Cassazione Penale, Sez. 4, 10 gennaio 2025, n. 1000 - Amputazione delle gambe con la pressa per la compattazione dei rifiuti in comodato d'uso



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Relatore

Dott. ARENA Maria Teresa - Consigliere

Dott. DAWAN Daniela - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da

A.A. nato a V il (Omissis)

avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

il Procuratore generale, in persona della sostituta FRANCESCA COSTANTINI, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso;

l'avv. Marina Zalin del foro di Verona, per A.A., si è riportata ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

 

Fatto


1. La Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato, con riduzione della pena, la sentenza con la quale il Tribunale di Vicenza aveva condannato A.A. per il reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen., posto in essere ai danni del lavoratore B.B., reato contestatogli n.q. di legale rappresentante di Euro-Cart Srl, società committente che aveva stipulato con Work Logistica soc. coop. (della quale era socio dipendente la persona offesa), un contratto di appalto e uno di comodato d'uso di alcuni macchinari, tra i quali una pressa per la compattazione dei rifiuti. Il lavoratore, assegnato alla citata pressa, nell'occorso entrava nella camera di compattazione dei rifiuti senza neutralizzare elettricamente il macchinario (mediante rotazione del selezionatore del quadro su "0" ed estrazione della chiave di consenso), cosicché la fotocellula interna rilevava la presenza dell'uomo e, quindi, il riempimento della camera, attivando la pressa che finiva per colpire l'uomo, procurandogli le gravissime lesioni meglio descritte in imputazione, consistite nell'amputazione di entrambi gli arti inferiori (in C, il 15/06/2018).

Si è contestato, in particolare, all'imputato di non aver provveduto al tempestivo ripristino dell'interblocco del portello che aveva consentito al lavoratore infortunato di accedere dentro la camera di compattazione senza previo arresto del macchinario e di non aver predisposto alcun coordinamento con la ditta appaltatrice, sebbene il proprio dipendente e figlio, C.C., avesse diretto di fatto il lavoro degli addetti alla pressa, tollerando che costoro lavorassero con l'elusione dell'interblocco, tutte le volte in cui dovevano liberare il materiale che si incastrava nella tramoggia senza arrestare la pressa, per di più non avendo informato di tale prassi la appaltatrice, non presente in cantiere.

2. La Corte d'Appello, nel rigettare il gravame, ha ritenuto che l'istruzione probatoria consentisse di affermare che Eco-Cart aveva provveduto ai suoi compiti manutentivi ordinari, laddove era invece rimasto incerto l'assunto del malfunzionamento dell'interblocco che, al contrario, era risultato solo manomesso e che, stanti le modalità dell'infortunio, doveva esser stato semplicemente rimosso prima dell'ingresso della vittima all'interno della camera di compattazione. Ciò posto, ha rilevato come dalle prove fosse emerso che gli addetti alla pressa erano edotti della funzione di sicurezza dell'interblocco, la cui elusione era stata riferita dalla persona offesa e dal cugino, entrambi preposti e addetti al macchinario, non rilevando la mancata dimostrazione dell'addebitabilità di tale elusione alla Euro-Cart, neppure contestata in imputazione, ma piuttosto osservando che, nell'occorso, vi era stata la elusione volontaria di quel dispositivo, come desunto dalla circostanza che per la sua rimozione era necessario l'impiego di un apposito strumento. In ogni caso, poteva ritenersi che, stanti gli accertati problemi della macchina, riferibili alle operazioni di legatura, pur non interferenti con il suo funzionamento, tuttavia gli stessi lavoratori avevano instaurato la prassi di liberare la pressa dai materiali che interferivano con la legatura, procedendo con le modalità seguite il giorno dell'infortunio.

