Tipologia: CPL
Data firma: 10 dicembre 2024
Validità: 01.01.2024 - 31.12.2027
Parti: Upa, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Caserta
Sommario:
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Premessa |
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Art. 26 Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli |
Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta
Il giorno 10 dicembre 2024, tra la Unione Provinciale degli Agricoltori di Caserta, Federazione Provinciale Coldiretti Caserta, Confederazione Italiana Agricoltori Cia Terra Felix e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil, la Uila-Uil si è sottoscritto il Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Caserta.
Il presente CIPL decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2027
È stato concordato il seguente testo del nuovo Contratto Provinciale di Caserta degli operai agricoli e florovivaisti, con validità per il quadriennio 2024-2027, anche se gran parte delle modifiche apportate al testo del precedente Contratto entrano in vigore alla firma dello stesso o con le decorrenze espressamente indicate nei singoli articoli.
Il rinnovo del CPL si inserisce in un momento complicato per le aziende, le lavoratrici e i lavoratori del settore agricolo in provincia di Caserta.
Nella nostra provincia il settore dell'agricoltura, nonostante la crisi che ancora insiste nel Paese, conferma il suo alto valore produttivo leggibile anche dall'aumento del volume di affari.
In questo scenario si rende necessario porre grande attenzione allo strumento contrattuale.
La principale sfida da accettare e affrontare tutti insieme è quella di un globale ammodernamento del sistema produttivo. Si deve guardare alle innovazioni tecnologiche proposte in campo internazionale così da poter essere in grado di inserirsi in protocolli di competitività europei; affrontare in maniera costruttiva le problematiche connesse alla legalità, al lavoro nero, all'evasione contributiva e fiscale e porsi rispettosamente nei confronti dei diritti dei lavoratori.
La presenza massiccia di lavoratori non italiani sul mercato del lavoro provinciale, impegna tutti a ricercare una soluzione di integrazione lavorativa e sociale. Il successo e il rilancio del settore agricolo a Caserta passa anche dall'implementazione delle relazioni sindacali e dall'effettivo avvio dell'EBAT.
Diritti e legalità devono risultare essere sempre più tratti distintivi del settore in questa Provincia.
La sfida per un comparto trasparente e di qualità impegna tutte le parti ad uno sforzo di condivisione dell'obbiettivo.
Per consentire una memoria storica di quanto concordato nel tempo, sono riportati nelle note chiarimenti e date, indispensabili per un corretto esame della norma, e sono parte integrante del presente testo.
Le parti, come definito nel testo del contratto, provvederanno alla pubblicazione del testo integrale con gli allegati utili, in modo da assicurare una corretta diffusione di quanto definito e notificheranno all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL competenti per territorio, la copia del presente atto come previsto dalla normativa vigente per assicurargli il rilievo pubblico che merita.
Titolo I - Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro dell’agricoltura, cosi come definiti dall'art. 2135 del c.c. e ai co. 290 e 1094 dell'art. 1 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 e successive integrazioni, e quindi imprenditori singoli ed associati, in cooperative, consorzi o associazioni di produttori, società di capitali, compresi i conduttori di aziende dedite all'allevamento bufalino e florovivaistiche, o dedite alla sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, nonché alle attività agrituristiche, produttrici di energie da fonti alternative e faunistico-venatorie, e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Art. 2 Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli nazionale e provinciale, il Contratto Provinciale ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL.
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e tratta le materie specificatamente rinviate dagli art. 92 e 93 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e riguarda istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]
Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 6 Ente Bilaterale del settore Agricolo Territoriale
Le parti concordano sull'avvio immediato dell'EBAT, con il compito di:
[…]
b) riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta;
c) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Caserta, anche con riferimento alle pari opportunità;
d) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della provincia di Caserta;
e) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Caserta;
f) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
[…]
h) esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Le Organizzazioni firmatarie concorderanno ogni modifica allo Statuto ed ogni ulteriore funzione attribuibile all'EBAT.
