Cassazione Penale, Sez. 4, 15 gennaio 2024, n. 1721 - Caduta dall'alto durante il lavoro di pulizia delle pareti e del soffitto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. MARI Attilio – Consigliere

Dott. D'ANDREA Alessandro – Consigliere

Dott. ANTEZZA Fabio – Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a T. il (omissis)

avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI,

nel senso dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

lette le conclusioni della difesa dell'imputato, nel senso dell'accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni delle difese delle costituite parti civili, nel senso del rigetto del ricorso;


 

Fatto
 



1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur concedendo il beneficio della non menzione, ha confermato la responsabilità di A.A., amministratore di FIMARDOLCI Srl, nella qualità di datore di lavoro, nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in merito al decesso della lavoratrice B.B., cagionato anche con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in cooperazione colposa con il proprio fratello C.C. (amministratore, di fatto, insieme al citato germano, quanto all'organizzazione del lavoro di produzione), la cui posizione è stata definita con sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti passata in giudicato (ex artt. 113 e 589, commi primo e secondo, cod. pen.). Ne è seguita altresì la conferma della condanna dell'imputato al risarcimento dei danni (con provvisionale) in favore delle costituite parti civili D.D., E.E., F.F., G.G., H.H., I.I., J.J.Al e K.K..

1.1. I giudici di merito, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", circa la situazione di contesto caratterizzante il sinistro, hanno chiarito che l'evento si è verificato nel mentre B.B., lavoratrice alle dipendenze di FIMARDOLCI Srl è addetta al settore pulizie, in periodo di chiusura estiva, seguendo le indicazioni di C.C. e nell'assenza sui luoghi dell'imputato, era intenta a pulire le pareti e il soffitto del locale magazzino (del reparto "prodotti finiti"), mediante uno scovolo per l'eliminazione delle ragnatele e ponendosi a un'altezza di circa 3,33 m dal suolo.

1.2. Nel dettaglio, postasi all'interno di una cesta metallica avente la funzione di contenere serbatoi in polietilene, sollevata mediante le forche di un carrello per l'elevazione di materiali manovrato da C.C., la persona offesa e precipitata, in conseguenza del rovesciamento della citata cesta, così decedendo a causa di un'insufficienza acuta cardio-respiratoria secondaria ad un gravissimo quadro politraumatico a maggior estensione cranico-encefalica e toraco-addominale riconducibile al traumatismo da precipitazione.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge, anche in termini di difetto assoluto di motivazione in quanto apparente, nonché vizio cumulativo di motivazione circa la ritenuta responsabilità in capo all'imputato.

2.1.1. La Corte territoriale, peraltro mediante un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado e non considerando, anch'essa, l'intervenuta attività di pulizia del soffitto del magazzino su iniziativa non dell'imputato ma solo di C.C., pur indicato in rubrica quale amministratore di fatto, avrebbe fondato la propria valutazione su errori.

I giudici di merito, in particolare, non avrebbero considerato che l'attività di pulizia si sarebbe ben potuta svolgere con scope telescopiche, come sarebbe avvenuto in precedenza, risultando quindi solo una valutazione ex post quella per cui l'imputato avrebbe dovuto prevedere e gestire anche il rischio connesso all'esecuzione di lavori in quota (si allega, per ragioni di autosufficienza il verbale di sommarie informazioni rese in fase di indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti da L.L., operaia addetta alle pulizie alle dipendenze di FIMARDOLCI Srl

