Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 dicembre 2024, n. 33962 - Esposizione ad amianto e neoplasia intestinale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto - Presidente
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere
Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere
Dott. ORIO Attilio Franco - Rel. Consigliere
Dott. MAGNANENSI Simona - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 4012-2020 proposto da:
A.A., B.B., C.C., tutti nella qualità di eredi di D.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERICO II 13, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentati e difesi dall'avvocato ISIDE B. STORACE;
- ricorrenti -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 366/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/07/2019 R.G.N. 180/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2024 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO.
Fatto
1. La Corte d'Appello di Genova ha respinto l'appello proposto dai ricorrenti, nella qualità in epigrafe indicata, nei confronti di INAIL, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta in vita dal loro congiunto volta ad accertare il diritto alla copertura assicurativa ed alla tutela indennitaria per la patologia di neoplasia intestinale da cui era affetto, prospettata come conseguenza di lavorazioni esposte ad amianto nel periodo dal 1967 al 1992, in cui quegli aveva svolto mansioni di scalpellino presso la Chicago Bridge Italiana Montaggi S.p.A, per i primi due anni, e di tubista presso la Fincantieri Spa, negli anni successivi.
2. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto, in coerenza con i principi giurisprudenziali in tema di accertamento del nesso causale per le patologie non tabellate, di giudizio probabilistico e di principio di equivalenza, che non fosse censurabile la valutazione espressa dal CTU sull'assenza di evidenze scientifiche idonee a confermare con certezza la derivazione della patologia riscontrata dalla esposizione ad amianto, e che non fosse stato raggiunto il livello di alta probabilità logica della predetta correlazione causale in assenza della prova, a carico del lavoratore, della esclusione di fattori di rischio extralavorativi o di una verificata sensibilità dello specifico soggetto, a fronte di una patologia non tabellata né riconoscibile nelle più recenti classificazioni degli studi scientifici in materia.
3. Per la cassazione della sentenza i ricorrenti articolano due motivi di ricorso, a cui l'INAIL ha resistito con controricorso.
Diritto
1. Con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli art. 40 e 41 cod. pen., stante la carenza di indagine sull'alto grado di probabilità e di credibilità razionale, non solo statistica, e la mancata corrispondenza tra quanto emergente dai documenti esaminati e quanto recepito in motivazione. In particolare, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà ed illogicità delle affermazioni riportate dai giudici di appello, nella parte in cui, aderendo alle risultanze della CTU, hanno fatto riferimento a circostanze e ad elementi non riscontrati negli atti di causa discostandosi dai canoni scientifici e dalla disciplina giuridica in materia di riconoscimento delle malattie professionali, dando atto della omessa presentazione a cura del consulente di parte, di ulteriori osservazioni alla bozza di consulenza del CTU che in modo aprioristico aveva escluso con giudizio di ragionevole certezza la sussistenza del nesso causale o concausale; e non sarebbe stato considerato che la patologia denunciata, riportata nell'elenco delle malattie di origine lavorativa di cui al D.M. 10/6/2014 in Lista 2 ma non ancora inserita nella tabella INAIL, potesse essere considerata malattia professionale in virtù del principio di equivalenza delle cause, in forza del quale occorre tener conto di qualsiasi fattore anche indiretto, remoto o di minore spessore, che sul piano eziologico possa concretamente cooperare a creare una situazione tale da favorire l'azione dannosa. I ricorrenti, considerato l'orientamento di legittimità (ord. Cass. n.10430/2017) secondo cui deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fatto estraneo alla attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità, evidenziano la mancanza di indagine, nella impugnata sentenza, sulla concreta e specifica dimostrazione del rischio ambientale che, invece, era già stato accertato al prevenuto nel marzo 2014 attraverso il riconoscimento di altra malattia professionale pari al 4% per la presenza di placche pleuriche, e sulla idoneità causale in ragione