Tipologia: CCNL
Data firma: 10 gennaio 2025
Validità: 10.01.2025 - 09.01.2028
Parti: Fitesc e Adli
Settori: RSGSL
Fonte: cnel.it
Sommario:
|
|
Premessa |
|
Art. 14 Indennità di preavviso per licenziamenti e dimissioni |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per RSGSL trasversalmente impiegati in tutti i settori e comparti
L'anno 2025 il giorno 10 del mese di gennaio, in Padova, presso la sede della Adli tra Fitesc Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione […] e Adli Associazione Datori di Lavoro Italiani […], si è stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Auditor interni operanti in tutti i settori di attività.
[…]
Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) ha la finalità di tutelare la figura del Responsabile del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (RSGSL), figura introdotta dalle Linee Guida UNI-INAIL - 28 settembre 2001 - Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Ciò in quanto le repentine trasformazioni della produzione, l'estrema competitività delle imprese e, soprattutto, l'attuale scenario nazionale orientato ad aumentare sempre più l'attenzione per gli aspetti relativi alle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro impone la necessità di nuove figure che abbiano come compito principale favorire la diffusione di una maggiore cultura della prevenzione dei rischi e una fattiva applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro.
Si pone quindi come necessaria esigenza quella di riconoscere contrattualmente la figura del RSGSL in quanto, ad oggi, tale figura, nonostante sia sempre più presente sul palcoscenico imprenditoriale italiano, non gode di alcun riconoscimento legislativo e, di conseguenza, di alcuna forma di tutela.
Il CCNL ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori che svolgono le funzioni di RSGSL, che operano nell'ambito di applicazione del DLGS. n. 81/08 ovunque impiegati nel territorio nazionale e in tutti i settori produttivi.
Le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro collegati, nonché delle imprese aderenti e delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) costituite e regolate ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente CCNL, entro le regole fissate.
In particolare, le parti si impegnano a rispettare e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità del CCNL, le norme integrative di settore e quelle aziendali da esso previste applicando al personale addetto alla salute e sicurezza sul lavoro, come indicato nel campo di applicazione, il trattamento economico e normativo del presente CCNL
Per quanto sopra, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi per la corretta osservanza delle condizioni pattuite con il presente CCNL e affinché vengano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo.
Art. 1 - Campo di applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il presente CCNL si applica ai dipendenti che ricoprono il ruolo di Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (RSGSL), che si occupa assicurare che il sistema di gestione sia realizzato e mantenuto in funzione efficacemente. Questo soggetto si aggiunge al RSPP ed opera in stretta collaborazione con questi, esaminando i vari argomenti con una visione più orientata "al sistema" rispetto a quella del RSPP, svolgendo la sua attività a tempo pieno, in maniera continuativa e non temporanea, in qualunque azienda o unità produttiva, anche se non iscritta alle organizzazioni firmatarie del presente CCNL.
Tali figure (in considerazione della specificità dei compiti loro assegnati) sono- caratterizzate da un livello di autonomia e responsabilità tale da non poter essere assimilate ad alcuna tipologia di lavoratore già disciplinata dall’attuale contrattazione collettiva nazionale. Per tale motivo richiedono una disciplina contrattuale esclusivamente dedicata, che comprenda maggiori tutele e specificità normative e retributive.
Il presente CCNL per quanto non direttamente disciplinato è integrato delle norme del CCNL applicato in azienda al personale non disciplinato dal presente CCNL.
Sezione Seconda - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 4 - Classificazione del personale
Il personale assunto con il presente CCNL verrà inquadrato con il titolo professionale di RSGSL.
RSGSL: Responsabile del Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro è in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali, di istruzione e formazione.
Tale figura professionale rappresenta il soggetto incaricato dal DdL, dotato di adeguata capacità ed autorità all'interno dell'azienda, a cui è affidato in tutto o in parte il compito, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali, di
-assicurare che il SGSL sia definito, applicato e mantenuto in conformità al riferimento adottato, in particolare alle Linee Guida UNI-INAIL;
- riferire al DdL sulle prestazioni del sistema.
È possibile che, in funzione dei suoi compiti, l'RSGSL (qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente) coincida con la figura del RSPP.
In virtù dei compiti e delle responsabilità civili e penali del RSGSL, si ritiene necessario garantire il medesimo inquadramento del RSPP.
Livelli di inquadramento:
Quadro-RSGSL
Appartengono a questo livello i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono funzioni di coordinamento e controllo affinchè il SGSL sia realizzato in conformità alle Linee Guida UNI-INAIL. Tali lavoratori, pertanto, rappresentano figure di supporto nella gestione operativa e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori, per l'ambiente e per il patrimonio aziendale mansioni direttive con facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa, con discrezionalità di poteri, limitate ai compiti affidatigli in relazione all'incarico ricoperto, comportante anche iniziative"^ utili per il conseguimento degli obiettivi aziendali di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La classificazione prevista dal presente CCNL è integrativa rispetto a quella prevista dal CCNL applicato al restante personale impiegato in azienda. Il livello di rischio è correlato alla classificazione ATECO dell'azienda.
