Cassazione Penale, Sez. 4, 31 gennaio 2025, n. 4156 - Infortunio mortale del marinaio caduto in mare
- Dispositivo di Protezione Individuale
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoro in Area Portuale e sulla Nave
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DOVERE Salvatore - Presidente
Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A. nato a P il (Omissis)
B.B. nato a N il (Omissis)
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
uditi l'avvocato GIACOMINI GIUSEPPE MICHELE del foro di GENOVA difensore di A.A. il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
l'avvocato UVA CARLO del foro di GENOVA difensore di B.B. il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso
Fatto
1. La Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 13.10.2023, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna di A.A., nella qualità Comandante di armamento, delegato dal consiglio di amministrazione della Compagnia C.C. E C Spa a svolgere funzioni di datore di lavoro con la più ampia autonomia di spesa, e B.B., nella qualità comandante della nave (Omissis), in ordine al delitto cui all'art. 589 cod. pen. commesso il 18 marzo 2015 in danno di D.D., marittimo dipendente della C.C., imbarcato a bordo di detta nave con mansioni di marinaio.
Nelle sentenze di merito conformi l'infortunio mortale è stato ricostruito nel modo seguente. Il giorno 18 marzo 2015, la motonave (Omissis) della compagnia di navigazione società C.C. (varata in un cantiere coreano nel mese di novembre del 2014 e alla seconda navigazione) doveva lasciare il porto di C in Spagna, diretta in Italia. La manovra di uscita dal porto era avvenuta, come di consueto, con la presenza a bordo di un pilota esterno, a conoscenza della conformazione del porto e, pertanto, in grado di coadiuvare il comandante e l'addetto al timone nelle operazioni di attracco e partenza. In quell'occasione la manovra di uscita era stata eseguita da un pilota spagnolo che doveva essere recuperato dalla pilotina per rientrare in porto. Per fare ciò il pilota si doveva servire della cosiddetta combinata, ossia una struttura mobile posta su entrambe le fiancate della nave, composta da una scala rigida (detta scalandrone), che scende dal ponte fino a circa metà altezza della fiancata, e da una scaletta di corda a pioli (detta biscaglina), che permette di scendere dal tratto finale dello scalandrone fino a raggiungere la pilotina, mentre affianca la nave in transito. In quell'occasione era già stata armata la combinata sul lato sinistro, perché utilizzata dal pilota per salire a bordo; una volta completata la manovra di uscita dal porto, il pilota aveva deciso di scendere dal lato destro, più sicuro date le condizioni meteorologiche, caratterizzate da onde alte cinque metri e vento di 22/27 nodi. Il comandante B.B. aveva impartito l'ordine di predisporre lo scalandrone sul lato destro, comunicandolo tramite radio VHF agli ufficiali; il marinaio E.E., udito l'ordine, vi aveva proceduto insieme al giovanotto di coperta H.H.; ultimato l'approntamento della combinata, E.E. era stato raggiunto dal marinaio D.D., il quale gli aveva rappresentato che si sarebbe recato sul lato sinistro per effettuare le operazioni di disarmo dell'altra scala combinata. Le immagini acquisite dalle telecamere avevano consentito di accertare che alle 00:46: 15, il marinaio D.D. era comparso nella visuale della telecamera presente sul lato sinistro mentre scendeva i gradini dello scalandrone e alle ore 00.46.41 era uscito dalla visuale; 30 secondi dopo, era immortalata la biscaglina mentre oscillava; circa due minuti dopo era comparso il marinaio E.E. in cima allo scalandrone e si era affacciato dal ponte per guardare di sotto. E.E. si era accorto della presenza del casco di D.D. appoggiato per terra vicino ai comandi del meccanismo della biscaglina e, avendo realizzato che poteva essere accaduto qualcosa di grave al collega, aveva avvertito i suoi superiori. A seguito delle vane ricerche sulla nave e della visione delle immagini, il comandante si era reso conto che D.D. era caduto in mare. Allertate le ricerche, il corpo era stato rinvenuto 16 ore dopo, a notevole distanza rispetto al luogo della caduta, e il referto autoptico aveva attestato la morte per annegamento, avvenuta circa tre ore dopo la caduta in acqua.
A.A. è stato ritenuto responsabile per non avere adeguatamente valutato i rischi connessi alle operazioni, svolte in quota e fuoribordo, di approntamento e disarmo della scala reale e della biscaglina (c.d combinata) e, conseguentemente, nel non avere adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per farvi fronte e per ridurre al minimo il rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro; per non avere fornito ai lavoratori marittimi impiegati nelle operazioni indicate i necessari dispositivi individuali di protezione; per non avere formato e informato i lavoratori marittimi impiegati nelle operazioni descritte sui rischi specifici ai quali erano esposti e per non averli addestrati sul corretto utilizzo delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; per non avere adeguatamente evidenziato e articolato nella procedura operativa ISM n. 10 messa a disposizione dell'equipaggio, il posizionamento e il rientro in sicurezza della combinata.
B.B. è stato ritenuto responsabile per non avere emesso procedure e istruzioni relative alla sicurezza per le operazioni svolte in quote fuoribordo di approntamento e disarmo della scala reale in forma chiara e comprensibile e per non aver attuato misure tecniche e organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro; per non aver fornito ai lavoratori impiegati nelle operazioni sopradescritte i necessari dispositivi di protezione individuale di sicurezza, conformi alle norme vigenti; per non aver informato i lavoratori marittimi sui rischi specifici ai quali erano esposti nello svolgimento delle operazioni sopra descritte e per non averli addestrati sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; per non avere richiesto l'osservanza da parte dei lavoratori impiegati nelle operazioni sopradescritte delle norme di igiene di sicurezza e relative all'utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale.
2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo difensore, con atto unico, formulando tredici motivi.
2.1. Con il primo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione, sub specie assenza e manifesta illogicità, in relazione alla presunta circostanza secondo la quale l'esecuzione della manovra di approntamento e disarmo della combinata avveniva frequentemente da parte di una persona sola. Il difensore osserva che i tre testi escussi nel giudizio di secondo grado, F.F. (RSSPP), G.G. (nostromo e RSL) e H.H. (giovanotto di coperta) avevano riferito che le operazioni di armo e disarmo della combinata avvenivano sempre ad opera di almeno due persone insieme. Per quanto di interesse nel caso di specie, con riferimento all'operazione di disarmo della combinata dopo l'uscita dal porto avevano riferito che il comandante comunica presso quale lato il pilota sbarcherà e da prua viene mandata una persona, la quale viene raggiunta dalla squadra di poppa composta da un ufficiale e da almeno un marinaio. La Corte avrebbe tratto la prova dello svolgimento in solitaria della manovra di disarmo dalle videoriprese dei giorni dell'incidente, quando nei video gli unici casi di manovra svolta in solitaria erano quelli di disarmo della combinata di sinistra posta in essere del marinaio D.D. e immediatamente dopo dal marinaio E.E.; negli altri tre video relativi all'armo e disarmo della combinata di destra e all'armo della combinata di sinistra le operazioni erano svolte da più persone: il lavoratore che va a legare e slegare la biscaglina e lo scalandrone alla/dalla murata della nave indossa la cintura di sicurezza con la presenza di un marinaio che sorveglia l'operazione ed il collega dall'alto.
2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla valutazione del costante svolgimento in solitaria della manovra di armo e disarmo, sulla base delle reazioni del marinaio E.E. e del comandante B.B. Il difensore rileva che la ricostruzione operata dalla Corte d'Appello sarebbe fondata su un palese travisamento dei fatti, in quanto dall'istruttoria era emerso che E.E. aveva chiesto a D.D. di aspettarlo per effettuare il disarmo a sinistra della nave e che B.B., saputo che D.D., non si trovava più dopo essersi recato a effettuare tale disarmo, si era informato se avesse proceduto da solo. Al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, la domanda valeva a dimostrare che il comandante B.B. era rimasto sorpreso dal fatto che D.D. si fosse trovato a sinistra da solo a svolgere il disarmo, in quanto nessuno aveva ordinato tale manovra. Tutti i testi escussi avevano precisato che le operazioni di armo e disarmo devono essere svolte esclusivamente a seguito di specifico ordine proveniente dal ponte di comando e che il giorno della tragedia era stato impartito solamente l'ordine di armare la combinata a dritta, far sbarcare il pilota e rassettare a dritta; il disarmo della combinata sinistra avrebbe dovuto essere effettuato in un secondo momento, terminate le operazioni a dritta, a seguito di specifico ordine proveniente dal ponte di comando, ordine che, come detto, non era ancora stato dato.