dell'inserimento della patologia in questione nella predetta Lista 2. Evitando una meccanica applicazione di leggi statistiche non universali, si sarebbe dovuto far riferimento a circostanze specifiche ed alla valutazione dell'evidenza disponibile per accertare l'invocato decorso causale per il danno all'apparato intestinale conseguente alla pacifica esposizione all'amianto, anche facendo leva sull'orientamento giurisprudenziale della verifica nel singolo caso concreto di un livello di alta probabilità logica, partendo da una legge statistica o da un'indagine epidemiologica, con necessaria dimostrazione che senza il comportamento dell'agente patogeno l'evento non si sarebbe verificato (attraverso l'impiego del giudizio controfattuale). Ancora, i ricorrenti, affidandosi a principi espressi nella letteratura scientifica, lamentano che i giudici di merito, nel recepire la relazione del consulente tecnico di ufficio, non abbiano effettuato alcuna indagine specifica circa la ricorrenza di elementi che dovrebbero connotare l'accertamento del nesso di causa (criterio topografico, elemento cronologico, efficienza lesiva, esclusione di altre cause), trascurando fatti allegati e decisivi ai fini dell'accertamento del nesso causale, quali la compatibilità della c.d. latenza nel periodo intercorrente tra la prima esposizione a rischio e la manifestazione della neoplasia al colon, l'efficienza lesiva dell'esposizione all'amianto subita dal lavoratore, il ruolo del danno all'apparato respiratorio come indicatore dell'esposizione all'amianto ed elemento di valutazione nel determinismo dell'analoga patologia sviluppata nell'apparato intestinale, l'assenza di fattori extralavorativi alternativi o anche solo concorrenti. Su quest'ultimo punto, inoltre, non sarebbero state adeguatamente considerate le risultanze in atti sui dati anamnestici forniti (il lavoratore non era fumatore, non aveva precedenti patologici, non presentava casi di familiarità, non era affetto da malattia di Chron e rettocolite ulcerosa, non aveva abitudini dietetiche di vita espressive di un aumento del fattore di rischio), né era stata considerata la c.d. suscettibilità individuale, ossia la particolare sensibilità del soggetto a contrarre neoplasie. Nello stesso motivo di ricorso viene in rilievo anche la contraddittorietà dell'iter logico giuridico della decisione secondo i canoni di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. per l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti in ordine ai predetti fattori ambientali, temporali, epidemiologici, nonché della circostanza che in letteratura scientifica (nei c.d. criteri di Helsinki) era stata valutata la rilevanza di cinque - dieci anni di esposizione moderata nel settore lavorativo delle costruzioni navali; ed anche sotto questo profilo la valutazione del collegio giudicante di secondo grado non manifestava corrispondenza materiale tra quanto emergente dai documenti esaminati e quanto recepito in motivazione, avendo travisato i dati scientifici e violato il criterio giuridico del "più probabile che non" nell'accertamento del nesso causale, neppure considerando l'esclusione dell'interferenza di decorsi causali alternativi.
2. Nel secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n.5 c.p.c., l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, profilo connesso al primo motivo, concernente la devianza della decisione impugnata dai criteri della prodotta letteratura medico scientifica di riferimento (rappresentata da studi epidemiologici allegati agli atti, dal report Helsinki 1997/2014, dalle conclusioni IARC, dalle Liste dei Decreti Ministeriali), il cui errore valutativo ad opera della Corte di Appello era dipeso dalla difformità delle conclusioni della relazione di CTU dai criteri di valutazione espressi nei predetti medesimi documenti, giungendo pertanto a forzature ed errori di lettura, non essendo mai stata negata, bensì ritenuta ancora in fase di indagine, la correlazione fra la patologia denunciata e l'esposizione all'amianto, e non essendo stati comunque esaminati i risultati degli studi più recenti del 2011, 2014, 2015 e 2017. L'elaborato peritale aveva erroneamente escluso una "attendibile plausibilità biologica" della relazione tra esposizione all'amianto e la neoplasia riscontrata, e la Corte territoriale, limitatasi a recepire le conclusioni del perito senza operare le verifiche suggerite dalla giurisprudenza di legittimità, aveva erroneamente applicato i criteri di ricostruzione del nesso causale, negandone l'esistenza senza preventiva analisi dei fattori concorrenti ed alternativi.
