Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 27 ottobre 1995
Validità: 01.06.1995 - 30.09.1999
Parti: Associazione Nazionale Marmo-Confartigianato, Associazione Nazionale Imprenditori Lapidei, Marmo ed Affini-Cna, Casa, Claai e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

Sfera di applicazione
Articolo - Decorrenza e durata
Articolo - Sistema contrattuale
• Livello nazionale di categoria
• Livello decentrato di categoria
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
• Livello nazionale di categoria
• Indennità di vacanza contrattuale
• Livello decentrato di categoria
Articolo - Sistema dei rapporti sindacali
• Premessa

a) Incontri periodici
b) Osservatori
Articolo - Sistema delle relazioni sindacali
• Relazioni sindacali
• Protocollo per il regolamento del fondo
Occupazione femminile
Tutela dei tossicodipendenti
Lavoratori inabili
Mercato di lavoro
• Allegato
Classificazione del personale
Articolo - Periodo di prova
Articolo - Orario di lavoro
Articolo - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Articolo - Flessibilità dell'orario di lavoro
Articolo - Festività abolite
Articolo - Festività nazionali e giorni festivi
Articolo - Riposo settimanale
Articolo - Lavoro a turni
Articolo - Lavoro a tempo parziale
Articolo - Contratto a termine
Articolo - Tirocinio
Articolo - Ferie
Articolo - Minimi retributivi
• Tabella A)
• Tabella B)
Articolo - Valori della ex-indennità di contingenza al 30.9.1995
Articolo - Aumenti periodici di anzianità
Articolo - Gratifica natalizia
Articolo - Trasferte
Articolo - Trattamento di malattia ed infortunio
A) Conservazione del posto
B) Trattamento economico
Articolo - Indumenti di lavoro
Articolo - Rapporti in azienda
Articolo - Provvedimenti disciplinari
Articolo - Ammonizioni, multe e sospensioni
Articolo - Licenziamento per mancanze
Articolo - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Articolo - Inquadramento apprendisti
Articolo - Retribuzione apprendista
Articolo - Ferie
Articolo - Malattia ed infortunio non sul lavoro
• Norma transitoria
• Dichiarazione delle parti
Articolo - Apprendisti assunti con età superiore a 20 anni e fino a 25
Articolo - Inscindibilità delle disposizioni del contratto

Ipotesi di accordo per la stipula del CCNL per i dipendenti dalle imprese esercenti l’attività escavazione e lavorazione dei materiali lapidei tra Associazione Nazionale Marmo-Confartigianato, Associazione Nazionale Imprenditori Lapidei, Marmo ed Affini-Cna, Casa, Claai, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil Roma, 27 ottobre 1995

Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai lavoratori delle imprese artigiane, definite tali ai sensi della legge-quadro 8 agosto 1985, n° 443, delle piccole imprese e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativistica, esercenti le attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, con la seguente sfera di applicazione:
1. - escavazione del marmo;
- escavazione dell'alabastro;
- escavazione del granito, sineite, diorite, quarzite, serizi, porfidi, ecc.;
- escavazione del travertino;
- escavazione delle ardesie;
- escavazione delle pietre silicee;
- escavazione delle pietre calcaree;
- escavazione dei tufi;
- escavazione delle altre pietre affini;
2. - segagione, lavorazione, artistica e/o trasformazione dei sopraddetti materiali (compresa l'eventuale posa in opera);
3. - produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4. - produzione dei pietrame e pietrisco;
5. - lavorazione delle selci;
6. - produzione di sabbia e ghiaia;
7. - produzione è lavorazione di marmi composti

Articolo - Sistema contrattuale
Le parti recepiscono l'Accordo Interconfederale sottoscritto in data 3.8.1992 e 3.12.1992. In particolare per quanto attiene al sistema contrattuale, ribadiscono i seguenti principi:
- non ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati;
- esclusività di alcune materie per soggetto e livello;
- possibilità di delega su alcune materie ad altri soggetti e livelli.

Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione
- retribuzione
- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
[…]

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi aggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCRIL siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto e di favorire, in tale contesto, in non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito scritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia garantita la continuità contrattuale senza vacanza temporale rispetto alla scadenza dei precedenti contratti.

Livello decentrato di categoria
[…]
A livello regionale, le parti, inoltre, valuteranno le prospettive future del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato lapideo, tesi ad accrescere la produttività delle imprese e del sistema artigiano.
In tale ambito si Auspica la costituzione degli osservatori costituiti tra le parti.
[…]

Articolo - Sistema dei rapporti sindacali
Premessa

Le parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - al fine di attuare il sistema di rapporti sindacali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi degli Accordi interconfederali vigenti del protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo - confermano la opportunità di informarsi reciprocamente e scambiarsi valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.

a) Incontri periodici
Le parti, pertanto, concordano di effettuare, a livello nazionale e regionale, incontri periodici per affrontare le seguenti tematiche:
- attività estrattive e legislazioni relative, al fine di una armonizzazione delle legislazioni esistenti che consenta di superare le notevoli difformità attualmente riscontrate;
- le tematiche della sicurezza e dell'ambiente sia interno che esterno;
- le politiche industriali, per individuare anche le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo e di investimento del settore;
- tecnologie, innovazioni e qualità dei prodotti, anche per consentire alle Aziende una migliore possibilità di valutazione per individuare le condizioni ottimali, sia dal punto di vista operativo sia normativo, per la realizzazione degli interventi;
- formazione e riqualificazione professionale, per individuare i bisogni di formazione e riqualificazione del settore ed orientare in modo conforme le attività formative realizzate dal sistema di formazione professionale, nonché le scelte legislative e programmatiche in materia, per valorizzare e migliorare il patrimonio tecnico e professionale del comparto;
- andamento del mercato nazionale e internazionale, mercato del lavoro e dinamiche occupazionali e evolutive degli andamenti professionali, dinamiche retributive e costo del lavoro e relative problematiche, anche al fine di una valutazione della competitività nazionale ed internazionale.
Per lo svolgimento degli esami di cui sopra le parti terranno conto dei dati delle valutazioni e delle indicazioni forniti dagli Osservatori di cui al successivo paragrafo.
Le tematiche sopra elencate saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale nel corso dei quali saranno altresì fornite e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti:
a) aspetti della congiuntura;
b) prospettive produttive;
c) programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e loro localizzazione per grandi aree geografiche;
d) prevedibili implicazioni sulla occupazione per i punti b), c), e sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
e) dati complessivi relativi ai contratti di formazione lavoro stipulati dalle aziende del settore in applicazione degli accordi interconfederali, per una verifica sull'andamento dell'occupazione giovanile.
A richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo dei ricercare posizioni comuni., potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione.
Al fine di contribuire a superare l'attuale frammentazione territoriale, che ha comportato spesso scelte normative ed interventi diversi da zona a zona con conseguenti difformità nelle condizioni di operare delle varie aziende, le parti nazionali potranno compiere valutazioni sulle iniziative legislative o sugli interventi applicativi regionali o zonali anche per fornire indicazioni di armonizzazione e per consentire la valutazione, in abito territoriale, di comuni prospettive di portata nazionale capaci di influire positivamente su scelte territoriali che possono incidere sulle possibilità di lavoro e di occupazione del settore.