2.3. Con il terzo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione, sub specie assenza di motivazione e travisamento della prova, in relazione alla asserita circostanza che l'esecuzione della manovra di approntamento e disarmo della combinata avveniva frequentemente senza indossare la cintura di sicurezza. La. Corte non ha tenuto conto di quanto osservato dall'ing. I.I., consulente tecnico di parte, il quale aveva puntualizzato che l'attività di armo e disarmo si compone di due parti: 1) preparazione dello scalandrone sino al posizionamento del corrimano da entrambi i lati; 2) attività di legatura alla murata della nave della biscaglina e della pedana inferiore dello scalandrone. Nel corso dello svolgimento di questa seconda parte, D.D. era caduto in acqua. Dalla visione dei filmati in atti si apprezza che, in occasione della seconda parte di tutte e tre le manovre eseguite prima che si sapesse della caduta mare di D.D., il lavoratore che aveva legato o slegato la biscaglina indossava la cintura e ciò in presenza di un marinaio che sorvegliava l'operazione del collega dall'alto; tali circostanze confermano il fatto che il comandante della nave avesse in più occasioni insistito sull'importanza dell'utilizzo della cintura di sicurezza e non potesse essere a conoscenza delle eventuali violazioni poste in essere a tale regola. In deposito vi erano tutte le cinture necessarie, mentre sul ponte era presente una sola cintura, in quanto le scale si vanno ad armare disarmare una alla volta.
2.4 Con il quarto motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione al presunto indizio relativo alla mancata formazione e informazione orale e scritta del personale circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nel corso della procedura di armo e disarmo della scala combinata. Il difensore rileva che la Corte di appello aveva ignorato: 1) il modulo di consegna di dispositivi di protezione individuali sottoscritto da D.D. al momento dell'imbarco; 2) la checklist di addestramento e familiarizzazione sottoscritta da D.D. al momento dell'imbarco; 3) la valutazione dei rischi-tabella individuale riepilogativa sottoscritta da D.D. il 12 gennaio 2015, che, nella prima colonna, riporta l'attività relativa alle manovre di ormeggio e disormeggio e di approntamento dell'imbarco del pilota, nella seconda colonna individua le cadute dall'alto tra i rischi connessi a tale attività e nella terza colonna, tra i dpi necessari, prescrive anche le cinture di sicurezza anticaduta; 4) la presa visione del Manuale SMS e procedure, sottoscritta da D.D. il 12 gennaio 2015; 5) il Manuale SMS della compagnia a disposizione dell'equipaggio; 6) le foto estratte dal cd relative alla cartellonistica fotografata dalla Asl a bordo della (Omissis) che dimostrano come, in perfetta vista in prossimità della piattaforma di ingresso dello scalandrone, fosse presente un cartello che in lingua inglese e mediante esplicite fotografie prescriveva l'uso delle cinture di sicurezza nelle operazioni in quota sullo scalandrone e su passerelle.
2.5. Con il quinto motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione al presunto indizio relativo alla mancanza dei dpi, dei punti di ancoraggio sicuri e alla inidoneità della linea vita installata era inidonea.
Nel corso del dibattimento era emersa, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, la presenza sulla nave di diversi dispositivi di sicurezza e protezione. Era, innanzitutto, presente la cintura di sicurezza che avrebbe dovuto essere sempre utilizzata dal marinaio addetto al disarmo della combinata, come confermato dal marinaio E.E., dal M.M. J.J., dal secondo ufficiale K.K.. Il comandante Badano aveva confermato che le cinture a disposizione erano più di una. La cintura era idonea e sufficiente allo scopo, in quanto nello svolgimento delle operazioni citate, solo un marinaio aveva la necessità di assicurarsi alla nave.
Oltre alle cinture di sicurezza, era presente al momento dell'infortunio sulla nave una cosiddetta linea vita e cioè un cavo d'acciaio installato in prossimità dello scalandrone al fine di fornire un'ulteriore punto di aggancio ai marinai addetti alle operazioni. Anche prima dell'installazione della linea vita, erano presenti diversi punti ai quali i marinai addetti all'approntamento e al disarmo della combinata avrebbero potuto attaccarsi, ovvero passamani, golfari e anelli. Era, inoltre, presente nei pressi dello scalandrone anche il salvagente anulare e ciascun componente dell'equipaggio, come risulta dalle schede di consegna, aveva a disposizione anche la propria cintura di salvataggio.
2.6. Con il sesto motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla presunta violazione della regola cautelare relativa all'obbligo di fornire giubbotti di salvataggio ai marinai per lo svolgimento della manovra di armo e disarmo. Il difensore osserva che non vi è nella normativa vigente alcuna disposizione rivolta ad armatori e/o comandanti che prescriva l'obbligo della dotazione di cinture di salvataggio per le operazioni in esame. Il quadro normativo di riferimento per la sicurezza in ambito marittimo è costituito in primo luogo dal sistema della Convention for the Safety of Life at Sea, cosiddetta Solas, elaborata per la prima volta nel 1948 da parte dell'International Maritime Organization, agenzia dell'Onu competente in materia di trasporto marittimo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 23 maggio 1980 n. 313. Gli obblighi connessi all'attività di gestione delle navi traggono origine dalla risoluzione dell'IMO n. 741 del novembre 1993 contenente il codice ISM (International Safety Management Code), inserito come capitolo nono della predetta Solas con lo scopo di dettare disposizioni inerenti la sicurezza per la gestione delle navi. Vi sono poi numerose altre normative internazionali e nazionali alle quali è soggetta l'attività di costruzione ed esercizio delle navi; in particolare gli obblighi che discendono dal D.Lgs. n. 271 del 1999 in capo all'armatore si condensano nella relazione di un piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro soggetto a valutazione e approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da ultimo le disposizioni in materia di procedure da adottare a bordo delle navi ai fini della prevenzione infortuni sono contenute anche nella Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro Marittimo (MLCC), adottata a Ginevra e ratificata dall'Italia con la legge n. 313/2013. Le norme della convenzione sono suddivise in articoli, regole e codice: gli articoli e le regole sono di applicazione obbligatoria per gli Stati aderenti, mentre il codice contiene standard di natura obbligatoria, intesi ad indicare agli Stati aderenti i principi da adottare in applicazione delle regole e linee guida di natura non obbligatoria intesa a fornire agli Stati linee per l'applicazione degli standard. Le linee guida indicate nel capo di imputazione non sono di natura cogente e costituiscono un corpus al quale, secondo la convenzione MLCC gli Stati aderenti e non l'armatore, né il comandante dovrebbero attenersi. Le linee guida non possono essere utilizzate quali parametri integranti regole cautelari da utilizzare nella valutazione delle condotte del comandante o armatore.
La Corte d'Appello, a fronte di questo rilievo nulla ha argomentato e ha persistito nel considerare la presunta omissione, ovvero la mancata dotazione di cinture di salvataggio come quelle in uso ai piloti, quale violazione di una regola cautelare. La richiesta delle cinture di salvataggio in oggetto inserita nel verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione del 13 gennaio 2015 valeva a dimostrare l'attenzione del comandante per la sicurezza dell'equipaggio, in quanto egli, prendendo spunto dai giubbotti sottili utilizzati da alcuni dei piloti incontrati durante la navigazione della (Omissis), alla prima occasione utile aveva chiesto che tale tipo di giubbotti fossero forniti anche al suo equipaggio.
La mancanza di cinture di sicurezza con doppio cordino, moschettone e dissipatore non poteva aver avuto incidenza causale rispetto all'evento, in quanto D.D. perse la vita tragicamente senza aver usato alcuna cintura di sicurezza.
2.7. Con il settimo motivo, B.B. ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al presunto mancato monitoraggio delle manovre sulla combinata e alla presunta tolleranza dello svolgimento non corretto di tali manovre. Nella sentenza impugnata si era sostenuto che il comandante B.B. aveva tollerato che l'armo e il disarmo della scala combinata fossero eseguiti in modo imprudente, ma tale condotta omissiva non era stata contestata nel capo di imputazione, sicché la sentenza impugnata doveva ritenersi nulla per violazione dell'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza ex artt. 521 e 522 cod. proc pen. In contraddizione con l'affermazione di tale presunta tolleranza da parte del Comandante, in alcuni passaggi la Corte avrebbe invece imputato allo stesso il mancato monitoraggio sulle modalità di esecuzione della manovra: in altri termini, la Corte avrebbe contestato addebiti fra loro incompatibili, ovvero la tolleranza di prassi non sicure instauratesi nella manovra e il mancato controllo della manovra stessa. Dal verbale della riunione del 21 gennaio 2015, emerge che il comandante alla presenza di tutto l'equipaggio aveva prescritto e verbalizzato l'importanza di utilizzare la cintura di sicurezza e del salvagente durante le operazioni di cui è causa.
2.8 Con l'ottavo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione in ordine alla imprevedibilità della condotta di D.D.
Il difensore osserva che il tema della sussistenza dell'elemento soggettivo degli imputati e della prevedibilità dell'evento in capo agli stessi era stato trattato in maniera superficiale quanto alla posizione del comandante B.B. e non era stato addirittura affrontato quanto alla posizione del comodante A.A.. Nel corso dell'istruttoria era emerso che la condotta di D.D. era stata non solo imprudente, ma anche imprevedibile e incontrollabile, in quanto il marinaio aveva deciso di svolgere l'operazione di disarmo della combinata in solitaria, contravvenendo ad un esplicito ordine impartito da K.K., senza ascoltare le parole del marinaio E.E., senza seguire le procedure di sicurezza già in essere, senza utilizzare la cintura di sicurezza, senza aspettare che altro marinaio lo raggiungesse, al di fuori di qualsiasi possibile sfera di controllo di superiori in quel momento impegnati nella manovra di uscita dal porto. Non vi era alcuna prova che il comandante A.A. e il comandante B.B. fossero a conoscenza del fatto che la manovra in discussione venisse posta in essere dai marinai in violazione delle procedure di sicurezza. A.A. non era certamente a bordo della nave e la conoscenza di ciò che ivi accadeva poteva avvenire attraverso il presidio delle figure del Comandante, dell'RSPP e del OPA. La Corte di appello, in nessun passaggio della sentenza impugnata, aveva affrontato il tema dell'elemento soggettivo del comandante A.A. ed in particolare della prevedibilità da parte sua dell'evento. B.B. aveva dimostrato di interessarsi ai temi della sicurezza: la Corte non aveva spiegato in che senso per lui fosse prevedibile l'evento verificatosi. Fra l'altro, le operazioni di armo e disarmo, proprio al fine di scongiurare eventi quale quello verificatosi, dovevano essere svolte singolarmente una volta per lato, a seguito di specifico ordine da parte del ponte di comando.
2.9. Con il nono motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria legata all'esigenza di chiarimenti su elementi decisivi emersi dalla consulenza tecnica di parte dell'ing. L.L. e alla richiesta di perizia sulla completezza del manuale SMS e sulla sostanziale irrilevanza delle modifiche apportate dopo il sinistro.
2.10. Con il decimo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione della ordinanza del Tribunale del 12/12/2019 con cui era stata negata l'acquisizione degli atti allegati alla consulenza dell'Ing L.L., quali, in particolare, il rapporto d'inchiesta sommaria della Capitaneria di porto di Genova, l'inchiesta tecnica di sicurezza dell'organismo investigativo, la trascrizione del verbale dell'udienza del 31/05/2016 del comandante M.M. nel diverso procedimento Torre Piloti 2, la relazione del medico legale dottor O.O.. Sotto tale ultimo profilo, i ricorrenti puntualizzano che sarebbe stato importante stabilire se la caduta in mare di D.D. fosse stata determinata da un malore o da un particolare stato psicofisico.
2.11. Con l'undicesimo motivo, hanno dedotto il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria con riferimento al tema della conduzione delle operazioni di salvataggio da parte delle competenti autorità spagnole, al tema delle cause del decesso e dei tempi di sopravvivenza in mare. Il tema delle operazioni di soccorso in Spagna e quello delle risultanze dell'autopsia effettuata dal dottor Q.Q. erano stati trattati con ampiezza nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado e, ciò nonostante, totalmente omessi nella sentenza del Tribunale. La aprioristica impostazione accusatoria adottata dai giudici del merito ha concentrato la disamina causale esclusivamente sulla fase anteriore alla caduta in mare e sulle omissioni presuntivamente attribuibili agli imputati, con completa elusione delle condotte poste in essere della vittima e totale omissione della ricerca di un'eventuale responsabilità per condotte successive alla caduta.
2.12 Con il dodicesimo motivo, hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
In proposito i ricorrenti osservano che la sentenza:
- quanto al manuale SMS e alla "procedura approntamento e rassetto della combinata", si diffonde in argomentazioni accusatorie basate sul presupposto che le modifiche apportate dopo il sinistro ne dimostrino l'inadeguatezza, ma, in maniera contraddittoria, dà anche atto che detto manuale risulta "ben fatto", per poi aggiungere che, comunque, al debitore di sicurezza spetterebbero obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore;
- quanto all'asserita omessa dotazione di DPI, censura il presunto colpevole ed ingiustificato ritardo nell'acquisto dei giubbotti di salvataggio, che nulla hanno a che fare con la causalità dell'infortunio;
- illustra un quadro complessivo che, pur in presenza di una documentazione in materia di sicurezza corretta, sarebbero caratterizzato da un'assenza di istruzioni specifiche e soprattutto di adeguato controllo sull'operatività concreta. Se ciò fosse vero, a maggior ragione si sarebbe dovuto ritenere che A.A. fosse estraneo agli addebiti, in quanto nessuno lo aveva mai portato a conoscenza delle prassi instauratesi fra l'equipaggio;
- si dilunga in un opinabile ragionamento esplicitamente ipotetico per escludere l'apporto causale della condotta di D.D. al verificarsi dell'evento: da un lato non può non dare atto della oggettiva clamorosa imprudenza della sua condotta, dall'altro sostiene che egli avrebbe evitato di compiere la manovra con le modalità imprudenti, ove avesse avuto a disposizione dpi idonei e una linea vita ufficiale.
2.13. Con il tredicesimo motivo hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione nel trattamento sanzionatorio del concorso di colpa della persona offesa e di terzi. La Corte di appello nulla aveva replicato ai rilievi per cui si sarebbe dovuto tener conto della condotta imprudente di D.D. e si sarebbe dovuto approfondire l'eventuale apporto causale di terzi. Con lo stesso motivo hanno dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'Appello si era limitata ad affermare che l'incensuratezza e la condotta processuale non erano sufficienti, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, senza tuttavia indicare le ragioni in positivo per cui dette attenuanti non avrebbero dovuto essere concesse. Inoltre contraddittoriamente la Corte, dapprima, aveva affermato che l'incensuratezza e il comportamento processuale estrinsecatosi nella esplicazione della difesa non erano elementi idoneo ad attenuare la pena e poi aveva motivato per relazione richiamando uno stralcio della motivazione della decisione di primo grado che, invece, alla condotta processuale aveva dato rilievo.
3.1 difensori dei ricorrenti in data 21 ottobre 2024 hanno depositato memoria con cui hanno insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso ed hanno allegato chiavetta usb contenente i filmati menzionati nella memoria.
4. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
Diritto
1. I ricorsi devono essere rigettati.
2. Occorre, innanzitutto, precisare che sulla ricostruzione della dinamica dell'infortunio mortale occorso al marinaio D.D., così come descritta, non vi sono contestazioni da parte dei ricorrenti, essendo pacifico che la vittima era caduta in mare mentre stava disarmando, da solo e senza indossare né cintura, né giubbotto, la scala reale posta sulla fiancata di sinistra della nave.
Le censure dei ricorsi sono, invece, incentrate, in parte, sulla interpretazione delle risultanze istruttorie su cui sono stati fondati gli addebiti di colpa e, in altra parte, sulla individuazione degli obblighi in materia di sicurezza in capo alle figure dell'armatore e del comandante. Al fine di meglio chiarirne la portata ed il contenuto, appare opportuno dare conto, sia pure per sommi capi e fatte salve le opportune precisazioni in sede di disamina dei singoli motivi, del percorso argomentativo seguito dalle conformi sentenze di merito, in relazione alla affermazione della responsabilità di entrambi gli imputati.
2.1. Il Tribunale, ricostruito il contesto lavorativo in cui è avvenuto l'infortunio mortale del marittimo e passata in rassegna la normativa anti infortunistica applicabile al caso di specie, ha affermato che:
- l'armatore deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro (art. 6 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 27 luglio 1999 n. 271);
- incombono per legge, sia sul comandante della nave che sull'armatore, obblighi di informazione sui rischi specifici cui i lavoratori sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative e obblighi di addestramento sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi individuali di protezione (art. 6 comma 5 lett. e D.Lgs. 271/99); l'obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione (art. 6 comma 5 lett. I D.Lgs. n. 271/99); l'obbligo di fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio le procedure di sicurezza per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza (art. 6 comma 5 lett. p D.Lgs. n. 271/99); e sul solo comandante della nave l'obbligo di emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile (art. 7 comma 1 lett. a D.Lgs. n. 271/99).
Il Tribunale ha, indi, ritenuto che tali obblighi non erano stati assolti, prima dell'infortunio occorso a D.D., né dall' l'armatore A.A., né dal comandante della nave B.B.
