Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2025, n. 2996 - Infortunio mortale durante la movimentazione di manufatti di peso e dimensioni notevoli
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Relatore
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a P il Omissis
M.IN.T.OR. Srl
avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori presenti:
Avvocato ALFREDO DIANA del foro di CAGLIARI difensore della SARAS Spa RAFFINERIE SARDE citata in giudizio quale responsabile civile, l'avv. Diana chiede la parola solo per rappresentare che le sentenze di merito hanno escluso la responsabilità civile della SARAS Spa, la quale non è ricorrente nel presente giudizio;
Avvocato ANTONELLA SOGGIU del foro di Cagliari, in sostituzione dell'Avvocato MARIA GRAZIA MONNI del foro di CAGLIARI, difensore della parte civile B.B., che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Avvocato MASSIMILIANO RAVENNA del foro di CAGLIARI, in difesa della responsabile civile M.IN.T.OR. Srl, che ha illustrato i motivi di ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Avvocato PIERANDREA SETZU del foro di CAGLIARI in difesa di A.A. che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
Fatto
1. Con sentenza del 20 novembre 2017 (depositata il 7 maggio 2024), la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna, emessa il 10 dicembre 2015, dal Tribunale della stessa città quanto alle posizioni di C.C. e A.A. essendo stata già separata la posizione di D.D., imputato nel procedimento e condannato in primo grado, ma deceduto prima ancora che scadessero i termini di impugnazione. La Corte di appello ha confermato anche le statuizioni civili della sentenza di primo grado con la quale D.D. e C.C. sono stati condannati, in solido tra loro e con la responsabile civile "M.IN.T.O.R. Srl", al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) in favore di B.B. (moglie dell'infortunato e parte civile costituita), oltre che al pagamento di una provvisionale e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza. La sentenza confermata in appello non contiene statuizioni civili a carico di A.A. perché la costituzione di parte civile è avvenuta soltanto nei confronti di D.D. e C.C.
2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 14 aprile 2007 presso la raffineria "SARAS" di Sarroch. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, la "M.IN.T.OR. Srl" (della quale, all'epoca dei fatti, era amministratore unico D.D. ed è oggi amministratrice unica E.E.) aveva ricevuto in appalto dalla "SARAS Spa" lavori di manutenzione dell'impianto. Il giorno dei fatti, F.F., dipendente della "M.IN.T.OR." con qualifica di conducente di mezzi speciali, era stato incaricato dal capocantiere A.A. di prelevare alcuni tubi e trasportarli là dove avrebbero dovuto essere montati. I tubi erano stoccati in una zona denominata "Parco tubi ovest" e la gestione del magazzino era stata affidata dalla "SARAS" alla "S.R.C. s.c.a.r.l - Consorzio società riunite Cossu". Per ritirare i tubi, i dipendenti della "M.IN.T.OR." dovevano esibire al magazziniere una bolla di consegna che fu redatta da A.A. F.F. doveva svolgere il lavoro insieme ad un altro dipendente (l'operaio G.G.), avvalendosi di un camion dotato di gru di proprietà della "M.IN.T.OR.". Tra i tubi da trasportare ve ne erano sei che erano raggruppati in un fascio a forma di piramide, erano tenuti insieme da strisce di acciaio denominate "reggette", pesavano 190 chili ciascuno e avevano una lunghezza di 12 metri, superiore a quella del cassone del camion (lungo m. 7,70 e largo m. 2,50). In ragione delle dimensioni del carico, questi tubi dovevano essere collocati sul cassone longitudinalmente, inclinati dall'alto verso il basso. Dovevano, pertanto, essere appoggiati sopra a cavalletti in acciaio fissati alla estremità dei lati corti (anteriore e posteriore) del cassone stesso. Ognuno di questi cavalletti aveva ai lati due alette contenitrici, dell'altezza di 15 on., che potevano essere sollevate per evitare la caduta laterale del carico. I cavalletti erano stati rivestiti di legno per far sì che i tubi appoggiati ad essi non si rovinassero durante il trasporto. Il cavalletto posto in corrispondenza della sponda posteriore del cassone era più basso di circa 20 o 30 cm. rispetto a quello posto dietro alla cabina di guida. Il fascio di tubi, dunque, doveva essere collocato in posizione obliqua e sovrastare in parte la cabina. Il sollevamento avvenne per mezzo della gru della quale il camion era dotato. G.G. imbragò il fascio dei tubi con due braghe "a strozzo" e F.F., manovrando la gru, lo sollevò poggiandolo longitudinalmente sui due cavalletti. A questo punto G.G. salì sul cassone e sfilò via le fasce utilizzate per l'imbragatura. Stava per scendere dal camion per procedere alla stabilizzazione del carico (che doveva avvenire legando e immobilizzando i tubi con cavi di acciaio) quando udì un rumore e vide che F.F., urtato da un tubo, barcollava. Lo vide quindi cadere a terra dove fu colpito, in pieno volto, da un secondo tubo caduto dal cassone.
Secondo i giudici di merito l'infortunio fu determinato dal comportamento colposo di D.D., C.C. e A.A., nelle rispettive qualità di amministratore unico della "M.IN.T.OR. Srl", di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della società e di capocantiere. In particolare, sono stati ritenuti sussistenti profili di colpa generica e profili di colpa specifica per violazione degli artt. 168, 169 e 186 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (vigente all'epoca del fatto).
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili della morte di F.F.: per non aver valutato adeguatamente i rischi connessi alla movimentazione di manufatti di peso e dimensioni notevoli come quelli che l'infortunato era stato incaricato di trasportare; per aver fornito ai lavoratori un mezzo di trasporto inappropriato alla natura, alla forma e al volume del carico (art. 168, comma 1, D.P.R. n. 547/55); per non averne assicurato la stabilità (art. 169 D.P.R. n. 547/55); per non aver adottato misure al fine di evitare che il lavoratore potesse essere esposto al pericolo di caduta del carico (art. 186 D.P.R. 547/55).
3. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso, per mezzo dei rispettivi difensori, la responsabile civile "M.IN.T.OR. Srl" e l'imputato A.A.
