Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 23 giugno 2010
Parti: Pedelombarda Scpa, Ance, Agi, Ance Como, Ance Varese e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil Nazionali, Regionali e Territoriali
Settori: Edilizia, Cantieri, Pedemontana Como
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

Premessa
1. Sistema di relazioni sindacali
1.1 Nazionale
1.2 Regionale e territoriale
1.3 Cantieri operativi
2. Relazioni a livello nazionale e territoriale e sistema generale di informazioni
2.1 Livello Nazionale
2.2 Livello Regionale e Territoriale
2.3 Livello di cantieri operativi
3. Normativa applicabile
4. Organizzazione del lavoro
4.1 Lavoro a turni
4.2 Ferie collettive
4.3 Lavoro straordinario
4.4 Modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza
5. Responsabilità solidale
6. Mercato del lavoro e formazione
7. Sicurezza e prevenzione
8. Affidamenti a terzi e subappalti
9. Logistica di cantiere
10. Conferenze informative

Protocollo di intesa tra Pedelombarda Scpa Ance Agi Ance Como Ance Varese e Feneal Uil Filca Cisl Fillea Cgil Nazionali, Regionali e Territoriali
Como, 23 giugno 2010


Premesso che
a) con procedura ristretta ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito, con atto n. 46033/10601 stipulato in data 5/2/2008 presso il dott. Notaio Federico Guasti con sede in Milano, piazza P. Ferrari n. 8, dalla mandataria Impregilo SpA (47%) e dalle mandanti Astaldi SpA (24%), Argo Costruzioni Infrastrutture Scpa Consorzio Stabile (11%) ed Impresa Pizzarotti & C. SpA (18%) l'affidamento a Contraente Generale delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di realizzazione con qualsiasi mezzo, sulla base del progetto Preliminare, dell'opera "1° lotto della tangenziale di Como, 1° lotto della tangenziale di Varese e tratta A8 -A9 collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo" (in avanti, per brevità, denominata "Opera" o "Lavori");
b) i soggetti che compongono il RTI aggiudicatario hanno provveduto alla formale costituzione di una Società di Progetto, ai sensi degli artt. 156 e 176, commi 10 e ss., D.Lgs. n. 163/2006, denominata Pedelombarda Scpa, che ha assunto la qualifica di Contraente Generale ed è subentrata nei rapporti e nelle obbligazioni assunte dai soggetti che compongono il RTI aggiudicatario;
c) la realizzazione dell'Opera costituisce un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni/trasporti locali, interregionali e nazionali ma anche per quanto attiene i risvolti economici, sociali ed occupazionali delle aree su cui insisteranno i lavori (i comuni attraversati dal tracciato principale sono i seguenti nella Provincia di Varese: Cassano Magnano, Solbiate Olona, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Cislago; nella Provincia di Como: Mozzate, Turate, Limido Comasco, Fenegrò, Cirimido, Lomazzo); inoltre, per quanto riguarda la tangenziale di Varese sono interessati i seguenti Comuni: Brunello, Gazzada Schianno, Buguggiate, Morazzone, Lozza. Per quanto riguarda, infine, la tangenziale di Como sono interessati i seguenti Comuni: Villaguardia, Grandate, Casnate Conbernate, Lusiago, Como;
d) le parti sono consapevoli della grande rilevanza e dell'entità dell'Opera, anche in considerazione delle attese che si sono determinate localmente in relazione agli effetti che la stessa produrrà in termini logistici, economico-produttivi ed occupazionali nell'ambito delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori;
e) le complessità tecniche, peraltro accentuate dalla operatività in presenza di traffico, collegate all'Opera da realizzare con tempi e costi espressamente definiti nel contratto tra Autostrada Pedemontana Lombarda SpA e Contraente Generale in data 26 agosto 2008, così come modificato dall'atto Aggiuntivo n. 1 del 4 febbraio 2010 richiederanno uno sforzo tecnico-organizzativo assai rilevante, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in un contesto che garantisca altresì il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge;
f) a tal fine, le parti ravvisano la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, nel predetto contesto di rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità, sviluppando le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;
g) l'attuale fase economica e sociale impone, inoltre, una particolare attenzione da parte dei soggetti firmatari, oltre che, ovviamente, del Committente e delle Autorità pubbliche competenti, nell'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità .organizzata, in qualsiasi forma possano essere poste in essere, nell'esecuzione dei lavori;
h) le parti condividono l'opportunità del metodo del confronto costante tra l'Ente committente, il Contraente Generale, le Organizzazioni di rappresentanza datoriale e le Organizzazioni sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali, pertanto, riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali (specie in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, struttura dei cantieri ed interazione tra i diversi soggetti coinvolti, salute e sicurezza in cantiere), le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva ed effettiva concertazione preventiva tra il Contraente Generale e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, Regionali e Territoriali in tutte le fasi previste per la. realizzazione dell'Opera;
i) a tale proposito, le parti intendono attivare tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati sulle questioni relative all'occupazione, alle politiche del lavoro alla trasparenza, alla regolarità dei rapporti di lavoro nei cantieri, alla sicurezza ed igiene nei cantieri medesimi, alla emersione del lavoro nero, alla legalità, realizzando così un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali che, con particolare attenzione ai temi appena richiamati, consenta di prevenire o comporre l'insorgere di situazioni di conflittualità che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività di realizzazione dei lavori di cui in premessa. Allo stesso fine, le parti ritengono opportuno avviare congiuntamente un'azione di monitoraggio per vigilare affinché durante le attività per la realizzazione dell'Opera sia garantito, da parte di tutti i soggetti coinvolti, il costante rispetto delle regole ed un'efficace azione di contrasto contro ogni ipotesi lavoro irregolare o di infiltrazione malavitosa.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto di seguito:

