Tipologia: Statuto CESF
Data firma: novembre 2022
Parti: Ance e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Perugia
Fonte: cesf.dp365.it


Sommario:


Statuto CESF - Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione
Organismo paritetico per la formazione, la sicurezza e la qualità del lavoro nel settore delle costruzioni


Art. 1 Costituzione, sede, durata
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile tra l’Ance Perugia – Sindacato Costruttori edili dell’Associazione degli Industriali della provincia di Perugia, la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl e la Feneal-Uil della provincia di Perugia è costituito il CESF - Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione. Organismo paritetico per la sicurezza, la formazione e la qualità del lavoro nel settore delle costruzioni (d’ora in avanti CESF).
Il CESF è lo strumento per l’attuazione, nella Provincia di Perugia e per le materie indicate nel presente Statuto, degli accordi territoriali unitari intervenuti tra l’Ance Perugia, le Associazioni artigiane di settore Cna Perugia associazione Provinciale - Cna Unione delle Costruzioni di Perugia, Confartigianato Imprese Perugia - Confartigianato Edilizia Imprese Perugia, e la Associazione regionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Arucpl e le Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Perugia.
Resta inteso che permane l’autonomia contrattuale dell’Ance per contratti e accordi collettivi stipulati tra l’Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea-Cgil), nonché tra l’Ance Perugia - Sindacato Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia e la Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Perugia.
Stesso principio vale per le Associazioni artigiane di settore Cna Perugia associazione Provinciale - Cna Unione delle Costruzioni di Perugia, Confartigianato Imprese Perugia - Confartigianato Edilizia Imprese Perugia, e la Associazione regionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Arucpl, anch’esse sottoscrittrici di autonomi contratti collettivi
nazionali, regionali e provinciali di lavoro con le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea-Cgil che partecipano alla gestione del CESF mediante la nomina di propri rappresentanti in seno agli Organi di Amministrazione, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 9.
In caso di assenza degli accordi di cui al primo capoverso, il CESF è tenuto ad attuare unicamente i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra l’Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea-Cgil), nonché tra l’Ance Perugia - Sindacato Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia e la Feneal-Uil, Filca Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Perugia.
L’Ente costituisce per l’edilizia lo strumento attuativo di quanto previsto dai CCNL e dagli accordi sindacali in materia di Formazione e Sicurezza ed è l’organismo paritetico di cui all’art. 51 del D.Lgs. 9 aprile 2001, n. 81.
L’Ente è parte del sistema paritetico di categoria, che si avvale di due organismi centrali, la Commissione Nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (di seguito nominata CNCPT) e la commissione nazionale paritetica per le Scuole Edili (di seguito nominata FORMEDIL). Tale sistema è espressione dell’autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.
Il CESF non ha fini di lucro.
La durata del CESF è a tempo indeterminato.
Il CESF ha sede a Perugia, Via P. Tuzi, 11.

Art. 2 Rappresentanza legale e foro competente
La rappresentanza legale del CESF spetta al Presidente di cui al successivo art. 6.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività dell’Ente è competente il Foro di Perugia.

Art. 3 Scopi statutari
L’Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all’igiene del lavoro e, in genere, al miglioramento dell’ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti, promuovendo o partecipando ad idonee iniziative, realizzando specifici interventi formativi. L’Ente, è inoltre l’agenzia formativa di settore che opera a livello territoriale nell’ambito del sistema nazionale Formedil. Essa opera su base territoriale in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale. In particolare cura la promozione, l’organizzazione, l’attuazione nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri e imprenditori secondo le esigenze del mercato del lavoro, nonché iniziative di informazione e formazione per la sicurezza.
L’Ente ha tra le sue finalità istituzionali la promozione ed attuazione di attività di Formazione nel più ampio ambito del Sistema di Istruzione e Formazione professionale; promuove attività di istruzione e formazione professionale rivolte ai giovani in obbligo scolastico ed ai giovani che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e debbano assolvere all’obbligo formativo; realizza inoltre attività formative integrate con le Scuole medie inferiori e superiori del territorio.
L’Ente, in stretta collaborazione con gli Enti pubblici predisposti, promuove iniziative per il governo del mercato del lavoro nel settore edile, a livello territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale. Qualora l’Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare le proprie attività al suo interno, deve preventivamente informare tutte le Parti Sociali che a loro volta provvederanno attraverso uno specifico accordo a ricercare le soluzioni funzionali ed operative più idonee.

