CAMERA DEI DEPUTATI

XIX LEGISLATURA

N. 1962

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAPARVI, MOLINARI, GIACCONE, GIAGONI, MATONE, NISINI, PRETTO

Disciplina per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nell'esecuzione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici

Presentata l'11 luglio 2024


Onorevoli Colleghi! – Il rischio di cadute dall'alto nell'esecuzione di interventi edilizi rappresenta una problematica che comporta ancora oggi la maggior parte degli infortuni, sia nei luoghi di lavoro che nella vita quotidiana.
La legislazione vigente, sin dal 1956, prevede una analisi del rischio e individua le misure di prevenzione e protezione da attuare, prevalentemente, ogni qualvolta si eseguono attività che prevedono l'utilizzo dei ponteggi e l'accesso con funi.
Esistono però una serie di attività che non sono dettagliatamente regolate all'interno del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per le quali tuttavia si registrano la maggior parte di infortuni; a titolo esemplificativo, le attività di manutenzione ordinaria non rientrano obbligatoriamente nel fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
Per questo motivo, molte regioni hanno colmato tale lacuna attraverso norme regionali che introducono l'obbligo di predisporre l'elaborato tecnico della copertura.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di definire una disciplina che si applichi in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale e che al contempo rappresenti la sintesi tecnica degli obblighi imposti sia dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, sia dalle norme tecniche UNI che codificano lo stato dell'arte di un prodotto.
La presente proposta di legge introduce l'obbligo di predisposizione di sistemi anticaduta, in relazione alla tipologia di intervento edilizio riguardante la costruzione servita.
Per mezzo del glossario, proposto sulla base delle norme UNI di riferimento (UNI 11560, UNI 11578, UNI EN 795) e considerando quale normativa di riferimento il decreto legislativo n. 81 del 2008, si definiscono le responsabilità dei soggetti richiamati.
Con la presente proposta di legge si vuole richiamare l'attenzione del Parlamento e dei cittadini su una questione molto importante, che riguarda la sicurezza sul lavoro di molti addetti del settore delle costruzioni e degli impianti, inerente al rischio di caduta dall'alto. Infatti sono frequenti i casi di infortunio che avvengono nell'ambito di cantieri edili e no, per i quali il montaggio del ponteggio ha una incidenza economica al pari, se non superiore, al costo dell'intervento stesso.
Per tutte le casistiche, che sfuggono il più delle volte all'apertura di un tradizionale cantiere edile, i mezzi di prevenzione e i dispositivi di protezione sono di fortuna o addirittura inesistenti.
Proprio per tale motivo, in aggiunta ad una forte sensibilizzazione dei committenti dei lavori mediante campagne pubblicitarie, risulta opportuno introdurre l'obbligo di una attenta valutazione del rischio di caduta dall'alto e della conseguente individuazione dei sistemi preventivi e protettivi che devono essere adottati, da attuare attraverso la redazione di un documento tecnico esaustivo.
L'elaborato tecnico dei sistemi anticaduta è dunque il mezzo attraverso il quale si concretizza tale necessità.
La proposta di legge contempla anche disposizioni transitorie in riferimento agli impianti anticaduta preesistenti, nonché una procedura semplificata attivabile nel caso in cui l'attività dovesse riguardare solo l'installazione di pompe di calore al di sotto dei 12 kW, di impianti solari o fotovoltaici a servizio degli edifici oppure di antenne e radio-trasmittenti collocati su torri e tralicci o a terra.
In sintesi, la proposta di legge persegue i seguenti obiettivi:
1) dotare le coperture dei fabbricati, le facciate continue con vetrate e altri luoghi di lavoro in quota di dispositivi e apprestamenti permanenti che rendano facilmente applicabili procedure e modalità di accesso e transito sulle stesse per tutti gli interventi futuri di ispezione e manutenzione;
2) fornire indicazioni tecniche progettuali ed esecutive uniformi per la dotazione di dispositivi e per la predisposizione di tutti i documenti relativi, con lo scopo di ottenere una uniformità in tutto il territorio nazionale;
3) sensibilizzare il committente dei lavori o il responsabile (o gestore) del fabbricato o della sua copertura relativamente al rischio di caduta dall'alto e alle relative responsabilità, determinando, in una prima fase, la scelta preferenziale di imprese e lavoratori in grado di garantire le idonee procedure di lavoro e ottenendo, nella fase successiva, l'innalzamento del livello formativo e di conoscenza anche delle altre imprese e lavoratori;
4) formare i lavoratori e le figure tecniche responsabili circa le corrette procedure e modalità di accesso e transito in quota con l'uso dei dispositivi e degli apprestamenti di cantiere permanenti in dotazione ai fabbricati.
 