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa che, ai sensi dell'art. 113 del vigente CCNL edili, è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Il presente Protocollo di Intesa impegna le parti firmatarie al rispetto ed alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati ad ogni livello di relazioni, così come definito al successivo paragrafo "Sistemi di relazioni".
Le parti si danno atto che con i termini "Contraente Generale", "Affidatari e/o Affidamenti", "Subaffidatari o Subappaltatori" e "Subaffidamenti o Subappalti" intendono fare riferimento a quanto previsto dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55, dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e seguenti.
Il Contraente Generale si impegna a vincolare gli Affidatari all'osservanza dei contenuti del presente Protocollo di Intesa, obbligando questi a vincolare, a loro volta, i Subaffidatari. A questi fini, il presente Protocollo sarà allegato ai contratti di affidamento e sub affidamento stipulati per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'Opera. Il Contraente Generale, si impegna, affinché gli affidamenti ed i sub affidamenti siano soggetti alle verifiche antimafia, così come previsto per i lavori pubblici.

1. Sistema di relazioni sindacali
Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni cosi articolato:

1.1 Nazionale
• Segreterie Nazionali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;
• Contraente Generale, con l'eventuale assistenza della Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), dell'Agi e dei rappresentanti indicati dalle Società costituenti il Contraente Generale.

1.2 Regionale e territoriale
• Segreterie regionali e territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil;
• Contraente Generale, con l'eventuale assistenza dell'Ance Como e/o dell'Ance Varese;

1.3 Cantieri operativi
• OO.SS. Territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil e RSU di cantiere;
• Contraente Generale o Aziende affidatarie ed eventuali imprese subaffidatarie.

2. Relazioni a livello nazionale e territoriale e sistema generale di informazioni
Le cadenze semestrali del livello nazionale devono essere fissate, di norma, in periodi successivi alla chiusura del ciclo degli incontri da tenersi nel diverso ambito delle relazioni a livello territoriale.
Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato sui predetti livelli, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:

2.1 Livello Nazionale
Le parti si incontreranno, di norma ogni sei mesi, su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
a) informazione sullo stato di avanzamento dell'intera Opera e sulle connesse modalità organizzative;
b) programmazioni cantieri e tempi di realizzazione;
c) informazione sulla struttura degli affidamenti e dei relativi subaffidamenti;
d) sistemi di qualità e di qualificazione;
e) situazione occupazionale e previsioni, fabbisogni professionali e formativi, turnover della forza lavoro;
f) stato dei rapporti con le Istituzioni e con gli Enti Bilaterali contrattuali;
g) informativa inerente l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;
h) quadro generale in ordine alla morbilità e agli infortuni eventualmente verificatisi, loro entità e causali, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo affidamento ed alle eventuali violazioni nell'ambito dello stesso riscontrate; metodologie di rilevamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed eventuali interventi ed iniziative conseguentemente adottate.