3. Per contro, l'istituto controricorrente segnala che alcuna osservazione dei periti di parte era stata sollevata nella pre - relazione inviata in corso di causa avendo comunque il CTU dato atto dei citati studi scientifici e di una precedente malattia professionale asbesto correlata riconosciuta nel 2014, evidenziando che la valutazione del materiale probatorio costituisce un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito.
4. Il ricorso è infondato. Le censure esposte, logicamente connesse fra loro, possono essere trattate congiuntamente, facendo leva entrambe su critiche al percorso motivazionale svolto dalla Corte territoriale in aderenza alle considerazioni tecniche espresse dal consulente tecnico di ufficio: in tal modo i ricorrenti intendono riproporre una rinnovata valutazione di merito, non attinente a questa fase di giudizio.
5. In primo luogo, non va obliterato che in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (Cass. n.17438/2012, n.5066/2018, n.8773/2018), e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa vada ravvisata in un rilevante grado di probabilità. Il nesso di causalità, invero, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma richiede la necessità di un riscontro dimostrativo concreto e specifico desumibile dalle circostanze peculiari del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto (vi rientrerebbero fattori anamnestici su abitudini di vita e familiarità, o la cd. sensibilità), la tipologia della lavorazione (in ragione delle mansioni svolte, degli strumenti utilizzati e delle condizioni strutturali ed ambientali del luogo di lavoro), la durata della prestazione morbigena (non solo limitata al periodo rilevante ai diversi fini della normativa sulla maggiorazione contributiva), nonché l'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi (di diverso genere, non tipizzabili).
6. Sul tema centrale della utilizzazione della regola di giudizio di fonte penalistica, è stato precisato (Cass. ord. n. 38123/2021) che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Tradotto in termini di eziopatogenesi lavorativa, la sopravvenienza o concomitanza di un fattore extralavorativo interrompe il nesso causale, ma occorre pur sempre che un nesso sia riscontrabile nell'ambito di un elevato grado probabilistico sorretto da adeguata razionalità logica scientifica.
Il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere infatti valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica; sul punto, seguendo il medesimo itinerario argomentativo, si rammenti la pronuncia n. 7313/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata (n. 8773/2018 e, in merito alle prestazioni di assistenza sociale, n. 753/2005, n. 27449/2016, Cass. n. 24959/2017): "le Sezioni Unite di questa Corte, muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 cod. pen. e dalla regolarità causale - salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" - hanno poi ulteriormente precisato che la regola della "certezza probabilistica" non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica) (cfr. Cass. Sez. Un. n. 581 del 11/1/2008, Cass. n. 29315 del 07/12/2017)".
