Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
REGOLAMENTO SUL LAVORO AGILE

Art. 1
Finalità del lavoro agile

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del lavoro agile nell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (da ora in poi “l’Agenzia”) ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81 e ss.mm.ii, tenuto conto di quanto previsto nel Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione di cui al Decreto 30 giugno 2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e in aderenza a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Il presente Regolamento sostituisce i precedenti Regolamenti sul lavoro agile adottati dall’Agenzia.
3. Tramite l’utilizzo del lavoro agile e con l’adozione del presente Regolamento, l’Agenzia intende perseguire le seguenti finalità:
a) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura lavorativa orientata alla responsabilità individuale e al risultato, il servizio pubblico e garantire l’efficienza dell’azione amministrativa;
b) favorire, ove possibile ed efficace, l’utilizzo dello strumento del lavoro agile come volano di flessibilità orientato alla produttività ed al soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici che si trovino in talune particolari situazioni di salute, personali e familiari;
c) conciliare lo svolgimento dell’attività lavorativa con i tempi di vita privata e familiare del lavoratore/trice, garantendo il benessere dell’individuo anche con riguardo alle situazioni di rischio per la salute dello stesso;
d) promuovere e sostenere una cultura della sostenibilità ambientale tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze, nonché favorire un più efficiente utilizzo degli spazi di lavoro disponibili.
4. Con il lavoro agile il datore di lavoro e il proprio personale realizzano un equo contemperamento delle esigenze lavorative e produttive con quelle familiari e private del/della lavoratore/trice nel rispetto delle attività e degli obiettivi del datore di lavoro e delle necessità del/della dipendente, in un’ottica di flessibilità e responsabilità. Nella programmazione e fruizione del lavoro agile è necessario tener conto del significativo impatto derivante dalle peculiari attività istituzionali dell’Agenzia che, connesse alla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, stradali e degli impianti fissi, da un lato si prestano ad una attenta programmazione, dall’altro possono richiedere interventi di controllo e di supporto non programmabili. Al riguardo, l’Agenzia ritiene che un equilibrato e corretto utilizzo del lavoro ibrido, quale combinazione tra lavoro svolto in presenza e in modalità agile, possa realizzare una corretta sinergia fra le esigenze di vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici e le esigenze organizzative legate allo svolgimento delle attività istituzionali affidate e degli importanti obiettivi assegnati. Il lavoro ibrido assicura altresì la condivisione in presenza tra persone della stessa organizzazione necessaria per consolidare i rapporti lavorativi e quelli personali, creando e consolidando lo spirito di gruppo e il senso di appartenenza. Resta ferma e prioritaria la necessità di assicurare le attività funzionali a vigilare sulla sicurezza delle infrastrutture, le attività autorizzative e le attività da svolgersi sul campo.
 

Art. 2
Soggetti destinatari

1. L’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è aperta a tutto il personale dell’Agenzia, compreso il personale dirigente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, anche in regime di part-time, ed il personale proveniente da altre Amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa o altro analogo istituto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.
 

Art. 3
Attività compatibili col lavoro agile

1. Sono considerate compatibili con la modalità di lavoro agile le attività che rispondono ai seguenti requisiti:
a) possano essere svolte con autonomia operativa senza bisogno di supervisione continuativa;
b) possano essere realizzate attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro e non richiedano l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili;
c) possano essere delocalizzate almeno in parte senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
d) siano finalizzate a obiettivi misurabili tramite indicatori quantitativi per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni.
2. Al fine di individuare le attività compatibili con il lavoro agile nelle diverse articolazioni dell’Agenzia si rinvia alla mappatura delle attività allegata al presente regolamento. La mappatura è suscettibile di essere costantemente aggiornata.
 