4. Il ricorso proposto nell'interesse della responsabile civile consta di tre motivi :
4.1. Col primo motivo, la difesa deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha escluso la rilevanza causale decisiva e assorbente della rottura dei nastri d'acciaio destinati a mantenere unito il fascio di tubi (c.d. "reggette"). La difesa osserva che l'infortunio si verificò dopo la movimentazione di un fascio di sei tubi tenuti insieme da "reggette" e sottolinea che soltanto uno dei tubi che componevano quel fascio cadde dal cassone del camion. In tesi difensiva, ciò dimostra che l'infortunio non fu determinato dalla inidoneità del mezzo di trasporto, né da modalità di carico non corrette, bensì dal fatto che le "reggette" destinate a tenere compatto il carico non svolsero la propria funzione (perché si aprirono o si ruppero). La difesa della società ricorrente si duole che i giudici di merito abbiano sottovalutato questo dato, sostenendo che le "reggette" sarebbero meri strumenti di imballaggio, funzionali solo a compattare la merce e a renderne più agevole la movimentazione. Osserva che i tubi di cui si tratta erano stati prodotti in Argentina e assemblati in fasci; le "reggette" dovevano essere idonee a contenerli per tutto il viaggio e per tutte le fasi della movimentazione fino al momento in cui fossero state tagliate o rimosse; a maggior ragione, dunque, avrebbero dovuto funzionare al momento dell'infortunio, atteso che il fascio dei tubi era stato appoggiato sul camion. La difesa rileva: che, quando l'infortunio si verificò, il carico era in posizione statica; che, se le "reggette" avessero svolto la propria funzione, il fascio di tubi (riuniti in forma di piramide) non si sarebbe aperto e l'infortunio non si sarebbe verificato; che la rottura (o l'apertura) delle "reggette" non poteva essere prevista né evitata da nessuno degli imputati. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica perché sostiene che l'infortunio è ascrivibile all'inadeguatezza del mezzo di trasporto prescelto senza considerare che, nella fase statica, le "reggette" hanno la funzione di stabilizzare il carico e, nel caso di specie, si ruppero non assolvendo alla propria funzione.
4.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 43 cod. pen. e degli artt. 168, 169 e 186 D.P.R. n. 547/55. Sostiene, in particolare, che l'evento verificatosi non costituisce la concretizzazione del rischio per prevenire il quale sono state fissate le regole cautelari che i giudici di merito hanno ritenuto violate.
Per quanto riguarda l'ipotizzata violazione dell'art. 168 D.P.R. 547/55, la difesa osserva che, in base a questa norma, devono essere forniti ai lavoratori mezzi di sollevamento e di trasporto appropriati, ma, poiché parla di "mezzi di sollevamento e di trasporto", essa è destinata ad operare soltanto nelle fasi del sollevamento e del trasporto e non può essere applicata nel caso in esame. Quando si verificò l'infortunio, infatti, il sollevamento era già stato ultimato e il trasporto non era ancora iniziato. Secondo la difesa, la ritenuta inidoneità dell'autocarro fornito ai lavoratori non ebbe alcun ruolo nella dinamica dell'incidente, che non si verificò per le caratteristiche del veicolo, ma perché almeno una delle "reggette" che racchiudevano il fascio di tubi si aprì o si ruppe. A cadere, infatti, non fu l'intero carico, ma un singolo componente dello stesso. Non rileva in contrario che il Piano Operativo di Sicurezza avesse previsto la pericolosità del trasporto di carichi che superavano per dimensioni l'ingombro massimo dell'autocarro. Questa previsione, infatti, si riferiva alla fase del trasporto e alla necessità di garantire che il carico fosse assicurato al cassone, ma l'infortunio non si è verificato in questa fase, bensì quando il carico era appena stato collocato sul camion.
Per quanto riguarda l'ipotizzata violazione dell'art. 169 D.P.R. 547/55, la difesa rileva che questa norma impone di adottare ogni misura necessaria ad assicurare la stabilità del mezzo e del carico e riguarda anch'essa le fasi del sollevamento e del trasporto sicché avrebbe potuto essere applicata se l'infortunio si fosse verificato durante il sollevamento del carico oppure durante il viaggio. In tesi difensiva, ciò sarebbe reso evidente dal fatto che, nella norma in esame, la stabilità del mezzo e del carico è esplicitamente rapportata al tipo di mezzo, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto e alle caratteristiche del percorso, tutti elementi che - si sostiene - assumono rilievo quando lo spostamento di un carico è in corso e non quando, come nel caso di specie, il carico si trova in posizione statica e il mezzo sul quale è stato collocato è fermo. Quanto alla ritenuta inidoneità dei cavalletti sui quali i tubi furono appoggiati, la difesa osserva che la morte di F.F. fu causata dalla caduta di un tubo e questo tubo non cadde a causa dell'uso dei cavalletti, ma perché la rottura di una o più "reggette" fece sì che potesse sfilarsi da un fascio che era stato, fino a quel momento, saldo e compatto. A sostegno di questa argomentazione, il difensore sottolinea che gli altri tubi rimasero appoggiati sui cavalletti e, pertanto, non furono queste modalità di carico a determinare l'evento.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 186 D.P.R. n. 547/55, la difesa rileva che si tratta di una norma volta ad evitare che i lavoratori possano trovarsi a passare sotto carichi sospesi, ma, quando l'infortunio si verificò, il carico non era sospeso e non era neppure in corso di movimentazione perché era già stato collocato sul cassone dell'autocarro.
Sotto diverso profilo, la difesa si duole che la Corte territoriale abbia individuato come profilo di colpa ascrivibile a D.D. e a C.C. (dalla cui responsabilità consegue la responsabilità civile della "M.IN.T.OR. Srl") la mancata verifica delle "caratteristiche intrinseche" delle "reggette". Secondo la difesa della responsabile civile, la conoscenza di queste caratteristiche non avrebbe comunque potuto evitare l'evento perché non avrebbe consentito né agli operai né al datore di lavoro di prevedere e prevenire l'improvviso cedimento di strisce di acciaio la cui funzione era proprio quella di mantenere i tubi uniti in un fascio.
4.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e sostiene che la Corte di appello avrebbe interpretato analogicamente le norme cautelari sopra indicate estendendone l'ambito operativo alla fase successiva al carico di merci su un mezzo di trasporto e precedente all'inizio del trasporto: una fase che quelle norme non contemplano. La difesa sottolinea che la Corte di appello ha giustificato questa interpretazione sostenendo (pag. 35 della motivazione) che la fase successiva al carico e precedente alla partenza del mezzo di trasporto non può essere considerata come "una sorta di terra di nessuno" perché si tratta comunque di una fase nella quale possono verificarsi situazioni di pericolo connesse alla "complessiva attività di movimentazione dei carichi". Sostiene che, così argomentando, la sentenza impugnata avrebbe ricostruito ex post, sulla base dell'evento concretamente verificatosi, l'ambito operativo di regole cautelari che, invece, sarebbero chiaramente riferite alle sole fasi del sollevamento e del trasporto. Vale a dire a fasi della lavorazione differenti da quella che era in corso quando l'evento si verificò.
