Tipologia: CCNL
Data firma: 27 gennaio 2025
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Aran e Cisl-Fp, Fp-Cgil*, Uil Pa*, Flp, Usb-Pi*, Confintesa-Fp, Confsal-Unsa, Cisl, Cgil*, Uil*, Confsal, Cgs, Usb*, Confintesa
Comparti: P.A., Funzioni centrali
Fonte: cnel.it


Sommario:

 

Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Capo II Relazioni sindacali
Art. 3 Obiettivi e strumenti
Dichiarazione congiunta n. 1
Art. 4 Informazione
Art. 5 Confronto
Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione
Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
Art. 9 Clausole di raffreddamento
Art. 10 Diritto di assemblea
Art. 11 Trattamento economico del personale in distacco sindacale
Capo III Rapporto di lavoro
Art. 12 Periodo di prova
Art. 13 Accesso al lavoro agile
Art. 14 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione
Art. 15 Lavoro da remoto
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Art. 16 Progressioni economiche all’interno delle aree
Dichiarazione congiunta n. 4
Art. 17 Posizioni organizzative e professionali
Art. 18 Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 19 Modifica art. 18 CCNL 9 maggio 2022
Art. 20 Turnazioni

Art. 21 Ferie e recupero festività soppresse
Dichiarazione congiunta n. 5

 

Art. 22 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 23 Congedi dei genitori
Art. 24 Assenze per malattia
Dichiarazione congiunta n. 6
Art. 25 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
Art. 26 Diritto allo studio
Dichiarazione congiunta n. 7
Art. 27 Obiettivi e strumenti di age management
Art. 28 Termini di preavviso
Capo IV Trattamento economico
Art. 29 Retribuzione e sue definizioni
Art. 30 Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 31 Effetti dei nuovi stipendi
Art. 32 Fondo risorse decentrate: incrementi
Dichiarazione congiunta n. 8
Art. 33 Fondo risorse decentrate: utilizzo
Art. 34 Welfare integrativo
Capo V Disposizioni speciali
Art. 35 Indennità di bilinguismo 49
Art. 36 Clausole speciali per ENAC
Art. 37 Incrementi del Fondo risorse decentrate per il personale assunto a contratto a tempo indeterminato presso le sedi estere
Capo VI Norme finali
Art. 38 Conferme
Tabelle
Dichiarazione congiunta n. 9
Dichiarazione congiunta n. 10
Dichiarazione congiunta Aran Commissariato di Governo per la Provincia di Bolzano


Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali triennio 2022 - 2024

Il giorno 27 gennaio 2025 alle ore 10:00 ha avuto luogo l'incontro tra l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegato CCNL del Comparto Funzioni Centrali - triennio 2022/2024.
Per l’Aran il Presidente […], Per le: Organizzazioni sindacali Cisl Fp, Fp Cgil*, Uil Pa*, Flp, Usb Pi*, Confintesa Fp, Confsal Unsa, Confederazioni Cisl Cgil* Uil*, Confsal, Cgs, Usb*, Confintesa

Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 22 febbraio 2024 (di seguito CCNQ 22 febbraio 2024).
2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e della L. 22 dicembre 1990 n. 401 e tenuto conto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d.lgs. n. 272/2001.
5. Con il termine “amministrazione/i” si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1.
6. Con il termine “agenzia/e”, ove non specificato, si intendono l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali.
7. Con il termine “ente/i pubblico/i non economico/i” si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici.
8. Con il termine “Ministero/i” si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.
9. Con “ENAC” si intendono le amministrazioni di cui all’art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ 22 febbraio 2024.
10. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell’amministrazione o ente interessato.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 165/2001”.
12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come “d.lgs. n. 151/2001”.
13. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:
a. CCNL 27 giugno 2024, con cui si intende la “Sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09 maggio 2022” sottoscritta il 27 giugno 2024;
b. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2019-2021” sottoscritto il 9 maggio 2022;
c. CCNL 19 maggio 2020, con cui si intende il “CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018” sottoscritto il 19 maggio 2020;
d. CCNL 12 febbraio 2018, con cui si intende il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2016-2018” sottoscritto il 12 febbraio 2018;
e. CCNL 10 aprile 2008, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007” sottoscritto il 10 aprile 2008;
f. CCNL 14 settembre 2007, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007” sottoscritto il 14 settembre 2007;
g. CCNL ENAC 19 dicembre 2001, con cui si intende il “CCNL per il personale non dirigente dell’ENAC quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 – 1999” sottoscritto il 19 dicembre 2001;
h. CCNL Ministeri del 16 maggio 2001, con cui si intende il “CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16.2.1999” sottoscritto il 16 maggio 2001;
i. CCNL CNEL 14 febbraio 2001, con cui si intende il “CCNL per il personale non dirigente del CNEL 1998 – 2001” sottoscritto il 14 febbraio 2001;
1. CCNL Enti pubblici non economici 14 febbraio 2001, con cui si intende il “CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16.2.1999” sottoscritto il 14 febbraio 2001.

