MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione V


 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 30/08/2010
Prot. 15/ V / 0017879 / 14.01.04.22

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ufficio tutela sociale di lavoro
Via Canonico Michael Gamper 1
39100 Bolzano
c.a Dr Sieghart Flader

Rif.:n. 42.02.02

 

Oggetto: quesito in materia di lavoro notturno.

Con la nota indicata in oggetto è stata presentato a questo Ministero un quesito volto a conoscere se la media delle otto ore settimanali come limite del lavoro notturno vada calcolata sulla settimana lavorativa teorica (prevista dal CCNL) oppure sui giorni lavorativi previsti dal contratto individuale (part-time).

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 66/2003 , per tutti i lavoratori notturni, l'orario non può superare le 8 ore in media, nell'arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa ed in merito a ciò la circolare di questo Ministero n. 8/2005 ha chiarito che tale limite costituisce, data la sua formulazione, una media fra le ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa- salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo più ampio sul quale calcolare detto limite - considerato che il legislatore ha in più occasioni adoperato l'arco settimanale quale parametro per la quantificazione della durata della prestazione.

Nel computo della media su cui calcolare il limite delle 8 ore non si deve tener conto del periodo di riposo minimo settimanale quando questo ricade nel periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi.

Tutto ciò premesso, si ritiene che nell'ipotesi di un lavoratore in part-time verticale che svolga la sua prestazione su tre giorni lavorativi invece che sui 5 giorni settimanali previsti dal contratto collettivo, ai fini del calcolo delle ore medie di lavoro notturno consentite si dovrà tener conto delle ore effettive di lavoro prestato e non dell'orario di lavoro astrattamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Se ciò non fosse infatti si arriverebbe ad un'ingiusta disparità di trattamento tra lavoratore a part-time e lavoratore a full-time, in quanto per il primo si supererebbe la media di un terzo fra le ore lavorate e non lavorate.

I giorni della settimana in cui il lavoratore a part-time verticale non lavora, determinano una sospensione del rapporto, limitatamente a quel periodo, e non possono essere considerati a nessun fine nel calcolo dell'orario di lavoro.

Ne deriva che il trattamento del lavoratore a tempo parziale verticale deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa anche per quanto riguarda il limite delle ore di lavoro notturno settimanali consentite, che dovranno essere dunque proporzionalmente inferiori a quelle di un lavoratore a full-time.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
(dott. Francesco CIPRIANI)