Cassazione Penale, Sez. 4, 04 febbraio 2025, n. 4409 - Crollo del solaio sul lavoratore: ruolo del committente e del progettista, direttore dei lavori e coordinatore
Nota a cura di Galasso Michele, in Il quotidiano giuridico/altalex, 19.02.2025 "Il committente non professionale ha meno oneri in tema di sicurezza sui lavori"
Nota a cura di Soprani Pierguido, in Igiene & Sicurezza del Lavoro, 4/2025, 185-193 "Appalti privati e sicurezza nei cantieri: la responsabilità del committente (privato)"
Nota a cura di Galli Arianna, in Labor - Contratto di lavoro, 12.07.2025 "La responsabilità del committente c.d. privato in caso di infortuni sul lavoro"
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta da:
Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere
Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere
Dott. BRANDA Francesco Luigi - Consigliere
Dott. DAWAN Daniela - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
A.A., nato a M il (omissis),
G.G., nato a M il (omissis);
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore:
è presente l'avvocato L'INSALATA MARIO del foro di PARMA in difesa delle parti civili B.B., C.C., E.E., il quale si riporta alle conclusioni e nota spese che deposita, chiedendo il rigetto o, in subordine, l'inammissibilità del ricorso presentato per la sola posizione di A.A.;
l'avvocato L'INSALATA MARIO del foro di PARMA è presente anche in sostituzione, come da nomina scritta ex art. 102 c.p.p. che deposita, dell'avvocato VIGNALI LINO del foro di PARMA difensore della parte civile E.E. e dell'avvocato MELCARNE STEFANO del foro di PARMA difensore della parte civile F.F., per i quali chiede rispettivamente il rigetto dei ricorsi, confermando quindi la sentenza impugnata.
È presente l'avvocato PRIMITERRA MASSIMILIANO del foro di REGGIO EMILIA in sostituzione, come da nomina scritta ex art. 102 c.p.p. che deposita, dell'avvocato VINCETTI CLAUDIO del foro di REGGIO EMILIA in difesa dell'imputato A.A., il quale insiste nell'annullamento della sentenza.
È presente l'avvocato SCHIVAZAPPA PAOLO del foro di PARMA in difesa dell'imputato G.G. il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Fatto
1. La Corte di Appello di Bologna, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato nel resto la sentenza resa in data 8 settembre 2020 dal Tribunale di Parma nei confronti di A.A. e G.G. Ha condannato poi gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, in favore delle quali il Tribunale aveva disposto il risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio civile e condannato gli imputati a pagare una provvisionale immediatamente esecutiva.
1.2. Gli imputati sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. perché il A.A., nella qualità di committente dei lavori di ristrutturazione di un rudere ex casa colonica, e il G.G., in qualità di progettista, direttore dei lavori, coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dell'opera, per colpa generica e in violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano la morte di H.H.. Questi, mentre era intento a demolire manualmente la muratura portante dell'anzidetto fabbricato (all'interno della quale erano stati posizionati dalla ditta I.I. un ponteggio metallico ed una benna in cui dovevano essere scaricati i materiali di risulta), veniva travolto dal crollo del secondo solaio, sprofondando all'interno del fabbricato e rovinando al suolo sottostante, riportando gravi lesioni cranio encefaliche che ne determinavano l'immediato decesso.
