Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 3 febbraio 2025
Parti: Assolavoro e Felsa-Cisl, Nidil-Cgil, Uiltemp
Settori: Agenzie di somministrazione di lavoro
Fonte: assolavoro.eu

Sommario:

 

Sistemi di relazioni sindacali
Articolo 1. Relazioni sindacali
Articolo 2. Relazioni sindacali aziendali
Articolo 3. Commissioni Nazionali
Articolo 4. Commissione Paritetica
Articolo 5. Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
Articolo 6. Bilateralità

Articolo 6-bis. Prestazioni della bilateralità
Articolo 7. Enti Bilaterali
Articolo 8. Revisione dell'utilizzo delle risorse Forma.Temp
Articolo 9. Formazione
Articolo 10. Formazione Continua Permanente
Articolo 11. Form.Integra, Formazione all’estero, Orientamento nelle scuole, Sistema sanzionatorio, Commissione Nazionale paritetica in materia di formazione, Docenze sindacali, Misure di tutela per i lavoratori in condizione di sfruttamento
Articolo 12. Diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale
Articolo 13. Crisi aziendali
Diritti individuali
Articolo 14. Principi Generali
Articolo 15. Diritto di precedenza in caso di maternità e gravidanza
Diritti sindacali
Articolo 16. Diritti e Relazioni Sindacali
Articolo 17. Diritto di Assemblea e bacheche sindacali
Articolo 18. Contributi sindacali
Disciplina del rapporto di lavoro
Articolo 19. Durata massima e successione dei contratti
Articolo 20. Preavviso della proroga
Articolo 21. Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo determinato
Articolo 22. Forma e contenuto del contratto di lavoro a tempo indeterminato e della lettera di assegnazione
Articolo 23. Procedura di Ricollocazione (PDR) lavoratori a tempo indeterminato
Articolo 24. Database di sistema della Bilateralità (cd. Basket CV)
Articolo 25. Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP)
Articolo 26. Tutele a favore delle lavoratrici in gravidanza assunte a tempo indeterminato
Articolo 27. Interruzione, mancato rinnovo/proroga, della missione della sola RSU/RSA assunta a tempo indeterminato

 

Articolo 28. Tutela del lavoratore con contratto a tempo indeterminato in caso di infortunio sul lavoro
Articolo 29. Apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondari superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di III livello per alta formazione e ricerca
Articolo 30. Sistema incentivante delle assunzioni a tempo indeterminato
Articolo 31. Trattamento retributivo
Articolo 32. Clausola sociale
Articolo 33. Indennità di disponibilità
Articolo 34. Principi generali per i lavoratori in disponibilità
Articolo 35. Giornate di indisponibilità
Articolo 36. Indennità in caso di infortunio
Articolo 37. Indennità in caso di maternità
Articolo 38. Congedo matrimoniale
Articolo 39. Permessi studio
Articolo 40. Aspettativa non retribuita
Articolo 41. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in disponibilità
Articolo 42. Norme disciplinari per i lavoratori in disponibilità
Articolo 43. Norme disciplinari per i lavoratori in missione
Articolo 44. Periodo di prova
Articolo 45. Salute e sicurezza sul lavoro
Articolo 46. Malattia del lavoratore
Articolo 47. Infortunio del lavoratore e trattamento economico
Articolo 48. Lavoro domestico
Articolo 49. Ambito di applicazione alla Pubblica Amministrazione delle singole disposizioni
Articolo 50. Proposta di missione congrua
Articolo 51. Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito - MOG (art. 51 CCNL)
Articolo 52. Somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito - MOG, con lavoratori assunti a tempo indeterminato
Articolo 53. Parità di genere
Articolo 53-bis - Adozione e affidamento
Articolo 54. Decorrenze e modalità applicative
Articolo 55. Condizione di efficacia
Articolo 56. Revisione del testo contrattuale del 15 ottobre 2019
Dichiarazione congiunta


Ipotesi di accordo di rinnovo CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro

Il 3 febbraio 2025 in Roma, tra l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro - Assolavoro […] e Felsa - Cisl […], Nidil Cgil […], Uiltemp […], di seguito “le parti”, convengono quanto segue.