Art. 6 - Assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato
[…]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Il personale potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato.
[…]
Art. 8 - Contratto a tempo pieno e a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo pieno è di 40 ore settimanali che può essere modulato su cinque giorni o sei giorni la settimana con la domenica di riposo.
È ammesso il lavoro a tempo parziale.
il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
[…]
Art. 9 - Lavoro straordinario e supplementare
Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che, nel caso l'attività lo preveda, di notte, salvo giustificato motivo che impedisca al lavoratore di dare il proprio assenso.
In nessun caso il lavoro straordinario o supplementare dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero previsto al punto 1 dell'art. 6.
È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera definita secondo l'orario massimo settimanale previsto per il tempo pieno. È lavoro supplementare quello che viene richiesto in eccedenza, in caso di rapporto di lavoro ridotto, rispetto al contratto a tempo parziale prestabilito.
[…]
Art. 10 - Ferie, permessi e congedi
Indipendentemente dall'orario di lavoro, al lavoratore spettano gli stessi giorni di ferie, gli stessi permessi e gli stessi congedi retribuiti previsti dal CCNL applicato al restante personale impiegato in azienda.
Art. 15 - Autonomia e indipendenza del ruolo
[…]
Il ruolo di RSGSL sarà svolto senza alcuna interferenza da parte del datore di lavoro ed ogni interferenza nelle modalità di gestione del ruolo potrà essere denunciata dal lavoratore alle rappresentanze sindacali tutrici della propria figura professionale.
Il personale assunto con il ruolo di RSGSL ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare in assoluta autonomia con il datore di lavoro, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori.
Sezione Terza - Sistemi di relazioni sindacali
Art. 16 - Diritti sindacali
Le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal T.U. sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dall'accordo di categoria per la costituzione delle RSU, ove costituite.
In assenza della RSU le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per Legge sono in capo alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).
Le parti stipulanti si incontreranno per armonizzare ed adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.
Art. 17 - Assemblea
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 20 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la RSU o la RSA convocheranno l'assemblea retribuita possibilmente alla fine o all'inizio dei periodi di produzione;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la RSU o la RSA nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori detenersi durante l'orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all'assemblea stessa;
4) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo, comunque, con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Art. 19 - Ente Bilaterale Nazionale TE.SE.CO.
Le Parti firmatarie concordano che L'Ente Bilaterale Nazionale, TE.SE.CO. (Ente Bilaterale Terzo Settore e Cooperazione), costituisce lo strumento/struttura al quale le Parti intendono assegnare ruoli compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi, rivolto a tutti gli addetti ai settori, siano essi lavoratori dipendenti o professionisti. Nell'ottica della più ampia applicazione della bilateralità, a TE.SE.CO. è demandata la gestione centralizzata delle attività delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito.
L'Ente Bilaterale Nazionale attua, promuove, concretizza e valorizza:
A. la divulgazione, con le modalità più opportune, delle relazioni sul quadro normativo e socio - economico dei vari settori ed aree professionali, sulle relative prospettive di sviluppo, anche coordinando indagini, rilevazioni, stime e proiezioni, al fine di fornire alle parti stipulanti il CCNL il supporto necessario alla realizzazione agli obbiettivi previsti.
B. studi e ricerche sul quadro economico e produttivo dei settori e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulla consistenza/tipologia della forza lavoro occupata, l'analisi dei fabbisogni occupazionali e l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, anche predisponendo l'assistenza tecnica per la formazione continua;
C. specifiche convenzioni in materia di formazione continua, qualificazione, riqualificazione professionale, apprendistato, tirocini formativi e/o di orientamento anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, locali, europee e internazionali nonché con Università e con altri organismi orientati ai medesimi scopi, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
D. iniziative in merito allo sviluppo dell'organizzazione delle aziende e strutture datoriali, finalizzate all'avvio delle procedure di qualità e alla tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
E. lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e assistenza sanitaria, secondo le intese realizzate tra le parti sociali e secondo gli indirizzi/obbiettivi predisposti dagli strumenti bilaterali allo scopo costituiti dalle parti firmatarie del presente CCNL;
F. studi, ricerche ed iniziative (anche utilizzando le competenze o le possibili sinergie che le professioni del settore consentono) relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché assume funzioni operative in materia, previa specifica intesa tra le parti firmatarie;
G. studi e ricerche, anche ai fini statistici, sulla vigente legislazione sul lavoro e sulla contrattazione del settore, confrontandole con la situazione di altri settori a livello nazionale e con le altre situazioni ed esperienze vigenti nei paesi della Unione Europea.