2. La ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito: nel 2004, il A.A. decideva di ristrutturare un complesso rurale di sua proprietà, costituito da una stalla con un sovrastante fienile e da un ex casa colonica, in disuso da diversi decenni. Nominava responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione il geometra G.G. L'infortunio si verificava nell'ex casa colonica composta di un pianterreno, di un primo piano e di un sottotetto. In base al progetto iniziale, doveva essere rimossa e sostituita la copertura di tale immobile, i cui solai interni, per le pessime condizioni statiche in cui si trovavano, andavano demoliti e sostituiti con nuovi in modo da ricavare una zona giorno al pianterreno e al primo piano un'ampia camera da letto con servizi. Quasi due anni dopo, il 15 giugno 2006, il A.A. commissionava il restauro e il risanamento conservativo degli stabili che componevano il complesso rurale all'impresa "J.J. e K.K.", ma i lavori si interrompevano nel settembre 2007, una volta completata la ristrutturazione della stalla e del fienile. Il A.A. intavolava allora trattative con L.L. affinché i lavori riprendessero quantomeno dal 13 gennaio 2008 e, a tal fine, incaricava il G.G. di programmarne l'ultimazione con lo stesso L.L., in modo da poter chiudere il cantiere. Il 04/03/2008, il A.A. chiedeva al L.L. "un'idea di preventivo sulla demolizione del rudere rimasto in piedi", ossia sull'ex casa colonica: il progetto iniziale subì quindi una radicale modifica nel corso di una riunione tenutasi in data 11 marzo 2008 nello studio del geometra G.G., alla quale parteciparono oltre a quest'ultimo, il A.A., il L.L. e interior designer M.M., la cui presenza trovava ragione nel tentativo di supportare il A.A. ad ottenere uno sconto sulle spese già sostenute. Nel corso di questa riunione, il committente A.A. decise che l'ex casa colonica sarebbe stata trasformata in un giardino cinto dalle mura perimetrali dello stabile le quali, per tale motivo, diversamente da quanto previsto nel progetto iniziale comunicato al Comune di M, dovevano essere abbattute fino ad un'altezza di 2,5 metri da terra rispetto ai 4 metri che misuravano. Qualche giorno dopo, il 14/03/2008, il L.L. inviò alla M.M. e al G.G. un messaggio di posta elettronica con allegati due preventivi: il primo, datato 03/10/2007, atteneva al restauro conservativo dell'ex casa colonica e prevedeva una spesa di 79.000 Euro; il secondo invece risaliva al 13/03/2008, contemplava una spesa dì 38.000 Euro ed era stato stilato sulla base delle "voci selezionate durante l'incontro del giorno 11.03.08 con importo forfettario ". Nel messaggio di accompagnamento, il L.L. aveva chiarito che restava in attesa delle disposizioni dei suoi due interlocutori, tant'è che, dopo aver ricevuto l'approvazione della M.M. e del G.G., inviò il preventivo datato 13/03/2008 al A.A., il quale affidò pertanto la realizzazione del giardino recintato alla ditta dello stesso L.L. Il 07/04/2008, la "J.J. e K.K." subappaltò la demolizione in questione alla ditta "F.F.". Il 10/04/2008, F.F., il fratello H.H. e O.O., avvertiti del fatto che il rudere poteva crollare, montarono un ponteggio all'esterno dell'edificio, su tre lati, rimossero ciò che restava del tetto e cominciarono a demolire la parete a settentrione, la più alta, ma dovettero interrompersi nel pomeriggio del giorno dopo a causa della pioggia battente. Pur non avendo ricevuto alcuna istruzione circa l'opportunità di puntellare il corpo di fabbrica o stabilizzarlo in altro modo, la persona offesa e il O.O. decisero di posizionare un palo di legno sotto la trave portante del secondo solaio. Nella prima mattina del 12/04/2008, ripresero i lavori; muovendosi sul ponteggio posizionato all'esterno, il O.O. e la persona offesa toglievano a mani nude i sassi la cui era composto il muro perimetrale, aiutandosi talvolta anche con una mazza da muratore, e gettando il materiale di risulta nella benna dell'escavatrice con cui il O.O. portava i detriti in un altro punto del cantiere per poi tornare a posizionarla poco sopra il ponteggio laddove il H.H. provvedeva a riempirla con i pezzi che staccava dalla parete. Per effettuare questa manovra, i due dipendenti della "I.I." rimuovevano volta per volta il segmento di passamano posto sul lato esterno del ponteggio corrispondente al tratto di parete che H.H. stava demolendo, per poi riposizionarlo quando si spostavano.
Poi, l'infortunio: il solaio del primo piano cedette e H.H. precipitò all'interno dell'immobile.
2.1. Si accertava che il G.G. non aveva adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento in seguito alla modifica radicale degli interventi da svolgere sull'ex casa colonica, la quale neppure era stata comunicata al Comune di M, e che, dopo sette mesi di inattività, non aveva svolto, alla ripresa dei lavori, l'opera di coordinamento e verifica nei riguardi delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti, allo scopo di far sì che interagissero in sicurezza; che il Piano Operativo di Sicurezza della ditta "I.I." non prevedeva un'apposita sezione dedicata alle demolizioni, né che venissero puntellate le pareti perimetrali dello stabile in questione; che il A.A. non aveva verificato che la suddetta documentazione fosse stata adeguata al mutamento dell'opera e che non aveva nominato, ai sensi dell'art. 6, comma 20, D.Lgs. 14 agosto, n. 494, un responsabile dei lavori che vigilasse sul l'operato del coordinatore per l'esecuzione. Questi i profili evidenziati anche dalla Corte di appello che ha reputato che la mancanza di un Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché l'assenza di banchinaggi, ponteggi, imbracature di sicurezza e cinture di posizionamento abbiano avuto innegabile efficienza causale nella determinazione della morte del H.H.
3. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.
4. Il ricorso di A.A. consta di sei motivi:
Con i primi due motivi, il difensore contesta, sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione di legge (primo motivo) e del vizio di motivazione (secondo motivo), che non vi sia stata, da parte dell'imputato, la nomina del responsabile dei lavori. Sul punto, la difesa evidenzia la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in considerazione del fatto che entrambe le sentenze di merito hanno qualificato il geometra G.G. come responsabile dei lavori. Ed effettivamente il G.G. non era solo un coordinatore per la progettazione ma anche un responsabile complessivo dei lavori a fronte di un mandato omnicomprensivo, che trovava ragione nel fatto che il A.A., oltre ad essere del tutto incompetente in materia, era sempre fuori sede. Lo stesso comportamento successivo alla accettazione dell'incarico, peraltro, avrebbe dimostrato il ruolo attivo di responsabile dei lavori svolto dal G.G.;
Con il terzo motivo, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento alle spontanee dichiarazioni rese dal A.A. L'asserita confessione dell'imputato, secondo la quale egli non avrebbe nominato un responsabile dei lavori, costituirebbe travisamento manifesto del contenuto delle sue dichiarazioni. Nessuna colpa in eligendo o in vigilando è dunque ascrivibile all'imputato;
Con il quarto motivo, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova con riferimento alle prove testimoniali assunte, tutte di segno concorde rispetto alla omnicomprensività dell'incarico assunto dal G.G.;
Con il quinto motivo, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla condotta del A.A. per come ricostruita in sentenza. La difesa contesta la rappresentazione dell'imputato come volto solo a risparmiare, a fare "in fretta", evitando le "pastoie burocratiche". L'assunto secondo cui il A.A. avrebbe fatto sì che il L.L. desse inizio alle lavorazioni, senza attendere che il G.G. modificasse il PSC, contrasta con il fatto che la responsabilità di quest'ultimo sia stata fondata sulla sua consapevolezza in ordine all'inizio dei lavori. Si precisa altresì che un PSC esisteva, considerato che, diversamente da quanto assume la sentenza impugnata, il capo di imputazione si riferisce ad un mancato aggiornamento, non alla sua inesistenza; che non vi è alcuna fonte dichiarativa diretta circa una qualche ingerenza dell'imputato nei lavori in corso; e che l'uso della benna per procedere più velocemente è dipeso da una scelta dell'impresa I.I.;
Con il sesto motivo, infine, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al nesso eziologico. Evidenziando che il A.A. aveva nominato il G.G. e che, a valle, esisteva una serie di figure professionali competenti, il difensore afferma che il committente può fare legittimamente affidamento sul tecnico cui abbia conferito un incarico totale, accettato e confermato dai comportamenti di segno concorde rispetto alla natura del mandato stesso.