2.2 Livello Regionale e Territoriale
Le parti si incontreranno, di norma ogni 3 (tre) mesi, su richiesta di una di esse, per una verifica delle problematiche con particolare riferimento a:
a) ogni singolo affidamento ricadente nelle aree territoriali interessate dai lavori per la realizzazione dell'Opera;
b) verifica della corretta applicazione del trattamento economico e normativo dei lavoratori;
c) sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive;
d) sessioni informative sull'andamento dei lavori, sulle modalità organizzative dei cantieri e sulla forza lavoro complessivamente in essere, nonché sulla gestione delle eccedenze anche attraverso forme di politiche attive del lavoro e/o di sostegno al reddito;
e) programmi occupazionali dei cantieri, formazione dei lavoratori e rapporti con gli Enti Bilaterali contrattuali e con le Scuole Edili;
f) problematiche relative alle condizioni ambientali e logistiche dei lavoratori;
g) qualifiche dei lavoratori, regimi di orario, turni di lavoro, regimi di compensazione di riposi e ferie, individuazione degli eventuali periodi di chiusura collettiva per ferie aziendali;
h) informazione preventiva sulla struttura degli affidamenti e dei relativi sub-affidamenti;
i) conciliazione degli eventuali conflitti non definiti, anche a livello di cantiere, con individuazione di periodi di raffreddamento durante i quali le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

2.3 Livello di cantieri operativi
Le parti (Contraente Generale o Aziende Affidatarie/Subaffidatarie e, ove elette, relative RSU e OO.SS. Territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil) si incontreranno, di norma, ogni 3 mesi, su richiesta di una di esse, per questioni di carattere informativo riguardanti:
a) applicazione delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) protezione e tutela dei lavoratori;
c) servizi logistici di cantiere;
d) applicazione ed osservanza del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale, ove non derogato e/o sostituito da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del CCNL Edili vigente.

3. Normativa applicabile
Relativamente ai lavori eseguiti direttamente dal Contraente Generale, in ragione dell'unicità del soggetto imprenditoriale e della gestione unitaria delle attività, viene concordato che il trattamento economico normativo dei dipendenti del Contraente medesimo sia lo stesso, indipendentemente dalla Provincia in cui essi operano.
A tal fine le Parti concordano di applicare, a far data dalla prima assunzione sul territorio su cui insiste l'Opera, il CCPL della Provincia di Como e di versare i contributi dovuti presso la Cassa Edile di Como.
I rapporti tra la Cassa Edile di Como e quella di Varese nonché tra Enti Scuola ed i CPT, anche riguardo agli RLST, saranno regolati da apposite convenzioni tra le parti interessate.
Le OO.SS. invieranno alla Cassa Edile di Como apposita comunicazione riguardante la ripartizione automatica delle quote deleghe e delle quote di adesione contrattuale provinciali dalla Cassa Edile di Como a quella di Varese.
Fermo restando quanto sopra, il Contraente Generale, si impegna a far osservare agli eventuali terzi affidatari ed ai sub affidatari a qualsiasi titolo addetti alla realizzazione dell'Opera, tutto quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa.
In particolare, le imprese (affidatarie e subaffidatarie) addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno:
a) osservare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini vigente e s.m.i. ed i Contratti Integrativi Provinciali di Como e/o di Varese per i lavoratori del settore dell'edilizia, a seconda del territorio in cui operano;
rispettare e far riferimento al Sistema degli Enti Bilaterali contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, CPT) di livello territoriale, come disciplinati nei già citati accordi collettivi.

