Tipologia: CRL
Data firma: 9 dicembre 2024
Validità: 09.12.2024 - 31.12.2027
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio, Lazio

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni Sindacali
Art. 3 Bilateralità
Art. 4 Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMPRESA
Art. 5 Contratti week-end
Art. 6 Riduzione orario di lavoro
Art. 7 Premio di produttività
Accordo territoriale sulla detassazione
Coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro

 

Trattamento fiscale speciale dei premi di produzione erogati in denaro
Ipotesi di erogazione sostitutiva dei premi di produzione mediante servizi di welfare aziendale
Procedure di applicabilità
Nota 1
Validità e sfera di applicazione
Comunicazione per l'applicazione dell'Accordo Territoriale sulla detassazione
Accordo sulla stagionalità per l’utilizzo del contratto a termine nelle aziende della Regione Lazio


Contratto Integrativo Territoriale per le aziende e per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio

Il giorno 9 dicembre 2024, tra Confcommercio Lazio, Confcommercio Lazio Sud, Confcommercio Lazio Nord, Confcommercio Roma e Filcams-Cgil Roma e Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale-Rieti e Lazio, Uiltucs Roma e Lazio, si è stipulato il seguente Contratto Integrativo Territoriale per le aziende e per i dipendenti del settore Terziario, Distribuzione e Servizi della Regione Lazio.
Il presente CIRL decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre 2027.

Premessa
La continuità di dialogo per la ricerca della migliore risposta ai mutamenti che hanno interessato e interessano il settore, ai problemi e alle esigenze reciproche ha consentito di realizzare questo accordo come un momento di sintesi su temi già ampiamente approfonditi e condivisi, attraverso un percorso di confronto che le Parti hanno mantenuto nel corso degli anni.
In uno scenario caratterizzato dalla grande espansione del terziario di servizi e, al contempo, da profondi cambiamenti negli insediamenti della distribuzione, alla vigilia di un evento quale il Giubileo che, nella sua rilevanza globale, avrà una declinazione territoriale importantissima e determinante, fortemente condizionato da eventi internazionali, i nuovi sistemi produttivi e le nuove sfide legate al miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi offerti alla clientela/ai consumatori, imposte da un sistema sempre più competitivo, richiedono Relazioni Sindacali sempre più capaci di accompagnare e sostenere le lavoratrici, i lavoratori e le imprese.
Relazioni sindacali, quindi, come strumento di innovazione, di sviluppo sostenibile, di valorizzazione del lavoro, delle professionalità, del contributo espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori e di crescita del sistema delle imprese che operano garantendo legalità e adeguate condizioni contrattuali, favorendo così la crescita della buona e stabile e dell'occupazione del territorio.
Anche il sistema della bilateralità vuole confermarsi, con questo accordo, uno strumento a servizio delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese, risultato di un sistema di relazioni sindacali, moderno, partecipativo ed efficace, caratterizzato da senso di responsabilità, da credibilità reciproca e atteggiamento propositivo nella ricerca di soluzioni negoziali utili per il settore e coerenti con le direttive delineate dalla contrattazione nazionale.
Sarà necessario quindi un particolare impegno congiunto finalizzato a:
- promuovere la corretta ed integrale applicazione della contrattazione sottoscritta tra le parti le scelte contrattuali e verificare la loro efficacia e utilità;
- valorizzare la contrattazione di secondo livello nella sfida proposta dall'innovazione organizzativa e produttiva;
- evidenziare l'impegno contrattuale sui temi della Responsabilità sociale, della Parità di genere e della Conciliazione vita/lavoro
- valorizzare l'investimento realizzato negli anni dalle Parti sociali in tema di tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, consolidando nelle imprese e per le lavoratrici e lavoratori una cultura che ha portato a continui miglioramenti della qualità del lavoro.
Inoltre, le Parti, in relazione alle tematiche affrontate nel corso del presente rinnovo contrattuale concordano di coinvolgere l'Osservatorio sul mercato del lavoro, istituito presso EBiT Lazio, per le attività di studio ed analisi sui temi della trasformazione digitale, dell'inclusione sociale e della parità di genere, al fine di sviluppare una raccolta di esperienze aziendali per favorire iniziative a livello territoriale utili alla promozione e incentivazione di un'impresa sempre più inclusiva.

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo avrà validità per tutte le imprese che abbiano sede legale od operativa nel territorio della Regione Lazio e che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (CCNL TDS)
Il presente contratto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31 dicembre 2027; lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva disdetta di una delle parti da comunicarsi sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, anche in caso di disdetta, continuerà ad essere integralmente applicato fino a successivo rinnovo.
Le Parti si incontreranno nei sei mesi prima della scadenza per avviare la procedura di rinnovo del presente Contratto.
Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti firmatarie il presente contratto possono, previo specifico accordo, integrare i trattamenti previsti dal contratto integrativo aziendale con i contenuti della presente intesa, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 2 Relazioni Sindacali
Premesso che gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, le parti, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali anche attraverso il sistema articolato della bilateralità.
Le Parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL TDS.
Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le Parti
- sottolineano l'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione;
- convengono di consolidare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e delle lavoratrici e lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e alla valorizzazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro e sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del settore.

