Cassazione Penale, Sez. 4, 29 gennaio 2025, n. 3715 - Caduta dall'impalcatura e responsabilità del committente: non basta il controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, è necessario verificare l'idoneità tecnico-professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da
Dott. BELLINI Ugo - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere
Dott. LAURO Davide - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VICENZA
nel procedimento a carico di
A.A. nato a M il (Omissis)
avverso la sentenza del 19/04/2024 del TRIBUNALE di VICENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Fatto
1. Con sentenza del 19 aprile 2024 il Tribunale di Vicenza ha assolto A.A. dal reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., contestatogli per aver colposamente causato la morte di B.B.
1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, A.A. aveva commissionato alla impresa di C.C. l'esecuzione di lavori di rasatura e intonacatura di un prefabbricato che si trovava nel giardino di pertinenza della sua abitazione.
Il pomeriggio del 5 luglio 2016 B.B., pur non formalmente assunto dalla predetta impresa, si trovava sulla impalcatura usata per i lavori commissionati; impalcatura i cui ganci di blocco erano malfunzionanti, per cui le ruote restavano mobili anche durante l'utilizzo da parte del lavoratore.
Pertanto, proprio mentre svolgeva quella attività, il B.B. cadeva dall'impalcatura - da una altezza di circa 1,5 metri - riportando lesioni personali gravissime a seguito delle quali decedeva il 18 ottobre 2017, dopo plurimi interventi chirurgici.
Il Tribunale ha ritenuto che se anche l'imputato avesse chiesto all'impresa del C.C. di esibire le certificazioni richieste, questi avrebbe potuto sostituirle con un'autocertificazione, e che, soprattutto, ciò non avrebbe impedito l'utilizzo di una impalcatura sprovvista dei requisiti di sicurezza (p. 6 sentenza del Tribunale).
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si lamenta inosservanza della legge penale sostanziale, con riguardo agli artt. 40, 43 e 589 cod. pen.
Erroneamente il Tribunale ha assolto il A.A. sostenendo l'irrilevanza, sul piano causale, della mancata richiesta all'impresa della documentazione di cui all'art. 90 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Si osserva al riguardo che è obbligo del committente di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa e dei lavoratori prescelti, senza limitarsi al controllo dell'iscrizione nel registro dell'imprese, ma verificando la struttura organizzativa dell'impresa e l'adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Non è in discussione il fatto che l'infortunio mortale trovò causa non in un fattore di rischio proprio del cantiere, ma introdotto dalla ditta esecutrice.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore), anche al committente.
Conseguentemente, la responsabilità dell'appaltatore non esclude quella del committente, che è corresponsabile qualora l'evento si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.
Più in particolare, l'affermazione della responsabilità del committente presuppone la verifica, in concreto, dell'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435 - 01; Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016, dep. 2017, Vettor, Rv. 270100 - 01; Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi, Rv. 264974 - 01; Sez. 4, n. 3563 del 18/1/2012, Marangio, Rv. 252672; Sez. 4, n. 37840 del 01/07/2009, Vecchi, Rv. 245275 - 01).
Né può ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale (pp. 5 e 6) che l'obbligo di verifica di cui all'art. 90, lett. a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, possa risolversi nel solo controllo dell'iscrizione dell'appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo (conf., in relazione ad una vicenda simile a quella per cui si procede, Sez. 4, n. 28728 del 22/09/2020, Oliveri, Rv. 280049 - 01; Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Marangio, Rv. 267744 - 01).
Nella specie il ricorrente, per sua stessa ammissione, non ha operato alcuna verifica, nemmeno documentale, affidandosi a semplici rassicurazioni verbali in tal modo, non ha operato alcun controllo, nemmeno meramente formale, scegliendo una impresa che, fino a poco tempo prima dell'infortunio, non aveva alcun lavoratore dipendente (p. 2 sentenza impugnata).
Per non incorrere nella violazione di legge denunciata, il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto stabilire se il committente, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori (circostanza non emersa), abbia omesso di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa prescelta, la sua capacità organizzativa, in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati (dovendosi raggiungere l'altezza di 3 metri circa - p. 3 sentenza), assicurandosi dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei necessari dispositivi di-sicurezza.
Naturalmente, la colpa nella scelta dell'impresa, e quindi, ancor prima, l'inidoneità dell'impresa, non potrà essere ritenuta per il solo fatto dell'avvenuto infortunio.
Avrebbe dovuto, inoltre, verificare la presenza o meno di situazioni di manifesto pericolo percepibili direttamente dal committente-proprietario (presente in cantiere, anche al momento del fatto), e quindi tali da non poter essere ignorate (in questa prospettiva, cfr., anche Sez. 4, n. 23171 del 9/02/2016, Russo, non mass.), e ciò in ragione delle circostanze di fatto emerse nel corso del processo, posto che le ruote dell'impalcatura rimanevano mobili durante l'utilizzo (p. 2 sentenza).
Inoltre, le modalità semplificate di cui al predetto comma 9, lett. a), riguardano i lavori che non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI), tra cui quelli che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall'alto da altezza superiore a 2 metri, nel concorso delle ulteriori circostanze ivi indicate il lavoro affidato, come visto, prevedeva la necessità quantomeno di raggiungere la quota di 3 metri, e quindi la contraria affermazione del Tribunale, così come formulata, mostra un ulteriore profilo di violazione di legge.
2. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'Appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 30 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2025.