Secondo la difesa, questo vizio argomentativo si riscontra, oltre che nella interpretazione degli artt. 168 e 169, anche nell'interpretazione dell'art. 186 D.P.R. n. 547/55. La Corte di appello, infatti, ha sostenuto che, pur essendo terminata la fase del caricamento, "era comunque pericoloso" restare ad operare in un'area nella quale il carico poteva "sganciarsi, scivolare e precipitare anche a causa di sollecitazioni involontarie impresse nel corso della manovra o per naturali movimenti di assestamento" (pag. 35 della sentenza impugnata) e, in tesi difensiva, così argomentando avrebbe esteso l'ambito di applicazione della norma cautelare a situazioni diverse rispetto a quelle che il legislatore voleva disciplinare; per di più ipotizzando sollecitazioni involontarie impresse al carico nel corso della manovra o naturali movimenti di assestamento: situazioni che in concreto non risultano essersi verificate.
Secondo la difesa, non rileva in contrario la constatazione che nel capo di imputazione si sia fatto riferimento anche alla colpa generica. La sentenza impugnata, infatti, non ha evidenziato profili di negligenza imprudenza e imperizia a carico di D.D. e C.C. e la rottura delle "reggette", unica causa della morte del lavoratore, non poteva essere prevista ed evitata dagli imputati, ma dovrebbe "essere (eventualmente) ascritta ai produttori delle stesse".
5. Il ricorso proposto nell'interesse di A.A. consta di dodici motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
5.1. Col primo motivo, reiterando identico motivo formulato con l'atto di appello, il difensore di A.A. deduce nullità della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che ha disposto il giudizio e conseguente nullità della sentenza di primo grado. La difesa rileva che gli atti depositati con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e poi con la richiesta di rinvio a giudizio non erano completi perché non comprendevano alcune attività di indagine che erano state eseguite dai Carabinieri della Stazione di Dalmine su delega della Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari e avevano ad oggetto le società coinvolte nel confezionamento, nella commercializzazione, nel trasporto e nella lavorazione dei tubi che F.F. era stato incaricato di movimentare. A detta della difesa, l'esito di tali attività di indagine (che pure era pervenuto alla Procura della Repubblica di Cagliari nel gennaio 2009) non fu inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero e i relativi atti furono messi a disposizione delle parti solo nel corso del dibattimento (in specie, all'udienza del 13 luglio 2011). Lo stesso difensore riferisce che - come accertato in giudizio esaminando l'Ufficiale di polizia giudiziaria H.H. - questi atti, pervenuti all'ufficio di procura in tempo utile per l'udienza preliminare, furono trasmessi al magistrato titolare del procedimento solo nel luglio del 2010, sicché A.A. e il suo difensore non ebbero la possibilità di esaminarli prima dell'udienza preliminare e neppure nel corso della stessa. In tesi difensiva, ciò avrebbe pregiudicato i diritti dell'imputato. Secondo la difesa, tali diritti non sono stati lesi dalla utilizzazione di atti che non erano stati depositati con la richiesta di rinvio a giudizio (utilizzazione che l'imputato non aveva interesse a contrastare, trattandosi di indagini che egli stesso aveva chiesto), ma dal fatto che il mancato deposito di quegli atti ha impedito a A.A. di compiere consapevolmente le proprie scelte processuali eventualmente optando per un rito alternativo.
Il difensore sostiene che la nullità derivante dalla mancata discovery di atti rilevanti concerne il diritto di intervento dell'imputato. Si tratta, dunque, di una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. che ha precluso al ricorrente la possibilità di optare consapevolmente per il rito abbreviato e che è stata tempestivamente eccepita nell'udienza preliminare, nel dibattimento e poi, nuovamente, nell'atto di appello, quando sono state impugnate, insieme alla sentenza, le ordinanze con le quali l'eccezione di nullità era stata respinta.
5.2. Col secondo motivo, la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia fornito risposta alla questione di nullità illustrata col primo motivo e dedotta con l'atto di appello. Lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia motivato in ordine all'utilizzabilità delle indagini tardivamente depositate e non con riferimento alla dedotta violazione del diritto di difesa consistita nell'aver precluso all'imputato la possibilità di optare per un rito alternativo.
5.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge per indeterminatezza del capo di imputazione conseguente alla contestazione congiunta di profili di colpa generica e specifica senza indicazione chiara della negligenza, imprudenza o imperizia in concreto ritenute sussistenti.
5.4. Col quarto motivo, il difensore lamenta che la sentenza impugnata sia giunta all'affermazione della penale responsabilità senza considerare: in primo luogo, che il Piano Operativo di Sicurezza era carente e non prevedeva i rischi che potevano derivare dalla rottura dei nastri metallici che tenevano uniti i fasci di tubi; in secondo luogo che, quale capocantiere, A.A. non aveva il compito di valutare autonomamente i rischi connessi alla movimentazione di materiali e doveva attenersi al POS senza avere la possibilità di modificarlo. Sviluppando queste argomentazioni, la difesa ricorda: che, secondo tutti i consulenti esaminati in giudizio, le fasce metalliche collocate attorno ai tubi per tenerli insieme erano astrattamente idonee allo scopo e capaci di resistere alle sollecitazioni derivanti dal sollevamento e trasporto dei tubi; che l'aver collocato il fascio di tubi su cavalletti invece che su una superficie piana non influiva sulla stabilità del carico, atteso che il camion era dotato di stabilizzatori; che, come constatato dagli ufficiali di PG intervenuti sul posto, due delle tre "reggette" erano aperte e fu questa apertura (imprevedibile per A.A.) a determinare il verificarsi dell'evento; che A.A. non poteva rendersi conto delle lacune del POS, non poteva modificarlo e, comunque, non aveva le competenze per farlo avendo esclusivamente mansioni esecutive.
5.5. Col quinto motivo, la difesa deduce errata applicazione degli artt. 168, 169 e 186 D.P.R. n. 547/55 e lo fa in termini non dissimili da quelli già esposti nell'illustrare i motivi di ricorso proposti nell'interesse della "M.IN.T.OR. Srl". Sostiene, infatti, che le norme di prevenzione, la cui violazione integrerebbe profili di colpa specifica, si applicano alla fase del sollevamento e del trasporto, ma non trovano applicazione quando il carico è stato collocato sul mezzo che dovrà trasportarlo e, proprio in questa fase, si verificò l'infortunio. Con specifico riferimento alla disposizione di cui all'art. 168 D.P.R. n. 547/55, il ricorrente osserva che le dimensioni del cassone (la cui lunghezza era inferiore a quella dei tubi da trasportare) non rendevano il mezzo strutturalmente inidoneo allo scopo perché il trasporto al di fuori della sagoma è consentito a condizione che il carico sia stabile. Sostiene, inoltre, che la caduta del tubo dal quale F.F. fu travolto non fu determinata dalla misura del cassone, ma dalla rottura delle "reggette".
