Tipologia: CPL
Data firma: 19 dicembre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Uila-Uil, Fai-Cisl, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Reggio Calabria

Sommario:

 

Parte introduttiva
Premessa
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Bilateralità
Art. 4 Contribuzione ad EBAT - obblighi datori di lavoro
Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 5 Assunzione e fase lavorativa
Art. 6 Riassunzione
Art. 7 Lavoratori migranti
Art. 7/BIS Appalti
Art. 8 Indennità chilometrica
Classificazione del personale
Art. 9 Classificazione
Organizzazione aziendale del lavoro
Art. 10 Orario di lavoro
Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno (CIPL)
Art. 12 Interruzioni e Recuperi
Art. 13 Ferie e permessi

 

Art. 14 Corsi addestramento professionale
Art. 15 Permessi corsi di recupero scolastico
Trattamento economico

Art. 16 Retribuzione
Art. 17 Salario per obiettivi o premio di risultato/produttività
Art. 18 Rimborso spese e trasporti
Art. 19 Indennità mensa
Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 20 Contributi extra - legem e contrattuali
Art. 21 Lavori pesanti e nocivi
Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori
Art. 23 Quote Sindacali per delega
Risoluzione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari
Art. 24 Norme disciplinari
Disposizioni finali
Art. 25 Condizioni di miglior favore
Art. 26 Esclusività di stampa
Tabelle


Contratto Collettivo di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti Reggio Calabria

Il giorno 19 dicembre 2024, tra la Confagricoltura di Reggio Calabria, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Reggio Calabria, la Confederazione Italiana Agricoltori di Reggio Calabria e la Uila – Uil, la Fai – Cisl, la Flai – Cgil si è stipulato il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, da valere per tutto il territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

Parte introduttiva
Premessa

Il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria porta con sé gli effetti di tre date particolarmente significative: 09 marzo 2020, 24 febbraio 2022, 31 ottobre 2023, le quali scandiscono l’inizio della pandemia data dal covid-19, l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina ed infine l’attacco del gruppo terroristico Hamas che ha, di fatto, aperto il recente conflitto con Israele. Questi tre gravissimi avvenimenti hanno innescato una crisi profondissima del comparto agricolo globale, con evidenti criticità, ovviamente, a livello nazionale ed a cascata a livello territoriale. La pandemia con il lockdown ha messo a durissima prova tutta l’economia ed il sistema agricolo, il quale, di fatto, non ha cessato di fare da traino all’economia italiana. Il settore agricolo, infatti, non ha mai smesso di funzionare, anzi, se possibile, ha aumentato in maniera esponenziale la produttività, compatibilmente con tutte le restrizioni che gradualmente hanno portato all’arresto quasi totale degli altri comparti economico/produttivi italiani. Durante la pandemia tanto i lavoratori quanto gli imprenditori del settore agricolo hanno dimostrato una tenacia ed una resilienza che, certamente, ha caratterizzato un momento di forte crisi economico/sociale per l’Italia e della quale, a distanza di 4 anni, ancora se ne avvertono i riverberi, garantendo comunque la certezza del cibo sulle tavole degli italiani, e non solo, anche nel resto del mondo. La guerra poi, tra Russia e Ucraina, ha aperto una nuova fenditura nel sistema agricolo nazionale e territoriale. È iniziata così una catastrofica crisi energetica che ha visto schizzare alle stelle il prezzo dell’energia elettrica così come del carburante. L’aumento spropositato dell’energia ha messo in ginocchio tutto il comparto agricolo, innescando un effetto domino su tutta la filiera e l’indotto. Anche in questo caso, però, gli agricoltori e i lavoratori hanno fatto fronte comune per resistere a questo ulteriore problema. Occorre aggiungere a tutto questo il gravissimo problema dei cambiamenti climatici che stanno modificando drasticamente il territorio e, di conseguenza, il modo di lavorare sul territorio. Alla luce di tutto questo, oggi è necessario dare giusto valore a questo grande senso di responsabilità bipartisan, con l’impegno a tenere comportamenti attenti e responsabili, individuando gli argomenti concreti da portare a confronto, con l'intento di migliorare le condizioni contrattuali e le tutele dei lavoratori. In questo rinnovo contrattuale, infatti, occorre considerare tutti i sacrifici e gli sforzi fatti dal comparto agricolo tutto, fare tesoro di tutti i cambiamenti e gli adattamenti che hanno portato ad una consapevolezza del settore assolutamente diversa rispetto ad un recente passato. Dinnanzi a questo quadro si lavora assiduamente per trovare la giusta dimensione contrattuale che possa tener conto delle necessità del comparto agricolo tutto, degli imprenditori e dei lavoratori, rispettando i generi, le religioni, la nuova socialità frutto imprescindibile di quanto trascorso in questi tempi difficili, cercando altresì di trovare strumenti coerenti ed efficaci che siano la chiave di volta del nuovo mondo del lavoro agricolo. La volontà delle parti che hanno lavorato e sottoscritto il presente contratto è quella di apporre regole sulle quali attenersi pedissequamente per migliorare le condizioni di lavoro e, soprattutto, garantire una nuova forma di agricoltura sostenibile, umana ed etica, sempre nel rispetto della legalità.
Il rilancio ed il consolidamento delle relazioni sindacali passano attraverso l’affermazione di una nuova cultura che riconosca condizioni di lavoro rispettose della dignità delle persone, della loro sicurezza sui luoghi di lavoro, del loro riconoscimento economico e professionale, di difesa della legalità, di sviluppo delle attività economiche, insomma di un lavoro di qualità ed etico. Allo stesso tempo siamo convinti che l’impresa deve trovare il giusto ed equo profitto nello svolgimento dell’attività economica. In materia di mercato del lavoro bisogna costruire insieme, parte datoriale e parte sindacale, percorsi, per informare e promuovere salute e sicurezza sui posti di lavoro, percorsi tendenti a far emergere il sommerso, contrastare il lavoro nero, le evasioni contributive e le elusioni, per affermare dinamiche di sviluppo corrette, trasparenti e di sana competitività, escludendo le aziende illegali dalla fiscalizzazione contributiva e da ogni forma di incentivo e sostegno economico. L’impegno profuso da tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto è quello di dare un quadro di regole condivise e responsabili al mondo dell’impresa e del lavoro in agricoltura.
Il presente CIPL si rinnova su ciò che è demandato dagli artt. 92 e 93 del CCNL.

