Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
Reparto VI – Sicurezza della navigazione e marittima
Raccolta F.A.Q. ai Decreti disciplinanti la Formazione del personale Marittimo
Aggiornata al 13/01/2025
Sommario
Decreto Direttoriale n. 1986/2024
Art. 4 (Requisiti per l’ammissione ai corsi)
Art. 7 (Calendario mensile e settimanale dei corsi)
Art. 9 (Esami finali)
Art. 12 (Registro Unico dei Corsi erogati)
Art. 14 (Registrazione delle attestazioni)
Art. 20 (Verbale d’esame/frequenza/refresh)
Allegato 1 (SCHEDA DI AMMISSIONE AL CORSO)
Allegato 8 (VERBALE DI FREQUENZA)
Allegato 12 (ELENCO DEGLI ACRONIMI)
Allegato 13 (Statistica Mensile)
Allegato 14 (ELENCO MENISLE DEGLI ATTESTATI)
Allegato 15 (REGISTRO DEL CORSO)
Decreto Direttoriale n. 1651/2024
Art. 2 (Ambito di applicazione)
Art. 7 (Disposizioni transitorie)
Decreto Direttoriale n. 850/2024
Art. 9 (Disposizioni transitorie)
Allegato 5 (Dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso di addestramento) 10
Decreto Direttoriale n. 1986/2024
Modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e formazione professionale per i lavoratori marittimi previsti dalla Convenzione STCW’78 nella sua versione aggiornata e per la Maritime Security- Codice ISPS presso i centri di addestramento autorizzati
Art. 4
(Requisiti per l’ammissione ai corsi)
Comma 1 lettera a)
FAQ: Il lavoratore marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di 3^ categoria può essere ammesso ai corsi di addestramento e formazione?
L’iscrizione nella 3^ categoria della Gente di Mare non è condizione sufficiente per essere ammesso alla frequenza dei corsi di addestramento e formazione salvo il caso in cui lo stesso debba soddisfare i requisiti imposti/richiesti dalla Tabella Minima di Sicurezza o, laddove prescritto, dai certificati nave. (Es. Capo barca traffico locale/Mozzo per il traffico locale – MAMS o Passeggeri). In tali casi il marittimo iscritto alla 3^ Categoria della Gente di Mare è assimilato alla fattispecie del lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare.
FAQ: Per l’iscrizione ai corsi e relativi refresh è obbligatorio il possesso della visita medica biennale in corso di validità?
Non è necessaria la visita medica biennale in corso di validità per essere ammesso alla frequenza dei corsi.
Comma 1 lettera b)
FAQ: Il lavoratore marittimo italiano non iscritto alla gente di mare può essere iscritto con la sola carta d’identità ovvero è obbligatorio il possesso del passaporto?
E’ possibile l’ammissione al corso con la carta d’identità purché siano soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla norma. Ovviamente, l’imbarco del lavoratore marittimo italiano o comunitario non iscritto nelle matricole della gente di mare potrà essere effettuato solo con il passaporto.
FAQ: Il lavoratore marittimo italiano non iscritto alla gente di mare per frequentare i corsi di refresh dove viene richiesto il possesso della navigazione, cosa deve produrre per i periodi di imbarco/navigazione richiesti?
E’ possibile l’ammissione al corso di refresh esibendo la navigazione effettuata tramite discharge o copia del ruolo equipaggio da dove si evince di aver svolto la navigazione utile all’ammissione.
Comma 4
FAQ: Come devono essere gestiti i Discenti dei corsi previsti ed autorizzati da altre Amministrazioni?
Tali Discenti non possono essere ricompresi nelle classi composte da Discenti frequentanti i corsi autorizzati dal Comando generale.
Art. 7
(Calendario mensile e settimanale dei corsi)
Comma 5
FAQ: Successivamente alla comunicazione del calendario settimanale dei corsi e dei relativi esami da inviare il mercoledì, qual è il termine ultimo per annullare o aggiungere un nuovo corso?
Il mercoledì precedente l’inizio della settimana successiva è il termine ultimo per confermare/annullare un esame. E’ data comunque la facoltà ad ogni Capitaneria di Porto di valutare eventuali casi eccezionali.
FAQ: con la comunicazione del mercoledì, vanno comunicati anche i corsi di refresh ed i loro relativi esami interni?
Si.
Art. 9
(Esami finali)
Comma 5
FAQ: Quanto tempo occorre per la gestione cartacea dei test?