Art. 4 Attività dell’Ente
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l’Ente si avvale:
- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi dei vigenti CCNL dell’edilizia, stipulati fra le parti sociali nazionali di cui all’art. 1;
- di soggetti pubblici o privati, competenti in materia, a partire dalle strutture delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali di cui all’Art. 1.
L’ente realizza le seguenti attività:
a) realizzazione di corsi di prevenzione per le persone preposte all’attuazione della normativa antinfortunistica;
b) insegnamento delle discipline prevenzionali nell’ambito della formazione professionale per i mestieri dell’edilizia;
c) attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza, anche svolti direttamente nei cantieri o presso le sedi aziendali;
d) promozione di iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
e) attuazione di interventi di orientamento e formazione tecnica e linguistica rivolta a giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri; giovani neo diplomati o neo laureati; giovani titolari di contratti di apprendistato; personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili; manodopera femminile per facilitare l’inserimento nel settore; lavoratori in mobilità; lavoratori in disoccupazione; lavoratori in CIG.
f) attuazione di interventi di istruzione e formazione professionale rivolte ai giovani in obbligo scolastico e ai giovani che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e debbano assolvere all’obbligo formativo;
g) realizzazione di attività formative integrate con le Scuole medie inferiori e superiori del territorio.
Inoltre l’Ente
h) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell’igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell’Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
i) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l’attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
l) provvede alla istituzione e conservazione di un elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nel territorio di competenza dell’Ente;
m) certifica, in funzione delle norme di legge vigenti, la formazione realizzata dall’Ente per le varie figure per le quali sono previsti corsi obbligatori;
n) svolge l’attività di “asseverazione” delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni di D.Lvo 81/08 e secondo le procedure stabilite dalle parti sociali nazionali e dalla CnCPT;
o) svolge tutte le attività all’Ente demandate dal CCNL e dai contratti integrativi provinciali, ivi compresa l’attività di controllo delle imprese finalizzate all’accesso alla premialità da questi prevista;
p) gestione di progetti di cooperazione e sviluppo nazionali e internazionali, realizzazione di programmi, iniziative e progetti volti a favorire lo sviluppo economico e la promozione culturale e sociale delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, realizzazione di studi, progettazioni, ricerche, attività didattiche e di formazione che consentano di effettuare progressi significativi nel campo della tutela, gestione e valorizzazione del territorio nei Paesi in via di sviluppo.
Per l’attività di cui alla lettera i), il Comitato di gestione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell’Ente per i casi di particolare gravità.
L’Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce supporto alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.
L’Ente, in conformità con quanto previsto nei vigenti CCNL, e dal progetto BLEN.IT condiviso dalle Parti sociali e dal Formedil nazionale, contribuisce con gli Enti pubblici predisposti a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, mediante l’erogazione dei seguenti servizi:
a) promozione e circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, anche mediante l’incontro tra offerta e domanda di lavoro, attraverso la Borsa lavoro edile nazionale, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte di lavoro, delle imprese edili; 
b) assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali;
c) orientamento alla richiesta-offerta dei lavoratori;
d) predisposizione e attivazione degli standard minimi e delle misure atte a certificare i crediti formativi;
e) orientamento al settore.
L’attività dell’Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi nazionali di coordinamento CnCPT e Formedil.

Art. 5 Organi amministrativi e di controllo
Sono organi del CESF:
□ il Presidente
□ il Vice Presidente
□ il Comitato di Presidenza
□ il Comitato di Gestione
□ il Consiglio Generale
□ il Collegio Sindacale, qualora nominato.

Art. 6 Presidente
Uno dei rappresentanti nominati nel Comitato di Gestione dall’Ance Perugia assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente.
Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere eletto per non più di due volte consecutive.
Al Presidente potrà essere corrisposto un rimborso spese stabilito per ogni biennio dal Comitato di Gestione.
L’Organizzazione designante ha la facoltà di provvedere alla revoca anche prima dello scadere del biennio e di nominare il sostituto.
Il Presidente nominato in sostituzione di quello cessato scade al momento della scadenza del Presidente uscente.
Il Presidente:
a) presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale;
b) provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente;
c) ha la titolarità, insieme al Vice Presidente, delle funzioni attribuite al Comitato di Presidenza.
In caso di assenza o impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle associazioni imprenditoriali, tutte o parte delle sue funzioni.
Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l’Ente davanti a terzi ed in giudizio. Per quanto concerne le alienazioni e gli acquisti di diritti di proprietà e di altri diritti reali di godimento su beni immobili, il Presidente, per esercitare validamente il potere rappresentativo dell’Ente, deve presentare al notaio o ad altro pubblico ufficiale rogante l’estratto in originale del verbale contenente la delibera del Comitato di Gestione che autorizza lo svolgimento delle predette operazioni, sottoscritto congiuntamente dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario del Comitato di Gestione.

