Tipologia: CRL
Data firma: 20 dicembre 2024
Validità: 21.12.2024 - 20.12.2026
Parti: Aef e Flc-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola
Settori: Servizi, Formazione professionale, Lombardia

Sommario:

 

Art. 1 Premessa
Art. 2. Relazioni sindacali
Art. 3. Ente Bilaterale Regionale ELGA
Art. 4. Commissione paritetica regionale
Art. 5 Aggiornamento professionale e diritto allo studio
Art. 6. Orario di lavoro
Art. 7 Inquadramenti
Art. 8 Ticket mensa
Art. 9 Garanzie Assicurative
Art. 10 Trattamento di missione
Art. 11 Mobilità
Art. 12 Formatori impegnati in strutture rivolte esclusivamente ad utenza con disabilità, istituti di pena, comunità di recupero

 

Art. 13 Sistema incentivante (art. 25 punto E CCNL 2024-27)
Una tantum
Art. 14 Deroga dei contratti a termine
Art. 15 Diritto alla disconnessione
Art. 16 Collaborazioni coordinate e continuative
Art. 17 Decorrenza, durata e decadenza
Allegati
Allegato 1. Accordo sindacale per la contribuzione dei lavoratori degli enti datori di lavoro al fondo di garanzia costituito dall'ente bilaterale
Allegato 2. Tabella orario dei formatori
Allegato 3. Linee guida per l'applicazione del telelavoro e lavoro da remoto


Contratto Regionale della Formazione Professionale della Lombardia

Il giorno 20 dicembre 2024, tra Aef Lombardia e Flc-Cgil Lombardia, Cisl-Scuola Lombardia e Uil-Scuola, si è stipulato il Contratto Regionale della Formazione Professionale della Lombardia
Il presente CIRL decorre dal 21 dicembre 2024 ed ha validità biennale

Art. 1 Premessa
1. Il nuovo contesto globale e nazionale, caratterizzato da un'accelerazione dei cambiamenti geopolitici, economici e tecnologici, impone un ripensamento strategico delle politiche di formazione e lavoro. La fine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il conseguente impatto sulla disponibilità delle risorse pubbliche, è avvertita dalle Parti come un elemento di particolare attenzione e responsabilità. In questo quadro, emerge la necessità di dotare il sistema formativo lombardo di strumenti innovativi e flessibili, capaci di rispondere alle sfide di un futuro incerto e di garantire la qualità e la sostenibilità dei servizi erogati.
2. Le Parti riconoscono l'urgenza di rafforzare un modello basato su regole condivise e relazioni sindacali mature, al fine di sostenere sia i lavoratori che gli enti di formazione in una fase di profonda trasformazione. In un periodo segnato da nuove incertezze economiche e sociali, è fondamentale sviluppare percorsi che garantiscano stabilità e prospettive di crescita, valorizzando le risorse umane e l'innovazione, elementi chiave per mantenere la competitività del territorio lombardo.
3. Il presente accordo si propone di:
- migliorare la qualità e l'accessibilità dei servizi formativi e per il lavoro, adattandoli alle esigenze di una società in rapida evoluzione;
- rafforzare il dialogo con le Istituzioni per adeguare le politiche formative, il finanziamento degli enti e i costi standard;
- promuovere indicatori di qualità e meccanismi di valutazione capaci di garantire trasparenza ed efficacia nei processi formativi;
- assicurare stabilità al sistema lombardo, anche attraverso il monitoraggio dell'evoluzione del rating regionale e il miglioramento delle modalità di finanziamento.
Il miglioramento della produttività del lavoro, elemento cardine per affrontare le nuove sfide, sarà perseguito attraverso:
- Risorse umane: valorizzazione delle competenze, promozione della formazione continua, sostegno al ricambio generazionale e alla cooperazione; progettazione e attuazione di percorsi finanziati e qualificanti per il personale della formazione professionale;
- Relazioni sindacali: adozione di strumenti chiari e condivisi per la piena applicazione del contratto regionale e di ente;
- Flessibilità organizzativa: incremento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, con l'obiettivo di garantire il successo formativo e ampliare le opportunità per tutti gli utenti.
4. In un momento storico cruciale, le Parti si impegnano a lavorare con visione e coesione per rafforzare il sistema formativo lombardo, rendendolo più inclusivo, competitivo e capace di rispondere ai bisogni di un territorio che guarda al futuro con ambizione e responsabilità.
5. Le parti concordano di agire un'azione comune per ridefinire, con Regione Lombardia, i criteri di accreditamento degli Enti di Formazione, basandoli sull'applicazione del CCNL Formazione Professionale, ed il sistema dei requisiti professionali perché siano adeguati alle figure operanti nel sistema IEFP.
1.1 Campo di applicazione e validità del Contratto Regionale
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente in servizio presso gli Enti di Formazione Professionale aderenti ad Aef Lombardia che applicano il CCNL - FP 2024-27. Il presente accordo è definito, infatti, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1 e dall'art. 11 del CCNL 2024-27; inoltre il presente accordo assume, integra ed aggiorna l'accordo ponte del 10 luglio 2024.
2. Per quanto non espressamente trattato si rimanda all'applicazione degli istituti contrattuali previsti nel CCNL 2024-27 e nel CR 2013. Gli allegati al contratto sono parte integrante dell'accordo.