I tempi di segreteria dipendono dall’organizzazione assunta dal singolo centro di addestramento. La creazione randomica di un test da 30 domande e le sue varianti (rideterminazione randomica dell’organizzazione delle domande e delle risposte) è velocemente predisposta da software, anche open source, che permettono di creare le 4 batterie di test. Le loro fotocopie sono poi predisposte in base alle necessità dettate dal corso organizzato.
FAQ: E’ prevista una pubblicazione contenente i quiz di tutti i corsi? Se si quando saranno disponibili?
E’ intenzione procedere ad una graduale creazione di una banca dati dei quiz di tutti i corsi. Gli stessi verranno realizzati dopo le modifiche che interverranno sui decreti disciplinanti i corsi e saranno oggetto di confronto in seno al Gruppo di Lavoro permanente istituito con Decreto Dirigenziale n. 565/2023 “per l’esame della normativa in materia di addestramento del personale marittimo, tabelle di armamento ed istruttoria sui discendenti provvedimenti”.
Comma 6
FAQ: Chiarimenti in merito alle spese d’esame
Le “spese d’esame” sono pagamenti che verranno determinati, in riscontro agli obblighi di Legge disposti dall’articolo 5, commi 9 e 10 del D.lgs 71/2015, per il ristoro, a favore dell’Amministrazione, delle spese sostenute per l’effettuazione dei controlli da parte del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Seguirà apposito decreto attuativo.
Art. 12
(Registro Unico dei Corsi erogati)
FAQ: Devono essere indicati anche i corsi di livello direttivo o i corsi di specializzazione tipo Meccanico Navale di 2^ classe?
No, in quanto l’articolo 3 del Decreto Direttoriale 1986/2024 indica l’ambito di applicazione, limitando la disciplina ai corsi di cui la competenza è del Comando generale ovvero i corsi elencati nel preambolo del Decreto stesso. Per tale motivo, non rientrano nell’ambito di applicazione del D.D. 1986/2024 i corsi di livello Direttivo, di Meccanico navale di 2^ classe e del percorso formativo per accedere alle figure professionali di allievo ufficiale di coperta e macchina.
Art. 14
(Registrazione delle attestazioni)
FAQ: Gli attestati rilasciati art.14 del decreto su menzionato devono essere identificati con numero unico progressivo indipendentemente dalla tipologia di corso?
Esempio: ultimo corso erogato per 5 persone identificativo dell’ultimo attestato 000005- 000001/FORM/2025/VTD prossimo corso erogato primo attestato rilasciato 000006- 000002/PAX/2025/MISCR Corretto?
Si, devono essere identificati con numero unico progressivo indipendente dalla tipologia di corso.
Comma 3 lettera b)
FAQ: Qual è l’acronimo che identifica il tipo di discente da riportare sull’attestato finale nelle classi miste (es. 19 marittimi iscritti e 1 lavoratore marittimo)?
L’identificativo del corso non cambia al momento del suo inserimento nell’identificativo dell’attestato; quindi nel caso specifico dell’esempio in parentesi tutti e 20 gli attestati riporteranno, la seconda parte dell’identificativo dell’attestato uguale: (es. 000150- 000318/PSSR/2025/VTD - 000151-000318/PSSR/2025/VTD - 000152-000318/PSSR/2025/VTD ecc.).
Art. 20
(Verbale d’esame/frequenza/refresh)
FAQ: I verbali di frequenza in quali casi devono essere utilizzati?
Esempio: Corso di formazione per formatore D.D. n. 1651/2024 con soli discenti di cui all’art.2 comma2, al completamento del modulo 1 dell’allegato A, è rilasciato senza esami, l’attestato di cui all’allegato E. L’iter procedurale si deve concludere con verbale di frequenza o verbale d’esame?
Si, devono essere utilizzati quando non è prevista l’esecuzione dell’esame o dell’esame di refresh nel Decreto istitutivo del corso o nei confronti di alcuni destinatari della formazione (es. piloti).
Allegato 1
(SCHEDA DI AMMISSIONE AL CORSO)
FAQ: Come deve essere compilato il campo “tipologia di discente” presente sulla scheda di ammissione al corso??