A queste argomentazioni la difesa aggiunge: che, quale capocantiere, l'imputato non aveva il compito di scegliere le attrezzature di lavoro; che il datore di lavoro non aveva previsto limiti di impiego per il camion utilizzato al momento dell'infortunio; che, dunque, anche per quanto riguarda la scelta del mezzo, A.A. si attenne alle disposizioni ricevute; che, peraltro, egli non aveva poteri di spesa.
Anche con riferimento agli artt. 169 e 186 D.P.R. n. 547/55 il ricorso di A.A. sviluppa considerazioni analoghe a quelle che sono state esposte illustrando i motivi del ricorso della "M.IN.T.OR. Srl". Con specifico riguardo all'art. 186 D.P.R. n. 547/55 il ricorrente sottolinea che, quando si verificò l'infortunio, il carico era poggiato stabilmente sul cassone: dunque le operazioni di sollevamento erano esaurite e i tubi non erano in posizione sospesa.
5.6. Col sesto motivo, la difesa sostiene che, ritenendo sussistenti le violazioni di norme di prevenzione indicate, i giudici di merito sarebbero giunti a conclusioni difformi rispetto a quelle di tutti gli esperti esaminati in giudizio, i quali hanno individuato nell'apertura delle "reggette" la sola causa dell'evento. Secondo il difensore, di questa scelta i giudici di merito non avrebbero fornito adeguata motivazione sicché la sentenza impugnata sarebbe "priva di solido fondamento tecnico".
5.7. Col settimo motivo, il difensore del ricorrente deduce violazione di legge per essere stata attribuita rilevanza causale alle ritenute violazioni di norme di prevenzione in assenza di un compiuto giudizio controfattuale e, dunque, senza chiarire quale condotta A.A. avrebbe dovuto e potuto tenere per evitare l'evento. Nel ricorso si sostiene che l'evento non si sarebbe verificato se le fasce che avvolgevano i tubi non si fossero aperte e questa apertura non era prevedibile ed evitabile da parte di A.A., il quale non aveva ricevuto indicazioni in ordine alla necessità di verificare la corretta tenuta delle "reggette" (peraltro, certificate dal produttore come idonee alla funzione cui erano destinate).
5.8. Con l'ottavo motivo, la difesa deduce violazione di legge dolendosi che la sentenza impugnata abbia attribuito a A.A. una condotta colposa consistita nell'aver omesso di sovraintendere e coordinare le operazioni di carico. Il difensore osserva a tal fine: che A.A. aveva la qualifica di capocantiere per la "M.IN.T.OR"; che questa società aveva ricevuto in appalto dalla "SARAS" lavori di manutenzione per i quali doveva utilizzare materiali (in specie tubi "reggettati") custoditi in un magazzino gestito dalla "SRC"; che per le attività affidate in appalto era stato noD.D. un coordinatore per la sicurezza; che il rischio concretizzatosi derivò dalla interferenza tra le modalità di confezionamento del fascio di tubi e le modalità di carico, sicché il governo di quel rischio non competeva a A.A., ma al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
5.9. Col nono motivo, il difensore deduce violazione di legge per essere stata affermata la penale responsabilità dell'imputato ancorché egli non fosse stato incaricato di verificare i sistemi di imballaggio e non fosse in condizione di avvedersi di eventuali difetti delle "reggette", realizzate e messe in opera, da una azienda leader nel settore, per resistere alle sollecitazioni che possono verificarsi nell'esecuzione di manovre analoghe a quella che era in corso. Con riferimento alla deposizione di I.I., che ha riferito di aver verificato in più occasioni la rottura delle "reggette" (pag. 16 e pag. 34 della sentenza impugnata), la difesa osserva che I.I. ha escluso di aver parlato di questo con A.A. o con altri, sicché il ricorrente non aveva ragione alcuna per ritenere che una rottura potesse verificarsi. In sintesi, secondo la difesa, l'evento fu reso possibile da un vizio che A.A. non aveva l'obbligo giuridico di prevedere. Un vizio per accertare il quale, inoltre, sarebbero state necessarie competenze tecniche che A.A. non aveva.
5.10. Col decimo motivo, la difesa deduce violazione di legge per essere stata attribuita a A.A. la qualifica di preposto alle operazioni di carico desumendola dalla sua qualità di capocantiere e dal fatto che era stato lui a redigere la bolla di consegna che consentiva di ritirare i tubi dal magazzino. A questo proposito il difensore osserva che A.A. era stato nominato "capo cantiere e responsabile della sicurezza per la ditta M.IN.T.OR." otto giorni prima dell'evento e con la nomina (allegato 9 all'atto di ricorso) non gli erano stati attribuiti effettivi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
5.11. L'undicesimo motivo costituisce sviluppo del decimo. Il difensore rileva che, secondo quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale, il giorno dei fatti, dopo aver incaricato F.F. dello svolgimento del lavoro e aver predisposto la bolla di consegna, A.A. si allontanò dalla raffineria per svolgere altre mansioni di ufficio. Riferisce inoltre che, nell'atto col quale era stata attribuita a A.A. la qualifica di capocantiere, era stata prevista anche la sua automatica sostituzione in caso di assenza e il sostituto designato era J.J. il quale aveva sottoscritto, unitamente all'imputato, l'atto contenente tale "delega alternativa". Muovendo da queste premesse, la difesa sostiene che, il giorno dei fatti, le funzioni di capocantiere erano concretamente svolte da J.J. e A.A. non poteva esercitare alcun controllo sul concreto operato di F.F. e G.G.
5.12. Col dodicesimo e tredicesimo motivo, il difensore deduce vizi di motivazione sottolineando che la sentenza impugnata ha omesso di valutare il contenuto della delega conferita a A.A. e della contestuale "delega alternativa" conferita a J.J.. Non ha tenuto conto, inoltre, del registro presenze (allegato 10 all'atto di ricorso), attestante che, al momento del fatto, la funzione di preposto era rivestita da J.J. e non da A.A.
Diritto
1. Si deve subito osservare che il fatto per cui si procede risale al 14 aprile 2007 e la motivazione della sentenza impugnata, pronunciata il 20 novembre 2017, è stata depositata oltre sei anni dopo (il 7 maggio 2024). Ai sensi degli art. 157, commi 1 e 6 cod. pen. (nel testo all'epoca vigente), il termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. è pari a quindici anni. La prescrizione è rimasta sospesa per complessivi 649 giorni nel corso del giudizio di primo grado per rinvii delle udienze dovuti a impedimento di imputati o difensori, oppure per adesione dei difensori ad astensioni proclamate dall'Unione delle camere penali. Nel giudizio di appello il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 161 giorni (dal 12 aprile 2017 al 20 settembre 2017) per un rinvio deterD.D. dall'adesione dei difensori ad una astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle camere penali. Pertanto, al termine di prescrizione, che sarebbe decorso il 14 aprile 2022, devono essere aggiunti 810 giorni. Ne consegue che la causa estintiva è maturata il 2 luglio 2024, prima ancora che il fascicolo giungesse in Cassazione.
