Tipologia: Regolamento per l'elezione della RSU e dei RLLSA
Data firma: 19 maggio 2017
Validità: dal 01.05.2017
Parti: Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Servizi ambientali
Fonte: fpcgil.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della RSU e dei RLSSA
Art. 2 - Presentazione delle liste elettorali
Art. 3 - Criteri per la determinazione della RSU e dei collegi elettorali
Art. 4 - Modalità per l’esercizio del diritto di voto
Art. 5 - Commissione elettorale: composizione e compiti
Art. 6 - Affissione delle liste elettorali
Art. 7 - Elettorato attivo e passivo
Art. 8 - Composizione del seggio elettorale
Art. 9 - Apertura e allestimento dei seggi elettorali
Art. 10 - Schede elettorali
Art. 11 - Riconoscimento degli elettori e modalità della votazione
Art. 12 - Quorum per la validità delle elezioni

 

Art. 13 - Operazioni di scrutinio
Art. 14 - Attribuzione dei seggi
Art. 15 - Ricorsi alla Commissione elettorale
Art. 16 - Ricorsi al Comitato dei garanti
Art. 17 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Art. 18 - Durata e sostituzione nell’incarico di componente della RSU
Art. 19 - Cambiamento di appartenenza sindacale
Art. 20 - Assemblea della RSU
Art. 21 - Coordinamento della RSU
Art. 22 - Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione e il rinnovo della RSU e dei RLSSA
Art. 23 - Disposizioni fìnali
Dichiarazione delle parti stipulanti sull’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA)


Regolamento per l'elezione della RSU e dei RLLSA

Premessa
La Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) è l'organismo di rappresentanza sindacale di tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro, siano essi iscritti o meno alle Organizzazioni sindacali.
La RSU risponde alle esigenze di:
• dotare i lavoratori e le lavoratrici di uno strumento generale e unitario di rappresentanza, su base elettiva;
• determinare un maggiore coinvolgimento degli stessi lavoratori e delle lavoratrici nelle scelte sindacali che li riguardano;
• garantire la indispensabile coesione del sistema contrattuale;
• evitare, pur nel rispetto del pluralismo delle posizioni, la polverizzazione della rappresentanza.
Nelle unità produttive si darà luogo alla costituzione e al rinnovo su base elettiva della RSU, chiamando al voto a scrutinio segreto e su liste di Organizzazioni concorrenti le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, non in prova.
In tale premessa, in attuazione dei pertinenti Accordi interconfederali, le parti stipulanti il CCNL concordano il seguente Regolamento che disciplina la costituzione e il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU), a integrazione di quanto stabilito al riguardo dall'art.60 del vigente CCNL.