2.1.2. Il dedotto paralogismo sarebbe ricollegabile, soprattutto, all'inserimento nell'iter argomentativo fondante la decisione del dato, che la difesa assume essere inveritiero, per cui non sarebbe stato valutato dall'imputato, quale datore di lavoro, il rischio di caduta dall'alto nell'esecuzione dell'attività di pulizia del soffitto del magazzino, con conseguenti: mancata previsione di esso e delle relative modalità gestorie nel DVR; omessa formazione e informazione della lavoratrice in merito all'esecuzione in sicurezza dell'attività, oltre che di C.C. (quanto all'utilizzo del carrello elevatore); omessa predisposizione di strumenti idonei all'esecuzione della detta lavorazione e, in particolare, di sistemi di protezione anticaduta. Contrariamente a quanto assunto dai giudici di merito, prosegue il ricorrente sul punto, il rischio di caduta dall'alto sarebbe stato valutato dall'imputato, ancorché al fine di escluderne la sussistenza. Ciò emergerebbe dallo stesso DVR, acquisito agli atti del processo, che, a pag. 58 (allegata al ricorso per ragioni di autosufficienza), con specifico riferimento ai "lavori in quota", dopo aver chiarito che essi sono quelli che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile, precisa che "i lavoratori dell'azienda non eseguono lavori in quota". Sicché, conclude sul punto il ricorso, i giudici di merito, nel ritenere sussistente nella specie il rischio di caduta connesso all'attività di pulizia delle pareti e del soffitto del magazzino, si sarebbero sostituiti all'ambito valutativo proprio del datore di lavoro circa l'individuazione dei rischi da gestire in quanto sarebbero tali solo "i rischi derivanti dall'attività lavorativa che risultino ragionevolmente prevedibili" (come avrebbe chiarito in dibattimento dal consulente tecnico della difesa dell'imputati).

2.1.3. I profili di doglianza di cui innanzi sono ulteriormente sostenuti con le depositate conclusioni scritte. Con esse si critica altresì la sentenza impugnata per non aver valutato in termini di fattore interattivo del nesso eziologico, la condotta di C.C. (ritenuto amministratore e datore di lavoro "di fatto"), sulla base delle cui sole istruzioni e disposizioni la persona offesa avrebbe operato al momento del sinistro (peraltro in periodo di chiusura estiva del magazzino), in quanto eccentrica rispetto all'attività aziendale e, come tale, non prevista né prevedibile, da parte dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la "nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione con riferimento alla determinazione della pena", ritenuta "congrua e adeguata alla gravita del reato e alla notevole entità della colpa" ma senza considerare lo sforzo risarcitorio compiuto dall'imputato, per aver messo a disposizione dell'INAIL e degli eredi della vittima tutte le proprie sostanze, onde alleviare le conseguenze pregiudizievoli dell'infortunio.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.

 


Diritto
 



1. Il ricorso, complessivamente considerato, pur presentando taluni profili d'inammissibilità, e infondato.

2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione dei fatti processuali, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità penale (e le conseguenti statuizioni civili) di A.A., amministratore di FIMARDOLCI Srl, nella qualità di datore di lavoro, nonché di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in merito al decesso della lavoratrice B.B., cagionato anche con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e in cooperazione colposa con il proprio fratello C.C. (amministratore, di fatto, insieme al citato germano, quanto all'organizzazione del lavoro di produzione), la cui posizione e stata definita con sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti passata in giudicato (ex artt. 113 e 589, commi primo e secondo, cod. pen.).

2.1. Dai conformi giudizi di merito e emersa la seguente situazione di contesto del sinistro, sostanzialmente condivisa dallo stesso ricorrente e posta a fondamento delle doglianze prospettate con il primo motivo di ricorso.

2.2. I giudici di merito, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", hanno accertato che l'evento si è verificato nel mentre B.B., lavoratrice alle dipendenze di FIMARDOLCI Srl e addetta al settore pulizie, in periodo di chiusura estiva, seguendo le indicazioni di C.C. e nell'assenza sui luoghi dell'imputato, era intenta a pulire le pareti e il soffitto del locale, magazzino (del reparto "prodotti finiti"), mediante uno scovolo per l'eliminazione delle ragnatele e ponendosi a un'altezza di circa 3,33 m dal suolo. Nel dettaglio, postasi all'interno di una cesta metallica avente la funzione di contenere serbatoi in polietilene, sollevata mediante le forche di un carrello per l'elevazione di materiali manovrato da C.C., la persona offesa e precipitata, in conseguenza del rovesciamento della citata cesta, cosi decedendo a causa di un'insufficienza acuta cardio-respiratoria secondaria ad un gravissimo quadro politraumatico a maggior estensione cranico-encefalica e toraco-addominale riconducibile al traumatismo da precipitazione.

