Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 18 dicembre 2024
Delega all'American Bureau of Shipping per lo svolgimento dei servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime Security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS)» e in conformità al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.
G.U. 2 gennaio 2025, n. 1

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, titolato «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante «Adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione» (Convenzione SOLAS);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Viste le misure speciali per migliorare la sicurezza marittima adottate dalla Conferenza diplomatica dell'IMO il 12 dicembre 2002, che ha modificato la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e che ha istituito il Codice internazionale relativo alla sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS);
Visto in particolare il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come emendata;
Visto il codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali che contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come emendata;
Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE recante «Disposizioni e norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime» e dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
Visto il decreto ministriale 18 giugno 2014, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di «security» nel settore dei trasporti marittimi, sia in relazione a quanto disposto dal capitolo XI-2 della SOLAS '74 come emendata, che dal regolamento (CE) n. 725/2004;
Considerato che l'American Bureau of Shipping è organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE, recante «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime».
Ritenuto necessario implementare gli obblighi derivanti dalla risoluzione A.1070(28) adottata il 4 dicembre 2013 relativa al codice IMO INSTRUMENTS IMPLEMENTATION CODE (III CODE), che ha determinato - inter alia - l'esigenza di adeguate, qualificate, risorse umane da impiegare - in Italia ed all'estero - nella periodica ispezione delle navi nazionali che ricadono nel campo di applicazione delle Convenzioni internazionali nello scopo di detto strumento IMO: attività in capo allo Stato di bandiera e non delegabile (c.d. Flag State Inspection);
Ritenuto pertanto necessario definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attività d'ispezione, visita e certificazione di cui al capitolo XI-2 SOLAS '74 come emendata e relativo Codice ISPS delle navi registrate in Italia;
Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 27 marzo 2024, n. 415 (nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2024), recante «Servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (maritime security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS)» e in conformità al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
Tenuto conto che con circolare titolo Security n. 60 in data 21 novembre 2024 l'autorità competente ha provveduto ad emanare le istruzioni operative per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 4 del succitato decreto dirigenziale n. 415 in data 27 marzo 2024;
Vista l'istanza in data 23 aprile 2024 dell'American Bureau of Shipping - assunta a protocollo n. 0128719 in data 26 settembre 2024 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - tesa ad ottenere la delega dei servizi di ispezione, visita e certificazione delle navi ai sensi del capitolo XI-2 SOLAS '74, come emendata e relativo codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004;
Visto il rapporto di verifica iniziale n. 05/2024, eseguita in data 11 novembre 2024 da personale qualificato del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera;
Visto pertanto che l'American Bureau of Shipping è in possesso dei requisiti tecnico-professionali e organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi di cui dall'accordo allegato, che forma parte integrante del presente decreto;
 

Decreta:

Art. 1

L'American Bureau of Shipping è delegato all'erogazione dei servizi di verifica ed attività propedeutiche alla certificazione delle navi registrate in Italia ai sensi e per gli effetti del Capitolo XI-2 Convenzione SOLAS '74, come emendata e relativo codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004.
 

Art. 2

Le modalità e le condizioni per l'erogazione dei servizi sono specificate nel decreto n. 415 in data 27 marzo 2024 e nell'accordo allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo American Bureau of Shipping.
 

Art. 3

Il presente decreto, unitamente all'accordo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2024

Il Comandante generale: Carlone

Accordo tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e l'organismo di sicurezza riconosciuto american bureau of shipping (ABS) per la delega dei servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in Italia per i fini di cui al capitolo XI-2 SOLAS '74 come emendata, relativo alle «misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS)» e in conformità al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.
 