4. Organizzazione del lavoro
Tenuto conto che la realizzazione del tratto autostradale è di rilevante importanza per il sistema delle comunicazioni locali, nazionali ed internazionali e che la specializzazione delle opere comporta una frequenza prevedibile di interruzioni della attuale viabilità pubblica con tempi di esecuzione definiti ed autorizzati esclusivamente da autorità esterne, le parti convengono, anche in relazione a quanto previsto all'art. 5 del CCNL Edili vigente e previa definizione di accordi a livello territoriale e/o di cantiere con le OOSS Territoriali Feneal Uil - Filca Cisl - Fillea Cgil ed alle RSU, relativamente ai lavori eseguiti grettamente dal Contraente Generale ed ai relativi dipendenti, sul ricorso:
a) a forme di organizzazione di lavoro a turni;
b) a regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi e le relative condizioni normative e retributive;
c) a modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso, laddove operativamente possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro e relative compensazioni.

4.1 Lavoro a turni
Si conviene di operare, ove le esigenze tecnico-produttive lo rendessero necessario, con turni avvicendati anche continuativi.
Le parti si incontreranno a livello interprovinciale, unitamente alle RSU, laddove costituite, per definire le modalità applicative dei turni.

5. Responsabilità solidale
Il Contraente Generale si impegna a verificare che le imprese affidatarie dei lavori garantiscano i diritti dei rispettivi lavoratori e del personale dipendente da imprese subaffidatarie e/o da altre imprese, comunque, coinvolte dall'affidatario nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera. Fermo restando il regime di responsabilità solidale previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo (cfr. art. 14, CCNL Edili) riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, il Contraente Generale consegnerà alle OO.SS. Nazionali, Regionali e Territoriali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi interessati dalla realizzazione dell'Opera, suddiviso per imprese affidatarie ed altre imprese operanti con contratto di subaffidamento e/o di servizio.
Il Contraente Generale, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento di lavori, ad inserire nel relativo contratto d'appalto, nel capitolato speciale d'affidamento nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dei lavori affidati, il trattamento economico e normativo individuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini (ovvero del diverso contratto collettivo nazionale applicabile in relazione alla categoria prevalente delle lavorazioni individuate nel contratto di appalto o comunque applicato dall'affidatario/subaffidatario) e dagli accordi integrativi provinciali del medesimo, vigenti nelle province ove verranno eseguiti di volta in volta i lavori, ivi compresa l'eventuale iscrizione dei lavoratori stessi agli Enti Bilaterali Contrattuali, tra cui la Cassa Edile, ed il versamento delle relative contribuzioni;
b) obbligo dell'impresa affidataria dei lavori di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari e/o di altre imprese comunque coinvolte dalla prima nell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni dagli stessi rese nell'ambito dei subaffidamenti.
Il Contraente Generale vincolerà il pagamento dei SAL dei lavori eseguiti dagli affidatari e subaffidatari ed il relativo saldo finale alla verifica della regolarità delle erogazioni periodiche di retribuzione, compresi gli oneri contributivi ed assistenziali e di Cassa edile, chiedendo a tale scopo, ove previsto dalla normativa vigente, l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e la correntezza di quanto dovuto (mod. F24, DURC, attestati dei versamenti Casse Edili, Autocertificazione/Certificazione sostitutiva di atto notorio dell'affidatario/sub-affidatario attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni, Atto di Liquidazione Finale.
A tal fine, anche gli eventuali atti di cessione del credito, tra gli affidatari e i subaffidatari verso terzi, saranno subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa titolare del credito da cedere.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del CCNL Edili, il Contraente Generale fornirà mensilmente, su supporto informatico, alle OO.SS. Regionali i dati ed i recapiti delle imprese operanti nell'ambito dei lavori, le quali, a loro volta, saranno obbligate a fornire alle OO.SS. stesse, i nominativi dei lavoratori da esse occupati.. I suddetti dati potranno formare oggetto di incroci con gli organismi bilaterali.
Le OO.SS. si impegnano a segnalare al Contraente Generale eventuali posizioni irregolari delle suddette imprese.

