Tipologia: CPL
Data firma: 21 dicembre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Unione Provinciale Agricoltori-Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Messina
Sommario:
Contratto provinciale di lavoro
Il giorno 21 dicembre 2024, tra la Unione Provinciale Agricoltori-Confagricoltura Messina, la Federazione Provinciale Coldiretti Messina, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Flai-Cgil, la Fai-Cisl, la Uila-Uil, si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per l’intero territorio della provincia di Messina.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.
Premessa
La crisi economica che la nostra regione ha attraversato, a causa della siccità e delle alluvioni, ha avuto le sue ricadute negative soprattutto sul settore dell’agricoltura, questo unitamente alle politiche governative ed europee, sono i temi centrali che caratterizzeranno questa fase di trattativa.
In considerazione della ripresa dell'economia complessiva, e in particolare del comparto agricolo, si rendono necessarie politiche di intervento diverse, che puntino allo sviluppo del settore, utilizzando le risorse sia della PAC 2023-2027, del PNRR, sia quelle del bilancio nazionale e del nostro bilancio regionale, tutto ciò per realizzare nuovo incremento economico ed occupazionale.
Le parti ritengono che in Italia, e quindi anche a Messina, il rinnovo del CIPL possa diventare un'occasione per discutere sul settore agricolo, sulle sue potenzialità e sullo sviluppo futuro che si può realizzare.
L’auspicio finale è quello, quindi, di nuove politiche di sviluppo per il futuro che mettano al centro il valore delle risorse umane ed un ruolo fondamentale nuovo e moderno dell'impresa.
Art. 1 Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Provinciale disciplina i rapporti di lavoro fra le imprese, singole o associate, che svolgono attività agricole, come disposto dall’art. 2135 del c.c., e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Art. 3 Relazioni Sindacali - Bilateralità
Le parti convengono che l'Ente Bilaterale Agricolo di Messina ha i seguenti scopi:
[…]
c) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Messina, anche con riferimento alle pari opportunità;
[…]
e) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione per le imprese agricole e per i lavoratori della provincia di Messina, attraverso un sistema di formazione professionale continua per promuovere e migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro della provincia di Messina, di concerto con le Organizzazioni datoriali e sindacali componenti l'Ente medesimo. Per tali finalità l'Ente potrà definire accordi, attraverso convenzioni, con le Organizzazioni costituenti e/o con Enti di Formazione individuati dalle Organizzazioni medesime, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili o attraverso risorse finanziarie provenienti da finanziamenti esterni;
f) attuare le disposizioni legislative in materia di bilateralità relative all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, anche attraverso convenzione con le Azienda Sanitarie, con medici, strutture e organismi competenti e abilitati;
g) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
h) esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Per l’attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Professionali e Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà dotarsi di apposite strutture operative.
Art. 4 Osservatorio Provinciale
Le Parti convengono di costituire a livello provinciale un osservatorio che svolga le seguenti funzioni:
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di patti territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, oppure a seguito della diffusa estensione del lavoro per "conto terzi", ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all'Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l'agricoltura:
- analizzare l'andamento dell'occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contratto provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell’art. 87;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l'Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
L'Osservatorio provinciale è costituito da un Consiglio non inferiore a sei e non superiore a 12 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori. L'Osservatorio Provinciale deve essere costituito ed insediato entro 90 giorni dalla stipula del CIPL.
Art. 5 Commissione provinciale per le "pari opportunità"
Entro 90 giorni dalla stipula del presente CIPL sarà istituita una Commissione Provinciale per le Pari Opportunità composta pariteticamente di un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l’incarico di svolgere attività di studio e di ricerca ed individuare gli ostacoli che, alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità), nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
- analizza l’andamento dell'occupazione femminile in agricoltura utilizzando anche i dati forniti dall'Osservatorio Provinciale, disaggregati per sesso e inquadramento professionale;
- studia la legislazione vigente e le iniziative in tema di "azioni positive poste in essere in Italia ed all'estero in applicazione della raccomandazione CEE 13 dicembre 1984 n. 635, dei programmi di azione della Comunità Europea 82/1985 e 86/1990 e delle disposizioni di leggi in materia di pari opportunità”;
- individua misure concrete finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del lavoro femminile;
- propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a salvaguardare la propria dignità nel luogo di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti.
Per lo svolgimento di tali compiti la Commissione individua forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmesse alle Organizzazioni Provinciali firmatarie del CIPL per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferire sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa tanto sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità dei pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti della Commissione stessa.
Art. 6 Assunzione
[…]
L'assunzione può essere fatta a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, per ambedue le tipologie sia full time che part-time (verticale e/o orizzontale).
[…]
Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Si chiede di prevedere per i lavoratori a tempo indeterminato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full-time nei casi dove il/la lavoratore/lavoratrice è sottoposto/a a grandi interventi chirurgici, con facoltà di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Art. 8 Apprendistato professionalizzante
Si applicano le disposizioni contenute nel vigente CCNL.
[…]
Con riferimento ai rapporti di apprendistato di ogni livello, si chiede di introdurre nel piano formativo individuale, un modulo di otto ore sui diritti e doveri del lavoratore, che sarà affidato nell'esecuzione a docenti di espressione dei sindacati dei lavoratori stipulanti il presente contratto (debitamente attestate dalle strutture formative a ciò preposte).
[…]
Art. 10 Manodopera Migrante
Alla manodopera migrante di cui all’art. 25 del vigente CCNL devono essere garantite tutte le norme previste dal Contratto Provinciale e dal CCNL.