Art. 4
Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

1. Il/La dipendente ammesso/a al lavoro agile svolge la prestazione lavorativa senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, salvo il rispetto delle disposizioni seguenti.
2. Indipendentemente dalla presenza di attività smartabili, il lavoro agile è riconosciuto a tutti/e i/le dipendenti per un giorno a settimana. Qualora nella settimana vi siano attività non differibili che richiedano la presenza in ufficio oppure la partecipazione a missioni o altre modalità di servizio esterno, la giornata di lavoro agile può essere recuperata nell’arco del mese di riferimento, sempre ferma la necessaria compatibilità con le predette attività e nel rispetto della prevalenza del lavoro in presenza.
3. Per lo svolgimento delle attività smartabili, secondo quanto previsto nella mappatura di cui all’art. 3, comma 2, il dirigente riconosce due giorni di lavoro agile a settimana, o fino ad un massimo di dieci giorni di lavoro agile al mese, non frazionabili ad ore. Le giornate di lavoro agile, nel rispetto del limite massimo indicato, vengono indicate nell’Accordo individuale di cui all’art. 6.
4. Resta fermo che deve essere sempre garantita la rotazione dei dipendenti, una corretta alternanza tra lavoro agile, presenza in sede e assenza ad altro titolo, la presenza in ufficio del personale necessario allo svolgimento delle attività non eseguibili da remoto, l’efficace adempimento delle attività di competenza dell’ufficio di assegnazione e degli obiettivi assegnati, assicurando sempre il rispetto della prevalenza per ciascun/a lavoratore/trice dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza.
5. Nel calcolo della prevalenza si considerano presenza in servizio i casi di attività svolta in missione e servizio esterno.
6. Laddove particolari situazioni organizzative lo consentano e non si vada a detrimento dell’operatività, degli obiettivi dell’ufficio e tenuto conto del necessario presidio degli uffici, il Direttore, su proposta del/la dirigente generale di riferimento o dei/delle responsabili degli Uffici di Staff del Direttore di riferimento, può autorizzare l’utilizzo del lavoro agile anche oltre il limite massimo precedentemente stabilito e comunque fatto salvo il criterio della prevalenza della prestazione resa in presenza nell’arco della programmazione di riferimento e nel rispetto dei criteri sopra indicati.
7. Le parti possono concordare variazioni alle giornate di lavoro agile stabilite nell’accordo in ottica di flessibilità dell’istituto del lavoro agile e per far fronte, da un lato, alle mutevoli esigenze organizzative dell’ufficio e alle situazioni di contingenza ed urgenza lavorativa, dall’altro per soddisfare le esigenze familiari e personali del/della lavoratore/trice.
8. Per i dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in part-time verticale, il numero di giornate di lavoro agile dev’essere riproporzionato in base al numero di giornate di lavoro totali previste dal contratto individuale.
9. Il/La lavoratore/trice che usufruisce del lavoro agile deve inviare al dirigente responsabile, con cadenza settimanale, un puntuale resoconto delle attività svolte da remoto. I dirigenti e i professionisti di prima qualifica professionale concordano con il responsabile dell’ufficio di assegnazione l’attività di resoconto.
10. Al fine di garantire un’efficace interazione con la sede di servizio e la copresenza con i Colleghi e le Colleghe dell’Agenzia, nonché di assicurare un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, è prevista una fascia di contattabilità/interoperabilità indicata nell’accordo di cui all’art. 6 nella quale il/la lavoratore/trice dovrà essere contattabile sia telefonicamente che via e-mail o tramite altri strumenti telematici di partecipazione a tele/video conferenze o sistemi similari. Tale fascia ha normalmente durata di 4 ore da individuare anche in fasce orarie non continuative (ad esempio 2 ore nella fascia oraria mattutina, 2 ore nella fascia oraria pomeridiana). La scelta della fascia di contattabilità deve garantire un equo bilanciamento tra esigenze organizzative e operative dell’Ufficio ed esigenze personali del/della dipendente, assicurando le attività secondo la loro importanza e urgenza.
11. Per il personale dirigente e professionista di prima qualifica professionale, la fascia di contattabilità è definita in modo tale da soddisfare le esigenze lavorative e, in caso di responsabilità o direzione di Uffici, garantirne la piena operatività, la gestione del personale assegnato, il coordinamento e la cooperazione con le funzioni di direzione, evitando rigidità e comunque nel rispetto del diritto alla disconnessione.
12. Il luogo in cui espletare l’attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal/dalla dipendente nel rispetto di quanto indicato nell’Informativa in materia di salute e sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile” di cui all’art. 12 del presente Regolamento, e ferma restando l’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati e riservatezza delle informazioni di lavoro, contenute nella Scheda 4 dell’Informativa.
13. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il/la dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il/la dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il/la lavoratore/trice è tenuto/a a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
14. Per sopravvenute esigenze di servizio, il/la dipendente in lavoro agile può essere richiamato/a in sede ovvero inviato/a in missione sul territorio, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il giorno di lavoro agile può essere recuperato entro il mese di riferimento, in accordo con il dirigente.
15. Per situazioni particolari quali, a titolo esemplificativo, calamità, eventi pandemici, eventi metereologici (es. neve con conseguenti blocchi stradali o di trasporto) o contingenti situazioni logistiche o territoriali, l’Agenzia può disporre – anche a livello territoriale – la possibilità di ricorrere al lavoro agile per periodi temporanei continuativi, dandone tempestiva informativa alle OO.SS.
16. In caso di particolari e straordinarie esigenze di servizio di tipo emergenziale che rivestono carattere di indifferibilità e che richiedono necessariamente la presenza, il dirigente responsabile, con motivato provvedimento, può sospendere (in tutto o in parte) gli accordi individuali già sottoscritti con i dipendenti della struttura di sua competenza per il tempo strettamente necessario per svolgere le attività emergenziali che hanno dato luogo alla sospensione, garantendo per quanto possibile la rotazione tra i dipendenti interessati. Tale sospensione non deve, di norma, superare i 30 giorni e va immediatamente comunicata al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane, che ne dà tempestiva informativa alle OO.SS.
 

Art. 5
Inoperabilità e disconnessione

1. La prestazione di lavoro agile deve essere distribuita nell’arco della giornata in modo da assicurare sempre i tempi di riposo e tutte le pause previsti dai contratti nazionali e dalle normative vigenti, tra cui il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (pausa pranzo, altre prescrizioni del medico competente etc.).
2. La fascia di inoperabilità normalmente si estende dalle ore 19:30 alle ore 7:30 e comunque per almeno 11 ore consecutive, oltre a sabato, domenica e festivi. Durante tale fascia, sono esclusi i contatti con colleghi/dirigenti o terzi per lo svolgimento della prestazione lavorativa, lettura delle e-mail, risposta a telefonate, messaggi o e-mail, accesso e connessione al sistema informatico dell’Agenzia. Ferma restando la flessibilità della prestazione lavorativa, da svolgersi entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, fuori dalla fascia di contattabilità è assicurato il diritto del/della dipendente alla disconnessione.
 

Art. 6
Accesso al lavoro agile e accordo di lavoro agile

1. Il/la dipendente accede al lavoro agile tramite la sottoscrizione di un accordo individuale con il dirigente responsabile dell’ufficio di assegnazione.
2. Nell’accordo di lavoro agile sono individuati:
a) la durata dell’accordo, che deve essere a tempo determinato;
b) le modalità di svolgimento e di programmazione della prestazione lavorativa, ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento e della contrattazione collettiva;
c) le fasce orarie di contattabilità e inoperabilità e il diritto alla disconnessione;
d) la dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa;
e) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile e le modalità e i criteri di misurazione della prestazione.
L’accordo deve indicare inoltre le modalità di recesso, le ipotesi di giustificato motivo di recesso, i tempi di riposo del/la lavoratore/trice ai sensi della contrattazione collettiva, le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal/la lavoratore/trice all’esterno dei locali dell’amministrazione, le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del/la lavoratore/trice dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, l’impegno del/la lavoratore/trice a rispettare le prescrizioni indicate nell’Informativa in materia di salute e sicurezza, di cui all’art. 12 del Regolamento, ricevuta dall’amministrazione.
3. Le determinazioni organizzative di cui all’accordo non possono in nessun caso ledere le esigenze di funzionamento dell’ufficio cui è preposto/a il/la dipendente, nell’ottica di miglioramento dei servizi pubblici cui è orientato il lavoro agile ai sensi dell’art. 36 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 e art. 10 CCNL Area Funzioni Centrali 2019-2021. All’accordo deve essere allegata l’Informativa in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 12 del presente Regolamento.
 

Art. 7
Lavoro agile per i lavoratori e le lavoratrici con particolari situazioni personali o familiari

1. Fermi restando i limiti organizzativi, le esigenze istituzionali ed in particolare quelle afferenti alla sicurezza affidata ad ANSFISA, in presenza di documentati motivi di salute, personali e familiari il/la dirigente può autorizzare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino ad un massimo di 12 giorni al mese.
2. A seguito di presentazione di idonea certificazione, tale deroga è disposta in favore dei/delle dipendenti:
- Affetti/affette da disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92 e coloro che, ai sensi dell’art. 33, comma 3 Legge n. 104/92, assistono un familiare con disabilità grave;
- che versano in gravi condizioni che incidono sulla capacità di spostamento in conseguenza di terapie salvavita ed assimilabili (emodialisi, chemioterapia, trattamento per infezioni HIV, AIDS), nonché per cure di riabilitazione post traumi e post interventi chirurgici;
- che risultino affetti/affette dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità a cui fa riferimento il decreto adottato in data 4.2.2022 dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione;
- sui/sulle quali gravi la cura di figli di età non superiore a 10 anni.
 

Art. 8
Dotazione strumentale

1. L’Agenzia garantisce al lavoratore/trice agile idonea dotazione tecnologica, e in particolare pc portatile, accessori e cellulare di servizio con connessione dati e router per lo svolgimento del lavoro in modalità agile. Per quanto concerne l’utilizzo di una rete Wi-Fi, si rimanda a quanto disposto nella Scheda 4 dell’Informativa in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 12 del Regolamento.
2. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature di proprietà del/della dipendente eventualmente utilizzate, il costo della connessione dati personale, nonché eventuali ulteriori spese connesse all'effettuazione della prestazione a distanza con strumenti personali, sono a carico del/della dipendente.
 

Art. 9
Trattamento giuridico ed economico

1. La prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento, anche per quanto riguarda l’accesso ai benefici sociali e assistenziali.
2. Resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della maternità e paternità e dei permessi previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge. Nelle fasce di contattabilità, il/la lavoratore/trice può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge, come previsto dall’art. 39 comma 2 del CCNL FC 2019-2021.
3. La prestazione lavorativa in modalità agile è considerata servizio al pari della prestazione resa presso le sedi abituali di lavoro ed è utile ai fini del computo dell’anzianità di servizio e non può dar luogo a penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e delle progressioni di carriera.
4. Nelle giornate lavorative di lavoro agile non sono riconosciuti buoni pasto, non è riconosciuta la diaria né il trattamento di indennità ispettiva e non sono in ogni caso configurabili prestazioni di lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
 

Art. 10
Valutazione della performance

1. Nel quadro del sistema di valutazione adottato per il personale, l’ANSFISA procede, analogamente al resto del personale, alla valutazione della performance del personale che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità agile.
 

Art. 11
Obblighi di custodia, riservatezza e di sicurezza informatica e dei dati

1. Il/La lavoratore/trice in modalità agile è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo, delle dotazioni informatiche fornite dall’Amministrazione.
2. Il personale è tenuto a rispettare le disposizioni normative, contrattuali e le direttive dell’ANSFISA in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenuti.
3. Il/La dipendente è, altresì, tenuto/a ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un’adeguata postazione di lavoro. In ogni caso, il/la dipendente è tenuto/a a rispettare le indicazioni previste nella Scheda 4 dell’Informativa in materia di salute e sicurezza di cui all’art. 12 del Regolamento.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dai codici di comportamento nazionale e di Agenzia, che trovano integrale applicazione anche al/alla lavoratore/trice agile.
 

Art. 12
Informazione in materia di salute e sicurezza

1. L’Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del/la lavoratore/trice in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile. Si allega al presente Regolamento l’Informativa in materia di salute e sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile”, da inoltrare al/la dipendente in sede di sottoscrizione dell’accordo di lavoro agile. L’informativa scritta contiene indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il/la lavoratore/trice possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l’attività lavorativa. Successivamente alla stipula dell’accordo di lavoro agile, l’Informativa dev’essere consegnata al/la dipendente con cadenza almeno annuale.
2. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del/la lavoratore/trice nella scelta di un luogo non adeguato e/o non compatibile con quanto indicato nell’informativa.
3. Ogni lavoratore/trice collabora proficuamente e diligentemente con l’Amministrazione al fine di minimizzare i possibili rischi e garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro resa al di fuori della sede di lavoro.
 

