Tipologia: CPL
Data firma: 6 novembre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Trapani
Sommario:
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Premessa |
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Art. 22 Obblighi particolari tra le parti |
Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
Il giorno 6 novembre 2024, tra Confagricoltura Trapani, Federazione Provinciale Coldiretti Trapani, Confederazione Italiana Agricoltori e Fai-Cisl, Federazione Territoriale, Flai-Cgil, Federazione Provinciale, Uila-Uil, Federazione Provinciale si è stipulato il seguente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trapani.
Le parti convengono di depositare il presente contratto presso la D.T.L. di Trapani e di inviarne copia all’Ispettorato del Lavoro, all’INPS, al CNEL.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027.
Premessa
Alla luce dei risultati raggiunti nell’emersione del lavoro agricolo nel territorio del Belice, grazie al protocollo “Collocamento pubblico in agricoltura contro l’illegalità”, le parti si impegnano a diffondere la suddetta iniziativa su vasta parte del territorio provinciale, promuovendo ulteriori soluzioni volte a combattere lo sfruttamento dei lavoratori agricoli, in applicazione della Legge 199/2016, con particolare attenzione alla valorizzazione e pubblicità della sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità.
E ancora, le parti, sottolineano, come la presenza e il contributo delle donne nell’agricoltura sono requisiti necessari per una comunità agricola prospera, rappresentando, oggi, un pilastro imprescindibile per il percorso verso la parità di genere, la sostenibilità sociale e la crescita economica del settore agricolo.
E ancora, che l’impatto del cambiamento climatico sul settore agricolo è tangibile, questo richiede un adattamento rapido, e strategie resilienti per garantire la continuità della produzione alimentare e la protezione degli ecosistemi agricoli tutto ciò a tutela del sostentamento delle aziende e dei lavoratori del comparto agricolo.
Le parti, altresì sottolineano come la bilateralità agricolo sia oggi uno strumento importante e strategico per quanto detto fino adesso e per l’intero settore, e in ragione di ciò le Organizzazioni impegnano l’EBAT di Trapani a perseguire nuove iniziative, attribuendo, così facendo, all’Ente un ruolo di sostegno e coordinamento per le attività provinciali di carattere informativo e formativo rivolte al tema del lavoro e della legalità in Agricoltura.
Ed ancora, le parti si impegnano a perseguire l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Bilateralità attraverso funzioni e compiti relativi alla formazione e riqualificazione professionale, della prevenzione del lavoro e tutela della salute.
Titolo I - Sfera di applicazione e relazioni sindacali
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese agricole e florovivaistiche, per quanto disposto dall’art. 2135 del codice civile, e dei prestatori di lavoro subordinato, a cui si applica, cosi come disciplinato dall’art.1 del CCNL di categoria, che a titolo esemplificativo elenca le tipologie di azienda:
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole ed i frantoi;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
- le aziende di allevamento pesci e altri organismi acquatici (acquacoltura);
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende di coltivazioni idroponiche;
- le aziende vivaistiche, produttrici di piante olivicole, viticole, ornamentali e da frutto;
- le fattorie sociali e didattiche.
[…]
Titolo II
Art. 2 Bilateralità
La bilateralità si esercita attraverso l’Ente Bilaterale Agricolo di Trapani di cui all’art.3.
[…]
Le parti si impegnano ad applicare, attraverso l’esercizio della bilateralità, quanto previsto dalla Legge 199/2016 nonché dal protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “Cura- legalità-uscita dal ghetto” siglato nel maggio 2016, anche attraverso la fornitura di prestazioni e servizi aggiuntivi alle aziende iscritte alla “Rete del lavoro agricolo di qualità”, in stretta collaborazione con le istituzioni competenti e le altre parti interessate.