Sistemi di relazioni sindacali
Articolo 1. Relazioni sindacali

1. L’articolo 2 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 15 ottobre 2019 (di seguito “CCNL 2019”) è sostituito dal seguente:
“Articolo 2 - Relazioni sindacali
2. La disciplina applicabile alle lavoratrici e ai lavoratori in somministrazione è definita, oltre che dalla contrattazione nazionale di settore e, ove presente, dalla contrattazione applicata dall'azienda utilizzatrice, anche dalla contrattazione territoriale ed aziendale di settore.
Al fine di definire un quadro normativo certo ed esigibile di tale ambito contrattuale si precisa che sono ad essa demandate le seguenti materie:
a) informazioni di settore per le materie di rispettiva competenza;
b) promozione di opportune interlocuzioni con gli Enti Locali competenti, anche definendo e sottoscrivendo eventuali intese che prevedano l’utilizzo di risorse Forma. Temp;
c) rafforzamento del ruolo delle Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) di cui al punto che segue.
3. Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:
“Articolo 2-bis - Relazioni Sindacali Territoriali (CSMT)
l. Sono istituite le Commissioni Sindacali Macro Territoriali (CSMT) così articolate.
1. NORD: Lombardia
2. NORD OVEST: Piemonte, Val d'Aosta e Liguria
3. NORD EST: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
4. CENTRO NORD: Emilia Romagna, Toscana e Marche
5. CENTRO SUD: Lazio, Molise, Abruzzo, Umbria e Sardegna
6. SUD e ISOLE: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.
Si confermano i regolamenti già assunti in merito alla costituzione delle CSMT.
2. Alle CSMT è assegnato un compito di monitoraggio e confronto a livello territoriale in merito alle seguenti materie:
a) esiti occupazionali derivanti dall’attività di formazione professionale e del diritto mirato;
b) apprendistato e formazione continua;
c) monitoraggio su interlocuzione tra OO.SS. regionali e/o territoriali e singola ApL per l’attivazione della procedura di ricollocazione (PDR);
d) accordi istituzionali stipulati nell'ambito del livello territoriale di competenza che prevedano l’utilizzo di risorse Forma. Temp;
e) accordi di produttività stipulati in conformità con l'Accordo Interconfederale;
f) azioni di sistema;
g) fabbisogni formativi territoriali evidenziati dalle Parti a livello regionale;
h) diritti di informazione di cui all’articolo 1, comma 2, del CCNL;
i) politiche di genere;
j) quanto previsto dall'art. 2-ter, comma 2, punto III;
k) ulteriori attività definite dalle Parti mediante intese.

 