La parte civile B.B. (coniuge del lavoratore deceduto) si è costituita in giudizio nei confronti dei soli imputati D.D. e C.C. L'affermazione della responsabilità di A.A., unico imputato ricorrente, è avvenuta, dunque, ai soli fini penali.
Tanto premesso, si deve rilevare che non presentano profili di inammissibilità i motivi di ricorso con i quali A.A. formula doglianze in ordine al contenuto dei poteri che gli erano stati attribuiti con la qualifica di capocantiere; al contenuto del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dal datore di lavoro; alla concreta possibilità, per il capocantiere, di fornire ai lavoratori un mezzo adeguato alle caratteristiche del carico o di indicare loro modalità operative tali da consentire che il carico potesse comunque avvenire in sicurezza; all'esistenza di un obbligo giuridico in tal senso. Pertanto, sussistono i presupposti, che discendono dall'intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'estinzione del reato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Di conseguenza, per quanto riguarda la posizione del ricorrente Antonio A.A., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
2. Passando all'esame del ricorso proposto dalla responsabile civile "M.IN.T.OR. Srl", deve essere trattato subito il tema - affrontato espressamente nel primo motivo di ricorso, ma ripreso negli altri motivi - secondo il quale l'infortunio non fu determinato dall'inadeguatezza del mezzo di trasporto prescelto e da violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ascrivibili agli imputati, ma, esclusivamente, dalla rottura delle "reggette" che tenevano stretto il fascio di tubi del cui trasporto il lavoratore infortunato era stato incaricato.
Dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado non emerge con chiarezza se gli operatori della prevenzione intervenuti sul posto constatarono la rottura o l'apertura di una o più di queste "reggette". Nella sentenza di primo grado si legge (pag. 7) che l'infortunio si verificò dopo che F.F., aiutato dal collega G.G., aveva collocato sui cavalletti in acciaio fissati sui lati corti del cassone un fascio di sei tubi di forma piramidale tenuti insieme da "due (o tre) reggette". Vi si legge, inoltre (pag. 8), che queste "reggette" "avevano una estremità dotata di una capsula, di colore nero, sulla quale era impressa la scritta Tenaris" e che, "dopo l'accaduto, quattro tubi erano ancora completamente appoggiati sui cavalletti del cassone del camion; il quinto poggiava per una estremità a terra, mentre l'altra era rimasta sul cassone; il sesto era in posizione statica sul terreno". Questa descrizione rende evidente che la piramide costituente il fascio di tubi si era disfatta, ma non consente di capire se ciò sia dipeso dallo sfilamento dei due tubi caduti (uno dei quali rimasto appoggiato al cassone, l'altro finito a terra), oppure dalla rottura delle "reggette", o dal fatto che le stesse di erano aperte o allentate per le sollecitazioni cui erano state sottoposte. È certo, invece, che il fascio di tubi (di forma piramidale) era stato collocato in posizione obliqua, "ponendo l'estremità alta sul cavalletto adiacente alla cabina del conducente, di modo che una parte dei tubi sovrastasse la cabina medesima e l'altra estremità poggiasse sul cavalletto situato più in basso (di circa cm. 20 o 30)" vicino alla sponda posteriore del cassone e parallelamente ad essa (pag. 11 della sentenza di primo grado, trascritta a pag. 7 della sentenza impugnata).
Dalla sentenza di primo grado (pag. 20 e ss.) emerge che, secondo il consulente tecnico della "M.IN.T.OR. Srl", le reggette si ruppero e ciò sarebbe imputabile a un vizio occulto (una "cattiva punzonatura, che non poteva essere verificata con un esame esterno"). Secondo il consulente tecnico di A.A., invece, le reggette "non erano strette sufficientemente e, per questo motivo, si erano sfilate permettendo il rilascio dei tubi". Se ne desume che, secondo i consulenti tecnici esaminati in giudizio, le reggette potrebbero essersi rotte o essersi aperte o essersi allentate. Dalla sentenza di primo grado (pagg. 26 e 27), risulta inoltre che, secondo il teste I.I., le "reggette" altro non erano che un imballaggio non idoneo a garantire la tenuta del carico, "più volte si erano rotte", e proprio per questo, quando doveva prelevare dei tubi, I.I. chiedeva al magazziniere di tagliarle.
I giudici di merito - le cui decisioni possono essere lette congiuntamente perché concordano nell' analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (fra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) - hanno ritenuto che la rottura, l'apertura o l'allentamento delle "reggette" sia stata determinata o favorita dal fatto che i tubi furono collocati sul cassone in posizione obliqua. Hanno rilevato, inoltre, che le "reggette", potevano essersi allentate o deteriorate nel corso dei trasporti precedenti.
Muovendo da queste premesse, hanno ritenuto che non fosse necessario accertare se le "reggette" si fossero rotte o aperte o allentate. Hanno sottolineato a tal fine che si tratta di "semplici strumenti di imballaggio funzionali ad assicurare il compattamento col minimo ingombro e la relativa stabilità dei fasci di tubi nelle fasi di movimentazione e trasporto" sicché l'eventuale difettoso funzionamento delle stesse potrebbe comportare "un addebito di responsabilità anche nei confronti di chi le impiegò per l'imballaggio senza segnalare i rischi di un uso improprio e senza renderne ben note le caratteristiche di tenuta", ma non libererebbe da responsabilità gli imputati D.D. e C.C. e la "M.IN.T.OR. Srl" (pag. 34 della sentenza di appello).
Secondo i giudici di merito il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione non valutarono adeguatamente i rischi connessi alla movimentazione di un carico costituito da un fascio di sei tubi che, per la loro lunghezza, non potevano essere collocati sul cassone del camion in posizione orizzontale, ma dovevano essere posti in posizione obliqua. La sentenza di primo grado riferisce (pag. 27) che il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dalla "M.IN.T.OR. Srl" esaminava "i rischi relativi alla caduta accidentale del carico sollevato a causa della non corretta imbracatura, l'interferenza con le aree di lavoro o il cedimento del manto stradale", ma non individuava le "procedure da adottare per la movimentazione dei carichi". Osserva, inoltre, (pag. 28) che né F.F. né G.G. avevano ricevuto istruzioni sul modo in cui avrebbero dovuto operare trovandosi a dover trasportare tubi di lunghezza superiore al cassone del camion: tubi che dovevano essere collocati in posizione obliqua, su cavalletti dotati di alette laterali che, "per le loro ridotte dimensioni (circa 15 cm.) avrebbero potuto impedire (se sollevate) la caduta di singoli tubi" e non certo la caduta di tubi assemblati in un fascio strutturato a piramide.
