Tipologia: CCNL
Data firma: 7 gennaio 2025
Validità: 01.09.2024 - 31.12.2027
Parti: Agidae e Flc-Cgil, Cisl Università, Cisl Scuola, Snals-Confsal, Sinasca
Settori: Istruzione, Agidae
Fonte: flcgil.it
Sommario:
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Titolo I - Disposizioni generali |
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Art. 43 - Indennità di funzione organizzativa |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Università Pontificie e Facoltà Ecclesiastiche 2024 - 2027
Il giorno 07/01/2025, in Roma, presso la Sede Nazionale Agidae, in Via Vincenzo Bellini 10, tra: Agidae […] e Flc Cgil […], Federazione Cisl Università e Cisl Scuola […], Snals Confsal […], Sinasca […], facendo seguito all’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 12 novembre 2024, è stato firmato il CCNL 2024/2027 Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti ecclesiastici, Istituti/Centri/Associazioni di Ricerca e formazione superiore, Istituti Affiliati, ecc., aderenti all’Agidae.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da Università Pontificie, Facoltà ecclesiastiche, Istituti Universitari ecclesiastici, Istituti Superiori di Scienze Religiose, Seminari Maggiori, Istituti di alta formazione, Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti ecclesiastici, Istituti Centri e Associazioni di Ricerca e formazione superiore, Istituti Affiliati.
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Campo di applicazione e durata del presente CCNL
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità presenti nelle Istituzioni di settore. Esso si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato presente nelle istituzioni di cui al successivo art. 16 e in altri Istituti comunque denominati aderenti all’Agidae, di seguito definite “Istituzioni”.
2. Il presente contratto, salvo diversa espressa prescrizione, decorre dal 1° settembre 2024 e termina al 31 dicembre 2027.
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle Istituzioni e delle Organizzazioni Sindacali, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l’esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia della attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento nelle finalità individuate dalle Leggi, dai Contratti Collettivi e dai Protocolli d’intesa con le parti sociali. Le parti, quindi:
a) si danno atto, in nome proprio e per conto delle Istituzioni da essi rappresentati aderenti al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale e reciproca osservanza ai diversi livelli; ,
b) si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
c) confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti;
d) concordano sulla opportunità di definire momenti d’incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione e di aggiornamento.
3. L’Agidae conferma come proprio impegno la salvaguardia della occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
4. Le OO.SS. della Università, che sottoscrivono il presente contratto, dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al miglioramento dei livelli di qualità delle Istituzioni di riferimento, alla crescita professionale incrementando l’efficacia e l’efficienza dei servizi.
5. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) bilateralità;
b) contrattazione collettiva integrativa tra i soggetti firmatari del presente CCNL e sulle materie, i tempi e le modalità indicati dal presente contratto;
d) concertazione e consultazione;
e) interpretazione autentica del CCNL.
Art. 4 - Bilateralità
1. Nell'ottica di favorite lo sviluppo del sistema formativo ecclesiastico dell’alta formazione e della ricerca, l'Agidae e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL considerano la bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. Per le finalità di cui sopra e con riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del presente CCNL, le Istituzioni e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL concordano sulla necessità di istituire:
a) l'Ente Bilaterale Nazionale
b) la Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale
3. L'Ente Bilaterale Nazionale è sede di concertazione atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore dell’alta formazione e della ricerca.
4. L’Ente Bilaterale Nazionale esercita la sua azione per la gestione di particolari aspetti della vita delle Istituzioni e per la tutela dei lavoratori in essi occupati. In tale contesto le parti si impegnano, quindi, in un’azione comune, anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da apposito Statuto e dal presente CCNL. Per le finalità di cui sopra, le parti firmatarie del presente CCNL si impegnano a costituire entro 12 mesi dalla sottoscrizione del CCNL stesso, l'Ente Bilaterale Nazionale con apposito Statuto.
6. L’Ente Bilaterale Nazionale persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale del personale, anche in collaborazione con Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
b) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore, nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese con le parti sociali;
c) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
d) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale;
e) promuovere forme di assistenza e sostegno al reddito, assicurando ai lavoratoti una tutela integrativa in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
f) prestare il parere di conformità per l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente aziendale.
7. Le parti convengono di demandare, entro il termine di cui al precedente comma 5, le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, Nazionale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale.
8. La Commissione Paritetica Nazionale è costituita da soggetti designati dalle parti firmatarie del presente CCNL. Essa in particolare avrà il compito di:
a) esaminare l'andamento della occupazione nel settore dell’alta formazione ecclesiastica, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
b) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di istituti o di singole clausole contrattuali;
c) individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall’attuale classificazione;
d) porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato.
9. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'Agidae.
10. L'Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
11. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Agidae o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione della istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
12. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia.
13. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
14. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
15. Fino alla costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale, la Commissione Paritetica, costituisce l'organo preposto a garantire:
a) il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale e a livello decentrato dalle singole Istituzioni;
b) la composizione delle controversie;
c) l’esame delle controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure;
d) l’esame delle istanze delle parti per l'eventuale identificazione di nuove figure professionali nel corso di vigenza del presente contratto.
16. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica, le parti convengono quanto segue:
a) l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL e dall'Agidae;
b) l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto dall'Agidae.
Art. 5 - Contrattazione collettiva integrativa
1. Il presente CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori impiegati nelle Istituzioni interessate e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce l’eventuale contrattazione integrativa, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli di salvaguardia dei diritti individuati.
2. Le Istituzioni possono attivare la contrattazione collettiva integrativa, in particolare, sulle seguenti materie:
a) criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione anche ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici;
b) criteri generali per la corresponsione dei compensi, anche con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio, nonché a prestazioni finanziate da soggetti esterni o da apposite disposizioni di legge;
c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dipendente;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
e) linee di indirizzo e criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) forme di copertura assicurativa del personale ed uso delle attrezzature delle Istituzioni per l’attività lavorativa, anche con riferimento al telelavoro;
h) iniziative in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive.
3. La contrattazione integrativa non può essere in contrasto con la disciplina dei rapporti di lavoro istituita dal presente contratto e non può comportare oneri non sostenibili dalle singole Istituzioni, che, con la sottoscrizione, ne garantiscono la copertura finanziaria.
4. Le Istituzioni sono tenute a trasmettere all’Organismo di cui all’art. 4, comma 2, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, copia del contratto integrativo aziendale sottoscritto.
Art. 6 - Composizione delle delegazioni
1. La delegazione trattante di parte datoriale, in sede integrativa, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza della Istituzione o da un suo delegato, da un componente designato dall’Agidae ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti di supporto alla delegazione datoriale ove ritenuto necessario.
2. Per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, la delegazione è compostala un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali eventualmente integrata da ulteriori soggetti di supporto alla delegazione.
Art. 7 - Concertazione e informazione
1. Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire una architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali di categoria possano insieme affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della formazione superiore ed accademica.
2. Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo delle Istituzioni, attraverso anche la previsione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
3. Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL ribadiscono unitariamente la disponibilità a fornire un contributo al miglioramento della qualità delle Istituzioni nella convinzione che soltanto gestioni sane garantiscono ai lavoratori la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
4. Per le finalità di cui sopra assume fondamentale rilievo l’informazione preventiva resa alle OO.SS. firmatarie del CCNL su questioni e problematiche relative alla organizzazione del lavoro e dei servizi, prevista dal presente CCNL.
Art. 9 - Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.
2. In tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico di cui all’art. 4 al fine di ricercare, ove possibile, una soluzione condivisa.
3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa riferimento agli allegati numero 1 e 2, da considerarsi parte integrante del presente CCNL.
Art. 10 - Rappresentanza sindacale
1. Possono essere costituite nelle Istituzioni, su iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali ai sensi e per gli effetti della Legge n. 300/1970 […]
Art. 11 - Assemblea
1. I dipendenti delle Istituzioni potranno riunirsi all’interno della Istituzione stessa, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su richiesta delle OO.SS.
2. Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue retribuite per tenere, l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro, all’interno dei posti di lavoro, in locali messi disposizione dalla Istituzione a titolo gratuito, o in altre sedi esterne.
3. L'assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno accademico, nel rispetto dei servizi minimi garantiti.
4. Le richieste di assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. devono pervenire alla Direzione della Istituzione entro 5 gg. prima della data fissata. Questa provvederà alla immediata affissione all’albo della Istituzione per la dovuta informativa.
5. Alla assemblea convocata nei locali della Istituzione potranno partecipare dirigenti est OO.SS. previo preavviso alle Istituzioni stesse. La richiesta presentata dai membri delle dalle Organizzazioni Sindacali dovrà contenere:
a) luogo, data, ora e durata dell'assemblea;
eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS., solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.
6. Con le stesse modalità sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con l’istituzione in caso di utilizzo dei locali dell’Istituzione stessa.
Art. 12 - Affissioni e informazione sindacale
1. Il diritto di affissione è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 300/1970. Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, oltre al diritto di affissione in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, potranno utilizzare per la divulgazione dei comunicati, delle pubblicazioni e testi di interesse sindacale, anche i sistemi di comunicazione interna alla Istituzione, ivi compresi quelli telematici (ad esempio e-mail istituzionali, sistemi di rete intranet, ecc.).
Art. 14 - Pari opportunità
1. In attuazione delle leggi nazionali, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo al personale femminile quote di partecipazione non inferiori alla percentuale di donne occupate nelle qualifiche cui i corsi stessi si riferiscono;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle lavoratrici;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.