Articolo 2. Relazioni sindacali aziendali
Contrattazione nazionale aziendale
Le Parti, premesso il ruolo primario della contrattazione collettiva nazionale, riconoscono il ruolo della contrattazione nazionale aziendale finalizzata, ove ne ricorrano le condizioni, ad integrare ed adattare le regole contrattuali alle esigenze delle organizzazioni aziendali e dei lavoratori
1. Dopo l’articolo 2 del CCNL 2019, è inserito il seguente:
Articolo 2. ter - Relazioni sindacali aziendali
1. Ambito di applicazione
I. Le relazioni sindacali aziendali promuovono, sostengono e tutelano i lavoratori ed il lavoro in somministrazione, nel rispetto della procedura individuata esclusivamente dal presente articolo che individua il quadro di regole volte a disciplinare il corretto esercizio delle attribuzioni di ciascun soggetto titolato, delle relative tempistiche e delle materie demandate alle relazioni sindacali aziendali.
II. Le relazioni sindacali aziendali, intese con riferimento alla singola Agenzia per il lavoro, ovvero a più Agenzie per il lavoro operanti presso il medesimo utilizzatore, hanno ad oggetto le seguenti materie:
a) Tematiche relative all'esercizio dell'attività sindacale;
b) Tematiche inerenti al rapporto e alle condizioni di lavoro in missione e/o in disponibilità;
c) Tematiche relative alla continuità occupazionale in somministrazione;
d) Tematiche relative alle politiche di genere;
e) Definizione degli incentivi (Ebitemp) aziendali alle ApL demandate dall’art. 28 del presente CCNL alla contrattazione Aziendale;
f) Procedura di ricollocazione plurima di cui all’art. 25-bis.
L'elencazione di cui al presente comma ha natura tassativa ed è preclusa l'interpretazione in via analogica e/o estensiva.
III. Restano escluse dalle competenze delle relazioni sindacali aziendali, come disciplinate dal presente articolo, le seguenti materie, in quanto oggetto di specifica regolamentazione del presente CCNL:
a) Procedura di ricollocazione (art. 25);
b) Formazione (art. 11);
c) Contrattazione territoriale presso le CSMT (art. 2);
d)Assegno di Integrazione Salariale (AIS);
e) Monte ore garantito (art. 51, lettera B, e Allegato 14).
2. Procedura di confronto
I. L'Agenzia per il lavoro o l'Organizzazione Sindacale/le RSA/RSU formulano richiesta scritta di incontro contenente l’indicazione esplicita della materia che si intende trattare e il relativo riferimento normativo di cui all’elenco contenuto al punto 1, comma 2, del presente articolo. Tale comunicazione va inviata al referente territoriale dell’ApL/OO.SS. di cui al punto 3 del presente articolo. In questa fase della procedura è escluso il coinvolgimento dell'utilizzatore.
II. L’Agenzia per il lavoro o le OO.SS. forniscono riscontro alla comunicazione di cui al precedente comma I entro i successivi 10 giorni lavorativi dalla ricezione. L’incontro si svolge (anche da remoto) entro i successivi 10 giorni lavorativi dal riscontro di cui al periodo precedente.
III. L'Agenzia per il lavoro può farsi assistere nell'ambito della presente procedura dalla propria Associazione datoriale firmataria il CCNL cui conferisca mandato. Le OO.SS. possono farsi assistere dalle proprie Confederazioni in quanto firmatarie del CCNL.
IV. Per le imprese utilizzatrici multilocalizzate su più province della stessa regione, tale procedura viene svolta a livello regionale (CSMT).
V. Per le imprese utilizzatrici multilocalizzate su più regioni tale procedura viene svolta a livello nazionale.
VI. Laddove il confronto riguardi questioni che afferiscono all'interpretazione del CCNL o della normativa di riferimento, le Parti coinvolte possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la discussione alla Commissione Paritetica.
VII. Qualora a livello aziendale non si determini, nel merito, una soluzione alla controversia, le Parti possono demandare, congiuntamente o disgiuntamente, la problematica alla CSMT.
VIII. Qualora in esito alla procedura di cui al presente articolo non si determini una soluzione alla controversia, le Parti potranno promuove ulteriori e diverse iniziative, coinvolgendo anche interlocutori terzi.
3. Elenco dei referenti
I. Al fine di conferire certezza e un ordinato svolgimento della presente procedura, le OO.SS., le Agenzie per il lavoro e l’Associazione datoriale indicano in una apposita sezione del sito di Ebitemp i nominativi dei soggetti abilitati (referenti sindacali territoriali).
II. Agli incontri partecipano tassativamente gli interlocutori previamente individuati da ciascuna delle parti coinvolte i come presenti sul sito di Ebitemp, intendendosi escluso ogni coinvolgimento di altro interlocutore terzo.
4. Monitoraggio e adeguamento della disciplina
La Commissione Paritetica, oltre a svolgere un’attività di monitoraggio sull’andamento sperimentale della procedura, ha facoltà di intervenire, in esito a tale monitoraggio, integrando o modificando l’assetto regolatorio di cui al presente articolo.
5. Formazione
Al fine di favorire lo sviluppo della conoscenza condivisa della presente procedura e delle relative disposizioni contrattuali oltreché per favorire la diffusione di una cultura partecipativa, vengono istituiti, a carico della Bilateralità di settore, percorsi formativi congiunti tra rappresentanti delle OO.SS. e delle Agenzie per il Lavoro anche aventi ad oggetto il diritto del lavoro e il diritto sindacale. Tali percorsi formativi dovranno essere definiti in sede di Commissione Nazionale Paritetica.

Articolo 3. Commissioni Nazionali
l. L’art. 3, comma 1, del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:
“Articolo 3 - Commissioni Nazionali
1. Il Sistema delle Relazioni Sindacali si articola, a livello nazionale, nelle seguenti Commissioni Nazionali Bilaterali:
a) Commissione Paritetica;
b) Commissione Osservatorio e Comunicazione;
c) Commissione per le Pari Opportunità;
d) Commissione Nazionale paritetica in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro;
e) Commissione Prestazioni;
f) Commissione Nazionale in materia di formazione istituita presso Forma. Temp.”
2. L’art. 3, comma 3, del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:
3. Le Commissioni Nazionali hanno sede presso i rispettivi Enti Bilaterali che ne cureranno la segreteria tecnica e ne sosterranno i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsti, i compensi spettanti agli stessi.
Gli incontri si effettuano di norma mensilmente, ad eccezione della Commissione Prestazioni che si riunisce settimanalmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle Parti, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 4 relativo alla Commissione Paritetica.
Le modalità di funzionamento di ciascuna Commissione sono definite dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle Commissioni stesse”.

Articolo 4. Commissione Paritetica
L'art. 4 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4 - Commissione Paritetica
La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni:
• di garanzia del rispetto delle intese intercorse tra le Parti;
• di istruzione e proposta alle Parti Sociali di eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti del CCNL;
• di valutazione delle inadempienze contrattuali;
• di esame, con le modalità e le procedure del presente CCNL previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di specifici istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità applicative, delle procedure e delle tempistiche previste dal contratto;
• di revisione e/o aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del mercato del lavoro, delle esigenze dei lavoratori e del ruolo della bilateralità, delle attività di Ebitemp di cui all'art. 10, paragrafo EBITEMP, punto 2.”.