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per la definizione di misure di prevenzione e di protezione al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota su coperture o facciate vetrate continue che richiedono manutenzione.
2. La presente legge stabilisce le procedure per l'attuazione di idonee misure di prevenzione e di protezione da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi sulle coperture e sulle facciate continue degli edifici, atte a consentire, nei successivi interventi di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
3. La presente legge si applica alla progettazione e alla realizzazione dei seguenti interventi su edifici pubblici e privati relativi alle coperture o alle facciate vetrate continue che espongono ad un rischio di caduta dall'alto e che richiedono una manutenzione:
a) interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) interventi individuati dall'articolo 6, comma 1, lettere a-bis) ed e-quater), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001;
c) interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o totale difformità, previsti dall'articolo 36 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 380 del 2001.
4. La presente legge non si applica agli interventi sulle coperture degli edifici dotate di sistemi di protezione collettiva permanenti per la protezione dei bordi e delle eventuali superfici non accessibili.
 

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «accesso alla copertura»: punto, raggiungibile mediante un percorso, in grado di consentire il trasferimento in sicurezza di un operatore e di eventuali materiali e utensili da lavoro sull'area di lavoro in quota;
b) «ancorante»: elemento che consente la connessione tra il dispositivo di ancoraggio e la struttura di supporto;
c) «sistema di arresto della caduta»: dispositivo di protezione individuale volto a impedire l'impatto a terra, su una struttura o qualsiasi altro ostacolo del lavoratore durante la caduta dall'alto;
d) «committente»: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di un'opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
e) «copertura»: delimitazione superiore dell'edificio finalizzata alla protezione dello stesso dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto di copertura. La copertura assume differenti denominazioni in relazione sia al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale, sia alla configurazione strutturale;
f) «copertura pedonabile»: copertura che può sostenere il peso sia delle persone che degli eventuali materiali depositati, che soddisfi almeno i valori indicati nella tabella 3.1.II categoria H, del capitolo 3 dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018;
g) «dispositivo di ancoraggio lineare»: dispositivo in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su una linea flessibile o rigida ed è scorrevole sulla stessa;
h) «dispositivo di ancoraggio puntuale»: dispositivo in cui il collegamento con il sistema di protezione individuale dalle cadute è realizzato su un punto non scorrevole;
i) «dispositivo di protezione individuale (DPI)»: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;
l) «dispositivo o sistema di protezione collettiva (DPC)»: prodotto che ha la funzione di salvaguardare le persone dai rischi connessi al pericolo di caduta dall'alto;
m) «elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA)»: documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, certificazioni di conformità e quanto altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall'alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare sulla copertura, nonché per i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano operare sulle facciate vetrate continue;
n) «installatore»: impresa o lavoratore autonomo qualificato che effettua il montaggio, la messa in servizio o l'eventuale smontaggio del sistema di ancoraggio, in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali previsti dall'allegato XVII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
o) «ispettore»: tecnico abilitato che effettua le verifiche e i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali in tempi programmati o a seguito di eventi eccezionali o per mancata ispezione periodica;
p) «lavoro in quota»: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile;
q) «manutentore»: l'impresa o il lavoratore autonomo qualificati che effettua le operazioni necessarie affinché il sistema di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali;
r) «percorso di accesso alla copertura»: tragitto che l'operatore deve percorrere, in condizioni di sicurezza, internamente o esternamente all'edificio per raggiungere il punto di accesso alla copertura o ad altro luogo di lavoro che espone il lavoratore al rischio di caduta dall'alto;
s) «posizionamento sul lavoro»: procedura che permette al lavoratore, che utilizza un sistema di ancoraggio e un sistema di protezione individuale dalle cadute, di lavorare in tensione in maniera tale che sia prevenuta la caduta dall'alto;
t) «progettista»: professionista incaricato della progettazione dell'opera;
u) «progettista del sistema anticaduta»: professionista abilitato allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, incaricato di redigere il progetto della configurazione dei dispositivi di protezione collettivi o individuali quale misura preventiva e protettiva in dotazione dell'opera, per gli interventi successivi previsti o programmati;
v) «progettista strutturale del sistema di ancoraggio»: tecnico abilitato designato dal committente per la verifica della idoneità della struttura di supporto alle forze di carico trasmesse dal sistema di ancoraggio, come da valori di progetto, e per la verifica degli ancoranti alla struttura di supporto stessa;
z) «responsabile dei lavori»: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ai fini dell'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
aa) «sistema di ancoraggio»: sistema che incorpora il dispositivo di ancoraggio o il gancio di sicurezza, il sistema di fissaggio o ancorante e la struttura portante o di supporto, a cui è possibile collegare il sistema di protezione anticaduta personale;
bb) «sistema di trattenuta»: sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il pericolo di caduta dall'alto;
cc) «struttura portante o di supporto»: componente o elemento di carattere strutturale sul quale applicare il dispositivo di ancoraggio mediante ancoranti;
dd) «tirante d'aria»: spazio libero, a partire dal punto di caduta del lavoratore, necessario a compensare sia la caduta libera che tutti gli allungamenti o le deformazioni del sistema di ancoraggio e del sistema di arresto della caduta, senza che il lavoratore urti contro ostacoli durante la caduta, e che deve comprendere un margine di sicurezza di un metro;
ee) «transito ed esecuzione di lavori in quota sulla copertura»: la possibilità di spostamento e di lavoro in sicurezza sulla copertura oggetto dell'intervento, atta a garantire la raggiungibilità di tutte le sue componenti a fini manutentivi.
 