Art. 2. Relazioni sindacali
1. A partire dai principi enunciati dall’art. 2 del CCNL e qui ribaditi, si conviene che il confronto sindacale avvenga:
- a livello regionale, tra i rappresentanti regionali degli Enti gestori e le Segreterie regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
- a livello di Sede accreditata o di Ente, tra la Direzione e/o un delegato dell'Ente e la Rappresentanza sindacale regolarmente eletta e/o designata dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
2. Gli Enti forniscono alle Segreterie regionali di categoria informazione preventive, compatibilmente con la disponibilità dei dati, sulle materie di seguito specificate:
- strategie di sviluppo, dismissione e trasformazione dell'Ente e sue ricadute sul personale;
- accreditamento di nuove sedi operative;
- adesione a fondi interprofessionali paritetici;
- piano di aggiornamento del personale dipendente.
3. In ogni sede accreditata, la Direzione o suo delegato fornisce su richiesta scritta delle RSA l'informazione preventiva e successiva in ordine a:
- politiche del personale (incarichi, trasformazione dei rapporti, progressioni di carriera, indicatori di risultato);
- piani di aggiornamento;
- piano di attività della sede.
- organizzazione degli uffici e dei servizi;
- condizioni ambientali di sicurezza e qualità del lavoro.
4. Il confronto a livello di sede accreditata tra la Direzione o suo delegato e la RSA/RSU riguarda l'applicazione degli istituti definiti dal contratto regionale.

Art. 3. Ente Bilaterale Regionale ELGA
1. Aef Lombardia e le OO.SS concordano sulla necessità di mantenere l'ente bilaterale ELGA (Ente Lombardo Garanzia Lavoratori della Formazione), costituito in Lombardia il 4 gennaio 2006 sulla base di un protocollo di intesa siglato tra Aef Lombardia e OOSS il 29 novembre 2004.
2. I suoi compiti, come meglio precisati nell'atto costitutivo, riguardano le seguenti finalità:
- promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all'Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale;
- sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all'ente bilaterale;
[…]

Art. 4. Commissione paritetica regionale
1. È composta da 4 rappresentanti delle OO.SS e 4 rappresentanti di Aef Lombardia. Opera in coerenza con l'articolo 4 del vigente CCNL.
2. Ha il compito prioritario di predisporre ed emanare interpretazioni autentiche della contrattazione regionale nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione delle materie oggetto di contrattazione regionale.
[...]