L’elenco degli acronimi è riportato nell’allegato 12. Per ovvie ragioni, l’acronimo VTD (che è utilizzabile solo per definire un corso) non deve essere riportato nella scheda di ammissione al corso
Allegato 8
(VERBALE DI FREQUENZA)
FAQ:Che differenza c’è tra il Verbale di Frequenza e l’Attestato di frequenza?
Il Verbale di Frequenza è il verbale riepilogativo delle principali incombenze espletate nell’erogazione del corso e contiene, tra l’altro, l’elenco nominativo dei discenti con l’indicazione del solo numero dell’Attestato di frequenza.
L’attestato di Frequenza, numerato secondo le indicazioni riportate nell’articolo 14, è rilasciato ai discenti previsti e secondo le previsioni dei singoli decreti disciplinanti i corsi.
Allegato 12
(ELENCO DEGLI ACRONIMI)
FAQ: Considerando che l’acronimo MESTERO individua il “Marittimo non italiano”, si chiede l’acronimo “LESTERO – Lavoratore Marittimo non italiano” individua il “Lavoratore NON Marittimo non italiano”?
L’acronimo LESTERO si riferisce a tutti quei lavoratori marittimi che non sono iscritti negli equivalenti delle matricole della Gente di Mare dei paesi esteri.
Allegato 13
(Statistica Mensile)
FAQ: Per il mese di Gennaio 2025 dobbiamo sovrascrivere il file inviato nel 2024 avente analogo contenuto?
No, il file inviato con Dp del Comando generale n. 10630 del 24/01/2024 non deve essere più utilizzato. Verrà inviato un nuovo modello di file che sarà distribuito con nuova circolare.
Allegato 14
(ELENCO MENISLE DEGLI ATTESTATI)
FAQ: Il file formato foglio di calcolo, da allegare, è lo stesso file utilizzato per l’allegato 13 o ne esiste un altro?
E’ un file diverso che verrà inviato attraverso circolare.
Allegato 15
(REGISTRO DEL CORSO)
FAQ: Manca la sezione del registro “Dati Anagrafici”?
La generica indicazione della sezione “dati anagrafici” è utile per indicare la parte contenente i dati anagrafici nella pagina delle “Presenze del giorno”.
FAQ: Cosa si intende con la dicitura posta sotto la scritta “REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE DISCENTI” indicante “Durata ore: ”?
In quel campo è possibile inserire la durata, in ore, dell’intero corso.
FAQ: Come si compila la colonna “Materia/Insegnamento” presente nella tabella “Elenco Istruttori”?
E’ possibile inserire i singoli moduli del programma o, più genericamente, l’indicazione della qualifica/professionalità che ha permesso l’inserimento nel corpo docenti purché siano individuabili dal decreto i moduli del programma affrontato.
Decreto Direttoriale n. 1651/2024
Corso di formazione per formatore
(Train the trainer)
Art. 2
(Ambito di applicazione)
Comma 2
FAQ: Cosa si intende per abilitazione all’insegnamento?
Si intende una delle abilitazioni previste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per tali fattispecie e non anche l’accredito che il Comando generale opera in favore di docenti/istruttori dei Centri di addestramento.
Art. 7
(Disposizioni transitorie)
Comma 2
FAQ: Cosa si intende per essere adeguati a quanto stabilito dal presente decreto?
Al fine di dichiarare l’adeguamento previsto, i centri di addestramento devono ottemperare alle incombenze previste dal nuovo decreto procedendo, tra l’altro, ad aggiornare il programma del corso per renderlo rispondente alle previsioni dell’IMO Model Course 6.09 – ed. 2017, aggiornare le dispense del corso, riportare i nominativi dei docenti che soddisfano le nuove condizioni poste dal Decreto stesso, avendo cura di inserirli nelle quattro casistiche riportate nell’Allegato C.
una delle abilitazioni previste dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per tali fattispecie e non anche l’accredito che il Comando generale opera in favore di docenti/istruttori dei Centri di addestramento.
FAQ: Quale attestato di formazione deve essere presentato dai docenti/istruttori, direttori e vicedirettori già accreditati all’atto della conferma dei requisiti?
Al fine di dichiarare l’adeguamento, per i soggetti già accreditati e dunque già in possesso della certificazione del corso di formazione per formatore (rilasciato ai sensi del Decreto Direttoriale 17 dicembre 2015), potranno presentare tale attestato per le procedure di cui alle dichiarazioni di adeguamento ai nuovi decreti (art. 8 del D.D. 760/2024, art. 8 del D.D. 1653/2024 e art. 7 del D.D. 1651/2024, da effettuarsi dal 01/01/2025 o comunque prima dell’erogazione del corso) e per la dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo (allegato 5 del D.D. 850/2024).