Articolo 5. Commissione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
L’articolo 7 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7 - Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione
1. È istituita la Commissione Nazionale Paritetica per la tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro dei lavoratori in somministrazione.
2. La Commissione adotta, in relazione alle proprie competenze, tutti gli atti necessari al fine di implementare la salvaguardia della salute di tutte le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione, formulando proposte alle Parti anche attraverso un’interlocuzione con i lavoratori e le Agenzie e le Rappresentanze sindacali ove presenti.
3. I lavoratori segnalano possibili criticità in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, in conformità alla normativa vigente, alla agenzia per il lavoro e/o al RLS e, laddove lo ritengano necessario, alle OO.SS. territoriali/RSA/RSU ove presenti.
4. In mancanza di Rappresentanze sindacali indicate al punto 3, i lavoratori possono segnalare la problematica riscontrata alla presente Commissione nelle modalità che saranno definite dalla commissione stessa;
5. La Commissione:
a) formula proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle Agenzie, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrino le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici;
b) formula proposte di materiali informativi e formativi, con il supporto delle strutture tecniche di Forma. Temp. ed Ebitemp, idonei a favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro nel settore;
c) elabora proposte da formulare ai soggetti istituzionali aventi per oggetto l'adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., alle specificità de! settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all'articolo 40 del presente CCNL;
d) riceve le segnalazioni di cui ai commi 3 e 4 formulando proposte di possibili soluzioni anche attraverso un 'interlocuzione con le parti interessate dalla problematica.”

Articolo 6-bis. Prestazioni della bilateralità
1. Dopo l’articolo 9 del CCNL 2019 è aggiunto il seguente:
“Articolo 9-bis - Prestazioni della bilateralità
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 punto 3 del CCNL 2019 le Parti concordano nel definire i principi generali delle seguenti misure erogate da Ebitemp che verranno declinate e definite dalla Commissione Prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo:
[…]
b) definizione delle seguenti nuove prestazioni:
[…]
- prestazioni per persone vittime di violenza e molestie sessuali.

