Cassazione Penale, Sez. 4, 08 gennaio 2025, n. 561 - Operaio di uno stabilimento balneare - addetto dal datore di lavoro a svolgere mansioni agricole - stritolato dalla fresatrice meccanica priva del sistema di protezione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. CENCI Daniele - Consigliere
Dott. SESSA Gennaro - Relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A., nato a C il (Omissis),
avverso la sentenza in data 23-01-2024 della Corte di appello di Firenze;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore delle parti civili B.B., C.C., D.D., E.E. e F.F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore G.G., avv.to Cesarina Barghini , che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che le siano liquidate le spese, come da nota depositata;
sentito il difensore della parte civile INAIL, avv.to Andrea Rossi , in sostituzione dell'avv.to Giuseppe Quartararo , che ha chiesto che il ricorso sia rigettato e che siano liquidate le spese, come da nota depositata;
sentito il difensore dell'imputato, avv.to Luca Casini , che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Fatto
1. Con sentenza in data 23-01-2024, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui, il precedente 14-10-2021, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di A.A. in ordine al delitto di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Nello specifico, il predetto è stato giudicato penalmente responsabile del decesso del proprio dipendente H.H., inquadrato come operaio a tempo determinato parziale, di IV livello, presso lo stabilimento balneare Paglicce Beach , ma, di fatto, adibito, in violazione delle prescrizioni contrattuali, anche a mansioni agricole presso un fondo sito nelle vicinanze, il quale, nell'espletamento di tali ultime mansioni, implicanti l'uso di una fresatrice meccanica, rispetto alla quale era stato disattivato il sistema di protezione che precludeva la discesa dal mezzo a motore acceso, era effettivamente disceso dallo stesso, nel tentativo di rimuovere un groviglio di fili metallici che impedivano il movimento della ruota laminata, venendo da questa agganciato e finendo stritolato nell'ingranaggio.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del A.A., avv.to Luca Casini, che ha articolato quattro motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza della norma processuale prevista dall'art:. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Rileva segnata mente che la decisione della Corte di appello di Firenze, confermativa della pronunzia di condanna di primo grado, fonderebbe su prove indiziarie prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, in quanto, alla stregua del narrato della teste F.F. e di quanto attestato nell'annotazione di servizio dei carabinieri di Portoferraio, non sussisterebbero elementi per ritenere con certezza che il lavoratore, all'atto del verificarsi del sinistro mortale, era intento a svolgere attività di cui era stato espressamente incaricato dall'imputato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di vizio di motivazione per travisamento della prova.
Sostiene, in specie, che, nella decisione oggetto d'impugnativa, era stato affermato che il lavoratore deceduto svolgeva, con carattere di abitualità, anche l'attività agricola nell'interesse dell'imputato, utilizzando, a tal fine, i macchinari in dotazione al fondo, sebbene la circostanza non fosse stata espressamente riferita dalla teste F.F.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge in relazione a quanto previsto dalla disposizione afferente alle cause sopravvenute, idonee, di per sé, a determinare il verificarsi dell'evento.
Assume in particolare che, nella decisione della Corte territoriale, sarebbe stata illegittimamente elusa l'applicazione della norma che, a fronte di condotte del lavoratore anomale e in alcun modo prevedibili dal datore di lavoro, dotate, purtuttavia, di autonoma efficacia causale, riconduce ad esse il concreto verificarsi dell'evento, escludendo, ad un tempo, la rilevanza della condotta omissiva comunque ascrivibile al datore di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma l, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge e di vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di quantificazione della pena.
Sostiene segnatamente che la Corte territoriale, pur confermando il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento effettuato, al riguardo, dal primo giudice, avrebbe determinato la pena, poi ridotta in ragione del rito alternativo prescelto, in maniera erronea, oltre che illegittima.
3. Il difensore della parte civile Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, avv.to Giuseppe Quartararo, ha depositato una memoria difensiva in data 17-11-2024, con la quale ha instato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore delle parti civili B.B., C.C., D.D., E.E. e F.F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale sul minore G.G., avv.to Cesarina Barghini, ha depositato una memoria difensiva in data 18-11-2024, con la quale ha instato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Diritto
1. Il ricorso presentato nell'interesse di A.A. inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza della norma processuale prevista dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la decisione della Corte territoriale, confermativa della pronunzia di condanna di primo grado, si fonderebbe su prove indiziarie prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, posto che, alla stregua degli elementi raccolti, non sussisterebbero dati certi per ritenere che il lavoratore deceduto, all'atto del verificarsi del sinistro, fosse intento a svolgere attività di cui era stato espressamente incaricato dal datore di lavoro.
Ritiene in proposito il Collegio che, con la lamentazione prospettata con il motivo di cui trattasi, dietro lo schermo dell'ipotizzata erronea applicazione della norma processuale, si censuri, in realtà, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, invocandosi un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, di cui si caldeggia, in sostanza, una lettura alternativa alla semantica privilegiata nelle decisioni di primo e di secondo grado, preclusa, tuttavia, al giudice di legittimità.