Capo II Relazioni sindacali
Art. 3 Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
6. È istituito presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L’Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi generalizzati.
7. Le clausole del presente Capo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
8. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di legge in materia di trasparenza.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 3 del CCNL 9 maggio 2022.

Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione a quanto previsto dall’art. 3 (Obiettivi e strumenti), comma 6, le parti auspicano che l’Osservatorio a composizione paritetica composto dall’Aran e dalle confederazioni sindacali rappresentative avvii i propri lavori in tempi celeri e valuti positivamente la possibilità di organizzarsi in articolazioni di comparto.

Art. 4 Informazione
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, commi 3 e 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), secondo i rispettivi ambiti di competenza, di procedere a
una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali l’art. 5 (Confronto) e l’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale, nonché il numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell’anno precedente con indicazione degli importi di eventuali differenziali stipendiali in godimento di ciascun dipendente cessato. L’informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni prima dell’adozione degli atti. L’informazione relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi (ivi incluse le progressioni tra le aree) è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 3 o, per gli enti con sede unica, 4.
6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 4 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 5 Confronto
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 3 e 4, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. L’incontro può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie):
a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, ivi compresa l’articolazione in turni;
b) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
d) i criteri di selezione per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001;
g) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto;
h) criteri per l’effettuazione delle procedure di cui all’art. 18 (Norme di prima applicazione) del CCNL 9 maggio 2022;
i) criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al personale dell’Area EP ai sensi dell’art. 16 (Incarichi al personale dell’Area EP), comma 6, del CCNL 9 maggio 2022;
l) criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale dell’Area EP;
m) le materie individuate quali oggetto di confronto ai sensi del comma 6 dell’art. 6 (Organismo paritetico), nei limiti ivi previsti.
4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di RSU, con i soggetti sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 4, i criteri di adeguamento in sede locale di quanto definito dall’amministrazione ai sensi del comma 3, lett. a).
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 5 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 6 Organismo paritetico per l’innovazione
1. L’organismo paritetico per l’innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’amministrazione.
2. L’organismo di cui al presente articolo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro- al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L’organismo paritetico per l’innovazione è istituito presso ogni amministrazione a livello nazionale o di sede unica. Le amministrazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del CCNL provvedono, ove necessario, ad aggiornarne la composizione. Esso:
a) ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7, comma 3, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) nonché da una rappresentanza dell’Amministrazione, con rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce due volte l'anno anche ad iniziativa della componente sindacale e, comunque, ogniqualvolta l’amministrazione manifesti un’intenzione di progettualità organizzativa innovativa, complessa, per modalità e tempi di attuazione, e sperimentale;
c) può trasmettere proprie proposte progettuali, all’esito dell’analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest’ultima, o all’amministrazione;
d) adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;
e) svolge analisi, indagini e studi, e può esprimere pareri non vincolanti in riferimento a quanto previsto dall’art. 79 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 12 febbraio 2018;
f) redige un report annuale delle proprie attività.
4. All’organismo di cui al presente articolo possono essere inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l’organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilità secondo quanto previsto al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell’ambito dell’organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all’art. 79 (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale) del CCNL 12 febbraio 2018.
6. Nel caso in cui l’organismo di cui al presente articolo non venga istituito entro il termine previsto dal comma 3 e fino alla sua costituzione, le materie del comma 2 diventano oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 5 (Confronto) del presente CCNL, nel rispetto delle procedure ivi previste.
7. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, qualora le tematiche affrontate dall’organismo di cui al presente articolo siano riferite ad una singola sede RSU, i componenti possono richiedere un aggiornamento della seduta per consentire l’acquisizione, ognuno per la parte di competenza, del parere dei soggetti di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), commi 4 e 5.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 6 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5.
