Cassazione Penale, Sez. 4, 23 gennaio 2025, n. 2751 - Movimentazione dei carichi e rischio di ribaltamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere
Dott. CENCI Daniele - Relatore
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di:
A.A. nato a C il Omissis
avverso la sentenza del 03/02/2023 del TRIBUNALE di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
udito il Difensore: è presente l'avvocato Lucio LUCIA del Foro di MILANO in difesa di A.A., che chiede il rigetto del ricorso.
Fatto
1. Il Tribunale di Torino, all'esito del dibattimento, con sentenza del 3 febbraio 2023 ha assolto A.A. dall'accusa di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto contestato come commesso il 14 dicembre 2020, per insussistenza del fatto.
1.1. Il P.M. ha contestato all'imputata, in qualità di direttore di un punto vendita "Bricocenter", di avere, per colpa, cagionato all'operaio dipendente B.B. lesioni personali da cui è derivata una malattia giudicata guaribile in più di 40 giorni, in particolare per colpa consistita in imprudenza, negligenza o imperizia e per violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 28, 36, 37 e 168 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), omettendo: 1) di valutare i rischi di ribaltamento dei prodotti impilati verticalmente sia nel momento in cui giungevano in negozio sia quando venivano movimentati sia quando erano collocati in esposizione per la vendita; 2) di prescrivere procedure volte ad evitare il rischio di ribaltamento dei prodotti impilati verticalmente, per l'apertura dei film di contenimento delle confezioni giunte presso il punto vendita e per la rimozione delle assette o di altri vincoli in modo da trattenere in equilibrio il materiale durante la fase in cui i prodotti erano collocati in esposizione; 3) ancora, omettendo di valutare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi pesanti, quali quelli movimentati nell'occasione dal dipendente infortunato, e di impartire prescrizioni idonee a consentire lo spostamento dei carichi pesanti in sicurezza, quali la previsione di movimentare il carico con due persone: 4) infine, omettendo di informare e di formare sui rischi e sulle procedure idonee a contenere detti rischi il dipendente B.B., referente dell'area sanitaria del punto vendita, che, dopo aver trasportato con un transpallet manuale un pallet contenente otto scatoloni di dimensioni di centimetri 199 di altezza X 54 di larghezza X 7 di profondità, impilati verticalmente e contenenti box doccia rettangolari del peso di 45 chilogrammi ciascuno e, dopo avere eliminato il film di contenimento e le assette che vincolavano i prodotti, si accingeva a prelevarli singolarmente per collocarli in esposizione: in tale frangente, in conseguenza delle omissioni sopra considerate, gli scatoloni collocati verticalmente si ribaltavano e cadevano su B.B.
1.2. Il Tribunale, all'esito del dibattimento, come anticipato, ha assolto l'imputato dall'accusa, con la formula perché il fatto non sussiste.
Si è, infatti, ritenuto essere la dinamica dell'infortunio del tutto diversa da quella descritta e contestata dal P.M., poiché, in estrema sintesi, l'evento dannoso, ad avviso del decidente, si è verificato non già durante la fase di apertura degli scatoloni mentre si eliminava il film plastico di contenimento ed i sistemi di fissaggio presenti sin dal confezionamento, curato peraltro da altra e diversa ditta mittente, ma nella - distinta e successiva - fase del collocamento dei box doccia, già liberato dagli involucri, negli apposti scaffali. E si è -motivatamente - ritenuto che in tale fase, in cui il lavoratore avrebbe dovuto agire insieme ad un altro collega, come adeguatamente spiegato nei corsi di formazione, con le direttive impartite, come scritto a più riprese nel documento di valutazione del rischio e come, peraltro, chiaramente indicato nei pittogrammi apposti, ad altezza uomo, sugli involucri dei box doccia, lo stesso, peraltro lavoratore esperto e formato, abbia invece inopinatamente agito da solo, anziché, appunto, come sarebbe stato doveroso, insieme ad un collega, così collocandosi fisicamente nell'area del rischio, a causa del peso e dell'altezza del box, perdendo l'equilibrio e cadendo, con le conseguenze lesive descritte in imputazione. In conseguenza, il Tribunale ha ritenuto i quattro profili di colpa descritti nell'editto insussistenti o privi di rilevanza causale rispetto all'evento dannoso verificatosi e ha adottato la formula assolutoria di cui si è detto.
2. Ha proposto appello il P.M. del Tribunale di Torino.
2.1. La Corte territoriale con ordinanza del 14 giugno 2024 ha convertito l'impugnazione in ricorso di legittimità, sul presupposto dell'essere alternativa la sanzione prevista per il reato contestato, in applicazione degli artt. 593, comma 3, e 568, comma 5, cod. proc. pen.
2.2. Nell'atto di impugnazione il Pubblico Ministero lamenta il travisamento del fatto e delle prove e la illogicità della motivazione.
Dopo avere ripercorso le ragioni dell'assoluzione e riferito il contenuto di parte del documento di valutazione dei rischi, con particolare riferimento al tema del rischio di ribaltamento, e di parte dell'istruttoria testimoniale, assume il ricorrente non avere l'imputata, nella qualità indicata di direttore del negozio, preso in considerazione il rischio insito nelle fasi di movimentazione dei carichi pesanti diverso da quello connesso al sollevamento né il rischio nella trattazione dei carichi con prodotti collocati verticalmente uno davanti all'altro né il rischio del ribaltamento dei medesimi; assume, infine, sussistere il nesso causale tra le omissioni contestate nell'editto e l'evento verificatosi.
3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 5 settembre 2024 ha domandato annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
4. Il Difensore dell'imputato, con memoria del 1 ottobre 2024, cui è allegata copia della memoria depositata dal P.M. nel corso del dibattimento di primo grado, ed ulteriore memoria dell'11 ottobre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso.
Diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Coglie nel segno la memoria del Difensore dell'imputato.
In effetti, il ricorso del Pubblico Ministero è costruito in fatto, strutturato come un'impugnazione di merito e risulta aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, sentenza che ricostruisce la dinamica dell'infortunio in modo differente ed alternativo rispetto al capo di imputazione, come dimostrato chiaramente dalla coincidenza contenutistica tra la memoria del P.M. depositata in primo grado e le pp. 7 e ss. dell'atto di impugnazione.
2. Consegue la declaratoria in dispositivo.
Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.
3. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2025.
