Cassazione Penale, Sez. 2, 02 gennaio 2025, n. 40 - Manomissione dei dispositivi di sicurezza dei camion



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE


Composta da:

Dott. BELTRANI Sergio - Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Relatore

Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere

Dott. BORIO Mariapaola - Consigliere

Dott. AIELLI Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

A.A. nato a A il (Omissis)

PARTE CIVILE: B.B.

avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, ripestandosi alla requisitoria scritta in atti;

sentito il difensore della parte civile, Avv. CLAUDIO CARDIA del foro di Ravenna, che ha concluso associandosi alle richieste della Procura Generale, riportandosi alle conclusioni e alla nota spesa in atti;

sentito il difensore dell'imputato, Avv. ANTONIO BALDACCI del foro di Forlì-Cesena, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
 

Fatto


1. Con sentenza del 22/04/2024 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Forlì il 22/09/2022, in accoglimento dell'impugnazione del P.M., ha condannato A.A. alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000 di multa nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile costituita B.B.

L'imputato è stato ritenuto responsabile di aver manomesso i dispositivi di sicurezza posti su alcuni camion della ditta di cui è titolare, mediante installazione di un congegno che consentiva di attivare la funzione pausa anche quando il mezzo era in movimento ovvero alterazione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo (art. 437 cod. pen.); inoltre, di aver minacciato il dipendente B.B. di rendergli la vita impossibile e di licenziarlo, qualora non si fosse adeguato ai metodi di lavoro, implicanti la rinuncia ai periodi di pausa e turni gravosi, con successivo effettivo licenziamento (art. 629 cod. pen.).

2. Propone ricorso per cassazione il B.B., tramite il difensore di fiducia, sulla base di sei motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge (art. 603, comma 2, cod. proc. pen.) in ordine all'ammissione del video contenuto nella chiavetta USB prodotta dalla parte civile nonché il vizio di motivazione, ritenuta illogica e carente, dell'ordinanza di acquisizione di tale video e delle prove testimoniali.

Premesso che l'impugnazione avverso la sentenza assolutoria era stata proposta dal pubblico ministero con richiesta di rinnovazione dell'esame dei testimoni B.B., C.C., D.D. e E.E., si deduce che il giudice d'appello aveva disposto la rinnovazione dell'esame di B.B., D.D. ed anche di F.F., quest'ultimo non richiesto dalla pubblica accusa, nonché l'acquisizione di un video contenuto su chiavetta USB consegnato dalla parte civile che affermava di averlo ricevuto dalla polizia di Stato.

L'ordinanza che aveva disposto l'esame del teste F.F. (non richiesto dall'appellante PM) e degli altri richiesti con l'atto di appello, adottata all'udienza del 12 febbraio 2024, cui l'imputato si era opposto, non aveva dato conto delle ragioni di assoluta necessità (per la rinnovazione disposta d'ufficio) o comunque dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (per quella disposta su richiesta del PM), secondo quanto previsto dall'art. 603, comma 1 e 3 cod. proc. pen., assumendosi, genericamente, che tali testimonianze erano rilevanti e necessarie, lacuna non colmata nemmeno con la motivazione della sentenza impugnata.

Quanto al video contenuto nella chiavetta USB, acquisito con la medesima ordinanza, presumibilmente ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., il ricorrente deduce che in primo grado la parte civile aveva fatto riferimento ad una ripresa da lui effettuata, attestante le modalità di funzionamento del dispositivo che modificava i dati del tachigrafo, e di aver consegnato il video alla polizia stradale; lamenta che tale video non poteva essere acquisito nel giudizio di appello poiché B.B. era stato parte civile in primo grado ma non appellante, era in possesso di tale prova sin dal 18 agosto 2023 e comunque era da sempre a conoscenza della sua esistenza, cosicché difettava il carattere di prova nuova o sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (la motivazione dell'ammissione - acquisizione del video in quanto conservato presso l'ufficio di Polizia e non presso la parte civile - doveva ritenersi erronea ed eccentrica rispetto al dettato normativo).

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) circa il valore dimostrativo attribuito al video prodotto dalla parte civile, nonostante l'incertezza sulla provenienza ed epoca di realizzazione; prova ritenuta decisiva per l'affermazione di responsabilità, nonostante le contraddizioni del narrato della parte civile, evidenziate dal primo giudice e rilevate anche dalla corte territoriale.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione rafforzata in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 437 cod. pen.; sempre rispetto a tale reato, il travisamento degli elementi di prova, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e della norma incriminatrice, rispetto ad alcune delle condotte contestate.