Articolo 9. Formazione
l. L'articolo 11 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:
“Articolo 11 - Formazione
1. Le Parti, con l’obiettivo comune di sviluppare la qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, individuano il quadro delle politiche formative della categoria delle Agenzie per il Lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente.
Le Parti si danno atto che il Fondo per la formazione professionale dei prestatori di lavoro in somministrazione è destinato a finanziare iniziative formative mirate all’adeguamento ed all’implementazione dei contenuti professionali dei lavoratori in somministrazione al fine di accrescerne le opportunità occupazionali e le capacità di adattamento ai contesti produttivi ed organizzativi delle imprese utilizzatrici, anche con processi e metodologie innovativi da attuarsi in raccordo con le iniziative formative nazionali e regionali.
Le iniziative di formazione da attuare con le risorse del Fondo di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 276/2003 dovranno realizzarsi coerentemente agli obiettivi così definiti secondo i seguenti modelli:
2. Formazione dei lavoratori assunti a tempo determinato (TD) e candidati a missione Formazione di Base
1. I contenuti della formazione di base sono così distribuiti:
- almeno il 25% delle risorse, alla sicurezza sul lavoro, generale e specifica, in conformità all’Accordo Quadro Stato/Regioni;
- massimo il 75% delle risorse destinate a tematiche trasversali e per l’organizzazione di corsi di formazione base anche all’estero, in particolare legati alla lingua italiana ed educazione civica e cultura italiana. 
Ferma restando la compatibilità con la sopravvenuta normativa in materia di IVC -Individuazione, validazione e certificazione delle competenze, si ampliano le tipologie di moduli finanziabili compatibilmente col principio di qualità della formazione. Si prevedono nuovi moduli formativi:
a) Green jobs attitudes: formazione che sviluppa comportamenti responsabili verso le tematiche della sostenibilità;
b) Cultura dell'inclusione e dell’integrazione nei contesti lavorativi;
c) Consentire formazione di base all'estero, soprattutto sulla lingua e cultura italiana, finanziata con i fondi tempo indeterminato seguendo le regole attuali della formazione base nell’ambito dei progetti di cui all’art. 11-quater;
d) Soft skills.
Formazione “On The Job ”
a formazione On The Job è finalizzata a raccordare la qualificazione professionale del lavoratore con esigenze specifiche collegate all’espletamento delle mansioni nel contesto produttivo/organizzativo di riferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in presenza di contratto di somministrazione mediante interventi presso l'azienda utilizzatrice da realizzarsi con l’affiancamento di un tutor.
Tali iniziative, poiché ancorate a bisogni di formazione emersi a fronte di esigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità la brevità e l’immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di accesso a tali iniziative.
In particolare, la formazione OTJ è ammessa ogniqualvolta vi sia un cambiamento di processi produttivi o la necessità di adeguare le competenze dei lavoratori.
In merito all’erogazione della formazione OTJ, ferma restando l’importanza di svolgere la formazione OTJ in modalità continuativa in presenza, soprattutto nel caso di prima assegnazione o erogazione, la Commissione Nazionale Paritetica Formazione definisce, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, nuove modalità di erogazione (non continuativa e smart working) in funzione dell’esigenze dei lavoratori e della tipologia di organizzazione aziendale adottata nelle aziende utilizzatrici.
Formazione Professionale
La formazione professionale comprende tutte le iniziative formative volte all’acquisizione di nuove qualificazioni professionali emerse dall'analisi dei fabbisogni del settore.
Trattandosi di interventi volti a realizzare l’acquisizione di nuove o specifiche professionalità, a tali iniziative possono accedere anche i soggetti che le ApL hanno selezionato, ivi compresi i lavoratori non ancora avviati ad alcuna missione. Sono ricompresi in questo ambito interventi formativi volti, in primo luogo, a calarsi ed adattarsi tempestivamente in differenti contesti produttivi ed organizzativi quali quelli delle diverse imprese utilizzatrici.
Le iniziative formative realizzate nell'ambito del quadro di politiche così definito hanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità delle conoscenze e delle abilità acquisite. A tal fine saranno previsti percorsi di formazione e accompagnamento che facciano riferimento ad ampi modelli organizzativi, tecnologici ed operativi.
Le iniziative formative contengono obbligatoriamente un modulo sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione, che sarà affidato nell'esecuzione a docenti di espressione dei sindacati dei lavoratori, e sono debitamente attestate dalle strutture formative a ciò preposte.
Relativamente alla Formazione Professionale dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o dei candidati a missione, la durata massima dei progetti di formazione professionale è di 250 ore. Tale durata è derogabile con accordo sindacale.
[…]
5. Progetti speciali
Le Parti stipulanti la presente Intesa e le Agenzie possono confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali.
1 progetti formativi eventualmente individuati e concordati tra le Parti a livello territoriale nell'ambito delle CSMT, sono classificati quali progetti di particolare rilevanza.

Articolo 10. Formazione Continua Permanente
Dopo l’articolo 11 del CCNL 2019 è inserito il seguente:
"Articolo 11 - bis Formazione Continua Permanente
Le Parti condividono la necessità di rivedere la disciplina della Formazione Continua e Permanente sulla base dei principi e secondo le modalità individuate dall’Accordo allegato (All. X)”.

Articolo 11. Form.Integra, Formazione all’estero, Orientamento nelle scuole, Sistema sanzionatorio, Commissione Nazionale paritetica in materia di formazione, Docenze sindacali, Misure di tutela per i lavoratori in condizione di sfruttamento
1. Dopo l’articolo 11 del CCNL 2019, sono inseriti i seguenti articoli:
“11 - ter: Form. Integra […]
11 -quater: Formazione all’estero […]
11- quinquies: Orientamento nelle scuole […]
11 - sexies: Procedimento sanzionatorio […]
11 - septies: Commissione Nazionale Paritetica in materia di formazione […]
11- octies: Docenze sindacali […]
11 - novies: Misure di tutela per lavoratori in condizioni di sfruttamento
1. Le Parti condividono l'opportunità di prevedere attività formative e misure di sostegno e assistenza a beneficio dei lavoratori in condizioni di sfruttamento lavorativo ai sensi della Legge n. 199 del 2016.
2. Alla Commissione Paritetica Nazionale è demandata la definizione dei profili applicativi e di finanziarne dell'istituto.

11 - decem: Misure di tutela per le donne vittime di violenza sui luoghi di lavoro
1. Le Parti condividono l’opportunità di prevedere attività formative e misure di sostegno e assistenza a beneficio dei lavoratori in condizioni di sfruttamento lavorativo ai sensi della Legge n. 4 del 2021.
2. Alla Commissione Paritetica Nazionale è demandata la definizione dei profili applicativi e di finanziamento dell’istituto.