[…]
Art. 7 Trasferimento dell'attività dell'Osservatorio Provinciale sullo stato del settore agricolo
Le parti convengono che le funzioni svolte dall'Osservatorio provinciale del lavoro in agricoltura di Caserta saranno assorbite completamente dall' EBAT di cui all'art. 6.
[…]
Titolo III - Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 13 Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata ai sensi delle leggi vigenti, avuta presente l’esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione e i lavoratori che distano più di 40Km dal luogo dì lavoro anche se risiedano nella provincia
[…]
Art. 17 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le parti convengono che per l'applicazione dell'art. 17 CCNL su richiesta della lavoratrice le aziende agricole potranno garantire alle lavoratrici madri con figli di età inferiore ai tre anni la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e compatibilmente con le esigenze aziendali il ripristino del tempo pieno.
A richiesta della lavoratrice potrà essere sottoscritto in sede aziendale un accordo secondo la modulistica che sarà definita dall'ente bilaterale, accordo che sarà notificato sia agli Uffici competenti che all'EBAT di cui all’art. 6.
[…]
Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 20 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.
Nei periodi di lavoro più intenso, e comunque per un massimo di 90 giornate, l'orario giornaliero potrà essere anche di otto ore giornaliere per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato che abbiano sottoscritto il Contratto di Assunzione previsto all'art. 14 del presente Contratto e regolato dall'art. 21 e 22 del CCNL, il recupero del maggior orario sarà effettuato nei periodi di lavoro meno intenso.
Le aziende agricole, compatibilmente alle loro esigenze di lavoro, facendo salve le attività zootecniche, previo accordo con i lavoratori dipendenti, potranno stabilire la distribuzione dell'orario di lavoro anche in soli 5 giorni settimanali, nei limiti delle 39 ore settimanali.
Art. 21 Riposo settimanale
Per gli operai agricoli addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo restando il loro diritto al riposo settimanale, si applica la maggiorazione del 20% ai sensi dell'ultimo co. dell'art. 25 e non quella festiva, quando il riposo non coincide con la domenica.
Il lavoratore comandato ad essere presente al lavoro nel giorno del suo riposo settimanale, avrà diritto a tutte le indennità previste per il lavoro festivo.
Art. 26 Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore entro una settimana, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Il recupero delle ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore, oltre il normale orario giornaliero, riguarda le ore non lavorate ma accreditate o pagate al lavoratore, con la normale retribuzione. Ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell'art. 8 della Legge 8 agosto 1972 n. 457, istitutiva della Cassa Integrazione salari agricoli.
Nelle aziende ove concorrano particolari condizioni di organizzazione aziendale e disponibilità della forza lavoro potrà essere previsto un orario di lavoro che preveda la interruzione e la ripresa dopo un periodo di riposo. L’azienda o i lavoratori interessati, dovranno richiedere l’intervento delle rappresentanze sindacali e dei datori di lavoro per definire le modalità di applicazione
Art. 27 Organizzazione del lavoro
Le parti si impegnano, anche con il coinvolgimento preliminare, delle RSA/RSU, ad approfondire soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva.
A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione dei turni di lavoro, le squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale, fatte salve le competenze delle RSA e delle Organizzazioni Datoriali.
Alla soluzione dei problemi sopra indicati sarà chiamato l'EBAT di cui all'art. 6.
Le risultanze saranno adottate integralmente dalle parti nella normativa contrattuale.
L'EBAT dovrà, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l'assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l'esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione dei fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.
Titolo VI - Norme di trattamento economico
Art. 30 Cottimo
I datori di lavoro potranno sempre stabilire, d'intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso. […]
Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 32 Lavori pesanti o nocivi
Si considerano lavori disagiati, nocivi e pericolosi:
La potatura di viti di tipo aversano (viti maritate a pioppi); l'abbacchiatura delle noci; lo spargimento di antiparassitari velenosi; i lavori eseguiti sotto serra in ambiente a temperatura sopra quella metereologica; l'esclusivo lavaggio delle mammelle prima della mungitura; le operazioni svolte dai così detti "calafossi"; la raccolta delle ciliegie da piante di alto fusto; le operazioni svolte con motosega e decespugliatore.
