Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2025, n. 2032 - Grave infortunio dell'autista a causa dello scoppio di uno pneumatico. Responsabile il datore di lavoro per omessa manutenzione del sistema frenante dell'autocarro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Relatore

Dott. CENCI Daniele - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a C il Omissis

avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. SILVIA SALVADORI

che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, dell'Avv. Letizia Crippa per la parte civile INAIL che ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna alle spese dell'imputato e dell'Avv. Chiara Capobianco per il ricorrente A.A., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto


1. Con sentenza in data 13 ottobre 2021, emessa all'esito di giudizio ordinario, il Tribunale in composizione monocratica di Bergamo ha condannato A.A. alla pena condizionalmente sospesa di 9 mesi di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al risarcimento del danno patito dall'INAIL, liquidato definitivamente in 544.631,48 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della citata parte civile in quanto riconosciutolo colpevole del delitto p. e p. dall'art. 590 commi 1, 2 e 3 cod. pen. in relazione agli artt. 583 comma 1 n. 1 cod. pen , in relazione agli artt. 71 comma 4 lett. a) n. 2) e comma 8 e art. 87 comma 2 lett. c) D.Lgs. 81/08, per avere, nella sua qualità di amministratore unico della TRASPOTER Spa e quindi datore di lavoro, cagionato al dipendente B.B., lesioni personali, consistite in politrauma con fratture chiuse relative a cranio/faccia, scoppio del bulbo oculare dell'occhio sinistro, cataratta traumatica dell'occhio destro, frattura chiusa ossa del metacarpo, lesioni da cui derivava una malattia del corpo di durata superiore a quaranta giorni, con colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché nell'inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In particolare, per non avere preso le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'art. 70 stesso decreto legislativo e non aver provveduto, secondo le buone prassi, affinché le attrezzature di lavoro soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose fossero sottoposte ad interventi di controllo periodici secondo frequenze stabilite dalle norme di buona tecnica o comunque desumibili dai codici di buona prassi e ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza e segnatamente, ad eccezione di una volta, ometteva di far sostituire i c.d. ferodi del sistema frenante del secondo asse lato destro dell'autocarro Scania R500 targato Omissis, condotto dalla vittima, ometteva di sostituire o comunque rettificare il tamburo e la molla di richiamo e i cuscinetti/bronzine dell'asse di rotazione della camma a "S" del medesimo impianto frenante relativo al mezzo sopra indicato, che era in condizioni di vetustà e aveva percorso km 450.000: di conseguenza, mentre B.B. si trovava quale autista sul veicolo indicato, fermo da circa 30 minuti presso un cantiere per lavori di caricamento di terreno sul cassone dell'autocarro, proseguì un fenomeno di pirolisi della miscela gommosa dello pneumatico montato sulla ruota interna del secondo asse destro del mezzo, fenomeno innescato dal surriscaldamento dei freni, a sua volta generato dall'attrito tra "ferodo" e superficie interna del tamburo, attrito dovuto al blocco della camma di attivazione del freno in posizione verticale di attivazione del freno, con impossibilità della molla di richiamo, la quale unisce i "ferodi', di riportare questi in posizione distaccata dal tamburo, anche se il pedale del freno era sollevato, cosicché a causa del calore e del gas generati dalla pirolisi, aumentò la pressione all'interno dello pneumatico, che scoppiò nel momento in cui la persona offesa, avendo visto del fumo provenire dalle ruote, le stava controllando.

Con l'aggravante di cui all'art 590 comma 2 cod. pen. perché la lesione era grave avendo comportato l'indebolimento permanente dell'organo della vista.

Con l'aggravante di cui all'art. 590 comma 3 cod. pen. per avere commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Fatto commesso in Ponte San Pietro (BG) il giorno 30 dicembre 2016.

La Corte di Appello di Brescia pronunciando sul gravame nel merito proposto dall'imputato, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha ridotto la pena inflitta a mesi sei di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, A.A. deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale per avere la Corte territoriale fatto in esatta applicazione della normativa in relazione al reato colposo e all'accertamento del nesso di causalità.

Il ricorrente ripercorre le vicende che hanno portato all'infortunio del lavoratore e ribadisce che il comportamento di quest'ultimo è stato determinante per la causazione del sinistro.

Con tale profilo di doglianza, sostanzialmente, si lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di configurare la condotta del lavoratore B.B. Costantin quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41 co. 2 cod. pen., avendo il lavoratore in questione mantenuto una condotta gravemente imprudente che avrebbe collocato l'evento lesivo nella sfera di rischio governata in via esclusiva dal lavoratore medesimo e non dal datore di lavoro. Ciò in quanto la parte lesa ha provveduto autonomamente a rimuovere il copriruota dell'autocarro che stava conducendo allorché ha intravisto del fumo (accertatosi in seguito come provocato dal surriscaldamento dei freni) fuoriuscire da un pneumatico, anziché indossare gli occhiali protettivi e osservare tutte le altre norme di prevenzione previste dal mansionario per il controllo dei mezzi in dotazione (come il divieto di assumere qualsiasi iniziativa senza avvisare la direzione), così avvicinando il viso alla fonte di fuoriuscita di fumo e venendo per l'effetto investito dallo scoppio del pneumatico.