5. Il ricorso del G.G. si fonda su cinque motivi:
Con il primo motivo, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per essere stata utilizzata una prova che non esiste nel processo ed omessa la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, con particolare riferimento all'oggetto dell'incarico affidato dal committente al G.G. Dopo un diffuso richiamo all'affidamento e all'oggetto dell'incarico, con le relative scansioni temporali, la difesa sostiene che non sia storicamente contestabile che il committente A.A. abbia incaricato il proprio tecnico di fiducia G.G. allo scopo di progettare a più riprese l'intervento, depositare due denunce di inizio attività e compiere gli incombenti necessari, i quali erano sempre e comunque finalizzati unicamente al restauro e al risanamento conservativo del vecchio fabbricato rurale. Non vi sarebbe prova che il committente abbia conferito nel 2008 un differente incarico al G.G. in relazione alla demolizione dei muri perimetrali della casa colonica. Le prove documentali richiamate dalla sentenza impugnata smentiscono che la decisione di modificare il progetto iniziale di restauro e risanamento conservativo sia stata presa nel corso della riunione tenutasi in data 11/03/2008 nello studio dell'imputato. Sul punto, sì richiamano anche le testimonianze di M.M. e di P.P.;
Con il secondo motivo, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché violazione di legge in relazione agli artt. 40, comma 2, 43 cod. pen. e 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 494/96, in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per avere omesso di valutare tutti i rischi in fase di esecuzione del PSC. Si ricorda che il G.G., alla luce dei poteri a lui riconosciuti dal committente con il secondo mandato del 31/01/06, ha incaricato il dott. Q.Q. (assolto in primo grado) di predisporre il PSC, altresì nominandolo responsabile per la sicurezza in fase esecutiva. Dall'assoluzione del Q.Q., ossia di colui che ha redatto materialmente il PSC, deriverebbe che non vi era necessità di predisporre alcun piano delle demolizioni con riferimento all'intervento originariamente progettato ed assentito in Comune, avente ad oggetto il restauro e il risanamento conservativo dell'intero fabbricato. È pertanto illogica e contraddittoria la motivazione della Corte di Bologna laddove sostiene che, già a quell'epoca, mancasse la previsione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di uno specifico piano delle demolizioni, necessario anche in relazione agli originari previsti lavori di ristrutturazione. Successivamente, tuttavia, la Corte di appello si sarebbe contraddetta, laddove ha precisato che un PSC, relativo allo smantellamento dei muri perimetrali di un fabbricato antico, avrebbe dovuto prevedere specifiche cautele, con ciò implicitamente riconoscendo che il piano delle demolizioni si sarebbe reso necessario solo ed esclusivamente a seguito dell'intervenuta modifica dell'intervento diretto non più a restauro conservativo ma alla demolizione dei muri perimetrali;
Con il terzo motivo, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità colposa del ricorrente; violazione di legge in relazione agli artt. 40, 41, 42, 43 e 589 cod. pen.; violazione del principio di colpevolezza; errata ricostruzione del nesso eziologico. La difesa evidenzia gli elementi di fatto che escluderebbero la colpevolezza dell'imputato, sostanzialmente rappresentati dall'avere il committente sottoscritto espressamente in favore del G.G. solo gli incarichi del 03/01/2006, in relazione al restauro e al risanamento in via conservativa di tutti i fabbricati del compendio; dal non aver ricevuto e/o accettato l'imputato alcun incarico avente ad oggetto la demolizione del fabbricato casa colonica, in deroga al precedente progetto assentito dal Comune; dal fatto che risulta pacifico che le lavorazioni erano state sospese nel 2007 e che la prosecuzione dei lavori, decisa dal committente in data 02/04/2008, prevedendo la demolizione dei muri perimetrali, non risultava prevista in progetto né comunicata e/o autorizzata in via amministrativa, mediante deposito di variante preventiva al Comune. Sarebbe pertanto ascrivibile al solo committente la decisione di proseguire i lavori per la seconda fase in quel momento sospesi, così come l'intento fraudolento di compiere un'opera del tutto abusiva. Dal ricevimento della mail da parte del L.L. in data 14/03/08, il G.G. non avrebbe avuto più alcun contatto con il A.A., che non lo avrebbe messo al corrente delle decisioni prese e degli accordi da lui autonomamente raggiunti con il L.L. in data 02/04/2008 per la prosecuzione dei lavori. L' estemporanea ripresa dei lavori in data immediatamente antecedente l'evento sarebbe avvenuta in maniera abusiva, perché in contrasto con il progetto e senza l'autorizzazione amministrativa del Comune, così assurgendo a fattore causale eccezionale rispetto alla posizione del ricorrente, escludendo in capo allo stesso la prevedibilità dell'evento dannoso;