Muovendo dal rilievo che le operazioni assegnate ai marittimi per l'armo e il disarmo della combinata si svolgevano, nella prima fase di armo e nell'ultima fase di disarmo, fuoribordo, ad una altezza di circa 10 metri dal livello del mare e, nell'ultima fase di armo e nella prima fase di disarmo, sempre fuoribordo ad una altezza di circa 5 metri dal livello del mare, con la nave in movimento e, dunque, su strutture soggette a rilevanti oscillazioni, il Tribunale ha osservato che:
(i) all'epoca del fatto, non esisteva una procedura scritta per l'armo e il disarmo della combinata e neppure una prassi teoricamente condivisa;
(ii) l'unica cintura che veniva utilizzata era priva di marchio CE; nessuna delle cinture rinvenute a bordo (anche quelle recanti marcatura CE) era munita di doppio cordino, doppio moschettone e dissipatore (dispositivo che consente di evitare lo strappo in caso di caduta); la cintura veniva agganciata ad una cima collegata ad un cavo (assente al momento della partenza dalla Corea ed approntato dal nostromo in corso di navigazione): questo sistema presentava l'inconveniente che, giunti alla cd. gruetta, l'operatore si doveva slegare, la cima doveva essere fatta passare oltre la gruetta e solo successivamente l'operatore si poteva riagganciare. Prima che si adottasse questo sistema, non esistevano punti di ancoraggio: il "golfaro", id est l'anello porta candelieri, non era mai stato usato per attaccare la cintura e non si poteva usare il passamano della scala reale perché interrotto dall'elemento verticale. In prossimità dello scalandrone era posizionata una sola cintura di sicurezza, che veniva utilizzata sia per il lato destro, sia per il lato sinistro, sempre dalla stessa persona. Nel corso dell'operazione in questione, il marittimo, ad un certo punto, doveva staccarsi dalla cima, per l'ostacolo del sollevatore, e, da sopra, altro personale doveva ripassargliela. Nella prima fase della discesa la cima era troppo lunga e per questo il giovanotto doveva fare un nodo per accorciarla.
(iii)all'epoca del fatto, a bordo della (Omissis) esistevano soltanto i salvagenti di salvataggio per l'abbandono nave, che in quanto ingombranti non potevano essere indossati dai marittimi per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
2.2. La Corte di Appello, previa parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con nuovo esame dei testi E.E. (marinaio), F.F. (RSPP) e H.H. (giovanotto di coperta), ha confermato le valutazioni operate dal Tribunale, rilevando che:
(i) non esisteva una regolamentazione scritta del modo in cui dovevano compiersi l'armo e il disarmo della combinata;
(ii) alla insufficiente attenzione prestata alle operazioni sulla combinata corrispondeva l'insufficienza delle dotazioni materiali presenti a bordo. In particolare mancavano le cinture dotate di doppio cordino, moschettone e dissipatore e i giubbotti di salvataggio del tipo di quelle usate dai piloti; non erano stati individuati i punti di ancoraggio della cinture di sicurezza; non erano stati predisposti, in corrispondenza dello scalandrone, i cartelli descrittivi del modo in cui dovevano essere eseguiti l'armo e il disarmo della combinata;
(iii) erano omessi i controlli sul modo in cui avvenivano le operazioni di armo e disarmo della combinata, confidandosi, nella sostanza, sull'esperienza e la prudenza del personale.
3. Ciò premesso, i primi cinque motivi attengono a circostanze di fatto poste alla base delle valutazioni in ordine alla responsabilità colposa, ritenute dai giudici accertate sulla base dell'istruttoria e dai ricorrenti, invece, non riscontrate o addirittura smentite.
La disamina di tali censure impone di considerare, da un lato, che nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiami alla sentenza di ·primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della prova (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218) e, dall'altro, che il contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione deve essere il confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta (in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri Rv. 254584). Esulano, pertanto, dai poteri della Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, nonché l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori, che non possono essere apprezzati dalla Corte di Cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.
Si deve, sempre allo stesso fine, ribadire che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. (sez. 4 n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni Rv. 280155-01). Al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, posto che, in tal caso, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero, dunque, effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 Maggio, Rv. 255087; Sez.3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belluccia, Rv 244623; Sez.5. n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola, Rv 238215; Sez. 1, n. 24667, del 15 giugno 2007, Musumeci, Rv 237207; Sez. 4, n. 21602 del 07 aprile 2007, Ventola, Rv 237588).
3.1. Così perimetrato il sindacato di legittimità in ordine alle censure che involgono apprezzamenti di circostanze di fatto, i primi cinque motivi (escluso il quarto), dietro l'apparente prospettazione del vizio di motivazione, pongono questioni attinenti alla valutazione del compendio probatorio e come tali, alla luce dei principi su indicati, devono essere considerati inammissibili.
3.1.1 Con il primo e il secondo motivo viene censurato il vizio di motivazione in ordine alla circostanza secondo la quale l'esecuzione della manovra di approntamento e disarmo della combinata avveniva frequentemente da parte di una persona sola.
Il Tribunale, muovendo dal rilievo che per l'operazione in esame, altamente rischiosa perché effettuata in quota e con la nave in manovra, non esisteva una procedura scritta (pag. 40) e neppure una prassi condivisa, ha osservato che le videoriprese in atti avevano documentato che il giorno dell'infortunio D.D. e E.E., in due momenti diversi, avevano svolto le operazioni di disarmo della combinata da soli, in totale assenza di supervisione e senza cintura, con una dimestichezza indicativa di un modo di agire consueto; che lo stesso teste E.E. aveva ammesso che qualche marinaio compiva l'operazione da solo "se la sentiva", confidando nelle proprie capacità ed esperienza professionale.
La Corte di appello (pag. 8) ha rilevato che le testimonianze assunte avevano ribadito tale circostanza (pur avendo H.H. precisato che le volte in cui aveva eseguito il disarmo da solo c'era una persona che osservava la manovra pronta ad intervenire); che le video riprese del giorno dell'incidente e del giorno precedente smentiscono l'affermazione secondo cui le operazioni avvenivano nel rispetto della regola di esecuzione da parte di due persone con l'uso della cintura di sicurezza (in un caso mostravano un marinaio che abbatteva i corrimani, mentre l'altro lo tratteneva per le braccia); che è circostanza incontestata quella per cui, mentre l'approntamento della combinata richiedeva necessariamente la presenza di due persone a causa dell'energia fisica occorrente per alzare i candelieri dello scalandrone, non così l'operazione di disarmo, che poteva essere eseguita da una sola persona in quanto i candelieri una volta sganciati vanno giù da soli la forza di gravità.
Le inferenze che i giudici hanno tratto dalle immagini e dalle dichiarazioni testimoniali (quali quella per cui la disinvoltura mostrata nei video valeva a dimostrare come operare in solitaria fosse tutt'altro che inconsueto; quella per cui il fatto che E.E., una volta avvedutosi dell'assenza di D.D., avesse provveduto lui stesso a disarmare la combinata a sinistra senza indossare alcuna cintura valeva a dimostrare come si trattasse di prassi usuale; quella per cui il fatto che E.E. avesse suggerito a D.D. di aspettarlo prima di recarsi sulla fiancata di sinistra valeva a dimostrare che non era infrequente che le operazioni venissero effettuate da una persona sola, posto che altrimenti la raccomandazione sarebbe stata superflua; quella per cui la reazione del comandante B.B., nel momento in cui gli era stato rappresentato che D.D. era non era stato rintracciato, consistita nel chiedere se fosse stato solo, valeva a dimostrare anche essa come tale operazione venisse talora effettuata anche in solitaria), soprattutto se valutate non già isolatamente, bensì nella loro reciproca convergenza, non sono manifestamente illogiche.
I giudici di merito, dunque, con un percorso argomentativo coerente con le risultanze esposte e non manifestamente illogico, hanno concluso che alla mancanza di una puntuale procedimentalizzazione scritta della operazione di armo e disarmo aveva corrisposto, soprattutto per la fase del disarmo, l'instaurarsi di prassi rimesse in via esclusiva alla scelta del personale e consistite non di rado nella esecuzione della procedura in solitaria, senza ausilio di altro marinaio e senza supervisione.
Le osservazioni dei ricorrenti per cui i testi F.F., G.G. e H.H., in sede di rinnovazione istruttoria, avevano riferito che le operazioni, anche di disarmo, dovevano avvenire con l'ausilio di altra persona, non valgono a scalfire la ragionevolezza della valutazione del compendio probatorio, posto che la Corte ha fatto riferimento all' esistenza di prassi variegate, nell'ambito delle quali, secondo quanto aveva riferito lo stesso marinaio E.E. e secondo quanto emerso dai filmati, vi era anche quella di operare in solitaria, specie per la fase del disarmo.