b) Osservatori
In relazione a quanto sopra, le parti convengono sulla necessità di dotarsi di una serie di strumenti di partecipazione a livello nazionale e regionale, funzionali all'acquisizione di dati conoscitivi inerenti le dinamiche economico-produttivo, i processi legislativi ed amministrativi che coinvolgono il sistema delle imprese artigiane del settore lapideo.
Pertanto le parti individuano nella costituzione dell'Osservatorio Nazionale" e degli "Osservatori regionali" strumenti utili a favorire anche il funzionamento della struttura contrattuale prevista dal presente CCNL, rappresentando altresì un momento di supporto delle possibilità partecipative del settore alle scelte di politica economica ed industriale.
Qualora le parti a livello regionale ne ravvedano la esigenze, gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale allorché ciò sia giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali (aree sistema).
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive produttive dei settori; le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti e delle commesse; il lavoro decentrato alle imprese artigiane divise per settore, con riferimento ai tipi di lavorazione; la consistenza dei settori; le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con dati disaggregati, ove possibile per classi d'età, sesso, qualifiche e per i diversi comparti, indicando le esigenze di manodopera divise per specifiche figure professionali per costituire occasioni di lavoro nei settore;
- il mercato del lavoro, con particolare riferimento ai CFL, al part-time all'occupazione femminile, all'apprendistato;
- l'esame delle problematiche inerenti le pari opportunità;
- l'andamento degli istituti contrattuali relativi alla retribuzione, all'organizzazione del lavoro e alla qualificazione professionale, ai regimi di orario, alla flessibilità;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento di enti pubblici;
- esame di finanziamenti pubblici al sistema delle imprese;
- esame dei problemi e delle prospettive del sistema di formazione professionale regionale, finalizzato ad un diretto intervento delle parti in funzione delle esigenze produttive e del mercato del lavoro;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Gli osservatori, sulla base dei compiti sopra stabiliti, potranno valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse, definendo modalità e criteri di realizzazione, nonché le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse, con particolare riferimento a quelle pubbliche.
L'Osservatorio Nazionale verrà costituito entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL e nel frattempo le parti firmatarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti l’osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.

Articolo - Sistema delle relazioni sindacali
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21/7/88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo o decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1996.

Relazioni sindacali
Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'Accordo Interconfederale del 27 gennaio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazione e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di Relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intera delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui tempi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze. Al dine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno Relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27/2/1987. Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti, del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanze delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dai CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21/12/1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2°comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria i concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento gli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanze dei lavoratori.
A partire dell'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL, artigiani.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile.
Dichiarazione a verbale del ministro
Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture Cisl e Uil presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 31 della Legge 300/70 - Statuto di diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la Cna, la Casa e la Claai prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della Cgil
La Cgil dichiara che procederà al designare ai livelli previsti e congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la Cgil dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. La Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.SS. ne prendono atto per gli abiti contrattuali e di legge competenti.

Protocollo per il regolamento del fondo
[…]
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20/5/1970, n. 300.
[…]

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Articolo - Orario di lavoro
Fermo restando quanto è previsto in materia dalle norme di legge, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore, distribuite di norma in 5 giorni lavorativi, sulla base di 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì.
[…]

Articolo - Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi., con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 80 ore annue.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto.
[…]
Le modalità attuative di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto, in tempo utile, tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnata per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
A titolo informativo ed a consuntivo, le OO.AA. comunicheranno alle OO.SS. territoriali le intese raggiunte in materia di flessibilità.

Articolo - Riposo settimanale
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salve le eccezioni e le deroghe consentite dalla legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge prestino la loro opera di domenica, daranno il prescritto riposo compensativo in un altro giorno della settimana che deve essere prefissato.

Articolo - Lavoro a turni
I lavoratori non possono rifiutarsi all'istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno presentare la loro opera nel turno stabilito.
I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda fatta eccezione per i guardiani notturni.
Ai lavoratori che effettuano l'orario continuo di 8 ore giornaliere è concesso un riposo retribuito di mezz'ora per consumare il pasto.
Per le donne ed i minori che lavorano in squadre avvicendate oppure con orario di lavoro di 8 ore consecutive, il riposo intermedio egualmente retribuito è di mezz'ora ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 aprile 1934 n. 653.

Articolo - Contratto a termine
In attuazione dell'art. 23 della legge 56/87, le parti individuano nelle ipotesi di lavoro sotto indicate la possibilità di apporre un termine dalla durata del rapporto di lavoro.
Le parti stabiliscono inoltre che possono essere assunti con contratto a termine nei limiti di 1 lavoratore ogni 3 o frazione, assunti a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato gli assunti con contratto di formazione e gli apprendisti. altre rapporto non potrà comunque superare il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato ferma restando la possibilità di assunzione di una unità in aziende con un lavoratore occupato.
- casi di incremento di attività di carattere non permanente e limitato nel tempo in dipendenza di commesse eccezionali con termini di consegna tassativi.
- Casi di più intense attività in relazione a maggiori richieste di mercato alle quali non sia possibile far fronte con il normale personale produttivo.

