Cassazione Penale, Sez. 4, 27 gennaio 2025, n. 2998 - Grave infortunio alla mano del lavoratore con la "macchina troncatrice". Difetto di manutenzione e scorretta procedura di lavoro



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta da:

Dott. DOVERE Salvatore - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Relatore

Dott. BELLINI Ugo - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. LAURO Davide - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 


sul ricorso proposto da:

A.A. nato a F il Omissis

avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;

lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

 

Fatto


1. Con sentenza del 3 giugno 2024, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza pronunciata il 5 aprile 2022 dal Tribunale di Pesaro nei confronti di A.A. ritenuto responsabile - nella qualità di legale rappresentante della "I Conci Srl" e datore di lavoro dell'infortunato - del reato di cui all'art. 590, comma 3, in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1), cod. pen. in danno di B.B.

2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio sul lavoro verificatosi il 12 marzo 2018 a Fano. B.B. stava operando su una "macchina troncatrice", utilizzata per tagliare materiale lapideo e dotata di una lama che scorre verticalmente lungo due montanti metallici. Dalla sentenza di primo grado (pag. 3) risulta che questa macchina, prodotta dalla ditta Alpe Srl, era stata immessa sul mercato nei primi anni novanta, era da molti anni in dotazione alla società "I Conci", era collocata all'aperto senza copertura ed era quindi "esposta alle intemperie".

Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, B.B. doveva provvedere al taglio di lastre di tre centimetri di altezza e, a tal fine, doveva posizionare nella parte superiore del marmo da tagliare dei cunei di legno destinati a tenere ferma la lastra da dividere. Per far questo, aveva fatto scorrere il blocco lama verso l'alto ed era salito con una scala fino a raggiungere la parte superiore del marmo in lavorazione. B.B. stava posizionando i pezzi di legno, quando a causa del cedimento di una delle "boccole" che ne consentono lo scorrimento, il blocco lama cadde abbattendosi sulla mano destra del lavoratore che riportò gravi lesioni (perdita anatomica totale del quarto dito, del quinto dito e della testa del quinto metacarpo, anchilosi in lieve flessione del ter2o dito e deficit flessorio del secondo dito). La malattia conseguente ebbe durata complessiva di 460 giorni.

A.A. è stato ritenuto responsabile dell'infortunio per colpa specifica, consistita nella violazione dell'art. 71, commi 4 e 8, e degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81. In particolare: per aver messo a disposizione dei lavoratori una macchina in cattivo stato di manutenzione e perciò priva dei necessari requisiti di sicurezza; per non aver valutato i rischi specifici connessi all'uso del macchinario; per non aver imposto ai lavoratori una modalità operativa che consentisse di provvedere alla collocazione dei cunei di legno operando fuori dal raggio di azione della lama.

3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del difensore munito di procura speciale. Dopo una lunga premessa nella quale illustra la vicenda e i principi di diritto dei quali chiede l'applicazione, il difensore articola due motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271.

3.1 Col primo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione e travisamento della prova per non essere stato esaminato dai giudici di merito il dato - emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale - secondo il quale la corretta procedura di lavoro prevedeva che l'inserimento dei cunei di legno fosse eseguito traslando il carro porta-blocchi in modo da operare fuori dalla linea di taglio. La difesa osserva che, secondo le concordi affermazioni dei consulenti tecnici dell'accusa e della difesa, se questa procedura fosse stata seguita l'evento non si sarebbe verificato. Sostiene che i giudici di merito avrebbero ignorato le dichiarazioni rese da C.C. il quale era addetto alla macchina troncatrice e ha dichiarato che, per poter collocare i cunei in condizioni di sicurezza, si doveva spostare il carrello. In tesi difensiva, poiché C.C. (che svolgeva un lavoro in tutto analogo all'infortunato) conosceva la procedura operativa corretta ed era stato formato in tal senso, anche B.B. doveva aver ricevuto analoga formazione e aveva le stesse conoscenze. Egli decise, però, di non rispettare la procedura che gli era stata indicata e, così facendo, rese possibile un evento che non si sarebbe verificato se il carro porta-blocchi fosse stato spostato all'esterno della linea di taglio. In sintesi, secondo la difesa, l'infortunio dovrebbe essere ascritto esclusivamente al comportamento abnorme del lavoratore.

3.2. Il secondo motivo costituisce sviluppo del primo. La difesa lamenta violazione di legge sostenendo che la penale responsabilità dell'imputato sarebbe stata affermata in presenza di un ragionevole dubbio riguardo al contenuto delle istruzioni impartite al lavoratore infortunato, non essendo possibile escludere con certezza che quelle istruzioni imponessero di traslare il carrello porta-blocchi in posizione esterna alla linea di taglio prima di posizionare i cunei di legno.