Neppure può configurarsi il vizio di travisamento, che consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. Nel caso in esame i giudici non sono incorsi in una incontrovertibile e pacifica distorsione del "significante", tale da legittimare la cognizione del giudice di legittimità ma, all'opposto, hanno fornito una valutazione del "significato", ovvero una lettura e una interpretazione del materiale probatorio, come detto non manifestamente irragionevoli. I giudici hanno ritenuto che la compresenza di almeno due persone nella esecuzione delle manovre di disarmo fosse, in realtà, solo una delle possibili modalità, non sempre osservata. E tale valutazione è stata ancorata non già alla distorsione delle evidenze, bensì alla valorizzazione delle ammissioni degli stessi testimoni (E.E. in primis) e dei filmati che avevano ritratto le manovre di disarmo effettuate il giorno stesso dell'infortunio.
3.2. Il terzo e il quinto motivo censurano il vizio di motivazione in ordine alla circostanza secondo la quale l'esecuzione della manovra di approntamento e disarmo della combinata veniva effettuata dai marinai senza indossare la cintura e in ordine alla mancanza dei necessari dispositivi di protezione individuale. Anche con riferimento a tali aspetti, tutti relativi a circostanze di fatto, i giudici hanno richiamato dati istruttori specifici. operandone una lettura che, in quanto non manifestamente illogica, non è sindacabile, e in particolare:
- le riprese video relative ai giorni 17-18/03/2015 (rispettivamente il giorno prima e il giorno stesso dell'incidente), mostrate in aula ai testimoni, da cui emergeva che sia E.E., sia D.D. erano scesi dallo scalandrone senza cintura di sicurezza e che in una occasione un marinaio aveva abbattuto i corrimano dello scalandrone mentre un altro, fungendo in qualche modo da cintura, lo teneva con le braccia;
- la presenza a bordo di un'unica cintura di sicurezza (fornita come dotazione dal cantiere in Corea dove la (Omissis) è stata ritirata dopo la sua costruzione, priva di marchio CE), indossata pressoché in via esclusiva dal giovanotto di coperta H.H., di altra cintura ancora nuova, recante la marcatura CE e rinvenuta nel magazzino; le dichiarazioni dello stesso H.H. secondo cui, prima dell'installazione della cd. "linea vita", egli non indossava la cintura, stante l'assenza di punti di aggancio idonei;
- la non conformità della linea vita presente, installata ad opera di un operaio di macchina su ordine di un primo ufficiale solo nel corso del secondo viaggio della nave e consistente in un cavo di acciaio teso sopra lo scalandrone, che obbligava pur sempre il marinaio, dato l'intralcio della gru di sollevamento, a slegarsi a metà scala per fare superare l'ostacolo alla cima di sicurezza ovvero a percorrere il primo tratto slegato per poi farsi passare la cima dai colleghi solo nel secondo tratto, e che era comunque troppo lunga, tanto da richiedere la realizzazione di un nodo;
- la simulazione in ordine alle modalità di utilizzo delle cinture effettuata davanti ai tecnici ASL qualche giorno dopo l'infortunio, quando un marittimo indossò la cintura nuova addirittura al contrario.
Il rilievo dei ricorrenti, per cui nei filmati in atti, nella seconda fase delle operazioni di armo i marinai indossavano la cintura, sicché la Corte e prima ancora il Tribunale sarebbero incorsi nel travisamento del dato probatorio, è del tutto inconferente, posto che nelle sentenze di primo e di secondo grado si fa riferimento al mancato utilizzo delle cinture nelle operazioni di disarmo e rassetto della combinata e non già in quelle di armo.
4. Il quarto motivo, con cui si censura la motivazione in ordine alla mancata formazione e informazione orale e scritta del personale circa l'utilizzo dei dpi con particolare riferimento alla procedura di armo e disarmo della scala combinata, è manifestamente infondato.
Il tema è stato ampiamente analizzato e logicamente risolto nelle sentenze di merito, che hanno evidenziato l'inadeguatezza della informazione e della formazione realizzata.
Come anticipato, la normativa di settore ed in particolare quella dettata dal D.Lgs. n. 271/1999 di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili, prevede in capo all'armatore ed al comandante della nave, l'obbligo di informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative e di addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di protezione individuali. I giudici di merito hanno preso le mosse dal rilievo per cui le operazioni di armo e disarmo della combinata presentano un'elevata pericolosità intrinseca che aumenta in condizioni meteo avverse e hanno rilevato che, proprio in ragione di ciò, devono essere fatte oggetto di una dettagliata procedimentalizzazione con indicazione specifica delle cautele da osservare e di una formazione specifica; sulla base della testimonianza resa dal tecnico della prevenzione, hanno, indi, ritenuto che le previsioni contenute nella relazione tecnica sulla valutazione dei rischi, nel manuale sms e nel documento di addestramento e immatricolazione di D.D. del 12 gennaio 2015 fossero generiche e non considerassero le peculiarità di tali operazioni e che le gravi carenze nella formazione e ad-destramente fossero comprovate anche dalla mancanza, nei pressi dello scala reale, del cartello illustrativo del corretto svolgimento delle operazioni di legatura e slegatura dello scalandrone e della biscaglina (in relazione a tale circostanza, negata dai ricorrenti, si osserva che nella sentenza di primo grado si dà atto che era stato il tecnico N.N., teste esperto, a riferire che il cartello presente era riferito alle operazioni di imbarco del pilota e non era rivolto all'equipaggio incaricato dell'approntamento e del rassetto della combinata). A dimostrazione di tali carenze -ha rilevato la Corte di Appello - in seguito al sinistro, nel manuale sms la procedura "approntamento e rassetto della combinata" era stata descritta in modo particolareggiato. Con ragionamento inferenziale non manifestamente illogico, i giudici hanno anche tratto la conferma della inadeguatezza della formazione- informazione - addestramento, in maniera ragionevole, da alcuni indici: il richiamo, ancora una volta, è alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso le manovre sullo scalandrone, alla confusione dei testimoni nella terminologia utilizzata per riferirsi ai dispositivi di protezione individuale e alla prova di simulazione, eseguita dopo l'infortunio al cospetto dei tecnici N.N., nel corso della quale un marinaio aveva indossato la cintura nuova (rinvenuta ancora imballata) sulla nave al contrario.
Il principio sostenuto nelle sentenze impugnate per cui il livello di esperienza della vittima non poteva valere ad escludere gli obblighi formativi è conforme al pacifico indirizzo giurisprudenziale con il quale si afferma che l'adempimento di tali obblighi non è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore. Il datore di lavoro, ce non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati, risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell'espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, a prescindere dalla sua esperienza e dalla sua competenza (Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603-01; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018. T., Rv. 274042; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Marini, Rv. 266860; Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219).).
A fronte di tale iter argomentativo, i ricorrenti richiamano meri dati documentali e, in tal modo, non si confrontano con il principio per cui la formazione deve avere carattere di effettività, sicché non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro la messa né l'esistenza in sé di manuali, né la mera messa a disposizione dello stesso, senza effettiva e specifica sottolineatura circa le conseguenze pericolose di un'eventuale inosservanza delle prescrizioni in essi contenute (Sez. 4, n. 35816 del 12/05/2021, Galletti, Rv. 281975 - 01; Sez. F, n. 45719 del 27/08/2019, Moratelli, Rv. 277306; Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020; Sez. 4, n. 41985 del 29/04/2003, P.G. in proc. Morra e altro, Rv. 227287; Sez. 4, n. 7275 del 18/03/1998, Barsacchi, Rv. 211463).
5. Il sesto motivo, con cui si censura il fondamento giuridico dell'obbligo di dotare i lavoratori dei giubbotti di salvataggio, è infondato.
Pacifico e non contestato dai ricorrenti è che, al momento dell'infortunio, fra dispostivi di protezione messi a disposizione dell'equipaggio impegnato nelle manovre di approntamento e rassetto della combinata, non fossero contemplati anche i giubbotti-salvagente, idonei a prevenire l'affogamento in caso di caduta in mare: gli unici giubbotti galleggianti presenti a bordo erano funzionali esclusivamente all'abbandono nave e non era previsto un loro utilizzo da parte del personale durante il lavoro, in quanto ingombranti ed incompatibili con le ordinarie attività che dovevano svolgere i marittimi.
