Cassazione Civile, Sez. Lav., 09 gennaio 2025, n. 463 - Computo del periodo di comporto in caso di assenze dovute a malattia professionale


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Presidente

Dott. RIVERSO Roberto - Relatore-Consigliere

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
 


sul ricorso 18360-2022 proposto da:

SIRTI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso lo studio degli avvocati FRANCESCO ROTONDI, MARCO PATI CLAUSI, ANGELO QUARTO (STUDIO LEGALE LABLAW), che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati GABRIELLA BATTAGLIOLI, ANNALISA AVOLIO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 456/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/05/2022 R.G.N. 37/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO.

 

Fatto


Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 2974/2021 ha respinto l'opposizione proposta da SIRTI Spa avverso l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria nel procedimento ex articolo 1, comma 48 legge n. 92/2012 promosso da A.A. ed ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto condannando la datrice di lavoro a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a corrisponderle un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, in parziale riforma della predetta pronuncia su reclamo di Sirte Spa ha ridotto l'indennità risarcitoria liquidata dal primo giudice in relazione alla somma percepita da A.A. a titolo di aliunde perceptum risultante dalle buste paga depositate in corso di causa; ed ha confermato per il resto l'illegittimità del licenziamento.

A fondamento della sentenza la Corte d'Appello ha ribadito che in tema di computo del periodo di comporto le norme di cui agli articoli 1 e 2 del CCNL Metalmeccanica Industrie stabilissero, relativamente al periodo di conservazione del posto, un trattamento differenziato a seconda della natura della malattia: in particolare l'art. 1 disponeva che al lavoratore sarà conservato il posto in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Era quindi lo stesso contratto collettivo a porre in diretta correlazione la conservazione del posto al periodo di erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL, che presupponeva il riconoscimento dell'origine lavorativa dell'infermità. E nella fattispecie non era contestato che A.A. avesse percepito detta indennità per il periodo di assenza successiva al 29 marzo 2019. Doveva rilevarsi inoltre che a fronte del riconoscimento esplicito della natura professionale della malattia operato da Inail, la società che ne era onerata, non aveva indicato elementi probatori segno opposto alla conclusione cui era pervenuto l'Istituto previdenziale.

Secondo la Corte d'Appello non poteva invece tenersi conto della sentenza del Tribunale di Milano n. 2723/2021, che aveva respinto la domanda risarcitoria formulata da A.A. nei confronti della datrice di lavoro per mobbing, in quanto non era stato provato il suo passaggio in giudicato e nessun accertamento contrario era contenuto nell'ordinanza ex articolo 696 c.p.c. Il lavoratore aveva invece assolto l'onere della prova circa la natura professionale della malattia a mezzo del certificato Inail e delle buste paghe che attestavano il pagamento della indennità di legge.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione SIRTI Spa con quattro motivi ai quali ha resistito A.A. con controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria prima dell'udienza: tali atti sono tuttavia inammissibili in mancanza di allegazione della procura speciale alle liti, come segnalato dalla Cancelleria, né rinvenuta in atti. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. 380-bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

 

Diritto


1.- Con il primo motivo si deduce, ex articolo 360 numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello di Milano posto a fondamento della decisione le dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano deciso con sentenza n. 2773/2021 del 16/11/2021, avente ad oggetto le richieste di risarcimento danni da mobbing e da demansionamento avanzate dal signor A.A., e prodotte in questo giudizio dalla Sirte Spa al fine di fornire la prova della natura non professionale della malattia in quanto non ascrivibile a colpa del datore di lavoro.

2.- Con il secondo motivo viene dedotto l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti relativo al verbale delle testimonianze rese nel giudizio sopra indicato incardinato innanzi al Tribunale di Milano.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello di Milano posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, in particolare la sentenza del Tribunale di Milano sezione lavoro 2773 del 16/11/2021 la quale aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c.

