Tipologia: Accordo
Data firma: 17 luglio 2020
Parti: Sogin, Nucleco e Filctem, Flaei, Uiltec
Settori: Chimici-Energia, Sogin
Fonte: filctemcgil.it


Verbale di accordo

Roma, 17 luglio 2020, tra Sogin spa […], Nucleco spa […] e la O.S. Filctem […], la O.S. Flaei […], la O.S. Uiltec […]

Premesso che:
> Le Parti riconoscono il ruolo pregnante delle relazioni industriali nel processo di valorizzazione delle tematiche del welfare e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in un'ottica sempre più orientata a ribadire la centralità, nell'ambito delle strategie aziendali, del benessere del singolo lavoratore e della qualità del lavoro dallo stesso prestato, quale leva fondamentale per incrementare la competitività dell'impresa, migliorarne la stabilità e rilanciarne le prospettive di sviluppo.
> Nel Gruppo Sogin, il lavoro agile è disciplinato con accordo del 4 marzo 2020.
> A fronte dell'emergenza epidemiologica relativa alla diffusione del virus Covid-19, e stante la possibilità - prevista dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi del DL n.6/2020 e DL n. 19/2020 e confermata da DL n.34 /2020 - di applicare la modalità di lavoro agile di cui alla Legge n.81/2017 per la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali, in Sogin è stato esteso lo smart working continuativo per tutte le tipologie di lavoro che possono essere svolte da remoto sull'intero territorio nazionale, prevedendo
per i profili operativi giornate di formazione a distanza. Gli obblighi di informativa sulla sicurezza ai sensi delle previsioni di legge sono stati assolti in via telematica.
> Nell'ambito della richiamata emergenza epidemiologica che ha interessato non solo l'ambito nazionale, bensì l'intero contesto internazionale, le Parti intendono riconoscere l'estrema valenza che ha avuto lo strumento dello smart working, non solo in termini di bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, bensì anche quale strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Considerato che:
> Le Parti riconoscono l'esigenza di potenziare ulteriormente le azioni volte alla promozione del welfare ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, accompagnando il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro, anche ad integrazione dell'accordo sindacale del 4 marzo 2020.
> Le Linee Guida emanate dai Comitati paritetici ex punto 13 del Protocollo 14 marzo 2020, in linea con lo stesso Protocollo interconfederale condiviso con il Governo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e 24 aprile 2020, riconoscono allo smart working la valenza di strumento fondamentale, anche a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in special modo per i lavoratori più esposti al rischio di contagio.
> Il Decreto Legge 34/2020 all'art. 90 riconosce fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno a reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
> Dall'esperienza di più di tre mesi di lavoro in smart working "emergenziale", rivelatosi fondamentale ai fini della prosecuzione delle attività aziendali, le Parti prendono atto degli esiti decisamente positivi derivanti dall'inserimento di questa nuova modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa e manifestano l'intendimento di consolidarne ulteriormente l'applicazione. Al tempo stesso sono emersi anche elementi di attenzione meritevoli di approfondimento legati alle peculiarità di questa modalità di smart working, in particolare per la protrazione della stessa senza la normale alternanza di giornate di lavoro in Sede.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.
1) In relazione a quanto indicato in premessa, e tenuto conto che al momento non si ha alcuna previsione su un termine certo risolutivo della situazione emergenziale non ancora conclusa, le Parti, in attuazione del Protocollo interconfederale condiviso con il Governo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 e di quanto disposto dall'art. 90 del D.L. 34/2020, convengono sull'opportunità di continuare ad utilizzare la modalità straordinaria di smart working, secondo le modalità condivise in sede di Comitato ex articolo 13 Protocollo Interconfederale 14 marzo 2020 aggiornato al 24 aprile 2020, fino al termine del periodo emergenziale, al fine di ridurre le occasioni di contagio, con particolare riferimento ai lavoratori considerati più esposti a rischio e per i genitori lavoratori dipendenti che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 e che ne facciano espressa richiesta in attuazione di quanto disposto dall'art. 90 del D.L. 34/2020.
2) I riferimenti normativi, anche in relazione alle modalità di smart working prolungato, restano le previsioni contenute nella Legge n. 81/2017, nell'accordo sindacale nazionale del 4 marzo 2020, salvo le seguenti specificità correlate all'eccezionalità della situazione ed alle esigenze di contenimento del contagio.
3) In questa fase emergenziale, i lavoratori potranno, su base volontaria, fornire la propria prestazione lavorativa secondo le seguenti modalità:
smart working prolungato: si applica ai dipendenti che svolgono attività remotizzabili e può prevedere l'accesso alle sedi aziendali o presso terzi con carattere occasionale e comunque concordato con il Responsabile.
smart working settimanale: si applica ai dipendenti che svolgono attività remotizzabili che possono essere effettuate alternativamente da casa e da sedi aziendali. I lavoratori potranno stabilire con il proprio responsabile le giornate in cui svolgere la prestazione in smart working fino ad un massimo di tre giornate con rientri programmati presso l'abituale sede di lavoro per due giornate consecutive a settimana.
4) Nell'individuazione dei luoghi ove effettuare la prestazione lavorativa nelle giornate di smart working, il dipendente deve attenersi alle previsioni normative tempo per tempo vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed alle indicazioni contenute nell'informativa Safety e relative specificazioni ed integrazioni.
5) Durante le giornate di smart working emergenziale, dovrà essere pienamente garantita una salutare alternanza tra le ore lavorative e le ore di tempo libero. Al riguardo, le Parti concordano sull'opportunità di assicurare un'organizzazione flessibile ed inclusiva del lavoro, che in tale periodo emergenziale possa consentire ai dipendenti che hanno particolari esigenze di conciliazione e/o di cura di familiari, come per esempio figli e anziani che richiedono maggiore attenzione, di gestire in una logica di compensazione e flessibilità.
Si evidenzia inoltre che, qualora dovessero ricorrere - in questa fase emergenziale di smart working - situazioni particolari di prolungamento dell'attività, la flessibilità insita nel lavoro
agile consente di effettuare compensazioni nelle giornate successive, da gestire con i propri responsabili.
6) Fino a conclusione del periodo emergenziale, analogamente con quanto previsto anche nell'accordo 4 marzo 2020, saranno riconosciuti i ticket spettanti, con esclusione delle giornate di attività in sede, per le quali resta confermata la fruizione del servizio mensa laddove attivo, fermo restando per ogni altro aspetto quanto previsto dal citato accordo in tema di smart working.
7) Al fine di garantire un'efficace interazione con l'Ufficio di appartenenza ed un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, le Parti stabiliscono che il dipendente deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile la contattabilità in fasce orarie anche discontinue, concordate con il proprio Responsabile.
8) Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al comma precedente, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo, nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche, come concordato con il Responsabile, ribadendo espresso divieto di lavoro nelle ore notturne.
9) Al fine di salvaguardare il benessere della popolazione aziendale e promuovere l'utilizzo della modalità del lavoro agile in modo da salvaguardare le esigenze di conciliazione vita e lavoro dei dipendenti, vengono individuate alcune linee guida che dovranno essere osservate dai responsabili e dai dipendenti, per assicurare, fuori dalle normali fasce lavorative, la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, quali a titolo esemplificativo:
Preventiva pianificazione delle attività della giornata lavorativa (videoconference, call, ecc.) nell'arco del normale orario di lavoro di riferimento;
Rispetto della pausa pranzo evitando le riunioni tra le 12:30 e le 14:30;
Invio delle e-mail durante la normale giornata lavorativa, evitando la fascia serale/notturna e il week end e giorni festivi;
Alternare i momenti di sedentarietà con momenti dedicati a piccole attività motorie e/o di rilassamento.
10) L'Azienda si impegna nella ulteriore promozione di azioni volte a garantire, tramite intranet/piattaforma Teams, la piena diffusione delle informazioni, la comunicazione, lo scambio di informazioni e l'interazione sociale tra colleghi a tutti i livelli, prevenendo eventuali forme di esclusione o di isolamento dalla normale vita lavorativa. In linea con detta esigenza, sarà cura di ogni Responsabile organizzare, con opportuna frequenza, l'incontro fra tutti i colleghi della propria unità. In particolare saranno attuate iniziative volte ad assicurare la diffusione di buone pratiche, ad evitare discriminazioni di genere, favorendo la proattività e l'autoorganizzazione.
11) Proseguiranno nel periodo di smart working emergenziale le già numerose iniziative formative e di studio avviate per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze, coerentemente con quanto previsto dall'art. 36 del CCNL in tema di valorizzazione della formazione, come leva strategica per l'innovazione e l'occupabilità e per realizzare flessibilità cognitiva, che supporti i dipendenti nell'affrontare i nuovi orizzonti organizzativi e nel cogliere le opportunità di crescita e sviluppo. 
12) I comitati bilaterali in materia di pari opportunità e di safety saranno chiamati, in una logica di partecipazione responsabile e costruttiva, a dare il loro contributo con riferimento alle tematiche di rispettiva competenza, per accompagnare utilmente lo svolgimento di questa fase nel rispetto di quanto stabilito dal presente accordo nonché per supportare iniziative di miglioramento e favorire lo scambio di informazioni e la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate in azienda. A tale fine saranno anche effettuate apposite survey i cui esiti saranno oggetto di analisi nei comitati.
13) Durante lo svolgimento dell'attività con modalità di lavoro agile emergenziale sono garantiti gli stessi diritti e libertà sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali. A tale proposito, le Parti si impegnano a verificare le possibili soluzioni tecnologiche utili a consentire, nell'attuale fase emergenziale, la partecipazione dei dipendenti in smart working alle assemblee sindacali indette per l'unità produttiva di appartenenza dalle Organizzazioni sindacali e dalle RSU in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali nonché le possibili soluzioni tecnologiche utili ad esercitare il diritto di affissione anche in modalità telematiche sull'applicativo Teams.
14) Lo smart working emergenziale di cui al presente accordo a partire dal punto 3), trova applicazione nel periodo emergenziale previsto dalle disposizioni normative vigenti, dopo il quale verrà meno la deroga legislativa dell'accordo individuale e rimane confermata l'applicazione di quanto previsto dal verbale sindacale del 4 marzo 2020, salvo proroghe.
A tale proposito, in assenza di comunicazione relativa alla proroga del periodo emergenziale, l'Azienda avvierà la lavorazione delle domande di smart working ordinario salvo modalità differenti di organizzazione del lavoro in smart working coerenti con le Linee guida emanate dai Comitati di cui al punto 2) dei considerato.
Letto, confermato e sottoscritto