Tipologia: Accordo SW
Data firma: 20 gennaio 2017
Parti: Engie e Fiom-Cgil, Filctem-Cgil, Fim-Cisl, Flaei-Cisl, Femca-Cisl, Uilm-Uil, Uiltec-Uil, RSU/RSA
Settori: Chimici-Elettrici, Gruppo Engie
Fonte: filctemcgil.it


Sommario:


Accordo sindacale nazionale sullo smart working

Il giorno 20 gennaio 2017 a Milano, tra Engie Servizi spa, con sede legale in Roma Viale G. Ribotta 31 […], anche in nome e per conto delle Società dalla stessa controllate Engie Casa spa, Engie Contracting Italia srl, Engie Reti Calore srl, Fravt - Fonti Rinnovabili Alta Val Trompia srl, TSN - Teleriscaldamento Sellerò Novelle srl, STS - Società Termoelettrica Sedrina srl, Publiluce scarl, Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto spa, Tre G Sogesca srl, Engie Italia spa, con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testa 280 […], anche in nome e per conto delle Società dalla stessa controllate, Engie Produzione spa, Rosen spa, Voghera Energia spa, di seguito nominate tutte per brevità come le “Società”, facenti parte del Gruppo Engie in Italia, e le OO.SS. Nazionali, Fiom Cgil […], Filctem Cgil […], Fim Cisl […], Flaei Cisl […], Femca Cisl […], Uilm Uil […], Uiltec Uil […], Unitamente al Coordinamento Nazionale RSU Metalmeccanici Engie Servizi e alle RSU / RSA Engie Italia

Premesso che:
- nel recente accordo del 27 Novembre 2014 firmato a livello europeo dal Gruppo Engie e dalle OO.SS. di riferimento in materia di miglioramento della qualità della vita al lavoro, si cita tra i principi fondamentali che "gli uomini e le donne rappresentano la principale risorsa strategica dell’azienda. Quest’ultima deve pertanto preoccuparsi del benessere fisico, mentale e sociale di tutti i suoi dipendenti”;
- sulla base di tale principio e perseguendo costantemente l’impegno a ricercare formule innovative volte a favorire la conciliazione tra esigenze personali e professionali, in data 28 Luglio 2015 è stato sottoscritto un Verbale di Accordo in Engie Italia spa (già Gdf Suez Energia Italia spa), che regola la modalità di lavoro “smart working”, preceduto da un periodo di sperimentazione durante il quale è stata verificata sia la fattibilità tecnica-operativa e produttiva di tale peculiare modalità lavorativa, sia il livello di soddisfazione e gradimento espresso da collaboratori e responsabili coinvolti;
- i diversi studi condotti fino ad ora in merito agli esiti dell’adozione nelle aziende di tale innovativa modalità hanno peraltro evidenziato come da questa ne derivi complessivamente un miglioramento della qualità delle condizioni di vita, una migliore gestione dei tempi di lavoro, una riduzione dell’inquinamento atmosferico con positivi impatti quindi anche sulla tutela ambientale, una riduzione dei tempi/costi di trasferimento per il lavoratore da e per l’ufficio e un generale miglioramento della motivazione e della produttività dei collaboratori;
- che dall’inizio del corrente anno le Società di cui in premessa sono tutte coinvolte nel “progetto d’impresa”, deciso dal Gruppo Engie azionista di riferimento di cui le stesse fanno parte, che ha determinato un ampio processo di riorganizzazione ed integrazione fra diverse entità aziendali all'Interno dei singoli paesi e delle singole Business Unit;
- che, per tutto quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità di estendere la modalità di lavoro in Smart Working nell’ambito delle Società del Gruppo Engie in Italia;
è quindi impegno comune delle parti favorire l'implementazione di tutte le possibili soluzioni che, anche attraverso l’evoluzione ed un più ampio uso delle tecnologie informatiche, contribuiscano al perseguimento del benessere aziendale,
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue
Le Parti, anche in considerazione dei risultati ottenuti nel periodo di sperimentazione e di vigenza del precedente Accordo 28 Luglio 2015, concordano l’adozione dello Smart Working secondo le modalità di seguito indicate.

1. Definizione.
Per Smart Working si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa m luogo diverso dalla sede di assegnazione e senza vincoli di tempo.
Lo Smart Working è un modello organizzativo non convenzionale, caratterizzato da flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari di lavoro e degli strumenti da utilizzare, a fronte di una crescente responsabilizzazione sui risultati.