3. Orbene, premesso quanto innanzi, il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Ricostruita la situazione di contesto caratterizzante l'infortunio sul lavoro con esiti mortali, i giudici di merito, sempre in termini di c.d. "doppia conforme" e con motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica, hanno accertato la responsabilità dell'imputato tanto in merito all'individuazione delle regole di condotta violate, invece preordinate proprio alla gestione dello specifico rischio effettivamente concretizzatosi, quanto circa l'individuazione della condotta alternativa lecita, escludendo altresì un'intervenuta interruzione del nesso causale.

In particolare, non avendo l'imputato, datore di lavoro, valutato il rischio di caduta dall'alto nell'esecuzione dell'attività di pulizia delle pareti e del soffitto del magazzino (ragionevolmente prevedibile in base al DVR), come emergente dalla mancata previsione del detto rischio e delle relative modalità gestorie nel DVR, ne sono derivate la mancata predisposizione di strumenti idonei all'esecuzione della detta lavorazione e, in particolare, qualora da eseguirsi in quota, di sistemi di protezione anticaduta, oltre che l'omessa formazione e informazione merito all'esecuzione in sicurezza dell'attività.

3.1.2. In considerazione delle specifiche deduzioni difensive, poi tradottesi in motivi d'appello e nelle successive doglianze in sede di legittimità, i giudici, con apparato motivazionale esente da critiche, hanno evidenziato come fosse ragionevolmente prevedibile lo specifico rischio, concretamente non gestito dal datore di lavoro, nonostante l'attività tipica dell'impresa (produzione dolciaria), e, anzi, proprio in ragione di essa, e comunque in quanto attinenti all'ambiente di lavoro.

Sul punto, difatti, i giudici di merito hanno chiarito che la pulizia e la manutenzione dell'ambiente di lavoro, nel quale, per espressa previsione dello specifico DVR (agli atti processuali), rientrano anche "i muri e i soffitti dei locali di lavoro", ivi compresi quelli del reparto "prodotti finiti" (ove si è verificato f l'infortunio) con altezza indicata in 6 m, rientra nell'ambito delle fisiologiche attività aziendali della FIMARDOLCI s.r.L, sebbene da svolgersi con periodicità non quotidiana, avuto riguardo anche alla necessaria verifica della conformità dei locali alle previsioni del D. Lgs. 81 del 2008. Tale circostanza è stata accertata anche in considerazione dell'art. 1.1. del DVR, in quanto contemplante il mantenimento dei locali in condizioni di pulizia con espressa considerazione (al punto 1.3.), tra gli ambienti di lavoro, oltre che dei pavimenti anche delle finestre, dei muri e dei soffitti, è valutata anche in relazione alla situazione concreta, caratterizzata dall'esecuzione di pregressi interventi manutentivi in quota, anch'essi riguardanti il luogo di lavoro ancorché aventi a oggetto l'impianto d'illuminazione.

3.1.3. Sicché, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione esente da censure, hanno concluso sul punto i giudici di merito nel senso della mancata considerazione da parte dell'imputato, in quanto datore di lavoro, a prescindere dall'eventuale concorrente responsabilità di altro garante (C.C.), dello specifico rischio connesso alla manutenzione e pulizia dell'ambiente di lavoro, in quanto preventivamente individuabile, tale da integrare, sulla base dunque di una valutazione ex ante e non di un giudizio ex post, la responsabilità dell'imputato per l'evento verificatosi, in quanto concretizzazione del rischio che la regola cautelare violata era intesa e gestire (per la pluralità di posizioni di garanzia da valutarsi in termini di concorso di cause, si veda, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a una tra le più recenti decisioni oggetto di massimazione ufficiale: Sez. 4, n. 17887 del 02/02/2022, Bello, Rv. 283208).