Il lavoratore - sottolinea il ricorrente - aveva ricevuto in dotazione, quale equipaggiamento di protezione e sicurezza, gli estintori, i guanti di protezione e il giubbotto fluorescente ed ha agito discostandosi da tutte le procedure di cui al mansionario che egli ben conosceva e che vengono riportate in ricorso.

Si insiste sul fatto che il B.B. ha compiuto una manovra non autorizzata dal datore di lavoro senza indossare le dotazioni presenti sul mezzo e che, se non avesse rimosso il coprifuoco e si fosse attenuto alle norme di sicurezza, nessun incidente sarebbe avvento. Si sostiene in ricorso che il lavoratore deve allegare e provare il nesso causale tra il danno e la prestazione. Nel caso in esame tale nesso non sarebbe stato provato (si citano in ricorso una serie di precedenti di legittimità in ambito civilistico).

Si sottolinea che Transporter Srl ha redatto e sottoscritto il documento di valutazione della sicurezza e dei rischi,adempiendo dunque il datore di lavoro a tutte le incombenze imposte dal D.Lgs. 81/08.

Il ricorso prosegue poi, alle pagg. 6 e seguenti, ricordando i profili di colpa di cui all'imputazione, riassumendo la decisione del giudice di primo grado e poi quella di secondo grado.

Con un ulteriore motivo vengono dedotti nuovamente inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al reato colposo e all'accertamento del nesso di causalità, ribadendo che entrambi i giudici di merito avrebbero completamente errato il riferimento al ruolo che ha avuto il datore di lavoro nella causazione dell'evento. E, soprattutto, non avrebbero dato il giusto peso al comportamento tenuto dal lavoratore. Vengono ripercorsi i punti che sarebbero emersi nella sentenza di primo grado da cui emergerebbe chiaramente che la parte offesa ha eseguito la manovra imprudente e vietata dal manuale in sua dotazione. Si sottolinea che C.C., responsabile della sicurezza escusso all'udienza del 10 Marzo 2021, ha espressamente dichiarato che il B.B., che ha seguito corsi di formazione, mai avrebbe dovuto avvicinarsi al pneumatico e togliere la barriera protettiva, ma, al contrario, avrebbe dovuto raffreddare la gomma con la barriera ancora inserita. Si cita ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimità, oltre che dottrina, che supporterebbero la tesi della abnormità nel caso che ci occupa del comportamento del lavoratore. Si sostiene che il datore di lavoro non poteva in alcun modo influenzare il corso degli eventi in quanto la condotta del B.B. è stata esorbitante, imprevedibile e vietata.

Con un ulteriore motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'Appello di Brescia operato una corretta applicazione dell'articolo 533 del codice procedura penale in relazione all'accertamento della penale responsabilità.

Si contesta, in particolare, l'affermazione della sentenza impugnata laddove ritiene che l'intervento manutentivo del 2016fosse privo di rilevanza e si lamenta che ciò che avrebbe omesso di valutare il giudice di merito è la circostanza che, pochi mesi prima degli accadimenti, il mezzo guidato dalla persona offesa aveva superato la revisione, durante la quale erano stati controllati anche gli pneumatici.

Si richiama il dictum di cui alle sentenze 42576/2007 e 39788/2011 affermando che era la presenza di una plausibile alternativa causale supportata da evidenze concrete che imponeva l'assoluzione dell'imputato.

Ci si duole, in buona sostanza, dell'inesatta formazione del giudizio di responsabilità in funzione della sussistenza di un'ipotesi alternativa non valutata dalla Corte territoriale.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

 

Diritto


1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame dei merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Come si dirà più dettagliatamente, entrambi i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che il complesso degli elementi raccolti consentisse di ricondurre in modo certo lo scoppio dello pneumatico causa dell'infortunio alla mancanza di un'adeguata manutenzione del sistema frenante, di cui, nonostante i 450.000 chilometri percorsi dal mezzo affidato al lavoratore, erano stati sostituiti solo i ferodi e non anche il tamburo, la molla di richiamo e/o i cuscinetti/bronzine dell'asse di rotazione della camma a S; né l'intervento manutentivo effettuato nel novembre 2016 assumeva alcuna rilevanza, avendo riguardato parti del mezzo non coinvolte nel meccanismo di genesi dello scoppio. In altri termini, l'istruttoria espletata nel dibattimento, come ha dato conto con motivazione logica, congrua e molto analitica il provvedimento impugnato, ha dimostrato che l'imputato A.A. non aveva eseguito sul veicolo in uso le doverose attività manutentive, imposte dalle caratteristiche e dalla vetustà del mezzo, considerato che una corretta manutenzione del sistema frenante dell'autocarro, mediante smontaggio di tutti i suoi componenti, avrebbe rivelato lo stato di usura della molla di ritorno e che la sostituzione della stessa avrebbe scongiurato il blocco del movimento della ruota all'origine del sinistro. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. I fatti, avvenuti il 30 dicembre 2016 alle ore 10.30 nel cantiere di Ponte San Pietro via Omissis, per quanto rileva in questa sede sono stati ricostruiti come segue e sono sostanzialmente incontestati nella loro oggettività.