Il motivo, nel contestare la sussistenza di un obbligo di dotazione anche di tale presidio, non si confronta in maniera puntuale con il percorso argomentativo dei giudici che ne hanno individuato la fonte nella normativa specialistica marittima ed in particolare nella legge 23 settembre 2013 n. 113 con cui l'Italia ratifica e dà esecuzione alla Convenzione sul lavoro marittimo n. 186/2006. Detta convenzione, al punto B4.3 (Tutela della salute e della sicurezza, prevenzione degli incidenti) prevede che le disposizioni previste ai sensi dello Standard A4.3 (di natura obbligatoria come indicato dallo stesso ricorrente) dovrebbero tenere conto del codice di buone prassi dell'Ilo del 1996 intitolato Prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in mare e nei porti altre norme e direttive ILO, nonché altri standard, linee guida e codici di buona prassi internazionale riguardanti la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro. Il codice di buone prassi ILO, in merito alle modalità di svolgimento dei lavori in quota, indica all'art. 15 che ogni marittimo deve utilizzare un'imbragatura e che "Persone che lavorano fuoribordo dovrebbero indossare giubbotti di salvataggio (life jackets) o altri dispositivi di galleggiamento. Qualcuno deve essere a disposizione sul ponte e un salvagente (lifebuoy) con attaccato un cavo dovrebbe essere rapidamente disponibile (15.1.6)".
Ne consegue - prosegue il Tribunale - che, se il marittimo lavora in quota deve utilizzare un'imbragatura di sicurezza collegata ad una linea vita; se, oltre a lavorare in quota, lavora fuori bordo deve indossare anche un giubbotto di salvataggio.
Il motivo non considera, peraltro, che nelle sentenze di merito si dà atto che era stato lo stesso armatore a ravvisare la necessità della dotazione del giubbotto galleggiante al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Invero - hanno spiegato i giudici - nella riunione periodica del 13/01/2015 (che ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 271/99 l'armatore deve convocare almeno una volta l'anno e alla quale partecipano il comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro e il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro al fine di esaminare, fra l'altro l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo) era stata segnalata la necessità di dotare i marittimi addetti alla preparazione dello scalandrone di giubbotti gonfiabili, del tipo di quelli in uso ai comandanti delle pilotine, poco ingombranti e agevolmente indossabili durante il lavoro a bordo: nonostante tale segnalazione, la nave era ripartita da Genova per il secondo viaggio senza le dotazioni indicate come necessarie; nella riunione del 21/01/2015 sulla sicurezza e security effettuata a bordo della (Omissis) in corso di navigazione era stata indicata "l'importanza di utilizzare cintura di sicurezza e salvagente durante l'approntamento dello scalandrone", senza che la dotazione dei salvagenti fosse presente, essendo stata avviata solo il 13/03/2015 da parte della società C.C. una indagine di mercato al fine di verificare i prezzi ed essendo stato effettuato l'ordinativo con accettazione dell'offerta più favorevole (pari a soli 1.362 Euro complessivi) solo il 23/03/2015, ovvero cinque giorni dopo l'infortunio. Tale rilievo è stato sottolineato anche dalla sentenza impugnata, con cui in replica a quanto dedotto con i motivi di appello, la Corte ha affermato come, in ogni caso, spetti al titolare della posizione di garanzia di individuare settori e occasioni di rischio anche ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa e predisporre, di conseguenza, le cautele necessarie (pag. 18).
Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata appare esente da censure, in quanto rispettosa del principio per cui "in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori" (Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016, Serafica, Rv. 267253-01).
Infine il rilievo contenuto nel motivo in disamina per cui, a fronte del fatto che la vittima caduta dalla nave non indossava alcuna cintura di sicurezza, non avrebbe potuto essere considerata causale rispetto all'evento la messa a disposizione di cinture di sicurezza prive di doppio cordino, moschettone e dissipatore di energia, coglie nel segno nel momento in cui sottolinea la necessità, in tema di responsabilità colposa, di verificare la c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, Scalise, Rv. 266645). Vero è, dunque, che non ogni evento verificatosi può essere ricondotto alla condotta colposa del soggetto agente, ma solo quello che sia collegato causalmente alla violazione della specifica regola cautelare (Sez. 4. n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv 273870) e che il giudice non può limitarsi ad accertate il nesso di casualità materiale tra condotta ed evento dato, ma deve anche accertare quale sia il rischio che la norma cautelare violata è intesa a scongiurare, o, in altri termini, se la regola cautelare violata era volta a scongiurare un evento del tipo di quello verificatosi ed ancora se il rispetto della regola cautelare, ovvero il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento con un giudizio di alta probabilità logica (c.d. giudizio controfattuale) secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105 e delle Sezioni Unite n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138. Nel caso in esame, l'evento si è verificato non già a causa dell'assenza nella cintura messa a disposizione di cordini, dissipatori e moschettone, bensì in ragione, fra le altre, del mancato utilizzo tout court della cintura. E infatti, i giudici, prima ancora che la non conformità delle cinture ai requisiti previsti dalla normativa di settore, hanno stigmatizzato altri profili di omissione e in particolare il fatto che il lavoratore infortunato non avesse indossato alcuna cintura (in quanto non debitamente formato ed in assenza comunque di una linea vita cui agganciare detta cintura conforme ai requisiti di sicurezza), il fatto che non avesse indossato il giubbotto salvagente (in quanto non previsto nella dotazione messa a sua disposizione) e il fatto che in generale la manovra in esame non era stata adeguatamente procedimentalizzata e non era stata oggetto di previsione particolareggiata nella valutazione del rischio. Tutti tali profili di omissione, in violazione di specifiche previsione normative poste a garanzia della salvaguardia della sicurezza dei lavoratori impegnati nella manovra di armo e disarmo della combinata da svolgersi in quota, sono stati ritenuti dai giudici di merito causali rispetto ad un evento che rappresentava, nelle sue modalità concrete, la concretizzazione del rischio che le regole cautelari miravano ad azzerare. Il richiamo, dunque, alla mancanza del doppio cordino e del dissipatore nella cintura presente a bordo vale a comprovare una trascuratezza generale da parte degli imputati ricorrenti nel gestire il rischio loro demandato in ragione della posizione di garanzia loro rivestita, indipendentemente dalla rilevanza rispetto alla causazione dell'infortunio.
6. Il settimo motivo, formulato nell'interesse prevalente di B.B., con cui si censura l'affermazione del mancato monitoraggio da parte di questi delle manovre sulla combinata e della presunta tolleranza dello svolgimento non corretto di tali manovre, nonché la violazione del principio di correlazione fra accusa e condanna, è infondato.
Quanto al primo profilo, non può negarsi che in astratto sussista incompatibilità logica fra la contestazione del mancato controllo sulle prassi instauratesi a bordo della nave a proposito delle operazioni sulla scala reale e la contestazione della tolleranza di dette prassi. La prima, invero, attiene al non avere esercitato un controllo che si aveva il dovere di esercitare in ragione della posizione di garanzia rivestita e ha come presupposto la mancata conoscenza delle prassi, mentre la seconda attiene all'aver consentito che le manovre venissero eseguite in spregio alle regole di sicurezza e ha come presupposto la conoscenza delle prassi instaurate.
Nel caso in esame, tuttavia, la contraddizione evidenziata nel ricorso è apparente. Invero nella sentenza di primo grado si è sottolineato che incombono per legge sul comandante della nave (oltre che sull'armatore) obblighi di informazione sui rischi specifici cui i lavoratori sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative e obblighi di addestramento sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi individuali di protezione (art. 6 comma 5 lett. e D.Lgs. 271/99); l'obbligo di richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione (art. 6 comma 5 lett. I D.Lgs. n. 271/99); l'obbligo di fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio le procedure di sicurezza per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza (art. 6 comma 5 lett. D.Lgs. n. 271/99); e sul solo comandante della nave quello di emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile (art. 7 comma 1 lett. a n. D.Lgs. 271/99). Il Tribunale ha osservato che tali obblighi non erano stati assolti, in quanto l'operazione armo e disarmo della combinata avveniva, spesso, in condizioni di estremo pericolo, in assenza di una corretta formazione e informazione e comunque con dotazioni del tutto insufficienti e carenti. Tali evidenti carenze erano state stigmatizzate - ha proseguito il Tribunale- non solo dalla ASL, ma anche dalla Capitaneria di Porto e dal RINA a seguito di sopralluogo disposto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, eseguito a bordo della nave in data 24.3.2015 (cd audit addizionale SMC), che si era concluso con la notifica di una "non conformità". A seguito delle osservazioni formulate, la Compagnia aveva proceduto al trattamento della non conformità, mostrando "la corretta procedura a tutto l'equipaggio esposto al rischio di caduta dall'alto e/o addetto all'approntamento dello scalandrone" e si era impegnata a rivedere la gestione dei DPI (peraltro incompleti e insufficienti) e le istruzioni per l'uso e a migliorare l'addestramento per motivare l'equipaggio, con l'obiettivo di migliorare la cultura della sicurezza.