2. Destinatari.
Sono destinatari del presente accordo i dipendenti Impiegati e Quadri delle Società del Gruppo Engie in Italia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e con ruolo e mansione compatibili con tale peculiare modalità di lavoro.
La compatibilità delle attività del dipendente con la modalità Smart Working sarà valutata attraverso la “smart workable matrix”, compilata dal responsabile e dallo stesso valutata insieme all'HR Business Partner di riferimento.
Condizione indispensabile per accedere alla modalità Smart Working è la disponibilità di una linea telefonica ADSL, ovvero una connessione di rete, presso il luogo ove si intende svolgere l’attività.
Considerando che il lavoro in Smart Working è effettuabile unicamente con un computer aziendale, l’accesso allo Smart Working sarà inizialmente riservato ai dipendenti provvisti di laptop e progressivamente esteso a tutti gli altri dipendenti in funzione della programmazione ordinaria di sostituzione dei PC.
A tal proposito, al fine di agevolare il più possibile l’accesso allo Smart Working anche a coloro che non fossero da subito dotati di laptop, le Società si impegnano a mettere a disposizione a tal scopo n. 10. computer portatili. Tali computer, gestiti dalla Direzione Risorse Umane alla quale i dipendenti interessati dovranno rivolgersi per la relativa prenotazione, saranno utilizzabili unicamente per lo svolgimento della giornata di lavoro in Smart Working e restituiti alla stessa Direzione il giorno lavorativo immediatamente successivo, fatti salvi i casi di forza maggiore.

3. Modalità di svolgimento.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa nella modalità Smart Working non varia gli obblighi e i doveri nonché i diritti del lavoratore previsti dalla vigente normativa di legge e di contratto.
L’autorizzazione allo svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working non costituisci variazione della sede di lavoro, né della durata dell’orario di lavoro individuale.
Il dipendente è tenuto ad utilizzare le apparecchiature tecnologiche assegnate dall’azienda e di norma utilizzate per lo svolgimento dell’attività lavorativa in azienda. In caso di malfunzionamento della strumentazione aziendale, il dipendente è tenuto ad informare tempestivamente il proprio responsabile che potrà valutare e richiedere al dipendente anche il suo immediato rientro presso la sede di lavoro. 
In particolare:
a) è possibile usufruire dello Smart Working per uno solo giorno alla settimana (non frazionabile in ore) per un periodo massimo di un anno, eventualmente prorogabile; il giorno non fruito in una settimana non è cumulabile nelle settimane successive;
b) di norma non è consentita la fruizione sistematica dello stesso giorno settimanale;
c) la programmazione del giorno in Smart Working deve essere preventivamente condivisa con il proprio responsabile, tenendo conto di tutti gli aspetti e le esigenze connesse all’attività del team di lavoro e della rotazione con i colleghi dell’Unità di appartenenza; la richiesta per la giornata in Smart Working dovrà inoltre essere effettuata tramite il portale ADP di gestione delle presenze selezionando la relativa causale, con un preavviso di almeno 24 ore;
d) i dipendenti della BU GEM addetti alle attività “gas & power operations” possono usufruire dello Smart Working unicamente in coincidenza con la giornata di servizio con orario di lavoro “giornaliero”, quindi al di fuori di giornate lavorative con orario di lavoro articolato in “semiturno”. È fatta salva, comunque, la possibilità dell’Azienda di revocare la giornata di Smart Working programmata per sopraggiunte necessità di copertura delle prestazioni in turno, finalizzata a garantire il presidio e la continuità delle relative attività;
inoltre, nelle giornate in Smart Working:
e) non sarà possibile fruire di permessi retribuiti, né potrà essere ammesso l’eventuale à recupero di ore da compensare; non saranno inoltre riconosciute nelle stesse giornate ore di straordinario;
f) la prestazione di lavoro potrà avvenire anche in orari diurni diversamente distribuiti rispetto al normale orario di lavoro della sede di appartenenza, ferma restando la contattabilità del dipendente durante il 70% delle ore di compresenza previste dall’articolazione dell’orario di lavoro vigente, anche al fine di agevolare la gestione delle attività senza un’eccessiva compromissione di efficacia;
g) il collaboratore potrà utilizzare i programmi Lync o Skype for Business o eventuali altri sistemi a disposizione in quel momento per contattare e poter essere contattato dai colleghi presenti nelle sedi aziendali e dall’esterno;
h) non si applicano i trattamenti previsti in caso di trasferte e/o servizio fuori sede;
i) relativamente alla maturazione del buono pasto si applicano le stesse regole previste in caso di normale prestazione lavorativa in sede.

4. Modalità di attivazione, durata del programma e revoca.
Le parti concordano che a decorrere dalla firma del presente accordo, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti, potranno volontariamente avanzare richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa in Smart Working, inviando una e-mail al proprio Responsabile di Funzione e al HRBP di riferimento.
In caso di riscontro positivo, viene sottoscritto uno specifico accordo individuale tra dipendente e datore di lavoro, allegato in formato tipo al presente verbale di accordo facendone parte integrante, con il quale viene disciplinato lo svolgimento della prestazione lavorativa, in ottemperanza di un anno
Eventuale prorogabile.
È comunque prevista la facoltà da parte dell’azienda di interrompere lo svolgimento individuale della prestazione in Smart Working per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, con un preavviso di 10 giorni. Pari preavviso è previsto per la richiesta di revoca da parte del collaboratore.