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e l'organismo di sicurezza riconosciuto American Bureau of Shipping (ABS)

Premessa

1. Il presente accordo di delega è stipulato in conformità al capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS, come emendata, al relativo codice ISPS ed al regolamento (CE) n. 725/2004.
2. L'accordo è stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 e in ottemperanza a quanto previsto dalla risoluzione IMO A.1070(28) recante «Codice per l'implementazione degli strumenti IMO (Codice III)».
3. Il presente accordo di delega è valido tra:
il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera (di seguito: «autorità competente» o, quando citato congiuntamente all'organismo di sicurezza riconosciuto, «le Parti»), rappresentato dal Comandante generale pro tempore ammiraglio ispettore capo (CP) Nicola Carlone; e
ABS (di seguito: «Organismo di sicurezza riconosciuto» come definito dalla Regola XI-2/1.1.16 della Convenzione SOLAS '74 come emendata o, quando citato congiuntamente al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto «le Parti»), rappresentato da Paolo Puccio, il quale agisce come procuratore in virtù dei poteri conferiti con procura firmata il 31 agosto 2022 da Dhaval Hemant Mehta, quale amministratore delegato di ABS Italy S.r.l..
4. ABS è organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, recante «Disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi», per come definito dalla Regola I/6 della Convenzione SOLAS '74 e soddisfa i requisiti della Regola XI-1/1 della Convenzione SOLAS '74, come emendata.
5. ABS è organismo autorizzato ed affidato dall'Italia in accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni di recepimento della Direttiva 2009/15/EC, recante «Disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime».
Le parti sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.
 

Art. 1.
Oggetto

1.1 Il presente accordo, stipulato in conformità al decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 27 marzo 2024, n. 415, ha lo scopo di delegare all'organismo di sicurezza riconosciuto i servizi in appendice 1 al presente accordo, per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni, le navi esistenti e quelle che, a seguito di trasferimento, sono iscritte nei registri nazionali, ricadenti nel campo di applicazione della Convenzione SOLAS '74, come emendata, del relativo codice ISPS e del regolamento (CE) n. 725/2004.
1.2 Il presente accordo definisce lo scopo, i termini, le condizioni, i requisiti e le attività di cooperazione tra le parti.
 

Art. 2.
Condizioni generali

2.1 Le attività delegate comprendono le verifiche tese ad accertare la conformità delle navi ai requisiti internazionali, unionali e nazionali applicabili (di seguito: «strumenti applicabili») in materia di sicurezza, nonchè l'emissione/convalida/rinnovo del pertinente certificato, come indicato nell'appendice 1 al presente accordo.
Qualora venga meno la conformità della nave ai requisiti previsti dagli strumenti applicabili che hanno determinato l'emissione/convalida/rinnovo della certificazione di sicurezza, e non vengano adottate adeguate misure per eliminarle o mitigarne le conseguenze entro limiti accettabili, l'organismo di sicurezza riconosciuto può procedere al suo ritiro, informando l'autorità competente secondo le istruzioni a tal fine emanate.
2.2 I servizi erogati sono accettati come resi dall'autorità competente, a condizione che l'organismo di sicurezza riconosciuto operi in accordo agli strumenti applicabili, alle previsioni del presente accordo e alle istruzioni emanate dall'autorità competente.
2.3 Ulteriori scenari non compresi nell'appendice 1 allegata al presente accordo, finalizzate comunque ad assicurare il corretto adempimento delle previsioni degli strumenti applicabili alle navi in materia di sicurezza, sono valutati - caso per caso - dall'autorità competente, anche in contraddittorio con l'organismo di sicurezza riconosciuto, per le discendenti azioni da esitarsi.
2.4 L'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse e qualora lo rilevi ne informa immediatamente l'autorità competente.
2.5 L'organismo di sicurezza riconosciuto mantiene una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.
 

Art. 3.
Interpretazioni

3.1 L'interpretazione degli strumenti applicabili è prerogativa dell'autorità competente e, a tal fine, l'organismo di sicurezza riconosciuto collabora alla loro definizione. In assenza l'organismo di sicurezza riconosciuto applica le interpretazioni unificate IMO con il supporto di quelle prodotte dello IACS.
 