Art. 3.
(Contenuti dell'ETSA)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è predisposto l'ETSA, che contiene:
a) una relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sono evidenziate, in modo specifico, la conformità delle misure preventive e protettive nonché le motivazioni che hanno portato alla scelta dei sistemi di protezione fissi in dotazione al fabbricato, ritenuti più idonei al lavoro da svolgere; qualora non sia possibile installare dispositivi di ancoraggio di tipo fisso o permanente, nella relazione sono indicate le eventuali aree interdette e sono specificate le motivazioni in base alle quali tali dispositivi risultano non installabili, nonché le misure di protezione contro le cadute dall'alto non permanenti previste in sostituzione; sono altresì indicate le procedure operative per l'accesso, il transito e il lavoro in quota, la tipologia dei DPI da utilizzare nonché le caratteristiche fisiche e dei materiali costituenti le coperture;
b) gli elaborati grafici, redatti in scala adeguata, con simbologia conforme ai contenuti di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, i quali devono indicare:
1) le caratteristiche e l'ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture;
2) la distribuzione degli eventuali impianti elettrici e tecnologici presenti sulle coperture;
3) il percorso di accesso, il punto di accesso e le loro dimensioni;
4) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio per l'accesso, permanenti o non permanenti;
5) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio con la specificazione per ciascuno di essi del tipo di appartenenza e il numero massimo di utilizzatori in contemporanea;
6) la presenza di eventuali DPC, con la specificazione per ciascuno di essi della tipologia e la norma di riferimento;
7) il tirante d'aria su tutti i bordi esposti in caso di progettazione in arresto caduta;
8) le aree della copertura non calpestabili, con le relative modalità di segnalazione e protezione di tali aree;
9) le procedure necessarie per l'accesso e il transito sulle coperture;
10) la tipologia del DPI anticaduta e il massimo allungamento in caso di caduta;
11) la legenda dei simboli utilizzati;
c) una relazione di calcolo, redatta dal progettista strutturale del sistema di ancoraggio, contenente la verifica di resistenza del sistema di fissaggio strutturale alle azioni trasmesse dai dispositivi anticaduta in coerenza con le normative tecniche vigenti;
d) una dichiarazione di pedonabilità, resa da un professionista abilitato, in merito alla resistenza degli elementi strutturali costituenti i percorsi di accesso e la copertura, alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni e ai carichi di esercizio in accordo con la normativa tecnica per le costruzioni;
e) una dichiarazione di conformità del direttore dei lavori delle opere eseguite sulle coperture;
f) una dichiarazione di corretta posa in opera dell'installatore riguardante i dispositivi installati sulla copertura, contenente:
1) marca, modello e quantità di ciascun dispositivo installato;
2) il rispetto delle istruzioni di posa fornite dal fabbricante dei sistemi e dispositivi installati;
3) il rispetto delle indicazioni di posa dei dispositivi contenuti nell'ETSA di cui alle lettere a) e c) del presente comma;
4) il rispetto delle norme di buona tecnica;
g) la certificazione del produttore relativa ai dispositivi contro le cadute dall'alto installati sulla copertura in accordo con le norme tecniche vigenti e applicabili al caso specifico;
h) un registro degli accessi alla copertura, che deve essere controfirmato da parte di chi accede alla copertura per qualsiasi attività, dichiarando la presa visione della documentazione completa dell'ETSA e il completamento della formazione di cui all'articolo 7;
i) il programma di manutenzione e il registro dei controlli dei dispositivi installati;
l) i manuali d'uso dei DPI contro le cadute dall'alto installati;
m) una documentazione fotografica dei dispositivi posti in opera.
 

