Cassazione Penale, Sez. 3, 13 gennaio 2025, n. 1223 -  Caduta dalla copertura non pedonabile. Committente e impresa affidataria



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta da

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. GAI Emanuela - Consigliere

Dott. CORBO Antonio - Relatore

Dott. BUCCA Lorenzo Antonio - Consigliere

Dott. MACRÌ Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sui ricorsi proposti

dalla parte civile A.A., nato ad A il (Omissis)

dalla parte civile B.B., nata a V il (Omissis)

nel procedimento a carico di:

C.C., nato a D il (Omissis)

D.D., nato a D il (Omissis)

avverso la sentenza del 22-02-2024 della Corte d'Appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la memoria;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito, per i due imputati, l'Avv. Stefano Lojacono , che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
 

 

Fatto


1. Con sentenza emessa in data 22 febbraio 2024, la Corte d'appello di Brescia, pronunciandosi in sede di rinvio dopo sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 26 febbraio 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia del 7 dicembre 2016, che, per quanto di interesse in questa sede aveva assolto C.C. e D.D. dall'accusa per il reato di lesioni personali colpose gravi ex art. 590, primo e terzo comma, cod. pen., per non aver commesso il fatto.

C.C. e D.D. sono imputati di aver cagionato lesioni personali gravi, giudicate guaribili in 799 giorni al lavoratore A.A., perché, quali titolari della società committente i lavori, non avevano nominato il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, pur in presenza di più imprese esecutrici di questi, come prescritto dall'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs., n. 81 del 2008, con conseguente assenza di un piano di sicurezza e coordinamento per fronteggiare il pericolo dovuto alla necessità di operare una copertura non pedonabile e di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva preposto alla prevenzione di tale rischio mediante l'adozione di misure idonee.

La sentenza di assoluzione, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Brescia, è stata impugnata esclusivamente agli effetti civili. Il giudizio di Appello si era concluso, in riforma della decisione di primo grado, con la condanna degli attuali ricorrenti agli effetti civili, ma la Corte di cassazione, con sentenza Sez. 4 n. 12174 del 26-02-2020, accogliendo i ricorsi di C.C. e D.D., ha annullato con rinvio tale decisione, e nel giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la pronuncia liberatoria emessa in primo grado.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe A.A.e B.B., quali parti civili costituite, con un unico atto sottoscritto dall'Avv. Tiberio Massironi , articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art:. 15 D.Lgs.. n. 81 del 2008, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta esclusione della responsabilità di C.C. e D.D.

Si deduce, in primo luogo, che né la sentenza di primo grado, né quella impugnata con il ricorso in esame hanno considerato che l'art. 15 D.Lgs.. n. 81 del 2008 individua, in relazione agli infortuni sul lavoro, una posizione di garanzia del committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica ditta appaltatrice, sia in ragione della scelta dell'impresa, sia in ragione dell'omesso controllo in ordine all'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si osserva, In secondo luogo, che la sentenza impugnata ha omesso di valutare elementi idonei a fondare la responsabilità di C.C. dall'esame dello stesso. Si rappresenta, infatti che lo stesso ha tenuto una condotta colposa, perché ha omesso qualunque attività di vigilanza, nonostante abbia omesso di essere legale rappresentante della "Snc F.lli E.E." all'epoca dell'infortunio; b) di essere a conoscenza dell'iniziativa del fratello di installare un impianto fotovoltaico sul capannone; c) di essere a conoscenza dello stato del capannone.

Si aggiunge, in terzo luogo "che, in caso di società di persone, quale la "Snc F.lli E.E.", incombe su ciascun socio l'obbligo di adottare tutte le misure idonee e necessarie alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori (si citano: Sez. 4, n. 32193 del 26-05-2009, Rv. 245113; Sez. 3, n. 27845 del 30-04-2015, Rv. 26444;).

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 90 D.Lgs.. n. 81 del 2008, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata verifica, da parte dei committenti, della scelta dell'impresa cui affidare i lavori e dell'adozione da parte dell'appaltatore delle misure generali di tutela della salute.