Art. 4.
Obblighi di informazione

4.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto riferisce all'autorità competente, su richiesta, le informazioni in appendice 2 al presente accordo.
4.2 L'organismo di sicurezza riconosciuto garantisce all'autorità competente l'accesso al complesso della documentazione e dei dati preordinati all'emissione/convalida/rinnovo della certificazione delle navi.
4.3 In caso di trasferimento di una nave nei registri di un altro Governo contraente la Convenzione SOLAS '74, l'organismo di sicurezza riconosciuto trasmette all'autorità competente, senza ritardo, tutte le informazioni relative al certificato internazionale di sicurezza di cui la nave era in possesso prima del cambio bandiera e copie dei rapporti relativi all'ultima verifica di rinnovo e/o intermedia, per consentirne il successivo inoltro alla nuova amministrazione di bandiera della nave.
4.4 L'organismo di sicurezza riconosciuto è consapevole della rilevanza delle informazioni da rendere all'autorità competente poichè necessarie, inter alia, a misurare l'efficace implementazione della delega. Il reiterato mancato rispetto degli obblighi di informazione può comportare, da parte dell'autorità competente, l'attivazione della procedura di sospensione della delega, secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente accordo.
4.5 Le comunicazioni previste dal presente accordo avvengono attraverso la posta elettronica certificata fatto salvo le comunicazioni di cui al punto 5.3. A tal fine, l'autorità competente e l'organismo di sicurezza riconosciuto si scambiano, all'atto della sottoscrizione del presente accordo, i rispettivi punti di contatto ed indirizzi di posta elettronica certificata. Al loro variare, l'autorità competente e l'organismo di sicurezza riconosciuto procedono ad informare la controparte, scambiando i nuovi indirizzi, nel più breve tempo possibile, assicurando, comunque, che non vi siano interruzioni nel servizio.
4.6 L'autorità competente diffonde ed aggiorna, con apposita Circolare tematica, i propri punti di contatto per la maritime security.
4.7 L'organismo di sicurezza riconosciuto, in caso di incidenti di security al proprio sistema informatico, come ad esempio l'accesso non autorizzato, l'uso o la manipolazione delle informazioni, ecc. dovrà informare entro ventiquattro ore l'autorità competente. Lo stesso resta responsabile dell'adozione di tempestive ed adeguate misure correttive.
 

Art. 5.
Aggiornamenti e lingua di lavoro

5.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto mantiene una versione aggiornata delle proprie disposizioni, regolamenti, linee guida, procedure, istruzioni e modelli di rapporto almeno in lingua inglese - anche in forma di estratto - e la normativa di settore e le disposizioni dell'autorità competente.
5.2 La lingua da utilizzare per le comunicazioni con l'autorità competente è esclusivamente l'italiano.
5.3 Le comunicazioni afferenti eventi, deviazioni, deficienze o irregolarità - in qualsiasi modo accertate - rispetto agli strumenti applicabili, possono essere scambiate anche con posta elettronica istituzionale ed in lingua inglese.
 

Art. 6.
Cooperazione

6.1 Le parti, nel riconoscere l'importanza della collaborazione tecnica nell'ambito della materia oggetto del presente accordo, concordano di cooperare a tal fine, mantenendo un dialogo efficace anche attraverso dedicate riunioni, da eseguirsi almeno una volta l'anno.
6.2 L'organismo di sicurezza riconosciuto fornisce all'autorità competente le proprie disposizioni, regolamenti, linee guida, procedure, istruzioni e modelli di rapporto e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che i servizi delegati sono svolti conformemente agli strumenti applicabili.
6.3 L'organismo di sicurezza riconosciuto garantisce all'autorità competente l'accesso continuo al «Libro registro delle navi», ai propri sistemi informatici - dedicati alla bandiera - ed agli archivi della documentazione relativi ai servizi delegati, compreso le deficienze rilevate, le prescrizioni emesse e l'eliminazione delle stesse emerse in occasione dello svolgimento delle attività delegate.
6.4 L'autorità competente fornisce all'organismo di sicurezza riconosciuto la documentazione e le istruzioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Accordo con tempistica idonea per un'adeguata implementazione.
 

Art. 7.
Audit periodici dell'organismo di sicurezza riconosciuto, verifiche addizionali ed ispezioni di security del naviglio di bandiera.