Art. 7 Vice Presidente
Uno dei rappresentanti nominati nel Comitato di Gestione dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti di cui all’art. 1 assume, su designazione delle stesse, la carica di Vicepresidente.
Il Vice Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive.
Al Vice Presidente potrà essere corrisposto un rimborso spese stabilito per ogni biennio dal Comitato di Gestione.
È nominato, su designazione congiunta delle organizzazioni territoriali dei lavoratori, fra i membri del Comitato di Gestione nominati dalle associazioni dei lavoratori medesime di cui all’art. 1.
Le Associazioni Sindacali designanti hanno la facoltà di provvedere alla revoca anche prima
dello scadere del biennio e di nominare il sostituto. 
Il Vice Presidente nominato in sostituzione di quello cessato scade al momento della scadenza del Vice Presidente uscente.
Il Vice Presidente ha la titolarità, insieme al Presidente, delle funzioni attribuite al Comitato di Presidenza.
Il Vice Presidente provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Presidente.
In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

Art. 8 Comitato di presidenza
Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Sono inoltre invitati a partecipare al Comitato di Presidenza fino ad un massimo di due rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Il Comitato di Presidenza è comunque validamente costituito con la sola presenza del Presidente e del Vice Presidente. Le riunioni devono essere convocate con almeno 3 giorni di anticipo e comunicate, anche via mail, agli invitati.
Il Comitato di Presidenza:
a) sovrintende all’applicazione dello Statuto;
b) dà esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
c) predispone il piano generale dell’attività dell’Ente nel quale sono inseriti i programmi delle attività da svolgere;
d) propone al Comitato di Gestione la ratifica della nomina del Direttore o coordinatore d’area di cui al successivo art. 12;
e) propone al Comitato di Gestione la nomina di consulenti tecnici;
f) decide, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni, previa acquisizione di parere non vincolante di apposita 
commissione di lavoro. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30gg. dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale, che decide in via definitiva.
Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Comitato di Gestione le risorse finanziarie dell’Ente. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi dell’Ente deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 9 Comitato di gestione
Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti, di cui:
- 6 nominati dalle rappresentanze datoriali e segnatamente: 4 da Ance Perugia, 1 dalla Federazione Edili Confartigianato Imprese Perugia e 1 dalla Cna Unione delle Costruzioni della provincia di Perugia;
- 6 nominati congiuntamente dalle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori della provincia di Perugia: Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil.
I componenti del Comitato di Gestione durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. La carica è gratuita.
Le Associazioni Sindacali e Datoriali designanti hanno la facoltà di provvedere alla revoca di uno o più dei propri designati anche prima dello scadere del biennio e di nominare il sostituto. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.
Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Alle riunioni partecipano i Sindaci, qualora nominati, senza voto deliberativo.
Spettano in particolare al Comitato, in ottemperanza degli accordi tra le parti, i seguenti compiti: 
1) amministrare il contributo contrattuale del CESF della provincia di Perugia ed il patrimonio dell’Ente;
2) provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite;
3) approvare i regolamenti interni all’Ente;
4) curare e promuovere l’impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell’Ente a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
5) approvare le assunzioni e i licenziamenti del personale e fissarne il trattamento economico;
6) deliberare la modifica della sede sociale secondo quanto disposto dall’art. 1;
7) proporre ogni iniziativa volta a favorire la realizzazione e diffusione delle attività dell’Ente, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali;
8) costituire al proprio interno commissioni di lavoro per argomenti specifici;
9) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell’Ente;
10) accordare pegni, comodati, fideiussioni od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili per fini statutari, accettare lasciti e donazioni, concedere immobili in locazione e compiere tutti quegli atti necessari ed utili alla gestione del patrimonio dell’Ente;
11) determinare il rimborso spese del Presidente e del Vice Presidente;
12) stabilire il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
13) curare ogni altro adempimento posto a carico dell’Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui al secondo comma dell’art. 1.
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente ogniqualvolta sia chiesto da tre suoi componenti, o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, da inviare di norma 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo fax, e-mail, raccomandata a mano o telegramma ovvero, in caso d’urgenza, 48 ore prima della riunione. Nella convocazione devono essere specificati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 10 Consiglio generale
Il Consiglio Generale è costituito in forma paritetica complessivamente da 18 componenti, di cui i 12 componenti del Comitato di Gestione, più ulteriori 6 componenti così nominati:
- 3 da Ance Perugia;
- 3 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea- Cgil.
I componenti del Consiglio Generale durano in carica 2 anni.
La carica è gratuita.
Le Associazioni Sindacali designanti hanno la facoltà di provvedere alla revoca di uno o più dei propri designati anche prima dello scadere del biennio e di nominare il sostituto.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano i Sindaci, qualora nominati, senza voto deliberativo.
Spetta al Consiglio generale di:
a) esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
b) approvare il bilancio consuntivo dell’Ente.
c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, da inviare di norma 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo fax, e-mail, raccomandata a mano o telegramma ovvero, in caso d’urgenza, 48 ore prima della riunione. Nella convocazione devono essere specificati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 11 Collegio sindacale
Il Collegio è un organo eventuale del CESF Se nominato, il Collegio è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alla associazioni nazionali di cui al secondo comma dell’art. 1. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le organizzazioni di cui al secondo comma dell’art. 1. In mancanza dell’accordo, la designazione e fatta dall’ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.
I membri del Collegio devono essere scelti fra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti o all’Albo dei Dottori Commercialisti o all’Albo dei Ragionieri collegiati.
I Sindaci durano in carica due esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato, con cadenza biennale, dal Comitato di Gestione, quando non sia previsto da disposizioni di legge.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 c.c., in quanto applicabili.
In particolare, il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo dell’Ente per controllarne la rispondenza ai registri contabili. 
I Sindaci devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci partecipano, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