Si deduce che, erroneamente, le sentenze di primo e secondo grado hanno omesso di considerare che, a norma degli artt. 90 e 15 D.Lgs.. n. 81 del 2008, a carico del committente sussistono gli obblighi di valutare preventivamente di eliminare i rischi in relazione ai lavori da eseguire, e, quindi, il dovere di verificare le capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori con specifico riguardo al contenuto di questi ed alle situazioni di pericolo da lui immediatamente o agevolmente percepibili, e che i due imputati C.C. e D.D. non vi hanno ottemperato. Si osserva, in particolare, che C.C. si è occupato della vicenda, pur essendo a conoscenza dei lavori ed essendo tenuto ad interessarsene, e che D.D., nella conclusione del contratto con l'azienda " Derim Srl", ha omesso di compiere le verifiche richieste dagli artt. 15 e 90 sopra citati in caso di affidamento di incarichi complessi e pericolosi. Si aggiunge che già dal semplice esame della visura del certificato della camera di commercio relativo alla " Derim Srl" sarebbe emerso come questa ditta non includesse nel suo oggetto sociale lavori edilizi o di installazione di impianti energetici, qual quelli commissionati.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nonché la mancata assunzione di una prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

Si deduce che, illegittimamente, la Corte d'Appello ha ritenuto di non procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, affermando l'inutilità di un'ulteriore audizione dei testi, a distanza di tempo e in presenza già di una loro passata dichiarazione. Si osserva che le Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 2-520 del 28-04-2016), hanno affermato che l'art. 6, par. 3, lett. d) CEDU preclude il ribaltamento di una sentenza assolutoria in assenza di una rinnovazione istruttoria dell'esame di quei soggetti che, ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, e che detto principio è stato recepito dal legislatore con l'art. 1, comma 58, legge n. 103 del 2017, il quale ha inserito il comma 3-bis nell'art. 603 cod. proc. pen., ed è stato ripetutamente enunciato dalla Corte EDU. Si segnala, inoltre, che con la sentenza Tondo c. Italia del 22-10-2020, l'Italia è stata condannata dalla Corte EDU per violazione del 'art. 6, par. 1, CEDU, in un caso di mancata rinnovazione della prova dichiarativa in appello, affermando che ogniqualvolta il giudice d'appello deve rivalutare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato non può non procedere a una valutazione diretta delle dichiarazioni dei testimoni, e che analogo principio È stato recentissimamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (si cita Sez. 4, n. 6301 del 2024). Si precisa che la difesa, nell'atto di appello, aveva indicati come decisivi i testi F.F. e ,G.G., e che identico ruolo era da assegnare anche agli ulteriori dichiaranti H.H. e I.I..

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 627, comma 5, e 587, comma 1, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma l, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla nullità della Sentenza impugnata per difetto di notificazione del decreto di citazione a giudizio di rinvio ai coimputati.

Si osserva che, erroneamente, non risulta notificato, in violazione degli art. 627, comma 5, e 587, comma 1, cod. proc. pen., agli imputati J.J., K.K., L.L. e I.I. il decreto di citazione avanti li Corte d'Appello di Brescia, la quale ha emesso la sentenza impugnata.

3. Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, il difensore degli imputati C.C. e D.D., l'Avv. Stefano Lojacono, ha depositato memoria, nella quale si replica alle censure formulate nei ricorsi proposti dalle parti civili.

Si evidenzia, in particolare, che: a) nessun elemento avrebbe potuto far emergere l'inadeguatezza delle "Derim Srl" sotto il profilo della sicurezza, allo svolgimento dei lavori (si richiamano la pagg. 18 e 19 della sentenza impugnata; b) l'oggetto sociale della "Derim Srl", come riportato nell'atto di appello delle parti civili, si estendeva alla attività di "costruzione diretta o anche mediante appalti di fabbricati civili, commerciali, industriali e di edifici prefabbricati nonché la ristrutturazione ovvero la demolizione di fabbricati e di opere in genere"; c) il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria è congruamente motivato (si richiama, in particolare, pag. 16 della sentenza impugnata), ed è stato indicato come necessario nella sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione solo perché il Giudice di appello aveva riformato la sentenza di assoluzione con sentenza di condanna, sia pure agli effetti civili; d) la mancata citazione dei coimputati si spiega perché l'annullamento è stato disposto dalla Corte di cassazione per ragioni esclusivamente personali ai due attuali ricorrenti, in quanto la sentenza di appello aveva reinterpretato le dichiarazioni del teste H.H., desumendo la consapevolezza, da parte dei fratelli M.M. , della presenza di più imprese sul cantiere.