Art. 6. Orario di lavoro
1. L'orario di lavoro del personale con rapporto subordinato a tempo pieno è di 36 ore settimanali. L'orario di lavoro convenzionale mensile è di 156 ore.
2. Si conviene sulla possibilità di introdurre la flessibilità di entrata-uscita dal lavoro, dove non esistano impedimenti di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
3. L'orario settimanale è distribuito su 5/6 giorni; su sei giorni con una media di 6 ore giornaliere, su cinque giorni con una media giornaliera di 7 ore e 12 minuti.
4. La diversa organizzazione dell'orario di lavoro giornaliero/settimanale comporta una ridefinizione del numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore. Nello specifico: se il lavoro è organizzato su 6 giorni le ferie sono n. 32 + 4 giorni di festività soppresse, se il lavoro è organizzato su 5 giorni, le ferie sono n. 26 + 4 giorni di festività in quanto ogni giorno di ferie corrisponde a 1,2 giorni di lavoro.
5. Il superamento delle 36 ore settimanali comporterà, se preventivamente autorizzato dalla Direzione, la maturazione dello straordinario con la maggiorazione stabilita dall'art. 39 e 40 del CCNL o l'accantonamento del corrispettivo credito orario nell'istituto della banca delle ore, così come previsto dal CCNL art. 39.
6. L'orario giornaliero è articolato su uno o due turni in ragione dell'organizzazione della sede; non sono previsti, salvo consenso del lavoratore, più di due turni giornalieri.
7. Non viene considerato cambiamento di turno, all'interno delle 6 ore, la pausa pranzo superiore ai 30 minuti e inferiore all'ora. Tale pausa non costituisce orario di lavoro.
8. Premesso che per orario di formazione diretta ovvero docenza, in osservanza all'art. 37/B punto 6 del CCNL, s'intendono:
- la formazione svolta in aula/laboratorio,
- la formazione svolta in azienda,
- il sostegno alle persone con disabilità certificate e inserite nei corsi ordinari, in compresenza con il formatore,
- le supplenze,
- le ore impiegate per gli esami finali, limitatamente a quelle svolte direttamente con l'utenza in situazioni di aula, di gruppo e individualizzate, si stabilisce che l'orario di lavoro dei formatori:
a) sia articolato in ore di docenza frontale; ore di aggiornamento; ore connesse alla docenza; ore per attività collegiali; ore per altre funzioni (Allegato 2);
b) la quota minima delle ore di formazione diretta, da dedicare alle attività connesse alla funzione docente, è fissata al 40%; nel caso d'incarico pieno di docenza (800 ore) le ore da destinare ad altre funzioni saranno limitate al profilo indicato nell'incarico (Allegato 2);
c) le attività collegiali sono quantificate con un pacchetto minimo di 70 ore (4 ore ogni 50 ore di docenza), su un incarico di piena docenza (800), tali ore saranno riproporzionate per incarichi di docenza inferiori alle 800 ore (Allegato 2); eventuali necessità di ore collegiali aggiuntive per il singolo dipendente, saranno scalate dal monte ore delle "Ore altre funzioni"; per attività collegiali si intendono le riunioni indette dall'ente quali collegi formatori, équipe di corso di settore o dipartimento, programmazione e stesura di PDP e PEI per alunni DVA, scrutini...). Ciascun ente e/o ciascuna sede potrà integrare il monte ore base attribuendo progressivamente altre ore destinate ad attività coerenti con quella figura.
d) le ore restanti, determinate per differenza tra l'impegno orario annuale (1590 ore per TP) e la somma delle ore di docenza, le ore di aggiornamento, le ore per attività collegiali collegate alle classi e le ore a supporto alla docenza (40%), siano destinate allo svolgimento di altre funzioni con riferimento all'incarico assegnato.
9. Le ore di cui al punto d) co. 8, potranno essere utilizzate per compensare ore di attività collegiali e di aggiornamento, là dove necessario, con particolare riferimento ai docenti con un numero elevato di classi (oltre 5).
10. Ogni ora di formazione diretta oltre le 800 da luogo a straordinario secondo quanto stabilito da CCNL art. 39 o altra compensazione concordata a livello di ente.
11. La modulazione oraria per il formatore è riportata sulla tabella allegata al presente accordo (Allegato 2). L'impegno orario è rimodulato per ciascuna voce in proporzione ai contratti a tempo parziale.
12. Flessibilità ed intensificazione - Il tetto massimo per la docenza settimanale oltre il quale scatta l'intensificazione è fissato in 24 ore settimanali da spalmare per un massimo di 46 settimane, fermo restando il monte ore di 800 ore annuali, il cui superamento è regolamentato dal CCNL 2024-2027 di categoria.
13. Si assumono quindi come riferimento per la determinazione dell'orario medio settimanale convenzionale di formazione diretta le 46 settimane previste dal CCNL, art. 37 punto B3 e si conviene di gestire la flessibilità come segue: le ore di docenza diretta che superano le 24 settimanali, all'interno delle 46 settimane, rientrano nel concetto di orario flessibile, riconosciute come intensificazione del lavoro e ricompensate attraverso il riconoscimento di crediti orari a recupero nei periodi di ridotta attività e inattività corsuale.
14. Il valore dell'intensificazione del lavoro che dà adito al riconoscimento dei crediti orari: per i formatori con incarico di docenza piena si definisce un recupero orario pari a 1 ora di tutte le ore che nell'arco delle 46 settimane superano le 24 ore settimanali di docenza diretta fino ad un massimo di 26; 2 ore di recupero ogni ora fatta in più rispetto alle 26 ore settimanali.
15. Per migliorare l'offerta formativa e rispondere ai bisogni che si manifestano in itinere è prevista l'assegnazione di ore complementari alla docenza da attribuire nel limite massimo ed a colmatura del valore tabellare "Ore altre funzioni", finalizzate ad attività quali:
- recupero individuale e a piccoli gruppi per replicare interventi già prodotti, quando il materiale sia lo stesso già utilizzato per la lezione;
- attività di project-work ad eccezione della docenza iniziale/finale a tutta la classe;
- FAD a-sincrona
- FAD sdoppiamento classe (assistenza), quando il materiale sia lo stesso già utilizzato per la lezione;
- supporto e preparazione agli esami;
- uscite didattiche giornaliere e visite di istruzione, purché venga riconosciuto l'impegno effettivo di ogni singolo formatore;
- orientamento;
- attività di marketing/orientamento allievi-imprese o nuovi utenti
- assistenza esami e colloqui;
- servizi al lavoro, front e back office nei rapporti con utenza, imprese, stakeholders della formazione continua e/o permanente;
- tutoraggio e coordinamento;
- altre attività, contrattate a livello di Ente/Sede, proprie della funzione e del livello.
16. Comunicazione incarichi. La lettera di incarico deve essere consegnata a tutto il personale all'inizio dell'anno formativo (entro fine ottobre), anche se provvisoria, e deve indicare la declinazione delle ore preventivate secondo la suddivisione dell'allegato 2 tabella orario di lavoro. Sarà cura dell'agenzia formativa emettere lettera aggiornata a ogni variazione di incarico al personale.
17. Le ore di assenza per malattia e altre assenze previste dagli istituti contrattuali vigenti, che esulano dalla volontà dei dipendenti e relativamente all'art. 43 - Permessi Retribuiti del CCNL vigente punti b, c, d. Circa l'assolvimento dell'incarico di docenza programmato, le parti concordano di estendere ad alcune fattispecie dei permessi/congedi parentali con modalità regolate in apposito allegato tecnico implementabile a partire dall'anno formativo 2025-2026.