Art. 3 EBAT-Trapani
Conformemente a quanto previsto dall’art.8 del CCNL è stato costituito tra le parti l’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale, denominato EBAT-Trapani, con il compito, oltre a quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto di EBAT-Trapani, di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo della provincia di Trapani, ed inoltre:
a) Organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal CCNL e dal CPL e/o da appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive;
b) Svolgere le attività previste dall’art. 12 del CCNL in materia di mercato del lavoro;
c) promuovere e coordinare lo sviluppo dell’EBAT - Trapani;
d) svolgere le attività assegnate al Comitato Paritetico Provinciale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (All. 6 del CCNL);
e) svolgere le attività assegnate all’Osservatorio Provinciale dall’art.9 del CCNL;
f) svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro, nonché le misure atte a superarli;
g) realizzare un confronto permanente sui temi dello sviluppo, dell’occupazione e della competitività;
h) promuovere le relazioni sindacali e l’applicazione della contrattazione collettiva;
i) esercitare altre funzioni che le Parti istitutive riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
j) promuovere percorsi di formazione su salute e sicurezza, qualificazione professionale e integrazione dei lavoratori agricoli, in particolar modo per i lavoratori immigrati (alfabetizzazione lingua italiana, acquisizione nuove competenze specifiche sempre più rispondenti alle nuove esigenze del mercato del lavoro agricolo);
k) promuovere la stipula di convenzioni con Istituti tecnici superiori, Istituti Agrari e Università creando percorsi di formazione tecnica specializzata per incentivare una maggiore occupazionalità dei giovani nel settore agricolo (integrazione di percorsi scuola-lavoro) e prevedere bandi per borse di studio per diplomati e laureati in materie attinenti il settore agricolo;
l) promuovere la realizzazione di progetti sulla formazione continua da presentare a Foragli;
m) stipulare convenzioni sanitarie o utilizzare altri strumenti per consentire alle aziende l’adempimento dell'obbligo della sorveglianza sanitarie;
n) stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 28 del CCNL riconoscendo agevolazioni in tema di formazione e di informazione su salute e sicurezza alle imprese che sottoscriveranno tale accordo;
o) Riconoscere un contributo alle imprese agricole iscritte alla rete di lavoro agricolo di qualità o che sottoscrivono convenzioni ai sensi dell’art. 28 del CCNL per la copertura del trasporto dei lavoratori agricoli dall’abitazione al luogo di lavoro;
p) Riconoscere un rimborso forfettario annuale ai lavoratori extracomunitari OTI e OTD, i cui programmi di assunzione sono oggetto delle convenzioni di cui all’art. 28 del CCNL, a parziale copertura delle spese di viaggio per il raggiungimento del Paese di origine.
Titolo III
Art. 4 Assunzione
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
[…]
Art. 7 Lavoratori migranti
Ai lavoratori migranti, cosi come definito dall’art.25 CCNL, devono essere garantite tutte le norme previste dal presente CPL, dal CCNL e dalle Leggi che regolamentano il mercato del lavoro. […]
Le aziende si impegnano altresì a garantire l’alloggio e ristorazione o, in alternativa, un rimborso forfettario giornaliero pari a 45,00 euro, se trattasi di lavoratori che si spostano da una provincia all’altra, con esclusione dei comuni limitrofi.
Art. 9 Lavoratori immigrati
Le parti contraenti si impegnano:
- ad attivare tutte le procedure necessarie affinché siano garantite ai lavoratori immigrati, già numericamente rilevanti, alloggi adeguati ai propri bisogni ed una utilizzazione lavorativa di pari dignità sociale ed economica ai lavoratori italiani.
A tal fine, altresì, si impegnano attivare apposito tavolo di concertazione di livello provinciale con il coinvolgimento prioritario delle amministrazioni locali, al fine di prevedere una rete di assistenza logistica ed una adeguata politica abitativa per tutti i lavoratori stagionali che vengono impiegati nel nostro territorio.