Titolo III - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 16 - Ambito applicativo e definizioni
1. Il personale contemplato e tutelato dal presente CCNL è il personale direttivo, il personale docente e il personale T.A.B., dipendente dalle Istituzioni di cui all’art. 1, associate o aderenti all'Agidae, in Italia e all’Estero.
2. Le norme del presente CCNL non si applicano, a motivo del peculiare stato giuridico personale, ai religiosi appartenenti alla Congregazione titolare della struttura formativa o accademica di cui in premessa e ai sacerdoti secolari la cui prestazione rientra tra le funzioni assegnate all’interno del sistema di sostentamento clero, di cui alla legge n. 222/1985.
3. Le Istituzioni, a titolo esemplificativo, sono:
a) Università Pontificie la cui attività amministrativa è assoggettata all’ordinamento italiano;
b) Facoltà filosofiche e teologiche;
c) Istituti di formazione universitaria ed accademica gestiti da Enti Ecclesiastici;
d) Seminari Maggiori;
e) Istituti Superiori di Scienze religiose e di alta formazione;
f) Accademie;
g) Convitti universitari;
h) Conservatori musicali;
i) Istituti, Centri e Associazioni di Ricerca e formazione superiore.
4. Il presente CCNL potrà essere applicato anche al personale dipendente da altre Istituzioni di istruzione superiore post secondaria qualora la parte datoriale dichiari di accettare integralmente la disciplina del presente CCNL, facendo salvi per il lavoratore le eventuali clausole di miglior favore
5. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato e determinato nel rispetto di quanto previste dalle successive norme del CCNL.
6. Ai fini del presente CCNL per Istituzione si intende il complesso delle attività accademico-formative e/o ricettive, svolte in una determinata sede, retta dal Rettore/Preside/Direttore/ della stessa o, comunque, da chi ne detiene la rappresentanza legale oppure la responsabilità nei rapporti con i terzi.
Art. 18 - Tirocinio
1. Ai fini del presente CCNL il tirocinio effettuato nelle Istituzioni comunque denominate, non comporta obblighi per l’istituzione, salvo la valutazione e la certificazione per la quale il tirocinio stesso è istituito.
Titolo IV - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 21 - Durata del rapporto di lavoro
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente afferente alle attività del presente CCNL è a tempo indeterminato.
2. E consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.lgs. n. 81/15, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
[…]
D - Limiti all’utilizzo dei contratti a termine
15. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.lgs. n.81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato nella Istituzione in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione.
16. Il limite percentuale vale per le Istituzioni che occupano più di 5 dipendenti; per le Istituzioni che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
17. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi:
a) i lavoratori con contratto di lavoro accessorio;
b) i lavoratori contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
c) i lavoratori intermittenti a tempo determinato e indeterminato.
18. I lavoratori assunti con contratto part time vengono conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 61/2000, ovvero in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
19. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali;
d) con lavoratori di età superiore a 50 anni;
e) con personale docente e T.A.B., dipendente da Università private, incluse le filiazioni di Università straniere, impegnato in attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.
21.2 - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
d) da parte di Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17-28-29 D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
21.5 - Esclusioni
l. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- le attività di stage e tirocinio;
- i contratti di apprendistato;
- i contratti di somministrazione.
21.6 - Principio di non discriminazione
1. A1 lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13.ma mensilità, il T.F.R. e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
[…]
4. Sono estesi al personale a tempo determinato tutti i diritti di informazione previsti dal CCNL per il personale a tempo indeterminato.
Art. 22 - Part-time
[…]
D - Diritto alla trasformazione del rapporto
1. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.lgs. n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
E - Priorità alla trasformazione del rapporto
1. Ai sensi dell’art.8 comma 4 D.lgs. n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che i assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
2. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
[…]
Art. 23 - Apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante limitato alle qualifiche del personale T.A.B. sarà regolamentato su accordo delle parti entro 12 mesi dalla approvazione del presente CCNL.
Art. 24 - Contratto di somministrazione lavoro
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area formativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:
a) I lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non possono eccedere il 20% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell’Istituzione all'inizio dell'anno accademico di stipula del predetto contratto. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno accademico, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto,' di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
b) I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nella Istituzione.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
3. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS., firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
4. È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro nelle Istituzioni:
[…]
d) da parte di Istituzioni che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25 - Contratto di lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente si può stipulare qualora si presenti la necessità di utilizzare, un lavoratore per prestazioni lavorative con frequenza non predeterminabile esclusivamente per qualifiche afferenti l’area del personale appartenente alle Categorie B - Posizioni economiche 1, 2, 3 dell’Area dei Servizi generali, ausiliari e tecnici, Categoria C - Posizione economica 1 dell’Area Informatica e dei flussi documentali.
[…]
6. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
[…]
le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.
7. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo il numero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la qualifica dei lavoratori/lavoratrici interessati.
8. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
15. E vietato il ricorso al lavoro intermittente:
[…]
- ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 26 - Collaborazioni Coordinate e Continuative
1. In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art.2 del D.lgs. n.81/2015, le Istituzioni aderenti all’Agidae possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto di quanto previsto dall’allegato numero 3 e parte integrante del presente CCNL.
Titolo VI - Trattamento economico
Art. 39 - Orario di lavoro - Personale T.A.B.
1. L’orario di lavoro del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario è pari a 38 ore settimanali per tutti i lavoratori inquadrati nelle categorie B, C, D ed E, e appartenenti a tutte le aree professionali.
2. Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.
3. La distribuzione dell'orario di lavoro, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni) è definita dalla Direzione dell'istituzione, tenuto conto di appositi criteri oggetto di contrattazione integrativa.
[…]
Art. 41 - Orario di lavoro - Personale docente
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti nel contratto individuale di lavoro.
2. L’orario di lavoro concordato, di cui al precedente punto 1, costituente un monte ore annuo, comprende sia l’attività docente, sia quella integrativa e di supporto in misura non superiore al 20 per cento del totale.
3. Per il personale docente la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo e, cioè, oltre che per ogni attività d’insegnamento, anche per le attività proprie del servizio accademico dedicato alle diverse attività (ricevimento degli studenti, riunioni di organi accademici, attività diverse distribuite in ragione della programmazione dell’Istituzione).
4. A seguito della maggiore o minore flessibilità di utilizzo, potranno esserci periodi ad orario inferiore oppure periodi ad orario potenziato rispetto all’orario convenzionale giornaliero/ settimanale/mensile di lavoro […]
[…]
Art. 44 - Disciplina delle mansioni del lavoratore
[…] Il mutamento di mansioni, ove possibile, è accompagnato dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[…]
Titolo VII - Altre disposizioni contrattuali
Art. 46 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
1. Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Di conseguenza il lavoro notturno è svolto tra le ore 24 e le ore, 7 ovvero tra le ore 23 e le ore 6 ovvero tra le ore 22 e le ore 5 […]
2. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
È considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività infrasettimanali […]
6. Il personale di segreteria che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
a) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
b) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
7. È considerato lavoro straordinario, per il personale T.A.B., quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente Contratto.
8. Il personale T.A.B. è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
9. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione dell’istituzione.
[…]
Art. 47 - Riposo settimanale
1. Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della se successiva, con la normale retribuzione.
Art. 49 - Ferie
[…]
6. Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Titolo VIII - Sospensione del rapporto di lavoro e altre assenze
Art. 55 - Infortunio sul lavoro
[…]
3. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'istituzione possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]
Art. 56 - Permessi per lavoratori invalidi
1. Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti 30 giorni ad anno accademico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 7 Dlgs 18 luglio 2011 n. 119). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 54.
Art. 58 - Tutela della maternità e della paternità
A - Norme di carattere generale
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori si applicano le disposizioni in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. n. 151/01 e successive modifiche e integrazioni, a cui si fa riferimento per quanto non è previsto dal presente CCNL e dal successivo comma 2.
[…]
3. Fermo restando quanto disposto dal citato D.lgs. n. 151/01 e dal presente CCNL, si rinvia, per la normativa in materia di tutela della maternità e della paternità, all’Allegato n. 4.
Art. 59 - Congedi per eventi e cause particolari
[…]
D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D.lgs. n.80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Ai fini dell’esercizio del suddetto diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il Datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 gg., con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.
Durante tale periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità economica secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico, (art. 24 D.lgs. 80/2015)
Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Titolo IX - Norme disciplinari
Art. 64 - Regolamento interno
1. Il Regolamento interno predisposto dall'istituzione, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto della assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche.
Art. 65 - Doveri dei lavoratori
1. I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. Data la particolarità del servizio, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
[…]
d) di rispettare e far rispettare agli studenti il Regolamento interno dell’Istituzione;
1) di segnalare l’eventuale assenza o ritardo prima dell’inizio del servizio, per garantir sostituzione;
2) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]
Art. 66 - Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni alle norme del presente Contratto possono essere punite, secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]
Art. 67 - Richiamo scritto, multa e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a. non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio della assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b. senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o anticipi la cessazione;
c. esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d. per disattenzione o negligenza danneggi il materiale della Istituzione.
2.L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
Art. 68 - Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
1. In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
- comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 17 all'interno dell'Istituto;
- assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
- gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
[…]
-insubordinazione ai superiori;
- abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 67, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 66, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 66.
B) Licenziamento senza preavviso
Un tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi alla Istituzione grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
- assenza ingiustificata oltre i/giorni consecutivi, nei quali è prevista la propria attività lavorativa;
[...]
- danneggiamento doloso al materiale della Istituzione;
- abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all'interno della Istituzione;
[…]
Art. 86 - Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti
