Tipologia: CPL
Data firma: 17 ottobre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Perugia
Sommario:
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Premessa |
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Titolo VI - Norme di trattamento economico |
Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
Il giorno 17 ottobre 2024, tra la Confagricoltura Umbria, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, la Cia Agricoltori Italiani dell’Umbria e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, si è stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.
Il testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro di Lavoro riporta gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati rispetto al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 23 Maggio 2022, ferma restando l'accettazione e la piena validità, anche per la provincia di Perugia, di tutte le norme ivi previste e che non vengono riportate nel testo del presente Contratto Provinciale di Lavoro.
Il presente Contratto si compone di 26 articoli numerati in ordine progressivo e con l'indicazione del corrispondente articolo del CCNL; la premessa fa parte integrante del contratto.
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.
Premessa
Le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia e dei lavoratori Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil, stipulanti del presente contratto, credono nel contributo all’economia reale dell’agricoltura, condividono la necessità di condurre iniziative e assumere posizioni congiunte a tutela, sostegno e per lo sviluppo dell’imprenditoria agricola, capace di: produrre ricchezza, dare occupazione autonoma e dipendente e rappresentare la base di molte filiere produttive. Le organizzazioni stipulanti segnalano che l’agricoltura è anche origine di beni pubblici che vanno ben oltre la salvaguardia e tutela dell’ambiente, la conservazione e il mantenimento del paesaggio e della salute dei consumatori, essendo beni pubblici anche, tra gli altri, la sicurezza alimentare, la salubrità degli alimenti e la produzione di agroenergia. L’esperienza della pandemia, che ha abbracciato quasi tutto il triennio 2020/2022, ha ulteriormente valorizzato l’importanza del settore. Settore tra quelli che non si sono mai fermati per assicurare l’approvvigionamento alimentare: comparto pertanto, che va sostenuto e rafforzato. Il fenomeno turistico e del tempo libero, è stato caratterizzato dalla riscoperta ormai consolidata delle aree rurali, alla ricerca dei servizi offerti dall’agricoltore per alloggiare, ristorarsi, rifornirsi di alimenti, conoscere il territorio.
Grazie a questo l’Umbria sta vivendo una stagione felice per la crescita progressiva del fenomeno turistico, della quale sta beneficiando tutto il settore della ricettività con potenziale di crescita economica ed occupazionale. In particolar modo si registra un andamento favorevole dell’aziende agrituristiche, che in Umbria rappresentano circa il 25% dell’offerta turistica complessiva. Vi è ora un tema di sviluppo e di valorizzazione strutturale e nel lungo periodo di questo fenomeno, consentendo alle attività connesse di dare un supporto all’economia ed all’occupazione. Questa nota di potenziale positivo (attività connesse) si riferisce a circa il 10% delle imprese agricole.
Nel 2022, in un contesto nazionale negativo, l’economia agricola umbra ha registrato 1.2 miliardi di euro a volume di produzione, con una variazione del +0.8% rispetto all’anno precedente; un valore aggiunto di 624 milioni, con un aumento del 3.1% che la poneva fra le cinque regioni italiane con segno positivo. Valore che, purtroppo, con le dinamiche relative ai costi di produzione è stato largamente abbattuto e ulteriormente eroso dall’impatto di riduzione dei premi in relazione all’entrata in vigore della nuova PAC dal 2023.
Attualmente le tensioni internazionali, inevitabilmente hanno portato a fibrillazioni economiche: esplosione dei costi energetici ancora non tornati ai livelli ante 2022, aumento dei costi delle materie prime e, a cascata, di tutti gli approvvigionamenti, che hanno messo in crisi i conti economici delle imprese e, con l’inflazione, eroso il potere d’acquisto anche dei lavoratori agricoli. La successiva caduta dei prezzi delle principali materie prime agricole, che sta aggravando la tenuta dei conti delle imprese, si aggiunge a questo complesso di criticità delle quali ancora non si intravede un riequilibrio generale.
In tutto ciò, l’entrata in vigore della nuova PAC - strumento di sostegno e di indirizzo produttivo - ha incrementato in modo significativo gli obblighi da rispettare per il percepimento dei contributi (condizionalità rafforzata).
Negli ultimi tempi si sono verificati sempre più frequenti fenomeni calamitosi che hanno danneggiato, in diverse situazioni, le strutture produttive delle imprese e compromesso le produzioni con la conseguente riduzione delle giornate lavorate. Uno degli effetti è l’ingresso in una fase di crisi del delicato sistema delle coperture assicurative, con le imprese in difficoltà nell’individuare strumenti di protezione adeguati, e con un sostanzioso aumento degli oneri.
Le politiche e le strategie comunitarie che possiamo riassumere con il termine di “transizione” verso una società più attenta all’ambiente e tecnologicamente più avanzata, stanno avendo un impatto più significativo, il cui onere non potrà essere sostenuto solo dal settore primario. Con la nuova legislatura europea (2024-2029) si dovrà vedere come nei prossimi cinque anni si vorrà tener conto della reale sostenibilità per le imprese agricole delle scelte fatte e di quelle che si faranno.
Ultimo elemento di difficoltà che si sta rilevando è una contrazione della propensione al credito verso gli agricoltori che si trovano, quindi, con difficoltà aumentate a disporre di capitale di anticipazione per finanziare la produzione, per far fronte ai premi comunitari ridotti e liquidati con tempi sempre più lunghi e, non da ultimo, per disporre del supporto agli investimenti.
Il “decreto Agricoltura” del 2024 (L. n. 101/2024), aprendo ad una moratoria generalizzata alle imprese che hanno perso produzione o reddito oltre determinate soglie, è un indice della consapevolezza della difficoltà del settore che è entrata in una fase strutturale.
Si registra nel contempo che stanno prendendo forma dei processi che, se studiati ed attuati in modo efficace, potranno facilitare anche in agricoltura un rafforzamento strutturale del comparto produttivo nel medio-lungo periodo: a) avvio di nuove politiche di sostegno al credito, anche in fasi emergenziali e congiunturali; b) ripensamento del sistema di protezione dal rischio meteo e sanitario; c) stimolo a processi di organizzazione in filiera per rafforzare i sistemi produttivi, facilitare la redistribuzione del valore tra i diversi attori della filiera, e sviluppo di iniziative tese a migliorare l’approdo dei prodotti sui mercati.
Questo complesso di potenzialità necessita di un sistema favorevole, che non solo passa attraverso i sostegni economici, ma anche di regole che devono modernizzarsi, ad esempio parlando di accesso alla risorsa idrica: il clima mutato richiede di poter irrigare anche vigneti ed oliveti; lo sviluppo di produzioni agricole più ricche necessita di ampliare le possibilità irrigue in vaste aree di pianura, vallive e collinari dell’Umbria. Ne è dimostrazione l’attività che si sta programmando con il Ministero competente per un piano invasi, la cui realizzazione richiederà però tempi medio-lunghi, percorso che deve poter trovare adeguati interventi complementari di piccola scala, come lo sviluppo dei sistemi irrigui pubblici ancora non completati, il finanziamento del ripristino ed escavo di nuovi laghi aziendali e consortili, le autorizzazioni all’escavo di pozzi con adeguati accorgimenti in grado di impedire che il loro uso possa compromettere la qualità delle acque sotterranee: tutti interventi in grado di dare prime risposte nel breve termine ed attendere infrastrutture che saranno disponibili nel lungo e lunghissimo periodo.
È necessario sviluppare e diffondere tecniche di irrigazione di precisione per accompagnare la crescita delle superfici irrigate ad un uso mirato dell’acqua.
Servirà pertanto la diffusione di tecnologie atte a coniugare sviluppo delle produzioni e contrasto allo spreco nonché all’inquinamento dell’acqua.
Il patrimonio zootecnico va salvaguardato ed accresciuto, e gli allevamenti vanno visti come opportunità e, di caso in caso, come fonte energetica e/o fonte di fertilità per i suoli, instradati in processi di modernizzazione adatti a proteggere l’ambiente. Per le montagne in particolare, un’economia agro-silvo pastorale è alla base della minima resistenza residenziale e produttiva in certe aree della Regione.
Sono certamente necessarie, accanto a politiche economiche per l’agricoltura e per l’agroalimentare, politiche destinate a sostenere la funzione ambientale e sociale dell’agricoltura (presidio del territorio, contrasto allo spopolamento delle zone marginali, sostegno al mantenimento di un sistema economico nelle aree rurali più disagiate, basato su un mix di agricoltura, ricettività turistica, agroalimentare di qualità e servizi connessi) destinate a chi opera in aree regionali meno competitive che, pur svolgendo attività a bassissimi margini, producono - per l’appunto - beni e servizi alla collettività ed agli altri settori economici.
Il potenziamento e lo sviluppo di nuove filiere ed il rafforzamento sul mercato dei prodotti di qualità, assieme allo sviluppo agrituristico dentro un sistema integrato di promozione e di accoglienza, sono alcuni elementi centrali che le organizzazioni stipulanti il presente contratto intendono condividere.
La progettualità in corso ed i fondi economici sono importanti premesse: ci si aspetta che la capacità di indirizzo delle Istituzioni irrobustisca le politiche di sana aggregazione, lo sviluppo di comparti e filiere agricole, zootecniche e forestali che hanno la possibilità di incrementare realmente il valore aggiunto agricolo nel PIL regionale ed il trasferimento di ricchezza al settore primario.
Il set degli strumenti è in larga parte definito; è opportuno che porti ad un processo armonico, complementare e di lungo periodo dell’attuazione dei singoli ambiti e strumenti. Questo però potrà assicurare risposte strutturali e quindi solide sul piano economico ed occupazionale nel medio e nel lungo periodo.
Va posta l’attenzione sull’agricoltura competitiva, inserita nel mercato, praticata in modo professionale, che si può esprimere in modalità diverse e in tutto il territorio regionale.
A tale scopo, devono essere messe in atto solide politiche economiche per lo sviluppo, l’innovazione e la crescita della capacità competitiva, destinate a quelle imprese che svolgono l’attività agricola professionale.
Va perseguito il rafforzamento di imprese professionali e orientate al mercato, sia che operino grazie all’occupazione dipendente, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla qualifica soggettiva dell’imprenditore, sia che operino esclusivamente con il lavoro autonomo del titolare e dei suoi familiari.
Impresa e lavoro sono capisaldi di creazione della ricchezza e del benessere della società; ogni intervento finalizzato anche ad un rafforzamento strutturale del sistema delle imprese agricole professionali, partendo da quelle che assicurano lavoro dipendente, è un contributo prezioso per l’economia; le Parti si impegnano congiuntamente e singolarmente su questo.
Le forme di sostegno all’economia agricola dovrebbero avere una connotazione diversa e complementare a quelle più in generale finalizzate alla vitalità della società rurale nel suo complesso.
I sostegni destinati ad essere leve economiche andrebbero concentrati con particolare riguardo a quelle realtà che sono, o possono divenire, imprese più competitive, in grado di adattarsi all’evoluzione in atto, avendo la possibilità di produrre reddito, attrarre, incrementare e stabilizzare occupazione, avere risorse per investire, avere la possibilità di innovare per competere soprattutto se inserite in percorsi aggregati.
Particolare attenzione va riservata alle nuove aziende, incentivando e formando i giovani imprenditori che rappresentano e rappresenteranno l’agricoltura di oggi e dei prossimi anni.
Il processo di rinnovamento generazionale va accompagnato e sostenuto, cercando di mantenere tutto il potenziale produttivo e favorendo lo sviluppo di aziende giovani in grado di raggiungere dimensioni economiche significative.
È necessario che lo sviluppo del comparto economico tenda ad accrescere la ricchezza prodotta dal settore in modo stabile e che questo debba essere accompagnato da una buona occupazione, da percorsi in grado di accompagnare politiche salariali capaci di attrarre lavoro a tutti i livelli e per tutte le competenze e mansioni necessarie nel mondo agricolo, cercando ogni strumento utile alla fidelizzazione al fine di evitare di disperdere le professionalità acquisite negli anni all’interno del comparto agricolo.
L’obiettivo macroeconomico è che ciò che è possibile oggi in una piccola percentuale di imprese, possa divenire opportunità diffusa. L’obiettivo di sostenere imprese vitali ha infatti anche il compito di sostenere il lavoro e le prospettive del lavoro.
Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Flai Cigl, Fai Cisl e Uila-Uil ritengono che gli interventi di indirizzo, così come i fondi strutturali comunitari, debbano operare valorizzando la specificità degli stessi, ma con adeguata complementarietà, e li considerano strumenti essenziali per la stessa economia territoriale, ma anche dell’intera regione dell’Umbria. In questo contesto, le politiche e gli strumenti economici per l’economia del settore primario restano una leva essenziale non rinunciabile.
Le organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti del presente contratto provinciale ritengono che ogni impegno destinato al sostegno dell’agricoltura debba basarsi su principi essenziali, come il perseguimento della legalità e il ricorso al lavoro regolare in ogni forma consentita dalla normativa vigente e contrattuale. Tutto ciò perché vanno sostenute quelle imprese che con sana competizione vogliono rafforzarsi, creare ricchezza per sé, per i lavoratori e per l’indotto.
In quest’ottica, la condivisione della strategia ha il duplice fine di voler contribuire al contrasto delle irregolarità, con particolare riguardo a quelle riferite allo sfruttamento delle persone, e di voler operare per valorizzare un approccio culturale che sostenga le imprese, in gran parte micro e piccole, a gestire adeguatamente ogni aspetto della relazione impresa-lavoratore, non solo come dovere normativo ma come funzione sociale dell’impresa. La problematica del lavoro irregolare e del caporalato, sta emergendo in maniera sempre più evidente, pur consapevoli che singoli episodi non rappresentano oggi la fotografia di un comparto. Le Parti ritengono importante coinvolgere anche ERBA e le casse extra-legem per individuare iniziative di contrasto e di sostegno per le vittime di sfruttamento, all’interno di una cornice compatibile con un quadro più generale, anche normativo.
Si tiene a rimarcare la necessità di scelte che favoriscano consolidamento e crescita di buona occupazione in agricoltura, e qui le Parti concordano sulle reali possibilità di intervento degli Organi di governo dei diversi livelli amministrativi, compresa la Regione e si impegnano ad iniziative concordate, congiunte e unitarie, ogni qualvolta sia possibile, per sensibilizzare in merito ai temi sopra citati.
Le Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente CIPL ritengono un obiettivo comune il contrasto alle varie forme di sfruttamento e di irregolarità, che costituiscono una minaccia per i lavoratori ma che producono anche dumping tra imprese. I sostegni all’agricoltura devono basarsi sui principi cardine quali legalità, etica e lavoro regolare ai sensi della normativa vigente, della contrattazione collettiva e, anche, in virtù del Protocollo Regionale del 19 Luglio 2021 “Contrasto al lavoro irregolare in agricoltura”.
Tra i fini che si pone il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti, c’è quello di fornire ad Aziende e Lavoratori uno strumento congruo alla gestione del lavoro agricolo e una tutela delle peculiarità del lavoro in agricoltura, con un’attenzione specifica alle figure professionali alla gestione delle attività connesse, che sempre più troviamo nella nostra provincia.
Il rinnovo del CIPL degli operai agricoli e florovivaisti intende fornire alle lavoratrici, ai lavoratori ed alle imprese, un contratto moderno, armonizzato alle performance del settore che, oltre agli aumenti salariali, rafforzi la bilateralità, la qualità del lavoro, l’inclusione sociale, la formazione e migliori la sicurezza sul lavoro.
In questo contesto, ogni intervento di modernizzazione deve mettere al centro le politiche per la sicurezza, a partire dalla prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro. L’attenzione della Parti stipulanti dell’accordo punterà particolarmente al rafforzamento delle azioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro, così come allo sviluppo di quegli strumenti di collaborazione che consentano di intervenire a sostegno delle imprese datoriali, con un interesse specifico verso i lavoratori, sviluppando adeguatamente il tema della bilateralità in agricoltura. Grazie ai precedenti accordi, l’Ente Bilaterale Agricolo dell’Umbria sta sviluppando e realizzando una progettualità tutta dedicata al tema della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È obiettivo irrinunciabile delle Parti perseguire la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
(Art. 1 CCNL)
Il presente Contratto Provinciale di Lavoro (CIPL) regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria, o comunque associata, che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche (*) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CIPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole e i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agri-turistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende di coltivazione idroponiche.
Il CIPL regola inoltre i rapporti di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende a carattere associativo nel settore dell'agricoltura.
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(*) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 3 Cassa extra legem - FIMILA/Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (CIPL) - Sistema della bilateralità
(Artt. 6 e 8 CCNL)
[…]
L’Ente Regionale Bilaterale Agricolo dell’Umbria, ERBA dell’Umbria, costituito secondo gli impegni a verbale del 2012 e 2017, opera svolgendo i compiti previsti dalla bilateralità potendo godere della contribuzione ordinaria e straordinaria messe a disposizione delle casse extra legem FIMILA e FIMIAV, secondo le modalità indicate negli impegni a verbale, ponendo una particolare attenzione alla materia della prevenzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro, mettendo a disposizione strumenti, professionalità, formazione ed ogni altro supporto, sostegno, servizio, che possa produrre efficacia per perseguire l’obiettivo di lavorare in sicurezza e diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza.