7.1 Per la finalità di cui all'art. 6 del decreto n. 415/2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, l'autorità competente predispone un piano di verifica che sottopone, per adesione, all'organismo di sicurezza riconosciuto, con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data di inizio dell'attività.
7.2 La frequenza delle verifiche periodiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle medesime; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può superare i quattro anni, possibilmente in armonizzazione con le verifiche previste dagli altri accordi in essere.
7.3 L'autorità competente si riserva, in ogni tempo, la facoltà di:
eseguire audit occasionali - presso una o più sedi locali dell'organismo di sicurezza riconosciuto oppure in accompagnamento ad esso - con un preavviso scritto di almeno sette giorni calendariali;
disporre verifiche di security addizionali a bordo di navi certificate dall'organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi della parte A, paragrafo 19.1.1.4 del Codice ISPS, riservandosi di parteciparvi;
eseguire ispezioni di security, a bordo di navi certificate dall'organismo di sicurezza riconosciuto, ai sensi della parte A, paragrafo 4.4 del codice ISPS.
7.4 Al termine della verifica dell'attività, l'autorità competente redige un rapporto che consegna all'organismo di sicurezza riconosciuto, il quale riscontrerà - in caso di rilievi formulati - secondo i termini stabiliti dall'autorità competente.
7.5 L'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna ad agevolare le verifiche.
 

Art. 8.
Compensi per i servizi di certificazione

8.1 I compensi per i servizi delegati di cui all'Appendice 1 del presente accordo, svolti dall'organismo di sicurezza riconosciuto per conto dell'autorità competente, sono addebitati dall'organismo di sicurezza riconosciuto stesso direttamente ai soggetti che li richiedono.
8.2 L'autorità competente resta estranea ai rapporti economici tra l'organismo di sicurezza riconosciuto e i soggetti che richiedono i servizi delegati.
 

Art. 9.
Riservatezza

9.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto e l'autorità competente sono vincolati da obblighi di riservatezza, come di seguito specificato.
9.2 L'organismo di sicurezza riconosciuto, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'autorità competente in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'autorità competente stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di sicurezza riconosciuto di svolgere tali servizi di in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi diversi derivanti dal rapporto - diretto e non delegato - dell'organismo di sicurezza riconosciuto con altre amministrazioni di bandiera ed organizzazioni internazionali nonchè gli obblighi derivanti da normative nazionali, internazionali o unionali o da provvedimenti di autorità e di altre amministrazioni dello Stato competenti.
9.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'autorità competente si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'organismo di sicurezza riconosciuto in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'autorità competente stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di informazioni dell'autorità competente derivanti da normative internazionali o unionali o nazionali.
9.4 Le parti garantiscono il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali.
 

Art. 10.
Organismo di sicurezza riconosciuto ed ispettori

10.1 L'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna a:
mantenere una adeguata organizzazione per struttura, esperienza e capacità commisurata alle attività delegate;
far eseguire i servizi delegati a personale alle sue esclusive dipendenze garantendone la necessaria competenza e relativo aggiornamento negli aspetti rilevanti la normativa di settore internazionale, unionale e nazionale nonchè nelle operazioni nave.
10.2 L'autorità competente può consentire - in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione - l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di sicurezza riconosciuti dall'autorità competente stessa per i servizi delegati di cui al presente accordo. A tale riguardo, l'organismo di sicurezza riconosciuto richiede all'autorità competente di valutare la possibilità di avvalersi di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di sicurezza riconosciuti dall'autorità competente, specificando le motivazioni alla base dell'esigenza, nonchè gli ambiti nei quali detti ispettori saranno impiegati e le qualifiche che essi debbano possedere. L'autorità competente, valutata detta richiesta, può consentire l'impiego di un ispettore esclusivo di altro organismo di sicurezza riconosciuto o, eventualmente, non consentire tale possibilità, dandone sempre comunicazione scritta al richiedente.
 

Art. 11.
Responsabilità

11.1 Nel caso in cui l'autorità competente venga ritenuta responsabile da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia, con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'organismo di sicurezza riconosciuto, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo di sicurezza riconosciuto, l'autorità competente ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo di sicurezza riconosciuto, nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti dall'organismo di sicurezza riconosciuto medesimo.
11.2. L'organismo di sicurezza riconosciuto provvede a stipulare, prima di iniziare le attività di cui al presente accordo e, comunque, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 11.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo, esibendo all'autorità competente copia del certificato di assicurazione attestante la stipula di tale polizza.
 

