Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 gennaio 2025, n. 2003 - Obbligo di fornitura e mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 20802-2023 proposto da:
COLSER SERVIZI SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MICHELE DE LUCA, ANTONIO DE LUCA;
- ricorrente -
contro
@Ma.Ad., domiciliata in R, (OMISSIS), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FLAVIA BIANCO, ALBERTO MEDINA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 382/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/04/2023 R.G.N. 105/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Fatto
1. La Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame proposto dalla CO.L.SER. Servizi scarl nei confronti di @Ma.Ad. avverso la decisione di primo grado con cui, in accoglimento della domanda di quest'ultima, era stato accertato e dichiarato l'obbligo di CO.L.SER scarl di provvedere al lavaggio della divisa da lavoro in favore della originaria ricorrente e, per l'effetto la società era stata condannata al pagamento dell'importo corrispondente al valore della prestazione resa dalla lavoratrice per provvedere al lavaggio degli indumenti, a titolo di risarcimento dell'inadempimento contrattuale, nella misura di un'ora di lavoro supplementare per ogni settimana di lavoro, a decorrere dalla data dell'1.6.2015 fino al marzo 2020 e, quindi, dell'importo di Euro 1.707,31., oltre accessori.
2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) erano inammissibili i documenti depositati dalla datrice di lavoro solo nel giudizio di appello; b) la divisa fornita alla lavoratrice, adibita stabilmente alle pulizie nei reparti di degenza dei pazienti ove vi erano versamenti di urina e vomito nonché ove nei cestini si trovavano all'interno di essi assorbenti, aghi e siringhe, doveva considerarsi quale DPI ai sensi dell'art. 74 co. 1 del D.Lgs. n. 81/2008; c) rispetto a tale indumento era, pertanto, pienamente esigibile l'adempimento all'obbligo di fonte legale e natura contrattuale previsto dall'art. 77 co. 4 D.Lgs. n. 81/2008; d) risultava, pertanto, corretta la decisione del primo giudice di reputare sussistente, a carico della società, l'obbligo di lavaggio degli indumenti forniti e di liquidare alla lavoratrice il danno da inadempimento nella misura stabilita dal primo giudice.
3. Per la cassazione di tale sentenza la CO.L.SER. scarl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi cui ha resistito con controricorso l'intimata.
4. La Consigliera delegata ha, con atto del 18 aprile 2024, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380- bis c.p.c.
5. La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
7. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Diritto
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli articoli 74 e ss. del D.Lgs. n. 9.4.2008 n. 81, norme ivi richiamate, successive modifiche e integrazioni; alla Direttiva CEE del Consiglio 21.12.1989 n. 686, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come abrogata e sostituita dal Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 marzo 2016 n. 425 sui dispositivi di protezione individuale e relativa Decisione di esecuzione (UE) della Commissione del 18 maggio 2020 n. 668, modifiche ed integrazioni ulteriori, e all'art. 2087 cc. La società deduce di avere sottolineato, nel corso di tutto il giudizio, l'inesistenza di rischi di contaminazione e di infezione di natura ed entità tali da imporre l'utilizzo di indumenti protettivi, con conseguente impossibilità di classificare la divisa fornita alla @Ma.Ad. alla stregua di DPI e con relativo esonero dall'obbligo di lavaggio.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 115, 244 e ss., 51, 345 cpc, per avere i giudici di merito demandato alla prova testimoniale e al "notorio" la valutazione tecnica circa l'esistenza, la natura e l'entità di un rischio di infezione e/o contaminazione lavoro correlato e per avere, altresì, dichiarato inammissibili, sebbene palesemente indispensabili, due documenti prodotti in appello recanti detta valutazione tecnica effettuata da un perito della materia e dal responsabile della sicurezza della società.
4. Con il terzo motivo si obietta il travisamento della prova, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, avendo la Corte territoriale ricostruito i fatti, asseritamente sulla base di testimonianze, in termini del tutto diversi rispetto a quanto riferito dai testi, come emergeva dall'analisi delle deposizioni rilasciate.
5. I motivi, come già evidenziato nella proposta ex art. 380 bic cpc, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono inammissibili.
6. La decisione della Corte territoriale, invero, è in linea (ex art. 360 bis n. 1 cpc) con i precedenti di legittimità (Cass. n. 16749/2019, Cass. n. 18654/2023, Cass. n. 18656/2023, Cass. n. 18871/2023) secondo cui, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c., con la conseguenza che è configurabile a carico del datore di lavoro un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. e, in virtù dei quali, l'accertamento che l'indumento sia in concreto una barriera di protezione rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore è questione di merito (Cass. n. 32865/2021).
7. I suddetti reiterati e consolidati principi escludono la sussistenza delle condizioni per rimettere la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, come richiesto dalla ricorrente, non essendo rilevabile un contrasto giurisprudenziale che induca il Collegio ad optare per tale scelta, anche in mancanza di valide prospettazioni nella istanza di decisione ove è stata richiesta unicamente la decisione del ricorso, senza articolazione di alcuna nuova argomentazione che potesse stimolare un mutamento giurisprudenziale della regula iuris più volte enunciata.
8. Alcun vizio di travisamento della prova, come dedotto nel terzo motivo, è poi ravvisabile in considerazione del recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. n. 5792/2024) che hanno precisato che, il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.
9. Nel caso in esame, invece, le doglianze (veicolate ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc) si limitano a richiedere un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, di talché la censura è inammissibile essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione.
10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
12. Poiché, all'esito dell'opposizione alla proposta di definizione anticipata del giudizio, ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il giudizio è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore a Euro 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.800,00, per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, con distrazione in favore dei Difensori della controricorrente che hanno dichiarato di essere antistatari. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 1.800,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di Euro 900,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2025.