Art. 3 Bilateralità
Ferma restando l'autonomia che a ciascuna parte compete, le organizzazioni firmatarie del presente Contratto confermano la volontà di attivare e gestire, nell'ambito della bilateralità, tutti gli strumenti necessari a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese per favorire l'economia, la crescita e la stabilità di un'occupazione di qualità.
Nei limiti delle risorse disponibili, I'EBiT Lazio finanzierà attività di formazione a sostegno delle lavoratrici e lavoratori e delle imprese, nonché prestazioni di welfare territoriale, riservate esclusivamente alle lavoratrici e lavoratori e alle imprese del territorio regionale che applicano integralmente, senza esclusione alcuna, il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, Distribuzione servizi - Confcommercio, nonché la contrattazione aziendale sottoscritta dalle parti stipulanti il citato CCNL, ovvero, in assenza della stessa, la presente contrattazione territoriale.
Le Parti confermano che per le attività formative e di welfare promosse dall'EBiT Lazio sarà garantita la pari opportunità di accesso e di trattamento.

Art. 5 Contratti week-end
Le Parti confermano la necessità di innovare i processi e rendere maggiormente produttiva l'attività aziendale, nonché permettere un'equa ripartizione dei carichi di lavoro. Con tale presupposto, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL Terziario per il part-time week-end, le Parti confermano, quale ulteriore strumento di supporto all'organizzazione del lavoro, le fattispecie di seguito elencate:
a) le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell'art. 82 CCNL Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato, potranno essere destinati, previo accordo, ad eguale prestazione per le domeniche e/o festività;
b) con le lavoratrici e lavoratori assunti, ai sensi dell’art. 82 CCNL Terziario, per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato potrà essere concordato, attraverso accordo di trasformazione, un ampliamento della prestazione per le domeniche e/o festività;
Per le fattispecie sopra descritte e limitatamente alle prestazioni domenicali e/o festive, è prevista un'indennità giornaliera pari a Euro 15,00 lordi utile al calcolo del trattamento di fine rapporto con esclusione di tutti gli altri istituti differiti.
Le parti confermano che ai contratti di cui al presente articolo potranno accedere studenti e/o lavoratrici e lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro, giovani fino a 25 anni compiuti, nonché lavoratrici e lavoratori disoccupati e/o percettori di NASPI.

Art. 6 Riduzione orario di lavoro
Le parti confermano che, in presenza di RSA/RSU, l'organizzazione del lavoro sarà oggetto di specifici confronti, allo scopo di contemperare al meglio le esigenze di conciliazione dei tempi di vita/lavoro e le esigenze tecnico organizzative.
In assenza di RSA/RSU l'azienda organizzerà gli orari di lavoro perseguendo gli obiettivi sopra richiamati.
Nel quadro descritto - fatto salvo pertanto il confronto previsto al co. 1 del presente articolo - le aziende a cui si applica il presente contratto, ferma restando la retribuzione mensile, potranno programmare una riduzione dell'orario di lavoro, fino al 36 ore settimanali per un massimo di 18 settimane, nell'ambito delle quali, in considerazione del minore volume di attività e delle conseguenti ridimensionate esigenze tecnico organizzative, sarà possibile pianificare la fruizione di parte delle ore di permesso retribuito ex art. 158 CCNL, in coincidenza con la chiusura anticipata degli uffici o con un minor utilizzo dei locali aziendali/della sede in cui è resa la prestazione di lavoro.
A supporto di particolari esigenze di cura e/o assistenza., le aziende riconosceranno, a quelle lavoratrici e ai lavoratori che li abbiano esauriti, 12 ore di permesso l’anno, per lo svolgimento di visite mediche per sé, per il convivente o per parenti entro il secondo grado o affini entro il primo grado.
A tal fine, è onere del dipendente presentare relativa certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria riportante la data e la durata della visita e la dichiarazione che attesti la convivenza o il grado di parentela/affinità con il soggetto che abbia effettuato la visita medica.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma di flessibilità oraria di cui al presente articolo.
L'azienda provvederà a comunicare per iscritto alle lavoratrici e lavoratori il periodo di applicazione del presente articolo con un preavviso di almeno 30 giorni.
La comunicazione sarà inviata negli stessi termini all'EBiT Lazio, ai fini del monitoraggio dell’utilizzo di tale istituto da parte dei firmatari il presente Contratto.

Coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro
Ai sensi dell'art. 1, co. 189, della legge di Stabilità 2016 il limite di 3.000 euro lordi è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente le lavoratrici ed i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Le Parti concordano che il coinvolgimento paritetico delle lavoratrici e dei lavoratori potrà realizzarsi esclusivamente nelle aziende ove siano presenti RSA/RSU, attraverso un piano condiviso che stabilisca:
- la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratrici e lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
- strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
- la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.
Non costituiscono strumenti e modalità idonee alle previsioni del presente punto i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione.