi di protezione individuali, che, altrimenti, potrebbero contaminare colleghi e chiunque venga a contatto con essi.
Eppure il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è un'eccellenza del Paese, tant'è che il 20 aprile 2022 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l'INAIL e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile finalizzato allo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ciò nonostante il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attribuisce all'INAIL il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze.
L'INAIL gestisce l'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico sul lavoro privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema di prevenzione nazionale, in particolare con le amministrazioni pubbliche coinvolte nei processi orientati alla sicurezza del lavoro, e resta poco comprensibile perché l'INAIL non gestisca, anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'assicurazione per la tutela dal rischio infortunistico sul lavoro. La presente proposta di legge mira dunque a colmare questo vuoto normativo.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», si applicano il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di tale personale è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale sulla base della verifica delle denunce ricevute. Al citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno».
3. Al personale del Corpo nazionale continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
4. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere e dei familiari superstiti degli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare deceduti per causa di servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.
5. Il Corpo nazionale trasmette all'INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla suddetta data di entrata in vigore, ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio della lesione o dell'infermità.
6. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla suddetta data di entrata in vigore.
Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
b) all'articolo 13:
1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis»;
2) prima del comma 3 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.
2-ter. Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:
a) stabilire le linee guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;
b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tenuto conto anche delle particolari esigenze di riservatezza.
2-quater. Ai fini di cui al comma 2-ter, lettera b), il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, ove richiesto».
2. All'articolo 206-bis, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».
3. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato lesioni o».
fonte: Senato della Repubblica
