Tipologia: Accordo interconfederale RLST
Data firma: 4 dicembre 2024
Parti: Pmi Italia e Sia-Confsal
Fonte: cnel.it
Accordo interconfederale nazionale sul rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) per la salute e sicurezza in ambito lavorativo (ex art. 48 D.lgs. 81/08)
In data 04 Dicembre 2024, presso la sede legale della Pmi Italia in via Dei Monti Parioli n° 48 in Roma tra le sotto elencate organizzazioni sindacali: Pmi Italia - Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, con sede Operativa in via Gen. Mario De Sena n° 174 - 80035 Nola (NA) (P.zzo Ambrosio) […], Sia - Confsal Sindacato Indipendente Agroalimentare, con sede Operativa a Roma in via Riccardo Pitteri n° 64 - 00177 Roma […]
Premesso che:
- È stato costituito l’Ente Bilaterale Confederale in sigla “En.Bi.Fo.Si.” e l’Organismo Paritetico Nazionale Confederale in sigla “O.P.N.- En.Bi.Fo.Si.” che le Organizzazioni Sindacali sopra indicate ritengono la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro una priorità assoluta della loro iniziativa, sulla quale proseguire con un impegno comune;
- al fine di dare applicazione a quanto previsto dal D.lgs. 81/08, le parti considerano indispensabile sviluppare una politica per la prevenzione e per l’attuazione delle nonne sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l'istituzione e la valorizzazione diffusa delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza Territoriali;
- 1’En.Bi.Fo.Si in base all’art. 51 del D.lgs. 81/08 è prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- 1’En.Bi.Fo.Si può supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 1’En.Bi.Fo.Si può effettuare dei sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, purché disponga di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST deve dare rappresentanza a tutti quei lavoratori che non possono far riferimento al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS aziendale;
- 1*RLST deve essere percepito da tutti come persona dedicata alla prevenzione, al benessere, alla tutela della salute dei lavoratori.
si concorda che:
salvo quanto previsto dalle disposizioni degli articoli 47/48/49/50/51/52 del D.lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni che costituiscono parte integrante del presente accordo:
1 - Ai fini dell'applicazione del presente accordo sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, nella sede aziendale o nell'unità produttiva;
2 - I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali - RLST saranno designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dall’En.Bi.Fo.Si anche su indicazione delle proprie articolazioni territoriali tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.lgs. 81/08.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori o 1’En.Bi.Fo.Si ne darà comunicazione alle aziende, ai lavoratori interessati e agli organi preposti al controllo così come previsto dalla normativa vigente, attraverso le proprie articolazioni territoriali;
3 - Il RLST può accedere ai luoghi di lavoro previo preavviso alla direzione aziendale di almeno 24 ore salvo il caso di infortunio grave;
4 - Se l’azienda, rispettati i termini sopra indicati, ostacola l’accesso al RLST, questi chiede l'intervento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori o dall’En.Bi.Fo.Si;
5 - Il numero degli RLST deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 47 comma 7 del D.lgs. 81/08;
6 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare (ex art. 48 comma 7 D.lgs.81/08) in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza che gli assicura adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. La durata del percorso formativo deve essere di almeno 64 ore iniziali.
Tale percorso formativo deve essere effettuato entro tre mesi dalla data di designazione con un aggiornamento annuale di 8 ore.
7 - La prescritta formazione dell'RLST è erogata dall’En.Bi.Fo.Si, anche attraverso gli En.Bi.Fo.Si regionali competenti per territorio;
8 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista di cui all’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/08;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
9 - Il RLST è tenuto sia al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e suoi allegati, sia al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni.
10 - L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
11 - L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile anche con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative, attività di proselitismo, di propaganda. Egli inoltre non può promuovere assemblee;
12 - L'RLST rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il suo ruolo è disciplinato dall’art. 47 D.lgs. 81/08. Il suo compito è quello di contribuire a realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi secondo quanto disposto dall’art. 48 D.lgs. 81/08 e dalla Contrattazione Collettiva di riferimento;
13 - Gli RLST devono compilare e aggiornare per ciascuna azienda una scheda denominata ‘‘Check List” predisposta dall’En.Bi.Fo.Si da inviare all’articolazione dall’En.Bi.Fo.Si competente per territorio;
14 - la nomina a RLST durerà in carica un anno e potrà essere rinnovato e rinominato annualmente con firma congiunta delle OO.SS. firmatarie del presente Accordo Interconfederale;
15 - L’RLST redige una relazione annuale sulla attività svolta da inviare all’articolazione dell’En.Bi.Fo.Si competente per territorio che la trasmetterà all’En.Bi.Fo.Si a livello nazionale;
16 - Per consentire all’En.Bi.Fo.Si di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività dell’RLST si prevede un contributo definito “Contributo Territoriale per la Sicurezza”.
Al fine di facilitare il calcolo per le aziende e per uniformarne il valore viene stabilito un contributo che per fanno 2025 è pari ad un importo di € 30.00 (trenta) per ciascun addetto, occupato presso l’azienda e il versamento dovrà risultare sull’IBAN *** di *** intestato all'En.Bi.Fo.Si.
Tale contributo rimarrà invariato anche per gli anni successivi se non interverrà una variazione dello
stesso. L'ammontare del “Contributo Territoriale per la Sicurezza” verrà ridistribuito dall’En.Bi.Fo.Si competenti per territorio in percentuale fino all’80% del gettito calcolato su base annuale.
17 - Solo i Tecnici in possesso degli attestati sulla Sicurezza dei lavoratori e le aziende in regola con il versamento della quota di cui all'art. 16 potranno avvalersi della nomina del RLST;
18 - Al fine di conseguire una maggiore diffusione dei RLS, laddove i lavoratori intendano eleggere l’RLS all’interno dell’azienda, 1’En.Bi.Fo.Si promuoverà regionalmente o a livello provinciale per territorio di competenza corsi per RLS Aziendali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/08. Si allegano gli articoli 47/48/49/50/51/52 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i. che fanno parte integrante del presente accordo.
Allegati artt. 47-52 D.Lgs. 81/08.