 

Diritto



1. I ricorsi sono nel complesso infondati per le ragioni di seguito precisate.

Per ragioni di ordine logico, si esamineranno dapprima le questioni poste nel quarto motivo, poi quelle formulate nel terzo motivo, quindi quelle enunciate nel secondo motivo e, infine, quelle proposte con il primo motivo.

2. Infondate sono le censure esposte nel quarto motivo, le quali eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per difetto di notificazione dell'atto di citazione a giudizio di rinvio ai coimputati, in violazione degli artt. 627, comma 5, e 587, comma 1, cod. proc. pen.

L'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., dispone: "L'imputato che può giovarsi di tale effetto estensivo (quello derivante dall'annullamento emesso dalla Corte di cassazione) deve essere citato e ha la facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio". E, secondo una decisione, è causa di nullità asse Iuta la mancata citazione per il giudizio di rinvio degli imputati che possono giovarsi dell'effetto estensivo dell'annullamento della sentenza di condanna (Sez. 1, n. 45576 del 24-11-2010, Tarascio, Rv. 249421 -01).

Tuttavia, deve escludersi che la violazione della disposizione di cui all'art. 627, comma 5, ultima parte, cod. proc. pen. dia luogo ad una nullità nei confronti dell'imputato già ricorrente per cassazione, la cui impugnazione sia stata e accolta, e che risulti regolarmente citato nel giudizio di rinvio.

Invero, la disciplina relativa alla citazione nel giudizio di rinvio del coimputato che non aveva proposto ricorso per cassazione non integra disposizione concernente "l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato che aveva invece proposto ricorso e che è stato regolarmente citato nel giudizio di rinvio, la quale rileva a norma dell'art. 178, comma l, lett. c), cod. proc. pen., né la sua violazione è altrimenti sanzionata espressamente da nullità.

In particolare, l'ipotizzabilità della fattispecie di cui all'art. 178, comma 1), lett. e), cod. proc. pen. è esclusa innanzitutto perché, nel sistema del codice penale non vige il principio del litisconsorzio necessario, come conferma il costante orientamento della giurisprudenza in tema di riunione e separazione di procedimenti, secondo il quale, in caso di inosservanza degli artt. 17, 18 e 19 cod. proc. pen. non è prevista alcuna sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento (cfr., per tutte, Sez. 3, n, 17368 del 31-01-2019, Rv. 275945 -02, e Sez. 6, n. 38715 del 31-05-2017, pinelli, Rv. 271101 -01).

E, poi, perché la disposizione di cui all'art. 627, comma 5, ultimo periodo, cod. proc. pen., risulta dettata nello specifico interesse dell'imputato non ricorrente, come si evince dal fatto che prevede, per tale soggetto, "la facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio", e come conferma anche la decisione precedentemente citata, che pur ravvisando la nullità assoluta, ha escluso qualunque invalidità con riguardo al coimputato che aveva ricevuto avviso dell'udienza, ma la ha ritenuta solo con riguardo ai coimputati non citati a comparire, e, conseguentemente, ha annullato la decisione impugnata esclusivamente in relazione a questi ultimi (Sez. 1, n. 45576 del 2010, Tarascio, cit, in motivazione). Si può aggiungere, anche, secondo l'orientamento ampiamente prevalente in giurisprudenza, nemmeno i coimputati non ricorrenti non citati per il giudizio di rinvio possono impugnare la sentenza emessa all'esito di questo per denunciarne la nullità, in quanto gli stessi non sono "parti" del giudizio di rinvio, e, quindi, il rimedio a loro disposizione è quello del ricorso al giudice dell'esecuzione, per far eliminare o ridimensionare la condanna nei loro confronti in ragione dell'effetto estensivo (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 1454 del 14-10-2013, dep. 2014, Lipari, Rv. 248390 -01).