Significativa è, in proposito, la lamentazione basata sulla supposta tardività della semina delle piante di pomodoro, che, nella decisione impugnata, sarebbe stata ritenuta, invece, in corso di svolgimento al momento dell'infortunio, in evidente contrasto con la massima di esperienza secondo cui tali ortaggi vanno messi a dimora in un diverso periodo dell'anno.
Orbene, tale doglianza, afferendo all'operata ricostruzione del fatto, finisce con l'appuntarsi sull'apparato argomentativo a corredo della decisione, di cui non è, tuttavia, consentita la censura attraverso la formale deduzione del vizio di inosservanza della norma processuale di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
Ciò perché la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha chiarito, ormai da tempo, che "In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma l, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma l, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità" (così Sez. U., n. 29541 del 16-07-2020, Filardo, Rv. 280027-04).
3. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che, nella decisione impugnata, era stato affermato che il lavoratore deceduto svolgeva abitualmente, per conto del datore di lavoro, anche attività agricole, implicanti l'utilizzo di macchinari, ancorché la circostanza non fosse stata espressamente riferita dalla teste F.F.
Osserva al riguardo il Collegio che l'agitata doglianza non è stata prospettata con l'atto di appello, la qual cosa comporta che non possa essere fatta valere in questa sede, trovando applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello" (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 deIl'08-03-2017, Galcli, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17-02-2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23-04-2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577-01).
Ad ogni buon conto, è d'uopo evidenziare che il vizio di travisamento della prova ricorre, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, nel solo caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su elementi di prova inesistenti o su un risultato probatorio obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale (così, ex multis, Sez. 3, n. 18521 deIl'11-01-2018, Ferri, Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14-02-2012, Minervini, Rv. 25309901, Sez. 5, n. 39048 del 25-09-2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04-07-2006, Lobriglio, Rv. 234559-01).
Tanto chiarito, si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte territoriale, nel valorizzare, ai fini decisori, quanto dichiarato della teste F.F. nel corso delle audizioni del 29-05-2017 e del 04-06-2017, non ha affatto introdotto elementi di prova inesistenti o risultati probatori diversi da quelli reali.
Ciò perché nell'impianto motivazionale ci si è limitati a riportare fedelmente il narrato della testimone, nelle parti in cui ha dichiarato: a) che il proprio compagno, rimasto vittima dell'incidente, si era accordato con l'imputato anche "... per la cura e la coltivazione dei terreni confinanti con la casa del A.A.... "; b) che il primo provvedeva alla cura dell'orto "... quasi tutte le mattine e di tanto in tanto la sera... ", in quanto "... stava curando l'impianto di alcune piante di insalata e aveva già predisposto l'impianto di irrigazione, detto goccia a goccia... "; c) "... che il A.A. aveva chiesto specificamente di piantare degli ortaggi in quel terreno, che... (il deceduto)... era andato a comprare al consorzio di P e pagato con i soldi che A.A. gli aveva dato".
La diversa circostanza dell'utilizzo, da parte del lavoratore, di una macchina agricola nello svolgimento di tale attività, avvenuto per effetto dell'autorizzazione del datore di lavoro, è desunta, invece, dai giudici di merito da fattori differenti, costituiti, segnatamente, dal rinvenimento della chiave di accensione della motozappa, dal cui malfunzionamento derivò il sinistro, ancora inserita nel quadro di avviamento del mezzo, ricompresa, peraltro, in un mazzo di chiavi appartenuto allo stesso prestatore d'opera, dalla riscontrata idoneità di tale chiave di accensione ad avviare anche altre macchine agricole esistenti sul fondo e dalla mancata disponibilità, da parte del datore di lavoro, di una copia della stessa.
Le considerazioni testé esposte rendono evidente l'assoluta infondatezza della doglianza imperniata sull'ipotizzato travisamento della prova.
4. Destituito di fondamento è anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea applicazione della norma penale che disciplina le cause sopravvenute, idonee, di per sé, a determinare l'evento, assumendo che, nella decisione della Corte territoriale, ne sarebbe stata indebitamente elusa l'applicazione, pur a fronte di una condotta del lavoratore, anomala e in alcun modo prevedibile dal datore di lavoro, dotata all'evidenza di autonoma efficacia causale rispetto all'occorso sinistro mortale.
Ritiene il Collegio che il presente motivo di ricorso si caratterizzi per un'evidente genericità estrinseca o aspecificità, atteso che la parte, nell'articolare la doglianza con esso concretamente dedotta, ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni spese, con specifico riguardo al tema indicato, dai giudici di primo e di secondo grado, finendo col riproporre le medesime osservazioni critiche da questi già "ilio tempore" vagliate e confutate.
E invero, l'ipotizzata ascrivibilità dell'incidente mortale al compimento, da parte del lavoratore, di un'attività del tutto anomala e, comunque, non ricompresa tra le mansioni assegnategli, dallo stesso svolta di sua iniziativa e con l'impiego, non autorizzato, di una macchina agricola, costituisce deduzione già accuratamente vagliata nella decisione impugnata e, ancor prima, in quella del primo giudice.
I giudici di merito, però, con pronunzie dello stesso segno, che, pertanto, vanno lette congiuntamente, in quanto si integrano a vicenda, hanno confutato, con argomentazione coerente ed esaustiva, la fondatezza della prospettazione indicata, evidenziando che gli elementi acquisiti portavano, univocamente, a concludere che:
a) il lavoratore deceduto, in spregio a quanto stabilito dal contratto di lavoro che lo inquadrava come operaio stagionale, a tempo parziale, di IV livello, presso uno stabilimento balneare, svolgeva anche lavori agricoli per conto del datore cii lavoro su un fondo nella disponibilità dello stesso, senza aver ricevuto, all'uopo, alcuna specifica formazione (si valorizzava a tal fine, nella pronunzia di primo grado a cui rimanda quella impugnata, la variazione del tipo di rapporto assicurativo disposta d'ufficio dall'INAIL);
b) lo stesso lavoratore, per svolgere l'attività agricola, utilizzava, nella piena consapevolezza del datore di lavoro, la motofresa di cui quest'ultimo aveva la disponibilità, ancorché il mezzo risultasse privo di un fondamentale sistema di sicurezza, essendo stato disattivato il dispositivo che impediva di scendere dal posto di guida a motore avviato;
c) la disattivazione del dispositivo di sicurezza, constatata subito dopo il verificarsi del sinistro, non era ascrivibile a un'iniziativa assunta poco prima dal lavoratore, non essendosi rinvenuti in loco gli attrezzi necessari a compiere l'operazione e presentandosi sporchi di terriccio i cd. "filetti di raccordo", ma andava ricondotta, piuttosto, a un'azione pregressa del datore di lavoro, che, come concordemente riferito da più informatori, utilizzava d'ordinario il mezzo meccanico;
d) l'evento si era verificato a causa dell'improvvisa ripartenza delle lame della macchina agricola, nel mentre il lavoratore, senza averne prima spento il motore, era intento a rimuovere del fil di ferro attorcigliatosi negli ingranaggi.
Concludevano, pertanto, i giudici del merito - con pronunzie che, anche in parte qua, si integrano vicendevolmente - che, alla stregua delle evidenziate emergenze, dovevano ritenersi sussistenti, sul piano materiale, il nesso di causalità tra la condotta, imprudente ed inosservante delle specifiche disposizioni antinfortunistiche, tenuta dal datore di lavoro e l'evento e, sul piano psicologico, la prevedibilità e la concreta evitabilità dell'evento stesso, attraverso l'adozione di un'esigibile condotta alternativa lecita.
Conseguentemente, veniva esclusa l'ascrivibilità dell'evento ad un'iniziativa anomala del lavoratore, caratterizzata dallo svolgimento di attività diverse da quelle d'ordinario svolte e alla quale riconoscere valenza di causa sopravvenuta, idonea, di per sé sola, a provocare il sinistro.
Si osservava infatti, nelle pronunzie di merito, che militavano in senso contrario sia la circostanza che il prestatore d'opera, al momento dell'incidente, era intento a svolgere mansioni specificamente delegategli dal datore di lavoro, necessitando il fondo di una tempestiva fresatura in vista della piantumazione delle pianti ne di ortaggi, sia l'ulteriore circostanza che il primo ebbe a dedicarsi, come sua occupazione iniziale, all'attività durante il cui svolgimento si verificò il sinistro, sia la dimestichezza da lui palesata nell'avviamento del mezzo agricolo, di certo indicativa di una consuetudine nell'effettuazione dell'operazione.
Orbene, i motivi di doglianza con cui, a fronte di un argomentato esauriente, com'è quello di cui trattasi, si ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame risultano, per pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità, affetti da un'evidente aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, non solo nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma l, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17-07-2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29-01-2014, Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15-02-2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09-02-2012, Pezzo, Rv. 253849-01).
5. Del tutto infondato è, da ultimo, il quarto motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge e di vizio di motivazione per manifesta illogicità in punto di quantificazione della pena, sostenendo che la Corte territoriale, nel confermare il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche e la già operata valutazione relativa al bilanciamento delle circostanze, avrebbe stabilito il trattamento sanzionatorio in maniera illegittima ed erronea.
Rileva al riguardo il Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo di ricorso de quo non coglie nel segno, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, il giudice di primo grado non ha concesso l'indicata diminuente, né, per l'effetto, ha provveduto alla valutazione sottesa al giudizio di bilanciamento, la qual cosa disarticola, in radice, la censura di fatto prospettata, fondata su una supposta illegittimità e su un altrettanto ipotetica illogicità della quantificazione, come derivata dalla concessione dell'attenuante e dall'operato giudizio di bilanciamento della stessa.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, di sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila.
7. Il predetto deve essere, inoltre, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili B.B., C.C., D.D., E.E. e F.F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale sul minore G.G., che liquida in Euro 7.500,00, oltre accessori come per legge, nonché dalla parte civile INAIL, che liquida in Euro 3,000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità alle parti civili B.B., C.C., D.D., E.E., F.F., in proprio e nella qualità di esercente la potestà parentale su G.G., liquidate in Euro 7.500,00, oltre accessori come per legge, nonché all'INAIL, liquidate in Euro 3,000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2024
Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 2025