Secondo i dati registrati sul disco cronotachigrafo, al momento del sinistro, l'autocarro condotto da B.B. era fermo da circa 30 minuti in attesa di caricare delle terre di scavo. La persona offesa, seduta al posto guida, aveva intravisto, tramite lo specchietto retrovisore, un filo di fumo fuoriuscire dal lato destro del secondo asse, era scesa, si era avvicinata al secondo asse e, ipotizzando che il fumo fosse provocato dalla frizione tra la gomma e un sasso rimasto incastrato, evenienza piuttosto comune in quel tipo di cantieri e che aveva già affrontato in passato, si era accertato che il mozzo non fosse surriscaldato, aveva sganciato il parafango superiore di plastica ed era stato investito dallo scoppio dello pneumatico interno della coppia gemellata, che le aveva provocato delle severe lesioni alla mano e delle ustioni al volto e la perdita del bulbo oculare sinistro.

Il veicolo era stato immatricolato nel 2008, aveva percorso 445.604 chilometri, era stato sottoposto a revisione ministeriale il 19.11.2016 e a manutenzione il 30.11.2016 presso l'Officina Diesel '80.

Come si legge in sentenza, gli pneumatici erano in "condizioni accettabili", ma la ruota del secondo asse destro (quello coinvolto nello scoppio) era bloccata e strisciava sull'asfalto, come appurato dal consulente dal Pubblico Ministero, che aveva individuato la causa dello scoppio nel blocco del freno del secondo asse destro, che aveva provocato un surriscaldamento, di cui vi erano evidenti tracce (materiale plastico fuso sia sui dadi, sia sul cerchio in prossimità dei dadi).

Lo smontaggio delle ruote del secondo asse aveva consentito di verificare che i componenti del sistema frenante presentavano segni di usura; nonostante i numerosi chilometri percorsi, erano, nel tempo, stati sostituiti unicamente i ferodi e non anche il tamburo, la molla di richiamo e i cuscinetti.

Il giorno del sinistro l'autocarro aveva percorso una ventina di chilometri con almeno due o tre ruote del secondo asse bloccate, condizione che aveva provocato un notevole attrito, generato dal contatto tra ferodo e parte interna del tamburo, determinando un innalzamento della temperatura interna dello pneumatico, con conseguente incremento di pressione dell'aria e presumibile attivazione del processo di pirolisi (processo chimico di decomposizione della miscela gommosa interna). Più specificamente, la camma di attivazione del freno (detta anche camma a S), dispositivo che spinge il materiale d'attrito (detto ferodo) contro la superficie interna del tamburo, era bloccata in posizione verticale, ossia di massima spinta del ferodo contro il tamburo, condizione che comporta il rischio di c.d. impuntamento, fenomeno che si verifica quando il pedale del freno viene sollevato e, quindi, la pressione dell'aria nel sistema viene eliminata (con apertura della valvola di scarico) e la molla di richiamo, che unisce i due ferodi e che li dovrebbe riportare in posizione distaccata dal tamburo, non è più in grado di svolgere la sua funzione, rimanendo in trazione e bloccando il sistema frenante della ruota, che non può più girare.

Come ricordano i giudici di merito, secondo il consulente della Pubblica Accusa, Ing. D.D., dunque, l'origine del sinistro risiedeva nel malfunzionamento del sistema frenante del secondo asse lato destro del trattore, dovuto alla carenza di manutenzione ordinaria dei diversi elementi e che non era stato rilevato nell'intervento del 30.11.2006, motivato da problemi attinenti al motore e durante il quale era stata sostituita la valvola del freno, componente che non aveva avuto alcun rilievo nel sinistro. Nel dettaglio, i ferodi presentavano un'usura media del 50%, non uniforme lungo la superficie, che non garantiva un contatto ottimale con la superficie interna del tamburo, che, per tale ragione risultava ovalizzata; il tamburo era usurato e la molla di ritorno del ferodo era vetusta e allungata. La valvola di attivazione e scarico dell'aria, sostituita il 30 novembre 2016, invece, funzionava correttamente. La ruota, infine, non presentava anomalie.

Le condizioni di usura rilevate sul secondo asse del trattore, secondo il consulente, erano compatibili con la vetustà e con il chilometraggio del mezzo. In particolare, lo stato dei ferodi portava a ritenere che fossero stati cambiati intorno ai 00-250.000 chilometri, mentre i restanti componenti non erano mai stati sostituiti. Dalla documentazione esaminata dal consulente, inoltre, non risultava che il veicolo fosse stato oggetto di piani di manutenzione programmata o preventiva, che avrebbero consentito di prevenire guasti o malfunzionamenti.

Sempre secondo il consulente D.D., infine, l'intervento manutentivo eseguito il 30.11.2016 presso l'Officina Diesel '80 non aveva consentito di rilevare il problema all'origine dello scoppio, per appurare il quale sarebbe stato necessario smontare l'intero sistema frenante. Il conducente, considerate le dimensioni e la struttura del veicolo, poteva non essersi accorto dell'impuntamento delle ruote. La fuoriuscita di fumo, come ipotizzato dalla persona offesa, avrebbe potuto essere provocata anche da un blocco causato da un sasso incastrato tra le ruote gemelle.

B.B. aveva chiarito che, per quanto gli venissero giornalmente sottoposti alla firma dei resoconti sullo stato del mezzo, egli, al di fuori di operazioni semplici, come il cambio di lampadine, si limitava a segnalare eventuali problemi, mentre le verifiche sull'efficienza del trattore erano affidate al fratello dell'imputato, E.E., e a un dipendente di nome F.F.. In data 15.12.2016 aveva ricevuto solo una parte dei dispositivi di protezione indicati nel verbale di consegna (guanti, casco, giubbotto fluorescente, alcune magliette e l'estintore), non anche le scarpe, la bottiglia lavaocchi e la lampada di emergenza.

Secondo il funzionario di A.T.S. G.G., la formazione del dipendente era avvenuta nel rispetto della normativa di settore, anche se, contraddittoriamente, nel manuale d'informazione dei dipendenti, prodotto dalla difesa, nel capitolo intitolato "Primo intervento in caso di guasto", a pag.5, era previsto in capo all'autista un obbligo d'intervento "per prendere conoscenza della natura del problema e per dare la possibilità di risolverlo autonomamente", mentre, nel mansionario procedurale di prevenzione e sicurezza dell'autista, richiamato dalla consulenza di parte e dalla difesa in sede di discussione, alle pagine 3, 4, 8 e 9, era stabilito che, di fronte a rischi come calore, fiamme ed esplosioni, i dipendenti si attenessero alle disposizioni del direttore di stabilimento.

Il consulente della difesa H.H. si era soffermato sulle trasgressioni da parte dell'infortunato alle regole previste nel citato mansionario, come indossare i dispositivi di sicurezza e dare avviso delle anomalie riscontrante, astenendosi dall'assumere iniziative personali. Rispondendo alle domande del giudice, aveva confermato che l'analisi ispettiva approfondita del sistema frenante dovrebbe essere eseguita ogni 200.000-250.000 chilometri.

In sede d'interrogatorio l'imputato si era professato innocente, asserendo di aver sottoposto il mezzo ai controlli previsti e che il dipendente non si era attenuto alle norme comportamentali del mansionario, assumendo un'iniziativa non consentita, oltretutto senza indossare i dispositivi di protezione e senza raffreddare il mezzo con l'estintore.

3. Come anticipato al par. 1., secondo la conforme valutazione dei giudici di merito, il complesso degli elementi raccolti consentiva di ricondurre in modo certo lo scoppio dello pneumatico causa dell'infortunio alla mancanza di un'adeguata manutenzione del sistema frenante, cui, nonostante i chilometri percorsi, erano stati sostituiti solo i ferodi e non anche il tamburo, la molla di richiamo e/o i cuscinetti/bronzine dell'asse di rotazione della camma a S.

L'intervento manutentivo del novembre 2016 è stato ritenuto privo di rilevanza, giacché aveva riguardato parti del mezzo non coinvolte nel meccanismo di genesi dello scoppio. E l'imputato, del resto, anche in tale occasione, non aveva chiesto lo smontaggio e la revisione dell'intero sistema frenante, contravvenendo alle regole precauzionali di cui agli artt.70 e 71 del D.Lgs. 81/08, che impongono al datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore attrezzature oggetto d'idonea manutenzione e che le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte a interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni dei fabbricanti o alle norme di buona tecnica o, in assenza di queste, desumibili dai codici di buona prassi (oltre che a interventi di controllo straordinari ogni volta che si verifichino eventi che possano produrre conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza). E nel caso di specie, l'istruttoria aveva dimostrato che A.A. non aveva eseguito sul veicolo in uso a B.B. le doverose attività manutentive, imposte - secondo il conforme giudizio del consulente del P.M. e del consulente della difesa - dalle caratteristiche e dalla vetustà del mezzo.