11- undecim - Formazione lavoratori TI part-time verticale ciclico […]
11 - duodecim - Indennità di frequenza […]

Diritti individuali
Articolo 14. Principi Generali

1. Dopo l’articolo 14 del CCNL 2019, è inserito il seguente:
"Articolo 14 - bis - Principi generali
l. Ai lavoratori somministrati in missione si applica, nel rispetto del principio di parità di trattamento, la disciplina giuslavoristica prevista dai contratti collettivi applicati dal! 'utilizzatore, salve le disposizioni specificatamente individuate dal presente Accordo.
2. Ai lavoratori in missione si applica la disciplina dei contratti collettivi di lavoro dell'utilizzatore, con particolare riferimento a:
- salute e sicurezza;
- diritto allo studio;
- congedo matrimoniale;
- aspettativa;
- lavoro agile.
3. Per quanto attiene al potere disciplinare si applicano ai lavoratori in missione le norme disciplinari previste dai contratti collettivi dell'utilizzatore ad eccezione della relativa procedura disciplinata dall’art. 34 del presente Accordo.
4. Per i lavoratori in disponibilità si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 34 e seguenti.
5. In riferimento sia ai lavoratori in missione che ai lavoratori in disponibilità, nelle sole ipotesi in cui i contratti collettivi dell’utilizzatore o il presente CCNL non regolamentino un particolare istituto, si applicano le disposizioni previste dal CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi.”

Diritti sindacali
Articolo 16. Diritti e Relazioni Sindacali

L’articolo 18 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:
"Articolo 18 - Diritti e Relazioni Sindacali
1. Articolazione
Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in somministrazione, le Parti convengono che il sistema di rappresentanza sindacale delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente CCNL è definito dall’Accordo Quadro in materia di rappresentanza del settore del 1° settembre 2016, dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore'' della somministrazione di lavoro del xx xxxxxx xxxx (allegato xx).
2. Incarichi sindacali
I soggetti con incarichi sindacali sono:
a) Dirigenti sindacali: i lavoratori che fanno parte di Consigli o Comitati direttivi o Assemblee generali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) Delegato Sindacale territoriale: i lavoratori nominati a livello regionale o provinciale dalle singole
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL;
c) RSA: i lavoratori nominati quali Rappresentanti Sindacali Aziendali dalle Organizzazioni Sindacali ai sensi della normativa vigente;
d) RSU: i lavoratori che fanno parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite ai sensi del presente CCNL.
Le Parti concordano che in ogni singola unità produttiva delle aziende utilizzatrici che impiegano almeno 15 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per più di 2 mesi, anche di ApL diverse, può essere adottata, alternativamente^, una delle forme di rappresentanza di cui alle lettere c) e d). f
3. Rappresentante Sindacale in Azienda (RSA)
Il Rappresentante Sindacale in Azienda viene nominato tra i lavoratori in somministrazione operanti in una impresa utilizzatrice.
Il Rappresentante Sindacale in Azienda ha compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio. A tal fine le Agenzie, al ricorrere delle sopra richiamate condizioni, forniscono alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL informazioni sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di almeno 15 lavoratori in somministrazione della medesima Agenzia per più di 2 mesi.
Nell’unità produttiva delle imprese utilizzatrici con almeno 15 e fino a 100 somministrati contemporaneamente presenti per almeno 2 mesi, cumulabili anche su più ApL presenti, ciascuna organizzazione sindacale firmataria il presente CCNL può nominare un Rappresentante Sindacale Aziendale, che avrà capacità di intervento su tutti i somministrati presenti, a prescindere dall’ApL di cui la RSA è dipendente.
Al superamento dei 100 somministrati è facoltà delle Organizzazioni Sindacali procedere alla nomina di una seconda RSA.
Un ulteriore RSA per Organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola Organizzazione sindacale, del rapporto 10% iscritti su totale somministrati.
Oltre quanto previsto dal comma precedente, un’ulteriore RSA per organizzazione può essere nominata al raggiungimento, per singola Organizzazione sindacale, del rapporto 20% iscritti su totale somministrati.
[…]
4. Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
Le elezioni delle RSU avvengono secondo criteri e modalità individuate dall'Accordo Quadro sulla rappresentanza del settore, dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del xx xxxxxx xxxx. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti, per ejfetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
Il numero di componenti della RSU da eleggere è determinato in base al numero di lavoratori somministrati in forza all’impresa utilizzatrice, a prescindere dall’ApL di cui sono dipendenti, secondo lo schema seguente:
Relativamente alla procedura per la indizione delle elezioni della RSU si rimanda all’Allegato xx del presente CCNL.
[…]
Le RSA e le RSU sono titolari dei diritti e delle prerogative previste dalla legge, dagli accordi di settore, dall’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014, dall’Accordo sulla Rappresentanza del settore della somministrazione di lavoro del xx xxxxxx e dal presente CCNL.
Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’applicazione della presente normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica.
Eventuali controversie inerenti le elezioni delle RSU sono sottoposte alle istanze definite dall’Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014.
[…]
Le Agenzie per il Lavoro, le OO.SS. e le Associazioni di Categoria comunicano ad Ebitemp un indirizzo mail valido per tutto il territorio nazionale dedicato alla ricezione delle comunicazioni di carattere sindacale."

Articolo 17. Diritto di Assemblea e bacheche sindacali
L'art. 19 del CCNL 2019 è modificato come segue.
1. I commi 4, 5, 6 sono sostituiti dai seguenti:
“4. Le assemblee sono comunicate per iscritto alle Agenzie con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l’ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. L'eventuale revoca dell'assemblea deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alle Agenzie e comunque non nello stesso giorno previsto per lo svolgimento della stessa. Si precisa che ai fini del presente articolo, eccetto specifici casi appositamente documentati, la giornata del sabato, di norma, non è da considerarsi giornata lavorativa. Le medesime regole valgono anche in caso di assemblee indette congiuntamente con le rappresentanze sindacali dell’azienda utilizzatrice.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate nei precedenti commi, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa Agenzia.
6. le ore di permesso retribuito per partecipare, sia alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali di settore che a quelle indette dalle rappresentanze sindacali dell'utilizzatore, sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore cumulandole nell'anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all'unità superiore:

ore lavorate
__________________ xl0
1.500

ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. "
2. Il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Bacheche sindacali
Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2015 e dall'art. 25 della l . 300/1970, le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 18, e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie, bacheche per l’informazione sindacale, in ogni filiale, in luogo facilmente accessibile.
In aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale, viene altresì istituita una bacheca sindacale elettronica sul sito di Ebitemp. Sino alla predisposizione della bacheca sindacale elettronica sul sito di Ebitemp, le Agenzie per il Lavoro coinvolte informano i lavoratori delle assemblee sindacali indette dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL e delle elezioni delle RSU di cui al precedente XX.
Le comunicazioni affisse o pubblicate nelle bacheche valgono comunque ai fini delle procedure di elezione delle RSU. ”
4. La comunicazione da parte delle Agenzie per il lavoro di cui all’articolo 19, comma 9, è effettuata sino al 31 dicembre
A 5. Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
“10. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate agli indirizzi e-mail individuati ai sensi dell’articolo 18, comma XX, del presente CCNL”.

Disciplina del rapporto di lavoro
Articolo 28. Tutela del lavoratore con contratto a tempo indeterminato in caso di infortunio sul lavoro

Dopo l’articolo 25 del CCNL 2019 è inserito il seguente:
"Articolo 25 sexies - Tutela del lavoratore con contratto a tempo indeterminato in caso di infortunio sul lavoro
1. Al fine di offrire specifiche tutele al lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato che abbia subito un infortunio sul lavoro, anche in itinere, in caso di interruzione di una missione, o di mancato rinnovo/proroga di una missione, sono riconosciute le misure previste ai seguenti punti:
• estensione della procedura di ricollocazione di cui all'art. 25 per un periodo ulteriore pari a 60 giorni;
• possibilità di accedere ad attività formative specifiche, che tengano anche conto dell'eventuale inabilità che ne consegue, attraverso l'accesso al Diritto Mirato.
2. Al fine di favorire la continuità lavorativa/ricollocabilità del lavoratore, nel caso di infortunio che abbia comportato una inidoneità alla mansione, anche temporanea, le Parti condividono di rinviare ad una valutazione con la Commissione Paritetica Nazionale e con la Commissione Paritetica Salute e Sicurezza per la definizione di un sistema incentivante.

Articolo 29. Apprendistato di I livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondari superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e apprendistato di III livello per alta formazione e ricerca
1. All’articolo 26, lettera A), punto 2, comma 2, del CCNL 2019, le parole “entro 30 giorni dall’inizio della missione” sono sostituite dalle seguenti: “prima dell'avvio dell'attività formativa finanziata con i fondi a tempo indeterminato delle Agenzie”.
2. All’articolo 26, lettera A), punto 2 comma 3, del CCNL 2019, le seguenti parole: “Il Piano formativo deve essere inviato a Forma. Temp solo qualora preveda percorsi formativi finanziati con le risorse del Fondo stesso.” sono eliminate.
3. All’ articolo 26, lettera B), comma 1, del CCNL 2019, è sostituito dal seguente:
“1. Fermi restando gli ambiti la cui disciplina è stabilita da fonti normative nazionali o regionali, la retribuzione, l'inquadramento, il periodo di prova e l’orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice o dagli Accordi interconfederali.” 