In sintesi, secondo i giudici di merito, le particolarità del carico che F.F. e G.G. erano stati chiamati a trasportare - costituito da una pluralità di tubi molto pesanti la cui lunghezza era superiore a quella del cassone del camion - avrebbero richiesto che fosse messo a disposizione dei lavoratori un mezzo diverso. Questo mezzo avrebbe dovuto avere caratteristiche tali da consentire la collocazione dei tubi in posizione orizzontale e, in ogni caso, avrebbero dovuto essere previste procedure operative adeguate alla movimentazione di un carico così lungo e pesante. Secondo la sentenza impugnata, la scelta di un autocarro dotato di un cassone di dimensioni inferiori al carico richiedeva che fosse compiuta una valutazione sulle caratteristiche dell'imballaggio costituito dalle "reggette". Pertanto, sarebbe stato doveroso chiedersi se questo tipo di imballaggio fosse idoneo a garantire che il fascio di tubi, pur collocato in posizione obliqua, rimanesse compatto nella forma a piramide che gli era stata data: una forma che le "reggette" potevano essere insufficienti a mantenere.
2.1. Si tratta dì una motivazione completa, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conforme ai principi di diritto che regolano la materia. I giudici di merito hanno ritenuto che l'eventuale esistenza di un vizio nella reggettatura (ascrivibile a coloro che curarono l'imballaggio dei tubi) non sarebbe comunque idonea ad escludere la rilevanza causale delle condotte omissive ascritte a D.D. e a C.C. Hanno sottolineato a tal fine che l'ipotizzata rottura o l'apertura delle "reggette" non avrebbe avuto conseguenze se i tubi fossero stato collocati su un mezzo di trasporto adeguato alle dimensioni del carico. Hanno sottolineato, inoltre, che il rischio connesso alla collocazione dei tubi in posizione obliqua non era stato valutato; non era stata verificata l'idoneità delle "reggette" a mantenere compatto il fascio di tubi anche in questa posizione; non erano state individuate modalità operative tali da evitare che, pur collocato in posizione obliqua, il fascio di tubi potesse disfarsi.
Così argomentando i giudici di merito hanno fatto applicazione di principi giurisprudenziali consolidati. Come noto, infatti, "in tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento" (Sez. 4, n. 45369 del 25/11/2010, Osella, Rv. 249072; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Di Carlantonio, Rv. 252149; Sez. 4, n. 1194 del 15/11/2013, dep. 2014, Braidotti, Rv. 258232). Come è stato opportunamente sottolineato, quando l'obbligo di impedire l'evento ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile a una condotta precedente. Muovendo da queste premesse, è stato ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità del successivo garante, il fatto che la modifica al sistema di blocco di un macchinario - causa delle lesioni riportate da un lavoratore - fosse stata apportata da altro soggetto, in epoca antecedente al suo subentro nella posizione di garanzia (Sez. 4, n. 50019 del 20/09/2017, Berta, Rv. 271520). Più in generale, si è osservato che, quando "il decesso della vittima sia determinato dalla sommatoria delle condotte omissive ascrivibili a diversi garanti, intervenuti in tempi diversi, è configurabile il nesso causale tra l'evento letale e ciascuna delle riscontrate omissioni, essendo ognuna di esse essenziale alla sua produzione. (In motivazione la S.C. ha affermato che la causalità additiva o cumulativa costituisce applicazione della teoria condizionalistica di cui all'art. 41 cod. pen., giacché, essendo ciascuna omissione essenziale alla produzione dell'evento, l'eliminazione mentale di ciascuna di esse fa venir meno l'esito letale, tenuto conto dell'insufficienza di ognuna delle altre omissioni a determinarlo)" (Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015, Piata roti, Rv. 263733. Sull'argomento anche: Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, De Angelis, Rv. 254368; Sez. 4, n. 17887 del 02/02/2022, Bello, Rv. 83208; Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Bocchio, Rv. 284086).
La difesa della società ricorrente non si confronta la motivazione della sentenza impugnata perché si limita ad affermare che le "reggette" si ruppero o si aprirono e questo non avrebbe dovuto avvenire; ma non spiega perché tale rottura avrebbe causato l'evento anche se il mezzo di trasporto fosse stato adeguato alle dimensioni del carico e dotato di un pianale sul quale i tubi potessero essere collocati in posizione orizzontale. Si limita, inoltre, a sostenere che la rottura delle "reggette" fu determinata da un vizio occulto delle stesse, ma non documenta che tale rottura sia stata accertata nel corso del giudizio e non contrasta l'argomentazione sviluppata dai giudici di merito secondo la quale, poiché la scelta di un mezzo di trasporto inidoneo imponeva di collocare il fascio di tubi in posizione obliqua, corrette modalità operative avrebbero richiesto di verificare la tenuta dell'imballaggio. Ed invero, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso (pag. 13), nel richiedere agli imputati una valutazione delle "caratteristiche intrinseche" delle "reggette" (pag. 34 della sentenza impugnata) i giudici di merito non hanno preteso una verifica del materiale che le componeva, ma una valutazione della capacità di tali strumenti di tenere insieme il fascio di tubi: una valutazione che - come il Tribunale ha sottolineato (pag. 22 della sentenza di primo grado) - doveva essere compiuta in concreto, tenendo conto che quel fascio di tubi aveva viaggiato a lungo ed era già stato movimentato più volte, sicché le "reggette", sottoposte e ripetute sollecitazioni, potevano essersi allentate o essersi deteriorate.
In sintesi, col primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della "M.IN.T.OR. Srl", la difesa sostiene: che l'evento sarebbe stato determinato dalla rottura delle "reggette"; che tale rottura era imprevedibile; che, per effetto di tale rottura, sì innestò una serie causale autonoma tale da rendere irrilevanti sia le caratteristiche del mezzo prescelto per eseguire il trasporto, sia la mancata predisposizione di procedure operative specifiche per la movimentazione del carico. Così argomentando, la difesa non si confronta col provvedimento impugnato e col suo contenuto sicché, in questa parte, il ricorso ha carattere meramente oppositivo: non smentisce efficacemente il significato degli elementi valorizzati dai giudici di merito e non evidenzia profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
3. Col secondo e col terzo motivo, la difesa della società ricorrente sostiene che le violazioni delle norme di prevenzione in materia di infortuni sul lavoro specificamente contestate nel capo di imputazione (art. 168, 169 e 186 D.P.R. n. 547/55) sarebbero state erroneamente ritenute sussistenti. Queste norme, infatti, sarebbero state applicate, con interpretazione analogica, in una situazione differente rispetto a quella che sono destinate a disciplinare e il rischio concretizzatosi sarebbe diverso da quello per la prevenzione del quale le norme in esame sono state previste.