Strettamente legato al motivo precedente è il quarto motivo, con cui si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità colposa del ricorrente per avere omesso di verificare la congruità del POS, nonché violazione di legge in relazione all'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 494/1996. Il tema è sempre quello della mancata conoscenza in capo all'imputato dell'inizio dei lavori. La difesa si sofferma poi sulla diversa testimonianza resa dai fratelli Volpe sulla presenza in cantiere dell'imputato;
Con il quinto motivo, si deducono manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità colposa del ricorrente per avere omesso di compiere quanto di sua competenza, in qualità di direttore dei lavori e di responsabile per la sicurezza in fase esecutiva. La Corte territoriale non avrebbe considerato che il G.G. era chiamato a svolgere un ruolo di alta vigilanza, riguardante la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza demandata ad altre figure operative. Per le ragioni già espresse nei motivi precedenti, la difesa esclude la prevedibilità da parte del ricorrente dell'evento, altresì sostenendo che esso non sarebbe stato evitabile, atteso che non sussisterebbero ragioni per credere che un'eventuale disposizione di sospensione dei lavori, ordinata dall'imputato, sarebbe stata effettivamente osservata, con efficacia impeditiva dell'evento.
Diritto
1. Il ricorso di A.A. è fondato. Deve invece essere dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.
2. Quanto al ricorso A.A.. La figura del committente, come è noto, è stata oggetto di una considerevole evoluzione della giurisprudenza di legittimità (diffusamente richiamata dalla sentenza n. 44131 del 15/07/2015 di questa Sezione), avendo essa trovato esplicito riconoscimento normativo solo con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494. Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, ponendo tali violazioni a carico del datore di lavoro appaltatore. Una responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata quando questi travalicava siffatto ruolo, assumendo in concreto una diversa posizione, mediante l'ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto ovvero nell'intromissione di fatto nell'esecuzione dell'opera, e ciò in ragione del principio di effettività, sempre sotteso alla materia di cui si tratta. Soltanto con il D.Lgs. 494/1996, il quadro giuridico è mutato, trovando la figura del committente espressa definizione (art., 2, co. 1, lett. b)) ed esplicitazione gli obblighi sulla stessa gravanti (art. 3). A seguito di tale mutamento normativo, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente è stata derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici (oggi previsti e precisati dall'art. 90, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008, dep. 2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).
2.1. Tanto premesso, il tema sottoposto al vaglio di questo Collegio involge i limiti della posizione di garanzia del committente privato, tale pacificamente essendo il ruolo del A.A. Viene invero qui in rilievo la distinzione tra la figura del committente e quella del proprietario nel caso di appalti di natura per così dire "domestica". La giurisprudenza di questa Corte, invero, distingue da tempo la posizione del committente professionale da quello privato (Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, L., Rv. 281497 - 02; conf. Sez. 4, n. 33705 del 11/07/2024, Spagnolo Daniele, Rv. 286953), ritenendo che il committente privato - in quanto tale non professionale - che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, come avvenuto nel caso di specie, non sia tenuto a conoscere, al pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare la verificazione di infortuni, derivandone, altrimenti, una paralisi dei lavori di manutenzione domestica, posto che ciò implicherebbe una formazione del cittadino comune non prevista dall'ordinamento, il quale esattamente la pretende dal datore di lavoro e dai soggetti dèi medesimo designati o comunque dai soggetti professionalmente deputati ad assicurare la sicurezza in ambito lavorativo. Il committente privato è invece tenuto a scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l'incarico, accertando che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa. Profilandosi una sua responsabilità penale quando vi sia prova che si sia ingerito nell'organizzazione o nell'esecuzione del lavoro o in presenza di un'agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo (cfr. Sez. 4, n. 26335 del 21/04/2021, L., Rv. 281497 - 02; Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435 - 01). Nel caso di specie, il committente aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica unicamente alla ditta principale, la "J.J. e K.K.", la quale già aveva effettuato il restauro ed il risanamento conservativo degli stabili che componevano il complesso rurale (stalla e fienile). L'infortunio, si ricorda, coinvolgeva un dipendente della ditta "F.F." cui la prima aveva subappaltato l'opera di demolizione delle mura dell'ex casa colonica, perché già aveva operato per suo conto nella prima fase dei lavori, oltre che in precedenza su altri cantieri. Dalla lettura delle sentenze di merito non è dato sapere se il committente fosse stato informato dell'anzidetto subappalto.