6. Mercato del lavoro e formazione
Le parti convengono che l'avvio dei lavori costituirà occasione per dare concreta risposta anche alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.
Il Contraente Generale, pertanto, darà indicazione alle imprese affidatane di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative delle singole imprese, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni ove ha sede l'unità produttiva, fatte salve le esigenze di ricollocazione al lavoro di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase di ultimazione.
In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della mano d'opera necessaria potrà essere reperita sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e del CCNL Edili.
Le attività di formazione saranno concordate tra le parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio ovvero eventualmente individuato dall'accordo stipulato tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'art. 113 del CCNL Edili vigente.

7. Sicurezza e prevenzione
Le Parti ribadiscono che l'applicazione scrupolosa ed il rispetto di tutta la normativa esistente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituirà un punto qualificante ed irrinunciabile della complessiva organizzazione per la realizzazione dell'Opera. Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche, anche avvalendosi di eventuali convenzioni, affinché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza dei lavoratori operanti nell'ambito dei cantieri per la realizzazione dell'Opera.
Si conviene, a tal fine, di istituire un sistema di relazioni funzionale alla verifica delle situazioni inerenti il mantenimento di adeguate condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro. Tale sistema potrà essere articolato nel seguente modo:
a) trimestralmente, su richiesta delle singole (Contraente Generale e OO.SS.) parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in applicazione del presente Protocollo. In detti incontri sarà esaminato (come premesso al paragrafo 2) lo stato e la tipologia degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive. Si valuteranno, altresì, le misure adottate o da adottarsi nonché gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza, affinché gli affidatari e/o i subaffidatari, ivi comprese le imprese per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari al rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);
b) semestralmente, su richiesta delle Segreterie Nazionali e Regionali firmatarie del presente Protocollo o del Committente, le parti si incontreranno a livello nazionale e/o regionale per una verifica di tutti i cantieri operanti nell'ambito della realizzazione dell'Opera.
In tali incontri sarà esaminato lo stato di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (specie del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) nell'ambito di ciascun affidamento/subaffidamenti, le azioni di monitoraggio e di prevenzione intraprese, la sorveglianza sanitaria implementata, l'attuazione dei piani di sicurezza, nonché le caratteristiche delle violazioni eventualmente riscontrate.
È compito del Contraente Generale, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, verificare che ogni singolo affidatario/subaffidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e dalle leggi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Contraente Generale, qualora nell'esercizio delle sue funzioni dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità rispetto alla legislazione antinfortunistica ad opera di qualunque soggetto affidatario/sub-affidatario, dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori interessati operino in sicurezza e siano messi a conoscenza delle operazioni e degli interventi da implementare per il ripristino delle condizioni di sicurezza.
In relazione a quanto sopra, pertanto, il Contraente Generale svolgerà eventuali azioni di promozione e di coordinamento consultivo nei confronti delle imprese affidatarie e/o subaffidatarie al fine della migliore omogeneizzazione ed attuazione delle misure di salute e sicurezza.
In particolare, il Contraente Generale, con struttura dedicata:
a) coordinerà la sicurezza nell'attuazione dei lavori per la realizzazione dell'Opera;
b) assicurerà l'applicazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza e di coordinamento, nonché dei piani operativi redatti dalle imprese affidatarie e subaffidatarie;
c) promuoverà con le imprese affidatarie e/o subaffidatarie la collaborazione e la reciproca informazione;
d) verificherà, anche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, con gli RLST, l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia.
In conformità alle disposizioni di legge, le parti comunque verificheranno che ogni singolo affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; verrà posta particolare attenzione affinché per tutti i lavoratori, comunque, impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite, laddove prescritto, le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.
Data la complessità dei lavori e delle opere da realizzare nonché dei riflessi degli stessi sull'organizzazione della sicurezza a tutela dei lavoratori, degli impianti e delle stesse opere realizzate, le parti si impegnano a definire, a livello di cantiere operativo, le modalità per garantire adeguate condizioni di sicurezza durante le sospensioni dal lavoro.
Fermo restando quanto sopra definito, qualora sorgano conflitti a livello di cantiere, le Parti convengono di convocare riunioni per esaminare tali problematiche prima di attuare eventuali sospensioni, sempre che le problematiche da esaminare non mettano a rischio l'incolumità fisica dei lavoratori.
In aggiunta a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, tutti i lavoratori impegnati nella realizzazione dell'Opera dovranno avere in dotazione i dispositivi di protezione individuali (DPI), ivi compreso idoneo vestiario da lavoro, sia estivo che invernale, in conformità di quanto previsto dai CCNL di settore e dai CCPL applicabili.
Il Contraente Generale, periodicamente, effettuerà delle verifiche a campione per accertare la corrispondenza della presenza dei lavoratori nei siti produttivi dell'Opera e quanto riportato, dalle singole imprese affidatarie e subaffidatarie, nei loro registri della presenza giornaliera.
L'esercizio del diritto alla Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza e, ove non presenti/nominati, agli RLST, nel rispetto di quanto garantito dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, verrà assicurato ad ogni singola impresa operante per la realizzazione dell'Opera.
I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni saranno concordati a livello territoriale e saranno svolte in collaborazione con gli Enti Bilaterali contrattuali e, in particolare, con il CTP territorialmente competente.
In quest'ambito, infine, le parti promuoveranno a livello territoriale (di singolo cantiere) incontri con la presenza di tutti gli RLS e, ove non presenti/nominati, gli RLST coinvolti per verificare, nel suo complesso, l'adeguatezza dell'organizzazione della sicurezza in ordine ai lavori per la realizzazione dell'Opera e, laddove necessario, le misure da adottare per ripristinare adeguate condizioni di lavoro.