[…]. In caso di pernottamento, l’azienda deve garantire alloggi idonei, adeguati servizi igienici e mensa.
Art. 11 Inquadramento
[...]
- Nota alla qualifica polifunzionale: -
Per i lavoratori assunti con la qualifica polifunzionale valgono le seguenti norme:
1. per le aziende con fabbisogno annuo occupazionale fino a 320 giornate, i lavoratori possono essere assunti tutti con la qualifica di polifunzionale;
2. per le aziende con fabbisogno annuo occupazionale fino a 900, le giornate lavorative con qualifica polifunzionale non possono essere superiori a 320;
3. per le aziende con fabbisogno annuo occupazionale superiore a 900, le giornate lavorative con qualifica polifunzionale sono stabilite in numero pari a 320 più il 10% della parte eccedente le 900, e comunque le assunzioni devono garantire un’occupazione non inferiore a 101 giornate per ogni lavoratore. Si precisa che il lavoratore polifunzionale può svolgere tutte le mansioni previste dal presente contratto purché non in via esclusiva.
[…]
Art. 12 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6 e 30 minuti giornalieri. Nel caso di articolazione su 5 giorni settimanali, l’orario è di otto ore giornaliere per 4 giorni e di 7 ore per il 5° giorno.
Art. 13 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente coincidenti con la domenica; ove qualora non fosse possibile lo stesso riposo sarà goduto il giorno successivo alla prestazione domenicale, e comunque nella stessa settimana.
Per gli operai addetti al governo del bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, ogni eventuale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.
Art. 16 Interruzioni e recuperi
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, nel rispetto delle leggi vigenti, dovrà effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
Art. 17 Accordi Aziendali
Le parti decidono di incentivare gli incontri a livello aziendale per l’ottimale utilizzazione degli strumenti contrattuali (ferie, riposi, riduzione d'orario), e concordare le misure atte allo scopo.
Prevedere percorsi, anche di natura formativa, che possano eventualmente favorire ii passaggio dei lavoratori da tempo determinato a tempo indeterminato.
Individuazione dei settori cui prevedere erogazioni strettamente correlate al raggiungimento degli obbiettivi (incrementi di produttività, di qualità, di competitività).
Art. 24 Vendita di prodotti sulla pianta
[…]
L'azienda dovrà prevedere, sul contratto di vendita, che l’acquirente del prodotto adempia agli obblighi contrattuali e di Legge.
Art. 25 Affidamento diretto a terzi di fasi lavorative
Il ricorso agli appalti, deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia e secondo quanto stabilito dall’art. 30 del vigente CCNL del 19 giugno 2018.
Le aziende che intendono esternalizzare, mediante appalti, alcune fasi del processo produttivo, sono tenute a comunicarlo all’EBAT di Messina tramite raccomandata - PEC entro sette giorni dalla data di stipula del contratto, riportando i dati contenuti nella scheda allegata.
Art. 27 Lavori pesanti e nocivi
Sono considerati lavori pesanti:
scasso a mano, trasporto e maneggio di pensi superiori a 25 Kg, abbattimento di alberi con mezzi non meccanici, lavori in acqua.
Sono considerati lavori nocivi:
preparazione e somministrazione di antiparassitari, anticrittogamici, erbicidi ed insetticidi, pulitura interna delle vasche da vino della feccia, pulitura stalle e lavori in concimaia, lavori svolti nei silos, lavori svolti nei tunnel, lavori svolti nelle celle frigorifere, lavori svolti nelle serre dove sono stati eseguiti trattamenti antiparassitari di prima e seconda classe.
Art. 28 Contrasto e prevenzione alle molestie e alle violenze
Si chiede di prevedere per le lavoratrici a tempo determinato, vittime di violenza di genere, la garanzia al diritto di riassunzione per i successivi tre anni dal verificarsi dell’evento.
Le modalità di esercizio di tale diritto dovranno essere disciplinate dalla contrattazione provinciale.
Art. 29 Riduzione orario di lavoro per lavori pesanti e nocivi
Riduzione dell'orario di lavoro di 2 ore e 30 per tutti i lavori pesanti e nocivi.
Agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a lavori pesanti e/o nocivi, sarà corrisposta una maggiorazione del 10%.
Art. 30 Sicurezza, ambiente di lavoro e salute
Istituzione della commissione paritetica provinciale prevista dal DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
I trattamenti con prodotti nocivi vanno vietati durante la presenza in azienda di altri lavoratori.
Le aziende non potranno adibire personale femminile in stato di gravidanza a mansioni nocive e pesanti.
Agli O.T.I., adibiti ai lavori nocivi, saranno concessi 5 permessi retribuiti annui per sottoporsi a visita medica.
Agli O.T.D. assunti con almeno 40 gg. l'anno tali permessi saranno riproporzionati in base alle giornate lavorate.
I lavoratori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi idonei alla sicurezza individuale sul posto di lavoro, con esplicito richiamo delle norme antinfortunistiche legate all'utilizzo dei mezzi meccanici.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rimanda all’art. 67 del CCNL.
Art. 31 Diritti Sindacali - Delegato D’Azienda - Assemblee aziendali
Applicazione integrale del protocollo d’intesa e delle norme del CCNL.
Le riunioni in azienda, oltre che dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono essere indette, congiuntamente o singolarmente, anche dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
Art. 33 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente testo, si rimanda al CCNL vigente.