Ed ancora di prevedere per gli operai agricoli e florovivaisti immigrati i seguenti punti:
- Un sistema organizzativo aziendale nel rispetto degli usi e delle tradizioni culturali, religiose e h tenendo in considerazione le rispettive principali festività religiose;
- Per il periodo di Ramadan è facoltà delle aziende utilizzare un nastro orario di lavoro che va dalle 07.00 del mattino alle 15.00 del pomeriggio, al fine di garantire una adeguata preparazione alla cena della sera unico pasto della giornata consentito dalle tradizioni religiose nel mondo musulmano;
- Al fine di garantire il ricongiungimento familiare per i lavoratori per cui l’azienda fornisce anche l’alloggio, tale abitazione dovrà essere dotata di idonea certificazione igienico sanitaria e dovrà essere conforme alle norme urbanistiche, nel pieno rispetto della normativa vigente in Italia a decorrere dalla Legge n. 189/2002;
- Traduzione in lingua delle informazioni essenziali sulla salute e sicurezza sul lavoro al fine di rendere più effettiva ed efficace l’informativa obbligatoria già prevista per legge;
- Concessione di permessi da dedicare all’apprendimento della lingua italiana nonché di facilitare il rispetto di festività religiose diverse;
Per le aziende che forniscono il vitto ai lavoratori si dovrà disporre l’uso di alimenti che siano compatibili con le abitudini, gli usi, i costumi e le tradizioni religiose dei lavoratori immigrati.
Le Organizzazioni firmatarie si impegnano ad assumere tutte le iniziative idonee alla piena attuazione delle leggi che ne garantiscono la permanenza, sottraendo gli stessi alle aree di sfruttamento.
Inoltre, le aziende si impegnano, a concedere, agli operai a tempo indeterminato, compatibilmente all’attività produttiva, periodi di ferie che possano facilitare il rientro nel paese di origine.
Titolo V – Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 12 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornalieri se l’orario è distribuito in sei giorni, nel caso l’orario venga distribuito in cinque giorni lavorativi, l’orario giornaliero sarà di 8 ore per quattro giorni e 7 ore per il quinto giorno.
Tale orario può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi con la possibilità di distribuire l’orario ordinario per una o più settimane in misura superiore a 39 ore settimanali e per altre, a compensazione, in misure inferiore.
Una diversa articolazione dell’orario di lavoro, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 34 CCNL, sarà così regolamentato:
1) per le sole aziende agricole con dipendenti inferiori a 5 unità, è consentito previa comunicazione per mezzo di PEC, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto;
2) per le sole aziende agricole con dipendente superiori alle 5 unità o per le aziende agrituristiche, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le aziende inviteranno le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente CPL per la sottoscrizione di relativo accordo, trascorsi sette giorni dall’invito senza alcun riscontro, l’azienda agirà in regime di silenzio assenso;
il recupero delle ore dovrà essere effettuato entro l’anno solare di riferimento.
Qualora il recupero delle ore lavorate in eccesso non venga effettuato entro detto periodo, le residue ore saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
Art. 13 Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
Le lavoratrici o, in alternativa, i lavoratori che abbiano un figlio convivente di età inferiore ai 13 anni o portatori di handicap, potranno fare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a Part- time per la cura del figlio, fermo restando il diritto a richiedere, in qualunque momento, il ripristino del rapporto Full-time.
Art. 14 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve essere di 24 ore continuative e di norma coincide con la giornata di domenica.
Per gli operai addetti al governo del bestiame, per gli operai delle aziende agrituristiche e per quelli aventi particolari mansioni, il giorno di riposo potrà essere variato se concordato con il lavoratore almeno 48 ore prima.
Art. 15 - Permessi per corsi di recupero scolastico, istruzione, formazione continua e formazione professionale
[…]
È concesso ai lavoratori stranieri che svolgono attività nella stessa azienda per almeno 151 gg lavorative, di usufruire di un permesso ulteriore retribuito fino a 150 ore nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno, per corsi di lingua italiana tenuti da istituti certificati.