Si contesta che la condotta materiale contestata al capo a), cioè la sostituzione delle schede inserite nel cronotachigrafo, possa integrare la fattispecie di reato ivi contestata poiché l'apparecchio destinato a prevenire gli infortuni sul lavoro, il cronotachigrafo, era regolarmente installato e funzionante. Il fatto integrerebbe semmai la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 5, lett. b) del regolamento Cee n. 3821 del 1985 sanzionata con norma interna ex art. 19 della legge 727 del 1978. Riguardo alla genuinità del video, si lamenta: l'insufficienza a fugare ogni dubbio sulla sua genuinità della nota della Polstrada di Ravenna del 17.08.2023, posto che non chiariva le ragioni della mancata emersione della esistenza del video, nonostante l'escussione in primo grado dell'agente di Polizia giudiziaria che aveva condotto le indagini; il valore di riscontro attribuito alle dichiarazioni dei testi F.F. e G.G., ritenuti inattendibili dal giudice di primo grado, in quanto coinvolti in vertenze con l'imputato (e G.G. anche soccombente); la mancata valorizzazione delle dichiarazioni del teste H.H., che aveva riferito di aver azionato il pulsante indicatogli da B.B. per alterare le rilevazioni del tachigrafo, senza notare alcuna anomalia nel suo funzionamento; la mancata valorizzazione delle dichiarazioni dell'ufficiale di P.G. C.C., di cui il PM aveva chiesto rinnovarsi l'esame (istanza disattesa dalla Corte) che giudicava contraddittoria la doppia alterazione contestata (del dispositivo e della scheda ivi inserita), in quanto la prima era sufficiente a garantire la circolazione dei mezzi senza registrazione. In ogni caso, risultava carente la prova dell'esistenza stessa del dispositivo interferente sul tachigrafo, affermata solo da tre dipendenti sui quindici dell'azienda.

Con il quarto motivo si deduce la mancanza di motivazione rafforzata in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen.; sempre rispetto a tale reato, il travisamento degli elementi di prova, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e della norma incriminatrice, in relazione alla condanna per estorsione.

L'affermazione di responsabilità si fondava esclusivamente sulle dichiarazioni del B.B., la cui attendibilità era stata tuttavia esclusa dal giudice di prime cure sulla scorta di varie deposizioni testimoniali circa un incidente stradale provocato dal B.B., ubriaco, a Reggio Emilia, nel 2016 e circa una lite intercorsa tra costui ed il datore di lavoro, il 30 gennaio 2017. Doveva, inoltre, considerarsi che la denuncia che aveva dato origine al procedimento era stata sporta dal B.B. sei mesi dopo il licenziamento ma soltanto un'ora dopo che questi aveva appreso di essere stato denunciato dal A.A. per l'episodio di gennaio 2017; inverosimile, infine, doveva ritenersi la minaccia, riferita dal B.B., di essere addetto a turni più scomodi e con automezzi meno efficienti, atteso che i turni di servizio degli autisti venivano disposti direttamente dal consorzio "Cotral" e gli automezzi erano tutti dotati degli stessi strumenti tecnologici e avevano pari anno di immatricolazione.

Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo b) di imputazione nonché la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen.

In particolare, mancava nel caso di specie un effettivo pregiudizio patrimoniale della persona offesa, posto che il licenziamento era stato determinato dalla suddetta condotta aggressiva del B.B. e che il lavoro straordinario era retribuito in modo forfettario, sì che nessuna rilevanza aveva l'omessa registrazione delle ore lavorative per effetto di false attestazioni del cronotachigrafo, con la conseguenza che la condotta contestata doveva qualificarsi in termini di violenza privata ai sensi dell'art. 610 cod. pen.
 

Diritto


1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

I motivi di ricorso tendono - in una visione d'insieme - ad inficiare il giudizio di penale responsabilità effettuato dalla corte di merito, in dissonanza dalla pronuncia assolutoria del Tribunale, sotto il profilo della violazione delle norme che disciplinano l'attività istruttoria in appello (art. 603 cod. proc. pen.), la valutazione delle prove (art. 192 cod. proc. pen.), l'applicazione delle norme incriminatrici di riferimento (artt. 437 e 629 cod. pen.) nonché del vizio di motivazione, priva, ad avviso della difesa - rispetto ad ambedue le fattispecie di reato - delle caratteristiche di persuasività previste in tal caso da una consolidata giurisprudenza di legittimità.

2. Per ragioni sistematiche è opportuno prendere le mosse proprio da quest'ultimo aspetto, richiamando l'indirizzo interpretativo, al quale lo stesso ricorrente fa riferimento, secondo cui il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata che dia razionale giustificazione della difforme decisione adottata, indicando in maniera approfondita e diffusa gli argomenti, idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (ex multis, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404).