Il che ha spostato l'attenzione dei giudici dall'autore della manomissione, mai effettivamente individuato, alla conoscenza di essa e, soprattutto, della prassi seguita dai lavoratori, con conseguente necessità di ripristinare l'interblocco manomesso da parte della Euro-Cart. La prova orale sul punto ha presentato alcuni spunti di contraddittorietà, per come rilevato dalla stessa Corte territoriale il lavoratore D.D., infatti, aveva negato in sede di esame di avere informato del fatto l'addetto Euro-Cart, il citato C.C., pur avendolo riferito in sede di indagini preliminari, senza dar conto della ragione di tale discrasia; l'infortunato, dal canto suo, aveva dapprima riferito la conoscenza in capo all'A.A., salvo poi ritratta re in sede di controesame. Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che il citato A.A., anche ove non informato dagli addetti alla pressa, non poteva non essersi accorto di tale prassi, dal momento che la macchina funzionava con il portello aperto, che l'A.A. era quotidianamente presente nel capannone e che competeva ad Euro-Cart l'immediato ripristino del dispositivo di sicurezza eluso, a prescindere dall'agito imprudente dei lavoratori addetti al macchinario. Ciò ha affermato rilevando, intanto, che la zona in cui operava la macchina non poteva ritenersi effettivamente segregata, tanto che vi accedevano anche i lavoratori non addetti alla pressa, nel medesimo capannone lavorando altresì i dipendenti della committente, tra i quali il E.E., che aveva dichiarato di aver assistito abitualmente alla discesa degli addetti alla pressa all'interno della macchina per la rimozione di pezzi di ferro. Inoltre, i dipendenti della Work Logistica ricevevano direttive solo da personale Euro-Cart e, in particolare, da C.C. Infine, quanto alla posizione del portello del macchinario, la Corte ha osservato che lo stesso era sì sopraelevato, ma che ciò lo rendeva ancor più facilmente visibile da punti diversi e distanti, così come visibili erano le luci del quadro comandi e percepibile il funzionamento della macchina anche a causa del rumore prodotto dalle pompe idrauliche. Ed infatti, tutti gli operai ai quali era stata posta la domanda, avevano risposto che di frequente vi erano problemi e che per risolverli gli addetti alla pressa scendevano sistematicamente nella camera di compattazione. Inoltre, si trattava di interventi che, per contratto, non competevano alle maestranze dell'appaltante, cosicché, sotto tale profilo, l'imputato, quale legale rappresentante della Euro-Cart, tenuta a espletare tali interventi, non aveva organizzato alcun coordinamento con la ditta appaltatrice che non derivava da un rischio interferenziale, bensì da una ripartizione dei compiti contrattualmente regolata.

Né poteva cogliersi una contraddizione nel fatto che il Tribunale avesse negato il nesso di causa tra il ritardo nell'intervento manutentivo e l'evento, stante la mancata dimostrazione che la soluzione del problema per la legatura delle balle fosse idonea a scongiurare l'inceppamento del macchinario infatti, a prescindere dalla causa di tale inceppamento, era stata dimostrata la prassi degli addetti di entrare nella camera di compattazione senza fermare il macchinario, in modo da risolvere problemi che spettava agli addetti di Euro-Cart eliminare, come pure competeva al committente la comunicazione all'appaltatore dell'irregolare prassi instaurata dalle proprie mestranze e l'inibizione dell'impiego del macchinario con le suindicate modalità.

3. La difesa dell'A.A. ha proposto ricorso, formulando quattro motivi, con i quali ha dedotto vizio della motivazione, anche con riferimento ad una pretesa incoerenza di essa rispetto al compendio probatorio, avuto riguardo alla consapevolezza della manomissione dell'interblocco da parte della committente e, dunque, alla tolleranza della prassi lavorativa sopra descritta; alla credibilità e attendibilità della persona offesa; all'ingerenza di Euro-Cart nelle lavorazioni di Work-Logistica; infine, alla percepibilità della situazione di pericolo ai fini della valutazione dell'omesso coordinamento.

Quanto al primo punto, avente a oggetto i due profili di colpa ascritti all'imputato nella qualità, la difesa ha rilevato che l'istruttoria non consentiva di ritenere accertata la prassi dell'ingresso degli addetti alla pressa nella camera di compattazione a macchinario funzionante, al contrario avendo i testimoni riferito che prima di tale operazione il macchinario era spento, con il selettore posizionato sullo "0", impostazione che determinerebbe l'interruzione dell'alimentazione della pressa, l'esistenza di una tale abitudine essendo stata dedotta dal fatto che ciò era avvenuto il giorno dell'infortunio e omettendo i giudici d'appello di considerare che tale prassi imponeva il concreto rischio che la fotocellula leggesse la presenza umana, lasciando all'addetto solo pochi secondi per uscire dalla camera, la prassi essendo smentita dall'assenza di analoghi o più gravi infortuni rispetto a quello occorso alla persona offesa.