Si considerano lavori pericolosi e nocivi quelli che per legge sono definiti tali dalle Autorità Sanitarie.
L'orario giornaliero di lavoro per i lavoratori impiegati esclusivamente a lavori nocivi o pericolosi è di 4 ore. Ai lavoratori addetti allo spargimento di antiparassitari velenosi; ai "calafossi"; ai lavoratori adibiti a lavori continuativi in acqua; a quelli addetti ai trattamenti di disinfestazione sotto serre, l'orario di lavoro è ridotto a 4 ore giornaliere, agli altri lavoratori sopra richiamati spetta una indennità del 13% sulla paga giornaliera.
Art. 33 Sicurezza luoghi di lavoro
All'EBAT è delegata la valutazione di iniziative atte al miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro, valutando la possibilità di partecipazione anche a bandi pubblici per interventi di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza.
Titolo VIII - Sospensione - Risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 34 Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina delle Leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 come modificate dalla Legge 11 maggio 1990 n. 108.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quale ad esempio:
- la grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti nell'azienda;
[…]
- il danneggiamento doloso di beni aziendali o dovuto a grave negligenza;
- l'assenza ingiustificata dal lavoro per tre giorni consecutivi;
- la recidiva in una delle gravi mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari; il furto in azienda;
- la certificazione fraudolenta circa lo stato di malattia.
B) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esse, quali ad esempio:
- le assenze ingiustificate e ripetute con notevole frequenza;
- l'insufficiente e provato rendimento del lavoratore;
[…]
Art. 37 Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina di lavoro da parte del lavoratore da luogo, a seconda della gravità della mancanza, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
1) trattenuta fino al massimo di quattro ore di salario:
a) nel caso in cui senza giustificato motivo, il lavoratore si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui il lavoratore si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
d) quando non esegue il lavoro secondo le istruzioni ricevute.
2) trattenuta da una a cinque giornate di retribuzione nei casi di recidiva e di maggiore gravità nella mancanza di cui al punto l).
[…]
Titolo IX - Diritti sindacali
Art. 38 Delegato d'azienda
Nelle aziende, dove non siano state costituite le RSU, secondo le modalità previste dal successivo art. 44, che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 50 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la Direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie di competenza del conduttore.
[…]
Art. 40 Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 16 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
I lavoratori, i delegati aziendali o le rappresentanze sindacali territoriali, sono tenuti a comunicare almeno due giorni prima al datore di lavoro della convocazione della riunione in azienda e concordarne per rispetto degli interessi di entrambe le parti, l’orario e la durata.
[…]
Art. 44 Le Rappresentanze Sindacali Unitarie
Le rappresentanze Sindacali Unitarie sono disciplinate dal Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai, impiegati e quadri agricoli e florovivaisti all. n. 9 del CCNL del 10 luglio 1998 e successive integrazioni.
[…]
Titolo X - Tutele sociali
Art. 45 Diritti inalienabili
Le parti concordano:
- nell'istituire la "Giornata della Sicurezza" con eventi e formazione in collaborazione con l'EBAT;
- nel prevedere, durante la "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza di genere" momenti di confronto e informazione per le lavoratrici ed i lavoratori agricoli con il coinvolgimento dei vari Enti preposti;
- per l'attivazione, presso la Prefettura, di un protocollo sperimentale contro il lavoro "nero" ed il caporalato in agricoltura;
- sull’importanza di rendere più attiva la "Rete del Lavoro Agricolo di Qualità". Queste misure dovranno incentivare l'adesione delle imprese agricole alla Rete, incrementando i vantaggi per le stesse e migliorando le condizioni per i lavoratori, promuovendo un sistema più virtuoso e trasparente nel mondo agricolo.
[…]