3. In parte infondate e in parte prive di specificità sono le censure formulate nel quarto motivo, le quali deducono che illegittimamente la Corte d'Appello ha omesso di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU.

3.1. Ai fini dell'esame delle censure appena indicate, occorre fornire una premessa di carattere generale ed una precisazione relativa alle ragioni peste a base del precedente annullamento disposto dalla Corte di cassazione.

Sotto il primo profilo, è utile richiamare il principio costantemente affermato in giurisprudenza, secondo cui il giudice d'appello che confermi la sentenza di proscioglimento di primo grado impugnata dal pubblico ministero per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale in quanto tale obbligo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., va visto in stretta correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere (così Sez. 4, n. 6501 del 26-01-2021, -1i (Todaro, Rv. 2814049 -02, e Sez. 5, n. 5716 del 08-07-2019, dep. 2020. Righetto, Rv. 278322 -01).

Questo principio, secondo cui l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale non ricorre quando il giudice di appello conferma la sentenza di proscioglimento emessa in primo grado, proprio perché correlato al canone-guida dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per condannare e non già per assolvere, deve applicarsi, per identità di ragione giustificativa, anche quando l'impugnazione della decisione di prima istanza sia stata proposta dalla parte civile.

Né contro la conclusione appena indicata, nella specie, militano vincoli derivanti dalla precedente sentenza di annullamento della Corte di Cassazione.

Invero, l'annullamento con rinvio è stato disposto perché la sentenza di appello esaminata nel precedente giudizio di legittimità è una sentenza che aveva "ribaltato" l'esito liberatorio del primo grado in decisione di condanna, sia pure ai soli effetti civili senza valida motivazione. Precisamente, Sez. 4, n. 12174 del 26-02-2020, ha pronunciato annullamento perché, in ordine al presupposto di fatto della condanna - la consapevolezza, da parte dei fratelli M.M., del conricorso di più imprese per l'esecuzione dei lavori sul medesimo cantiere -, "la Corte bresciana, nel ribaltare il verdetto assolutorio, ha omesso di fornire i:lonea giustificazione".

3.2. Rilevata l'insussistenza di obblighi di rinnovazione istruttoria derivanti dal solo fatto della proposizione di una impugnazione diretta ad ottenere il "ribaltamento" della sentenza di proscioglimento, o dalla pregressa sentenza di annullamento emessa nel presente processo, deve escludersi anche la necessità di compiere tale attività a norma dell'art. 603, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen.

Invero, le testimonianze di cui si lamenta l'omessa riassunzione in appello attengono a fonti di prova già assunte in primo grado (cfr. la sentenza impugnata, ma anche la sentenza di primo grado, che alle pagg. 2-4 dà espressamente atto delle dichiarazioni rese da G.G., F.F., I.I. e N.N., espresse rnen1te richiamate nel ricorso attualmente in esame).

Né nel ricorso si spiega perché la riassunzione delle stesse sarebbe assolutamente necessaria ai fini della decisione, in particolare con specifico riferimento al profilo di colpa espressamente evocato in questa sede, ed attinente alla scelta della ditta incaricata dei lavori, la "Derim Srl", che nel ricorso si assume fosse inidonea a tale scopo, sulla base, esclusivamente, del certificato della Camera di commercio ad essa relativo.

4. Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono le censure enunciate nel primo e nel secondo motivo, laddove contestano la conclusione secondo cui non gli imputati non avrebbero compiuto le doverose verifiche in ordine all'adeguatezza dell'impresa scelta per l'esecuzione dei lavori, la " Denim Srl", così incorrendo nella violazione di una regola cautelare posta a tutela della vita e dell'incolumità individuale dei prestatori dell'attività lavorativa richiesta.

4.1. È utile premettere che l'imputazione ascritta ai fratelli M.M. aveva ad oggetto la condotta di aver cagionato lesioni personali gravi, giudicate guaribili in 799 giorni al lavoratore A.A., perché, quali titolari della società committente i lavori, non avevano nominato il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, pur in presenza di più imprese esecutrici di questi, come prescritto dall'art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 81 del 2008, con conseguente assenza di un piano di sicurezza e coordinamento per fronteggiare il pericolo dovuto alla necessità di operare su una copertura non pedonabile e di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva preposto alla prevenzione di tale rischio mediante l'adozione di misure idonee.