2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva integrativa si svolge a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed a livello di sede di RSU (“contrattazione integrativa di sede territoriale”). Nelle altre amministrazioni, si svolge ad un unico livello (“contrattazione integrativa di sede unica”). La contrattazione integrativa nazionale può prevedere sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralità di sedi territoriali aventi caratteristiche simili.
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale.
4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale.
5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici correlati alla performance;
c) la quota di risorse del Fondo risorse decentrate, da destinare alle progressioni economiche di cui all’art. 16 (Progressioni economiche all’interno delle aree) con l’individuazione del conseguente numero di differenziali attribuibili per singola area;
c1) l’integrazione e la ponderazione dei criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all’art. 16 (Progressioni economiche all’interno delle aree);
d) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute;
e) i criteri per l'attribuzione delle indennità correlate all'effettivo svolgimento di attività comportanti l'assunzione di specifiche responsabilità;
f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
g) i criteri per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
h) l’elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione del lavoro in turno previste dall’art. 20 (Turnazioni), comma 5, lett. a), b) e c);
i) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20 (Turnazioni), comma 4, in merito ai turni effettuabili;
j) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 20 (Reperibilità), comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018;
k) le linee di indirizzo in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 20 (Reperibilità), comma 5, del CCNL 12 febbraio 2018 per i turni di reperibilità;
m) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 57 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), comma 7, del CCNL 12 febbraio 2018;
n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 27 (Banca delle ore), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
o) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
p) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 22 (Orario multiperiodale) del CCNL 12 febbraio 2018;
q) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 17 (Orario di lavoro), comma 2, del CCNL 12 febbraio 2018;
r) l’elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 54 (Contratto di lavoro a tempo determinato), comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;
s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui all’art. 26 (Diritto allo studio), comma 1;
t) l’integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall’art. 20 (Turnazioni), comma 9, in materia di turni di lavoro;
u) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 25 (Lavoro straordinario e riposi compensativi), comma 3, del CCNL 12 febbraio 2018;
v) i criteri per la definizione dei trattamenti economici di cui all’art. 33 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), comma 2, lett. c);
x) gli importi dell’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 54 (Indennità di specifiche responsabilità) del CCNL 9 maggio 2022;
y) la determinazione del termine di cui all’art. 16 (Progressioni economiche all’interno delle aree), comma 2, lett. a);
z) l’individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali;
aa) l’elevazione dei limiti massimi previsti per l’indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 17 (Posizioni organizzative e professionali);
ab) criteri per la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell’Area EP; in tale ambito è altresì definita la misura percentuale di cui all’art. 53, comma 5, del CCNL 9 maggio 2022;
ac) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall’art. 11 (Trattamento economico del personale in distacco sindacale);
ad) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti all’organizzazione dei servizi;
ae) i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto e i casi in cui è possibile estendere il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto;
af) previsione della facoltà, per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell’indennità di turno di cui all’art. 20 (Turnazioni), comma 5, lett. d); resta inteso che, anche in caso di fruizione del riposo compensativo, è computato figurativamente a carico del Fondo risorse decentrate l’onere relativo alla predetta indennità di turno;
ag) criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.
7. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere b), f), i), k), l), o), p), q), ad), ae).
8. Nella definizione del contratto integrativo di cui al presente articolo, commi 6 e 7, le parti valuteranno l’adozione di strumenti volti a favorire l’inserimento del personale neoassunto quali, ad esempio, politiche di welfare e/o accesso al lavoro a distanza.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 7 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 10 Diritto di assemblea
1. Per la disciplina dell’assemblea, resta fermo quanto previsto dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive mod. e int..
2. I dipendenti del comparto Funzioni Centrali hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali per il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto su tale specifico aspetto nei CCNL dei precedenti comparti di riferimento.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui al Titolo V del CCNL 9 maggio 2022.
4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017 e successive mod. e int., le ore di permesso per partecipare all’assemblea sono utili alla quantificazione della durata della prestazione ai fini dell’erogazione del buono pasto, nel limite di tre ore per ciascuna assemblea.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 10 del CCNL 9 maggio 2022.