Art. 8 Ticket mensa
1. A tutto il personale dipendente, in sostituzione al servizio mensa, dal mese di febbraio 2025 viene riconosciuto un ticket […]

Art. 14 Deroga dei contratti a termine
[…]
3. Nel caso in cui un Ente superi il tetto del 20% del personale con contratto a tempo determinato, individua con le OO.SS. un piano di rientro nei limiti definiti dall'art. 6 del CCNL 2024/27, comunque in un tempo non superiore alla durata di vigenza di detto contratto nazionale.

Art. 15 Diritto alla disconnessione
1. La Legge n. 81 del 2017 art. 19 co. 1 disciplina, tra l'altro, il diritto a non essere sempre raggiunti da comunicazione o richieste lavorative tramite strumenti informatici.
2. Le fasce di disconnessione sono oggetto di eventuali accordi di terzo livello, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 16 Collaborazioni coordinate e continuative
Come stabilito dall'allegato 7 al CCNL 2024-27, a cui si rimanda puntualmente, le parti ribadiscono che il ricorso alle collaborazioni coordinate, nonché alle partite iva, sarà utilizzato nel caso di indisponibilità di competenze interne.

Allegati
Allegato 3. Linee guida per l'applicazione del telelavoro e lavoro da remoto.

Per telelavoro si intende una prestazione lavorativa effettuata regolarmente dal lavoratore al di fuori della sede di lavoro (lavoro a distanza), con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Per tutte le attività praticabili utilizzando il telelavoro, ad es. correzione dei compiti, preparazione delle lezioni, lavoro amministrativo d'ufficio, ec. si faccia riferimento al CCNL allegato 5. Per ogni miglior accordo, si attivino contratti individuali con i lavoratori interessati.
È possibile dunque attivare accordi Aziendali per lavoro da remoto, partendo dal modello che segue. Il presente accordo si intende su base volontaria e necessita, così come per il part time, di accordo tra le parti con adeguata documentazione sottoscritta dal lavoratore.

1. Applicabilità
Il lavoro da remoto può essere applicato ai lavoratori il cui ruolo è compatibile con tale modalità operativa. La valutazione sarà effettuata in base alla natura delle mansioni e alle necessità aziendali.
Il lavoratore può richiedere la modalità lavoro da remoto.

2. Modalità di Attuazione
Giornate di lavoro da remoto: il lavoratore può usufruire di un massimo di [numero] giorni di lavoro da remoto al mese, previo accordo con il proprio responsabile.
Orari di Lavoro: resta valido l'orario di lavoro contrattuale, con la flessibilità di concordare pause per garantire il benessere del lavoratore.
Strumenti e accesso: l'azienda fornirà gli strumenti necessari (es. laptop, VPN) per consentire l'accesso sicuro ai sistemi aziendali.

3. Sicurezza e Riservatezza
Il lavoratore è tenuto a rispettare le politiche aziendali sulla sicurezza dei dati e ad adottare misure adeguate per proteggere le informazioni riservate durante il lavoro da remoto.

4. Monitoraggio e Valutazione
Le prestazioni dei lavoratori in remoto saranno monitorate in linea con i criteri di performance aziendali. Saranno organizzate periodiche revisioni per valutare l'efficacia di questa modalità.

5. Durata e Revisione dell'Accordo

L'accordo ha durata di [periodo] e potrà essere revisionato periodicamente per rispondere a eventuali nuove esigenze aziendali o normative.

6. Accettazione e Adesione
Con la firma del presente accordo, il lavoratore dichiara di aver compreso e accettato le condizioni previste per il lavoro da remoto. Migliori accordi si rinviano, a partire dal presente modello, alla contrattazione di ente.