Tipologia: CPL
Data firma: 20 dicembre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai Agricoli e Florovivaisti, Roma

Sommario:

 

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto
Art. 2 Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 Durata e decorrenza
Titolo II - Rapporti e diritti sindacali
Art. 4 Relazioni Sindacali
Art. 5 Diritti Sindacali
Art. 6 F.I.M.I. Ente Bilaterale Territoriale
Art. 7 Osservatorio Provinciale
Titolo III - Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Art. 8 Natura del rapporto
Art. 9 Assunzioni
Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 11 Lavoratori stranieri e manodopera migrante
Art. 12 Appalti
Titolo IV - Classificazione del personale
Art. 13 Classificazione del personale
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 14 Orario di lavoro
Art. 15 Riposo settimanale

Art. 16 Ferie
Art. 17 Permessi Straordinari e Congedi Parentali
Art. 18 Permessi per corsi di recupero scolastici
Art. 19 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Art. 19/bis Lavoro straordinario, festivo, notturno operai florovivaisti

 

Art. 20 Banca ore
Art. 21 Indennità di capo
Art. 22 Interruzioni e recuperi operai agricoli
Art. 23 Riassunzione
Art. 24 Convenzioni
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 25 Retribuzione
Art. 26 Welfare contrattuale
Art. 27 Salario di produttività
Art. 28 Acquisto generi
Art. 29 Intemperie e Sinistri
Art. 30 Casa e Annessi
Art. 31 Trattamento di Fine rapporto
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 32 Malattia e Infortuni
Art. 33 Lavori pesanti e nocivi
Art. 34 Salute e Sicurezza
Art. 35 Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere
Art. 36 RLST
Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 37 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 38 Preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 39 Norme Disciplinari
Tabelle salariali


Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti

Il giorno 20 dicembre 2024, tra la Confagricoltura Roma, la Coldiretti Roma, la Cia Roma, e la Flai-Cgil di Roma e Lazio, la Fai-Cisl Roma e Provincia, la Uila-Uil Roma, si è ratificato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Roma.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027

Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del Contratto

Il Contratto Provinciale di Lavoro (CIPL) regola, su tutto il territorio della provincia di Roma, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche (*) e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, le imprese di acquacoltura e mitilicoltura, le aziende del settore agrituristico, fattorie didattiche e sociali e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Così come previsto dall'art. 94 del CCNL vigente, si estende anche alle aziende Florovivaistiche delle quote previste per l’adesione all'Ente Bilaterale FIMI-EBAR con conseguente erogazione anche ai lavoratori florovivaisti delle prestazioni previste.
Il CIPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo puramente esemplificativo:
- le aziende cerealicole;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende olivicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura e mitilicoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche e fattorie didattiche e sociali;
- le cooperative di servizi alle imprese agricole, di raccolta, trasformazione, condizionamento e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- la produzione di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici, a biogas, a biomasse, ecc.;
- le aziende florovivaistiche;
- le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde pubblico e privato le aziende di coltivazioni idroponiche

Titolo II - Rapporti e diritti sindacali
Art. 4 Relazioni Sindacali

Le parti convengono di consolidare le relazioni sindacali attraverso una sistematicità di rapporti su temi di comune interesse, quali la stabilizzazione e la qualificazione del mercato del lavoro, la formazione e la qualificazione professionale, per favorire il consolidamento e l’aumento degli standard qualitativi e quantitativi delle produzioni agricole e favorire politiche per l’ampliamento di ogni strumento utile a favorire la massima sicurezza sui posti di lavoro.

Art. 5 Diritti Sindacali
Le Assemblee retribuite nei posti di lavoro potranno essere costituite ai sensi dell’art. 85 del vigente CCNL Operai agricoli e Florovivaisti

