PROTOCOLLO D'INTESA
tra
INAIL
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente, Prof. Fabrizio D'Ascenzo
e
Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro
con sede in Roma, viale del Caravaggio, 78 - e ***,
nella persona del Presidente Rosario De Luca
di seguito dette anche "parti"
PREMESSO CHE
- L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri dì economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad Interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione,
assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e microimprese;
- l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, Istituzioni pubbliche e con le principali Associazioni rappresentative del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed 11 coordinamento stabile delle attività previste dall'alt. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha attribuito all'Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
- con la determina del Presidente dell'Inail dell'll luglio 2016 n.258, come modificata dalla determina del 19 dicembre 2018, n. 527 è stato approvato il "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" che disciplina gli interventi finalizzati al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, all'adattamento delle postazioni di lavoro e alla riqualificazione professionale;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale l'Istituto adotta iniziative in coerenza con gli Indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2024-2026 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inail CIV n. 12 del 3 agosto 2023), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato- Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d'Intervento ritenute particolarmente critiche;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro coordina e promuove tutte le attività di Categoria, dalla formazione degli iscritti alla previdenza, dalle nuove opportunità professionali allo sviluppo delle competenze, dal tirocinio professionale alle funzioni sussidiarie affidate alla Categoria. Interagisce con le istituzioni Governative, con il Parlamento, con gli istituti previdenziali e assistenziali e con altri Ordini professionali, per promuovere politiche ed iniziative in materia di lavoro, previdenza, fisco e assistenza sociale;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro rappresenta allo stato 25.500 iscritti nel 106 ordini provinciali;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro promuove ogni iniziativa formativa per i propri iscritti al fine di valorizzare l'apporto professionale e scientifico dei singoli professionisti nei confronti di aziende, lavoratori e pubblica amministrazione di riferimento;
- i Consulenti di Lavoro svolgono un ruolo fondamentale nell'orientamento e nell'inserimento nel mondo del lavoro, attraverso le politiche attive e interventi mirati al miglioramento dell’occupabilità, promuovendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorendo l'accesso a percorsi di Inserimento, riqualificazione e aggiornamento professionale e supportando le fasce sociali più deboli del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle persone con disabilità e alle loro famiglie;
CONSIDERATO CHE
- l'Inail e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali
- le sinergie tra l'Inail e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
CONVENGONO
Articolo 1
Premessa
La premessa costituisce parte Integrante del presente Protocollo d'intesa.
Articolo 2
Finalità
Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3
Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela dei lavoratori e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
• realizzazione di iniziative formative finalizzate alia promozione dei valori delta cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro su specifiche tematiche;
• organizzazione di eventi e campagne finalizzate a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
• studi finalizzati a promuovere e sviluppare metodologie e strumenti con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, rivolti alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;
• sviluppo e sperimentazione di protocolli di sicurezza e buone pratiche volti a introdurre miglioramenti nella salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
• studi e analisi di profili tecnico-normativi concernenti la corretta applicazione del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;
• promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
• promozione dei bandi di finanziamento Inali finalizzati a valorizzare ed elevare la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
• sviluppo di iniziative mirate al reinserimento e all'Integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro finalizzate alla conservazione del posto di lavoro o all'inserimento in nuova occupazione.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, che insieme ad Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
Articolo 4
Comitato di coordinamento
Le parti costituiscono un Comitato di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati dall'Inail e tre individuati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Al comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 3 del presente Protocollo.
Articolo 5
Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 3, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, in ossequio alle rispettive norme di funzionamento e dei vincoli di bilancio, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti; tali attività troveranno, in ogni caso, apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle Iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Articolo 6
Accodi attuativi
Ciascun Accordo attuativo di cui all'articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- fermo quanto previsto dal successivo art. 9, gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
Resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le parti si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle iniziative, ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli accordi attuativi. Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo potrà essere imputata da una parte all'altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi attuativi.
Articolo 7
Durata
Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e ha durata triennale.
Articolo 8
Trattamento dei dati
Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione del dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. 101/2018 e dalla legge 205/2021, nonché dal GDPR - Regolamento 2016/679.
Articolo 9
Proprietà intellettuale
Inail e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in considerazione del taglio scientifico del prodotti, elaborati nell'ambito della collaborazione attivata con il presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente le opere realizzate e sviluppate, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, da entrambe le parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
Articolo 10
Copertura assicurativa
Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.
Articolo 11
Sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell’altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
Articolo 12
Recesso unilaterale
Ciascuna delle parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo13
Tutela della riservatezza
Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite dì terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello dì diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 14
Controversie
Le parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
Articolo 15
Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Roma, lì 19 dicembre 2024