3.1.4. Ne consegue peraltro l'inconferenza del profilo di censura deducente la mancata considerazione della circostanza per cui l'attività di pulizia si sarebbe ben potuta svolgere con scope telescopiche, come sarebbe avvenuto in precedenza, risultando quindi solo una valutazione ex post quella per cui l'imputato avrebbe dovuto prevedere e gestire anche il rischio connesso all'esecuzione di lavori in quota. Il ricorrente per sostenere quanto innanzi, comunque integrante valutazioni rimesse al giudice di merito alle quali inammissibilmente vorrebbe sostituirsi, peraltro allega, per ragioni di autosufficienza, il verbale di sommarie informazioni rese in fase di indagini preliminari, in qualità di persona informata dei fatti da L.L., operaia addetta alle pulizie alle dipendenze di FIMARDOLCI Srl, circa la pregressa attività di pulizia tramite scope telescopica ma "fino all'altezza raggiunta dalla stessa scopa", laddove, nella specie, pacificamente l'attività in esecuzione al momento dell'infortunio si era estesa sino ai soffitti.

4. La censura che si appunta sulla mancata esclusione dell'interruzione nel nesso eziologico, tra evento e condotta colposa, e manifestamente infondata, profilo d'inammissibilità cui si aggiungono quelli derivanti dalla tardiva (sostanziale) proposizione della doglianza con le conclusioni scritte, nella specie depositate oltre il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. per la proposizione di motivi nuovi, e per l'inerenza della censura a un punto della decisione (l'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento) non investito dall'atto di ricorso originario, invece deducente profili inerenti alla colpa e alla sua "causalità" (per tale ultimo profilo d'inammissibilità si veda, ex plurimis, Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520).

4.1. In particolare, si critica la sentenza impugnata per non aver valutato in termini di fattore interruttivo del nesso eziologico, la condotta di C.C. (ritenuto amministratore e datore di lavoro "di fatto"), sulla base delle cui sole istruzioni e disposizioni la persona offesa, ancorché adibita proprio alla mansione di pulizia in concreto causa dell'infortunio, avrebbe operato al momento del sinistro, peraltro in periodo di chiusura estiva del magazzino, in quanto eccentrica rispetto all'attività aziendale e, come tale, non prevista né prevedibile, da parte dell'imputato.

4.2. Il vizio è argomentato in termini di sostanziale scostamento dell'apparato argomentativo caratterizzante, sul punto, la sentenza impugnata rispetto ai principi governanti la materia, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che, invece, se osservato, avrebbero condotto i giudici di merito all'opposta conclusione.

I giudici di merito, infatti, con motivazione esente dai denunciati vizi, hanno fatto buon governo dei principi inerenti alla materia che ci occupa, già sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e in questa sede ulteriormente ribaditi.

4.2.1. In merito, la più recente giurisprudenza alla quale il Collegio intende dare continuità, suggerisce di abbandonare il criterio della imprevedibilità del comportamento del lavoratore nella verifica della relazione causale tra condotta del reo ed evento, ponendosi i due concetti su piani distinti, perché ciò che davvero rileva e che tale comportamento attivi un rischio eccentrico o, se si vuole, esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto al quale viene attribuito l'evento (per tutte, Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione; si vedano altresì per la successiva applicazione e elaborazione del principio, ex plurimis: Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, anche in motivazione; Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242, anche in motivazione; Sez. 4, n. 22034 del 12/04/2018, Addezio, Rv. 273589, anche in motivazione; Sez. 4, n. 43350 del 05/10/2021, Mara, Rv. 282241, anche in motivazione; Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero, non massimata; Sez. 4, n. 49413 del 23/11/2022, Troianiello, non massimata; Sez. 4, n. 41343 del 15/09/2022, Nardiello, non massimata; Sez. 4, n. 9454 del 19/01/2023, Granato, non massimata, e Sez. 4, n. 21697 del 28/02/2023, Ubezio, non massimata).

4.2.2. Ne è conseguita dunque la necessita di individuare l'"area di rischio" oggetto di gestione al fine di accertarne l'eventuale eccentricità rispetto a essa del rischio attivato dalla condotta del lavoratore inseritasi nella seriazione causale, con la precisazione che è dalla integrazione di obbligo di diligenza e regola cautelare che risulta in particolare definita l'"area di rischio", altrimenti ridotta alla mera titolarità della posizione gestoria.