8. Affidamenti a terzi e subappalti
Le imprese terze affidatarie e subaffidatarie dovranno garantire ai loro dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori il trattamento economico e normativo previsto dalla legge, dal CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini (nonché del diverso contratto collettivo nazionale applicabile in relazione alla categoria prevalente delle lavorazione individuate nel contratto di appalto) e dagli accordi integrativi del medesimo vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili territorialmente competenti.
Il Contraente Generale e le Parti sociali territoriali verificheranno periodicamente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese affidatarie e subaffidatarie, promovendo, di concerto con altre rappresentanze imprenditoriali e con gli enti preposti (Inps e Inail), l'attuazione del sistema di regolarità contributiva (DURC) di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, all'art. 2, L. n. 210/2002 (convertito con L. n. 26/2002), alla Convenzione Inps - Inail - Casse Edili sottoscritta presso il Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004; al D.M. 24 Ottobre 2007, alla circolare 30 gennaio 2008, n. 5 del Ministero del Lavoro.
In particolare, il Contraente Generale richiederà, fra i requisiti che le imprese affidatarie e subaffidatarie dei lavori per la realizzazione dell'Opera dovranno avere, la presentazione del Documento di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato.
Infine, il Contraente Generale, per la liquidazione dei SAL e del saldo finale dei lavori e/o dello svincolo delle somme poste a garanzia, chiederà alle imprese affidatarie e, per loro tramite, Le imprese affidatarie di lavori che chiederanno l'autorizzazione, dal Contraente Generale, a subaffidare lavori, servizi o forniture, dovranno a loro volta allegare, alla richiesta di autorizzazione, il DURC aggiornato delle imprese interessate al subaffidamento.
alle imprese autorizzate al subaffidamento di lavori, servizi o forniture la copia, conforme all'originale, del DURC aggiornato all'epoca della medesima richiesta.
In caso di riscontrate omissioni e/o irregolarità, il Contraente Generale, oltre ad invitare l'impresa affidataria/subaffidataria interessata dalla violazione a regolarizzare la sua posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, applicherà nei confronti della stessa le misure di tutela contrattualmente previste nonché quelle contenute nel presente Protocollo e quelle previste dal Protocollo di Legalità tra Prefetture di Bergamo, Como e Varese, Concessioni Autostradali Lombarde SpA e Autostrada Pedemontana Lombarda SpA.
In particolare, qualora, anche su istanza delle OO.SS. territorialmente competenti, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa affidataria o subaffidataria, il Contraente Generale, previa ricognizione di debito ed autorizzazione liberatoria da parte dell'Impresa stessa, provvedere al pagamento delle somme non corrisposte e dei contributi non versati utilizzando gli importi dovuti all'impresa e nei limiti degli stessi, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.
Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per contrastare l'eventuale violazione degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi ai danni dei lavoratori dipendenti delle imprese affidatarie e subaffidatarie.
Le parti firmatarie, inoltre, chiederanno, contestualmente alla firma del presente Protocollo, alla Committente ed alle Autorità Pubbliche competenti l'adozione di tutte le misure volte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata, in qualsiasi forma quest'ultime possano manifestarsi, nell'esecuzione dei lavori.
A tal fine il Contraente Generale si impegna affinché a tutti gli affidatari si applichino le norme di cui all'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, nonché affinché tutti gli affidamenti e sub-affidamenti del Contraente Generale rimangano assoggettati alle verifiche antimafia nei casi e con le modalità previste per i lavori pubblici.
Eventuali anomalie a tal fine registrate in ordine alla corretta attuazione delle normativa in materia di lavoro e connesse a possibili tentativi di infiltrazioni mafiose dovranno essere tempestivamente segnalate alle autorità preposte.
I soggetti affidatari dovranno, inoltre, possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal D.P.R. 25.1.2000 n. 34 e potranno sub-affidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici; ai predetti subaffidamenti verrà applicato quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il Contraente Generale, in attuazione dell'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, in materia di procedure di assunzione e contrasto al lavoro nero in edilizia, garantirà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro operante nei cantieri diretti, in affidamento e subaffidamento.
A tal fine le Parti si danno atto che il Contraente Generale sarà obbligato al rispetto di quanto contenuto nel suddetto Protocollo di Legalità.
Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso al cantiere, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo da tenere sempre ben esposto, completo di foto, nome e cognome, data di nascita, ragione sociale del datore di lavoro, mansione; quanto sopra allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso persone non autorizzate e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo.