Quanto al tema del responsabile dei lavori, sono le stesse sentenze di merito a ricordare che il A.A., in ragione del fatto che era sprovvisto di competenze tecniche e che si trovava spesso fuori sede, aveva nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione il geometra G.G. (p. 3 sent. app.; p. 8 sent. primo grado) - "che da trentasei anni esercitava la sua professione, possedeva le capacità tecniche e l'esperienza..." (in questi termini la sentenza di appello alla p. 12) -, al quale aveva conferito un mandato omnicomprensivo. Il G.G., si legge ancora nella sentenza impugnata (p. 10), era infatti la "figura professionale di riferimento" del A.A., in relazione al cantiere di cui si tratta. In quanto responsabile dei lavori, il G.G. aveva provveduto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. 494/1996, a nominare Q.Q. coordinatore per l'esecuzione (ne dà atto la sentenza di appello alla p. 3). Il geometra G.G., dunque, esercitava di fatto le funzioni tipiche del responsabile dei lavori, in tutto e per tutto sostituendosi al committente. Come si è sopra accennato, in tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti, conseguendone che il soggetto il quale, nell'interesse di altri, compia di fatto tutto quanto necessario per la esecuzione dei lavori, deve essere ritenuto il responsabile della inosservanza della normativa in materia e delle conseguenze che ne siano eventualmente derivate. Deve, peraltro, rilevarsi l'intima contraddizione esistente nella sentenza impugnata laddove, pur rilevando "la caratura professionale" del G.G. ed affermando che questi avrebbe percepito "anche più agevolmente del A.A., la pletora di comportamenti incauti posti in essere dalla vittima e da O.O.", imputa al committente, che riconosce non essersi ingerito nei lavori per mancanza di tempo e di competenze tecniche, la responsabilità dell'evento occorso.
La fondatezza dei primi due motivi comporta l'assorbimento dei restanti motivi del A.A. Il nuovo giudizio, determinato dall'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del medesimo, dovrà tener conto dei principi sopra indicati.
3. Il ricorso del G.G. è inammissibile. Il suo nucleo centrale è rappresentato dall'esclusione, da parte del ricorrente, di avere ricevuto o accettato alcun incarico avente ad oggetto la demolizione della casa colonica, sostenendosi che il mandato conferitogli era esclusivamente circoscritto al restauro in via conservativa di tutti i fabbricati del compendio. È questo, in sostanza, il tema devoluto a questa Corte nei primi quattro motivi di ricorso, volti tutti a dimostrare che egli era all'oscuro della radicale modifica costituita dalla demolizione del rudere, la quale imponeva l'adeguamento del PSC, anche con l'aggiunta di un piano relativo alle demolizioni.