Ben si comprende, quindi, come il connettersi dell'evento verificatosi a un rischio esorbitante da quell'area escluda ogni addebito del fatto a chi è preposto a governare proprio (e solo) tale "area di rischio" (Sez. 4, n. 15124 del 313/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603, in motivazione).

4.2.3. Ai fini di cui innanzi è stato più di recente chiarito da Sez. 4, n. 30814 del 11/05/2022, Lo Nero (non massimata), con articolata argomentazione culminata nel principio di diritto di seguito riportato, che le principali disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (in particolare artt. 6, 15, 18, comma 1, lett. c), 28, commi 1 e 2, e 29, comma 3, D. Lgs. n. 81 del 2008) consentono di argomentare nel senso per cui "La condotta colposa del lavoratore e idonea a interrompere il nesso di causalità tra condotta ed evento se tale da determinare un "rischio eccentrico" in quanto esorbitante dall'"area di rischio" governata dal soggetto sul quale ricade la relativa gestione. La delimitazione, nella singola fattispecie, del rischio oggetto di valutazione e misura, quindi da gestire, necessita di una sua identificazione in termini astratti, quale rischio tipologico, e successiva considerazione con riferimento alla concreta attività svolta dal lavoratore e alle condizioni di contesto della relativa esecuzione, quindi al rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività lavorativa (rientrante o meno nelle specifiche mansioni attribuite)" (negli stessi termini, tra le altre: Sez. 4, n. 21697 del 2023, Ubezio, cit., non massimata, Sez. 4, n. 9454 del 2023, Granato, cit., non massimata; Sez. 4, n. 49413 del 2022, Troianiello, cit., non massimata, nonché, Sez. 4, n. 41343 del 2022, Nardiello, cit., non massimata, che fanno proprio l'iter argomentativo della citata Sez. 4, n. 30814 del 2022, Lo Nero).

4.3. Orbene, i giudici di merito si sono attenuti ai principi di cui innanzi, la cui rilevanza invece il ricorrente sostanzialmente vorrebbe negare in maniera assertiva.

E stata difatti esclusa nella specie l'interruzione del nesso eziologico anche in considerazione del rischio in concreto determinatosi in ragione dell'attività di pulizia del capannone svolta il giorno del sinistro, alla quale, peraltro, la lavoratrice era ordinariamente adibita quale addetta alle pulizie anche del citato capannone, e delle condizioni di contesto della relativa esecuzione, in quanto avvenuta, come di frequente e secondo una consuetudine aziendale, in tempo di chiusura estiva, nonché sotto le direttive impartite da soggetto, C.C., che si ingeriva sistematicamente nell'attività di gestione del fratello (l'attuale imputato).

5. Parimenti infondato, al netto dell'inammissibile tentativo di sostituirsi ai giudici di merito nell'esercizio del relativo potere discrezionale, e il secondo motivo di ricorso che si appunta sulla commisurazione giudiziale della pena, che, a dire del ricorrente, non avrebbe considerato lo sforzo risarcitorio compiuto dall'imputato, per aver messo a disposizione dell'INAIL e degli eredi della vittima tutte le proprie sostanze, onde alleviare le conseguenze pregiudizievoli dell'infortunio. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, difatti, i giudici di merito, in ipotesi di c.d. "doppia conforme", hanno valorizzato lo sforzo di cui innanzi (pag. 21 della sentenza di primo grado) nell'infliggere una pena di soli quattro mesi superiore al minimo edittale e, comunque, notevolmente inferiore alla relativa media edittale.

6. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sopportate dalle parti civili cosi liquidate, anche in ragione degli assetti difensivi: complessivi euro 6.600,00 in favore di D.D., E.E., F.F., G.G. e H.H., oltre accessori come per legge; complessivi euro 4.800,00 in favore di @9.Ci.Al., J.J. e K.K., oltre accessori per legge.


 


P.Q.M.
 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, cosi liquidate: euro 6.600,00 in favore di D.D., E.E., F.F.Gi, G.G. e H.H., oltre accessori come per legge; euro 4.800,00 in favore di I.I., J.J. e K.K., oltre accessori per legge.

Così deciso il 16 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2024.