ERBA dell’Umbria, oltre alle risorse sopra dette, si avvarrà - laddove disponibili - di altre contribuzioni e fondi anche di carattere pubblico, ovvero svolgerà anche con accordi di partenariato ed altre forme previste, attività e progetti conformi agli scopi statutari.
Considerato che in data 19 giugno 2018, è stato sottoscritto, l’Accordo per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, allegato n. 18 al CCNL degli operai agricoli e florovivaisti, le Parti stipulanti il presente contratto hanno istituito la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per la provincia di Perugia, demandandone all’ERBA dell’Umbria le modalità di esercizio delle funzioni, nonché la modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione.
Pertanto, l’Ente Regionale Bilaterale Agricolo, tra le diverse attività, regolamenta la figura dell’RLST, che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) con riferimento alle aziende del territorio nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutte le attività svolte da ERBA, direttamente a vantaggio delle imprese e dei lavoratori, sono volte solo ed esclusivamente alle imprese iscritte alle casse extralegem FIMILA e FIMIAV, ed in regola con i versamenti contributivi al sistema della bilateralità, fatta esclusione di quelle iniziative culturali ed informative finalizzate alla conoscenza ed al ricorso allo strumento della bilateralità.
ERBA dell’Umbria studia, promuove e realizza iniziative volte a sostenere il lavoro regolare, per contrastare culturalmente il rischio di infiltrazione nel tessuto regionale di comportamenti irregolari. Può promuovere e realizzare iniziative formative oltre a quelle destinate al tema della sicurezza.
ERBA dell’Umbria può attivare convenzioni con gli Istituti scolastici del secondo ciclo d'istruzione, nonché con le Università ed il sistema degli Istituti Tecnici Superiori, creando percorsi di formazione tecnica specializzata per incentivare una maggiore occupabilità nel settore agricolo, oltre che per affermare una sempre più diffusa cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 4 Osservatorio regionale
(Art. 9 CCNL)
Le Parti convengono di costituire a livello regionale un osservatorio regionale, ai sensi dell’art. 9 del CCNL, che svolga le seguenti funzioni:
- applicazione nell’ambito regionale dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore agroalimentare ed attività connesse;
- politiche attive del lavoro e della formazione professionale; monitorare e agevolare l’incontro domanda e offerta di lavoro;
- politiche regionali di sviluppo dell’agro-alimentare, politiche territoriali e di tutela dell’ambiente;
- analisi delle classificazioni professionali degli operai agricoli individuate dai Contratti provinciali della regione di competenza allo scopo di verificarne la coerenza con le declaratorie di area previste dal CCNL, consentendo così le opportune valutazioni in sede di rinnovo dei contratti provinciali al fine di favorire l’armonizzazione di eventuali incoerenze;
- monitoraggio dell’andamento dei rinnovi dei contratti provinciali di lavoro della regione di competenza al fine di favorire il regolare andamento della negoziazione;
- diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle normative in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e provinciali, anche mediante il monitoraggio, lo studio e l’analisi del mercato del lavoro regionale e delle risultanze degli accertamenti degli Organi di vigilanza;
- promozione e rafforzamento della cultura della prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- monitoraggio e promozione delle attività di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e al caporalato in agricoltura, tra cui quelle previste dalla normativa vigente e da accordi e protocolli locali.
Le Parti convengono, altresì, che le funzioni dell’Osservatorio regionale vengono attribuite all’Ente Regionale Bilaterale Agricolo, ERBA dell’Umbria. A tal fine, al suo interno verrà costituito un Comitato tecnico paritetico con funzioni consultive che coordini e gestisca le attività previste dal presente articolo, composto da soggetti designati dalle Organizzazioni stipulanti il presente contratto. Le attività di cui al presente articolo saranno finanziate con una quota della contribuzione dell’ERBA.
L'attuazione del presente articolo è demandata ad un separato accordo tra le Parti stipulanti il presente contratto che definisca la misura della quota di finanziamento, le modalità di realizzazione del Comitato paritetico e tutti gli altri aspetti necessari per la sua corretta attivazione.