Articolo - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie.
[…]

Articolo - Indumenti di lavoro
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Inoltre i lavoratori, slavo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, una tuta da lavoro.
Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di ufficio.

Articolo - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori si diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnatogli osservando le disposizioni del presente contratto;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti; rispettare rigorosamente le norme igieniche e di prevenzione, nonché aver cura degli indumenti di lavoro forniti e non apportare ad essi modifiche. I danni che comportino trattenute per il risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'azienda ne sia venuta a conoscenza. tali trattenute non potranno superare il 10% della retribuzione mensile.

Articolo - Ammonizioni, multe e sospensioni
L'azienda potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente al lavoratore che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospesa o ne anticipi la cessazione;
b) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;
d) per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda o di lavorazione e non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti al macchinario e delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;
f) alterchi con i compagni di lavoro;
g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
h) sia trovato addormentato;
i) trasgredisca in qualsiasi altro modo all'osservanza delle norme del presente contratto o dell'eventuale regolamento interno, o commetta qualsiasi atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale puntuale andamento del lavoro.
La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.
[…]

Articolo - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro e che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) insubordinazione ai superiori;
b) danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori entro il luogo di lavoro per conto proprio o di terzi, di lieve entità e senza impiego o con l'impiego di materiale dell'azienda;
d) litigio o rissa nel luogo di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui sono specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo o da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o allo sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. .... (multe e sospensioni) della presente regolamentazione per i lavoratori quanto siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo;
[…]
l) danneggiamento volontario al materiale dell'impresa o al materiale i lavorazione;
m) fumare nell'ambito del luogo di lavoro in quei luoghi dove tali divieto è espressamente stabilito o comunque dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e dei materiali.

Articolo - Inquadramento apprendisti
Nello spirito dell'Accordo Interconfederale del 21.12.1983, si distinguono 3 gruppo di apprendistato, a seconda del contenuto professionale (altro, medio, basso), la cui appartenenza e le relative modalità e durata sono quelle di seguito elencate:
Gruppo 1° - Durata: 5 Anni
Lavorazioni manuali, artistiche, tradizionali, ad alto contenuto tecnico e professionale, ad esempio:
- addetti a lavorazioni di scultura, di arte sacra, di ornato, di intarsio, di mosaico, nonché ad altre lavorazioni artistico-tradizionali o architettoniche.
Gruppo 2°
A - Durata: 3 Anni e 4 Mesi
Lavorazioni a medio contenuto professionale, ad esempio:
- addetti alle attività di escavazione, di stazione, anche in sotterraneo, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio, di collocamento e smontaggio delle armature.
In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, per le sopraelencate attività in cava possono essere assunti come apprendisti i lavoratori di età superiore ai 18 anni.
- addetti a lavorazioni di casellario o su disegno, di arte funerario semplice, di tornitura, di lucidatura a mano; addetti alle attività di segheria, di tagliablocchi, di produzione di articoli da regalo.
B - Durata: 2 Anni
Impiegati
- In possesso del titolo di studio non superiore alla scuola d'obbligo:
operatori contabili, addetti alla fatturazione e/o a pratiche amministrative.
Tale normativa si applica in presenza delle condizioni e con le modalità stabilite dalle leggi sull'apprendistato.
Gruppo 3° Durata: 1 Anno e 6 Mesi
Lavorazioni a basso contenuto professionale non classificate nei gruppi precedenti
Al termine del periodo di apprendistato i lavoratori verranno inquadrati nel 5° livello

Articolo - Malattia ed infortunio non sul lavoro
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle provincie di Trento e Bolzano, si concorda di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.