Capo III Rapporto di lavoro
Art. 13 Accesso al lavoro agile

1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori – siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato – con le precisazioni di cui al presente articolo e al Capo I del Titolo V del CCNL 9 maggio 2022.
2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5 (Confronto), comma 3, lett. g), l’amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
3. L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime, fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l’amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. ae) - avrà cura di facilitare l’accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal d.lgs. n. 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione integrativa, con l’accordo individuale di cui all’art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022 è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 37 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 14 Articolazione della prestazione in modalità agile e diritto alla disconnessione
1. Nell’articolazione della giornata lavorativa in modalità agile occorre individuare le seguenti fasce temporali:
a) fascia di contattabilità - nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via e-mail o con altre modalità similari. Tale fascia oraria non può essere superiore all’orario medio giornaliero di lavoro;
b) fascia di inoperabilità - nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 a cui il lavoratore è tenuto nonchè il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo.
2. Nelle fasce di contattabilità, il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all’art. 25 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari) del CCNL 9 maggio 2022, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all’art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilità.
3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
3-bis. Ai fini dell’erogazione del buono pasto le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta un automatico diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. b) e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lett. a) non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’amministrazione.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’articolo 39 del CCNL 9 maggio 2022.

Art. 15 Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l’ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall’amministrazione - può essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.
4. Le amministrazioni possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio - nel caso di attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, ove è richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all’art. 24 del CCNL 12 febbraio 2018.
4.bis Fermo restando quanto previsto dall’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. ae), per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal d.lgs. n. 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l’accordo individuale di cui all’art. 38 (Accordo individuale) del CCNL 9 maggio 2022 è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità da remoto rispetto a quelle previste per il restante personale.
5. L’amministrazione concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l’attività lavorativa ed è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalità di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile all’art. 38 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lett. e) dello stesso, art. 39 (Articolazione della prestazione in modalità agile), commi 4 e 5 e art. 40 (Formazione) del CCNL 9 maggio 2022.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 41 del CCNL 9 maggio 2022.


Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti auspicano che allo scadere degli accordi di telelavoro in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, definiti in attuazione dei progetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 70/1999, le amministrazioni diano maggiore impulso all’utilizzo delle nuove forme di lavoro a distanza previste dal CCNL 9 maggio 2022 come modificato ed integrato dal presente contratto.


Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti auspicano che il lavoro agile possa essere utilizzato dalle amministrazioni anche nei casi in cui siano emanate ordinanze collegate ad eventi eccezionali quali calamità naturali o allerte meteo, a seguito delle quali non sia oggettivamente possibile raggiungere la sede di lavoro.

Art. 18 Articolazione dell’orario di lavoro
1. In via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello di servizi resi all’utenza, le amministrazioni, previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), possono articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali previsto all’art. 17, comma 1, del CCNL 12 febbraio 2018, su quattro giorni.
2. L’adesione all’articolazione oraria su quattro giorni da parte del lavoratore è volontaria.
3. L’articolazione dell’orario di lavoro su quattro giorni comporta un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e/o dai CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio.

Art. 20 Turnazioni
1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie. A tale tipologia si fa ricorso quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere articolate nell’arco di un mese in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’amministrazione.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
e) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
f) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali tale ultimo limite può essere elevato alla metà dei giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi del comma 7, rispetto alle ordinarie indennità di turno.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità […]
[…]
7. (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lettere h) e i). Fino alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto definite sulla base dei precedenti CCNL.
[…]
9. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 26 (Orario di lavoro flessibile), comma 4, del CCNL 12 febbraio 2018 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 19 del CCNL 12 febbraio 2018.

Art. 21 Ferie e recupero festività soppresse
[…]
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. […]
11. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di maturazione.
[…]

Art. 22 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
1-bis. A decorrere dal compimento del 60° anno di età, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai dipendenti sono riconosciute ulteriori 2 ore annuali.
[…]

Art. 23 Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.
[…]

Art. 27 Obiettivi e strumenti di age management
1. Nel quadro generale delle politiche di gestione del personale, le amministrazioni devono porre particolare attenzione all’aumento dell’età media dei lavoratori, adottando strategie mirate per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della persona lungo l’intero percorso professionale, garantendo opportunità adeguate per esprimere la professionalità acquisita e favorire lo sviluppo continuo delle competenze;
b) promozione di ambienti di lavoro che sostengano la produttività individuale e l’efficienza organizzativa, rispettando le specificità e le esigenze personali;
c) promozione delle migliori condizioni di salute possibili e prevenzione di malattie professionali e infortuni sul lavoro;
d) formazione continua.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 potranno essere perseguiti, nel rispetto della normativa vigente e delle relazioni sindacali di cui al Capo II, attraverso:
a) la valorizzazione del ruolo attivo del personale con maggiore esperienza all’interno dell’amministrazione, come portatore di un prezioso patrimonio di competenze e conoscenze da trasmettere alle nuove generazioni. A tal fine, le amministrazioni promuovono il dialogo intergenerazionale mediante adeguate forme di affiancamento per i neoassunti e momenti di formazione peer-to-peer volti a favorire lo scambio di competenze tra le diverse generazioni, riducendo così il rischio di isolamento e agevolando l’integrazione delle nuove risorse;
b) l’introduzione di maggiore flessibilità nella gestione del lavoro del personale, ad esempio attraverso la promozione di modalità di lavoro a distanza e/o part-time, e la definizione di orari che facilitino la conciliazione tra vita privata e professionale;
c) il monitoraggio costante delle condizioni ambientali e di salute dei lavoratori
d) una revisione delle modalità di formazione e training con l’obiettivo di ritardare o eliminare il rischio di skills obsolescence del personale.
3. Le amministrazioni effettuano annualmente il monitoraggio delle politiche di age-management poste in essere. Le risultanze di tale monitoraggio sono oggetto di confronto con i soggetti sindacali di cui all’art. 7.

Capo VI Norme finali
Art. 38 Conferme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e/o da norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001.
____

* non sottoscrivono CCNL