- Impegno a verbale -
Le Parti, condividendo l’importanza delle funzioni attribuite all’Osservatorio regionale, si impegnano ad attivarsi affinché l’Ente Regionale Bilaterale Agricolo si riunisca entro 90 giorni dalla firma del presente CIPL per esercitare il ruolo delegato dal presente articolo, con riferimento a tutti gli adempimenti, e con una periodicità almeno trimestrale.
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 6 Rapporto di lavoro a tempo parziale
(Art. 17 CCNL)
In applicazione di quanto previsto dall’art. 17 del CCNL, le Parti convengono che è possibile assumere a tempo parziale con prestazioni settimanali, mensili ed annuali di durata inferiore a quelle indicate nel richiamato articolo 17 del CCNL, i lavoratori addetti ad attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, faunistiche, venatorie, zootecniche, di vendita dei prodotti agricoli e trasformazione qualora connessa alla vendita stessa.
Nel caso di eventi e attività promozionali è possibile derogare ai limiti previsti dall’art. 17 del CCNL solo in presenza di accordi aziendali sottoscritti con l’assistenza delle parti sindacali stipulanti il presente contratto, cui aderiscono datore di lavoro e lavoratori interessati. Nelle aziende nelle quali non siano presenti lavoratori iscritti ad alcuna organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto, l’accordo dovrà essere firmato congiuntamente da tutte e tre le Organizzazioni sindacali.
Art. 9 Appalti
(Art. 30 CCNL)
Le Parti si danno reciprocamente atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nel pieno rispetto delle relative disposizioni di legge, dei principi richiamati dall’art. 30 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, oltre che in stretta osservanza delle norme in materia di prevenzione, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In applicazione dell'articolo 30 del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, le aziende agricole che esternalizzano alcune fasi del processo produttivo, mediante appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, cioè caratterizzati dalla prevalenza delle prestazioni lavorative, sono tenute a darne comunicazione all'Ente Regionale Bilaterale Agricolo, ERBA dell’Umbria, al fine di monitorare il fenomeno e permetterne un’approfondita analisi.
L'informativa, da trasmettere tramite il sito istituzionale “www.erbadellumbria.it,”, secondo regole e modalità che verranno definite dall’ERBA dell’Umbria, dovrà contenere gli elementi utili ai fini del monitoraggio, quali le fasi lavorative oggetto di appalto, il periodo di esecuzione, la tipologia giuridica dell’impresa appaltatrice ed il numero dei lavoratori impiegati.
Il presente adempimento non si applica ai contratti di appalto di servizio affidati alle imprese agromeccaniche (cosiddetto “contoterzismo agricolo”).
Le Parti convengono che, nel caso in cui verranno previsti nuovi strumenti normativi in materia di appalti, il presente articolo verrà adeguato di conseguenza.
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 11 Orario di lavoro
(Art. 34 CCNL)
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Per gli operai addetti alle colture l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, nel seguente modo:
dal 1° maggio al 31 ottobre ore 7,30 giornaliere;
dal 1° novembre al 30 aprile ore 5,30 giornaliere.
È consentito, previo accordo fra le Parti, l’adozione di un orario flessibile attraverso o ingressi ritardati o uscite anticipate, da compensare con la prestazione di un maggiore orario in altri giorni, nei limiti previsti dal presente articolo e dal medesimo articolo del CCNL, o viceversa. La compensazione deve avvenire entro i termini di un trimestre solare.
In caso di specifiche e comprovate esigenze aziendali e produttive, può essere sottoscritto un accordo, con l’assistenza delle Parti sindacali stipulanti il presente contratto, cui aderiscono datore di lavoro e lavoratori interessati, che preveda una specifica organizzazione dell’orario di lavoro. Nelle aziende nelle quali non siano presenti lavoratori iscritti ad alcuna organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto, l’accordo dovrà essere firmato congiuntamente da tutte e tre le Organizzazioni sindacali.
Nelle aziende che svolgono attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, faunistiche, venatorie, di vendita dei prodotti agricoli e trasformazione qualora connessa alla vendita stessa, eventi e attività promozionali, in considerazione della particolare e peculiare natura dell’attività, è altresì facoltà del datore di lavoro distribuire l'orario in uno o più turni giornalieri; per le attività faunistiche e venatorie, l’orario potrà essere distribuito in massimo 2 turni giornalieri. La fascia oraria giornaliera è di 14 ore; la sua strutturazione dovrà rispettare il riposo obbligatorio giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore. La dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e delle presenze dei lavoratori.