Sotto altro profilo, non sarebbe neppure emerso che la manomissione fosse visibile da terra, né accertato l'ingresso del dipendente C.C. e la sua frequenza nell'area data in comodato all'appaltatore.

Inoltre, non era compito del committente verificare se la persona offesa fosse deputata a introdursi nella camera di compattazione, essendo manifestamente illogico affermare che l'abitualità di tale comportamento avrebbe dovuto essere segnalata all'appaltatrice dalla committente, posto che tale abitudine non trovava causa in un malfunzionamento del macchinario, ma nell'inceppamento del filo di legatura e di pezzi di metallo nella camera di compattazione, dovendo semmai l'appaltatore segnalare il problema alla committente, non riguardando l'operazione di disinceppamento profili di manutenzione della pressa e non presupponendone un malfunzionamento.

Quanto, invece, al profilo inerente alla credibilità e attendibilità della persona offesa, la difesa ha ricordato che le relative censure erano state coltivate anche nel giudizio di primo grado e che neppure il primo giudice vi aveva risposto in maniera coerente con le prove. Il rilievo formulato riguardava la circostanza che la Work Logistica era fallita, come non poteva sfuggire alla persona offesa, pur non costituitasi parte civile, ma la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con tale specifico rilievo, non sottoponendo a più stringente controllo il riferito, sebbene solo l'infortunato avesse °collegato l'elusione dell'interblocco alla necessità di velocizzare la lavorazione.

Con riferimento, poi, al terzo profilo, la difesa ha rilevato che soltanto la persona offesa aveva riferito di aver sempre seguito le indicazioni di C.C., circostanza dalla quale i giudici hanno inferito la prova dell'ingerenza del committente nelle lavorazioni svolte dalle maestranze della appaltatrice e tali affermazioni sono state suffragate solo da un argomento di natura logica, derivante dalla suggestione introdotta dal dichiarante. Di contro, non sarebbe stato considerato che le esigenze di coordinamento tra i due soggetti contrattuali erano inerenti esclusivamente al tipo e ai quantitativi di materiali da pressare e agli aspetti logistici riguardanti il posizionamento dei rifiuti compattati.

Infine, quanto alla percepibilità della situazione di pericolo, la difesa ha osservato che la Corte territoriale avrebbe ritenuto la consapevolezza o, comunque, la percepibilità della prassi lavorativa scorretta da' parte del dipendente C.C. in maniera non coerente con le risultanze istruttorie, dalle quali sarebbe emerso che il macchinario era sempre bloccato prima dell'ingresso nella camera, ciò non essendo avvenuto solo per caso fortuito il giorno dell'infortunio; né l'ingresso degli addetti nella camera della pressa poteva di per sé denunciare una situazione di pericolo, ciò potendo avvenire solo a macchinario spento.

4. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Francesca COSTANTINI, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso va rigettato.

2. Deve, intanto, premettersi che l'impalcatura difensiva poggia sull'assunto che i giudici del merito abbiano errato a valutare il compendio probatorio e che le prove restituiscano tutt'altra realtà, nella quale gli addetti alla pressa avrebbero sempre spento il macchinario prima di intervenire nella camera di compattazione, soltanto il giorno dell'infortunio avendo, invece, deciso di procedere a macchinario acceso.

La premessa è fondamentale per riportare l'atto d'impugnazione lungo i binari propri del controllo di legittimità, soprattutto in ipotesi, come quella all'esame, nella quale i giudici dì entrambi i gradi del giudizio di merito hanno ritenuto provati assunti che la difesa ha, invece, contestato nella loro storicità, ricavando tali conclusioni da una lettura delle prove, pur riversate per stralci nel ricorso, del tutto difforme, a tratti omettendo anche il doveroso confronto con le ragioni della decisione.

Perciò, pare essenziale ribadire quelli che possono considerarsi principi consolidati in materia di controllo di legittimità sul percorso argomentativo del giudice del gravame, in caso di decisione conforme a quella appellata. Il dedotto vizio motivazionale può essere scrutinato da questa Corte, infatti, sempre che esso non sì traduca nella valutazione del significato degli elementi probatori, attinenti interamente al merito e non suscettibili di un diverso apprezzamento, potendo la Corte di cassazione vagliare unicamente eventuali vizi del percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv, 257595 - 01; Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993, 1994, Rv. 197250 - 01; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). In ogni caso e risolutivamente, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze stabilire se il giudice abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).