Art. 6 F.I.M.I. Ente Bilaterale Territoriale
Il FIMI-EBAR (Fondo Integrazione Malattie Infortuni - Ente Bilaterale Agricolo di Roma e provincia) corrisponde le integrazioni ai trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro previste dall’art. 63 del vigente CCNL per operai agricoli e florovivaisti. Il FIMI-EBAR dovrà inoltre assorbire le funzioni e i ruoli precedentemente affidati all’Osservatorio provinciale, all’Organismo Bilaterale, al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ai Centri di formazione agricola territoriale così come previsto nei precedenti accordi del CIPL di Roma.
Il FIMI-EBAR:
- organizza e gestisce attività e/o servizi di integrazione al reddito individuati dal CIPL e in materia di Welfare per i lavoratori;
- effettua il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l’incontro tra domanda e offerta e la formazione professionale continua;
- realizza attività utili all’inclusione e all’inserimento nella società italiana dei lavoratori immigrati;
- promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
- esercita altre funzioni che le Parti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione, quali quella di tradurre in una delle lingue maggiormente diffuse oltre l’inglese ed il francese la documentazione contrattuale e quella in materia di sicurezza.
- eroga, nei limiti della sostenibilità finanziaria annuale del FIMI-EBAR, prestazioni quali: l’integrazione al 100% dell’indennità spettante durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;
- sarà inoltre previsto un assegno di mantenimento per gli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato che perdano involontariamente il posto di lavoro, qualora a questi ultimi non sia riconosciuta alcuna prestazione a carico di enti pubblici o privati.
Inoltre, alla luce delle eventuali evoluzioni normative che interverranno in tema di ammortizzatori sociali le parti valuteranno la possibilità di integrare il reddito dei lavoratori relativamente ai suddetti ammortizzatori.
Le prestazioni e le attività di cui ai precedenti commi saranno erogate e svolte dal FIMI-EBAR nei limiti della sostenibilità finanziaria, da verificarsi annualmente, e con la misura, le modalità e i criteri indicati nel regolamento dell’Ente.

Art. 7 Osservatorio Provinciale
Le parti convengono circa la costituzione di un osservatorio provinciale così come stabilito dall'art. 9 del CCNL.
L’osservatorio è costituito da rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del presente CIPL e ha come obiettivi l’attivazione di iniziative di ricerca e monitoraggio con particolare riguardo a:
- Problematiche connesse al mercato del lavoro
- Formazione professionale
- Tutela della salute e a dell’ambiente
- Monitoraggio del fabbisogno occupazionale e professionale provinciale
- Il monitoraggio e studio delle diverse tipologie dei rapporti di lavoro Analisi e monitoraggio delle nuove e diverse figure professionali Monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale
- L’esame delle varie ipotesi di misurazione del salario variabile, la possibilità di individuare orientamenti tecnici utili ai fini della concreta predisposizione degli strumenti normativi previsti dal CIPL (salario per obiettivi/premio di risultato).
La regolamentazione per il funzionamento degli osservatori sarà convenuta tra le parti in merito alle cariche - operatività - rappresentanti - commissioni - riunioni e sede.

Titolo III - Mercato del lavoro e procedure inerenti al rapporto di lavoro
Art. 9 Assunzioni

1. L’assunzione degli operai agricoli e florovivaisti è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto di instaurazione del rapporto di lavoro.
2. L’assunzione a tempo determinato può avvenire con contratto di lavoro a termine nei casi previsti dall’art. 13, 2° co. e dagli artt 21 e 22 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti.
[…]

Art. 10 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Fatte salve le disposizioni dell’art. 17 CCNL operai agricoli e florovivaisti, le parti convengono la possibilità per i soli lavoratori OTI, lavoratrici madri e/o padri con figli conviventi fino a 13 anni di età, o portatori di handicap, di trasformare il rapporto di lavoro full-time in lavoro part-time temporaneo con facoltà di ripristinare al termine del periodo il rapporto full-time. I lavoratori dovranno fare richiesta scritta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro e potranno essere assistiti dalle OO.SS. firmatarie del presente CIPL. La trasformazione in oggetto sarà subordinata all’accettazione del datore di lavoro.

Art. 11 Lavoratori stranieri e manodopera migrante
[…]
Nel caso di permanenza, dovuta alla distanza tra il luogo di residenza del lavoratore ed il luogo di lavoro nella azienda, il datore di lavoro dovrà provvedere a fornire un alloggio decoroso, gratuito e, comunque, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Art. 12 Appalti
[...]
Le aziende informeranno le rappresentanze sindacali aziendali sulla tipologia, modalità, tempistica dei contratti d’appalto.
In applicazione dell’art. 30 del CCNL, le aziende agricole che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo sono tenute a comunicarlo, per il tramite delle Associazioni professionali agricole, all’Ente Bilaterale agricolo della Provincia di Roma a mezzo pec, entro e non oltre trenta giorni dalla data di stipula del contratto stesso, ciò al fine di monitorare il fenomeno e permettere una approfondita analisi all’interno dell’Osservatorio Provinciale. Tale comunicazione dovrà contenere i dati relativi all’anagrafica dell’impresa appaltante, all’attività oggetto dell’appalto, al periodo di esecuzione, alla tipologia giuridica dell’impresa appaltatrice, al numero e alla tipologia di lavoratori impiegati.

Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 14 Orario di lavoro

Ai sensi dell’art. 34 del CCNL, l’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere.
Secondo quanto stabilito nel presente CIPL, per le aziende con colture a seminativo, si concorda quanto segue:
- dal 15 maggio al 15 luglio tali aziende potranno stabilire un orario di lavoro giornaliero pari a nove ore, per un massimo di venti giornate lavorative; 20*2.5=50
- per ogni ora eccedente l'orario ordinario (ore sei e minuti trenta o un numero di ore diverse in caso di settimana corta) l'azienda corrisponderà una maggiorazione del 10%, da aggiungere alla normale retribuzione mensile;
- le ore lavorate in eccedenza andranno recuperate in altro periodo dell'anno, non computabili nei periodi ricorso alla Cassa Integrazione Speciale per Operai Agricoli;
Il lavoro ha inizio e termine sul luogo di lavoro; i lavoratori che non potessero essere interamente utilizzati nelle loro specifiche mansioni, potranno essere comandati ad eseguire qualsiasi altro lavoro in azienda.
Nel richiamare quanto previsto dall’art. 34 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti e fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali è possibile, anche per periodi limitati nell’anno, previa intesa con le OO.SS. stipulanti il presente CIPL, una distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni (superando quindi le 6,30 ore giornaliere, fino ad un massimo di 8 ore giornaliere e senza che le ore eccedenti siano considerate straordinario) o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. In quest’ultima ipotesi, le ore lavorate, in più dal lunedì al venerdì, sempre fermo restando il limite delle 8 ore giornaliere, verranno decurtate dall’orario ordinario da effettuarsi al sabato o distribuite nei rimanenti giorni della medesima settimana

Art. 15 Riposo settimanale
Come disposto dall’art. 35 del CCNL, agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Gli addetti al bestiame assunti a tempo indeterminato, invece, considerate le particolari esigenze di tale attività e fermo restando il loro diritto al riposo settimanale, saranno presenti al lavoro nelle giornate di domenica, delle festività nazionali, delle festività infrasettimanali e delle festività soppresse ed usufruiranno del riposo settimanale in giornate non festive.
Tali lavoratori, per il lavoro prestato nelle giornate festive sopra indicate, saranno compensati con le maggiorazioni determinate con il seguente meccanismo di calcolo:
[…]

Art. 20 Banca ore
In attuazione di quanto previsto dall’art.43, penultimo comma del CCNL per operai agricoli e florovivaisti, fermo restando che il ricorso all’istituto della banca delle ore è una scelta del dipendente, è consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto ai riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda e del mercato.
I termini, le quote e le modalità per attivare la banca ore sono i seguenti:
- Il lavoratore che intende utilizzare la banca ore deve dame comunicazione scritta al datore di lavoro entro il 31 gennaio dell’anno solare di riferimento;
- Al lavoratore saranno corrisposte, con la retribuzione del mese di competenza, le sole maggiorazioni retributive per le ore di lavoro straordinario prestate;
- La quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo, fermo restando il monte ore previsto dalla legge, è fissata in 120 ore annue, da utilizzare anche in modo frazionato e da compensare nell’arco di 18 mesi, ossia entro il 30 giugno dell’anno successivo. Alla stessa data, le ore di compensazione non ancora godute saranno interamente retribuite;
- Il lavoratore che intende usufruire di riposi compensativi per le ore di lavoro straordinario prestate dovrà effettuare apposita comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 48 ore prima. Il datore di lavoro, in caso di diniego, dovrà motivarlo nelle 24 ore successive alla richiesta;
Le parti attribuiscono al FIMI- EBAR il monitoraggio sull’utilizzo di tale istituto.

Art. 22 Interruzioni e recuperi operai agricoli
[…]
Qualora gli operai a tempo indeterminato, a causa di intemperie, siano costretti a sospendere il lavoro, il datore di lavoro potrà procedere al recupero delle ore non lavorate entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.
Sono fatte salve condizioni di miglior favore.

Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 29 Intemperie e Sinistri

Al sopraggiungere di intemperie e sinistri, gli Operai a tempo determinato presenti nell'azienda saranno tenuti a coadiuvare l'altro personale fisso, in modo da poter circoscrivere o limitare i danni.
Il lavoro compiuto per tali operazioni verrà retribuito come lavoro straordinario.

Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 33 Lavori pesanti e nocivi

I lavoratori adibiti ai trattamenti anticrittogamici e antiparassitari, allo spargimento di concimi polverosi (scorie Thomas, perfosfati, etc,), ai palaroli in acqua ed agli addetti allo scasso reale a mano, il salario sarà aumentato del 10% per il periodo di esecuzione di tali lavori.
Detti lavoratori avranno diritto, inoltre, ad usufruire di una riduzione di due ore e venti minuti giornaliere (art. 68 CCNL), senza che ciò comporti una riduzione del salario, per ogni intera giornata in cui sono stati adibiti ai lavori sopra menzionati.
Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero, verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda.
Non si applicheranno le maggiorazioni salariali e le limitazioni di orario qualora venissero utilizzate attrezzature o sistemi tecnologicamente avanzati.

Art. 34 Salute e Sicurezza
In attuazione di quanto previsto dall’art. 69 del CCNL Operai agricoli e florovivaisti in materia di tutela della salute dei lavoratori, le parti, per quanto non previsto nel presente CIPL, in riferimento alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro rinviano al Protocollo d’intesa allegato al CCNL per gli Operai agricoli e Florovivaisti.
Nelle aziende con oltre 5 operai stabilmente occupati, il datore di lavoro avrà cura di predisporre un locale atto alla consumazione dei pasti, al riparo da improvvise avversità atmosferiche ed al riposo nell’intervallo tra il lavoro del mattino e del pomeriggio.
Nelle aziende con oltre 15 operai, con rapporto a tempo indeterminato, oltre ai servizi di cui sopra, dovranno essere predisposti, ove possibile, appositi locali spogliatoio, forniti di lavandino e doccia. Gli operai avranno l’obbligo di tenere puliti i locali di cui sopra.
Ogni azienda dovrà essere dotata della cassetta di pronto soccorso.

Art. 35 Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere
Le Parti riconoscono la necessità di intraprendere azioni che garantiscano pari opportunità per tutte le lavoratrici ed i lavoratori nell’ambito dell’accesso a percorsi di formazione e dell’uguaglianza delle politiche retributive a parità di prestazione.
Le Parti, condannando ogni forma di violenza lesiva della dignità degli individui, si impegnano a realizzare eventi formativi volti a informare e sensibilizzare lavoratrici e lavoratori agricoli e florovivaistici in merito alla violenza e discriminazione di genere. In particolare, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Onu per il 25 novembre, si garantiscono momenti di confronto su tali tematiche con il contributo di associazioni ed esperti in materia.

Art. 36 RLST
Le parti, nella ricerca di migliorare la formazione delle imprese e dei lavoratori sui temi della sicurezza sul lavoro e sull'applicazione corretta del TU 81, convengono di istituire la figura dell'RSLT.
Il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori Territoriale, potrà intervenire nelle aziende laddove richiesto e nei limiti previsti dall'accordo nazionale.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in tutte le imprese. Nelle piccole imprese, dove l’elezione di un RLS può rappresentare una difficoltà oggettiva, questa figura viene sostituita dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), che ne assume in toto le funzioni. L’RLST dell’agricoltura per la Provincia di Roma è dunque automaticamente istituito in tutte le imprese agricole che occupano fino a 15 lavoratori. Oltre queste dimensioni d’impresa, gli RLST sono operativi solo nel caso non sia stato eletto un RLS interno, questi rimane in carica fino al termine del mandato (3 anni). L’RLS come l’RLST, è una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia dì salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti si impegnano alla costituzione di una apposita Commissione tecnica all’interno dell’Ente Bilaterale per la definizione dei caratteri salienti della figura in oggetto fermo restando che sia la formazione dell'RLST che i relativi costi sono a carico dell’Ente Bilaterale.

Titolo VIII - Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 39 Norme Disciplinari

Gli operai, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra gli operai nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.