Articolo 41. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in disponibilità
1. Dopo l’articolo 32 del CCNL 2019 è inserito il seguente:
"Articolo 32 novies - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori in disponibilità
1. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori in disponibilità, la sorveglianza sanitaria viene attivata nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e a cura dell’Agenzia esclusivamente se:
a. il lavoratore richiede un accertamento sanitario per attestare l’inidoneità del proprio stato di salute alle mansioni a cui potrebbe essere assegnato in caso di missione, comunicando di non essere più in grado di svolgere le mansioni al medesimo attribuite ed in linea con la propria esperienza professionale. Equivale alla richiesta di cui al periodo che precede l’esibizione da parte del lavoratore all’Agenzia di documentazione medica che attesti una concreta modifica della capacità lavorativa.
b. il lavoratore precedentemente in missione, sia risultato positivo ai controlli su sostanze alcoliche e stupefacenti nella visita medica da parte del medico competente dell'utilizzatore. In questo caso, laddove il lavoratore abbia iniziato un programma terapeutico e di riabilitazione con il SERT territoriale che prosegue nel periodo di disponibilità, il medico competente dell’Agenzia è tenuto a gestire i rapporti con il SERT e tutti gli eventuali adempimenti richiesti.”

Articolo 42. Norme disciplinari per i lavoratori in disponibilità
1. L’articolo 34 del CCNL 2019 è sostituito dal seguente:
"Art. 34 - Norme Disciplinari lavoratori in disponibilità
1. Il lavoratore in disponibilità è tenuto a rispettare le disposizioni previste dal presente contratto collettivo, a norma dell’articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
2. L'Agenzia provvede a mettere a disposizione dei lavoratori, anche in formato elettronico, copia del presente CCNL, in modo da consentire ai lavoratori in somministrazione di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle ApL.
3. L'Agenzia deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle, quali ciascun lavoratore è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali ricevere le disposizioni.
4. Il lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve osservare scrupolosamente l’orario contrattuale di lavoro nell’articolazione oraria prevista dall’ultima lettera di assegnazione nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza.
5. L’inosservanza delle disposizioni che precedono da parte dei lavoratori in somministrazione comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dal datore di lavoro in relazione all’entità delle mancanze:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5
[…]
10. Per i lavoratori in disponibilità valgono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti norme disciplinari nelle ipotesi di:
[…]
b) rifiuto non giustificato del percorso formativo anche per irreperibilità: passibile di sospensione della indennità fino a un massimo di 3 giorni nel caso di prima comunicazione e risoluzione del rapporto in caso di reiterazione del rifiuto non giustificato o irreperibilità;
[…]

Articolo 45. Salute e sicurezza sul lavoro
All’articolo 40 del CCNL 2019 sono apportate le seguenti modifiche.
1. All’articolo 40 del CCNL 2019, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 nonché le disposizioni di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015. 
2. I lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro oppure la lettera d’assegnazione o lettera consegnata al lavoratore prima dell’avvio della missione, circa il referente dell’impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente; nonché il riferimento della Commissione Paritetica Salute e Sicurezza per le segnalazioni di cui al comma 5 lettera d) dell’art 7”
2. Il comma 4 del medesimo articolo è sostituito dal seguente:
“3. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, siano adempiuti dall’impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di assegnazione ne contengono la relativa indicazione.
Ove previsto, la formazione a carico dell'utilizzatore per la durata di almeno 4 ore, nonché l’addestramento specifico, devono essere effettuati all'inizio dell'utilizzazione e comunque prima dell'inizio effettivo dell'attività lavorativa ai sensi dell’articolo 37, comma 4 letta) del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008
9. Al fine della tutela della salute, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lett. e) ed h) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, fornita al lavoratore in somministrazione, a cura del medico competente dell’utilizzatore, copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) del citato Decreto. La documentazione segue il lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipendenze di più ApL."

Articolo 53. Parità di genere
Le Parti demandano alla Commissione Nazionale Pari Opportunità, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, la definizione di misure di tutela delle lavoratrici vittime di violenza sui luoghi di lavoro sulla base dei seguenti principi generali: a) individuazione di un luogo protetto tramite convenzione con strutture terze; b) contenuto dedicato nel modulo formativo “diritti e doveri”.

Articolo 53-bis - Adozione e affidamento
Tutte le disposizioni inerenti la maternità si intendono estese anche ai casi di adozione e affidamento.