9. Logistica di cantiere
Per i lavoratori che non possano rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del proprio turno di lavoro, verranno allestiti alloggiamenti di cantiere rispondenti alle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene. Gli alloggi dovranno essere allestiti tenendo presenti le più qualificate ed efficaci soluzioni per l'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali.
Relativamente all'alloggio, a carico del lavoratore saranno posti soltanto gli oneri fiscali e contributivi sulle somme convenzionali previste dalle vigenti norme di legge.
Le Parti, comunque, si attiveranno a livello ministeriale, per verificare la possibilità di esonero dai relativi oneri.
Laddove non risulti possibile allestire idonei alloggi, si dovrà provvedere alla sistemazione del personale, che non possa rientrare agevolmente alla propria abilitazione alla fine del turno di lavoro, presso adeguate strutture ricettive.
Nei cantieri sarà istituito un servizio mensa, anche attraverso convenzioni esterne. L'eventuale contributo a carico dei lavoratori verrà determinato in sede aziendale.
Queste verificheranno, altresì, che tali condizioni minime saranno applicate a tutti i lavoratori che partecipano alla realizzazione dell'Opera, quindi anche ai dipendenti delle imprese subaffidatarie.
Eventuali problematiche di natura logistica potranno essere esaminate a livello territoriale.
Il Contraente Generale potrà verificare che, durante l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera, venga integralmente rispettata la disciplina vigente, legale e contrattuale, in materia di servizi (alloggi, mensa, ambiente di lavoro).
Nell'ambito dei due Campi base sarà messo a disposizione delle OO.SS. firmatarie e delle RSU un locale idoneo per lo svolgimento delle loro attività e delle assemblee sindacali.

10. Conferenze informative
Le Parti concordano di istituire un sistema di informazione preventiva idoneo a garantire un costruttivo rapporto di collaborazione tra le singole imprese affidatarie dei lavori e le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di Intesa.
Sulla base di quanto sopra, il Contraente Generale, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a comunicare alle OO.SS., firmatarie del Protocollo, quanto comunicato alle singole imprese affidatane dei lavori in ordine ai seguenti punti:
a) predisposizione e attuazione del Piano di Sicurezza;
b) dislocazione dell'area di esecuzione lavori;
c) livelli occupazionali e qualifiche professionali del personale addetto;
d) normativa contrattuale e legislativa da applicare ai lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'Opera;
e) subaffidamenti e aspetti occupazionali connessi;
f) orari di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto in Como, il 23 giugno 2010.