Per gli operai addetti all'attività di cui al punto precedente l'orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell'anno, previa intesa tra le Parti, in base alle esigenze aziendali.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte salve le attività zootecniche, è possibile, anche per periodi limitati nell'anno, una distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Gli operai addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare l'assistenza anche notturna, come dovranno effettuare il lavoro attinente il governo, la custodia e l'allevamento nei giorni considerati di riposo, festivi e domenicali, per i quali dovranno essere stabiliti regolari turni, in modo da assicurare la copertura delle necessità dell'allevamento e da garantire ai lavoratori addetti i dovuti riposi settimanali, previsti dalla legge e dal presente contratto.
In caso di effettuazione della cosiddetta «settimana corta» si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva (L. n. 37 del 16 febbraio 1977).
Nelle aziende dove la prestazione lavorativa è organizzata con turni periodici che riguardano anche le giornate festive, è previsto che l’azienda informi preventivamente i lavoratori e le rappresentanze sindacali interne, qualora presenti, per illustrare l’organizzazione dei turni medesimi.
- Chiarimento a verbale - art. 11 CIPL -
La giornata del sabato concorre alla formazione del periodo di ferie e si considera lavorativa a tutti gli effetti.
Art. 12 Riposo settimanale
(Art. 35 CCNL)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Gli operai addetti al bestiame e quelli aventi particolari mansioni, nel caso in cui per esigenze di organizzazione aziendale non potessero usufruire dell'intero riposo settimanale, dovranno fornire una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo retribuita, fermo restando il diritto al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26 giornate annue ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del 10 %.
Art. 15 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
(Art. 43 CCNL)
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 34;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’articolo 40 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]
Banca delle ore
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato.
I termini, le quote e le modalità per attivare la Banca delle ore sono i seguenti:
- il lavoratore che intende utilizzare la banca delle ore deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento;
- al lavoratore, che ne farà richiesta, saranno corrisposte, con la retribuzione del mese di competenza, le sole maggiorazioni retributive per le ore di lavoro straordinario prestate;
- la quota massima di ore di straordinario fruibili in riposi compensativi è fissata in 100 ore annue, da utilizzare nell’arco di 18 mesi, e cioè entro il 30 giugno dell’anno successivo. Alla stessa data, le ore di riposi compensativi non ancora godute saranno interamente retribuite;
- il lavoratore che intende usufruire dei riposi compensativi per le ore di lavoro straordinario prestate, dovrà effettuare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore. Il datore di lavoro, in caso di diniego, dovrà motivarlo nelle 24 ore successive alla richiesta.
Art. 16 Interruzione e recuperi operai agricoli
(Art. 45 CCNL)
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato in caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore verrà corrisposta la retribuzione corrispondente all'intero dell'orario ordinario con l'obbligo per l'operaio di recuperare le ore pagate e non prestate, entro 30 giorni, con il limite di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457.
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 23 Lavori pesanti e nocivi
(Art. 68 CCNL)
I datori di lavoro dovranno mettere in atto tutte le misure di tutela in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed assicurare, a ciascun lavoratore, un’adeguata informazione e formazione sui rischi connessi alla attività della impresa e in relazione all'attività svolta, come previsto dalle vigenti normative (D.lgs. 81/2008, DLgs 106/2009 e ss.mm.ii.).
Sono considerati "lavori pesanti" tutte le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, quali:
- taglio di boschi;
- scavo manuale di fosse e buche di profondità superiore ai cm. 100.
Ai lavoratori che effettueranno lavori pesanti è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 10 % del salario contrattuale.
Sono considerati "lavori nocivi" tutte le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore, quali:
- l'uso di prodotti nocivi e chimici con rischio alto per la sicurezza e rilevante per la salute, ai sensi del Reg. CE 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging).
Ai lavoratori che effettueranno lavori nocivi le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda.
Non si applicheranno le maggiorazioni salariali e le limitazioni di orario qualora si utilizzeranno attrezzature o sistemi tecnologicamente avanzati.
- Impegno a verbale -
Le Parti si riservano di individuare, in sede di Osservatorio di cui all’art. 4, eventuali ulteriori attività da classificare come lavori pesanti o nocivi.
Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 24 Norme disciplinari
(Art. 78 CCNL)
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l'inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danno all'azienda, al bestiame e ai macchinari;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
3) con i licenziamenti così come previsti nei casi contemplati dall'art. 75 del CCNL.
[...]
Allegati
Allegato 2 - Protocollo d’intesa su “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”
Le Parti firmatarie del presente contratto provinciale di lavoro convengono sulla necessità di adottare iniziative efficaci per proseguire il trend di miglioramento della sicurezza del lavoro in agricoltura. Le Parti concordano che le difficoltà ambientali della provincia determinano una incidenza di infortuni importante ma rilevano che il numero degli stessi, come evidente nei dati ufficiali, è negli anni progressivamente diminuito, nonostante la persistenza di casi di infortunio mortale, fenomeno tragico che permane ed è quasi sempre collegato all’utilizzo delle macchine agricole. L’analisi dei dati rileva una maggiore frequenza di infortuni nel lavoro autonomo e percentuali meno drammatiche sul lavoro dipendente. Ciò dipende da una maggiore professionalità presente nelle aziende strutturate dove età degli addetti dipendenti più bassa ma anche la competenza specifica degli stessi è maggiore, e questi due fattori giocano a favore della prevenzione. Inoltre, nelle aziende datoriali si riscontrano investimenti in sicurezza molto più massicci, frutto di un quadro normativo teso alla prevenzione che abbraccia un arco temporale ventennale e che, seppure ancora lontano da obiettivi soddisfacenti, hanno prodotto frutti importanti. Si rileva la necessità di assicurare più incisive azioni di formazione ed aggiornamento degli addetti, finalizzate all’incremento della consapevolezza “sul problema”, alla conoscenza delle cause di infortunio e malattie professionali, all’adozione di irrinunciabili comportamenti finalizzati ad abbattere il rischio. È oltremodo necessario che le imprese investano ancora di più in sicurezza, specialmente quando si va ad intervenire in strutture, impianti, attrezzature e macchine. Pertanto è opportuno che, nella programmazione delle forme di sostegno all’imprenditoria e dei fondi strutturali comunitari, in particolare debbano essere premiate le imprese che pianificano investimenti in sicurezza o che hanno svolto concreti interventi di adeguamento sulla sicurezza. Parallelamente tale priorità, al fine di intervenire con maggiore incisività su tutta la popolazione attiva delle campagne, aumentando e livellando lo standard di sicurezza generale in tutte le aziende agricole, oltre che nell’ottica di ridurre l’incidenza del “costo sociale” di detti fenomeni, deve valere nel campo del lavoro esclusivamente autonomo. Quindi, anche nelle aziende che si avvalgono solo di lavoro familiare, vanno privilegiati gli agricoltori che investono in sicurezza.
La Parti ritengono di doversi impegnare non solo nell’azione verso l’amministrazione pubblica competente per le tematiche sopra esposte, ma di svolgere una azione più mirata e diffusa per migliorare l’attenzione culturale di imprenditori e dipendenti agricoli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allo scopo, le Parti continueranno nella loro attività di informazione e prevenzione, per dare piena applicazione alle norme previste dalla legge e dai contratti vigenti in materia e pertanto si impegnano ad avviare iniziative: proprie, congiunte e attraverso gli organismi bilaterali, per svolgere attività di informazione e formazione. Si impegnano inoltre, nel momento in cui a livello nazionale verranno sanciti accordi specifici, a definire un protocollo di intesa per la formazione, e la messa a disposizione del settore di figure competenti. È infatti noto che le Confederazioni nazionali stanno definendo alcune materie, tra cui i temi della sicurezza accanto ed all’interno della definizione della bilateralià agricola. Le organizzazioni firmatarie datoriali e sindacali provinciali, intendono, nel rispetto del quadro contrattuale e di accordi nazionali prossimi dall’essere varati, dare seguito ad utili strumenti locali procedendo conseguentemente all’apertura del tavolo di confronto dedicato. Inoltre le Parti concordano di utilizzare lo strumento della cassa extralegem/ente bilaterale anche attraverso l’utilizzo di apposite linee di finanziamento per una campagna puntuale che rafforzi anche in questo settore la cultura della sicurezza, sicurezza intesa come investimento per il futuro delle aziende e dei loro dipendenti.