La condotta del lavoratore infortunato, per contro, non presentava, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa pure in questa sede, anche questa volta secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, caratteri di esorbitanza e imprevedibilità, in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro. B.B., infatti, si era limitato a eseguire un controllo della fonte del fumo, che poteva derivare anche dalla presenza di un sasso, attenendosi alle prescrizioni dettate per il "primo intervento in caso di guasto" dal manuale, non ricorrendo quelle condizioni di grave pericolo (calore, fiamme, esplosione) che avrebbero imposto la richiesta di assistenza.

Conformemente a tale insegnamento, entrambi i giudici di merito, considerato che l'incastro di un sasso fra le ruote ben può cagionare la fuoriuscita di fumo, hanno reputato che la decisione del lavoratore di scendere dal mezzo e controllare che non vi fosse un sasso, evenienza questa tutt'altro che improbabile in un cantiere come quello in cui si è verificato l'infortunio, non fosse configurabile come esorbitante né tanto meno contraria alle direttive datoriali, non sussistendo alcun elemento concreto che potesse indurre il lavoratore a temere l'esplosione dello pneumatico.

4. Non può, peraltro, non sottolinearsi come, a larghi tratti, il ricorso presenti un'esposizione dei motivi assolutamente caotica, con un alternarsi di sintesi dei precedenti giudizi di merito e di motivi, peraltro duplicati, con un'elencazione di documenti, con la citazione di giurisprudenza civile del tutto inconferente con il caso che ci occupa e senza un reale confronto critico con l'articolata e completa motivazione del provvedimento impugnato. In sostanza, con argomentazioni completamente frammentarie, ci si limita a ribadire la tesi che ha costituito il nucleo della difesa dell'imputato per cui ci si sarebbe trovati di fronte ad un comportamento abnorme della persona offesa che avrebbe interrotto ogni nesso di causa con eventuali violazioni cautelari addebitabili all'imputato.

In proposito è stato sottolineato - e va qui ribadito- che è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Castaldo Rv. 276748 - 01 in una fattispecie relativa a ricorso sviluppato in 109 pagine, con numerazione non progressiva, recante parti espositive di doglianza alternate ad estratti di atti del giudizio di merito ed a parziali ripetizioni dei motivi di appello).

5. In ogni caso, il primo motivo di ricorso si palesa manifestamente infondato.

Con lo stesso sostanzialmente si lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di configurare la condotta del lavoratore B.B. quale causa da sola sufficiente a determinare l'evento ex art. 41 comma 2 cod. pen., avendo il lavoratore in questione mantenuto una condotta gravemente imprudente che avrebbe collocato l'evento lesivo nella sfera di rischio governata in via esclusiva dal lavoratore medesimo e non dal datore di lavoro, avendo la parte lesa provveduto autonomamente a rimuovere il copriruota dell'autocarro che stava conducendo allorché aveva intravisto del fumo (accertatosi in seguito come provocato dal surriscaldamento dei freni) fuoriuscire da un pneumatico, anziché indossare gli occhiali protettivi e osservare tutte le altre norme di prevenzione previste dal mansionario per il controllo dei mezzi in dotazione (come il divieto di assumere qualsiasi iniziativa senza avvisare la direzione), così avvicinando il viso alla fonte di fuoriuscita di fumo e venendo per l'effetto investito dallo scoppio del pneumatico.

Il motivo risulta generico, in quanto certamente orientato a riprodurre le medesime argomentazioni già esposte in sede di appello che tuttavia risultano ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale proprio in relazione alla questione delle caratteristiche di ritenuta abnormità della condotta della persona offesa nell'ambito del controllo del pneumatico, avendo escluso il giudicante i caratteri della assoluta imprevedibilità ed eccezionalità della condotta di B.B. con argomenti affatto illogici o contradditori (quali l'essere prevista, la condotta stessa in questione, come "primo intervento in caso di guasto" dal manuale), posto che l'incastro di un sasso tra le ruote con conseguente fuoriuscita di fumo - accadimento che avrebbe determinato la ragione del controllo da parte dell'autista - avrebbe dovuto rappresentare un'evenienza finanche frequente in un cantiere come quello ove si è verificato l'infortunio.

Peraltro, il motivo manifesta tutta la sua aspecificità nel ricollegare l'abnormità e l'eccezionalità delle condotte asseritamente imprudenti del lavoratore (nel sollevare il copriruota in presenza di fumo) a situazioni di fatto diverse da quelle previste dal mansionario procedurale in relazione a specifiche misure di prevenzione, dovendosi circoscrivere l'uso di occhiali o l'obbligo di interpellare la direzione ai casi di incendio e di guasti che il dipendente non possa risolvere da solo, differenti, quindi, dalla fattispecie.

Sotto tale profilo, pertanto, le ragioni con cui il giudice d'appello intende illustrare l'esclusione della condotta di B.B. dall'alveo della cd. abnormità sono coerenti con i principi ermeneutici in materia, e quindi ineccepibili (cfr. Sez. 4 n. 33976 del 17/03/2021, Rv. 281748 in una fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'abnormità della condotta del lavoratore, deceduto in conseguenza dell'utilizzazione di un macchinario pericoloso, diverso da quello fornito in dotazione e non presente in azienda, ma autonomamente acquisito dal lavoratore all'insaputa del datore di lavoro, che ha ribadito come, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia).

In aggiunta a ciò, con motivazione logica e congrua, oltre che corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- la Corte territoriale evidenzia che il comportamento del lavoratore non solo non è stato esorbitante o abnorme rispetto al suo ruolo di autista, ma finanche il medesimo non avrebbe posto in essere alcuna condotta interferente con le omissioni nella manutenzione dell'autocarro attribuibili all'imputato nella sua posizione di garanzia nella gestione dei rischi insiti nelle attività dei propri dipendenti, essendosi verificato lo scoppio del pneumatico (conseguente all'usura della molla di ritorno del sistema frenante che ne avrebbe provocato il blocco e il successivo scoppio per la pressione creatasi all'interno) allorché B.B. stava ancora cercando di capire l'origine del fumo prima intravisto e scomparso al momento del controllo, senza che la denunciata rimozione del copriruota avesse mantenuto alcuna incidenza nel verificarsi dell'evento (avvenuto, appunto, per il solo cattivo stato di manutenzione del sistema frenante).

Come ricorda la sentenza impugnata, come chiarito dall'Ing. D.D., l'incastro di un sasso tra le ruote può cagionare la fuoriuscita di fumo e, dunque, la decisione del lavoratore di scendere dal mezzo e controllare che non vi fosse un sasso, evenienza tutt'altro che improbabile in un cantiere come quello in cui si è verificato l'infortunio', non può essere ritenuta né esorbitante, né contraria alle direttive contenute nel "Manuale di Informazione e Formazione dei lavoratori -Procedura di Gestione comportamentale degli Interventi Manutentivi ordinari, straordinari e di Emergenza", che, nel capitolo intitolato "Primo intervento in caso di guasto", prescriveva al lavoratore di "prendere conoscenza della natura del problema", per stabilire se potesse risolverlo autonomamente ovvero se dovesse richiedere l'intervento di un'officina specializzata.

La sentenza impugnata si è anche confrontata criticamente con la tesi difensiva che richiama le diverse disposizioni del "Mansionario procedurale di prevenzione e sicurezza dell'autista", che, a pag.3, annovera tra i fattori di rischio correlati alla mansione di autista "calore, fiamme, esplosione" e, a pag. 4, "nel caso in cui si riscontrino anomalie o guasti importanti" prescrive all'autista d'informare tempestivamente la dilezione e attenersi alle disposizioni di questa, senza assumere iniziative, previsione che, tuttavia, è stato evidenziato presupporre logicamente che, come stabilito a pagina 5 del "Manuale di Informazione e Formazione dei lavoratori - Procedura di Gestione comportamentale degli Interventi Manutentivi ordinari, straordinari e di Emergenza", il lavoratore abbia contezza del tipo di problema e dell'effettiva necessità di un intervento tecnico.

Non è ravvisabile, in definitiva, nell'ambito di quella che è una doppia conforme affermazione di responsabilità, alcuna lacuna o contraddittorietà nel ragionamento probatorio tenuto dalla Corte territoriale in risposta alle deduzioni difensive affrontate con linearità e della logica consequenzialità nella formazione del giudizio di responsabilità in relazione alla scansione motivazionale che riconduce il comportamento del dipendente ad un rischio governabile dal datore di lavoro e in effetti superabile con la dovuta adozione delle misure prevenzionistiche di manutenzione del mezzo, con conseguente sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva del garante al momento dell'infortunio nella mancata applicazione delle misure di sicurezza e l'evento lesivo in esame.

Ciò nel solco del consolidato dictum secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7364 del 14/01/2014, Rv. 259321). Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui/in tema di infortuni sul lavoro, il principio informatore della materia è quello per cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore. All'interno dell'area di rischio, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente esuli ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. E in ogni caso perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo dei rischio del comportamento imprudente (di recente Sez. 4, n. 46841 del 03/10/2023, Bovini, non mass.; Sez. 4, n. 51455 del 05/10/2023, Fiochi Rv. 285535 - 01; Sez. 4 , n. 27759 del 20/04/2023, Scopelliti, non mass. Sez. 4, n. 43852 del 19/07/2018, Bartolini, Rv. 274266 - 01).

La condotta dell'infortunato, il quale si era avvicinato alla ruota per capire quale fosse la causa del fumo che aveva intravisto dallo specchietto retrovisore, non era idonea ad assumere valenza interruttiva del nesso di causalità tra il verificarsi del danno e la responsabilità del titolare della posizione di garanzia, in presenza di una situazione di rischio accettata dal titolare della posizione di garanzia, il quale era venuto meno all'obbligo di assicurare lo stato di efficienza e sicurezza del mezzo di lavoro, proprio perché "l'interruzione del nesso di condizionamento a causa del comportamento imprudente del lavoratore richiede che la sua condotta si collochi al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Il comportamento è dunque interruttivo non perché eccezionale, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è tenuto a governare. Ne consegue che la responsabilità del lavoratore è esclusa laddove il sistema di sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità" (Sez. 4, n. 49373 del 05/10/2018, Baglietto, non mass.).

6. Infondato è anche il profilo di doglianza afferente all'inesatta formazione del giudizio di responsabilità in funzione della sussistenza di un'ipotesi alternativa non valutata dalla Corte territoriale.

In proposito, va ricordato che il giudizio demandabile a questa sede di legittimità non attiene alla ricostruzione della vicenda fattuale che il difensore, a sostegno del motivo in oggetto su una pretesa violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., mira ad accreditare sostenendo come fossero state correttamente osservate dall'imputato le misure di sicurezza in ordine alla manutenzione dell'autocarro e degli pneumatici, prospettando come l'evento sarebbe piuttosto dipeso dalle alte temperature raggiunte dalle ruote (e che avrebbero comportato il blocco e lo scoppio delle stesse) a seguito delle modalità di guida inappropriate di B.B.

Si tratta, in definitiva, di una richiesta di controllo implicante una diversa dinamica dell'evento che sfugge al giudice della legittimità, presupponendo la stessa la sussistenza di informazioni di mero fatto diverse da quelle acquisite dalla Corte territoriale e su cui la stessa ha fondato il proprio convincimento, con giudizio nel merito non sindacabile.

La Corte territoriale ha motivatamente ribadito come non valga ad escludere la responsabilità dell'imputato l'incontestata circostanza che sia stato effettuato l'intervento manutentivo del 2016, nel corso del quale non era stata segnalata alcuna particolare criticità.

Come ricorda la sentenza impugnata, la Difesa si è appellata alla testimonianza del meccanico della società F.F. e del General Manager I.I., i quali, tuttavia, si sono limitati a riferire che gli automezzi della società erano regolarmente controllati e che il mezzo utilizzato da B.B. aveva superato la revisione, senza esprimersi sulla sostituzione dei componenti indicati dall'Ing. D.D., che all'evidenza non sono mai stati cambiati, altrimenti non sarebbero stati così usurati.

Si evidenzia in sentenza come in nessuna delle sette fatture prodotte dalla Difesa all'udienza del 23.9.2018 (e già sottoposte all'esame del C.T. D.D.), d'altronde, sono contemplati il controllo e la sostituzione dei componenti del sistema frenante la cui usura ha provocato lo scoppio dello pneumatico. E che, come illustrato dall'Ing. D.D. (senza rilievi da parte del consulente della difesa), inoltre, il blocco della ruota è stato cagionato dal malfunzionamento della molla di ritorno.

Ricorda, ancora, la sentenza impugnata che il consulente D.D. ha chiarito che non è stata l'usura dei ferodi ma quella della molla di ritorno a provocare il blocco e che una corretta manutenzione del sistema frenante presuppone lo smontaggio completo dello stesso, operazione che richiede molte ore e che non può essere surrogata da un controllo come quello descritto da F.F..

La Corte territoriale ha anche argomentatamente confutato l'assunto - pure questo riproposto in questa sede di legittimità- secondo cui sarebbe pervenuta all'esito censurato, violando la regola di giudizio e di valutazione delle prove nel processo penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

La censura è destituita di fondamento, atteso che la colpevolezza dell'imputato è stata provata con certezza, senza lasciare spazio a dubbi ragionevoli.

Non vi è dubbio che per giurisprudenza di questa Corte "il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio impone un modello di argomentazione sul fatto che non ammette nella motivazione la sussistenza di dubbi interni (ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)" (cfr. la recente Sez. 6, n, 45506/2023), ma proprio al canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", quale metodo probatorio, la Corte territoriale si è uniformata laddove ha ritenuto irrilevante sia l'espletamento con esito favorevole della revisione ministeriale, il cui esito positivo non esimeva, comunque, il datore di lavoro dall'eseguire tutti gli interventi manutentivi richiesti dalla migliore tecnica, considerati la notevole mole di chilometri percorsi, per assicurare la sicurezza del mezzo, non contemplando peraltro detta procedura di revisione lo smontaggio del sistema frenante, posto che l'unico dato che avrebbe potuto insospettire gli addetti al controllo sarebbe stato un impuntamento delle ruote in sede d'ispezione; sia l'intervento manutentivo del 2016, essendosi trattato di un intervento esterno, che non aveva richiesto lo smontaggio e che, dunque, mai sarebbe stato in grado di rivelare lo stato di usura dei componenti interni all'origine dello scoppio.

Dunque, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'ipotesi accusatoria contestata dalla Procura ha trovato riscontro nel dibattimento che ha escluso la sussistenza di alternative in ordine alla causazione dell'incidente, essendo emerso che l'imputato aveva affidato al lavoratore un autoarticolato vetusto, essendo venuto meno all'obbligo, sancito dall'art.71 D.Lgs. 81/08, di sottoporlo a interventi manutentivi, come il controllo, mediante smontaggio e la sostituzione delle componenti usurate, in grado di garantire l'efficienza del sistema frenante di tutte le ruote e la sicurezza del mezzo, avendo violato il dovere di gestione dei rischi insiti nell'attività dei dipendenti proprio della posizione di garanzia dallo stesso rivestita, esponendo cosi il lavoratore al prevedibile ed evitabile pericolo, in concreto verificatosi, di scoppio di uno degli pneumatici.

7. Conclusivamente, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che il complesso degli elementi raccolti consentisse di ricondurre in modo certo lo scoppio dello pneumatico causa dell'infortunio alla mancanza di un'adeguata manutenzione del sistema frenante, di cui, nonostante i 450.000 chilometri percorsi, erano stati sostituiti solo i ferodi e non anche il tamburo, la molla di richiamo e/o i cuscinetti/bronzine dell'asse di rotazione della camma a S; né l'intervento manutentivo effettuato nel novembre 2016 assumeva alcuna rilevanza, avendo riguardato parti del mezzo non coinvolte nel meccanismo di genesi dello scoppio. Ed in ragione dell'incontroversa rilevante vetustà del mezzo, appare conforme al senso comune e ad un sapere diffuso che assurge a massima di esperienza prima che a verifiche di carattere tecnico, che l'intero sistema frenante andava sottoposto a verifica e controllo.

I giudici di merito hanno motivatamente confutato la ricostruzione alternativa proposta dalla Difesa con cui si pretendeva di ricondurre l'esplosione dello pneumatico - dal punto di vista della concatenazione naturalistica degli eventi indiscutibilmente causa delle ustioni alla mano e al volto (con perdita del bulbo oculare sinistro) patite da B.B. - a un'errata condotta di guida di quest'ultimo, anziché allo stato di vetustà del sistema frenante dell'autocarro, ritenendola smentita dall'accertato blocco della ruota e dalle condizioni della molla di ritorno, frutto della superficiale e insufficiente attività manutentiva eseguita nel corso degli anni sul mezzo, sottoposto a revisione ministeriale e a interventi presso officine ma mai al necessario ricambio, ogni 200.000 chilometri, delle componenti interne del sistema frenante, risultate in sede d'ispezione completamente usurate.

Questa essendo la causa dell'esplosione dello pneumatico, secondo la concorde valutazione dei giudici di merito - con cui, in concreto, il ricorrente non si confronta- è evidente che l'osservanza da parte dell'imputato (il c.d. comportamento alternativo lecito) della regola cautelare enunciata nell'art. 71 D.Lgs. 81/08; che impone al datore di lavoro di garantire una periodica manutenzione delle parti delle attrezzature di lavoro soggette a usura, avrebbe scongiurato l'evento di danno, prevenendo il cd. impuntamento del freno e della ruota.

L'evento lesivo in concreto verificatosi, dunque, è stato correttamente ritenuto rappresentare la concretizzazione del rischio (rectius: di uno dei rischi) che la regola cautelare disattesa violata mira a impedire, risultando palese, come già osservato, che il mantenimento in buono stato del sistema frenante avrebbe evitato lo scoppio dello pneumatico che ha sorpreso B.B., avvicinatosi solo per capire quale fosse la causa dei fumo che aveva intravisto dallo specchietto retrovisore e la cui condotta - non essendo in corso alcun incendio (più volte invocato dalla Difesa ma come ricorda la sentenza impugnata smentito dai risultati dell'ispezione condotta dai consulenti e dai rilievi fotografici, oltre che dalle parole dell'infortunato) e in assenza di fattori (fumo ancora in fuoriuscita, odore di bruciato, eccessivo calore) che lasciassero presagire un pericolo di esplosione - non ha contravvenuto al mansionario, né può valere a interrompere il nesso causale, in presenza di una situazione di rischio creata dal titolare della posizione di garanzia, venuto meno all'obbligo di assicurare lo stato di efficienza e sicurezza del mezzo di lavoro.

8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile I.N.A.I.L. nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile I.N.A.I.L. nel presente grado di legittimità, che liquida in Euro tremila, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2025.