Art. 17 Interruzioni e recuperi operai agricoli e florovivaisti
[…]
Per gli operai a tempo indeterminato, il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie, dovrà effettuarsi preferibilmente entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell’art.8 della Legge 8 agosto 1972, n.457.
Per gli operai a tempo determinato, nel caso di impedimenti al lavoro causati da eventi climatici avversi (intemperie e\o caldo eccessivo) che rendono impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa o che pregiudicano la sicurezza e la salute del lavoratore. Altresì si prevede che le ore non effettivamente lavorate e\o non soggette a retribuzione potranno essere recuperate preferibilmente nei giorni lavorativi della medesima settimana e/o entro la fine del contratto di lavoro nel limite massimo di due ore giornaliere e che tale recupero non potrà comportare in alcun caso aggravio di spesa rispetto a quanto previsto dagli artt. 42 e 43 del CCNL (orari lavoro) e in particolare della previsione dello svolgimento delle 39 ore settimanali nonché di quanto previsto dalla lettera “a” dei medesimi articoli e richiamati dall’art.25 del CPL.
Art. 18 Organizzazione del lavoro
L’Azienda direttamente o tramite la propria Organizzazione Datoriale Provinciale, chiederà di incontrare le rappresentanze sindacali aziendali (RSA, RSU) e le Organizzazioni Sindacali Provinciali firmatarie del presente contratto in funzione delle esigenze aziendali, per l’ottimale utilizzazione di tutti gli strumenti contrattuali (Ferie, Riposo, Riduzione orario di lavoro, ecc.).
In riferimento all’art. 36, co. 5 del CCNL vigente, il datore di lavoro assieme alle RSU/RSA, e in assenza di esse e per le aziende con numero superiore a 5 unità, le segreterie territoriali firmatarie del presente contratto, si incontreranno entro il mese di aprile di ogni anno per pianificare un piano ferie per garantire gli interessi e i desideri dei lavoratori per la scelta del periodo di ferie di propria spettanza compatibilmente alle esigenze aziendali.
Art. 19 Banca ore
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 42 e 43 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti, per la parte affidata alla competenza territoriale, l’istituto della “banca ore” per le ore di straordinario viene così disciplinato:
- L’operaio agricolo o florovivaista comandato a prestare ore di lavoro straordinario ha facoltà di optare per il percepimento delle maggiorazioni previste (art. 25), maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare, su richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda.
- Dette ore compensative non possono superare il limite massimo di 150 ore annue, e devono essere fruite entro l’anno solare di riferimento.
Qualora si renda impossibile il godimento delle ore di riposo, entro i termini previsti, al lavoratore dovrà essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite.
Art. 20 - Mensa
Per le aziende che occupano almeno 20 addetti per un totale complessivo pari a 7.000, si prevede giornate annue, l’allestimento della mensa aziendale. In assenza, si provvederà al pagamento di una indennità sostitutiva […]
Le Parti in epigrafe indicate precisano che detto articolo deve essere interpretato nel senso che, fermi i requisiti occupazionali previsti, la sua applicazione attiene, non alla generalità delle imprese agricole, quanto piuttosto ad una platea limitata e circoscritta di soggetti riconducibili a Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali ovvero altri Enti, cooperative o soggetti che, con finanziamento pubblico o privato, in amministrazione diretta, in affidamento o in appalto svolgono attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
- difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- arboricoltura da legno;
- pratiche selvicolturali;
- filiera bosco-legno-energia, ad esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell’energia;
- gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- programmazione forestale;
- di sviluppo e e/o di servizi in agricoltura.
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 25 Lavoro straordinario festivo notturno operai agricoli
Si considera:
a) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario di lavoro contrattuale;
b) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art.41 e 42 del CCNL;
c) Lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22:00 alle 6:00 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, per cui la mancata esecuzione pregiudichi le colture e le produzioni. Il datore di lavoro dovrà informare la RSU o le RSA laddove esistenti.