Art. 12.
Sospensione e revoca della delega

12.1 Il mancato rispetto, in tutto o in parte, dei contenuti del presente accordo determina la sospensione della delega dei servizi in Appendice 1 al presente accordo.
12.2 La sospensione della delega è formalizzata con decreto dell'autorità competente, previa contestazione dei relativi addebiti. Eventuali elementi giustificativi e/o controdeduzioni rispetto alla sospensione devono pervenire all'autorità competente entro trenta giorni decorrenti dalla data della contestazione.
12.3 La sospensione della delega è giustificata anche per accertate deficienze maggiori, detenzioni ovvero da motivi di grave rischio in chiave di sicurezza derivanti da responsabilità addebitabili all'organismo di sicurezza riconosciuto.
12.4 Il decreto di sospensione indica i tempi della sospensione - determinati dall'autorità competente in relazione all'evento occorso - i relativi motivi e i termini entro cui l'organismo di sicurezza riconosciuto deve risolvere gli addebiti contestati. Elasso vanamente tale ultimo termine, l'autorità competente formalizza il decreto di revoca della delega.
12.5 L'autorità competente può revocare, altresì, la delega nel caso in cui l'organismo di sicurezza riconosciuto non mantenga i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 391/2009 e/o del decreto legislativo n. 104/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

Art. 13.
Spese

13.1 Fino all'entrata in vigore di specifiche tariffe per i servizi resi dal Corpo nella cornice del presente accordo, i costi di missione per le attività di audit della autorità competente discendenti dal presente accordo sono a carico dell'organismo di sicurezza riconosciuto.
 

Art. 14.
Validità della delega ed aggiornamenti dell'Accordo

14.1 La validità della delega di cui all'art. 1 decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
14.2 La validità della delega è fissata in dodici anni, fatta salva la facoltà dell'autorità competente di sospenderla e/o revocarla, come previsto dal precedente art. 12. Decorsi detti 12 (anni), l'autorità competente si riserva la facoltà di valutare il rinnovo della delega.
14.3 Dalla data di sottoscrizione e fino alla undicesima data anniversaria dell'aaccordo, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di aggiornare, in tutto o in parte, i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. Qualora entro il primo semestre della dodicesima data anniversaria dell'accordo, si giunga ad accordo scritto tra le parti rispetto agli aggiornamenti da apportarvi, il nuovo testo così consolidato sostituirà il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale dei dodici anni dalla data della sua sottoscrizione.
14.4 Il rinnovo dell'accordo avviene, comunque, su istanza dell'organismo di sicurezza riconosciuto, da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza della delega in essere.
 

Art. 15.
Diritto di recesso

15.1 Le parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di normative internazionali, unionali e/o nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente accordo con preavviso di almeno novanta giorni.
15.2 Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'organismo di sicurezza riconosciuto si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute, per gli audit eseguiti dall'autorità competente, fino al momento dell'anticipata risoluzione dell'accordo.
 

Art. 16.
Interpretazione dell'accordo

16.1 Il presente accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.
 

Art. 17.
Foro competente

17.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.
17.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
per l'autorità competente presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma;
per l'organismo di sicurezza riconosciuto presso la propria sede legale in Italia sita in via al Porto Antico, 23, 16128 Genova.
 

Art. 18.
Entrata in vigore

18.1 Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2025.
 