Secondo la difesa, l'art. 168 D.P.R. n. 547/55 - in base al quale "I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni di impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto" - sarebbe destinato a disciplinare le sole fasi del sollevamento e trasporto. Non riguarderebbe, quindi, le caratteristiche dei mezzi in quanto tali, ma si riferirebbe esclusivamente alle fasi in cui questi mezzi vengono messi in movimento.
L'interpretazione così proposta è in evidente contrasto con la lettera della legge. L'art. 168 D.P.R. n. 547/55, infatti, non fa riferimento allo svolgimento delle attività di sollevamento e trasporto, ma alle caratteristiche che i mezzi di sollevamento e trasporto devono possedere per poter essere utilizzati. Questa norma (come, peraltro, l'intero titolo V D.P.R. n. 547/55) si occupa di mezzi di sollevamento e trasporto (ha dunque ad oggetto mezzi destinati allo svolgimento di tali attività), ma non stabilisce che tali mezzi debbano essere "appropriati" soltanto al sollevamento e al trasporto. Stabilisce, infatti, che i mezzi prescelti debbano risultare "appropriati per quanto riguarda la sicurezza" e richiede che questo requisito sia valutato in concreto e rapportato alla natura, alla forma e al volume dei carichi da sollevare e trasportare. Richiede, dunque, una valutazione preliminare (che deve essere compiuta nel momento in cui il sollevamento e il trasporto sono decisi) e impone ai soggetti sui quali gravano obblighi di prevenzione di scegliere mezzi idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori tenendo conto delle caratteristiche del carico.
Non rileva in contrario - come la difesa vorrebbe sostenere - il riferimento espresso alle fasi di avviamento e di arresto. Nella prospettiva del legislatore, infatti, un mezzo di sollevamento e trasporto potrebbe essere astrattamente adeguato in relazione alla natura, alla forma e al volume del carico, ma non esserlo "in relazione alle condizioni di impiego" e tali condizioni devono essere valutate facendo specifico riferimento alle fasi più delicate del sollevamento e del trasporto che sono quelle dell'avviamento e dell'arresto: fasi nelle quali l'inerzia del carico può sottoporre il mezzo prescelto a sollecitazioni particolari.
Depone nel senso indicato anche il secondo comma della norma in esame, in base al quale "Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche". Questa previsione rende evidente che la valutazione della idoneità del mezzo deve tenere conto della reciproca compatibilità tra le caratteristiche del carico da sollevare e trasportare e quelle del mezzo dì sollevamento e trasporto: una valutazione che deve essere compiuta senza trascurare che nelle fasi più critiche - vale a dire, quelle dell'avviamento e dell'arresto - il mezzo e il carico sono sottoposti a sollecitazioni particolari.
3.1. Nel caso oggetto del presente ricorso, tale valutazione di compatibilità non risulta essere stata compiuta né quando fu redatto il POS - che non conteneva una disciplina espressa dei mezzi da utilizzare e delle modalità operative da seguire per la movimentazione di tubi di peso e dimensioni notevoli - né quando si scelse di procedere al sollevamento e al trasporto di tubi che pesavano 190 chili ciascuno, avevano una lunghezza di 12 metri ed erano assemblati in un fascio a forma di piramide, utilizzando un autocarro il cui cassone aveva una lunghezza inferiore a quella dei tubi (era lungo m. 7,70 e largo m. 2,50). Ed invero, come la sentenza impugnata ha sottolineato (pag. 34), se fosse stato collocato orizzontalmente sul cassone di quell'autocarro, il fascio di tubi che doveva essere trasferito dal "Parco tubi ovest" ad altra zona della raffineria sarebbe fuoriuscito longitudinalmente dalla sagoma del veicolo per oltre quattro metri e il Piano Operativo di Sicurezza della "M.IN.T.OR." vietava il trasporto di carichi che superassero per dimensioni l'ingombro massimo del mezzo di trasporto utilizzato.
Non vale obiettare - come fa la difesa - che questa previsione mirava a prevenire pericoli connessi alla fase del viaggio. Si osserva in proposito che non può ritenersi "appropriato per quanto riguarda la sicurezza" un mezzo che debba essere adattato alla forma e al volume del carico e proprio questo avvenne nel caso di specie. I giudici di merito riferiscono (e il dato non è controverso) che, per poter trasportare tubi della lunghezza di dodici metri utilizzando un autocarro dotato di un cassone lungo sette metri e settanta centimetri, il veicolo fu adattato fissando ai lati corti del cassone due cavalletti "non facenti parte delle dotazioni del mezzo" (pag. 7 della sentenza di primo grado). Questi cavalletti avevano altezza diversa ed erano necessari per poter collocare i tubi in posizione obliqua. Il mezzo di trasporto prescelto, dunque, era a tal punto inidoneo a trasportare quel particolare carico che fu necessario adattarlo alle dimensioni dei tubi. Come i giudici di merito hanno sottolineato, inoltre, essendo stato collocato su cavalletti, il fascio di tubi (di forma piramidale) superava in altezza sia le sponde del camion che la cabina dell'autocarro e superava in altezza anche le alette contenitive poste ai lati dei cavalletti al fine di evitare lo scivolamento laterale. Com'è evidente, questo comportava un concreto pericolo di caduta di materiali dall'alto che non vi sarebbe stato se l'autocarro fosse stato utilizzato in modo rispondente alle proprie caratteristiche né, tanto meno, se il trasporto fosse stato eseguito con un mezzo di dimensioni adeguate.
3.2. Alle considerazioni svolte si deve aggiungere che l'inidoneità di un mezzo di trasporto deve essere valutata con riferimento a tutte le fasi del trasporto stesso: che ha inizio col carico della merce e termina quando la merce viene scaricata. Non si tratta di una interpretazione analogica della norma, ma al contrario, di una interpretazione letterale. Nel vocabolario "Treccani", il trasporto è definito come "trasferimento di cose o persone mediante mezzi a ciò destinati"; nel vocabolario "Devoto-Oli", come "trasferimento di cose o persone che implica il loro sollevamento da terra"; è evidente, allora, che la collocazione delle cose sul mezzo che deve trasferirle ne costituisce parte integrante.
Non si comprende, inoltre, come potrebbe ritenersi "appropriato per quanto riguarda la sicurezza" un mezzo di trasporto le cui dimensioni non siano congrue in relazione alla natura, alla forma e al volume dei manufatti che è destinato a portare da un luogo ad un altro, a prescindere dal fatto che il viaggio verso quel luogo abbia avuto inizio.