Art. 1 - Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della RSU e dei RLSSA
1. Nelle unità produttive aventi in forza più di 15 lavoratori dipendenti sono indette in un'unica data le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dei Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA) a iniziativa delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, secondo quanto previsto dall'articolo 60, lettera A), comma 2.
Per unità produttiva si intende qualsiasi articolazione dell'impresa atta ad assicurare le attività della stessa (appalto, centro di servizio).
La data delle elezioni è comunicata per iscritto dalle predette Segreterie nazionali alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti nonché ad Assoambiente, con un preavviso di almeno quattro mesi, che provvederà a darne a sua volta comunicazione alle imprese associate.
Assoambiente informerà per iscritto le predette Segreterie Nazionali circa le Associazioni sindacali nazionali che abbiano firmato per adesione il CCNL.
2. Alla conseguente attivazione della procedura per l'elezione della RSU e dei RLSSA provvedono, con un preavviso di almeno tre mesi dalla data delle elezioni, le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti con comunicazione scritta, anche non congiunta, alla rappresentanza sindacale e alla Direzione aziendale, affissa anche nell'apposita bacheca aziendale; fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento.
3. Entro 45 giorni dalla data della prima comunicazione scritta di cui al comma 2, in ogni unità produttiva le strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti o firmatarie che partecipano alle elezioni, depositando in busta chiusa le liste elettorali presso l'azienda, designano i propri rappresentanti per la costituzione della Commissione elettorale dandone formale comunicazione scritta alla Direzione aziendale; fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 2.
Entro 5 giorni dalla data della prima comunicazione scritta di cui al comma 3, la Direzione aziendale 
tempo determinato, non in prova, che prestino la propria attività al momento del voto. L’azienda provvede a quanto necessario per il normale svolgimento delle operazioni elettorali (utilizzo di locale, di fotocopiatrice per riproduzione di materiale elettorale nonché di telefono/fax, secondo le disposizioni aziendali).
5. Le elezioni della RSU e dei RLSSA si svolgono ogni tre anni.
6. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 65, lettera D), del CCNL 21.3.2012, l’indizione delle elezioni, l’attivazione e lo svolgimento della procedura per l’elezione dei RLSSA sono disciplinati dal presente Regolamento, fatta eccezione per gli artt. 3, 4, 15, 19, 20, 21, 23.
7. La Commissione elettorale e il Comitato dei garanti in ogni unità produttiva sono unici per entrambe le elezioni.
8. In ogni caso, ivi compreso quanto previsto dall’art. 22, la RSU e i RLSSA eventualmente eletti o subentrati (in ordine di preferenze tra i non eletti nella lista del dimissionario) nel corso del triennio di vigenza della RSU e dei RLSSA restano in carica sino al termine del triennio stesso, dopo il quale hanno corso le nuove elezioni nazionali triennali; fatto salvo quanto previsto dal chiarimento al Verbale in calce all’art. 65 del vigente CCNL.

Art. 2 - Presentazione delle liste elettorali
1. Nella composizione delle liste elettorali si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere attraverso una coerente applicazione dei principi di non discriminazione.
2. Per l’elezione della RSU e dei RLSSA è necessaria la presentazione di due liste elettorali distinte; una per ogni singola elezione.
Le liste elettorali sono presentate dalle strutture territorialmente competenti delle Associazioni sindacali di cui alle seguenti lettere a) e b):
a) Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie del presente CCNL;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto e atto costitutivo notarile, a condizione che, preliminarmente, accettino espressamente e formalmente: i vigenti Accordi interconfederali; il vigente CCNL; il presente Regolamento; l’accordo di settore 1.3.2001 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero, stipulato ai sensi della legge n. 146/1990 e succ.
modificazioni; e, inoltre, a condizione che all’atto della presentazione della lista presentino un numero di firme di lavoratori dipendenti almeno pari al 5% degli aventi diritto al voto, nonché il Regolamento aziendale di funzionamento della RSU in vigore, di cui all’articolo 21 del presente Regolamento.
Ogni Associazione sindacale che presenta una propria lista elettorale ha diritto a design rappresentante nella Commissione elettorale di cui all’art. 6, dandone comunicazione all’azienda.
Le firme dei presentatori delle liste sono autenticate dalla Commissione elettorale di cui all’art. 6.
Il termine per la presentazione delle liste elettorali è fissato nella mezzanotte del settantesimo giorno dalla data della comunicazione scritta di cui all’art. 1, comma 2.
3. L’abilitazione a presentare le liste elettorali è attestata dal possesso dei requisiti di cui alla lettera a) ovvero di cui alla lettera b) del comma 2.
Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è accertato dalla Commissione elettorale con riguardo alla singola unità produttiva nella quale si svolgono le elezioni.
La presentazione di liste elettorali è consentita anche qualora, nell’unità produttiva, siano assenti RSA o iscritti alle Associazioni sindacali di cui al presente art. 2, comma 2.
4. Il possesso dei requisiti è comprovato dai seguenti documenti allegati alla presentazione della lista:
- nel caso di cui al comma 2, lett.a): da una dichiarazione sottoscritta dalle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti e firmatarie;
- nel caso di cui al comma 2, lett. b): dallo Statuto e dall’atto costitutivo notarile; dalla dichiarazione sottoscritta dai dal rappresentante legale nazionale e/o territoriale della lista con la quale sono accettati espressamente gli Accordi interconfederali, il vigente CCNL, il Regolamento elettorale, l’Accordo 1.3.2001 sull’esercizio del diritto di sciopero; da un elenco, controfirmato dai presentatori della lista, di dipendenti aventi diritto al voto, debitamente firmato dagli stessi con indicazione del relativo documento di identità, in numero almeno pari al 5 % degli aventi diritto al voto, a termini dell’art. 7.
5. Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.
6. Non possono presentare proprie liste elettorali le Organizzazioni sindacali affiliate a quelle di cui al presente articolo, comma 2, lettera a).
Inoltre, non possono essere presentate liste congiunte da parte di più Organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative, salvo il caso che esse non versino nell’ipotesi di cui al presente articolo, comma 2, lettera b), avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
7. Non possono essere candidati: coloro che abbiano firmato la lista elettorale per la sua presentazione; il firmatario presentatore della lista; i membri della Commissione elettorale.
8. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista elettorale. Qualora un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui all’art. 6, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi dell’art. 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la decadenza della sua candidatura.
9. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

Art. 3 - Criteri per la determinazione della RSU e dei collegi elettorali
1. Nella definizione dei collegi elettorali al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle articolazioni organizzative dell’unità produttiva e delle categorie professionali di significativa incidenza in essa operanti, al fine di garantire una adeguata composizione della x rappresentanza.
2. I criteri per la determinazione della RSU e degli eventuali collegi elettorali sono così stabiliti:
a) La giurisdizione della RSU è definita in corrispondenza delle unità produttiva/appalto definita in ambito comunale;
b) All’interno della giurisdizione della RSU il collegio elettorale, di norma, è unico, potendo esso comprendere in ciascuna lista rappresentanti dei vari settori dell’attività lavorativa presenti;
c) In relazione ai settori di attività e all’ampiezza dei punti operativi, è possibile suddividere l’elezione
di un’unica RSU in più collegi. I collegi elettorali interni vanno definiti di comune accordo dalle strutture territoriali di settore delle Associazioni sindacali di cui all’art. 2, comma 2;
d) In presenza di A.T.I. o di consorzi di imprese, viene costituita un’unica RSU, suddivisa per collegi
corrispondenti alle singole imprese che fanno parte di tali associazioni o consorzi.

Art. 4 - Modalità per l’esercizio del diritto di voto
1. Il luogo e l’orario delle votazioni sono stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere l’esercizio del voto nel rispetto delle esigenze del servizio.
2. Almeno 8 giorni prima della data fissata per le votazioni, la Commissione elettorale, mediante comunicazione affissa nelle bacheche messe a disposizione dall’azienda, informa i lavoratori circa il luogo e l’orario delle votazioni.
3. Qualora l’ubicazione delle strutture operative, amministrative e degli impianti e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo, di norma, la contestualità della votazione.

Art. 5 - Commissione elettorale: composizione e compiti
1. Entro 5 giorni dalla prima comunicazione di cui all’art. 1, comma 3, in ogni unità produttiva viene costituita la Commissione elettorale a termini dell’art. 1, comma 4.
Il giorno successivo al termine per la presentazione delle liste elettorali di cui all’art. 2, comma 2, la Commissione elettorale è integrata, in via definitiva, dai componenti designati da tutte le Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, con comunicazione scritta alla Direzione aziendale firmata dal Presidente della Commissione.
2. La Commissione elettorale è composta da lavoratori e da lavoratrici, non in prova, in forza presso l’unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e/o da rappresentanti delle Associazioni sindacali - con esclusione dei loro rappresentanti legali - le quali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 2, partecipino alle elezioni.
Ognuna delle Associazioni sindacali di cui sopra nomina, pariteticamente, fino a un massimo dì due rappresentanti, i quali non possono essere candidati alle elezioni.
3. La Commissione, successivamente a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, elegge al suo interno il Presidente, a maggioranza di tutti i suoi componenti.
4. In particolare, la Commissione elettorale ha il compito di:
• acquisire dall’azienda l’elenco generale degli elettori;
• autenticare le firme dei presentatori delle liste;
• ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente Regolamento;
• verificare il possesso dei requisiti e la valida presentazione delle liste, a termini dell’art. 2;
• verificare preventivamente - tramite autocertificazione - le incompatibilità di cui all’articolo 18 del presente Regolamento;
• costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
• affiggere le liste elettorali, a termini dell’art. 6;
• comunicare ai lavoratori la data, il luogo e l’orario delle votazioni;
• distribuire il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
• predisporre l’elenco degli aventi diritto al voto per ciascun seggio, sulla base dell’elenco fornito dalla Direzione aziendale, a termini dell’art. 1, comma 4;
• nominare per ogni seggio il Presidente e gli scrutatori;
• vigilare sulla correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
• esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente Regolamento;
• proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste e la Direzione aziendale.
5. I componenti della Commissione elettorale hanno diritto alla corresponsione della retribuzione globale per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 6 - Affissione delle liste elettorali
Le liste elettorali sono affisse nelle bacheche messe a disposizione dall’azienda almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione.

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo
1. Hanno diritto di voto i lavoratori, non in prova, in forza presso l’unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, nonché con contratto a tempo determinato, non in prova, che prestino la propria attività al momento del voto.
I lavoratori comandati votano nell’unita produttiva/nell’azienda dove prestano servizio al momento delle elezioni.
Possono essere eletti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti, in forza presso l’unità produttiva.

Art. 8 - Composizione del seggio elettorale
1. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, tutti nominati dalla Commissione elettorale. Ne fanno parte lavoratrici e lavoratori non in prova, in forza presso l’unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e/o rappresentanti territoriali delle associazioni sindacali - con esclusione dei loro rappresentanti legali - che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano alle elezioni. E’ facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. In ogni caso, la designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
3. Per i Presidenti e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, dà luogo alla corresponsione della retribuzione globale.

Art. 9 - Apertura e allestimento dei seggi elettorali
1. Allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di voto, i seggi sono tenuti aperti per due giorni consecutivi negli orari stabiliti dalla Commissione elettorale, secondo le modalità di cui all’art. 4; fatta salva la possibilità di una chiusura anticipata del seggio qualora abbiano votato tutti i lavoratori aventi diritto.
2. A cura della Commissione elettorale, ogni seggio viene munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio e dispone di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, predisposto dall’azienda ed aggiornato con le intervenute modifiche all’organico (licenziamenti, dimissioni, lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, etc.)
 
Art. 10 - Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di un’unica scheda elettorale, firmata dal Presidente e dagli scrutatori, che comprende tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione delle liste elettorali, l’ordine di precedenza nella scheda elettorale viene estratto a sorte.
3. La preparazione delle schede elettorali avviene in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. Le schede elettorali sono una per le elezione della RSU e una per le elezione dei RLSSA.

Art. 11 - Riconoscimento degli elettori e modalità della votazione
1. La votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
2. Per essere ammessi al voto, gli elettori devono esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi devono essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
3. Nel consegnare la scheda all’elettore, il Presidente gli fa apporre la firma accanto al suo nominativo nell’elenco di cui all’art. 9, comma 2.
4. Il voto è segreto e diretto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.
5. L’elettore può esprimere il voto di preferenza fino a un massimo di due candidati della lista da lui prescelta. Il voto preferenziale viene espresso mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato o dei candidati ovvero trascrivendo il nome del candidato o dei candidati nell’apposito spazio della scheda elettorale.
6. Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
L’indicazione di più preferenze, secondo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista.
7. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenza data a candidato di altra lista, si considera valido solamente il voto di lista e nullo il voto di preferenza.
8. Il voto è altresì nullo se la scheda elettorale non è quella predisposta, se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione, se il voto è apposto a più di una lista o se sono indicate più preferenze a liste diverse senza indicare il voto di lista.

Art. 12 - Quorum per la validità delle elezioni
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori promotrici e le aziende sono impegnate a favorire la più ampia' partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte la metà più uno dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della RSU.
Qualora tale quorum non sia raggiunto, le Organizzazioni sindacali promotrici, sulla base di tale esito certificato dalla Commissione elettorale, reiterano la procedura elettorale per la sua conclusione entro i 30 giorni successivi alla prima votazione: 
3. Qualora il quorum non sia raggiunto, nonostante la reiterazione della procedura, la titolarità delle prerogative sindacali e delle relazioni sindacali è attribuita provvisoriamente alle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti o firmatarie il CCNL, o comunque riconosciute ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/1970.
4. L’elezione, reiterata per la terza volta, è valida ove alle stesse abbia preso parte almeno il 33% più uno dei lavoratori aventi diritto al voto, conteggiati nel collegio elettorale complessivo della RSU.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura del seggio elettorale, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 9, comma 1.
2. Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio consegna alla Commissione elettorale il verbale dello scrutinio stesso, su cui deve essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione (schede elettorali, elenchi, ecc.).
3. In caso di più seggi, la Commissione elettorale procede alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione elettorale provvede a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi, esclusi i verbali.
5. Dopo la definitiva convalida della RSU, il plico sigillato viene conservato, per almeno tre mesi, secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne l’integrità.
Successivamente, è distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione aziendale.
6. I verbali di scrutinio sono conservati dalla RSU e, in copia, dall’amministrazione del personale dell’azienda.

Art. 14 - Attribuzione dei seggi
1. Il numero dei seggi viene ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti riportati dalle singole liste concorrenti.
2. Nell’ambito delle liste che hanno conseguito i voti, i seggi sono attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati.
A parità di voti di preferenza, vale l’ordine di inserimento nella lista.
3. I seggi sono attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.
4. Nel caso in cui una o più liste rappresentative delle Organizzazioni nazionali stipulanti Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, nelle RSU con più di cinque componenti, non raggiunga il quorum necessario per l’assegnazione di un seggio e tuttavia abbia ottenuto un numero di voti pari alla metà del quorum ottenuto dividendo il numero degli aventi diritto per il numero dei seggi previsti, dai seggi complessivamente attribuiti alle liste delle predette OO.SS. stipulanti sarà assegnato un seggio a una o più delle Organizzazioni sindacali stipulanti, in virtù del “patto di solidarietà sindacale”.
Qualora il numero dei seggi complessivamente a disposizione delle OO.SS. stipulanti non sia sufficiente a realizzare la finalità di cui sopra, da tali seggi sarà assegnato un seggio a una o più delle OO.SS. stipulanti, che non abbia raggiunto il quorum necessario per l’assegnazione di un seggio, in funzione della più elevata percentuale di voti ottenuta.
Fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 del presente articolo, qualora una o più O.S. stipulante non abbia ottenuto alcun seggio ma abbia comunque raggiunto almeno la metà del quorum elettorale, alla stessa verrà attribuito un seggio - in virtù del “Patto di solidarietà sindacale” - da parte della O.S. stipulante che avrà ottenuto il maggior numero di seggi ovvero da parte della O.S. che, a parità di seggi assegnati, abbia ottenuto il minor numero di voti.

Art. 15 - Ricorsi alla Commissione elettorale
1. Sulla base dei risultati dello scrutinio, la Commissione elettorale procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore dalla loro ricezione, trascrivendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, copia del verbale di cui al comma 1 e dei verbali di seggio devono essere notificate, da parte della Commissione elettorale a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, e altresì, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla Associazione datoriale di categoria che, a sua volta, ne dà pronta comunicazione all’azienda e al Comitato dei Garanti.

Art. 16 - Ricorsi al Comitato dei garanti
1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso al Comitato dei garanti, entro 10 giorni dallo scadere dei termini di cui all’art. 15, commi 2 e 3.
2. Tale Comitato è composto, a livello territoriale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da un rappresentante dell’Associazione datoriale ed è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 17 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
1. Definiti gli eventuali ricorsi, la nomina dei componenti della RSU viene comunicata per iscritto, a firma del Presidente, dalla Commissione elettorale alle Organizzazioni sindacali che hanno presentato la lista e alla Direzione aziendale.

Art. 18 - Durata e sostituzione nell’incarico di componente della RSU
1. I componenti della RSU restano in carica 3 anni, al termine dei quali decadono automaticamente.
2. Tre assenze ingiustificate e consecutive alle riunioni della RSU o, per chi ne fa parte, del Coordinamento di cui all’art. 21 determinano la decadenza automatica dalla carica di componente della RSU. Il Coordinamento e/o l’Assemblea sono tenuti a notificare la decadenza da RSU all’interessato quando ricorrono le condizioni di cui sopra.
3. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o con cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici nel caso in cui la carica confligga, nell’ambito territoriale di competenza, per interessi economici o politici.
Per altri tipi di incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Il verificarsi di situazioni di incompatibilità determina l’immediata decadenza dalla carica di componente della RSU, formalizzata per iscritto dalla stessa RSU con l’approvazione della maggioranza dei suoi componenti.
Alla mancata formalizzazione di incompatibilità della carica di componente RSU e/o all’esclusione formalizzata per iscritto dalla stessa RSU, con l’approvazione della maggioranza dei suoi componenti, si può ricorrere al Comitato dei Garanti di cui all’art. 16.
4. Qualora un componente della RSU, nel periodo di vigenza triennale, sia trasferito in un altro collegio secondo le procedure di legge, ovvero sia dimissionario o decaduto, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista elettorale.
Il trasferimento, le dimissioni, la decadenza anche per incompatibilità a termini del presente Regolamento sono rese note per iscritto dall’interessato alla RSU e dalla RSU all’azienda, unitamente al nome del subentrante, nonché ai lavoratori mediante comunicato affisso in bacheca.
5. Le singole dimissioni di componenti della RSU intervenute nel corso del mandato triennale, in quanto regolarmente seguite da sostituzioni anche con più elementi, mantengono integra la validità e la rappresentanza della RSU
Le dimissioni contemporanee dei componenti la RSU, nel periodo di vigenza triennale, in misura superiore al 50% del totale degli stessi determina l’automatica decadenza della RSU, con conseguente obbligo di procedere tempestivamente al suo rinnovo per la durata del residuo periodo del triennio in corso.
La RSU decade anche se nel periodo di vigenza triennale si dimettono e non hanno sostituti un numero di componenti superiore al 50% del totale.
Il RLSSA, il singolo e/o la totalità delle RSU, non decadono in caso di avvicendamento tra imprese nei casi di cui all’articolo 6 del CCNL e nei processi di fusione, aggregazione e ristrutturazione aziendale o di gruppo che comporta il passaggio di personale anche nelle previsioni di cui all’articolo 2112 c.c..

Art. 19 - Cambiamento di appartenenza sindacale
Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU o la revoca dell’iscrizione all’Organizzazione sindacale nella cui lista il delegato RSU era stato eletto, determinano automaticamente la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
Nel caso di cambiamento dell’appartenenza sindacale, la Direzione aziendale, venutane a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alla lista di originaria appartenenza del lavoratore interessato.