Lo straordinario non potrà superare le 300 ore annue.
[…]
Art. 28 Appalti
Così come previsto dall’art. 30 del CCNL, alla luce delle mutate condizioni di lavoro che anche nel settore agricolo vedono un aumento del lavoro in appalto, onde evitare che questo possa rappresentare elemento di concorrenza sleale tra le aziende appaltatrici che applicano contratti alternativi a quello agricolo, al fine di potere mantenere il regime contrattuale, previdenziale ed assistenziale dell’agricoltura, è fatto obbligo alle aziende appaltatrici ed a quelle appaltanti, di depositare, all’avvio delle attività previste dall’appalto medesimo, all’EBAT-Trapani copia del contratto di appalto sottoscritto con le imprese agricole committenti o in alternativa apposita comunicazione predisposta all’uopo dall’EBAT - Trapani, nei limiti delle norme vigenti sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, contenenti almeno le seguenti informazioni:
- contratto di lavoro applicato;
- contraenti;
- attività da svolgere;
- luogo di svolgimento dell’attività;
- durata del contratto;
- numero dei lavoratori;
- qualifiche.
L’EBAT - Trapani, nella qualità di Osservatorio, istituirà a tale scopo un apposito protocollo.
L’invio dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo
In caso di eventuali modifiche o integrazioni le ditte sono tenute a comunicarle tempestivamente.
Art. 31 Vendita dei prodotti sulla pianta
Verificandosi in provincia di Trapani e per alcune produzioni la vendita sulle piante, al fine di regolamentare tale rapporto si concorda che il titolare dell’azienda, al momento di stipulare il contratto di vendita con l’acquirente, deve dame comunicazione all’INPS ed all’Ente Bilaterale Territoriale (EBAT-Trapani).
Si concorda, altresì, che i lavoratori assunti dall’azienda acquirente dei prodotti, sono inquadrati nel settore agricolo ai sensi della circolare INPS 56 del 23 aprile 2020 ed agli stessi si applica l’art. 6 del presente Contratto Provinciale in tema di riassunzione.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 34 Lavori pesanti e/o nocivi
Sono considerati lavori pesanti e/o nocivi i lavori individuati dalla normativa vigente e dovranno essere evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, al fine di prevenire danni alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.
Tali lavori, se svolti in maniera esclusiva e/o continua, comporteranno le seguenti limitazioni d’orario e le seguenti maggiorazioni salariali.
Al fine dell’individuazione dei lavori pesanti/nocivi si fa riferimento all’allegato “A” del DLgs 151/2001 e s.m.i. qui sotto riportata:
"Allegato A
(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)
Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7
Il divieto di cui all'art. 7, primo co., del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.
I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro."
Per gli operai adibiti a lavori pesanti e/o nocivi si applica una maggiorazione del 30% del salario globale, riferito esclusivamente alle ore impiegate allo svolgimento dei lavori pesanti/nocivi.
I lavoratori agricoli adibiti a lavori nocivi hanno diritto ad una riduzione dell’orario di lavoro pari a 2 ore e 30 minuti a parità di retribuzione e qualifica.
Per quanto riguarda la manodopera florovivaistica adibita a lavori nocivi le aziende limiteranno a quattro ore e dieci minuti giornalieri l’attività lavorativa. Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda.