4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Diritto


1. Il ricorso è infondato.

2. Si deve premettere che la sentenza impugnata esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e fa rinvio integrale ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. Nel caso in esame, dunque, vi è concordanza tra i giudici di merito nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Conseguentemente, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo e, ai fini della decisione del presente ricorso, le due sentenze devono essere lette congiuntamente (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Nella sentenza di primo grado (pag. 5) si riferisce che il documento di valutazione dei rischi non conteneva una valutazione specifica dei rischi connessi all'utilizzo della macchina troncatrice e che, "pur risultando possibile eseguire l'operazione di collocazione dei cunei senza il rischio di esposizione delle mani ad eventuale caduta della lama..., detta procedura di lavoro non era formalmente indicata". La sentenza di appello ha aggiunto a tali considerazioni che la formazione dei dipendenti riguardo all'uso del macchinario (quand'anche impartita) non era comunque adeguata perché non era specifica e non riguardava "la condotta da tenere nell'utilizzo del macchinario", bensì la condotta "da non tenere onde evitare possibili infortuni" (pag. 5 della motivazione). La Corte territoriale ha sottolineato, inoltre, che l'infortunio fu determinato dalle condizioni della macchina - che non era stata oggetto di attività di manutenzione - e dalla conseguente rottura della "boccola" che sosteneva la lama e ha ritenuto che l'imprudente comportamento del lavoratore non fosse idoneo a escludere il nesso causale tra l'accertata violazione di norme cautelari (in specie dell'art. 71 D.Lgs. n. 81/08) e il verificarsi dell'evento. Ha osservato a tal fine che, quando l'infortunio si verificò, B.B. stava svolgendo i compiti che gli erano stati affidati.

3. Come noto, il vizio della motivazione derivante dall'omessa valutazione di una prova può condurre all'annullamento della sentenza esclusivamente nel caso in cui si tratti di una prova decisiva e, nel caso di conformità delle sentenze dei due gradi di merito, a condizione che il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217). Nel caso di specie, la Corte di appello non ha ignorato la circostanza che la deposizione del teste C.C. non fosse stata espressamente esaminata dal giudice di primo grado e tuttavia ha ritenuto che le istruzioni sull'uso del macchinario impartite ai lavoratori, non fossero comunque adeguate perché non specifiche. Ha aggiunto, inoltre, che l'imprudente comportamento dell'infortunato non era imprevedibile atteso che si verificò mentre egli svolgeva le mansioni a lui assegnate.

Da quanto esposto emerge che la valutazione della testimonianza di C.C. non è stata omessa dai giudici di appello, i quali non hanno escluso che l'infortunato potesse essere edotto della corretta procedura da seguire per collocare i cunei, ma hanno valutato questo dato non decisivo al fine di escludere la penale responsabilità dell'imputato.

A tali conclusioni i giudici di merito sono giunti: sia perché le istruzioni impartite non erano state formalizzate nel Documento di Valutazione dei Rischi (che non conteneva alcun riferimento ai rischi specifici connessi all'uso della macchina troncatrice) e si trattava dunque, al massimo, di istruzioni impartite oralmente; sia perché il rischio concretizzatosi fu diretta conseguenza di un difetto di manutenzione.

4. Ai sensi dell'art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro "siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso"; siano oggetto di "idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70" del medesimo decreto; siano "corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione"; siano "assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z)".

Ai sensi dell'art. 71, comma 8, inoltre, "Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida" è tenuto a provvedere affiché:

"a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalie condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente".

4.1. Tanto premesso, si deve ricordare che, secondo quanto riportato dalla sentenza di primo grado (pag. 3), la macchina sulla quale si verificò l'infortunio era stata prodotta nei primi anni novanta ed era collocata all'aperto, senza essere protetta neppure da una tettoia. Si trattava, dunque, di una attrezzatura esposta alle intemperie e perciò soggetta a deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose. In altri termini, la macchina che B.B. stava utilizzando al momento dell'infortunio era soggetta a deterioramento per la sua vetustà e per gli "influssi cui era sottoposta" e questo imponeva interventi di controllo periodici; ma, secondo le sentenze di merito, nessun controllo era stato eseguito e sulla macchina non erano state svolte attività di manutenzione. I tecnici intervenuti dopo l'infortunio, infatti, constatarono che la troncatrice era in cattive condizioni di manutenzione e rilevarono "un elevato livello di usura dei perni filettati all'interno delle boccole, le cui creste di filettatura interne risultavano notevolmente assottigliate" (pag. 6 della sentenza impugnata).