Art. 20 - Assemblea della RSU
L’Assemblea della RSU è costituita dagli eletti nella RSU e si riunisce, di norma, due volte all’anno e comunque ogni qualvolta il 30% più uno ne faccia richiesta.
La riunione dell’Assemblea è valida con la presenza del 50% più uno degli eletti. 
Le decisioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei partecipanti.
Al fine di agevolare le comunicazioni con l’azienda, la RSU si doterà di un indirizzo di posta elettronica.

Art. 21 - Coordinamento della RSU
1. Ogni RSU si dota di un Regolamento aziendale di funzionamento per istruire le proprie attività interne. Il Regolamento prevede le modalità di consultazione dei lavoratori.
2. Qualora il numero complessivo dei componenti della RSU sia uguale o superiore a sette, viene costituito un Coordinamento, eletto dall’assemblea della RSU, che rappresenta formalmente la RSU nelle varie modalità di interlocuzione con l’azienda e nella contrattazione aziendale. Esso è composto da almeno un membro per ogni Organizzazione sindacale che abbia ottenuto almeno un seggio.
3. Il coordinamento può nominare un Coordinatore.

Art. 22 - Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione e il rinnovo della RSU e dei RLSSA
1. In caso di mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione della RSU e dei RLSSA di cui agli artt. 1, 2 e 6, le Associazioni sindacali nazionali stipulanti svolgono i necessari interventi atti a rimuovere le cause, allo scopo di garantire la piena attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento, al fine di mantenere la consecutività triennale delle elezioni, secondo le scadenze nazionali stabilite dalle parti stipulanti.
2. Per quanto di loro competenza, le aziende sono tenute a segnalare tempestivamente ad Assoambiente gli eventuali ritardi nell’espletamento degli adempimenti di cui sopra.
3. Qualora, nelle unità produttive, il ritardo nell’espletamento degli adempimenti riguardi il rinnovo della RSU, ferme restando le iniziative di cui ai precedenti commi, per il tempo necessario alle predette Segreterie nazionali a promuovere le elezioni, la titolarità delle prerogative sindacali e delle relazioni sindacali è provvisoriamente attribuita alle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti o firmatarie il CCNL, o comunque riconosciute ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/1970.

Art. 23 - Disposizioni fìnali
Nelle unità produttive dove è in carica la RSU, ovvero dove se ne promuove la costituzione, le Associazioni sindacali stipulanti e firmatarie del vigente CCNL, quelle riconosciute in azienda ai sensi della Legge n. 300/1970 nonché quelle di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento sono tenute a ottemperare a quanto previsto dall’art. 60, lett. A), comma 3 del vigente CCNL.
Le predette Associazioni sindacali sono altresì impegnate ad assicurare che le proprie strutture, nei loro ambiti di competenza, diano attuazione alla presente intesa per i lavoratori delle società e delle imprese esercenti servizi di igiene ambientale, in conformità ai contenuti del presente Regolamento e nel rispetto dei tempi fissati sia per la costituzione che per il rinnovo della RSU
Qualora siano emanate disposizioni di legge o sottoscritti Accordi interconfederali che modifichino e/o integrino quanto previsto dal presente Regolamento, le parti stipulanti si impegnano a reincontrarsi tempestivamente onde provvedere agli adeguamenti delle relative disposizioni.
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dall’1 maggio 2017.

Dichiarazione delle parti stipulanti sull’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute, Sicurezza e Ambiente (RLSSA)
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, comma 5, del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni nonché dall’art. 65, lett. D), commi 2 e 7, del vigente CCNL, le parti si danno atto che i Rappresentanti dei lavoratori per la salute, sicurezza e ambiente (RLSSA) sono eletti, nel numero specificamente fissato dall’art. 65 del vigente CCNL, in concomitanza dell’elezione della RSU.
Chiarimento a verbale
I RLSSA in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ove necessario, continuano a esercitare le loro funzioni, anche in regime di proroga, fino al giorno precedente quello in cui entreranno in carica i RLSSA neoeletti.