Deve ricordarsi, peraltro, sempre in punto di controllo devoluto a questa Corte di legittimità (a fronte di deduzioni del ricorrente con le quali si è sostanzialmente agitato anche un vizio della motivazione per travisamento probatorio), che tale tipologia di vizio motivazionale può profilarsi solo ove il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (Sez. 4 n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438 - 01; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432) oppure omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronuncia (sez. 2 n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 - 01; Sez. 2, n. 27029 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01). Né può ritenersi che entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, poiché in tal caso esso deve apparire in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01).

3. Orbene, da tali premesse in diritto discende la manifesta infondatezza del primo motivo, ma anche del terzo che, peraltro, è pure generico, nonché del quarto motivo, quanto al secondo rilevandosene, invece, la sola infondatezza.

3.1. All'A.A., nella qualità di legale rappresentante di Euro-Cart, società committente dell'opera e proprietaria della macchina data in comodato all'appaltatrice Work-Logistica, una pressa cioè posta in un capannone di proprietà della stessa Euro-Cart, sono state contestate violazioni strettamente connesse alla regolamentazione pattizia di cui al contratto di appalto tra la prima (che svolgeva attività di selezione e recupero rifiuti) e la seconda (che si occupava, invece, dell'imballaggio dei rifiuti conferiti dai clienti Euro-Cart). Il contratto prevedeva, peraltro, che tali attività non implicassero alcuna commistione con le altre attività svolte nello stabilimento della committente e che fossero eseguite, dunque, dall'appaltatrice con ampia autonomia organizzativa. Il contratto aveva pure indicato un referente della committente (C.C., figlio dell'imputato e dipendente Euro-Cart) per le comunicazioni con la società appaltatrice, inerenti all'esecuzione del contratto stesso. Costui era stato indicato dalla persona offesa come unico soggetto dal quale riceveva ordini, sebbene il dichiarante fosse socio dipendente della cooperativa Work-Logistica, affermazione confermata, sebbene più genericamente, da altro lavoratore Work-Logistica (F.F.). Sempre in base all'accordo contrattuale, la manutenzione ordinaria e straordinaria della pressa era riservata a Euro-Cart, laddove i piccoli interventi di ingrassaggio e pulizia erano affidati all'appaltatrice. A tale contratto si era affiancato anche uno di comodato d'uso di alcuni macchinari tra la committente e proprietaria e la Work-Logistica, tra i quali proprio la pressa, all'interno della quale si è verificato l'infortunio.

Il corretto utilizzo della pressa imponeva il suo arresto (mediante un doppio passaggio rotazione del selettore sul quadro elettrico su "0" e estrazione della chiave di sicurezza) prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione, altresì prevedendosi l'isolamento completo del macchinario dall'alimentazione elettrica.

L'ipotesi accusatoria si è interamente basata sulla ritenuta dimostrazione che fosse prassi tollerata quella di intervenire all'interno della camera di compattazione senza procedere alle suindicate operazioni di sicurezza e che di tale prassi fosse edotto il personale (in particolare C.C., incaricato dalla committente per i rapporti con le maestranze addette alla pressa, dipendenti dell'appaltatrice). La prova valutata in maniera conforme dai giudici del doppio grado di merito è rappresentata soprattutto dalle affermazioni della persona offesa, ma anche da quelle di F.F., del personale SPISAL e del cugino dell'infortunato, parimenti addetto alla pressa e, come il primo, con qualifica di preposto, il quale tuttavia aveva reso difformi dichiarazioni in dibattimento.

È incontestato, poiché provato in base a plurime dichiarazioni convergenti sul punto, che la pressa aveva problemi con il sistema di legatura delle balle e che, per tale motivo, gli addetti erano soliti intervenire al suo interno per eliminare l'intoppo (fili o altri materiali), mentre i giudici di merito non hanno ritenuto dimostrato che tale problema fosse stato la causa dell'inceppamento della macchina il giorno dell'infortunio, il che, tuttavia, non ha interferito con la ritenuta dimostrazione della prassi incauta. Ciò che è stato, invece, considerato decisivo dai giudici di merito è il fatto incontestato che il lavoratore infortunato (che pure aveva affermato di avere girato il selettore sullo "0" il giorno del infortunio) non aveva operato nel senso dichiarato (o, comunque, non aveva compiuto tutta la procedura di sicurezza), posto che, in quel caso, la macchina non si sarebbe attivata. Lo stesso personale SPISAL, intervenuto nell'immediatezza, aveva trovato il selettore generale su "1" e con la chiave inserita.