Art. 12 Direttore
Il Comitato di Gestione può nominare un Direttore, sulla base di criteri informati esclusivamente al principio della professionalità.
In alternativa alla nomina del Direttore, il Comitato di Gestione può nominare uno o più coordinatori d’area, stabilendone le funzioni all’atto della nomina.
Il trattamento economico attribuito al Direttore o ai coordinatori d’area è stabilito dal Comitato di Gestione, nel rispetto del CCNL vigente per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
Il Direttore o i coordinatori sovrintendono agli uffici del CESF provvedendo al buon andamento dei servizi, attuano le disposizioni degli organi dirigenti, cui propongono le soluzioni e i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari.
Eventuali mansioni ed attribuzioni ulteriori possono essere stabilite dal Comitato di Gestione.
Il Direttore partecipa, in qualità di segretario e senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

Art. 13 Personale
L’assunzione del personale del CESF è decisa dal Comitato di gestione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità. 
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente del CESF è stabilito dal Comitato di gestione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore e nel rispetto del CCNL vigente per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Art. 14 Patrimonio
Il patrimonio dell’Ente è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell’Ente;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell’Ente.
I contributi e le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
La disciplina del patrimonio del CESF è dettata da un apposito regolamento informato a criteri e principi di sana e prudente gestione.

Art. 15 Entrate
Le entrate dell’Ente sono costituite da:
a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all’art. 1, comma 2 e nell’ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Perugia, ad esse aderenti;
b) interessi attivi sui predetti contributi e le altre rendite patrimoniali;
c) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell’Ente;
d) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali.
e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità dell’Ente.

Art. 16 Amministrazione
L’amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell’Ente spettano al Comitato di Gestione.
I singoli atti amministrativi dell’Ente concernenti l’erogazione delle spese, l’incasso dei contributi e il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.
Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Comitato di Gestione.
All’ente, non avendo scopo di lucro, viene fatto in particolare divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.

Art. 17 Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario del CESF ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.
Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati all’esigenze dell’Ente e comunque separando la contabilità dell’attività formativa dalla contabilità per l’attività della sicurezza, come da schema di bilancio tipo nazionale per gli Enti unificati Scuola/CPT.
Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassifìcazione predisposta dagli Enti di coordinamento nazionali, con l’obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Lo schema di bilancio, che deve essere accompagnato dalla relazione della Società di Revisione, deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale, ove nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è chiuso l’esercizio.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale deve essere inviato al Formedil ed alla CnCPT; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell’art. 1, rappresentate nel Comitato di Gestione, per presa visione.
Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell’esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all’esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio.
Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all’articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

Art. 18 Liquidazione
La messa in liquidazione dell’Ente è disposta con accordo fra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al primo comma dell’art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali di cui al comma secondo del medesimo articolo 1, sentito il parere degli Enti nazionali.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.
Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del tribunale di Perugia.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, qualunque causa abbia determinato lo scioglimento del CESF ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996.
In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Perugia, secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Art. 19 Libri e scritture contabili
Il Comitato di Gestione dovrà obbligatoriamente disporre la regolare tenuta dei seguenti libri amministrativi e contabili:
a) libro giornale;
b) libro dei verbali del Comitato di Gestione;
c) libro dei verbali del Consiglio Generale;
d) libro unico del lavoro;
e) libro dei verbali del Collegio Sindacale.
Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili necessarie, in relazione all’attività dell’Ente.
Ogni componente degli organi di cui all’art. 5 ha diritto di esaminare i libri indicati nel presente articolo.

Art. 20 Modificazioni dello statuto
Qualunque modifica del presente Statuto deve essere deliberata dalle Associazioni territoriali che hanno sottoscritto lo Statuto medesimo.

Art. 21 Norme transitorie e finali
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.