Art. 1 Oggetto del contratto
Aziende agricole
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende olivicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende casearie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- fattorie didattiche;
- fattorie sociali;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Aziende florovivaistiche
- vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
- produttrici di piante ornamentali da serra;
- produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
- produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali.
Le parti contraenti si danno atto che la struttura contrattuale è articolata su due livelli: nazionale e provinciale.

Art. 3 Bilateralità
La bilateralità si esplica esclusivamente attraverso l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, denominato (EBAT) Reggio Calabria.
L’EBAT Reggio Calabria, svolge i compiti e le attività assegnate all’osservatorio provinciale (art. 9 del CCNL), le attività previste dall’art. 12 del CCNL in materia di mercato del lavoro, le attività previste dall’art. 28 del CCNL in materia di convenzioni con riguardo alle peculiarità e caratteristiche del mercato del lavoro locale, nonché dei processi produttivi in agricoltura e nel settore florovivaistico.
L'EBAT Reggio Calabria realizza i seguenti scopi:
[…]
- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Reggio Calabria, anche con riferimento alle pari opportunità;
- promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Reggio Calabria;
- promuovere e incentivare misure atte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nel territorio dell’Area Metropolitana in adempimento a quanto previsto dal DLgs 81/2008 ss.mm.ii;
- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
[…]
- esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
- promuovere ed aiutare la semplificazione amministrativa e gli adempimenti burocratici per tutti i lavoratori del settore agricolo, anche quelli extracomunitari, e i produttori agricoli;
- promuovere e svolgere attività di conciliazione e di mediazione;
[…]
- promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
- promuovere corsi per la prevenzione sulla violenza contro le donne sui luoghi di lavoro;
- supervisionare le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità previste dal DL 198/2006;
- insediare gli osservatori regionali e provinciali come previsto dall’art.9 del CCNL;

Costituzione del rapporto di lavoro, collocamento e mercato del lavoro
Art. 5 Assunzione e fase lavorativa

Fermo restando a quanto già previsto all’art. 13 del CCNL, l’assunzione di manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
Essa può avvenire a tempo determinato o a tempo indeterminato.
[…]
Il contratto individuale di lavoro deve essere redatto in forma scritta, secondo le disposizioni indicate all’art. 14 del CCNL.
Le parti firmatarie del presente contratto si impegnano a contrastare qualsiasi forma di discriminazione, affermando il principio delle pari opportunità e conseguente parità di trattamento uomo e donna, richiamando quando previsto dall’art. 27 del CCNL, nonché dall’accordo del 19 giugno 2018 (Allegato 12 CCNL).