7. Ciò posto, si osserva che l'impugnata sentenza non ha erroneamente interpretato ed applicato i principi giurisprudenziali sviluppati sul tema della prova del nesso causale nel caso di malattia non tabellata, né ha acriticamente recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In primo luogo, l'allegazione di circostanze idonee a fornire la dimostrazione dell'assenza di fattori extralavorativi non è apparsa esaustiva, laddove, richiamata l'argomentazione svolta dal giudice di primo grado sul punto, non risulta che nei motivi di appello i ricorrenti avessero evocato elementi probatori non valutati, quali la circostanza che il congiunto non fumasse o avesse abitudini di vita inidonee a favorire lo sviluppo di patologie neoplastiche, o che avesse riportato indagini anamnestiche volte ad escludere il carattere di familiarità o di ereditarietà genetica della patologia riscontrata o di suscettibilità individuale; per conto, l'appello risultava concentrato sulla rilevanza scientifica degli studi letterari ed epidemiologici offerti, e su di essi il consulente d'ufficio, ritenuta esaustiva la documentazione medica a sua disposizione, aveva svolto gli approfondimenti scientifici, espletato le indagini con la partecipazione delle parti, analizzato e discusso il caso. Il giudizio probabilistico che ne era conseguito aveva fornito un esito negativo, in ragione sia dei dati concreti raccolti, sia dei dati statistici e scientifici: erano stati infatti considerati l'età anagrafica (81 anni), il periodo di esposizione all'amianto (nel limite massimo considerato dagli studi in letteratura, stimato in misura non superiore a 25 anni), il periodo di latenza dall'inizio dell'attività lavorativa (calcolato in 50 anni dal 1967), a cui si aggiungeva una riscontrata idoneità causale che aveva sviluppato altra malattia riconosciuta nel 2014 (afferente l'apparato respiratorio). Sotto il profilo scientifico, poi, gli esiti (del dibattito in materia erano stati esaminati e riportati, e non emergeva che la patologia denunciata superasse il grado di probabilità qualificata richiesto in ossequio dei principi giurisprudenziali richiamati dagli stessi attuali ricorrenti.
8. Sul punto, in particolare, si rammenti che l'inserimento della neoplasia del colon nell'elenco delle malattie di origine lavorativa per le quali è prevista la denuncia ai sensi del D.M. 10/6/2014 in Lista 2, ossia compreso fra le patologie sottoposta a studio sugli effetti degli agenti cancerogeni come l'amianto, non ha rilevanza di automatica affermazione della derivazione causale dell'eziopatogenesi, vuoi perché non inserita nelle Tabelle INAIL (donde il mancato riconoscimento di malattia tabellare) vuoi perché la classificazione in Lista 2 ne ha conclamato il grado di "limitata probabilità" superando l'iniziale inserimento in Lista 3 come mera "possibilità" (diversamente sarebbe stato se la patologia fosse transitata in Lista 1). Sul punto, si rammenti che per un caso analogo in cui i giudici di appello avevano escluso che la medesima patologia di cui in questa sede si discute fosse causalmente ricollegabile alla esposizione ad amianto, era stato specificamente osservato quanto segue (ord. n.22837/2019): "Questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. 12 marzo 2015 nr. 4994; Cass. n. 25977/11; Cass. n. 18270/10; Cass. n. 17054/08), con orientamento cui si intende assicurare continuità, che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria non amplia il catalogo delle patologie tabellate, come dimostra la puntualizzazione, contenuta nel D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4 che l'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli art. e 211 del testo unico. Gli elenchi succedutisi nel tempo in relazione al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139 assumono valore probatorio vario -in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica- ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato. Peraltro, anche sotto il profilo del criterio di accertamento del nesso causale, la lista seconda prevede una efficienza causale con probabilità limitata e non con probabilità elevata, riservata alle malattie incluse nella lista I".
9. Non sussiste, dunque, il denunciato errore di diritto. Neppure è rivedibile la medesima questione, sotto il profilo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti: al di là dell'evidente inammissibilità del motivo in presenza di una pronuncia di appello confermativa del primo grado, resta conclamato dalla sola lettura dell'impugnata sentenza che la questione era stata ivi trattata attraverso il richiamo all'analisi compiuta dal consulente d'ufficio, sia per la non definitività dei dati scientifici pubblicati IARC, sia per la limitata evidenza degli studi epidemiologici valutati nel documento del 2014 sui cd. criteri di Helsinki, tenendo anche conto di un più recente studio del 2018 (Position Paper esaminato dalla Società Italiana Medicina del Lavoro) sulle malattie derivanti da esposizione ad amianto. In riferimento alla formulazione del secondo motivo di ricorso, premesso che non risultano erronee determinazioni logiche nella relazione di CTU, come richiamata in sentenza, la Corte ha anche chiarito (Cass. n.3975/2018 e n.17587/2016) che gli errori della consulenza tecnica dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica ovvero alla omissione degli accertamenti strumentali e diagnostici necessari per una corretta diagnosi costituiscono un vizio di motivazione della sentenza fondata sulla medesima consulenza; non è in questi termini che è stato dedotto il vizio denunciato nel secondo motivo di ricorso, ma va osservato che non è sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, "poiché in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice che (Cass. sez. lav. n. 9988 del 29/4/2009) "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice."(conf. a Cass. Sez. lav. n. 15796 del 13/8/2004; v. altresì in senso analogo Cass. sez. lav. n. 8654 del 3/4/2008, Cass. sez. Lav. n. 569 del 12/1/2011 e Sez. 6 - Lav., Ordinanza n. 1652 del 3/2/2012, n.17857 del 5/9/2016)" (in questi termini, Cass. 3975/2018).