In relazione a questa condotta erano state pronunciate la sentenza di assoluzione in primo grado, la sentenza di condanna in sede di appello, e la sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

E la sussistenza di tale condotta è stata esclusa dal Giudice del rinvio; né contro la relativa statuizione sono state proposte censure nei ricorsi in esame.

4.2. La tesi della responsabilità dei fratelli C.C. e D.D. aver commissionato i lavori ad un appaltatore inidoneo in violazione dell'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81 del 2008 è stata esaminata in maniera puntuale per la prima volta nella sentenza emessa dal Giudice di rinvio ed impugnata in questa sede.

Il Giudice del rinvio, in proposito, osserva: "quanto alla violazione del comma 9 (dell'art. 90 D.Lgs. n. 81 del 2008), la inadeguatezza, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, non può emergere dalla visura della CCIAA o da elementi (quali?) che avrebbero dovuto essere valutati ex ante dal committente".

Nella memoria presentata nell'interesse degli imputati, poi, si evidenzia che il certificato della camera di commercio relativo alla "Derim Srl", ossia la ditta appaltatrice incaricata dall'impresa dei fratelli E.E. di eseguire i lavori nel cui corso si era verificato l'infortunio, prodotto proprio dalla difesa delle parti civili ed attuali ricorrenti, nel corso del giudizio di appello, indicava un oggetto sociale del tutto conferente con le attività da eseguire, Infatti, secondo questo certificato, nell'oggetto sociale della "Derim Srl" rientrava pure l'attività di "costruzione diretta o anche mediante appalti di fabbricati civili, commerciali, industriali e di edifici prefabbricati nonché la ristrutturazione ovvero la demolizione di fabbricati e di opere in genere". Si aggiunge che l'attività appena indicata presuppone il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per lavori in quote, cioè proprio il tipo di lavori affidati alla "Derim Srl" da D.D.

4.3. A fronte degli elementi indicati, risulta meramente assertiva, se non smentita dagli atti, la critica contenuta nei ricorsi delle parti civili, che individua nell'omesso esame della visura della Camera di commercio relativamente alla "Derim Srl" l'elemento dimostrativo della violazione, da parte degli imputati, del dovere di compiere le verifiche necessarie prima dell'affidamento dell'appalto a tale ditta.

Innanzitutto, ai ricorsi non è allegata la visura della Camera di Commercio, né il contenuto di questa è direttamente desumibile da quanto esposto nella sentenza di appello.

In secondo luogo, l'oggetto sociale della "Derim Srl", proprio per come trascritto nell'atto di appello degli attuali ricorrenti, prodotto in questa sede dalla difesa degli imputati, includeva pure l'attività di "costruzione diretta o anche mediante appalti di fabbricati civili, commerciali, industriali e di edifici prefabbricati nonché la ristrutturazione ovvero la demolizione di fabbricati e di opere in genere".

Ciò posto, è incensurabile l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui "la inadeguatezza (della "Derim Srl", quale ditta incaricata della realizzazione delle opere), sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, non può emergere dalla visura della CCIAA".

5. Assorbite sono le ulteriori censure proposte nel primo e nel secondo motivo, nelle parti concernenti la (denunciata) omessa vigilanza da parte di C.C. rispetto a condotte causali rispetto all'incidente, ascrivibili alla sua impresa."

In effetti, una volta escluso che vi siano elementi per poter affermare che la ditta scelta per l'esecuzione dei lavori fosse inadeguata, o, più in generale, che l'impresa facente capo ai fratelli M.M. abbia violato una regola cautelare (causale rispetto all'infortunio verificatosi), diventa del tutto privo di oggetto l'accertamento relativo alla trasgressione, da parte di C.C., di doveri di vigilanza rispetto a condotte ascrivibili alla sua impresa, e che siano state rilevanti per la realizzazione dell'evento in contestazione.

6. Alla complessiva infondatezza delle censure proposte seguono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2025