La Corte di Appello, in coerenza con tale impostazione, ha osservato che B.B. doveva essere ritenuto responsabile per aver tollerato le modalità descritte o, quanto meno, per non avere vigilato sullo svolgimento dell'operazione in esame, ma, prima ancora, per non averne gestito il rischio e, a riprova di tale carenza, ha richiamato la circostanza per cui la linea vita cui agganciare la cintura di sicurezza era stata installata solo nel gennaio del 2015, quando la nave già aveva compiuto dei viaggi, per iniziativa autonoma dell'ufficiale F.F., senza che fosse comunque regolamentare, nonché il mancato sollecito rispetto all'acquisto dei giubbotti di salvataggio (tutt'altro che costosi e di difficile reperibilità) ritenuti necessari nel corso della riunione cui egli stesso aveva partecipato (pag. 20). B.B., dunque, è stato ritenuto dai giudici responsabile per non aver gestito il rischio connesso alle operazioni sulla scala reale in modo da garantire appieno la sicurezza dei lavoratori, sia sotto il profilo della carenza dei dispositivi di protezione, sia sotto il profilo del corretto utilizzo di quelli in uso e per avere così determinato le condizioni affinché potessero instaurarsi prassi di volta in volta affidate alla volontà dei singoli operatori.
In ordine alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., il ricorrente lamenta che nel capo di imputazione non era stata contestata al comandante la condotta, poi ritenuta in sentenza, consistita nel tollerare il non corretto svolgimento delle manovre di approntamento e rassetto della combinata o nell'aver omesso il controllo sul modo in cui tali operazioni erano state eseguite. A tale fine occorre prendere le mosse dal principio espresso dalle Sezioni Unite secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Carelli, Rv. 24805101). Tale principio è stato ribadito anche in tema di reato colposi, rispetto ai quali si è ritenuta insussistente "la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 19028 del 01/12/2016, dep. 2017, Casucci, Rv. 269601; Sez. 4, n. 35943 del 07/03/2014, Denaro e altro, Rv. 2601619). Simmetricamente si è sostenuto che il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997). Detta violazione, quindi, non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza ovvero quando l'imputato abbia avuto la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione.
Nel caso di specie, a B.B., sono stati contestati profili di colpa specifica, attinenti alla violazione di obblighi previsti dalla normativa di settore, e profili di colpa generica, nel cui ambito rientra anche la tolleranza delle modalità con cui le operazioni di approntamento e rassetto della combinata venivano effettuate. Tale aspetto risulta, peraltro, approfondito già nel corso del giudizio di primo grado (pag. 28 sent. primo grado), sicché l'imputato è stato in grado di approntare una piena difesa. Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione del principio di correlazione fra accusa e condanna, non essendosi realizzata alcuna immutazione degli elementi essenziali del fatto, anche nei profili attinenti agli addebiti colposi, né alcuna concreta violazione del diritto di difesa.
7. L'ottavo motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento della imprevedibilità della condotta di D.D., è manifestamente infondato.
A tale doglianza i giudici di merito hanno fornito puntuale risposta chiarendo che, avendo il D.D. compiuto un'operazione rientrante nelle proprie mansioni e operato secondo la propria esperienza in base alla prassi talvolta seguita sulla nave, nessuna imprevedibilità poteva ravvisarsi nella sua condotta.
Il Tribunale ha evidenziato che, anche ammettendo che nella condotta di D.D. vi fosse stata una componente di imprudenza, per avere operato in solitudine e senza indossare alcun presidio di sicurezza (in ciò agevolato dalla prassi che si era instaurata a bordo della nave, come confermato dall'istruttoria), ciò non vale ad esclude la penale responsabilità degli odierni imputati per l'evento verificatosi. Il Tribunale ha ricordato che il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati deve rispondere a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e che l'adempimento di tali obblighi non surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.
Analogamente la Corte di Appello, al rilievo per cui D.D. aveva agito da solo e senza usare dispositivi di protezione individuale confidando nella sua esperienza, sicché anche laddove gli stessi fossero stati conformi alla normativa di settore e anche laddove fosse stato presente il cartello in corrispondenza della scala combinata, avrebbe comunque disatteso le prescrizioni, ha replicato che le regole cautelari non osservate dagli imputati erano volte proprio a prevenire il rischio di eventi quale quello in esame.
Il motivo non tiene conto che la normativa prevenzionistica è volta proprio ad apprestare una tutela rispetto a situazioni di rischio in ambito lavorativo, collegate anche ad agire colposo del lavoratore. Sotto tale profilo si deve ribadire che a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 626/94 e, poi, del T.U. 81/2008 si è passati dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" al concetto di "area di rischio" (sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, Pelosi, Rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, ma resta in ogni caso fermo il principio secondo cui non può esservi alcun esonero di responsabilità all'interno dell'area di rischio, nella quale si colloca l'obbligo datoriale di assicurare condizioni di sicurezza appropriate anche in rapporto a possibili comportamenti trascurati del lavoratore (sez. 4 n. 21587 del 2007, Pelosi, cit.). All'interno dell'area di rischio considerata, quindi, deve ribadirsi il principio per il quale la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, non tanto ove sia imprevedibile, quanto, piuttosto, ove sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (sez. 4 n. 15124 del 13712/2016, dep. 2017, Gerosa e altri, Rv. 269603; sez. 4 n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, PMT c/ Musso Paolo, rv. 275017), oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente, sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (sez. 4 n. 7188 del 10/01/2018, Bozzi, Rv. 272222).
I ricorrenti, dunque, nel rimarcare la imprevedibilità della condotta di D.D., da un lato non tengono conto dei principi su indicati e dall'altro non considerano che, con motivazione non manifestamente illogica e coerente con i dati probatori riportati (come già spiegato trattando dei primi cinque motivi), i giudici di merito hanno spiegato come le modalità con cui D.D. aveva operato non fossero del tutto inusuali e si fossero diffuse proprio a causa della carente valutazione del rischio, della carente formazione e informazione e della mancata messa a disposizione di tutti presidi atti ad assicurare la massima sicurezza possibile.
Invero, in primo luogo, il fatto che i testi avessero chiarito che, in astratto, le manovre in oggetto avrebbero dovuto essere svolte a seguito di specifico ordine, all'interno di specifici e rodati spostamenti/movimenti, in più persone, con l'utilizzo della cintura e mai in contemporanea sulle due murate, non vale a rendere la condotta del lavoratore esorbitante rispetto all'area di rischio governata dagli imputati. Ma quel che rileva, soprattutto, è che nelle sentenze di merito è stato chiarito come nella prassi non di rado si operasse in maniera differente e che a causa della mancanza di una rigorosa procedimentalizzazione delle varie fasi, della mancata informazione e formazione del personale e della totale inadeguatezza dei presidi adottati.
Il rilievo per cui non vi fosse alcuna prova che il comandante A.A. e il comandante B.B. fossero a conoscenza delle prassi instauratesi a bordo della nave in violazione delle procedure di sicurezza non coglie nel segno. Come detto, infatti, le sentenze addebitano agli imputati condotte omissive, in violazione di specifici obblighi giuridici, che a loro volta erano state causali rispetto all'instaurarsi di dette prassi.
8. Il nono motivo, con cui si censura la mancata rinnovazione istruttoria con riferimento ai chiarimenti rispetto alle conclusioni del consulente tecnico L.L., alla effettuazione di una perizia, alla valutazione della qualità del manuale sms e alla sostanziale irrilevanza delle modifiche apportate dopo l'infortunio, è manifestamente infondato.
A tale fine si deve ricordare che il principio generale, dettato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è quello per cui, quando una parte ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ovvero l'assunzione di nuove prove, il giudice di appello, se non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., il giudice dispone di ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando la ritiene assolutamente necessaria ai fini della decisione, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti. L'art. 603, commi primo e terzo cod. proc. pen., prevede, dunque, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello solamente quando il giudice sia impossibilitato a decidere allo stato degli atti e ritenga indispensabile la prova richiesta. In entrambi i casi l'accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado (Sez. 6 n. 48093 del 10/10/2018, Aniello, Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062; sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353). Con riferimento specifico all'espletamento della perizia, l'art. 220, comma 1, cod. proc. pen. prevede che "La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche". Il tenore della norma è nel senso che il ricorso alla perizia è rimesso al potere discrezionale del giudice, cui spetta di valutarne la necessità in ragione delle risultanze processuali: la decisione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena e altri, Rv. 254226; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; sino a Sez. U, n. 39476 del 23/03/2017, A ed altro, Rv. 270936).
Nel caso di specie il giudice di appello ha logicamente rappresentato che non ricorreva l'esigenza di rinnovare l'istruttoria sulla base di una corretta e completa lettura degli elementi acquisiti al processo, evidenziando le ragioni per cui ha ritenuto non necessarie le ulteriori acquisizioni (in primis la pacifica ricostruzione della dinamica dell'incidente e l'oggetto delle doglianze che, in quanto riferite solo ad aspetti valutativi, non comportavano la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori e soprattutto di conoscenze di tipo tecnico), con motivazione che non si presta ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità (pag. 8 e ss). Tale motivazione deve essere letta in maniera coordinata con il contenuto della sentenza di primo grado nella quale si spiega come in epoca successiva all'infortunio la Compagnia implementò le dotazioni di sicurezza apportando sostanziali e significative modifiche sia di carattere strutturale, sia di carattere procedurale (pag. 58 e ss).