Art. 4.
(Adempimenti relativi all'ETSA)

1. L'ETSA:
a) costituisce parte integrante del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di obbligo di predisposizione del fascicolo stesso, altrimenti costituisce documento autonomo;
b) è redatto in fase di progettazione dal coordinatore della sicurezza o, nei casi in cui tale figura non sia prevista, da un professionista abilitato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);
c) in caso di lavori privati, per i documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), è depositato presso lo sportello unico dell'amministrazione competente all'atto della richiesta del titolo abilitativo;
d) in caso di lavori pubblici, per i contenuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), costituisce parte integrante del Progetto di fattibilità tecnico-economica;
e) può essere aggiornato nei documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e comunque deve essere completato con i documenti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l) e m), dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ovvero, nei casi nei quali tale figura non sia prevista, dal direttore dei lavori;
f) in caso di lavori privati, per i documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è depositato presso lo sportello unico dell'amministrazione competente contestualmente alla comunicazione di fine lavori;
g) in caso di lavori pubblici, per i documenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), è consegnato al responsabile unico del procedimento alla fine dei lavori;
h) è consegnato completo al committente o al responsabile dei lavori o ad altro soggetto avente titolo, che lo mette a disposizione dell'impresa esecutrice o al lavoratore autonomo in caso di lavori futuri, e lo trasferisce in caso di passaggio di proprietà al nuovo proprietario o avente titolo;
i) è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute nella copertura nel corso della sua esistenza, che comportano una variazione nella valutazione del rischio;
l) nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), deve essere consegnato ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
 

Art. 5.
(Procedura semplificata)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), esclusi i casi di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 111 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi esegue lavori in quota, il committente o il responsabile dei lavori o il soggetto avente titolo, d'intesa con il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice ed esecutrice o con i lavoratori autonomi, predispongono e sottoscrivono un documento, ciascuno per le proprie responsabilità, contenente le seguenti informazioni:
a) i dati anagrafici del committente o del responsabile dei lavori ovvero del soggetto avente titolo;
b) i dati identificativi dell'impresa appaltatrice ed esecutrice o dei lavoratori autonomi;
c) la descrizione della tipologia di intervento da eseguire;
d) la descrizione architettonica e strutturale della copertura e delle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione;
e) l'analisi delle misure di prevenzione e di protezione eventualmente già presenti nella copertura e nelle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione;
f) l'analisi delle ulteriori misure di sicurezza da adottare in relazione all'intervento da eseguire;
g) il percorso di accesso alla copertura e alle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione;
h) le modalità di transito sulla copertura fino all'area di intervento;
i) i DPI, con specifico riguardo a quelli inerenti ai sistemi anticaduta, da utilizzare durante le fasi di accesso, di transito e di esecuzione dei lavori in quota sulla copertura e sulle facciate vetrate continue che richiedono manutenzione;
l) le modalità di gestione delle eventuali emergenze durante l'esecuzione dei lavori;
m) l'avvenuta formazione degli operatori ai sensi dell'articolo 7.
 

Art. 6.
(Disposizioni transitorie)

1. Nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa in quota su una copertura o su una facciata continua in vetro che richieda manutenzione già dotata di un sistema anticaduta:
a) il sistema anticaduta deve essere dotato di un elaborato tecnico o di un altro documento redatto in conformità alle normative locali vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge o, in sua assenza, di un ETSA redatto ai sensi dell'articolo 4;
b) il sistema anticaduta deve essere stato sottoposto, con esito positivo, alle ispezioni previste dalla normativa tecnica e deve essere verificato prima dell'uso.
 

Art. 7.
(Formazione dei lavoratori)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per il riconoscimento dell'abilitazione e dei soggetti formatori nonché la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, ai fini dell'applicazione della presente legge.
 

Allegato 1
(Articolo 3, comma 1, lettera b))

SIMBOLOGIA E LEGGENDA DEGLI ELABORATI GRAFICI


fonte: camera.it