4.- Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli articoli 2087, 2110 e 2697 c.c. per avere la Corte d'Appello di Milano ritenuto sufficiente al fine dell'assolvimento della prova sulla riconducibilità ad eziologia professionale della malattia del signor A.A. il provvedimento INAIL del 10/3/2021 ed omesso di effettuare un'indagine sulla sussistenza o meno di eventuali profili di colpa in capo a Sirte Spa posto che al fine di escludere le assenze del lavoratore dovuto ad infortunio sul lavoro e malattia professionale dal computo del periodo di comporto non era sufficiente che le assenze avessero un'origine professionale, ma era necessario che in relazione ad esse ed alla sua genesi sussistesse una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c.

5.- I motivi di ricorso sono connessi sul piano logico giuridico e possono essere affrontati unitariamente.

Essi devono essere disattesi anzitutto perché non si misurano con la disciplina contrattuale del comporto su cui si fonda la sentenza impugnata e pertanto non colgono né censurano la ratio decidendi contenuta nella pronuncia resa dalla Corte di appello di Milano.

6.- Sotto diverso aspetto, il secondo motivo è anche inammissibile in quanto reclama l'omessa valutazione di fatti decisivi, posto che la ricorrente denuncia l'esistenza del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. "doppia conforme" (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall'art. 3, commi 26 e 27, D.Lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).

7. Tanto premesso, deve essere altresì evidenziato che, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del CCNL Metalmeccanica Industrie, richiamati nella sentenza impugnata, al lavoratore in caso di malattia professionale sarà conservato il posto di lavoro "per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge"; ed in caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

8.- Non vi è dubbio quindi che, come correttamente messo in rilievo dalla Corte d'Appello, il CCNL stabilisca non già che ai fini dell'applicazione della stessa disciplina sia necessario provare la responsabilità del datore di lavoro ex art 2087 c.c. o la sua colpa nella causazione dell'infortunio o della malattia, bensì che il lavoratore percepisca la sola indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge oppure fino alla guarigione clinica provata con rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

9.- In altri termini, non vi è dubbio che la normativa in questione, nel caso della malattia, ricolleghi regolamentazione del comporto non ai presupposti stabiliti dall'ordinamento per il risarcimento del danno e l'esistenza della responsabilità civile del datore di lavoro bensì alla esistenza dei diversi presupposti (oggettivi e soggettivi) previsti in ambito Inail ai fini dell'erogazione della mera indennità per inabilità temporanea prevista dl t.u. 1124/65.

Pertanto, ai fini del comporto in discorso, è sufficiente che esista soltanto l'origine professionale della malattia e che essa sia correlata alla prestazione lavorativa secondo le regole dell'assicurazione obbligatoria (anche in virtù di una presunzione di derivazione causale stabilita dal sistema tabellare di cui al TU n. 1124/1965).

In ogni caso non occorre che nella sua genesi concorra una responsabilità del datore di lavoro ex articolo 2087 c.c. posto che, come è noto, l'erogazione della sola indennità assicurativa ad opera dell'INAIL prescinde dalla colpa del datore ed è dovuta persino nell'ipotesi di colpa esclusiva del lavoratore, salvo il dolo ed il rischio elettivo. Si v. ad es. Cass sentenza n. 24474/2020 secondo cui: "in tema di danno biologico, l'erogazione effettuata dall'INAIL ai sensi delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è strutturata in termini di mero indennizzo che, a differenza del risarcimento civile, è svincolato dalla sussistenza di un illecito contrattuale od aquiliano in capo al datore di lavoro e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità. Per contro nella responsabilità civile del datore di lavoro, essendo il danno risarcibile sempre conseguenza di un fatto illecito, non si può prescindere da un accertamento del fatto illecito e dalla responsabilità del soggetto obbligato, non avendo come finalità ultima una funzione assistenziale ma quella di rimuovere le conseguenze prodotte nella sfera giuridica del danneggiato dall'illecito". La computabilità delle assenze del lavoratore dovute ad infortunio e malattia professionale all'interno della disciplina del comporto, alla luce della specialità della normativa contrattuale, deve essere quindi operata anche nelle ipotesi in cui la malattia abbia avuto una mera origine, anche in termini di concausa, in fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni o comunque presenti nell'ambiente di lavoro e sia pertanto collegata allo svolgimento dell'attività lavorativa, sulla scorta dei presupposti di operatività della tutela assicurativa pubblica, stabiliti per le malattie professionali.