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 18 dicembre 2024

Per il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Carlone
Per American Bureau of Shipping
Puccio
 

Appendice 1

All'accordo per la delega dei servizi di verifica e certificazione delle navi registrate in italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della Solas '74, come emendata, relativo alle «Misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime security)» e relativo «Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (Codice ISPS)» e in conformità al regolamento n. 725/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'organismo di sicurezza riconosciuto American Bureau of Shipping (ABS)

Servizi rientranti nello scopo della delega
L'organismo di sicurezza riconosciuto - per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e quelle che sono iscritte, a seguito di trasferimento, nei registri nazionali, per le quali abbia emesso il certificato di classe o, nel caso di unità con classe multipla, che abbia completato le visite preordinate all'emissione/convalida/rinnovo della certificazione statutaria - è delegato a svolgere esclusivamente le seguenti attività:
a) verifiche di sicurezza iniziali, intermedie, di rinnovo e addizionali, in conformità agli strumenti applicabili;
b) verifiche preliminari ed emissione del «Certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio» (International Interim Ship Security Certificate - IISSC), con validità non superiore a sei mesi, in conformità agli strumenti applicabili;
c) emissione/convalida/rinnovo del «Certificato internazionale di sicurezza della nave» (International Ship Security Certificate - ISSC) con validità non superiore a cinque anni, in conformità agli strumenti applicabili;
d) rilascio di un consecutivo certificato di cui alla lettera b), in conformità agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorità competente;
e) estensione del certificato di cui alla lettera c), in conformità agli strumenti applicabili, su autorizzazione dell'autorità competente;
f) riesame e approvazione dello Ship Security Plan (SSP) o degli emendamenti precedentemente approvati da un organismo di sicurezza riconosciuto;
g) gestione diretta delle deficienze minori, tramite l'emissione di idonee prescrizioni. Per le deficienze maggiori deve sempre essere contattata l'autorità competente, al fine di concordare le azioni appropriate da attuare, ivi inclusi il downgrading e l'eventuale rilascio di un certificato short term.
 

Appendice 2

All'accordo per la delega dei servizi di ispezione, visita e certificazione delle navi registrate in italia per i fini di cui al capitolo XI-2 della solas '74 come emendata relativo alle «misure particolari per migliorare la sicurezza marittima (Maritime security)» e relativo «codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (codice ISPS)» e in conformità al regolamento n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004.

Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e l'organismo di sicurezza riconosciuto American Bureau of Shipping (ABS)

Obblighi di informazione e rapporti dell'organismo di sicurezza riconosciuto con l'Amministrazione derivanti dalla delega
1. Nella cornice della delega, l'organismo di sicurezza riconosciuto ha i seguenti obblighi di informazione ed invia all'autorità competente:
a) entro il quindici gennaio di ogni anno, per fini statistici, ovvero nei tempi e secondo le modalità di volta in volta richieste, un'analisi riepilogativa sull'attività eseguita, comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate in esito alle attività delegate, nonchè per la successiva predisposizione, a cura dell'autorità competente, del monitoring report da inviare alla Commissione europea;
b) in formato digitale, tutte le procedure e istruzioni applicabili alle navi in materia di sicurezza, provvedendo ai relativi aggiornamenti o fornirne l'accesso per via informatica;
c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi nel presente accordo prestando la loro attività alle esclusive dipendenze dell'organismo di sicurezza riconosciuto;
d) i modelli e le check list aggiornati relativi alle attività delegate, per condivisione e successiva accettazione dell'autorità competente;
e) Trimestralmente, la statistica delle visite eseguite e della certificazione rilasciata.
2. Inoltre, mette a disposizione dell'autorità competente un accesso telematico, attivo 24/7, al data base dell'organismo di sicurezza riconosciuto, per consultazione da parte della bandiera, diretta e gratuita, e l'estrapolazione di tutti i dati relativi alle attività delegate, mediante specifiche query determinate dall'autorità competente.
3. Fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'armatore/Società di gestione e del Comandante della nave di richiedere le verifiche preordinate alla certificazione di security ed al relativo mantenimento, l'organismo di sicurezza riconosciuto informa, per iscritto e senza indugio, il proprietario/armatore della nave:
in caso di certificazione in prossimità di scadenza;
di nuove modifiche normative internazionali, unionali e/o nazionali, che abbiano riflessi sui servizi delegati;
quando non sono state completate le visite prescritte;
in caso di deviazioni o manifeste deficienze richiedendo riscontro delle misure adottate.
4. Se eventuali irregolarità non sono state eliminate nei termini prescritti, l'organismo di sicurezza riconosciuto informerà l'autorità competente - senza indugio - comunicando le misure intraprese.