10. Nel caso in esame, avendo il giudice fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, è necessario, perché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio censurabile in sede di legittimità, che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Ma tale evenienza, per quanto innanzi visto, è oggettivamente esclusa.
11. Non da ultimo, va anche evidenziato che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla dipendenza di una infermità dall'attività lavorativa svolta costituisce un tipico accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità quando è sorretto, come nella fattispecie, da motivazione immune da vizi logici e giuridici che consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. "In effetti, allorquando il giudice di merito fondi, come nel caso in esame, la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, perché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza di merito, censurabile in sede di legittimità, è necessario che essi siano la conseguenza di errori dovuti alla documentata devianza dai canoni della scienza medica o di omissione degli accertamenti strumentali e diagnostiche dai quali non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi. Orbene, sotto questo specifico aspetto, non è sufficiente, per la sussistenza del vizio di motivazione, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del CTU e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, poiché in mancanza degli errori e delle omissioni sopra specificate le censure di difetto di motivazione costituiscono un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico e si traducono in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice" (in termini, Cass. ord. n. 17587/16). Parimenti, sul medesimo tema della traduzione del dissenso diagnostico in una inammissibile critica del convincimento del giudice, non attinente ai vizi del processo logico formale, si sono espresse Cass. sez. Lav. n. 9988/2009 e Cass. sez. 3 ord. n. 34395/2023.
12. In definitiva, non è censurabile l'impugnata sentenza per omessa valutazione di fattori causali alternativi o per la mancata valorizzazione della comprovata assenza di fattori extralavorativi, e va altresì confermata per l'assenza del grado di alta probabilità logica che ricostruisca l'ipotizzata origine professionale della patologia e che ne sorregga il nesso causale, in presenza di una malattia non tabellata, rimasta tale anche a seguito degli studi scientifici richiamati. La pronuncia si sottrae alle censure sollevate con il ricorso, e si pone sulla scia dell'orientamento di legittimità cui questo collegio intende dare continuità, nel riconoscere l'esistenza del nesso di causa anche nelle malattie professionali ad eziologia multifattoriale purché (quando non tabellate) siano rispettati i principi di equivalenza delle condizioni e di alta probabilità logica rispetto al singolo caso concreto.
13. Ne consegue il rigetto del ricorso con conferma della impugnata sentenza. Alla soccombenza non fa seguito la condanna al pagamento delle spese processuali, risultando dalla sentenza di appello le condizioni per l'esenzione dal loro pagamento, stante la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 152 disp att. cod. proc. civ.
Altresì, non ricorrono i presupposti per la condanna dei ricorrente istituto al pagamento del doppio del contributo unificato.
14. Ricorrono, infine, le condizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. 196/03 per l'oscuramento dei dati personali identificativi del ricorrente deceduto, in caso di diffusione della presente pronuncia, in ragione della patologia da cui è risultato affetto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Dichiara la insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 dispone che, in caso di diffusione della presente pronuncia, siano omessi le generalità e gli altri atti identificativi del congiunto dei ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2024.