Si tratta di censure manifestamente infondate ed articolate in punto di fatto (si evocano testimonianze, evidenziando difformità tra le stesse), volte ad accreditare una ricostruzione alternativa della vicenda. La sentenza impugnata illustra adeguatamente (p. 34) tutte le numerose circostanze fattuali - prima tra queste l'incontro, avvenuto in data 11 marzo 2008, presso lo studio professionale del G.G., ove, lui presente, si era decisa la modifica del progetto originario - che hanno condotto i Giudici di merito a ritenere che l'imputato fosse costantemente aggiornato dal titolare della ditta appaltatrice dell'evoluzione del progetto, il quale a lui si rivolgeva per riceverne disposizioni, proprio in quanto referente del committente. Osserva congruamente la Corte di appello che, se il G.G. fosse stato tenuto all'oscuro dal A.A., non avrebbe avuto alcun senso che il L.L. lo contattasse; che non appare plausibile che il ricorrente ignorasse la ripresa, nell'aprile 2008, delle attività sul cantiere, atteso che il L.L. lo aveva avvisato dell'inizio dell'attività sull'ex casa colonica con un messaggio inviato il 9 aprile 2008 al suo indirizzo di posta elettronica; che aveva ricevuto i preventivi dell'opera di demolizione circa un mese prima. Evidenzia la Corte territoriale, con argomentare logico, che, se davvero l'imputato fosse stato contrario a tale intervento edilizio, sarebbe dovuto intervenire per ribadire il suo dissenso o pretendere che non si procedesse senza prima aver adeguato il PSC, non essendo credibile che non ponesse neppure una domanda sul punto al L.L. quando, a suo dire, lo aveva chiamato. E, comunque, egli non aveva mai manifestato alcuna opposizione alla modifica del progetto e le proprie perplessità sulla regolarità urbanistica della demolizione dell'ex casa colonica né al committente, né alla M.M. né al L.L. Quanto all'asserita non prevedibilità in capo all'imputato dell'infortunio, vale richiamare quanto si legge (p. 37) nella sentenza di appello con riguardo alla necessità che il PSC, relativo allo smantellamento dei muri perimetrali di un fabbricato antico, contemplasse specifiche cautele, volte ad impedire che i lavoratori della ditta chiamata a realizzarlo potessero essere vittime dei crolli delle pareti o che i pavimenti, se non puntellati, cedessero sotto il loro peso se avessero operato all'interno (come è avvenuto nel caso di specie): l'imputato possedeva le necessarie competenze tecniche per comprendere la necessità di un apposito piano delle demolizioni e delle varie misure precauzionali implicate dalla nuova opera, tenuto altresì conto che gli stessi lavoratori, O.O. e la vittima, avevano ben compreso che l'ex casa colonica era pericolante. Circostanza, questa, del tutto percepibile dal geometra. Non viene qui in rilievo la funzione "di alta vigilanza" che il ricorrente sottolinea, nel quinto motivo, per escludere di essere stato tenuto ad una puntuale e stringente vigilanza. Non questo invero è l'addebito che gli viene mosso, il quale consiste nel non aver egli, nella sua veste di coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, provveduto ad adeguare il PSC, integrandolo con un piano per le demolizioni. La Corte di merito ha correttamente assunto che un piano conforme alla normativa sui ponteggi avrebbe senz'altro impedito a H.H. e a O.O. di rimuovere, volta per volta, un tratto di parapetto, esponendoli ad un palese rischio di caduta dall'alto; non avrebbe permesso che i materiali di risulta fossero dapprima accumulati nella benna di un'escavatrice e poi scaricati a terra, anziché convogliati mediante scivoli, come previsto, all'epoca, dal D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164; non avrebbe consentito che un mezzo meccanico si avvicinasse al ponteggio e alle pareti di un edificio pericolante.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di A.A., con rinvio per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, cui va altresì demandata la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Il ricorso di G.G. deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili, che vanno liquidate come segue: Euro tremila in favore di E.E.; Euro tremila in favore di F.F.; in complessivi Euro quattromilaottocento in favore di B.B., C.C. e E.E., per tutti oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di A.A. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese fra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso di G.G., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute nel presente grado di legittimità dalle parti civili che liquida come segue: Euro tremila in favore di E.E.; Euro tremila in favore di F.F.; in complessivi Euro quattromilaottocento in favore di B.B., C.C. e E.E., per tutti oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2024.
Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025.
