Tipologia: Contratto collettivo nazionale integrativo
Data firma: 31 agosto 1999
Validità: 1998-2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: P.A., Scuola
Fonte: aranagenzia.it
 

Sommario:

 

Rapporto di lavoro
Art. 1 - Finalità del contratto integrativo
Art. 2 - Campo di applicazione
Art. 3 - Decorrenze e durata
Particolari tipologie di situazione
Art. 4 - Scuole situate nelle zone a rischio
Art. 5 - scuole collocate in aree a forte processo immigratorio
Formazione
Art. 6 - La contrattazione
Art. 7 - La formazione per il personale della scuola
Art. 8 - Livelli di attività
Art. 9 - Osservatorio di orientamento e di monitoraggio
Art. 10 - Criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
Art. 11 - Standard organizzativi e di costo
Art. 12 - Il diritto alla formazione del personale docente e le condizioni di partecipazione
Art. 13 - Il piano annuale delle istituzioni scolastiche
Art. 14 - I soggetti che offrono formazione
Art. 15 - Formazione in ingresso
Art. 16 - Formazione finalizzata a specifici istituti contrattuali
Art. 17 - Formazione per le funzioni-obiettivo
Art. 18 - Formazione per il personale delle scuole in aree a rischio
Art. 19 - Formazione per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte processo immigratorio o frequentate da nomadi
Art. 20 - Formazione degli insegnanti che operano in settori particolari
Art. 21 - Formazione per la riqualificazione, riconversione e mobilità professionale
Art. 22 - Il sistema di formazione del personale a.t.a.
Art. 23 - Il sistema di formazione dei dirigenti scolastici
Art. 24 - Contratto integrativo annuale per l’anno finanziario 1999
Distribuzione delle risorse economiche
Art. 25 - Compenso individuale accessorio
Art. 26 - Il fondo dell’istituzione scolastica
Art. 27 - Risorse finanziarie del fondo per gli anni 1999-2000
Art. 28 - Parametri finanziari per il calcolo del fondo a livello di istituzioni scolastiche
Art. 29 - Maggiorazione del fondo a favore di scuole ubicate in aree a forte processo immigratorio
Art. 30 - Attività da retribuire con il fondo a livello di istituzione scolastica
Art. 31 - Criteri di retribuzione a carico del fondo dell’istituzione scolastica della flessibilità organizzativa e didattica
Art. 32 - Attività complementare di educazione fisica
Art. 33 - Indennità di direzione
Art. 34 - Indennità di amministrazione

 

Progetti speciali
Art. 35 - Snellimento burocratico libretto personale informatizzato
Art. 36 - Monitoraggio e recupero degli arretrati relativi ai provvedimenti di stato giuridico ed economico
Norme di area
Docenti

Art. 37 - Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
Art. 38 - Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente
Art. 39 - Personale docente avente diritto alla mensa gratuita
Capi d'istituto
Art. 40 - Conferimento di incarichi ai capi d'istituto
Art. 41 - Valutazione dei capi d'istituto
Art. 42 - Mobilità dei capi d’istituto
Art. 43 - Sviluppo professionale
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 44 - Sistema della formazione
Art. 45 - Aggiornamento
Art. 46 - Formazione specialistica
Art. 47 - Formazione finalizzata alla mobilità professionale all’interno dell’area
Art. 48 - Formazione finalizzata al passaggio ad aree superiori.
Art. 49 - Corsi di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 50 - Funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale a.t.a.
Art. 51 - Sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 52 - Orario di lavoro del personale a.t.a.
Art. 53 - Ridefinizione dotazioni organiche di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Mobilità
Art. 54 - Mobilità territoriale e professionale del personale docente, educativo ed a.t.a.
Art. 55 - Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a.
Art. 56 - Mobilità intercompartimentale volontaria
Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art. 57 - Finalità
Art. 58 - Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 59 - Degli organismi paritetici territoriali
Art. 60 - Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
Art. 61 - Norme di rinvio
Allegati
Tabelle


Contratto collettivo nazionale integrativo

Rapporto di lavoro
Art. 1 - Finalità del contratto integrativo

1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati, definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso, inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la valorizzazione anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse degli alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie previste dall'art. 4 del CCNL medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al CCNL del 26 maggio 1999 è riportato come CCNL.

Art. 2 - Campo di applicazione
1. A norma dell'art. 1, comma 1, del citato CCNL il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.

Norme di area
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
Art. 52 - Orario di lavoro del personale A.T.A.

1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art. 33 del CCNL l’orario di lavoro del personale A.T.A. è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art. 54 del CCNL del comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica.
1.3 - Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art. 33 del CCNL possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a) orario di lavoro flessibile;
b) orario plurisettimanale;
c) turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale
distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione scolastica (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1 - La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b) al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3 - Le indennità di turno sono determinate secondo gli importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
5.2 - In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto, nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2 - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8 - Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali
8.1 - A partire dall’a.s. 1999/2000, in prima applicazione, destinatario della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti Istituzioni scolastiche:
a) Istituzioni scolastiche educative;
b) Istituti con annessi aziende agrarie;
c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1 - Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art. 6 del CCNL del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1 - All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF ed espletate le procedure di cui all’art. 6 del CCNL adotta il piano delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2 - Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3 - L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.

Tutela della salute nell’ambiente di lavoro
Art. 57 - Finalità

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs. 626/94, modificato dal D.Lgs. 242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dall’articolo 4 punto e) del CCNL, convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.

Art. 58 - Del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98, vengono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200 dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza vengono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e 19 del D.Lgs. 626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;
b) laddove il D.Lgs. 626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di istituto di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale; inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5 del D.Lgs. 626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista all’art. 19, comma 1, lett. G) del D.Lgs. n. 626 citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. 626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art. 19 del D.Lgs. 626/94 il predetto monte-ore e l’attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 59 - Degli organismi paritetici territoriali
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza, integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo nazionale quadro e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i compiti e i ruoli dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.

Art. 60 - Osservatorio nazionale paritetico della sicurezza
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.

Art. 61 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito riferimento al D.Lgs. 626/94, al D.Lgs. 242/96, al D.M. 292/96, al D.M. 382/98 al CCNQ del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene e sicurezza.