Inoltre, era stato dimostrato che la pressa poteva funzionare anche se il portello era aperto, grazie alla manomissione volontaria dell'interblocco, di per sé perfettamente funzionante. Manomissione che i giudici del merito hanno ritenuto conosciuta e tollerata da C.C., sia perché lo aveva dichiarato la persona offesa, ma anche in base ad altre considerazioni. Intanto, non era credibile il cugino della vittima, il quale aveva dapprima confermato le dichiarazioni del proprio congiunto, salvo poi a modificarle in udienza senza neppure spiegare le ragioni, ciò che ha giustificato un giudizio di scarsa credibilità del dichiarante; inoltre, il personale Euro-Cart esercitava un ruolo direttivo degli addetti alla pressa ed era stato informato del problema della macchina nella fase della legatura, sul punto le dichiarazioni della persona offesa essendo state riscontrate da quelle di altri soggetti. Da ciò lo stesso Tribunale aveva tratto la conclusione che detto personale fosse a conoscenza della prassi degli addetti al macchinario. E, sul punto, la Corte d'Appello ha ulteriormente argomentato, in risposta alle censure difensive, rilevando che la macchina non si trovava in posizione effettivamente segregata, che il portello era sopraelevato e quindi più facilmente avvistabile, ma anche che tale circostanza, unitamente al rumore prodotto dalla pressa in funzione, non poteva non essere notata da chi in quel capannone si trovava quotidianamente.

La difesa si è limitata a contestare che la prova riflettesse le conclusioni rassegnate dai giudici del doppio grado sulla sussistenza di tale incauta prassi, con ciò opponendo per l'appunto un travisamento da parte dei giudici di primo e secondo grado, non deducibile tuttavia, per difetto di una macroscopica o manifesta evidenza di quanto denunciato.

3.2. Quanto alla credibilità della persona offesa e alla attendibilità del suo riferito, poi, va premesso che entrambi i giudici hanno espressamente affrontato tale questione, valutandola conformemente, il primo avendo dato conto della complessità dell'esame dibattimentale, tale anche in ragione delle difficoltà linguistiche del dichiarante, dell'assenza di tracce di animosità e, soprattutto, della molteplicità dei riscontri, sia sulla dinamica del sinistro e sul ruolo direttivo del personale Euro-Cart e, in particolare, di C.C., che sul malfunzionamento della pressa, sul suo frequente inceppamento, sulla prassi degli addetti alla pressa di entrare nella camera di compattazione e sull'elusione dell'interblocco, superando le censure difensive con le quali si era allegata invece una inattendibilità del racconto in base ad alcune considerazioni che già il Tribunale aveva ritenuto suggestive, ma inidonee a minare il giudizio di credibilità, offrendo risposta a ciascuna di esse (cfr. pagg. da 10 a 12 della sentenza appellata). Dal canto suo, la Corte d'Appello ha ritenuto provata la tolleranza di tale scorretta prassi alla stregua di elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni dell'infortunato, ricavandone conferma dal riferito non lineare di D.D. il quale, pur non volendo additare C.C. quale soggetto che impartiva tali direttive, aveva finito suo malgrado per farlo, affermando che costui era a conoscenza di tale abitudine, poiché si arrabbiava ogni volta che vedeva l'interblocco manomesso, dando ulteriore giustificazione delle proprie conclusioni alla luce dei dati oggettivi inerenti al luogo di lavoro e alle modalità di funzionamento della pressa, come sopra già richiamati. Né pare dirimente la considerazione difensiva, per la quale il giudice d'appello non avrebbe considerato l'interesse economico della persona offesa ad accusare l'imputato, stante il rischio di insolvenza del suo datore di lavoro (la Work-Logistica essendo successivamente fallita) infatti, non è censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1 n. 2 7825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340 - 01; Sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Curro, Rv. 275500 - 01). Nella specie, la Corte d'Appello non ha valorizzato solo la mancanza di un interesse economico nel processo (non essendosi l'infortunato costituito parte civile), ma ha ritenuto le sue affermazioni complessivamente attendibili alla stregua dei diversi elementi, fattuali e di natura logica, come sopra richiamati dai quali ha tratto il riscontro delle affermazioni della persona offesa.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2025.