La Corte di appello, al fine di attribuire attendibilità al narrato della persona offesa, ha valutato innanzitutto la prova documentale costituita dalle relazioni tecniche prodotte all'udienza del 9 novembre 2021, con dischi e documenti allegati, relative all'analisi dei cronotachigrafi, rinvenuti con registrazioni da ritenersi false, sì da ritenersi accertato che "in tal modo, su induzione del A.A. e nell'interesse della sua azienda, le schede apposte sui dispositivi in oggetto, venivano rimosse, sostituite al fine di mostrare una registrazione diversa da quella effettiva".

Il dato documentale non è stato preso in considerazione dal giudice di primo grado che ha basato la conclusione secondo cui "manca o, comunque, è insufficiente la prova dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di estorsione contestato" sulle dichiarazioni testimoniali acquisite durante la fase istruttoria (pagine da 6 a 10 della sentenza del Tribunale di Forlì).

3. Un ulteriore elemento che rafforza la motivazione della Corte di appello è costituito dal video, acquisito in secondo grado, consegnato dal B.B. all'epoca della denuncia alla PG e in seguito consegnato in copia a costui dalla Polstrada di Ravenna con nota del 17 agosto 2023, perché fosse reso disponibile nel processo.

Tale video, effettuato dal B.B. stesso su un camion utilizzato dalla ditta del A.A., mostrava l'utilizzo di un pulsante che inibiva la registrazione dei dati nonostante il veicolo fosse in marcia.

Rilevava a riguardo il giudice di primo grado che una discrepanza nel racconto della parte civile era costituita proprio dalla mancanza di tale supporto visivo, menzionato dal teste ma non riscontrato da alcuna evidenza istruttoria, non avendovi fatto cenno neanche i testi di Pg escussi (pag. 9).

Dal testo della sentenza impugnata si rileva che la corte territoriale ha proceduto alla visione del video, evidenziando che, all'esito, non residuavano dubbi in merito alla esistenza di detto pulsante ed alla sua funzionalità, nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, unico soggetto che poteva, quindi, essere intervenuto sulla meccanica del mezzo, installando un meccanismo del genere.

La discrepanza rilevata dal Tribunale diviene, quindi, a seguito dell'integrazione istruttoria, elemento che conferma - e non contraddice - le dichiarazioni della vittima del reato.

3.1 Sull'acquisizione probatoria del video, contenuto in una chiavetta USB "prodotta dalla parte civile" (pag. 2 del ricorso), si è a lungo soffermata la difesa, ravvisando a riguardo violazione di legge (art. 603, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, alla stregua di rilievi infondati.

Hanno avuto modo di precisare a riguardo le Sezioni Unite che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01).

Orbene, non solo la videoregistrazione in questione non era stata acquisita nel corso del processo di primo grado ma era stata posta in dubbio la sua stessa esistenza, ritenendosi anche per tale aspetto inattendibile il narrato della persona offesa.

La corte territoriale è stata sollecitata dalla parte civile ad avvalersi del potere istruttorio integrativo al fine di superare la valutazione negativa del Tribunale e l'unico strumento per decidere sul punto era rappresentato proprio dal video, nel frattempo divenuto disponibile. La motivazione dà altresì atto delle ragioni per cui non si era provveduto prima in tal senso, posto che la chiavetta USB era stata allegata alla denuncia e rimasta nella disponibilità della Polizia Giudiziaria (circostanza non riferita dagli agenti escussi), e che solo su iniziativa della stessa parte civile era stato possibile ottenerne copia: in tal senso la suddetta nota della Polstrada di Ravenna che dava atto che il video era "agli atti di questo Ufficio" e che su sollecitazione della difesa della parte civile si era provveduto a rilasciarne copia.

Due considerazioni finali si impongono su tale profilo: in primo luogo, non può ritenersi inutilizzabile la prova per il solo fatto che il B.B. non si attivò con più sollecitudine per richiedere copia della videoregistrazione, essendo egli stato sollecito nella consegna all'autorità di polizia del supporto informatico che la conteneva, per cui si giustifica che, a sua istanza, formulata nel corso del processo di secondo grado, quel dato d'indagine fosse restituito al quadro probatorio; inoltre, nessuna norma vietava alla Corte di appello di disporre la rinnovazione istruttoria attraverso l'acquisizione di una prova nella disponibilità della parte civile, ancorché non appellante, una volta accertatasi della genuinità della prova stessa e della sua rilevanza per la decisione, nel senso indicato in precedenza.

4. La valutazione delle prove, in sé considerata, incentrata sulle dichiarazioni del B.B., risulta in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza e immune da rilievi sul piano logico.