La formazione dovrà essere attualizzata con la frequenza e il rilascio dell’attestato del corso di formazione per formatore, ai sensi del Decreto Direttoriale 1651/2024, prima dell’inoltro della eventuale istanza di rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi per il personale marittimo (allegato 1 bis del D.D. 850/2024) e comunque, nel caso di nuova richiesta di accredito per lo svolgimento del corso di addestramento per il personale marittimo (allegato 1 del D.D. 850/2024).
Decreto Direttoriale n. 850/2024
Procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei
corsi di addestramento per il personale marittimo
Art. 9
(Disposizioni transitorie)
Comma 1
FAQ: Sono il rappresentante di un centro di addestramento che ha più sedi operative distribuite sull’intero territorio nazionale. Quante istanze devo essere prodotte per richiedere la verifica straordinaria programmata del mantenimento dei requisiti?
L’oggetto della verifica è il singolo atto autorizzativo, già rilasciato dal Comando generale, che, qualora rientri nell’interesse del Centro di addestramento, può essere oggetto della manifestazione della volontà del mantenimento dello stesso mediante la compilazione e l’invio della “Dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti” (allegato 5 al D.D. 850/2024). Qualora siano stati rilasciati, in passato, più atti autorizzativi per l’erogazione di corsi dello stesso tipo ma per sedi diverse, dovranno essere prodotte tante richieste quante sono le autorizzazioni rilasciate; diversamente se tutte le sedi sono elencate in un unico decreto, sarà sufficiente produrre un’unica istanza.
FAQ: Sono il rappresentante di un centro di addestramento che eroga corsi di “Maritime Security” prevalentemente a personale non marittimo, devo richiedere comunque la verifica straordinaria programmata del mantenimento dei requisiti?
Il Decreto disciplina, in via generale, l’erogazione dei corsi di addestramento, autorizzati dal Comando generale, in materia di addestramento per il personale marittimo, ma, nel preambolo, sono riportati tutti i corsi per i quali si applica tale procedura, ricomprendendo, anche, la “Formazione, aggiornamento e familiarizzazione del personale addetto alla security”.
Pertanto, anche i decreti autorizzativi disciplinanti i corsi di formazione non esclusivamente destinati al personale navigante sono soggetti alla medesima norma e qualora un Centro di addestramento voglia mantenere la validità della propria autorizzazione deve, secondo le previsioni del D.D. 850/2024 presentare la “Dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti” (allegato 5).
Comma 3
FAQ: Nella procedura per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, è previsto che il centro di addestramento interessato, debba trasmettere l’allegato 5, allegando fra l’altro, l’autocertificazione resa dal docente comprovante il soddisfacimento dei requisiti previsti dai Decreti Direttoriali istitutivi dei corsi. I docenti già accreditati che attualmente non hanno più i requisiti previsti dal Decreto Direttoriale ancora in vigore, ancorché abbiano insegnato per diversi anni (anche più di 10) nei corsi di cui si chiede il rinnovo dell’autorizzazione devono presentare l’autocertificazione dei requisiti attualizzati?
Le autorizzazioni saranno sottoposte ad una verifica straordinaria, attraverso l’analisi dei requisiti già in possesso dai singoli Centri di addestramento. Non è richiesto dalla norma, infatti, il soddisfacimento di nuovi requisiti ma, la valutazione di quelli già in possesso, tra i quali ovviamente rientrano i requisiti dei docenti. Pertanto i docenti dovranno dichiarare di possedere i requisiti vigenti al momento del loro precedente accreditamento. Diversamente, avendo i futuri decreti una validità di cinque anni, si dovrà fare riferimento ai requisiti che saranno in quel momento previsti dal decreto istitutivo per l’accreditamento o per il ri-accreditamento di un docente.
Allegato 5
(Dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per il riconoscimento di idoneità allo svolgimento del corso di addestramento)
FAQ: Sono il rappresentante di un Istituto Tecnico Statale, cosa devo presentare per la conferma dei requisiti?
E’ sufficiente che venga compilata in carta semplice e inviata la “Dichiarazione di conferma del mantenimento dei requisiti” corredata dalla documentazione aggiuntiva prevista.
fonte: guardiacostiera.gov.it