Il ricorso non contrasta in alcun modo queste affermazioni e si limita a rilevare che l'evento, pur determinato da carenza di manutenzione, avrebbe potuto comunque essere evitato se B.B. avesse provveduto alla posa in opera dei cunei di legno spostando il carrello porta-blocchi fuori dal raggio di azione della lama. Dalle sentenze di merito, tuttavia, emerge: da un lato, che tale condotta imprudente era concretamente prevedibile atteso che l'infortunato non aveva ricevuto specifica formazione a riguardo; dall'altro, che l'imputato non aveva valutato i rischi specifici derivanti dal funzionamento del macchinario e, dunque, non si era adoperato efficacemente per assicurarsi che la posa in opera dei cunei avvenisse secondo modalità operative corrette; dall'altro ancora, che la condotta del lavoratore potè avere conseguenze lesive proprio a causa del difetto di manutenzione che determinò la rottura di una delle due boccole poste a sostegno della lama e la caduta della lama stessa.

Si deve ricordare allora che, per giurisprudenza costante, un comportamento, anche avventato, del lavoratore, se realizzato mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocato come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto tutti gli obblighi che gli sono imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande A., Rv. 214999; Sez. 4, n. 1588 del 10/10/2001, Russello, Rv. 220651; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne, Rv. 259227; Sez. 4, n. 16397 del 05/03/2015, Guida, Rv. 263386).

La giurisprudenza più recente ha opportunamente sottolineato che "in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (Sez. 4, n. 7012 del 23/11/2022, dep. 2023, Cimolai, Rv. 284237; Sez. 4, n. 33976 del 17/03/2021, Vigo, Rv. 281748; Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021, Chierichetti, Rv. 280914). Ponendosi in questa prospettiva, si è affermato che il comportamento negligente, imprudente e imperito tenuto dal lavoratore nello svolgimento delle mansioni a lui affidate può costituire concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, solo se questi "ha posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno escluso che ciò sia avvenuto sottolineando che fu il difetto di manutenzione a determinare la situazione di pericolo concretizzatasi con la caduta della lama. Se è vero, dunque, che l'infortunato non seguì la procedura che è stata descritta dal suo collega di lavoro, è pur vero che, come i giudici di merito hanno sottolineato: quella procedura non era stata prevista nel DVR; non risulta fosse stato svolto al riguardo uno specifico corso di formazione; non è noto se l'infortunato abbia mai ricevuto precise istruzioni nel senso indicato; la rottura della boccola di sostegno della lama fu improvvisa e il lavoratore non aveva ragione di pensare che potesse verificarsi; se la macchina fosse stata controllata e regolarmente mantenuta, quella rottura sarebbe stata evitata, la lama non sarebbe caduta verso il basso e il lavoratore non si sarebbe infortunato.

5. La motivazione è congrua non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Il rischio concretizzatosi, infatti, è esattamente quello che avrebbe dovuto essere governato assicurando che il macchinario posto a disposizione dei lavoratori fosse soggetto a regolari e adeguati interventi di manutenzione; il comportamento dell'infortunato non determinò l'attivarsi di un rischio eccentrico rispetto a quello prevedibile; l'evento lesivo si verificò perché quel rischio non fu prevenuto in maniera adeguata.

A questo proposito è doveroso ricordare che, ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. n. 81/08 l'obbligo di valutazione dei rischi che incombe sul datore di lavoro prevede anche la scelta delle attrezzature da lavoro. Sull'odierno ricorrente gravava, dunque, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneità originaria o sopravvenuta - fossero pericolosi per l'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n. 3917 del 17/12/2020, dep. 2021, Dal Maso, Rv. 280382). Ed invero, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati; pertanto, è chiamato a rispondere degli infortuni che siano causati dalla mancanza di tali requisiti.

Come è stato sottolineato, se un infortunio è determinato dall'uso di una macchina non sicura, neppure la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore sono sufficienti, da soli, ad esonerare il datore di lavoro dalla sua responsabilità (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020; Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948). Nel caso di specie - come i giudici di merito non hanno mancato dì ricordare - la macchina sulla quale si verificò l'infortunio era stata prodotta negli anni novanta (quando ancora la marchiatura di conformità non era prevista) ed era in uso nella ditta da molti anni.

Si deve osservare, allora:

- che il ricorrente non sostiene di aver disposto verifiche sulla troncatrice al fine di assicurarsi che fosse conforme alle norme di sicurezza e fosse rimasta tale nel corso degli anni;

- che, ai sensi dell'art. 73 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori ogni necessaria informazione e istruzione, non solo per quanto riguarda le condizioni di impiego normale delle attrezzature di lavoro, ma anche con riferimento ad eventuali "situazioni anormali prevedibili" e, in assenza di manutenzione, il cedimento di parti strutturali di una macchina esposta da anni alle intemperie non può essere considerato imprevedibile.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 


P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della persona offesa.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2025.