Art. 13
Recesso dal lavoro agile

1. Le parti possono recedere dall’accordo di lavoro agile con comunicazione scritta e motivata con un preavviso di gg. 30. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni.
2. Nei casi in cui vengano meno le condizioni di compatibilità con il lavoro agile delle attività da svolgere o la fiducia tra le parti o insorgano fatti che non consentano la prosecuzione, neppure temporanea, del rapporto, entrambi i contraenti possono recedere senza preavviso con obbligo di motivazione. Costituiscono giustificato motivo di recesso senza preavviso le seguenti casistiche:
a) Il ripetuto disallineamento dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di produttività previsti;
b) La violazione da parte del/la lavoratore/trice delle norme e l’utilizzo scorretto delle attrezzature che causi danno o ingiustificati costi all’Amministrazione, ferme restando le responsabilità disciplinari ed amministrative in cui il personale incorre;
c) La ripetuta irreperibilità del/la lavoratore/trice nelle fasce di contattabilità, rimessa alla valutazione del dirigente responsabile;
 

Art. 14
Potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore, doveri del/della dipendente

1. Al personale dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali che svolge la propria attività con modalità di lavoro agile, ferme restando le disposizioni normative e del contratto collettivo nazionale di lavoro, si applicano il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, di cui al Regolamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché il codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia.
2. Il lavoro agile non incide sul potere direttivo del datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza e presso i locali dell’ente, tenuto conto della diversa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile rispetto al lavoro ordinario.
3. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e l’attività dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dalle norme di legge, dal CCNL applicato e dai codici di comportamento. Resta inteso che la violazione delle regole comportamentali e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno costituire un illecito disciplinare ed in tal senso potranno essere sanzionate nel rispetto della disciplina di legge e del CCNL applicato in base alla loro gravità con le sanzioni ivi previste.
4. Il monitoraggio e la verifica dei servizi/attività/procedimenti svolti in modalità agile, attraverso il raggiungimento degli obiettivi indicati, avvengono costantemente da parte del dirigente responsabile. La verifica è effettuata da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, secondo una periodicità che tenga conto della natura delle attività stesse e considerando altresì il resoconto inoltrato dal/dalla dipendente con le modalità previste dal presente Regolamento e dall’accordo di lavoro agile.
 

Art. 15
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali del/dalla dipendente in lavoro agile saranno trattati dall’Agenzia esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati acquisiti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
3. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato/a, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, integrità, protezione e salvaguardia dei dati, nonché dei diritti riguardanti le libertà fondamentali e la dignità delle persone.
 

Art. 16
Diritti sindacali

1. Al personale sono riconosciuti i diritti sindacali, inclusa la partecipazione alle assemblee, previsti per tutto il personale dalle vigenti norme di legge e di contratto.
 

Art. 17
Formazione

1. L’Agenzia, riconoscendo nella formazione un ruolo centrale nella organizzazione del lavoro, in particolare per la prestazione svolta in modalità agile proseguirà e potenzierà le attività formative sui moduli base sull’utilizzo delle piattaforme e degli altri strumenti di lavoro e quelli relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo altresì specifici moduli formativi focalizzati su aspetti più organizzativi, quali autonomia, empowerment, delega decisionale, collaborazione e condivisione delle informazioni. Il potenziamento delle attività formative terrà conto altresì di quanto disposto dal PIAO dell’ANSFISA in tema di formazione dei dipendenti.
 

Art. 18
Disposizioni finali

1. L’istituto del lavoro agile sarà oggetto di costante monitoraggio da parte dell’Agenzia e delle OO.SS. al fine di valutare l’andamento dello stesso, la correttezza dell’applicazione delle disposizioni regolamentari da parte dell’Agenzia e dei dipendenti, nonché l’opportunità di apportare integrazioni e/o modifiche anche alla luce di eventuali nuove esigenze o disposizioni normative in tema di lavoro agile.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 17 giugno 2024.