Per un verso, infatti, le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558); per altro, è stata ritenuta legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (in termini, Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160).

Per il primo profilo, la verifica di attendibilità è stata effettuata con puntuali elementi di riscontro, estranei alla valutazione del primo giudice (la documentazione attestante la manomissione dei dati dei cronotachigrafi, le sequenze della videoregistrazione sul meccanismo di blocco tramite pulsante) e corroborati dalle testimonianze di F.F. e G.G., attestanti che il sistema della sostituzione dei dischi avveniva su indicazione e specifica richiesta del A.A.

La circostanza che i due testi avessero motivi di risentimento nei confronti dell'imputato non è stata ritenuta rilevante, trattandosi di dichiarazioni che riscontrano un fatto altrimenti provato e che risultano plausibili, attesa l'accertata alterazione del sistema di registrazione delle ore di percorrenza dei veicoli adibiti al trasporto su strada nell'interesse esclusivo del datore di lavoro.

Inoltre, la corte di merito ha tenuto presente che alcune dichiarazioni del B.B. si sono rilevate non veritiere, escludendo tuttavia che egli abbia mentito sul fatto di essere stato costretto ad accettare condizioni di lavoro che implicavano modalità operative elusive della legge, perché minacciato dal A.A. di essere licenziato ovvero di essere addetto a turni più scomodi, con veicoli meno efficienti: la comparazioni fra le parti del racconto (pagina 7 della sentenza), tesa a sottolineare il diverso ambito di riferimento delle affermazioni del teste, è coerente ed esente da rilievi di legittimità.

Va anche considerato, circa l'aspetto della maggiore persuasività della motivazione della pronuncia di appello, che la corte territoriale ha esplicitato, in termini convincenti, le ragioni per superare i dubbi formulati dal giudice di prime cure sulla contemporanea presenza sui mezzi di un duplice meccanismo di alterazione dei dati (tramite sostituzione dei dischi del cronotachigrafo e utilizzo di un pulsante di blocco), aventi la medesima finalità, facendo riferimento non solo alle nuove acquisizioni istruttorie ma anche alla logica osservazione che trattasi di modalità operative che non si escludevano a vicenda ma che ben potevano essere utilizzate in via alternativa per lo stesso fine illecito, come peraltro constatato dalla visione del video relativo ad uno dei mezzi, oggetto di formale contestazione al capo a).

5. Dalla ricostruzione in fatto della fattispecie, nei termini indicati, deriva il corretto inquadramento della condotta nelle ipotesi di reato contestate, ritenendosi accertato che, su induzione del A.A. e nell'interesse della sua azienda, le schede apposte sui cronotachigrafi venivano rimosse e sostituite al fine di mostrare una registrazione diversa da quella effettiva, così come indicato nella prima parte del capo a), imputazione non considerata in parte qua dal Tribunale, che si è soffermato unicamente sull'altro sistema di falsificazione, tramite pulsante (capo a), seconda parte), con conseguente sussistenza del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., norma che sanziona l'omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate - come nel caso di specie - a prevenire infortuni sul lavoro (Sez. 1, n. 10494 del 15/05/2019, dep. 2020, Conversano, Rv. 278496, pronuncia, correttamente richiamata dalla corte bolognese, che ha escluso la sussistenza di un rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 cod. strada - che punisce con una sanzione amministrativa colui che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso - e quella di cui all'art. 437 cod. pen., stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati -rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori - ma anche strutturale tra le fattispecie, sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo).

Per altro aspetto - e con riferimento al capo b) - integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, per costringere i suoi dipendenti ad accettare condizioni di lavoro contrarie alle leggi, li minacci di licenziamento (Sez. 2, n. 50074 del 27/11/2013, Bleve, Rv. 257984), senza che rilevi se poi tale minaccia sia stata attuata o se l'interruzione del rapporto di lavoro si sia verificato per altra causa.

Poiché il B.B. svolgeva le mansioni di autista alle dipendenze del A.A. ed utilizzava veicoli con meccanismi che non consentivano la fedele registrazione delle ore di circolazione, la minaccia di licenziamento costituiva un mezzo di costrizione per accettare condizioni di lavoro inique; minaccia che ha trovato conferma non solo nelle dichiarazioni della parte civile e dei suddetti testimoni ma anche nella logica deduzione che, se tali meccanismi erano stati predisposti sui mezzi, nell'interesse patrimoniale esclusivo dell'azienda e a scapito degli autisti, la falsificazione dei dati non poteva che essere il risultato di un'imposizione.

6. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese del procedimento.

Il ricorrente è altresì condannato alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.
 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B., che liquida in complessivi Euro 3.510/00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 27 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 2 gennaio 2025.