I giudici di merito si sono confrontati con le conclusioni del consulente tecnico di parte e se ne sono discostati in maniera argomentata sia con riferimento alla impossibilità di "proceduralizzare" ogni operazione potenzialmente rischiosa, sia con riferimento alla ritenuta irrilevanza delle modifiche apportate a seguito dell'infortunio e dunque alla adeguatezza originaria dei presidi di sicurezza adottati.
Infine, nella sentenza impugnata, la Corte ha preso in esame anche l'argomento difensivo secondo cui il manuale sms della nave (Omissis) era stato definito in altro procedimento "veramente ben fatto" e ha rilevato che ciò nondimeno in capo agli imputati erano comunque ravvisabili gli addebiti di colpa su cui già ci si è soffermarti in relazione alla gestione del rischio relativo all'operazione in esame.
9. Il decimo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alle censure mosse all'ordinanza del Tribunale con cui era stata rigettata la richiesta di acquisizione degli allegati alla consulenza tecnica dell'Ing. L.L., è infondato.
Il Tribunale, con ordinanza del 12/12/2019, aveva motivato il rigetto rilevando che:
- secondo la giurisprudenza di legittimità le relazioni inerenti l'attività ispettiva svolta da pubblici funzionari, in quanto atti amministrativi extraprocessuali, sono acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabili limitatamente ai dati oggetti e ai fatti in esse rappresentati;
- nel Rapporto di Inchiesta Sommaria della Capitaneria di Porto di Genova (allegato 2), nella Relazione del medico legale dott. O.O. (allegato 5), nelle trascrizioni della deposizione del Comandante P.P. in diverso procedimento (allegato 10) e nell'Inchiesta Tecnica di Sicurezza dell'Organismo Investigativo (allegato 22) erano presenti conclusioni valutative, come tali inammissibili, e rappresentazioni in fatto ridondanti, in quanto già presenti nella consulenza tecnica.
Il motivo di appello con cui era stata impugnata detta ordinanza aveva un contenuto generico e avversativo, in quanto si limitava a ribadire l'importanza della acquisizione di detti documenti e non si confrontava con le ragioni di diritto in essa richiamate. Ne consegue che la carenza argomentativa della sentenza impugnata non può essere censurata, per molteplici e convergenti ragioni. In primo luogo si osserva che, come già affermato da questa Corte, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza, quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di
giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01, Sez. 3 n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980) e non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che ne compendiano la "ratio decidendi" (sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445). Si è anche precisato che il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri Rv. 260841).
Nel caso in esame non può che evidenziarsi come il motivo, già per come formulato, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto assoluto di specificità. A ciò deve aggiungersi, a sostegno della non decisività della censura non esaminata, che la Corte di Appello ha, comunque, chiarito (pag. 8) come il compendio probatorio in atti fosse completo e valesse non solo a documentare appieno la dinamica dell'infortunio, ma anche a fare emergere gli addebiti di colpa nei confronti dei ricorrenti in ordine alla carente gestione del rischio collegato all'operazione nel corso della quale il marinaio D.D. perse la vita.
10. L'undicesimo motivo, con cui si è censurata la mancanza della motivazione e la mancata rinnovazione istruttoria con riferimento al tema della conduzione delle operazioni di salvataggio da parte delle competenti autorità spagnole e al tema delle cause del decesso e dei tempi di sopravvivenza in mare, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.
Richiamati i principi già indicato al paragrafo 9, trattando del decimo motivo di ricorso, si deve osservare come, contrariamente a quanto dedotto, il tema delle operazioni di soccorso in Spagna e il tema delle cause del decesso di D.D.
siano stati trattati e approfonditi in maniera adeguata nelle sentenze di merito, sicché il rigetto delle istanze di rinnovazione, peraltro oggetto di una critica generica e avversativa, non pare sindacabile in questa sede.
Quanto alle cause delle morte. il Tribunale ha dato conto degli esiti dell'autopsia effettuata dal dott. Q.Q. compendiati nel referto in cui si evidenzia che il corpo, rinvenuto in acqua, indossava una tuta arancione riflettente, calzava un paio di scarpe nere e presentava segni di asfissia per sommersione liquida e che la causa della morte, verificatasi intorno alle ore 17 .30 del 18 marzo 2017, era stata l'asfissia causata dalla sommersione in mezzo al liquido acquoso (pag. 15). Il Tribunale ha anche ricordato, richiamando le testimonianze, che, dopo che l'equipaggio aveva realizzato che D.D. era caduto in mare, erano state allertate le autorità portuali di C, le quali avevano inviato unità navali di ricerca e soccorso (pag. 14). La Corte di Appello, nel richiamare quanto alla ricostruzione delle fasi dell'infortunio e del rinvenimento del cadavere la sentenza di primo grado, ha ribadito che le ricerche da parte della Capitaneria di porto erano iniziate all'incirca 20 minuti dopo la richiesta di intervento (pag. 2) e che D.D., prima di morire per asfissia, era rimasto in acqua per almeno tre ore (secondo quanto riferito nella relazione a sua firma del medico legale dott. O.O.: pag. 22).
A fronte di tali puntualizzazioni, i ricorrenti deducono in maniera assertiva un vizio di motivazione in realtà insussistente e invocano la necessità di approfondimenti, e in particolare la necessità di disporre una perizia sulle cause della morte e di disporre l'esame del dott. O.O. e del dott. Q.Q., senza, tuttavia, spiegarne le ragioni in rapporto allo sviluppo argomentativo dei giudici di merito, che pure hanno espressamene fatto riferimento alle conclusioni dei medici legali.
Anche la censura in merito alla mancata considerazione dell'apporto causale del ritardo nei soccorsi non tiene conto del rilievo del Tribunale per cui l'indimostrato ritardo mai avrebbe potuto rilevare causalmente, in conformità al principio per cui la nozione di "causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento" si riferisce al caso di un processo causale del tutto autonomo e al caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, a condizione però che esso sia atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale (Sez. 4, n. 25560 del 02/05/2017, Schiavone, Rv. 269976-01; Sez. 2, n. 17804 del 18/0:3/2015, Vasile, Rv. 263581; Sez. 4, n. 20272 del 16/05/2006, Lorenzoni, Rv. 234596).
10. Il dodicesimo motivo, con cui si censura il mancato rispetto degli obblighi motivazionali con riferimento al principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.
Nella stessa sentenza di legittimità richiamata nel ricorso si è affermato che il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548-15). Ne consegue che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). Nel caso di specie, dopo che la Corte ha dato conto del compiendo probatorio su cui si è fondata l'affermazione della penale responsabilità e si è confrontata in maniera adeguata con i rilievi della difesa, disattendendoli con un percorso argomentativo ragionevole e aderente ai fatti esposti, i ricorrenti hanno denunciato la violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio in maniera generica, riprendendo gli stessi argomenti già sviluppati con gli altri motivi, rispetto ai quali non sono stati rilevati, nelle risposte offerte dai giudici di merito, profili di manifesta illogicità.
12. Il tredicesimo motivo, con cui si censura il trattamento sanzionatorio per la mancata considerazione del concorso di colpa della persona offesa e del possibile concorso di colpa di terzi e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.
Quanto al primo profilo, già si è detto come i giudici di merito abbiano ritenuto, da un lato, che il comportamento imprudente della vittima fosse da ricollegare causalmente alla inadeguata gestione da parte degli imputati del rischio connesso alla operazione a cui era addetta e, dall'altro, che il ritardo nei soccorsi da parte delle autorità spagnole fosse del tutto indimostrato: conseguentemente di tali circostanze, escluse sul piano del loro accadimento, i giudici, in modo coerente, non hanno tenuto conto ai fini della quantificazione della pena.
Quanto al secondo profilo, la Corte di Appello ha ritenuto di condividere la valutazione del Tribunale, secondo cui doveva essere riconosciuta ad entrambi gli imputati la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno, mentre non vi erano elementi da valorizzare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale percorso argomentativo non si presta a censure: in tema di circostanze attenuanti generiche, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione e il mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato anche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01).
Infine, non sussiste alcuna contraddizione fra l'affermazione per cui la condotta processuale dei ricorrenti non poteva rilevare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado che pure aveva menzionato la correttezza di tale condotta, posto che il riferimento era stato operato dal Tribunale al di fine di motivare il giudizio di prevalenza della attenuante del risarcimento del danno sulla contestata aggravante.
13. Al rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2025.