Art. 7 Lavoratori migranti
Si considerano “migranti” i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione.
Agli stessi, deve essere assicurato il rispetto del presente contratto e quanto stabilito dall’art. 25 del CCNL.

Art. 7/BIS Appalti
In coerenza con l’art. 30 del vigente CCNL, le parti ribadiscono l’obbligo per le imprese agricole che intendono esternalizzare mediante appalti alcune fasi del processo produttivo di verificare che i soggetti ai quali affidano l’incarico di svolgere le opere o servizi nella propria azienda possiedano adeguati requisiti. L’appaltatore deve essere in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata, deve esercitare il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e assumersi il rischio d’impresa. Le parti, considerato come in taluni casi il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi possa dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno dannoso per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, convengono quanto segue:
- L’affidamento in appalto di alcune fasi del processo produttivo è legittimo qualora l’azienda committente abbia verificato che l’appaltatore sia in possesso di una struttura imprenditoriale consona ed eserciti il potere (organizzativo e direttivo) nei confronti dei lavoratori utilizzati e si assuma il relativo rischio d’impresa, in via generale essere appaltate le attività per le quali occorrono professionalità, competenze, dotazioni e macchinari non presenti aziendalmente;
- La mera somministrazione di manodopera è ammessa unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva in agricoltura.
- A fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le parti si adopereranno affinché le aziende applichino correttamente le procedure previste;
- Le parti promuoveranno l’attivazione di un tavolo di confronto con l’ispettorato territoriale del lavoro anche al fine di organizzare delle sessioni formativo-informative per promuovere la conoscenza della normativa vigente sugli appalti;
- Contratto di lavoro: ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltartici devono essere applicati integralmente il CCNL Operai Agricoli ed il Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti “Area Metropolitana di Reggio Calabria”.
Fermo restando quanto previsto dalla legge, dal presente testo sono escluse le aziende applicanti il CCNL per le attività di contoterzismo.

Organizzazione aziendale del lavoro
Art. 10 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito mediamente nell’anno in 39 ore settimanali ed in 6.30 giornaliere.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co. 2, del DLgs 8 aprile 2003, n. 66, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
L'orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavori stagionali per un periodo non superiore a 90 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 46 ore, e comunque non oltre i limiti di legge, dando luogo allo strumento della banca delle ore.
La necessità di utilizzo dello strumento della flessibilità va comunicato, da parte del datore di lavoro, preventivamente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto specificando che lo stesso assume carattere eccezionale.
L’orario giornaliero di 6,30 ore può essere frazionato per speciali lavorazioni, come la manutenzione e la gestione delle stalle, la vendita diretta dei prodotti agricoli, per gli eventi e le attività promozionali per un massimo di due turni, e per gli addetti alle attività agrituristiche, sociali e didattiche per un massimo di tre turni, fatto salvo quanto riportato nell’art. 34 del CCNL.
La giornata di sabato sarà considerata lavorativa ai fini previdenziali, secondo quanto disposto dall’art. 5 della Legge 16 febbraio 1977 n. 37.
Il riposo settimanale deve essere di 24 ore consecutive e di norma deve coincidere con la domenica. Gli evidenziati cambiamenti climatici che sono in essere negli ultimi anni impongono l'adozione di idonee misure al fine di scongiurare rischi per l'incolumità dei lavoratori, pertanto si rimanda alle eventuali delibere regionali che normano, di fatto, la possibilità di interrompere il lavoro in particolari condizioni climatiche ed in specifiche fasce orarie.