Art. 35 Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività” si stabilisce quanto segue:
- con l’ausilio delle strutture paritetiche costituite nell’ambito di applicazione del presente contratto le parti si impegnano a valutare l’idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre, fermo restando la riduzione dell’orario di lavoro di cui al precedente articolo, le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Sarà compito degli enti in premessa prevedere l’effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare, oltre a quanto previsto dal contratto e dalla Legge 20 maggio 1970 n. 300, potrà essere richiesto l’intervento dei Centri di medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
Le parti di converso con gli enti paritetici competenti stabiliranno le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 200 ore di cui all’art. 34 del CCNL, nell’arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Art. 36 Sicurezza - Ambiente di lavoro e salute
I compiti e le funzioni attribuite dal DLgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. al Comitato Paritetico Territoriale, sono esercitate con la copertura dei costi a carico del fondo bilaterale agricolo (EBAT Trapani). A tal fine si propone di una “Giornata sulla sicurezza” nella quale effettuare momenti di informazione e confronto tra Parti Sociali, RLS, RLST, RSPP ed Enti preposti da effettuarsi in concomitanza con la giornata mondiale sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 37 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST)
Come previsto dall’accordo del 19 Giungo 2018 sottoscritto in occasione del rinnovo del CCNL (All. 17), nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) potrà opererà a livello provinciale il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale (RLST) che opera limitatamente alle imprese in regola con i versamenti contributivi all’EBAT Trapani.
Il RLST verrà designato dall’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani che assorbe le funzioni del Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Il soggetto (o i soggetti) da designare devono possedere adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in materia di lavorazioni agricole.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con il ruolo di componente del Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani.
Le parti concordano di affidare le modalità di esercizio delle funzioni de Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, nonché il numero, la modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione al Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani che adotterà apposito regolamento.
Art. 38 Pari opportunità
Nell’ambito delle vigenti norme comunitarie nazionali, regionali, occorre prevedere l’adozione di iniziative e strumenti idonei al raggiungimento di una effettiva parità delle lavoratrici agricole nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.
Verranno inoltre promosse informazioni contro le molestie sessuali, la dignità della persona e il mobbing in generale, così come previsto dall’Allegato 12 del CCNL.
Le parti si impegnano anche per il tramite dell’Ebat di Trapani, a garantire momenti di informazione e confronti all’interno delle aziende nella “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere”.
Le parti si impegnano ad avvalersi, nell’ambito degli organismi paritetici, degli studi e dei lavori della Commissione Naz.le paritetica per le “pari opportunità” di cui all’art. 11 CCNL.
L’EBAT di Trapani, previa delibera del proprio Comitato di Gestione, può riconoscere prestazioni/indennità in favore delle donne lavoratrici vittime di violenza di genere.
Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione del rapporto di lavoro – Provvedimenti Disciplinari
Art. 39 Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e devono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni disciplinari passibili di sanzioni e la loro misura sono le seguenti:
- Trattenuta fino al massimo di due ore di salario (da versare all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Trapani):
1. Nel caso in cui senza giustificato motivo, il lavoratore si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
2. Nel caso in cui per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
- Sospensione da una a cinque giornate lavorative:
1. Nei casi di recidiva e di maggiore gravità nella mancanza di cui al punto precedente. Licenziamento: nei casi previsti dall’art.75 del CCNL e dalla normativa vigente.
[…]
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 40 Delegato d’azienda
Delegato d’azienda - Operai agricoli
Nelle aziende che occupino più di 5 operai agricoli sarà eletto un delegato di Azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatari del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli sarà eletto un 2° delegato di azienda.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art.80 del presente contratto.
[…]
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle Direzioni aziendali.
I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a. vigilare e intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei CCNL e della legislazione sociale;
b. esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
- Dichiarazione a verbale -
Le Delegazioni datoriali rappresentano l’esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, l'elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Delegato d’azienda - Operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai, sarà eletto un delegato di Azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatari e del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai sarà eletto un secondo delegato di azienda.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art.80 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatari e del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle Direzioni aziendali. I delegati stessi entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare e intervenire presso la Direzione aziendale per l’esatta applicazione dei CCNL e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
- Riunioni in azienda -
Le riunioni sindacali in azienda sono indette, unitamente o singolarmente, dalle OO.SS. provinciali firmatari e del presente contratto.
Titolo X - Norme finali
Art. 44 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti nonché quanto previsto nel CCNL di categoria.
