Tipologia: Regolamento elezione RLS
Data firma: 5 maggio 2009
Parti: OO.SS. (Uil-Fp, Cisl-Fp, Cgil-Fp)
Settori: Sanità privata, Humanitas Mirasole
Fonte: uilfpl-ich.it
Sommario:
Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso Humanitas Mirasole spa
Premessa
In ottemperanza a quanto disposto dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni, si redige i1 presente regolamento volto a regolamentare la modalità di elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) presso Humanitas Mirasole spa, secondo quanto previsto dai sotto riportato articoli: art. 37 - 47 e 50
Dai quali ne consegue che il numero di RLS da eleggere è pari a sei
Art. 1
Sono elettori ed eleggibili tutti i lavoratori/trici dell'Azienda Humanitas assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, in servizio alia data di indizione delle elezioni sulla base degli elenchi forniti dall'azienda stessa. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, risultano eletti i lavoratori che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Non è previsto il voto per corrispondenza. La nomina e la durata dell'Incarico è di tre anni.
Art. 2
Presso l'istituto Clinico Humanitas è istituito un "Comitato Elettorale" che indice le elezioni con sua apposita comunicazione.
Tale Comitato Elettorale è costituito da uno a 3 rappresentanti per ciascuna delle OO.SS, regolarmente costituite in Azienda al momento dell'indizione della consultazione, per coprire i ruoli di scrutatore e segretario,
Il Comitato Elettorale provvedere a tutte le operazioni necessarie alle votazioni, tra cui necessariamente:
1. Acquisizione dei nominativi degli aventi diritto al voto
2. Verifica delle Candidature
3. Apertura del seggio
4. Scrutinio
5. Chiusura del seggio, pubblicazione e stampa dei risultati di voto
Si segnala che coloro che fanno parte del comitato elettorale non potranno candidarsi alle eiezioni.
Le operazioni di voto e di scrutinio avvengono durante il normale orario di lavoro.
Art. 3
Per consentire la votazione saranno inviate delle comunicazioni interne a cura del Servizio Prevenzione e Protezione ai preposti volte a divulgare:
1. Norme generali per la votazione (regolamento)
2. Informazioni generali per la specifica votazione (data, luogo e orario di svolgimento)
3. Composizione del Comitato elettorale
4. Elenco delle Candidature
5. Risultati del voto (da pubblicare dopo l'approvazione da parte del comitato elettorale)
Tutti i potenziali votanti definiti secondo quanto riportato all'articolo 1 avranno visibilità immediata dei punti 1, 2 e 3 e, una volta verificate le candidature, del punto 4
I risultati del voto saranno visibili solo quando il Comitato avrà firmato per presa visione e conferma dell'esito delle votazioni.
Art. 4
La data della consultazione è fissata di comune accordo fra le OO.SS. firmatarie dell'Accordo e la Direzione aziendale.
Art. 5
Le candidature saranno presentate al "Comitato Elettorale" dalle RSA, per le OO.SS. regolarmente costituiti in Azienda ed i candidati potranno, di norma, anche essere dirigenti delle stesse RSA.
Le candidature dovranno pervenire entro 15 gg. dalla data di avviso di convocazione delle elezioni ed essere pubblicate negli appositi spazi sindacali, 10 giorni lavorativi prima delle elezioni stesse.
Sarà cura de! Comitato Elettorale comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione i nominativi dei candidati.
Art. 6
Le elezioni sono valide qualsiasi sia la percentuale dei votanti.
Art. 7
Le votazioni devono essere effettuate nel modo seguente:
a. Nel/i giorno/i stabilito/i sarà possibile agli aventi diritto votare esclusivamente presso gli appositi seggi, di volta in volta concordati con la Direzione dell'Istituto.
b. Il riconoscimento dei votanti avverrà da parte dei componenti del seggio mediante presentazione di badge identificativo;
c. la votazione avverrà a scrutinio segreto: ogni lavoratore accederà al seggio nel quale sarà possibile esprimere il proprio voto;
d. al votante verrà consegnata una scheda contenente i nominativi dei candidati
e. per poter esprimere la propria preferenza il votante dovrà confermare la sua scelta segnando una X sul nome del candidato scelto.
f. il votante potrà esprimere una sola preferenza, con la scelta del nominativo del candidato.
g. l'eventuale errore di voto non potrà essere corretto.
Art. 8
Il Comitato Elettorale provvede allo scrutinio delle schede conteggiando: o il numero degli aventi diritto al voto c il numero dei votanti effettivi o il numero delle schede scrutinate
o il numero delle preferenze espresse (quadratura)
o il numero delle schede bianche o nulle (quadratura)
firmando l'apposito verbale che la procedura metterà a disposizione.
Solo una volta che si è provveduto alla chiusura del seggio e allo scrutinio delle schede si procederà alla pubblicazione dei risultati.
Il materiale scrutinato dovrà essere conservato per almeno 3 mesi presso la Direzione Aziendale,
Copia del verbale di nomina sarà conservato per la durata dell'incarico presso il Servizio di Prevenzione e Protezione.
Art. 9
Le elezioni per il triennio successivo dovranno essere indette almeno 60 gg. prima della scadenza.
Art. 10
Gli RLS rimangono in carica sino allo scadere dei 3 anni (dopo tale momento è data la possibilità di mantenimento in via provvisoria delle loro prerogative fino al rinnovo dei RLS).
Art. 11
Nel caso in cui durante il triennio il RLS, venga a cessare dall'Incarico, per qualunque causa, il sostituto sarà il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nel caso non vi fossero altri candidati disponibili, le OO.SS. firmatarie del presente regolamento potranno provvedere, d'accordo fra di loro, a nominare un sostituto che resterà in carica per il residuo di tempo mancante alla naturale scadenza dell'incarico.
Art. 12
Per ogni altro aspetto qui non disciplinato relativo alla materia del presente accordo, si darà applicazione al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni nonché agli accordi nazionali in materia sottoscritti dalle OO.SS.
Art. 13
L'azienda si impegna a mettere a disposizione gli spazi e i supporti cartacei, informatici e logistici per lo svolgimento delle elezioni nonché a provvedere alla stampa delle schede elettorali e del materiale informativo da esporre nelle bacheche sia aziendali che sindacali.
Art. 14
Le OO.SS informeranno tempestivamente l'Azienda dei nominativi dei candidati nominati RLS.
Successivamente, l'Azienda, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta elezione provvederà a dare informazioni relative all'organizzazione dei corsi di formazione per gli RLS con modalità tali da agevolarne al massimo la partecipazione.
I corsi saranno svolti durante il normale orario di lavoro, senza perdita di retribuzione, Le modalità di svolgimento dei corsi saranno comunicate agli interessati da parte delle funzioni aziendali preposte.
Per quanto riguarda le elezioni RLS dell'anno 2009, si riportano le seguenti indicazioni:
- entro venerdì 08 Maggio: comunicazione del comitato elettorale da parte delle OO.SS.
- entro venerdì 15 Maggio: comunicazione delle candidature da parte delle RSA al Comitato Elettorale
- entro giovedì 21 Maggio: comunicazione da parte del Servizio Prevenzione e Protezione come da articolo 3 del Regolamento
- entro il giorno precedente all'elezione: l'Azienda comunica e fornisce al Comitato Elettorale quanto previsto dall'art.13 del Regolamento
- 28-29 Maggio 2009: elezione e scrutinio
Rozzano 05.05.2009