Art. 11 Lavoro straordinario, festivo, notturno (CIPL)
Il lavoro straordinario, festivo, notturno previsto dal presente CIPL viene così definito:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 10;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui agli art. 41, 42 e 43 del CCNL;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00, nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità e la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione in atto.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 300 ore.
[…]

Art. 12 Interruzioni e Recuperi
[…] Per l’operaio a tempo indeterminato è prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part- time, in presenza di lavoratrici madri o in alternativa lavoratori padri, con figli conviventi minori di età inferiore ai 13 anni o portatori di handicap. Per l’operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore.
Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e per non più di 12 ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art. 8 della Legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 13 Ferie e permessi
[…]
Sono altresì concessi permessi straordinari, per non più di 8 ore mensili ai lavoratori che con documentazione clinica, rilasciata da strutture pubbliche o private convenzionate con il S.S.N., dimostrino che loro stessi, la moglie e/o i figli, se inseriti nello stato di famiglia, sono affetti da malattie per le quali sono prescritte cure ambulatoriali e/o terapie periodiche necessarie, esami di laboratorio e/o indagini strumentali.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.

Trattamento economico
Art. 19 Indennità mensa

Qualora nell’azienda con oltre 15 dipendenti, non esista un servizio di mensa, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta al salario e per ogni giorno di effettiva presenza in azienda, un’indennità, […]

Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 21 Lavori pesanti e nocivi

Si individuano quali lavori pesanti le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, ad esempio:
- il trasporto a spalla o in testa di pesi;
- lo scarico e il carico di automezzi senza l’ausilio di mezzi meccanici;
- lo scavo in profondità per la costruzione di pozzi;
- lo scavo di profondi canali di irrigazione e di bonifica;
- l’abbattimento con mezzi tradizionali di alberi di alto fusto.
Si individuano quali lavori nocivi le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore quali:
- lo svuotamento con mezzi tradizionali di pozzi neri;
- la pulizia di canali di scolo dai residui di prodotti di lavorazione di olive e di agrumi;
- i lavori eseguiti in acqua il cui livello sia superiore a 15 cm;
- la pulizia di cisterne di raccolta del mosto;
- l’uso di presidi sanitari appartenenti alla categoria dei tossici, molto tossici e nocivi.
Si concorda che la maggiorazione salariale da corrispondere ai lavoratori che effettuano lavori pesanti è pari al 20% della retribuzione, mentre per i lavoratori che effettuano lavori nocivi è pari al 30% della retribuzione.

Art. 22 Tutela della salute dei lavoratori
Oltre a quanto già previsto dal DLgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, DL 139/06, Regolamento CEE 1907/06 e Legge 123/07, nonché dall’art. 68 del CCNL in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori a contatto con sostanze nocive, avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica periodica, così come stabilito dal documento di valutazione dei rischi predisposto dall’azienda, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.
In quelle aziende dove trova impiego manodopera extracomunitaria è necessario tradurre in lingua le informazioni essenziali sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Resta l’esclusione dai lavori pesanti e nocivi per le donne in maternità, alle quali, nel periodo di gravidanza, va garantitala possibilità di cambiare mansione.
Ai lavoratori che effettuano lavori pesanti, a parità di retribuzione, è riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a 2 ore.
I lavoratori addetti a lavori nocivi limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere, effettueranno due ore e trenta minuti di riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione e di qualifica, e saranno adibiti per il resto delle ore in altre attività aziendali.
Per i lavori nocivi da effettuare in serra, verranno stabiliti eventuali riduzioni dell’orario di lavoro da definire in sede aziendale.
I lavoratori che debbono svolgere il lavoro in ambienti refrigerati, limiteranno tale prestazione a 2 ore, per il resto dell’orario lavorativo saranno adibiti ad altre attività aziendali.
I lavoratori addetti a lavori nocivi avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.
Saranno utilizzati idonei sistemi di sicurezza per proteggere il lavoratore da possibili intossicazioni dermali o per inalazione. Tali sistemi individuali di protezione saranno fomiti dall’azienda.
Le aziende, nel rispetto del DLgs 81/2008 e ss.ii.mm., forniranno ai lavoratori attrezzature e vestiari idonei a garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
In attuazione a quanto previsto dall’accordo sottoscritto il 19 giugno 2018 a livello nazionale (Allegato n. 17 al CCNL) nel caso in cui non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in ambito aziendale, l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Reggio Calabri procederà alla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Risoluzione del rapporto di lavoro e provvedimenti disciplinari
Art. 24 Norme disciplinari

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono seguire con diligenza il lavoro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate in base alla loro gravità e alla loro recidività con:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
- licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.
L’adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett.: a), b), c), d) ed e) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.