10.- Se le parti contrattuali, abilitate dall'art. 2110 c.c., che proprio alla contrattazione rinvia ai fini della disciplina del comporto, avessero voluto stabilire una disciplina diversa ed attribuire rilievo alla responsabilità civile del datore l'avrebbero affermato a chiare lettere, mentre qui hanno stabilito una disciplina diversa legata all'erogazione dell'indennità INAIL. Sicchè non è possibile prescindere dal chiaro disposto normativo stabilito dalla norma contrattuale.

11.- Non è ovviamente in discussione il fatto che il datore di lavoro possa contestare e dimostrare l'origine non professionale della patologia pure riconosciuta dall'Inail, atteso che tale presupposto si riflette sulla durata del periodo di comporto e sulla conservazione del rapporto di lavoro incidendo sulle prerogative datoriali di risoluzione dello stesso rapporto. Bensì si discute, e va decisamente negato, che ai fini della disciplina contrattuale del comporto, così come stabilito dal CCNL Metalmeccanica Industrie, si possa richiedere la prova dell'esistenza della responsabilità civile.

12.- D'altra parte la Corte di appello ha pure affermato in fatto che, a fronte della prova dei requisiti di operatività della copertura assicurativa prodotta dal lavoratore, non erano stati introdotti dal datore di lavoro elementi probatori di segno opposto alla conclusione cui era pervenuto l'Inail; elementi che, come più volte precisato, avrebbero dovuto essere diretti a contestare i presupposti di operatività della tutela assicurativa, i quali tuttavia non sono nemmeno menzionati nel giudizio, sotto alcun rilevante profilo.

13.- A nulla rilevano neppure i diversi precedenti di legittimità citati dalla ricorrente (in cui si richiede l'esistenza della responsabilità civile del datore ai fini dell'esclusione delle assenze dal comporto delle assenze per malattia professionale; cfr Cass. nn. 7247/22, 2527/20), i quali si riferiscono a casi in cui la contrattazione collettiva non prevedeva alcuna disciplina del comporto relativa alle assenze per malattia o per infortunio professionale. Pertanto nessun contrasto può essere ipotizzato tra dette pronunce e la specifica disciplina contrattuale di cui qui si tratta.

14.- Al contrario, la tesi affermata dalla Corte d'Appello è del tutto conforme alle reiterate sentenze di questa Corte in cui si evidenzia come nessuna norma imperativa vieti l'esistenza di disposizioni collettive che escludano dal computo del cosiddetto periodo di comporto, cui fa riferimento l'articolo 2110 c.c., le assenze dovute a infortuni o malattie professionali. Essendo esse ragionevoli e conformi al principio di non porre a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subite a causa di attività lavorative espletate; sicchè le stesse disposizioni non incontrano limiti nella norma codicistica che lascia ampia libertà all'autonomia delle parti nella determinazione di tali periodi, così che non può intendersi preclusiva di una delle forme di uso di tale libertà come è quella di delineare la sfera di rilevanza delle malattie secondo il loro genere e la loro genesi (Cass. n. 2527 del 2020, Cass. n. 14377 del 2012; Cass. n. 9187 del 1997 Cass. n. 6080 del 1985; Cass. n. 889 del 1983).

15. Il ricorso essere pertanto complessivamente rigettato. Nulla deve essere disposto per le spese essendo inammissibili il controricorso e la memoria del controricorrente per il già segnalato mancato deposito della procura ad litem.

16.- Al rigetto dell'impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.

 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 5 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 205.