4. Considerazioni analoghe devono essere formulate con riferimento alla disposizione di cui all'art. 169 D.P.R. n. 547/55, in base alla quale "nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto e alle caratteristiche del percorso". Mentre l'art. 168 disciplina la scelta dei mezzi di sollevamento e trasporto, l'art. 169 ne disciplina il concreto "esercizio". Stabilisce infatti che, nell'uso di questi mezzi, si debbano "adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto e alle caratteristiche del percorso".
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno sottolineato che i lavoratori incaricati di movimentare i tubi caricandoli sull'autocarro e spostandoli all'interno della raffineria non avevano ricevuto disposizioni sulle modalità operative da adottare nella fase di carico e nessuno valutò se la collocazione del fascio di tubi in posizione obliqua potesse comprometterne la compattezza. La sentenza impugnata osserva (pag. 36) che, se questa valutazione fosse stata compiuta, F.F. e G.G. avrebbero ricevuto istruzioni su come garantire la stabilità del fascio di tubi senza fare affidamento solo sulle "reggette". Rileva, infatti che, pur essendo stato prescelto un mezzo di trasporto inidoneo, si poteva comunque cercare di assicurare la stabilità del carico utilizzando "strumenti di appoggio" più sicuri dei cavalletti e prevedendo una "imbracatura provvisoria, fino a che il fascio di tubi non fosse stabilmente fissato". Nel contrastare tali argomentazioni, la difesa sostiene che l'art. 169 D.P.R. n. 547/55 sarebbe stato applicato analogicamente perché questa disposizione è destinata ad operare solo con riferimento alle fasi in cui il carico viene spostato e quindi: per i mezzi di sollevamento, dall'inizio del sollevamento stesso alla collocazione nel punto di destinazione; per i mezzi di trasporto, dall'inizio alla fine del viaggio. In tesi difensiva, nel caso di specie la disposizione in esame non potrebbe trovare applicazione atteso che la fase del sollevamento era terminata (il carico era stato collocato sul camion) e la fase di trasporto non era ancora iniziata (l'autocarro era fermo). Ancora una volta, dunque, la difesa sostiene che nell'uso dei mezzi di trasporto non sarebbe compresa la fase di carico.
Si è già chiarito che il significato letterale del termine "trasporto" non consente dì darne una interpretazione restrittiva come quella proposta dalla società ricorrente. Si deve qui rilevare che l'art. 169 D.P.R. n. 547/55 disciplina "l'esercizio" dei mezzi di sollevamento e trasporto richiedendo l'adozione di misure adeguate ad assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico "in relazione al tipo del mezzo stesso". A norma di legge, dunque, perché "l'esercizio" di un mezzo di trasporto possa avvenire in sicurezza, è necessario porre in relazione il carico e il mezzo verificandone le reciproche caratteristiche e ciò rende evidente che la fase del carico non è affatto estranea a tale "esercizio", ma ne costituisce parte integrante.
5. Alla luce delle considerazioni svolte si deve escludere che la sentenza impugnata abbia applicato analogicamente gli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/55.
Nel ritenere che l'infortunio sia stato determinato dal fatto che l'autocarro fornito ai lavoratori non era idoneo a fini di sicurezza e dal fatto che i lavoratori non avevano ricevuto nessuna indicazione sulle misure da adottare per assicurare la stabilità del carico, i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua, scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità, e hanno fatto corretta applicazione delle norme sopra indicate. Queste norme, infatti, disciplinando la scelta e il concreto utilizzo dei mezzi di sollevamento e trasporto, impongono al datore di lavoro (e ai suoi collaboratori diretti) di scegliere mezzi idonei in relazione alle caratteristiche del carico e di adoperarsi affinché, "nell'esercizio" di quei mezzi, siano evitate situazioni di pericolo derivanti dall'instabilità del carico; situazioni che si possono verificare, sia nella fase iniziale del trasporto (quando il carico viene eseguito), sia nella fase intermedia del viaggio (nella quale si deve tenere conto della "velocità", delle "accelerazioni in fase di avviamento e di arresto" e delle "caratteristiche del percorso"), sia nella fase finale del trasporto (e, quindi, durante le operazioni di scarico).
6. La società ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto applicabile nel caso di specie la disposizione di cui all'art. 186 D.P.R. n. 547/55, in base al quale: "Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo". Il rilievo è fondato, atteso che l'infortunio non si verificò per la caduta di un carico "sospeso". Non rileva in contrario - come la sentenza impugnata sembra sostenere - che i tubi fossero collocati in posizione elevata, perché lo smottamento del fascio di tubi si verificò dopo che lo stesso era stato appoggiato sul cassone e la norma in parola è volta ad evitare che il sollevamento e la traslazione di un carico avvengano al di sopra di luoghi di passaggio.
Per quanto esposto, la ritenuta violazione dell'art. 186 D.P.R. n. 547/55 non può essere ritenuta sussistente. Non per questo, tuttavia, la sentenza impugnata dev'essere annullata. Come noto, infatti, quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione purché essa trovi adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull'argomento: Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877) e, nel caso di specie, la decisione con la quale è stata confermata la responsabilità civile della "M.IN.T.OR. Srl" non è censurabile né per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/55, né sotto il profilo dell'identificazione del rischio concretizzatosi.
Gli artt. 168 e 169 D.P.R. n. 547/55, infatti, mirano ad evitare che la scelta di mezzi di sollevamento e trasporto inappropriati a fini di sicurezza e l'esercizio degli stessi in modo tale da non assicurare la stabilità del mezzo e del carico possano ledere o mettere in pericolo l'incolumità dei lavoratori e, nel caso oggetto del presente ricorso, l'infortunio fu determinato proprio dalla concretizzazione del rischio che il rispetto di queste norme doveva prevenire.
Neppure è censurabile, perché coerente con le emergenze istruttorie, l'identificazione delle condotte alternative doverose richieste al datore di lavoro D.D. e al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione C.C., individuate dalle sentenze di merito: in una attenta valutazione del rischio connesso alla movimentazione di carichi; nella scelta di un mezzo di trasporto appropriato in relazione alle caratteristiche del carico; nella individuazione di modalità operative idonee ad assicurare che il trasporto (del quale fanno parte il carico e lo scarico) fosse eseguito in condizioni di sicurezza e il fascio di tubi collocato sul camion mantenesse la sua forma e la necessaria stabilità.
7. Per quanto esposto, il ricorso proposto dalla responsabile civile "M.IN.T.OR. Srl" deve essere respinto. Ne consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
Quanto alla posizione del ricorrente A.A., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.A. perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso del responsabile civile M.IN.T.OR. Srl che condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della parte civile, liquidate in tremila euro, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2025.