5. Sicurezza
Le modifiche all’organizzazione del lavoro introdotte dallo Smart Working, pur nelle limitazioni di cui sopra, rendono necessaria l’individuazione di comportamenti e procedure per la corretta gestione degli aspetti legati alla tutela della salute e della sicurezza.
In particolare, si ritiene di poter adottare le seguenti misure di prevenzione verso chi lavora in regime di Smart Working:
a) le Società forniscono al dipendente dispositivi informatici e strumenti telematici conformi agli attuali standard tecnici e normativi, costantemente aggiornati;
b) le Società organizzano momenti formativi obbligatori nei quali sono trattati i concetti di ergonomia, postura, microclima, rumore, e illuminazione;
c) parimenti, il dipendente che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working deve scegliere un luogo di lavoro adeguato, utilizzare gli strumenti forniti dall’Azienda, adottare comportamenti responsabili e cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’Azienda;
d) nell’evenienza in cui si verifichi un infortunio durante l’attività lavorativa in Smart Working, il dipendente (direttamente, se è in grado, o in un’altra modalità) deve darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile e al HRPP di riferimento il quale provvederà ad attivare le pratiche assicurative necessarie.

6. Sicurezza delle informazioni.
Lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede aziendale comporta un maggior rischio che la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni aziendali vengano compromesse. Il dipendente è tenuto pertanto a custodire con diligenza e massima riservatezza tutte le informazioni aziendali ricevute ed è tenuto a comportarsi in maniera tale che la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni aziendali sia mantenuta.
Il dipendente si impegna a custodire tutte le apparecchiature aziendali fornite in maniera adeguata evitando danneggiamenti o smarrimenti.

7. Monitoraggio dell’Accordo.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo per una valutazione complessiva sull’andamento del programma, esaminando i dati forniti dalle Società. Saranno inoltre previsti analoghi incontri a livello territoriale.
Qualora esigenze organizzative, tecniche, produttive o di altra natura dovessero richiedere una revisione dell’accordo o di parte di esso, le Parti si incontreranno preliminarmente per condividerne le motivazioni.
Qualora, altresì, fossero introdotte nuove norme o più specifiche in tema di Smart Working e/o della sicurezza durante tale tipologia di lavoro, le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare l’opportunità di apportare variazioni / integrazioni nel contenuto del presente Accordo.
Per quanto qui non espressamente richiamato e formalizzato, si rinvia alle vigenti norme di legge e di contratto, nonché alle procedure e i regolamenti aziendali.

8. Decorrenza e validità dell’Accordo.
Il presente Accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente verbale.
Le parti si danno atto che il presente Accordo costituisce complessivamente un complesso normativo migliorativo rispetto a quanto attualmente disciplinato dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, nonché da precedenti accordi sindacali in materia. Pertanto l'Accordo del 28 Luglio 2015 cessa di produrre effetto venendo completamente assorbito e sostituito dal presente Accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Egr. Signor / Gentile Signora
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Abbiamo il piacere di confermare la Sua partecipazione allo Smart Working a decorrere dal giorno ……. per la durata di 1 anno, ossia fino al giorno …..

Al riguardo Le precisiamo che:
- potrà usufruire dello Smart Working per un solo giorno alla settimana (non divisibile in ore) da condividere preliminarmente con il suo responsabile, tenendo conto di tutti gli aspetti e le esigenze connesse all’attività del team di lavoro e della rotazione con i colleghi dell'unità di appartenenza;
- la richiesta per la giornata in Smart Working dovrà essere effettuata tramite il portale ADP di gestione delle presenze selezionando la relativa causale, con un preavviso di almeno 24 ore;
- nelle giornate in Smart Working non potrà fruire di permessi retribuiti, né potrà eventualmente recuperare ore da compensare; in tali giornate non sono inoltre riconosciute ore di straordinario;
- la partecipazione allo Smart Working non modifica complessivamente il regime di orario di lavoro a Lei applicato;
- nelle giornate in Smart Working potrà utilizzare i programmi Lync o Skype for Business o eventuali altri sistemi a disposizione in quel momento per contattare e poter essere contattato dai colleghi presenti nelle sedi aziendali e dall’esterno.
La partecipazione allo Smart Working potrà comunque essere revocata da entrambe le Parti con un preavviso di 10 giorni.
Per quanto non espressamente citato nella presente, si rinvia a quanto previsto nell’Accordo Sindacale Nazionale sullo Smart Working del 20.1.2017 che viene allegato alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale, e alle norme di legge e di CCNL in merito.
La invitiamo a restituire copia della presente firmata per ricevuta e accettazione.
Cordiali saluti.
Per ricevuta ed accettazione:
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